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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07691/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16786/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controrappresentata difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Avverso la sentenza n. 199/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Messina,pubblicata il 12/05/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rilevato che:Con atto di citazione del 11/07/2006, la [OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo,premesso di avere ricevuto in donazione dal sac.

Trovato unappartamento, e la relativa corte, sito nel villaggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA] n. 2, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ottenere dell’immobile, dalla stessa arbitrariamente occupato fin dal1995, e, in caso di resistenza, la condanna della convenuta al risarcimentodei danni.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale,chiedendo che venisse dichiarata la legittimità dell'occupazione e ilpossesso dei beni in base a valido titolo, l'usucapione ordinaria, l'invaliditàe inefficacia della donazione, nonché l'usucapione abbreviata con titolo.Il Tribunale di Messina respinse la domanda attorea e accolse quellasubordinata riconvenzionale di usucapione.All’epilogo del giudizio di gravame, interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delRagazzo, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamenteal suo decesso, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidei quali fu notificato il ricorso in riassunzione, unitamente a GiuseppaCidoni, che però rimase contumace, con la sentenza n. 199/2020, la Corted'Appello di Messina, previa declaratoria di estraneità al giudizio di AntonioDenaro, siccome mero legatario e non erede della de cuius, rigettò ladomanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condannò Rosa TeresaCidoni e [OSCURATO:PERSONA], quali aventi causa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], alrilascio in favore dell'appellante; condannò le appellate, per la quota di1/2 ciascuna, al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, daliquidarsi in separata sede e con decorrenza dalla domanda del14/07/2006; dichiarò compensate equamente tra appellante e appellate lespese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamentea carico queste ultime, per metà ciascuna, gli esborsi per la c.t.u. svolta inNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026primo grado; e dichiarò compensate le spese processuali della fase dellariassunzione in grado d'appello.I giudici di merito, in particolare, ritennero fondata l’eccezione di nullitàdella scrittura del 1985, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato laproprietà del bene sollevata dalla Fondazione con la prima memoria exart. 183 c.p.c., sostenendo che l’esiguità del prezzo nella stessaspecificato, se rapportato al fabbricato insistente sul terreno, fosseindicativo di un atto donativo privo del requisito di forma.Non soltanto [OSCURATO:PERSONA] non era dunque divenuta proprietaria, ma, adavviso dei giudici, l’alienante non aveva neppure perso la disponibilità deibeni che, all’epoca destinati all’attività di colonia ricreativa, avevacontinuato a gestire, provvedendo a pagare le utenze e ad affrontarequalsiasi spesa, compresa quella della sanatoria, soltanto inoltrata a nomeapparente della proprietaria, mentre quest’ultima, cessata nel 1995 lacolonia, del cui titolare era stata mera collaboratrice, nessuna iniziativaaveva assunto.I giudici hanno anche affermato che la predetta non poteva neppureambire a una usucapione abbreviata, essendo questa preclusa, anche incaso di validità della scrittura, dalla sua mancata trascrizione, conconseguente sua inopponibilità alla Fondazione; che i titoli vantati dallapretesa usucapiente, costituenti atti di conferimento del diritto di proprietàfinalizzato alla costituzione del patrimonio e dei mezzi a sua disposizione,non potevano considerarsi nulli, riferendosi l’art. 771 c.c. a beni futuri enon a quelli passati e dovendo la questione essere regolata secondo lenorme sulla trascrizione; e che restava accoglibile anche la domandagenerica di risarcimento del danno, stante lo stato dell’immobileconseguente al mancato rilascio.2.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria; la Fondazione CittàNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026del Ragazzo resiste con controricorso, illustrato anche con memoria,mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la “nullità della sentenza e delprocedimento d'appello (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), conriferimento a vizio di inesistente notifica della riassunzione a GiuseppaCidoni (con erronea applicazione degli artt. 143 e 303 c.p.c. e violazionedell’art. 140 c.p.c.), nonché all'erronea applicazione della contumacia(violazione dell’art. 291 c.p.c.), con violazione del principio delcontraddittorio (art. 101 c.p.c.) e del litisconsorzio necessario (art. 102c.p.c.), e senza rilevare che le predette condizioni determinavanol'estinzione del giudizio (ex art. 305 c.p.c.) e il giudicato (art. 2909 c.c.)sulla sentenza di primo grado”, per avere i giudici di merito affermato cheil ricorso in riassunzione era stato regolarmente notificato agli eredi diTeresa Cidoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eche i primi due si erano costituiti in giudizio, mentre l’ultima era rimastacontumace, nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell’art. 143c.p.c.

Ad avviso della ricorrente, invece, la notifica non era stata eseguitain modo corretto, atteso che era stata svolta nelle forme della citatadisposizione benché fosse nota l’ultima attuale residenza del destinatario ecolà fosse stata eseguita, oltretutto senza che l’ufficiale giudiziario, che siera riservato di eseguire ulteriori ricerche, vi avesse provveduto.

Infatti,quando l’ufficiale giudiziario affermi, come nella specie, di non avereindividuato esattamente il destinatario e citi genericamente “informazionirichieste”, riservandosi un successivo accesso senza poi operarlo, non puòconfigurarsi alcun presupposto per accedere alla fattispecie di cui all’art.143, con la conseguenza che il giudizio di secondo grado andavaconsiderato inammissibile e improcedibile e che si era formato il giudicatosulla sentenza di primo grado.Il motivo è infondato.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come ricordato da questa Corte (Cass., Sez. 1, 31/7/2017, n. 19012), ipresupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non siidentificano nel solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte delrichiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o ildomicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificatoanagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignotadestinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza nonsia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, dacompiersi ad opera del notificante con l'ordinaria diligenza, la quale vavalutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo laregola generale dell'art 1147 c.c., senza che possa tradursi nel dovere dicompiere ogni e qualsiasi indagine che possa in astratto dimostrarsiidonea all'acquisizione di notizie utili per eseguire la notifica, a normadell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di nonbreve durata (Cass. 04/06/2014, n. 12526).A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa leprocedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre nonsono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranzacirca la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass.27/11/2012, n. 20971).Sono, pertanto, adeguate le ricerche svolte in quelle direzioni (ufficianagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la suaultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo unapresunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascunoha dei propri affari e interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallostesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attualesuo domicilio, residenza o dimora (Cass., Sez. 6-L, 4/6/2014, n. 12526).Nel caso in esame, la relata di notifica dell’atto di riassunzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestava: “anzi non potutaNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026individuare esattamente, chieste informazioni inutilmente, con riserva direiterazione dell’accesso su indicazione dell’istante”.

Attestazione cherisulta adeguata ai fini voluti dalla legge, essendo evidente che essapresuppone necessariamente il previo compimento delle doverose ricerchenel luogo di ultima residenza nota risultante dal certificato di residenza(anche questo in atti), tant’è che in data 25/10/2019 era stata eseguita lanotifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta “la nullità della sentenza edel procedimento d'appello (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) circa lacondanna generica (ex art. 278 c.p.c.) al risarcimento danni in mancanzadi tempestiva corrispondente domanda (violando gli artt. 99 e 112 c.p.c.),l'accoglimento di domanda risarcitoria nuova (sullo stato dell'immobile) inviolazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.; e la genericità e nullitàdell'originaria domanda risarcitoria (sui frutti) in violazione degli artt. 163,terzo comma, n. 4, e 164 c.p.c.; nonché per violazione degli artt. 278,115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione ad artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.”,per avere i giudici di merito pronunciato condanna generica alrisarcimento dei danni, sia in relazione allo stato in cui il bene si eravenuto a trovare a causa del mancato rilascio, sia in relazione ai mancati ifrutti, senza considerare: che l'attrice aveva chiesto in primo grado lacondanna in forma determinata e mediante c.t.u. e non quella generica,successivamente proposta - inammissibilmente perché nuova - in secondogrado; che il risarcimento era stato chiesto in primo grado soltanto inrelazione ai frutti, ma non anche allo stato dell'immobile, rispetto al qualesi sarebbe altrimenti posto in contrasto con la domanda di rimborso dellespese sostenute per la manutenzione e conservazione ordinaria estraordinaria del bene, mentre l’estensione del suo oggetto a quest’ultimoaspetto era avvenuta, altrettanto inammissibilmente, soltanto in appello;e che la domanda di mancata fruttificazione poteva essere decisa in sensonegativo per l'attrice senza ricorrere alla pronuncia risarcitoria in formaNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026generica, stante l'assenza di prova sul punto e, prima ancora, la genericitàdella domanda a suo tempo avanzata.

Pertanto, ad avviso della ricorrente,i giudici di merito avevano pronunciato la condanna generica ultra petita ein violazione del principio della domanda e di quello della corrispondenzatra chiesto e pronunciato, nonché del disposto dell’art. 278 c.p.c., oltre anon avere esaminato le questioni di inammissibilità sopra evidenziati erilevabili d’ufficio.La censura è fondata nei termini che seguono.Occorre, innanzitutto, evidenziare che la sentenza impugnata dà conto,alla pag. 7, della reiterazione, da parte dell’appellante, della richiesta dicondanna della controparte al risarcimento del danno per l’impeditafruttificazione e per il creato stato di degrado, per poi decidere la relativadomanda, alla pag. 18, in senso favorevole alla richiedente ma soltantopronunciando una condanna generica sotto entrambi i profili, condecorrenza dalla domanda, tenuto conto (per la seconda causale)dell’assenza di ogni spesa a tutela e al mantenimento del bene dal 1995,durante in costanza del possesso esercitato senza lo svolgimento di operedi manutenzione.Orbene, con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materiacontrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attoreoriginariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza chesia necessario il consenso - espresso o tacito - del convenuto, costituendoessa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme ditutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interessegiuridicamente rilevante dell'attore (Cass., Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5551).Qualora, invece, l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto alrisarcimento del danno e alla relativa liquidazione nello stesso processo(cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso delconvenuto, limitato la domanda all'an debeatur (cosiddetta domandagenerica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica eNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026rimetterne la liquidazione a un separato giudizio, ma, in ossequio alprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve liquidare ildanno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare ladomanda per difetto di prova (Cass., Sez. 3, 15/03/2007, n. 5997), ameno che non sia proprio l’attore ad avanzare richiesta in tal senso e ilconvenuto vi abbia prestato adesione, sebbene non espressamente,purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbiasollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nelmomento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive,abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva dirichiedere il quantum in separato giudizio (Cass., Sez. 1, 07/09/2017, n.20894; Cass., Sez.

L, 29/11/2017, n. 28514).Se è vero che, in caso di contumace, non è necessario notificare alpredetto, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., la domanda generica proposta neisuoi confronti in corso di causa in luogo di quella originariadi condanna sia nell'an che nel quantum, non costituendo la suddettalimitazione domanda nuova, ma solo eliminazione dal thema decidendumdi un capo di domanda che inizialmente ne faceva parte (Cass., Sez. 2,11/06/1983, n. 4020), è anche vero che, in caso di contumacia, nessunconsenso può dirsi prestato, con la conseguenza che, in siffattaevenienza, il giudice che pronunci una sentenza di condanna generica,rimettendo la liquidazione a un separato giudizio, incorre nel vizio diultrapetizione se pronuncia una sentenza di condanna generica.Ha, dunque, errato la Corte locale a pronunciare condanna generica alrisarcimento dei danni, a fronte di un’originaria domanda di risarcimentodeterminata sia sull’an, che sul quantum, senza dar conto del necessarioconsenso espresso dalle parti costituite e senza tener conto che nessunconsenso avrebbe potuto essere prestato dalla parte contumace.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta “la violazione e falsaapplicazione (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell’art. 183 c.p.c. inNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026ordine alla pronuncia di asserita tempestività della domanda di nullitàdella scrittura privata del 31/01/1985, con conseguente giudicato (art.2909 c.c.) della sentenza di primo grado”, per avere i giudici di meritoritenuto tempestiva l’eccezione di nullità della scrittura del 31/1/1985,benché questa fosse stata sollevata non già alla prima udienza successivaalla costituzione del convenuto, ma nella prima memoria ex art. 183c.p.c., con la quale erano state introdotte nuove domande quali:l’inopponibilità per difetto di trascrizione; l’esclusione dall’atto del 1985 delfabbricato; l’assenza, in capo alla convenuta, di un idoneo titolo dipossesso; l’assenza di possesso e di animus.

Ad avviso della ricorrente lasollevata questione della nullità della vendita in ragione del pagamento diun prezzo irrisorio rispetto al valore del bene o del mancato pagamentodel prezzo era indicativa di un’eccezione di simulazione relativa o assoluta,che la convenuta avrebbe dovuto sollevare alla prima udienza e non con lamemoria ex art. 183 c.p.c.La censura è infondata.Come anche recentemente ricordato da Cass., Sez. 3, 23/2/2024, n.4867, la nullità del contratto per contrasto con norme imperativecostituisce eccezione in senso lato come tale rilevabile anche d’ufficio inogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) (v.

Cass. Sez.

U.12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez.

U. 22/03/2017, n. 7294), sebbenela rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza iniure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all’onere diallegazione -della parte che dell’eccezione può beneficiare (secondo lastruttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio)- dei detti fatti, nétanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio deipoteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pursempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali(i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio odedotta dalla parte interessata (v.

Cass. Sez.

U. 07/05/2013, n. 10531;Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass. 01/09/2021, n. 23721; 06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n.27998; 26/02/2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilo dellepreclusioni all’introduzione dei fatti stessi, il momento in cui, secondo lalegge processuale (rito), è previsto che nel processo possano esserededotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fattiintegratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, inbase al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall’espletamentodelle prove ammesse.Pertanto, la valutazione dell’eccezione di nullità del contratto in sede dilegittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano statiaccertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisitiquei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure, né dallaparte interessata, né dallo stesso giudice del merito, potendo la nullitàessere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddovesiano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possadesumersene l'esistenza (v.

Cass. n. 9431 del 10/4/2025; Cass. n. 4175del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020; v.pure Cass. Sez.

U. nn. 26242 e 26243 del 2014, cit.Da ciò consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto nontardivamente sollevata l’eccezione di nullità della scrittura del 1985,siccome proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l’ ”omesso esame di fattidecisivi e discussi (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) per asserita nullitàdella scrittura privata del 30/01/2985, in violazione degli artt. 1418,secondo comma, e 1325 c.c. (in relazione ad artt. 1350, primo comma, n.1, 1470 e ss. e 1538 c.c.), e sua erronea ricognizione nell'ambito delladonazione (art. 769 c.c.) nulla per difetto di forma (art. 782 c.c.), conerronea applicazione di simulazione (in violazione degli artt. 1414 e ss.c.c.), e disapplicando, in violazione dell’art. 1158 c.c., l'istitutodell'usucapione e il requisito temporale.

Con vizio di motivazione (art. 132Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026n. 4, c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.), in relazione a erronea valutazionedelle risultanze di causa (artt. 115 e 116 c.p.c.), dei canoni esegetici edell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”, perché i giudici di merito avevanoritenuto nulla la scrittura del 1985, sostenendo che il prezzo fosseadeguato se rapportato al solo terreno e incongruo se esteso anche alfabbricato e che, pertanto, il negozio andasse qualificato quale donazione,nulla per difetto di forma, oltre ad avere fatto discendere da questaconsiderazione la non configurabilità del dedotto possesso adusucapionem, ultraventennale.

Tutto ciò senza considerare chel’incongruità del prezzo non avrebbe potuto determinare la nullità delnegozio, né l’interpretazione della scrittura avrebbe potuto condurre allaqualificazione di donazione dissimulata, in assenza dei requisiti dellospirito di liberalità e dell’arricchimento dell’altra parte, neppure qualorafosse stata individuata una compravendita mista con donazione.La ricorrente ha inoltre evidenziato che la Fondazione non aveva dedottoalcuna prova a sostegno della simulazione dell’atto; che il pagamento delprezzo risultava quietanzato nello stesso atto; che nel negozio mixtumcum donatione non era necessaria la forma dell’atto pubblico, né erasufficiente la sproporzione tra prestazioni per sostenere la tesi avversata,essendo necessaria la consapevolezza dell’alienante dell’insufficienza delcorrispettivo ricevuto rispetto al valore reale del bene; che, comebene; che la reputata incongruenza del prezzo riferito al fabbricato e lasua adeguatezza ove riferito solo terreno rendeva comunquecontraddittoria quella premessa, avuto riguardo alla conseguenza che lasentenza ne aveva ricavato, affermando la non idoneità dell’atto acostituire una situazione di possesso; che il titolo esibito dalla Fondazione,a fronte di quello del 1985 era nullo, in quanto avente a oggetto unadonazione di bene altrui; che era irrilevante la mancata menzione delfabbricato nell’atto, sia in quanto tale bene, siccome abusivo, non avrebbeNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026potuto essere menzionato nel negozio (era stato sanato solosuccessivamente a spese dall’acquirente – un tal fatto era fonte dicontraddittorietà della motivazione in ordine alla reputata incongruità delprezzo–), sia in quanto l’acquisto di esso sarebbe comunque avvenuto peraccessione, salva ritenzione dell’alienante a titolo di diritto di superficie;che il vizio formale dell’atto non avrebbe potuto avere alcuna incidenzasulla valutazione delle condotte; e che nessun esame delle testimonianzerese era stato compiuto.Il motivo è infondato.Come si legge nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha ritenutoche la scrittura del 1985 dissimulasse una donazione nulla per difetto diforma, in ragione della incongruità del prezzo pattuito rapportato al valoredel terreno e del sovrastante fabbricato.La suddetta decisione è coerente con il principio affermato da Cass., Sez.2, 28/08/1993, n. 9144, che è stata infatti richiamata dai giudici dimerito, secondo cui il prezzo della compravendita deve ritenersiinesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di unelemento essenziale (art. 1418, 1470 cod. civ.), non nell'ipotesi dipattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordatoun prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale eperciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamentedestinato - nella comune intenzione delle parti - a non essere pagato,mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore dimercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valoreintrinseco, può rivelare sotto il profilo dell'individuazione del reale intentonegoziale delle parti e dell’effettiva configurazione e operatività dellacausa del contratto, senza determinare la nullità del medesimo per lamancanza di un requisito essenziale, così come non può incidere sullavalidità del contratto la circostanza che il prezzo, pur in origine seriamentepattuito, non sia stato poi in concreto pagato.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026In sostanza, i giudici hanno tratto dalla esiguità del prezzo corrisposto ilconvincimento che il contratto di compravendita dissimulasse in realtà unadonazione.A tal proposito, Cass., Sez. 2, 10/9/2019, n. 22617, ha affermato che ilmancato versamento del prezzo, ancorché preordinato, non è causa dinullità del contratto per difetto di volontà e/o di causa, ma possibile indicesintomatico di simulazione, giacché, diversamente opinando, quest'ultima,che per sua stessa natura implica un negozio non voluto se non a fini dipura apparenza o di occultamento, sarebbe vanamente prevista dagli artt.1414 e ss. c.c., dovendo in ogni caso prevalere le norme sulla nullitàvirtuale, e che , al contrario, il contratto simulato non è privo né di volontàné (quando corrisponde ad una fattispecie negoziale tipica) di causa, ma èconnotato da una dissociazione concordata tra dichiarazione e volontàdegli effetti, questi ultimi destinati a non prodursi o a prodursi in manieradiversa dal dichiarato.Pertanto, una volta ritenuto che l’incongruità del prezzo costituisse indicepresuntivo del carattere fittizio dell’alienazione, sarebbe spettatoall’acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo,potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattereapparente del contratto, e tale onere probatorio non poteva ritenersisoddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenutanel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzorispetto ai contraenti (Cass., Sez. 2, 4/7/2024, n. 18347).Va, tra l’altro, evidenziato che le ulteriori questioni prospettate nellacensura non rispondono ai requisiti sanciti dall’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., il quale introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026carattere decisivo, non rivestendo gli elementi evidenziati il carattere delladecisività.Infatti, per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenzaconduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez.

L. 14/11/2013, n. 25608).Peraltro, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile,non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di undiverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., exmultis, Cass. n. 18886/2023).5.

Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l’ ”omesso in esame di fattodecisivo per il giudizio e rilevabile d'ufficio (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.) in ordine ricognizione erronea della fattispecie in azione direstituzione piuttosto che di rivendicazione e alla carenza della c.d.probatio diabolica, rilevabile anche d'ufficio, e relativa motivazione inviolazione degli artt. 948 c.c., 112 c.p.c., 2697 c.c., 132, primo comma, n.4, c.p.c.”, per avere la sentenza impugnata condannato Rosa TeresaCidoni e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile, senza considerare chel’azione proposta dalla Fondazione non era basata sul venir meno di unnegozio giuridico giustificativo della consegna del bene, ma sul suo dirittodi proprietà e sull’occupazione sine titulo della sua controparte, e chequest’ultima si era difesa dichiarandosi proprietaria sia per contratto, siaper usucapione, con la conseguenza che l’attrice era gravata dall’onere disoddisfare la probatio diabolica, avendo di fatto esercitato un’azione dirivendicazione.Il motivo è infondato.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Occorre innanzitutto chiarire che l’azione di accertamento della proprietà equella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene,non divergono affatto rispetto all’ampiezza e rigorosità della prova sullaspettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitoriodirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile perottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene(vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n.7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n.1481/1973), diversamente da quanto accade per l’azione di accertamentoesercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già allamodifica di uno stato di fatto, ma soltanto all’eliminazione di uno stato diincertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore ègià investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamenteallo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2,27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2,5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).Soltanto in quest’ultimo caso l’attore è soggetto a un minore onereprobatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente ilproprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietàsino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2,9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2,27/4/1982, n. 2621), mentre con l’azione di rivendicazione ex art. 948cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso,quand’anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questitermini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all’attore di fornire lac.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce unonere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul dirittodi proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprioe dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero ilcompimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.;Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940;Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2,13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2,13/3/1972, n. 732).Il suddetto rigore dell'onere probatorio, peraltro, non può che stabilirsi inrelazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio dimassima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della suaproprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario perl'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la lineadifensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569),non nel senso che la mancata dimostrazione dell’usucapione da parte diquest’ultimo esoneri l’attore in rivendicazione dall’onere di provare ilproprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché ilconvenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppureimplicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causaall'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anchequando questi si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui dies aquo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione dellaprecedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazionedel rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimaneinvariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione inforza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass.,Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865).Nella specie, la Fondazione ben poteva provare di essere proprietaria delbene conteso limitandosi a produrre il proprio titolo di acquisto, atteso chenon era in contestazione che il comune dante causa fosse il sac.

Trovato,sicché l’accertamento compiuto non viola i principi sopra espressi.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/20266.

Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta, infine, l’ ”omesso esame difatto decisivo per il giudizio e discusso (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.) circa la nullità (rilevabile d'ufficio) delle donazioni (di cosa altrui)del 20/11/1999 e del 11/9/2000 del sac.

Trovato alla Fondazione e loroerronea ricognizione nei conferimenti, tutto ciò in violazione degli artt.132, n. 4, c.p.c., 1418, 1325 e 1421 c.c., in relazione all’art. 769 c.c.”,perché i giudici di merito, ritenendo che gli atti del 1999 e del 2000, postiin essere dal sacerdote Trovato in favore della Fondazione, non andasseroqualificati in termini di donazione, ma di conferimento di beni ai fini dellacostituzione del patrimonio e dei mezzi a disposizione della stessa,avevano operato un'errata ricognizione della fattispecie concreta, mediatada erronea valutazione di risultanze documentali di causa, in quanto nonavevano considerato il dato letterale dei due atti - che parlavano diconferimento mediante donazione - e la consapevolezza, in capo alprecedente proprietario, che ne aveva disposto nel 1986, dell’altruità deibeni, né la nullità, rilevabile d’ufficio, della donazione, né l’irrilevanza dellaopponibilità della compravendita alla Fondazione – che aveva avutoriconoscimento e assunto personalità giuridica soltanto a far data dal8/3/2002, in presenza della posizione soggettiva del disponente.Il motivo è infondato in quanto tende a ottenere una complessivarivalutazione del compendio probatorio che, come noto, è precluso aquesto giudice di legittimità.In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e lasentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta nel resto, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16786/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controrappresentata difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Avverso la sentenza n. 199/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Messina,pubblicata il 12/05/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rilevato che:Con atto di citazione del 11/07/2006, la [OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo,premesso di avere ricevuto in donazione dal sac. Trovato unappartamento, e la relativa corte, sito nel villaggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA] n. 2, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ottenere dell’immobile, dalla stessa arbitrariamente occupato fin dal1995, e, in caso di resistenza, la condanna della convenuta al risarcimentodei danni.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale,chiedendo che venisse dichiarata la legittimità dell'occupazione e ilpossesso dei beni in base a valido titolo, l'usucapione ordinaria, l'invaliditàe inefficacia della donazione, nonché l'usucapione abbreviata con titolo.Il Tribunale di Messina respinse la domanda attorea e accolse quellasubordinata riconvenzionale di usucapione.All’epilogo del giudizio di gravame, interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delRagazzo, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamenteal suo decesso, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidei quali fu notificato il ricorso in riassunzione, unitamente a GiuseppaCidoni, che però rimase contumace, con la sentenza n. 199/2020, la Corted'Appello di Messina, previa declaratoria di estraneità al giudizio di AntonioDenaro, siccome mero legatario e non erede della de cuius, rigettò ladomanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condannò Rosa TeresaCidoni e [OSCURATO:PERSONA], quali aventi causa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], alrilascio in favore dell'appellante; condannò le appellate, per la quota di1/2 ciascuna, al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, daliquidarsi in separata sede e con decorrenza dalla domanda del14/07/2006; dichiarò compensate equamente tra appellante e appellate lespese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamentea carico queste ultime, per metà ciascuna, gli esborsi per la c.t.u. svolta inNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026primo grado; e dichiarò compensate le spese processuali della fase dellariassunzione in grado d'appello.I giudici di merito, in particolare, ritennero fondata l’eccezione di nullitàdella scrittura del 1985, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato laproprietà del bene sollevata dalla Fondazione con la prima memoria exart. 183 c.p.c., sostenendo che l’esiguità del prezzo nella stessaspecificato, se rapportato al fabbricato insistente sul terreno, fosseindicativo di un atto donativo privo del requisito di forma.Non soltanto [OSCURATO:PERSONA] non era dunque divenuta proprietaria, ma, adavviso dei giudici, l’alienante non aveva neppure perso la disponibilità deibeni che, all’epoca destinati all’attività di colonia ricreativa, avevacontinuato a gestire, provvedendo a pagare le utenze e ad affrontarequalsiasi spesa, compresa quella della sanatoria, soltanto inoltrata a nomeapparente della proprietaria, mentre quest’ultima, cessata nel 1995 lacolonia, del cui titolare era stata mera collaboratrice, nessuna iniziativaaveva assunto.I giudici hanno anche affermato che la predetta non poteva neppureambire a una usucapione abbreviata, essendo questa preclusa, anche incaso di validità della scrittura, dalla sua mancata trascrizione, conconseguente sua inopponibilità alla Fondazione; che i titoli vantati dallapretesa usucapiente, costituenti atti di conferimento del diritto di proprietàfinalizzato alla costituzione del patrimonio e dei mezzi a sua disposizione,non potevano considerarsi nulli, riferendosi l’art. 771 c.c. a beni futuri enon a quelli passati e dovendo la questione essere regolata secondo lenorme sulla trascrizione; e che restava accoglibile anche la domandagenerica di risarcimento del danno, stante lo stato dell’immobileconseguente al mancato rilascio.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria; la Fondazione CittàNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026del Ragazzo resiste con controricorso, illustrato anche con memoria,mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la “nullità della sentenza e delprocedimento d'appello (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), conriferimento a vizio di inesistente notifica della riassunzione a GiuseppaCidoni (con erronea applicazione degli artt. 143 e 303 c.p.c. e violazionedell’art. 140 c.p.c.), nonché all'erronea applicazione della contumacia(violazione dell’art. 291 c.p.c.), con violazione del principio delcontraddittorio (art. 101 c.p.c.) e del litisconsorzio necessario (art. 102c.p.c.), e senza rilevare che le predette condizioni determinavanol'estinzione del giudizio (ex art. 305 c.p.c.) e il giudicato (art. 2909 c.c.)sulla sentenza di primo grado”, per avere i giudici di merito affermato cheil ricorso in riassunzione era stato regolarmente notificato agli eredi diTeresa Cidoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eche i primi due si erano costituiti in giudizio, mentre l’ultima era rimastacontumace, nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell’art. 143c.p.c. Ad avviso della ricorrente, invece, la notifica non era stata eseguitain modo corretto, atteso che era stata svolta nelle forme della citatadisposizione benché fosse nota l’ultima attuale residenza del destinatario ecolà fosse stata eseguita, oltretutto senza che l’ufficiale giudiziario, che siera riservato di eseguire ulteriori ricerche, vi avesse provveduto. Infatti,quando l’ufficiale giudiziario affermi, come nella specie, di non avereindividuato esattamente il destinatario e citi genericamente “informazionirichieste”, riservandosi un successivo accesso senza poi operarlo, non puòconfigurarsi alcun presupposto per accedere alla fattispecie di cui all’art.143, con la conseguenza che il giudizio di secondo grado andavaconsiderato inammissibile e improcedibile e che si era formato il giudicatosulla sentenza di primo grado.Il motivo è infondato.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come ricordato da questa Corte (Cass., Sez. 1, 31/7/2017, n. 19012), ipresupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non siidentificano nel solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte delrichiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o ildomicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificatoanagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignotadestinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza nonsia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, dacompiersi ad opera del notificante con l'ordinaria diligenza, la quale vavalutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo laregola generale dell'art 1147 c.c., senza che possa tradursi nel dovere dicompiere ogni e qualsiasi indagine che possa in astratto dimostrarsiidonea all'acquisizione di notizie utili per eseguire la notifica, a normadell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di nonbreve durata (Cass. 04/06/2014, n. 12526).A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa leprocedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre nonsono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranzacirca la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass.27/11/2012, n. 20971).Sono, pertanto, adeguate le ricerche svolte in quelle direzioni (ufficianagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la suaultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo unapresunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascunoha dei propri affari e interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallostesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attualesuo domicilio, residenza o dimora (Cass., Sez. 6-L, 4/6/2014, n. 12526).Nel caso in esame, la relata di notifica dell’atto di riassunzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestava: “anzi non potutaNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026individuare esattamente, chieste informazioni inutilmente, con riserva direiterazione dell’accesso su indicazione dell’istante”. Attestazione cherisulta adeguata ai fini voluti dalla legge, essendo evidente che essapresuppone necessariamente il previo compimento delle doverose ricerchenel luogo di ultima residenza nota risultante dal certificato di residenza(anche questo in atti), tant’è che in data 25/10/2019 era stata eseguita lanotifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta “la nullità della sentenza edel procedimento d'appello (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) circa lacondanna generica (ex art. 278 c.p.c.) al risarcimento danni in mancanzadi tempestiva corrispondente domanda (violando gli artt. 99 e 112 c.p.c.),l'accoglimento di domanda risarcitoria nuova (sullo stato dell'immobile) inviolazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.; e la genericità e nullitàdell'originaria domanda risarcitoria (sui frutti) in violazione degli artt. 163,terzo comma, n. 4, e 164 c.p.c.; nonché per violazione degli artt. 278,115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione ad artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.”,per avere i giudici di merito pronunciato condanna generica alrisarcimento dei danni, sia in relazione allo stato in cui il bene si eravenuto a trovare a causa del mancato rilascio, sia in relazione ai mancati ifrutti, senza considerare: che l'attrice aveva chiesto in primo grado lacondanna in forma determinata e mediante c.t.u. e non quella generica,successivamente proposta - inammissibilmente perché nuova - in secondogrado; che il risarcimento era stato chiesto in primo grado soltanto inrelazione ai frutti, ma non anche allo stato dell'immobile, rispetto al qualesi sarebbe altrimenti posto in contrasto con la domanda di rimborso dellespese sostenute per la manutenzione e conservazione ordinaria estraordinaria del bene, mentre l’estensione del suo oggetto a quest’ultimoaspetto era avvenuta, altrettanto inammissibilmente, soltanto in appello;e che la domanda di mancata fruttificazione poteva essere decisa in sensonegativo per l'attrice senza ricorrere alla pronuncia risarcitoria in formaNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026generica, stante l'assenza di prova sul punto e, prima ancora, la genericitàdella domanda a suo tempo avanzata. Pertanto, ad avviso della ricorrente,i giudici di merito avevano pronunciato la condanna generica ultra petita ein violazione del principio della domanda e di quello della corrispondenzatra chiesto e pronunciato, nonché del disposto dell’art. 278 c.p.c., oltre anon avere esaminato le questioni di inammissibilità sopra evidenziati erilevabili d’ufficio.La censura è fondata nei termini che seguono.Occorre, innanzitutto, evidenziare che la sentenza impugnata dà conto,alla pag. 7, della reiterazione, da parte dell’appellante, della richiesta dicondanna della controparte al risarcimento del danno per l’impeditafruttificazione e per il creato stato di degrado, per poi decidere la relativadomanda, alla pag. 18, in senso favorevole alla richiedente ma soltantopronunciando una condanna generica sotto entrambi i profili, condecorrenza dalla domanda, tenuto conto (per la seconda causale)dell’assenza di ogni spesa a tutela e al mantenimento del bene dal 1995,durante in costanza del possesso esercitato senza lo svolgimento di operedi manutenzione.Orbene, con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materiacontrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attoreoriginariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza chesia necessario il consenso - espresso o tacito - del convenuto, costituendoessa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme ditutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interessegiuridicamente rilevante dell'attore (Cass., Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5551).Qualora, invece, l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto alrisarcimento del danno e alla relativa liquidazione nello stesso processo(cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso delconvenuto, limitato la domanda all'an debeatur (cosiddetta domandagenerica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica eNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026rimetterne la liquidazione a un separato giudizio, ma, in ossequio alprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve liquidare ildanno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare ladomanda per difetto di prova (Cass., Sez. 3, 15/03/2007, n. 5997), ameno che non sia proprio l’attore ad avanzare richiesta in tal senso e ilconvenuto vi abbia prestato adesione, sebbene non espressamente,purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbiasollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nelmomento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive,abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva dirichiedere il quantum in separato giudizio (Cass., Sez. 1, 07/09/2017, n.20894; Cass., Sez. L, 29/11/2017, n. 28514).Se è vero che, in caso di contumace, non è necessario notificare alpredetto, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., la domanda generica proposta neisuoi confronti in corso di causa in luogo di quella originariadi condanna sia nell'an che nel quantum, non costituendo la suddettalimitazione domanda nuova, ma solo eliminazione dal thema decidendumdi un capo di domanda che inizialmente ne faceva parte (Cass., Sez. 2,11/06/1983, n. 4020), è anche vero che, in caso di contumacia, nessunconsenso può dirsi prestato, con la conseguenza che, in siffattaevenienza, il giudice che pronunci una sentenza di condanna generica,rimettendo la liquidazione a un separato giudizio, incorre nel vizio diultrapetizione se pronuncia una sentenza di condanna generica.Ha, dunque, errato la Corte locale a pronunciare condanna generica alrisarcimento dei danni, a fronte di un’originaria domanda di risarcimentodeterminata sia sull’an, che sul quantum, senza dar conto del necessarioconsenso espresso dalle parti costituite e senza tener conto che nessunconsenso avrebbe potuto essere prestato dalla parte contumace.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta “la violazione e falsaapplicazione (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell’art. 183 c.p.c. inNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026ordine alla pronuncia di asserita tempestività della domanda di nullitàdella scrittura privata del 31/01/1985, con conseguente giudicato (art.2909 c.c.) della sentenza di primo grado”, per avere i giudici di meritoritenuto tempestiva l’eccezione di nullità della scrittura del 31/1/1985,benché questa fosse stata sollevata non già alla prima udienza successivaalla costituzione del convenuto, ma nella prima memoria ex art. 183c.p.c., con la quale erano state introdotte nuove domande quali:l’inopponibilità per difetto di trascrizione; l’esclusione dall’atto del 1985 delfabbricato; l’assenza, in capo alla convenuta, di un idoneo titolo dipossesso; l’assenza di possesso e di animus. Ad avviso della ricorrente lasollevata questione della nullità della vendita in ragione del pagamento diun prezzo irrisorio rispetto al valore del bene o del mancato pagamentodel prezzo era indicativa di un’eccezione di simulazione relativa o assoluta,che la convenuta avrebbe dovuto sollevare alla prima udienza e non con lamemoria ex art. 183 c.p.c.La censura è infondata.Come anche recentemente ricordato da Cass., Sez. 3, 23/2/2024, n.4867, la nullità del contratto per contrasto con norme imperativecostituisce eccezione in senso lato come tale rilevabile anche d’ufficio inogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) (v. Cass. Sez. U.12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez. U. 22/03/2017, n. 7294), sebbenela rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza iniure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all’onere diallegazione -della parte che dell’eccezione può beneficiare (secondo lastruttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio)- dei detti fatti, nétanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio deipoteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pursempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali(i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio odedotta dalla parte interessata (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531;Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass. 01/09/2021, n. 23721; 06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n.27998; 26/02/2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilo dellepreclusioni all’introduzione dei fatti stessi, il momento in cui, secondo lalegge processuale (rito), è previsto che nel processo possano esserededotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fattiintegratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, inbase al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall’espletamentodelle prove ammesse.Pertanto, la valutazione dell’eccezione di nullità del contratto in sede dilegittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano statiaccertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisitiquei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure, né dallaparte interessata, né dallo stesso giudice del merito, potendo la nullitàessere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddovesiano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possadesumersene l'esistenza (v. Cass. n. 9431 del 10/4/2025; Cass. n. 4175del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020; v.pure Cass. Sez. U. nn. 26242 e 26243 del 2014, cit.Da ciò consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto nontardivamente sollevata l’eccezione di nullità della scrittura del 1985,siccome proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l’ ”omesso esame di fattidecisivi e discussi (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) per asserita nullitàdella scrittura privata del 30/01/2985, in violazione degli artt. 1418,secondo comma, e 1325 c.c. (in relazione ad artt. 1350, primo comma, n.1, 1470 e ss. e 1538 c.c.), e sua erronea ricognizione nell'ambito delladonazione (art. 769 c.c.) nulla per difetto di forma (art. 782 c.c.), conerronea applicazione di simulazione (in violazione degli artt. 1414 e ss.c.c.), e disapplicando, in violazione dell’art. 1158 c.c., l'istitutodell'usucapione e il requisito temporale. Con vizio di motivazione (art. 132Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026n. 4, c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.), in relazione a erronea valutazionedelle risultanze di causa (artt. 115 e 116 c.p.c.), dei canoni esegetici edell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”, perché i giudici di merito avevanoritenuto nulla la scrittura del 1985, sostenendo che il prezzo fosseadeguato se rapportato al solo terreno e incongruo se esteso anche alfabbricato e che, pertanto, il negozio andasse qualificato quale donazione,nulla per difetto di forma, oltre ad avere fatto discendere da questaconsiderazione la non configurabilità del dedotto possesso adusucapionem, ultraventennale. Tutto ciò senza considerare chel’incongruità del prezzo non avrebbe potuto determinare la nullità delnegozio, né l’interpretazione della scrittura avrebbe potuto condurre allaqualificazione di donazione dissimulata, in assenza dei requisiti dellospirito di liberalità e dell’arricchimento dell’altra parte, neppure qualorafosse stata individuata una compravendita mista con donazione.La ricorrente ha inoltre evidenziato che la Fondazione non aveva dedottoalcuna prova a sostegno della simulazione dell’atto; che il pagamento delprezzo risultava quietanzato nello stesso atto; che nel negozio mixtumcum donatione non era necessaria la forma dell’atto pubblico, né erasufficiente la sproporzione tra prestazioni per sostenere la tesi avversata,essendo necessaria la consapevolezza dell’alienante dell’insufficienza delcorrispettivo ricevuto rispetto al valore reale del bene; che, comebene; che la reputata incongruenza del prezzo riferito al fabbricato e lasua adeguatezza ove riferito solo terreno rendeva comunquecontraddittoria quella premessa, avuto riguardo alla conseguenza che lasentenza ne aveva ricavato, affermando la non idoneità dell’atto acostituire una situazione di possesso; che il titolo esibito dalla Fondazione,a fronte di quello del 1985 era nullo, in quanto avente a oggetto unadonazione di bene altrui; che era irrilevante la mancata menzione delfabbricato nell’atto, sia in quanto tale bene, siccome abusivo, non avrebbeNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026potuto essere menzionato nel negozio (era stato sanato solosuccessivamente a spese dall’acquirente – un tal fatto era fonte dicontraddittorietà della motivazione in ordine alla reputata incongruità delprezzo–), sia in quanto l’acquisto di esso sarebbe comunque avvenuto peraccessione, salva ritenzione dell’alienante a titolo di diritto di superficie;che il vizio formale dell’atto non avrebbe potuto avere alcuna incidenzasulla valutazione delle condotte; e che nessun esame delle testimonianzerese era stato compiuto.Il motivo è infondato.Come si legge nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha ritenutoche la scrittura del 1985 dissimulasse una donazione nulla per difetto diforma, in ragione della incongruità del prezzo pattuito rapportato al valoredel terreno e del sovrastante fabbricato.La suddetta decisione è coerente con il principio affermato da Cass., Sez.2, 28/08/1993, n. 9144, che è stata infatti richiamata dai giudici dimerito, secondo cui il prezzo della compravendita deve ritenersiinesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di unelemento essenziale (art. 1418, 1470 cod. civ.), non nell'ipotesi dipattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordatoun prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale eperciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamentedestinato - nella comune intenzione delle parti - a non essere pagato,mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore dimercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valoreintrinseco, può rivelare sotto il profilo dell'individuazione del reale intentonegoziale delle parti e dell’effettiva configurazione e operatività dellacausa del contratto, senza determinare la nullità del medesimo per lamancanza di un requisito essenziale, così come non può incidere sullavalidità del contratto la circostanza che il prezzo, pur in origine seriamentepattuito, non sia stato poi in concreto pagato.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026In sostanza, i giudici hanno tratto dalla esiguità del prezzo corrisposto ilconvincimento che il contratto di compravendita dissimulasse in realtà unadonazione.A tal proposito, Cass., Sez. 2, 10/9/2019, n. 22617, ha affermato che ilmancato versamento del prezzo, ancorché preordinato, non è causa dinullità del contratto per difetto di volontà e/o di causa, ma possibile indicesintomatico di simulazione, giacché, diversamente opinando, quest'ultima,che per sua stessa natura implica un negozio non voluto se non a fini dipura apparenza o di occultamento, sarebbe vanamente prevista dagli artt.1414 e ss. c.c., dovendo in ogni caso prevalere le norme sulla nullitàvirtuale, e che , al contrario, il contratto simulato non è privo né di volontàné (quando corrisponde ad una fattispecie negoziale tipica) di causa, ma èconnotato da una dissociazione concordata tra dichiarazione e volontàdegli effetti, questi ultimi destinati a non prodursi o a prodursi in manieradiversa dal dichiarato.Pertanto, una volta ritenuto che l’incongruità del prezzo costituisse indicepresuntivo del carattere fittizio dell’alienazione, sarebbe spettatoall’acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo,potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattereapparente del contratto, e tale onere probatorio non poteva ritenersisoddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenutanel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzorispetto ai contraenti (Cass., Sez. 2, 4/7/2024, n. 18347).Va, tra l’altro, evidenziato che le ulteriori questioni prospettate nellacensura non rispondono ai requisiti sanciti dall’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., il quale introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026carattere decisivo, non rivestendo gli elementi evidenziati il carattere delladecisività.Infatti, per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenzaconduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez. L. 14/11/2013, n. 25608).Peraltro, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile,non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di undiverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., exmultis, Cass. n. 18886/2023).5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l’ ”omesso in esame di fattodecisivo per il giudizio e rilevabile d'ufficio (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.) in ordine ricognizione erronea della fattispecie in azione direstituzione piuttosto che di rivendicazione e alla carenza della c.d.probatio diabolica, rilevabile anche d'ufficio, e relativa motivazione inviolazione degli artt. 948 c.c., 112 c.p.c., 2697 c.c., 132, primo comma, n.4, c.p.c.”, per avere la sentenza impugnata condannato Rosa TeresaCidoni e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile, senza considerare chel’azione proposta dalla Fondazione non era basata sul venir meno di unnegozio giuridico giustificativo della consegna del bene, ma sul suo dirittodi proprietà e sull’occupazione sine titulo della sua controparte, e chequest’ultima si era difesa dichiarandosi proprietaria sia per contratto, siaper usucapione, con la conseguenza che l’attrice era gravata dall’onere disoddisfare la probatio diabolica, avendo di fatto esercitato un’azione dirivendicazione.Il motivo è infondato.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Occorre innanzitutto chiarire che l’azione di accertamento della proprietà equella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene,non divergono affatto rispetto all’ampiezza e rigorosità della prova sullaspettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitoriodirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile perottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene(vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n.7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n.1481/1973), diversamente da quanto accade per l’azione di accertamentoesercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già allamodifica di uno stato di fatto, ma soltanto all’eliminazione di uno stato diincertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore ègià investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamenteallo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2,27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2,5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).Soltanto in quest’ultimo caso l’attore è soggetto a un minore onereprobatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente ilproprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietàsino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2,9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2,27/4/1982, n. 2621), mentre con l’azione di rivendicazione ex art. 948cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso,quand’anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questitermini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all’attore di fornire lac.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce unonere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul dirittodi proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprioe dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero ilcompimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.;Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940;Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2,13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2,13/3/1972, n. 732).Il suddetto rigore dell'onere probatorio, peraltro, non può che stabilirsi inrelazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio dimassima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della suaproprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario perl'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la lineadifensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569),non nel senso che la mancata dimostrazione dell’usucapione da parte diquest’ultimo esoneri l’attore in rivendicazione dall’onere di provare ilproprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché ilconvenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppureimplicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causaall'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anchequando questi si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui dies aquo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione dellaprecedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazionedel rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimaneinvariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione inforza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass.,Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865).Nella specie, la Fondazione ben poteva provare di essere proprietaria delbene conteso limitandosi a produrre il proprio titolo di acquisto, atteso chenon era in contestazione che il comune dante causa fosse il sac. Trovato,sicché l’accertamento compiuto non viola i principi sopra espressi.Numero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/20266. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta, infine, l’ ”omesso esame difatto decisivo per il giudizio e discusso (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.) circa la nullità (rilevabile d'ufficio) delle donazioni (di cosa altrui)del 20/11/1999 e del 11/9/2000 del sac. Trovato alla Fondazione e loroerronea ricognizione nei conferimenti, tutto ciò in violazione degli artt.132, n. 4, c.p.c., 1418, 1325 e 1421 c.c., in relazione all’art. 769 c.c.”,perché i giudici di merito, ritenendo che gli atti del 1999 e del 2000, postiin essere dal sacerdote Trovato in favore della Fondazione, non andasseroqualificati in termini di donazione, ma di conferimento di beni ai fini dellacostituzione del patrimonio e dei mezzi a disposizione della stessa,avevano operato un'errata ricognizione della fattispecie concreta, mediatada erronea valutazione di risultanze documentali di causa, in quanto nonavevano considerato il dato letterale dei due atti - che parlavano diconferimento mediante donazione - e la consapevolezza, in capo alprecedente proprietario, che ne aveva disposto nel 1986, dell’altruità deibeni, né la nullità, rilevabile d’ufficio, della donazione, né l’irrilevanza dellaopponibilità della compravendita alla Fondazione – che aveva avutoriconoscimento e assunto personalità giuridica soltanto a far data dal8/3/2002, in presenza della posizione soggettiva del disponente.Il motivo è infondato in quanto tende a ottenere una complessivarivalutazione del compendio probatorio che, come noto, è precluso aquesto giudice di legittimità.In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e lasentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 16786/2021Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 7691/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta nel resto, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 07691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris