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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 32528/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20744/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1078/2024 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 15/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva:

1. La [OSCURATO:SOCIETA], premettendo di aver concluso con [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un complesso immobiliare a destinazione d’uso direzionale, sito nel Comune di Firenze, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo il promittente venditore chiedendo che venisse accertata l’autenticità della sottoscrizione apposta da quest’ultimo in calce al predetto preliminare, nonché ai successivi patti aggiuntivi del 30/01/2020, allo scopo di trascrivere il contratto nei pubblici registri immobiliari.

Si costituì il convenuto spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, stante l’operatività della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 7 del negozio, la quale prevedeva la risoluzione automatica del preliminare in caso di mancato versamento della caparra confirmatoria di€ 50.000,00 da parte della promissari a acquirente entro il termine del 31/01/2020, poi differito al 31/03/2020.

Il Tribunale, a definizione del giudizio di primo grado, dichiarò la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale avanzata dalla società attrice, rilevando che il promittente venditore aveva confermato di aver sottoscritto il preliminare, così facendo venire meno l’interesse ad una pronuncia giudiziale sul punto.

Accolse, invece, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.

2. La Corte d’appello di Firenze rigettò – con la sentenza richiamata in epigrafe - l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , così confermando la sentenza di primo grado.

Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare: - ai fini della valutazione dell’eccezione di inadempimento svolta dalla società appellante assumeva particolare rilevanza la condotta tenuta dalle parti, sia prima che dopo l’istaurazione del contenzioso; a tal riguardo emergeva con evidenza che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai offerto di adempiere all’obbligo di corrispondere la caparra confirmatoria entro il termine concordato, stante che la stessa si è sottratta a tale impegno, prima, offrendo il luogo del pagamento la dazione di una polizza fideiussoria e, successivamente, con l’introduzione del presente giudizio, contestando a controparte, promittente venditrice, una condotta asseritamente inadempiente, per il fatto che, anche dopo la stipula del contratto preliminare il Tropeano avrebbe continuato a cercare possibili acquirenti, avvalendosi delle agenzie immobiliari, originariamente incaricate di promuovere la vendita del compendio , nel mentre, nel rispetto dei canoni della buona fede, avrebbe ben potuto previamente interloquire direttamente con il promissario venditore; - successivamente all’instaurazione della causa, e dopo la trascrizione della domanda giudiziale, il timore addotto da Estia s .r.l. , per giustificare il mancato pagamento della caparra confirmatoria (l’immobile promesso in vendita sarebbe comparso su siti WEB di agenzie immobiliari), avrebbe potuto essere agevolmente chiarito interloquendo con la controparte e, comunque, successivamente all’instaurazione della causa e dopo la trascrizione della domanda giudiziale a scopo di prenotazione, tale argomentazione, finalizzata a giustificare il mancato pagamento della caparra confirmatoria, non [poteva] più seriamente [essere] sostenuta, giacché il pregiudizio derivante a [OSCURATO:SOCIETA] da una ipotetica condotta inadempiente del Tropeano era stato definitivamente scongiurato - il promittente venditore aveva legittimamente rifiutato di ricevere la polizza fideiussoria in luogo della caparra, trattandosi di modalità di adempimento dell’obbligazione non prevista nell’accordo concluso tra le parti; - stante l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare, conseguiva il venir meno di un interesse giuridicamente tutelabile a una pronuncia di accertamento giudiziale dell’autenticità della scrittura privata del 4/12/2019.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricor so per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2645 - bis cod. civ. , 100 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 5 , cod. proc. civ. , per aver la Corte distrettuale confermato la valutazione del giudice di prime cure circa l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare sull’erroneo presupposto che la società ricorrente non aveva mai offerto di adempiere all’obbligo di corrispondere la caparra confirmatoria entro il termine concordato, nonché sull’erronea valutazione che la fideiussione , proposta in luogo della predetta caparra, non fosse idonea a soddisfare il requisito contrattuale del versamento di essanel termine convenuto.

Secondo la ricorrente, la polizza fideiussoria a prima richiesta costituisceuna forma di garanzia equiparata alla caparra confirmatoria da corrispondersi in denaro, presentando, anzi, l’aspetto anche più vantaggiosa per il promittente venditore, in quanto – senza comportare a suo carico la rinuncia di alcuna garanzia – comporta una rinuncia del promissario acquirente agli effetti tipici della caparra confirmatoria (tra cui la restituzione del doppio in caso di inadempimento del promittente venditore) Doveva, altresì , escludersi la risoluzione per inadempimento del preliminare poiché l’ “ exceptio inadimpleti contractus ” sollevata dalla ricorrente è precedente a qualsiasi termine contrattuale che prevedesse obbligazioni contrattuali in capo alla società attrice

5. Con il secondo motivo viene denunciata falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 3, cod. proc. civ. , nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 5 , cod. proc. civ. , per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che la condotta tenuta dalla ricorrente fosse stata contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale.

6. Il complesso censorio costituito dai primi due motivi è infondato.

In presenza di “doppia conforme, già sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. e poi del novellato art. 360, co. 4, cod proc. civ. , il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conf., ex multis , Cass. nn. 19001/2016 e 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

È appena il caso di soggiungere che il vizio d’insufficiente motivazione non è più previsto dal codice di rito civile attualmente vigente.

Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023).

La Corte d’appello afferma come non sia emerso alcun riscontro circa l’asserto secondo il quale il promittente alienante avrebbe avuto motivo di temere in concreto condotte scorrette della controparte, integranti iniziative in danno della promissaria acquirente, in pendenza del termine per corrispondere la caparra confirmatoria.

La sentenza soggiunge, inoltre, che la circostanza che il complesso immobiliare fosse rimasto sui siti di agenzie di mediazione era conseguenza di libera scelta delle parti, le quali avevano subordinato la trascrizione del preliminare al versamento della caparra; né era rimasto provato l’assunzione di impegno alcuno con terzi.

Erra la ricorrente a sostenere che la cauzione determinata nella corresponsione di una somma di denaro possa essere sostituita, in quanto equivalente, dalla stipulazione di una “fideiussione a prima richiesta”, in difformità di quanto pattuito.

Non trattasi di diversità nominalistica, in quanto la scelta negoziale di prestare la cauzione in denaro contante attribuisce alla parte negoziale che la incamera l’immediata utilizzabilità della moneta corrente, della quale poter disporre liberamente, qualità che non può essere propria della fideiussione.

Nel resto, va soggiunto che la denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (v., tra le tante, Cass.S.U. n. 25573/2020).

E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 3340/2019).

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della pronuncia in relazione al capo della sentenza con cui si condanna “[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di giudizio –Violazione di legge Trattasi di “motivo non motivo”, costituente un mero congetturale auspicio di risultare vincitrice e, di conseguenza, aver diritto al rimborso delle spese legali, come tale inammissibile (per effetto dell’esito negativo del ricorso).

8. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20744/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1078/2024 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 15/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: 1. La [OSCURATO:SOCIETA], premettendo di aver concluso con [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un complesso immobiliare a destinazione d’uso direzionale, sito nel Comune di Firenze, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo il promittente venditore chiedendo che venisse accertata l’autenticità della sottoscrizione apposta da quest’ultimo in calce al predetto preliminare, nonché ai successivi patti aggiuntivi del 30/01/2020, allo scopo di trascrivere il contratto nei pubblici registri immobiliari. Si costituì il convenuto spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, stante l’operatività della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 7 del negozio, la quale prevedeva la risoluzione automatica del preliminare in caso di mancato versamento della caparra confirmatoria di€ 50.000,00 da parte della promissari a acquirente entro il termine del 31/01/2020, poi differito al 31/03/2020. Il Tribunale, a definizione del giudizio di primo grado, dichiarò la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale avanzata dalla società attrice, rilevando che il promittente venditore aveva confermato di aver sottoscritto il preliminare, così facendo venire meno l’interesse ad una pronuncia giudiziale sul punto. Accolse, invece, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto. 2. La Corte d’appello di Firenze rigettò – con la sentenza richiamata in epigrafe - l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , così confermando la sentenza di primo grado. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare: - ai fini della valutazione dell’eccezione di inadempimento svolta dalla società appellante assumeva particolare rilevanza la condotta tenuta dalle parti, sia prima che dopo l’istaurazione del contenzioso; a tal riguardo emergeva con evidenza che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai offerto di adempiere all’obbligo di corrispondere la caparra confirmatoria entro il termine concordato, stante che la stessa si è sottratta a tale impegno, prima, offrendo il luogo del pagamento la dazione di una polizza fideiussoria e, successivamente, con l’introduzione del presente giudizio, contestando a controparte, promittente venditrice, una condotta asseritamente inadempiente, per il fatto che, anche dopo la stipula del contratto preliminare il Tropeano avrebbe continuato a cercare possibili acquirenti, avvalendosi delle agenzie immobiliari, originariamente incaricate di promuovere la vendita del compendio , nel mentre, nel rispetto dei canoni della buona fede, avrebbe ben potuto previamente interloquire direttamente con il promissario venditore; - successivamente all’instaurazione della causa, e dopo la trascrizione della domanda giudiziale, il timore addotto da Estia s .r.l. , per giustificare il mancato pagamento della caparra confirmatoria (l’immobile promesso in vendita sarebbe comparso su siti WEB di agenzie immobiliari), avrebbe potuto essere agevolmente chiarito interloquendo con la controparte e, comunque, successivamente all’instaurazione della causa e dopo la trascrizione della domanda giudiziale a scopo di prenotazione, tale argomentazione, finalizzata a giustificare il mancato pagamento della caparra confirmatoria, non [poteva] più seriamente [essere] sostenuta, giacché il pregiudizio derivante a [OSCURATO:SOCIETA] da una ipotetica condotta inadempiente del Tropeano era stato definitivamente scongiurato - il promittente venditore aveva legittimamente rifiutato di ricevere la polizza fideiussoria in luogo della caparra, trattandosi di modalità di adempimento dell’obbligazione non prevista nell’accordo concluso tra le parti; - stante l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare, conseguiva il venir meno di un interesse giuridicamente tutelabile a una pronuncia di accertamento giudiziale dell’autenticità della scrittura privata del 4/12/2019. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricor so per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2645 - bis cod. civ. , 100 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 5 , cod. proc. civ. , per aver la Corte distrettuale confermato la valutazione del giudice di prime cure circa l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare sull’erroneo presupposto che la società ricorrente non aveva mai offerto di adempiere all’obbligo di corrispondere la caparra confirmatoria entro il termine concordato, nonché sull’erronea valutazione che la fideiussione , proposta in luogo della predetta caparra, non fosse idonea a soddisfare il requisito contrattuale del versamento di essanel termine convenuto. Secondo la ricorrente, la polizza fideiussoria a prima richiesta costituisceuna forma di garanzia equiparata alla caparra confirmatoria da corrispondersi in denaro, presentando, anzi, l’aspetto anche più vantaggiosa per il promittente venditore, in quanto – senza comportare a suo carico la rinuncia di alcuna garanzia – comporta una rinuncia del promissario acquirente agli effetti tipici della caparra confirmatoria (tra cui la restituzione del doppio in caso di inadempimento del promittente venditore) Doveva, altresì , escludersi la risoluzione per inadempimento del preliminare poiché l’ “ exceptio inadimpleti contractus ” sollevata dalla ricorrente è precedente a qualsiasi termine contrattuale che prevedesse obbligazioni contrattuali in capo alla società attrice 5. Con il secondo motivo viene denunciata falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 3, cod. proc. civ. , nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 5 , cod. proc. civ. , per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che la condotta tenuta dalla ricorrente fosse stata contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale. 6. Il complesso censorio costituito dai primi due motivi è infondato. In presenza di “doppia conforme, già sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. e poi del novellato art. 360, co. 4, cod proc. civ. , il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conf., ex multis , Cass. nn. 19001/2016 e 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. È appena il caso di soggiungere che il vizio d’insufficiente motivazione non è più previsto dal codice di rito civile attualmente vigente. Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023). La Corte d’appello afferma come non sia emerso alcun riscontro circa l’asserto secondo il quale il promittente alienante avrebbe avuto motivo di temere in concreto condotte scorrette della controparte, integranti iniziative in danno della promissaria acquirente, in pendenza del termine per corrispondere la caparra confirmatoria. La sentenza soggiunge, inoltre, che la circostanza che il complesso immobiliare fosse rimasto sui siti di agenzie di mediazione era conseguenza di libera scelta delle parti, le quali avevano subordinato la trascrizione del preliminare al versamento della caparra; né era rimasto provato l’assunzione di impegno alcuno con terzi. Erra la ricorrente a sostenere che la cauzione determinata nella corresponsione di una somma di denaro possa essere sostituita, in quanto equivalente, dalla stipulazione di una “fideiussione a prima richiesta”, in difformità di quanto pattuito. Non trattasi di diversità nominalistica, in quanto la scelta negoziale di prestare la cauzione in denaro contante attribuisce alla parte negoziale che la incamera l’immediata utilizzabilità della moneta corrente, della quale poter disporre liberamente, qualità che non può essere propria della fideiussione. Nel resto, va soggiunto che la denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (v., tra le tante, Cass.S.U. n. 25573/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 3340/2019). 7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della pronuncia in relazione al capo della sentenza con cui si condanna “[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di giudizio –Violazione di legge Trattasi di “motivo non motivo”, costituente un mero congetturale auspicio di risultare vincitrice e, di conseguenza, aver diritto al rimborso delle spese legali, come tale inammissibile (per effetto dell’esito negativo del ricorso). 8. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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