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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22856/2026

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sta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– controricorrenti –avverso la sentenza n. 605/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi alTribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Gli attori, premettendo che - nell’ambito di una complessa operazioneedilizia originata dalla stipulazione di un contratto preliminare di permutaimmobiliare e successivamente regolata dal verbale di conciliazione del 20novembre 2012 - i convenuti avevano realizzato un fabbricato affetto dagravi difetti costruttivi e da plurime difformità esecutive, con particolareriguardo a fenomeni infiltrativi, carenze negli infissi, difetti di isolamento eulteriori vizi incidenti sulla piena funzionalità e commerciabilità delle unitàimmobiliari, chiesero la condanna delle controparti al risarcimento deidanni ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. nella misura di euro 108.145,20 oltreaccessori.Gli attori dedussero che la società costruttrice, della quale ilSenatore aveva assunto il ruolo di garante, pur essendosi obbligata alcompletamento e consegna del compendio edilizio secondo le prescrizioniprogettuali e gli impegni assunti in sede conciliativa, aveva eseguito operenon conformi alle regole dell’arte e ai titoli abilitativi, sì da renderenecessario l’esperimento di accertamento tecnico e di consulenzafinalizzati alla quantificazione degli interventi ripristinatori.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] contestarono integralmente ladomanda, eccependo in via principale la carenza di legittimazione passivadella società, assumendo che esecutrice materiale delle opere fosse altraimpresa e, nel merito, deducendo che i lavori erano stati realizzati inconformità al progetto assentito e che, in ogni caso, con il verbale diconciliazione del 20 novembre 2012 gli attori avevano accettato l’operanello stato di fatto esistente, rinunciando a ogni ulteriore pretesa.

In viariconvenzionale chiesero accertarsi la nullità o l’annullamento dell’attoconciliativo e il riconoscimento del diritto a percepire i costi sostenuti perla costruzione.2.

Il Tribunale di Salerno, istruita la causa mediante provadocumentale, escussione di testi ed espletamento di consulenza tecnicad’ufficio, successivamente integrata da chiarimenti, accolse la domandaNumero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026principale e condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento infavore degli attori della somma di euro 108.145,20 oltre IVA e interessilegali, rigettando la domanda riconvenzionale e ponendo a carico deiconvenuti le spese di lite e di consulenza.3.

La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 605/2024,pubblicata il 26/06/2024, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e LuigiSenatore, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento delle spesedel grado.4.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- la responsabilità degli appellanti doveva ritenersi pienamenteprovata alla luce del ruolo assunto nell’operazione edificatoria e degliobblighi derivanti dagli atti negoziali intercorsi;- il verbale di conciliazione del 20 novembre 2012 non contenevaalcuna rinuncia degli attori alle azioni di garanzia per vizi costruttivisuccessivamente emersi;- le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio erano immuni da vizilogici e correttamente recepite dal primo giudice quanto all’accertamentodei difetti e alla quantificazione del danno;- infondate erano le doglianze concernenti la carenza dilegittimazione passiva, la pretesa violazione della normativa tecnica el’asserita cessazione della materia del contendere.5.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistitocon controricorso dai Natella.

Entrambe le parti hanno depositatomemorie.6.

Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno chiestodecidersi il ricorso.Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Preliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., addebitando alla sentenza impugnata di non avere vagliatocompiutamente gli elementi istruttori (documentali e testimoniali)2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame diun fatto controverso e decisivo per non essere stato considerato che leinfiltrazioni d’umidità al piano interrato e a quello terreno erano causatedalla presenza di un canale consortile adiacente, che avrebbe dovutoessere ripristinato da terzi.3 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di fattidecisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamentandoche la sentenza aveva omesso di considerare come i lavori dicompletamento del fabbricato fossero stati realizzati a séguito delpermesso di costruire n. 83 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ultimati il 31/1/2013, ditalché, ratione temporis, non avrebbero dovuto essere applicati iparametri di cui al d.p.c.m. del 5/12/1997, non assumendo rilievo lasentenza con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 15,co. 1, lett. c), l. n. 96/2010.I tre primi motivi, accomunati in prevalenza dalla denuncia diomesso esame di un fatto controverso e decisivo, sono in parteinammissibili e per altra parte manifestamente infondati.Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, inquanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente,Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (cfr., Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv.642299, da ultimo, S.U. n. 20867/2020; conf.

Cass. n. 16016/2021).In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5,cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame nonricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, aventecarattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diversoapprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis,Cass. n. 18886/2023).Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trovail suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoNumero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026processuale o sostanziale (sentenza n. 5792, 05/03/2024, Rv. 670391 -01).Peraltro, secondo il recente insegnamento delle Sezioni unite,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (sent. n. 5792, 05/03/2024, Rv. 670391 – 01).La tesi secondo la quale non avrebbero dovuto trovare applicazione iparametri di cui al d.p.c.m. del 5/12/1997 è manifestamente destituita digiuridico fondamento.

La c.t.u. aveva accertato il superamento dei limiti ditollerabilità delle immissioni sonore.

La sentenza della Corte costituzionalen. 103/2013, per vero, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 15 della l.n. 96/2010, ha disposto che per i rapporti anteriori all’anzidetta legge,dovessero valere i parametri di cui al decreto del 1997.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per non avere la Corte di merito rilevatol’eccezione di transazione contenuta nell’atto di conciliazione, che avrebbedovuto condurre alla declaratoria di cessazione della materia delcontendere.Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni, ognuno dei qualiidoneo a sorreggere l’assunto.Anche in questo caso la denuncia di omesso esame di un fattocontroverso e decisivo risulta preclusa dalla “doppia conforme”, oltre cheNumero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026dall’oggetto dell’asserita omissione, non rappresentato né da un fatto, néda un documento.Il motivo non è conforme al modello legale tipico imposto dall’art.360 cod. proc. civ., difettando l’individuazione delle norme asseritamenteviolate o falsamente applicate e le specifiche ragioni di ciò.Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U. n. 23745,28/10/2020, Rv. 659448 – 01, per tutte).In disparte deve rilevarsi che i vizi gravi di costruzione, di naturanon prevedibile, non potevano trovare preclusione nella conciliazione,poiché la clausola limitativa della responsabilità dell’appaltatore copre soloi pregiudizi derivati da colpa lieve e, comunque, non può riguardare lagaranzia di cui all’art. 1669 cod. civ., la quale, secondo il diritto vivente,configura una fattispecie di responsabilità aquiliana, posta a tutela diesigenze di ordine pubblico (cfr., ex multis, (Cass. 3659/2024).5 Con il quinto motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per avere i Giudici d’appello mancato diesaminare i chiarimenti resi dal c.t.u. e avendone, anzi, travisato ilcontenuto, con la conseguenza che non avrebbe potuto operare lapreclusione da “doppia conforme”.Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il motivo è inammissibile in ragione di quanto già spiegato ariguardo dei primi tre motivi, ai quali anche codesto qui al vaglio deveaccomunarsi.Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese processuali seguono lasoccombenza e tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchédelle attività svolte, si liquidano siccome in dispositivoAlla reiezione del ricorso, in conformità della proposta di definizioneanticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art.96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento infavore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme,stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento infavore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agliaccessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamentodell’ulteriore somma di € 8.500,00 in favore della controricorrente, aisensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di €3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassadelle ammende.Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– controricorrenti –avverso la sentenza n. 605/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi alTribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Gli attori, premettendo che - nell’ambito di una complessa operazioneedilizia originata dalla stipulazione di un contratto preliminare di permutaimmobiliare e successivamente regolata dal verbale di conciliazione del 20novembre 2012 - i convenuti avevano realizzato un fabbricato affetto dagravi difetti costruttivi e da plurime difformità esecutive, con particolareriguardo a fenomeni infiltrativi, carenze negli infissi, difetti di isolamento eulteriori vizi incidenti sulla piena funzionalità e commerciabilità delle unitàimmobiliari, chiesero la condanna delle controparti al risarcimento deidanni ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. nella misura di euro 108.145,20 oltreaccessori.Gli attori dedussero che la società costruttrice, della quale ilSenatore aveva assunto il ruolo di garante, pur essendosi obbligata alcompletamento e consegna del compendio edilizio secondo le prescrizioniprogettuali e gli impegni assunti in sede conciliativa, aveva eseguito operenon conformi alle regole dell’arte e ai titoli abilitativi, sì da renderenecessario l’esperimento di accertamento tecnico e di consulenzafinalizzati alla quantificazione degli interventi ripristinatori.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] contestarono integralmente ladomanda, eccependo in via principale la carenza di legittimazione passivadella società, assumendo che esecutrice materiale delle opere fosse altraimpresa e, nel merito, deducendo che i lavori erano stati realizzati inconformità al progetto assentito e che, in ogni caso, con il verbale diconciliazione del 20 novembre 2012 gli attori avevano accettato l’operanello stato di fatto esistente, rinunciando a ogni ulteriore pretesa. In viariconvenzionale chiesero accertarsi la nullità o l’annullamento dell’attoconciliativo e il riconoscimento del diritto a percepire i costi sostenuti perla costruzione.2. Il Tribunale di Salerno, istruita la causa mediante provadocumentale, escussione di testi ed espletamento di consulenza tecnicad’ufficio, successivamente integrata da chiarimenti, accolse la domandaNumero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026principale e condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento infavore degli attori della somma di euro 108.145,20 oltre IVA e interessilegali, rigettando la domanda riconvenzionale e ponendo a carico deiconvenuti le spese di lite e di consulenza.3. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 605/2024,pubblicata il 26/06/2024, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e LuigiSenatore, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento delle spesedel grado.4. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- la responsabilità degli appellanti doveva ritenersi pienamenteprovata alla luce del ruolo assunto nell’operazione edificatoria e degliobblighi derivanti dagli atti negoziali intercorsi;- il verbale di conciliazione del 20 novembre 2012 non contenevaalcuna rinuncia degli attori alle azioni di garanzia per vizi costruttivisuccessivamente emersi;- le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio erano immuni da vizilogici e correttamente recepite dal primo giudice quanto all’accertamentodei difetti e alla quantificazione del danno;- infondate erano le doglianze concernenti la carenza dilegittimazione passiva, la pretesa violazione della normativa tecnica el’asserita cessazione della materia del contendere.5. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistitocon controricorso dai Natella. Entrambe le parti hanno depositatomemorie.6. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. I ricorrenti hanno chiestodecidersi il ricorso.Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Preliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., addebitando alla sentenza impugnata di non avere vagliatocompiutamente gli elementi istruttori (documentali e testimoniali)2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame diun fatto controverso e decisivo per non essere stato considerato che leinfiltrazioni d’umidità al piano interrato e a quello terreno erano causatedalla presenza di un canale consortile adiacente, che avrebbe dovutoessere ripristinato da terzi.3 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di fattidecisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamentandoche la sentenza aveva omesso di considerare come i lavori dicompletamento del fabbricato fossero stati realizzati a séguito delpermesso di costruire n. 83 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ultimati il 31/1/2013, ditalché, ratione temporis, non avrebbero dovuto essere applicati iparametri di cui al d.p.c.m. del 5/12/1997, non assumendo rilievo lasentenza con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 15,co. 1, lett. c), l. n. 96/2010.I tre primi motivi, accomunati in prevalenza dalla denuncia diomesso esame di un fatto controverso e decisivo, sono in parteinammissibili e per altra parte manifestamente infondati.Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, inquanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente,Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (cfr., Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv.642299, da ultimo, S.U. n. 20867/2020; conf. Cass. n. 16016/2021).In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5,cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame nonricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, aventecarattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diversoapprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis,Cass. n. 18886/2023).Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trovail suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoNumero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026processuale o sostanziale (sentenza n. 5792, 05/03/2024, Rv. 670391 -01).Peraltro, secondo il recente insegnamento delle Sezioni unite,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (sent. n. 5792, 05/03/2024, Rv. 670391 – 01).La tesi secondo la quale non avrebbero dovuto trovare applicazione iparametri di cui al d.p.c.m. del 5/12/1997 è manifestamente destituita digiuridico fondamento. La c.t.u. aveva accertato il superamento dei limiti ditollerabilità delle immissioni sonore. La sentenza della Corte costituzionalen. 103/2013, per vero, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 15 della l.n. 96/2010, ha disposto che per i rapporti anteriori all’anzidetta legge,dovessero valere i parametri di cui al decreto del 1997.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per non avere la Corte di merito rilevatol’eccezione di transazione contenuta nell’atto di conciliazione, che avrebbedovuto condurre alla declaratoria di cessazione della materia delcontendere.Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni, ognuno dei qualiidoneo a sorreggere l’assunto.Anche in questo caso la denuncia di omesso esame di un fattocontroverso e decisivo risulta preclusa dalla “doppia conforme”, oltre cheNumero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026dall’oggetto dell’asserita omissione, non rappresentato né da un fatto, néda un documento.Il motivo non è conforme al modello legale tipico imposto dall’art.360 cod. proc. civ., difettando l’individuazione delle norme asseritamenteviolate o falsamente applicate e le specifiche ragioni di ciò.Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U. n. 23745,28/10/2020, Rv. 659448 – 01, per tutte).In disparte deve rilevarsi che i vizi gravi di costruzione, di naturanon prevedibile, non potevano trovare preclusione nella conciliazione,poiché la clausola limitativa della responsabilità dell’appaltatore copre soloi pregiudizi derivati da colpa lieve e, comunque, non può riguardare lagaranzia di cui all’art. 1669 cod. civ., la quale, secondo il diritto vivente,configura una fattispecie di responsabilità aquiliana, posta a tutela diesigenze di ordine pubblico (cfr., ex multis, (Cass. 3659/2024).5 Con il quinto motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per avere i Giudici d’appello mancato diesaminare i chiarimenti resi dal c.t.u. e avendone, anzi, travisato ilcontenuto, con la conseguenza che non avrebbe potuto operare lapreclusione da “doppia conforme”.Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il motivo è inammissibile in ragione di quanto già spiegato ariguardo dei primi tre motivi, ai quali anche codesto qui al vaglio deveaccomunarsi.Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese processuali seguono lasoccombenza e tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchédelle attività svolte, si liquidano siccome in dispositivoAlla reiezione del ricorso, in conformità della proposta di definizioneanticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art.96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento infavore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme,stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento infavore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agliaccessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamentodell’ulteriore somma di € 8.500,00 in favore della controricorrente, aisensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di €3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassadelle ammende.Numero registro generale 18736/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 22856/2026Data pubblicazione 07/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci