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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 33862/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6721/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.905 c/ dott.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1516/2021depositata il 15/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA] esponendo di aver intrattenuto, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., n.2 rapporti di conto corrente bancario ordinari (n.1000/2831 e n. 1000/2912) presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] del Banco e che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto anche un finanziamento di € 63.000,00.

Gli attori – per quanto ancora rileva - dando atto che i signori Piazzetta e Romano avevano proceduto al versamento sul conto corrente della società dell’importo di € 30.000,00, sul rilievo che la Banca avesse capitalizza to gli interessi e d avesse applicato commissioni di massimo scoperto, hanno chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento delle somme indebitamente versate.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle conclusioni del CTU, ha condannato il [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla CIS la somma di € 59.240,57 versata sul conto corrente 1000/2831, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Banco, ha condannato la sola [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche i garanti, alla restituzione dell’importo di € 39.424,31 quale residuo rimborso del finanziamento.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1516/2021, depositata il 15.10.2021, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via incidentale dal [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando che nulla era tenuto a pagare lo stesso a titolo di indebito; e ciò sul rilievo che la banca aveva dimostrato che le pattuizioni contrattuali (che erano del 2004 e quindi successive alla delibera CICR del 9.2.2000) avevano espressamente previsto la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

Ne conseguiva che le risultanze della CTU, nella parte in cui avevano indicato l’esistenza di un saldo creditorio a favore della società correntista, erano affette da errore che ne inficiava la valenza.

La Corte d’Appello ha, invece, rigettato le censure della Banca con riferimento alla richiesta estensione dell’operatività delle fideiussioni a garanzia non solo dei conti corrente, ma anche del contratto di finanziamento.

Sul punto, la Corte d’Appello ha osservato che dallo scrutinio diretto delle fideiussioni del 28.5.2004 e del 29.5.2007, oltre che dalle risultanze della CTU, era emerso che le fideiussioni erano state prestate limitatamente alle linee di credito aperte dalla società in relazione ai conti correnti, senza alcun riferimento al finanziamento in oggetto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta, chiesto con “controricorso” la cassazione della sentenza impugnata.

La [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso ed hanno depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. per “travisamento probatorio in ordine alla responsabilità fideiussoria dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Espone l’istituto ricorrente che la Corte salernitana ha completamente travisato il contenuto delle dichiarazioni fideiussorie, sostenendo che le stesse si riferissero alle linee di credito aperte in relazione ai conti correnti, pur non rinvenendosi tali limitazioni in alcun passo delle dichiarazioni stesse, e pur negandosi contro ogni logica che il finanziamento chirografario di originarie € 63.000,00 non rientrasse tra le linee di credito.

La circostanza che l’erogazione del finanziamento fosse avvenuta mediante accredito su un conto corrente diverso da quello oggetto di contestazione era del tutto irrilevante.

In conclusione, alle fideiussioni era stato attribuito un significato del tutto diverso da quello suo proprio, quale emergente da un oggettivo esame condotto con i comuni parametri interpretativi.

2. Il ricorso principale è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, la banca ricorrente ha lamentato l’erronea interpretazione da parte della Corte d’Appello delle fideiussioni di cui è causa, senza aver avuto neppure cura di indicarne, almeno negli elementi essenziali, il contenuto, di talché tale censura è palesemente generica.

In ogni caso, va osservato che l'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass.n. 10554/2010,Cass. n. 22102/2009).

Nel caso di specie, l’istituto ricorrente non ha né indicato le norme di interpretazione asseritamente violate, né, tantomeno , ha precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sarebbe discostato.

In conclusione, la ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non ha fatto altro che, inammissibilmente, invocare una diversa ed alternativa interpretazione delle fideiussioni rispetto a quella operata dai giudici di merito.

3. Con “controricorso”, che è, in realtà, un ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., consistente nell’omesso esame delle risultanze della CTU.

Evidenzia il Romano che era stato ampiamente dimostrato a mezzo CTU l’applicazione di interessi anatocistici al mutuo di cui è causa, essendo stato previsto un piano di ammortamento alla francese, nonché la natura indebita dei versamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sul c/c 1000/2831.

4. Il ricorso incidentale del Romano è inammissibile.

In primo luogo, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 12387/2020; vedi anche Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2023; Cass. n. 18391/2017), ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, intendendosi per tale un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo.

Ne consegue che nel “fatto storico” non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente”.

Pertanto, la parte interessata non può genericamente limitarsi a dedurre l’omesso esame delle risultanze della CTU, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

Nel caso di specie, il ricorrente incidentale ha lamentato l’omessa considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio senza indicare il “fatto storico”, decisivo ai fini della decisione, la cui valutazione sarebbe stata omessa.

Il ricorrente ha, peraltro, richiamato il contratto di mutuo e gli interessi anatocistici asseritamente applicati per effetto di un piano di ammortamento alla francese non considerando che, sul punto, è del tutto carente di interesse, atteso che la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui la sola [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche i garanti, è stata condannata alla restituzione del finanziamento residuo.

In ordine alle somme asseritamente versate in modo indebito sul conto corrente a titolo di interessi anatocistici, va osservato che il ricorrente non si è neppure confrontato con la precisa argomentazione della Corte d’appello secondo cui le pattuizioni contrattuali (che erano del 2004 e quindi successive alla delibera CICR del 9.2.2000) avevano espressamente previsto la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra ricorrente principale e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Piazzetta.

In ragione della reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite tra la ricorrente principale e Romano.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale della banca; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Romano.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali sostenute da Cis e dal Piazzetta, che liquida, nella somma di € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Compensa le spese di lite tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6721/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.905 c/ dott.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1516/2021depositata il 15/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA] esponendo di aver intrattenuto, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., n.2 rapporti di conto corrente bancario ordinari (n.1000/2831 e n. 1000/2912) presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] del Banco e che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto anche un finanziamento di € 63.000,00. Gli attori – per quanto ancora rileva - dando atto che i signori Piazzetta e Romano avevano proceduto al versamento sul conto corrente della società dell’importo di € 30.000,00, sul rilievo che la Banca avesse capitalizza to gli interessi e d avesse applicato commissioni di massimo scoperto, hanno chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento delle somme indebitamente versate. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle conclusioni del CTU, ha condannato il [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla CIS la somma di € 59.240,57 versata sul conto corrente 1000/2831, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Banco, ha condannato la sola [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche i garanti, alla restituzione dell’importo di € 39.424,31 quale residuo rimborso del finanziamento. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1516/2021, depositata il 15.10.2021, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via incidentale dal [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando che nulla era tenuto a pagare lo stesso a titolo di indebito; e ciò sul rilievo che la banca aveva dimostrato che le pattuizioni contrattuali (che erano del 2004 e quindi successive alla delibera CICR del 9.2.2000) avevano espressamente previsto la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne conseguiva che le risultanze della CTU, nella parte in cui avevano indicato l’esistenza di un saldo creditorio a favore della società correntista, erano affette da errore che ne inficiava la valenza. La Corte d’Appello ha, invece, rigettato le censure della Banca con riferimento alla richiesta estensione dell’operatività delle fideiussioni a garanzia non solo dei conti corrente, ma anche del contratto di finanziamento. Sul punto, la Corte d’Appello ha osservato che dallo scrutinio diretto delle fideiussioni del 28.5.2004 e del 29.5.2007, oltre che dalle risultanze della CTU, era emerso che le fideiussioni erano state prestate limitatamente alle linee di credito aperte dalla società in relazione ai conti correnti, senza alcun riferimento al finanziamento in oggetto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta, chiesto con “controricorso” la cassazione della sentenza impugnata. La [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso ed hanno depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. per “travisamento probatorio in ordine alla responsabilità fideiussoria dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Espone l’istituto ricorrente che la Corte salernitana ha completamente travisato il contenuto delle dichiarazioni fideiussorie, sostenendo che le stesse si riferissero alle linee di credito aperte in relazione ai conti correnti, pur non rinvenendosi tali limitazioni in alcun passo delle dichiarazioni stesse, e pur negandosi contro ogni logica che il finanziamento chirografario di originarie € 63.000,00 non rientrasse tra le linee di credito. La circostanza che l’erogazione del finanziamento fosse avvenuta mediante accredito su un conto corrente diverso da quello oggetto di contestazione era del tutto irrilevante. In conclusione, alle fideiussioni era stato attribuito un significato del tutto diverso da quello suo proprio, quale emergente da un oggettivo esame condotto con i comuni parametri interpretativi. 2. Il ricorso principale è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, la banca ricorrente ha lamentato l’erronea interpretazione da parte della Corte d’Appello delle fideiussioni di cui è causa, senza aver avuto neppure cura di indicarne, almeno negli elementi essenziali, il contenuto, di talché tale censura è palesemente generica. In ogni caso, va osservato che l'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass.n. 10554/2010,Cass. n. 22102/2009). Nel caso di specie, l’istituto ricorrente non ha né indicato le norme di interpretazione asseritamente violate, né, tantomeno , ha precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sarebbe discostato. In conclusione, la ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non ha fatto altro che, inammissibilmente, invocare una diversa ed alternativa interpretazione delle fideiussioni rispetto a quella operata dai giudici di merito. 3. Con “controricorso”, che è, in realtà, un ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., consistente nell’omesso esame delle risultanze della CTU. Evidenzia il Romano che era stato ampiamente dimostrato a mezzo CTU l’applicazione di interessi anatocistici al mutuo di cui è causa, essendo stato previsto un piano di ammortamento alla francese, nonché la natura indebita dei versamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sul c/c 1000/2831. 4. Il ricorso incidentale del Romano è inammissibile. In primo luogo, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 12387/2020; vedi anche Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2023; Cass. n. 18391/2017), ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, intendendosi per tale un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo. Ne consegue che nel “fatto storico” non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente”. Pertanto, la parte interessata non può genericamente limitarsi a dedurre l’omesso esame delle risultanze della CTU, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Nel caso di specie, il ricorrente incidentale ha lamentato l’omessa considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio senza indicare il “fatto storico”, decisivo ai fini della decisione, la cui valutazione sarebbe stata omessa. Il ricorrente ha, peraltro, richiamato il contratto di mutuo e gli interessi anatocistici asseritamente applicati per effetto di un piano di ammortamento alla francese non considerando che, sul punto, è del tutto carente di interesse, atteso che la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui la sola [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche i garanti, è stata condannata alla restituzione del finanziamento residuo. In ordine alle somme asseritamente versate in modo indebito sul conto corrente a titolo di interessi anatocistici, va osservato che il ricorrente non si è neppure confrontato con la precisa argomentazione della Corte d’appello secondo cui le pattuizioni contrattuali (che erano del 2004 e quindi successive alla delibera CICR del 9.2.2000) avevano espressamente previsto la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra ricorrente principale e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Piazzetta. In ragione della reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite tra la ricorrente principale e Romano. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale della banca; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Romano. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali sostenute da Cis e dal Piazzetta, che liquida, nella somma di € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese di lite tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a tit
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