CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 27960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21891/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Stimigliano n. 5 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 21.7.2016 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Bisceglie ha provveduto all ’approvazione del P.I.R.P. (id est: programma integrato di riqualificazione delle periferie) «Quartiere di Levante», con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 2009, individuando i terreni edificabili da sottoporre ad espropriazione, tra i quali erano ricompresi quelli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], costituiti dalla particella 671 (da destinare alla costruzione di un asilo nido) e dalle particelle 283,525,526 e 527 (da destinare alla realizzazione di edilizia convenzionata), per complessivi m.q. 4567,01. Con decreto del 14.9.2012 il Comune di Bisceglie ha iniziato l’espropriazione di una porzione di m.q. 1895 della particella 671, destinata alla realizzazione dell’asilo nido, e ha quantificato l’indennità provvisoria nella misura di € 101,95 al metro quadro. Ha proposto opposizione alla stima [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la determinazione dell’indennità per il valore venale del suolo, indicato in € 194,12 al metro quadrato, instando altresì per l’indennità per i manufatti ivi allocati; l’indennità di espropriazione è stata quantificata dall’opponente in € 1.483.398,97, importo ricavato dal prodotto di € 194,12 per i metri quadri di suolo libero da manufatti, ivi compresi i fabbricati insistenti sul suolo; il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune, in via principale, al risarcimento del danno determinato dalla cessazione dell’attività di autolavaggio e parcheggio, con un danno emergente di € 100.000,00, oltre ad un lucro cessante di € 300.000,00. In via subordinata, l’opponente ha chiesto la condanna al pagamento dell’indennità di espropriazione parziale nella misura di € 633.004,21, scaturente dall’immissione in possesso ed esproprio parziale eseguito in data 5.10.2012; l’opponente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ancora, che non fosse applicata la riduzione del 25%, di cui al comma 1 dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, poiché la espropriazione non era finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale. 2. La Corte d’appello di Bari, in contraddittorio con il Comune di Bisceglie, ha accolto solo in minima parte l’opposizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata riduzione del 25% di cui all’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, rigettando tutte le altre doglianze. La Corte barese ha ritenuto anzitutto che l’opponente avesse limitato le proprie pretese all’indennizzo da espropriazione «parziale», quantificata in € 379.704,2, pari a € 168.829,2 per l’area di sedime ed € 210.875,00 per i fabbricati. La Corte d’appello si è discostata dalla stima operata dal consulente tecnico d’ufficio e dal consulente tecnico di parte in relazione al valore degli immobili colpiti dall’esproprio, determinato, secondo la Corte di Bari, correttamente dal Comune in € 875 al metro quadro per 241 metri quadri. Anche quanto al valore del terreno espropriato, ritenuto non edificabile, la Corte di appello ha ritenuto corretta la valutazione del Comune nella misura di € 101,95 m². 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Bisceglie con atto notificato il 25.10.2016, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha ritenuto che, ai fini della decisione, e segnatamente per l’individuazione del petitum della domanda del ricorrente, che sarebbe stato in parte oggetto di rinuncia nelle udienze del 2.2.2016 e del 10.5.2016, oltre che in un foglio di precisazione delle conclusioni in atti, fosse necessario acquisire il fascicolo d’ufficio relativo alla controversia e ha pertanto disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la Corte di appello di Bari con rinvio della trattazione della controversia a nuovo ruolo. Eseguito l’incombente, la causa è stata nuovamente assunta a decisione all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo ilo deposito di ulteriori memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 5. In via preliminare, la C orte osserva , così dissentendo dall’eccezione sollevata dal Comune controricorrente, che il ricorso per cassazione è autosufficiente, avendo il ricorrente provveduto a illustrare non solo una preventiva sintesi dei motivi di impugnazione, ma anche a descrivere lo svolgimento dei fatti e l’attività processuale compiuta nel corso del giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello di Bari, e a riportare, con puntuale trascrizione, le conclusioni indicate nell’atto di citazione, oltre alla sintesi dell’oggetto della controversia, facendo riferimento alla delibera regionale n. 870 del 19.6.2006, finalizzata al recupero delle periferie dei comuni interessati, come pure alla realizzazione dei P.I.R.P. (programmi integrati di riqualificazione delle periferie), e alla delibera n. 93 del 7.12.2009 che sanava e convalidava la precedente delibera n. 51 del 12.5.2007, con cui si stabiliva la variante al piano regolatore generale (PRG) vigente, individuando i terreni edificabili per edilizia sociale. 6. Con il primomotivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 99,101 e 112 c.p.c. e anche in via subordinata alternativa, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che egli avesse «limitato la sua domanda all’indennità di espropriazione parziale come attuato [così in sentenza] d al Comune», mentre avrebbe dovuto pronunciare sull’intera domanda formulata dall’opponente, mai rinunciata né limitata in atti, neppure parzialmente. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita , in ordine ad eccezioni di merito, in senso stretto, come tali aventi ad oggetto fatti estintivi, modificativi, impeditivi e, dunque, non rilevabili d’ufficio, ma solo su istanza di parte. In realtà, l’opponente sostiene di aver chiesto alla Corte d’appello di esprimersi sull’intero sito oggetto dell’espropriazione e solo, in via gradata, di quantificare, a parte, il ristoro dovuto per l’esproprio parziale attuato. 6.1.Il motivo contiene due distinte censure. 6.2. La prima attiene alla pretesa indebita limitazione dell’esame della domanda dell’attore. Dal contenuto del ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., ritualmente trascritto nelle sue conclusioni da parte ricorrente, emerge che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] riguardava inizialmente l’indennizzo che gli sarebbe spettato per l’espropriazione dell’intero sito di sua proprietà, sia con riferimento all’espropriazione, sia con riferimento ai beni non espropriati ma coinvolti per deprezzamento nell’espropriazione stessa (c.d. espropriazione parziale). Tanto è vero che il ricorrente ha chiesto l’indennità di esproprio «del suolo interessato, sulla base del valore venale e/o di mercato, pari ad € 194,12 m²» oltre all’effettivo valore venale e/o di mercato «di tutti i manufatti sorgenti sul suolo (abitazione, pertinenze, depositi, muro perimetrale, pavimentazione del suolo- asfalto-parcheggio, autolavaggio, interrati ed altre strutture presenti in loco) sulla base del valore rilevato nella CTP allegata firma dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA]». L’indennità di espropriazione complessiva di spettanza del ricorrente è stata individuata nella somma di € 1.483.398,97, «ricavato dal prodotto di € 194,12 per metro quadro (suolo libero da manufatti), ivi compresi i fabbricati insistenti sul suolo». Il ricorrente ha, però, chiesto anche l’indennizzo da espropriazione parziale per la somma di ulteriori € 663.004,21, «scaturente dall’immissione nel possesso ed esproprio parziale eseguito in data 5 ottobre 2012». Il ricorrente ha infine chiesto anche il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) derivante dalla «cessazione coatta dell’attività di autolavaggio e parcheggio», con un danno emergente per € 100.000,00 ed uno lucro cessante per € 300.000,00. 6.3. Tuttavia, anche nell’ambito del procedimento sommario di cognizione, dominato dal principio dispositivo, pur in assenza di una formale udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, è consentito alla parte di limitare riduttivamente la propria domanda, nel rispetto del principio del contraddittorio. Ed è quel che ha fatto il ricorrente alle udienze del 2.2.2016 e del 10.5.2016, limitando la propria richiesta all’indennità di espropriazione parziale come effettivamente attuata dal Comune, come è stato possibile accertare, in seguito all’ordinanza interlocutoria, sulla base dell’esame diretto del fascicolo d’ufficio trasmesso dalla Corte barese e del foglio di conclusioni depositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e richiamato alla successiva udienza del 10.5.2016 (in particolare punto A). In ogni caso, l’originaria domanda dell’attore, sarebbe stata, nella parte non abbandonata, inammissibile per difetto di interesse, non essendo dato ravvisare alcuna apprezzabile utilità giuridica della determinazione del valore delle particelle di terreno che il Comune di Bisceglie non ha espropriato al sig.[OSCURATO:PERSONA]. La prima censura deve quindi essere rigettata. 6.4. Non sussiste, neppure, il denunciato vizio di ultrapetizione, nel senso che la Corte barese avrebbe rilevato d’ufficio eccezioni che solo la parte avrebbe potuto sollevare, trattandosi di eccezioni in senso stretto. 6.5. Le eccezioni, infatti, possono essere sempre rilevate d'ufficio dal giudice (Sez.Un., 4.9.2012, n. 14828 e 22.3.2017, n. 7294, sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto, che presuppone l'esistenza di un contratto valido; Sez. un., 12.12.2014 n. 26242 sul rilievo d'ufficio di una causa di nullità del contratto diversa da quella allegata dall'attore, purché emergente dagli atti di causa; anche Sez.lav. 1.8.2018, n. 20388; Sez. 2, 30.8.2018, n. 21418, sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto; Sez. 3, 21.11.2019, n. 30330, con riferimento all’aliunde perceptum in tema di risarcimento danni), tranne le ipotesi in cui la legge espressamente le riservi alla parte e i casi in cui il fatto integratore della eccezione sia elemento costitutivo dell'esercizio di un'azione potestativa della parte -azioni di risoluzione, rescissione ed annullamento – (Sez. 3, 21.11.2019, n. 30315, con riferimento all’esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato). In particolare, per questa Corte a sezioni unite, poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, mentre la necessità dell'istanza di parte deriva solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (Sez. un., 3.2.1998, n. 1099). Più in generale, si è ritenuto con la pronuncia da ultimo ricordata che, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di «allegazione» da quello di «rilevazione», posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (Sez.un., 7.5.2013, n. 10531), dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere - dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile. Questa Corte, poi, ha chiarito che è possibile per il giudice rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente quindi da una specifica allegazione di parte (Sez.un., 7.5.2013, n. 10531, Sez. un., 25.5.2001 n. 226; Sez.un.,27.7.2005 n. 15661). 6.6. Nella specie, peraltro, deve tenersi conto della peculiare natura del processo di opposizione alla stima. Questa Corte ha sostenuto che in materia di espropriazione per pubblica utilità il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa ed è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia. Si è anche aggiunto che tale principio va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell'espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contro-pretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (Sez. 1, 28.2.2006, n. 4388; Sez. 1, 13.1.2011, n. 716 e più recentemente Sez. 6- 1, n. 24355 del 5.8.2022). Nella specie, tuttavia, non si è verificata alcuna reformatio in peius, avendo la Corte di Bari semplicemente concordato sulla correttezza della liquidazione formulata dal Comune. 6.7. Anche la seconda censura del primo motivo deve così essere rigettata, perché quelle esaminate dai giudici non erano eccezioni di merito in senso stretto e attenevano alla corretta determinazione della disputata valutazione dei terreni. 7. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 36,37 e 38 del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. in materia di esproprio), dell’art. 3, comma 1, Costituzione, degli articoli 1 e 2 CEDU, degli articoli 1,2,14 della legge regionale n. 20 del 2001, in relazione all’art. 117 della Costituzione e all’art. 834 c.c. 7.1. La Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che il riconoscimento dell’indennità di esproprio, in base al valore venale del bene, sia subordinato e vincolato alla destinazione (esclusivamente) privatistica o mista dell’edilizia realizzata sul suolo espropriato e, pertanto, per aver ritenuto che detto riconoscimento secondo il valore venale non spetti nell’ipotesi di realizzazione di edilizia con destinazione pubblicistica (nel caso di specie, di asili nido). La disciplina edilizia, invece, non distinguerebbe ai fini del riconoscimento dell’indennità di esproprio tra il valore venale dei beni a seconda della destinazione e della tipologia di edilizia da realizzarsi. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che poiché l’edilizia scolastica è riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato, l’area avrebbe carattere non edificabile. Per il ricorrente la classificazione delle zone, che sono 6, da A ad F, deve distribuire egualmente l’onere su tutta l’area oggetto dell’esproprio, per un principio di perequazione e di equità, dovendosi anche tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2011. Tuttavia, nel caso in esame, vi sarebbero stati concreti elementi che facevano desumere una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, sottraendo la zona ad un utilizzo meramente pubblico. Nel caso in esame, infatti, il P.I.R.P del 2007 ha prodotto una variante al piano regolatore generale (P.R.G.) del 1977, svincolando tale suolo dalla non edificabilità prevista per la zona F in genere (cimitero, scalo merci) e convertendolo in suolo edificabile (ex scalo merci del Quartiere di Levante), inquadrandolo in zona edificabile B1 (e non B2), ovvero zona abitativa in via di completamento e pertanto edificabile, riconosciuta tale dall’OMI dell’Ufficio delle entrate competente. Tra l’altro, sul rimanente suolo del [OSCURATO:PERSONA], indicato dal giudice come suolo non edificabile, era prevista la realizzazione di palazzine di edilizia convenzionata e agevolata. 7.2. Il motivo è affetto, innanzitutto, da un vizio di impostazione, laddove attribuisce alla Corte l’errore di aver ritenuto che il riconoscimento del valore venale del bene espropriato non spetti nell’ipotesi di realizzazione di edilizia con destinazione pubblicistica (nel caso di specie, di asili nido). Ciò che rileva, infatti, non è già la natura dell’opera pubblica realizzata previa acquisizione del bene attraverso l’esproprio, ma la natura e la destinazione edilizia del terreno secondo la conformazione impressa dalla normativa urbanistica anteriore all’apposizione del vincolo espropriativo. Ed è in questa corretta logica, che si è mossa la Corte barese in conformità all’art.32, comma 1, del d.p.r. 327 del 2001, secondo cui « …l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista,…», conferendo rilievo non già all’opera realizzata sul terreno del sig.[OSCURATO:PERSONA], ma alla sua destinazione secondo il PIRT e il PRG (ordinanza impugnata, pag.2,non numerata, ultimi due paragrafi). 7.3. La Corte di appello ha affermato che l’area in questione, secondo il PIRP, ricade in zona destinata a servizi pubblici (scuole, parcheggi, giardini, edifici pubblici) e comunque anche secondo il PRG preesistente era destinata in parte ad attrezzature collettive e di uso collettivo, e, in particolare, ad aree per l’istruzione e in parte a zona ferroviaria di mantenimento ed eventuale ampliamento degli impianti. Questa Corte, in particolare, ha più volte affermato che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato. (Sez. 1, n. 5247 del 16.3.2016;Sez. 1, n. 14347 del 9.8.2012; Sez. 1, n. 8442 del 28.5.2012; Sez. 1, n. 8231 del 245.2012; S ez. 1, n. 12862 del 26.5.2010). 7.4. Non può essere condivisa neppure la pretesa del ricorrente ad una operazione «perequativa» del valore dei terreni, prescindendo dalla specifica destinazione edilizia e urbanistica del terreno espropriato, debitamente accertata dalla Corte di appello. 7.5. Come ancora recentemente puntualizzato (Sez.1, 13.12.2022 n.36309) la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che per la determinazione dell'indennità di esproprio la legge stabilisce, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'edificabilità legale; di conseguenza un'area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Sez. 1, n. 18584 del 7.9.2020; Sez. 1, n. 25314 del 25.10.2017; Sez. 1, n. 23639 del 21.11.2016; Sez. 1, n. 13172 del 24.6.2016). Ancora recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Sez. U, n. 7454 del 19.3.2020). Il diritto vivente pertanto impone di determinare l'indennità di espropriazione in relazione al valore venale, distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico; tuttavia, poiché nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi anche conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni (Sez. 6 - 1, n. 3168 del 1.2.2019). Infine, allorché la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) dallo strumento urbanistico vigente non rileva che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici e attrezzature pubblici, atteso che l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica rimessa inderogabilmente all'iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dalla menzionata normativa agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà (Sez.1, 23.5.2014 n. 11503; Sez.1, 21.6.2016 n. 12818; Sez.1, 24.6.2016 n. 13172). Il criterio della edificabilità legale riveste quindi posizione di assoluta supremazia nel sistema e impone di considerare l'attitudine allo sfruttamento edilizio alla stregua della disciplina urbanistica vigente, anche se non si può escludere che l'edificabilità di fatto possa fungere da criterio integrativo necessario alla verifica della concreta realizzazione di costruzioni e alla quantificazione delle potenzialità di utilizzo del suolo al momento in cui si compie la vicenda ablativa (da ultimo, Sez.1, 26.6.2019 n. 17115). Giova infine ricordare che, proprio in tema di perequazione, recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 2, l. reg. Puglia 22 febbraio 2005, n. 3. che prevedeva che, ai soli fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968, comprese anche le aree destinate a standard, viola l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Infatti, derogando espressamente alle previsioni statali in materia di indennizzo e assegnando a una categoria di beni — le aree a standard soggette a vincolo conformativo — il connotato dell'edificabilità legale, che, invece, è smentito dalla disciplina urbanistica, non opera sul terreno della legislazione urbanistica, ma, nel distaccarsi da questa, interviene solo afini indennitari sulla qualitas rei, recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà. Essa incide a livello regionale su un profilo essenziale dello statuto della proprietà, che non tollera, in linea con l'art. 3 Cost., irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale, che oltretutto si accompagnano all'ingiustificato vantaggio per chi subisca un procedimento ablatorio rispetto a chi trasferisca il medesimo bene sul mercato, in quanto l'affermata edificabilità rileva solo a livello indennitario (Corte Costituzionale, 13.5.2022, n. 120). 8. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 8.1. La Corte d’appello avrebbe erroneamente disconosciuto l’indennità di esproprio secondo il valore venale dei beni affermando che «l’area espropriata non ha avuto ed ha carattere non edificabile», contrariamente a quanto emergeva sia dalla nota del Comune di Bisceglie del 27.10.2010, sia del decreto di esproprio del 14.9.2012, ove era inequivoco l riferimento ad «aree edificabili» con riferimento ai suoli espropriati; la Corte di appello inoltre non ha tenuto conto del P.I.R.P. del Quartiere di Levante approvato con delibera n. 93 del 7.12.2009, che sanava e convalidava la precedente delibera n. 51 del 12.5.2007. Osserva il ricorrente che il suolo ove era stato edificato l’asilo nido, come pure la scuola materna, per conto del Comune, era suolo edificabile, in quanto sin dalla data di approvazione del P.I.R.P. (maggio 2007), era divenuto suolo edificabile anche la zona (ex scalo merci del Quartiere di Levante), tant’è che da zona F speciale del PRG era stata inquadrata in zona edificabile B del PRG del 1977, zona che, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2.4.1968, comprende il centro già edificato o in via di completamento. 8.2. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. (e, anche in via subordinata e alternativa, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.). Secondo il ricorrente, la Corte d’appello non aveva posto a fondamento della decisione alcune prove documentali offerte o segnalate da parte ricorrente, tra le quali le note del Comune di Bisceglie del 27.10.2010 e 20.4.2011; il decreto di esproprio del 14.9.2012; la comparsa di costituzione risposta del Comune del 5.3.2013, nonché la espletata consulenza tecnica d’ufficio; se invece avesse debitamente considerato tali documenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere l’area espropriata come edificabile. 8.3. I motivi terzo e quarto del ricorso vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione e sono fondati nei limiti di cui motivazione. 8.4. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative possibilità legali di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis, terzo comma della legge n. 359 del 1992, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avere anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne escludono l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera, implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico (Sez. un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 173). La giurisprudenza di legittimità, con numerose successive pronunce, si è posta nel solco della distinzione indicata, affermando che la differenza tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall’atto di pianificazione; ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo a carattere conformativo; invece, il vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto sui suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicché, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Sez. 1, 6.3.2019, n. 6527; Sez. 1, 18.6.2018, n. 16084; Sez. 1, 20.2.2018, n. 4100; Sez. 1, 13.10.2017, n. 24150). Pertanto, il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dei requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi; tale carattere ricorre ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, perlopiù spaziale, con opera pubblica. Al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione in opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione. Si è chiarito, poi, che un’area va ritenuta edificabile solo quando è così classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici; le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandiconnesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. Il vincolo di natura pubblicistica è, dunque, ostativo alla possibilità di ritenere legalmente edificabili i terreni interessati (Sez. 1, 6.3.2019, n. 6527; Sez. 1, 24.6.2016, n. 13172). Si è ulteriormente precisato che la natura edificatoria non può essere fatta derivare dal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territoriale avrebbero potuto essere realizzati anche da privati; perché in tal modo la privatizzabilità dell’intervento finirebbe per diventare l’unico requisito necessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terreno che resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria, rientrante nell’ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include, appunto, fra le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (Sez. 1, 21.6.2016, n. 12818). Per questa Corte, poi, per quel che qui soprattutto rileva, è esclusa la legale edificabilità in relazione alle aree destinate a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, anche sotto il profilo della realizzabilità degli interventi a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica e riconducibile un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata l’insegnamento prima (Sez. 1, 8.3.2018, n. 5557, Sez.1, 13.3.2017, n. 6388; Sez. 1, 17.5.2016, n. 10085; Sez. 1, 17.5.2015, n. 10085; Sez.1, 9.8.2012, n. 14347; Sez. 1, 26.5.2010, n. 12862; Sez. 1, 23.6.2008, n. 17015; Sez. 1, 9.12.2004, n. 23028). Tuttavia, si è anche precisato che talora sussistono elementi concreti per la tesi dell’utilizzazione «intermedia» dei terreni. In base a questa tesi, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello di edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia la possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria, come, ad esempio, nel caso di parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ad altro, sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazione amministrativa (Sez. 1, 6.3.2019, n. 6527; Sez. 1, 19.7.2018, n. 19295; Sez. 1, 25.10.2017, n. 25314). Tali possibilità, ovviamente, si ripercuotono sul valore venale del bene e nel rispetto della disciplina legale e della sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale devono essere tenute presenti dal giudice, valutazione. Da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che, in conformità con l’orientamento sopra descritto, in tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria - fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco ed attrezzature varie – (Sez. un., 19.3.2020, n. 7454). 8.5. Nella specie, la Corte d’appello nello statuire ut supra il carattere non edificabile dei fondi espropriati, non ha tenuto conto dell’atteggiarsi concreto della destinazione urbanistica di tali terreni, incorrendo nell’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, proprio in ragione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Non si è tenuto conto infatti della circostanza, potenzialmente decisiva e rappresentata dal ricorrente, che il terreno su cui è stato realizzato l’asilo non rientrava più nella zona F in genere (cimitero, scalo merci ed altro), come previsto dal PRG del 1977, subentrato al PEEP del 1966, in quanto il P.I.R.P. del 2007 aveva portato una variante al PRG del 1977, svincolando tale suolo dalla non edificabilità prevista per la zona F e convertendolo in suolo edificabile (ex scalo merci del Quartiere di Levante), inquadrandolo in zone edificabile B/1, ovvero zona abitativa in via di completamento e pertanto edificabile. In particolare, il ricorrente ha ritualmente trascritto il contenuto delle pagine 20 e 25 del P.I.R.P. (Quartiere di Levante), ove si legge che «la variante urbanistica, la cui approvazione avverrà con la stipula dell’accordo di programma con la regione Puglia e la successiva ratifica da parte del consiglio comunale (art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000) riguarderà 3 aspetti: il primo è riferito all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione con contestuale modificazione di destinazione di 2 aree attualmente destinate, la prima a “[OSCURATO:PERSONA]” - [OSCURATO:PERSONA] F”, e la seconda “[OSCURATO:PERSONA]” - [OSCURATO:PERSONA] D - in zone residenziali all’interno delle quali realizzare interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, oltre alle attività commerciali, previste dal programma». L’intervento è previsto proprio anche per la particella 671 in contestazione: «intervento uno: tale intervento verrà realizzato nell’area sud del Comune di Bisceglie individuata in catasto al foglio 11, particella 404 (parte), 671 (parte), 283,525,526,527…. L’intera volumetria insediabile sarà così distribuita: il 60% destinata all’edilizia residenziale in regime convenzionato…. Il 30% destinata all’edilizia del tipo sociale per cooperative edilizie, il 10% per il commercio ed edilizia direzionale…». Inoltre, non sono state esaminate le note del Comune di Bisceglie del 27.10.2010 ed il decreto di espropriazione del 14.9.2012, e del riferimento come «aree edificabili» ai suoli espropriati. Inoltre, nella nota comunale si suddivide il territorio oggetto dell’intervento espropriativo in 3 zone: A, C ed E; la zona A riguarda proprio l’esproprio in esame e comprende l’area tra il sottopasso di via Ruvo e [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune utilizza la seguente locuzione: «gli immobili compresi in tali zone sono sia aree edificabili che aree edificate». 8.6. Pertanto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto di tutta la specifica documentazione indicata nei motivi di ricorso per cassazione, non oggetto di specifico esame in sede di merito. 9. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 1 e 2 CEDU, 41 e 42 della Costituzione e 834 c.c. 9.1. L’ordinanza impugnata sarebbe errata perché la Corte d’appello non aveva riconosciuto le ulteriori indennità richieste a titolo di ristoro e danni patrimoniali da perdite aziendali. 9.2. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, a seguito di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l'ulteriore svolgimento di un'impresa che utilizzava l'immobile espropriato per l'esercizio della propria attività, la determinazione dell'indennità di esproprio dev'essere effettuata, secondo il criterio dettato dall'art. 40 della legge 25.6.1865, n. 2359, tenendo conto della differenza tra il valore dell'area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, e il valore dell'azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l'impresa in quel luogo, in quanto l'indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene, non a quello dell'azienda. Pertanto, le costruzioni esistenti sull'area vanno considerate nel loro valore in sé, non per il diverso valore che possono avere in rapporto alla particolare destinazione connessa all'attività d'impresa e dunque alla circostanza di essere adibite a sede dell'azienda. In applicazione di tale principio, è stata cassata la sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area destinata a stazione di rifornimento di carburanti per autoveicoli, aveva tenuto conto della redditività dell'azienda sulla stessa insistente (Sez.1, 6.4.2009, n. 8229; Sez. 1, 25.10.2010, n. 23967). Si è chiarito anche che, dopo l’intervento delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.un., 8.6.1998, n. 5609), l’indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l’applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi. Pertanto, nel caso di espropriazione di terreno destinato a parcheggio al servizio di struttura alberghiera, le perdite aziendali lamentate dall’espropriato non sono suscettibili di indennizzo, e l’applicazione del criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale e sufficiente a compensare la perdita subita. Si è inoltre affermato ( Sez.1, 18.5.2022 n.16074) che la legge, come accade a proposito dell’espropriazione di terreni su cui sono insediati coltivatori diretti, costretti dall’espropriazione ad abbandonarli, ben potrebbe prevedere che all’imprenditore spetti un’indennità per il fatto di vedere dissolta l’organizzazione aziendale di cui costituiva elemento di il diritto di godimento sull’immobile espropriato, ma «per quanta attenzione il problema meriti de iure condendo l’attuale sistema non prevede tale ulteriore contributo riparatorio». La legge dunque, non consente la valutazione del complesso dei beni organizzato per l’esercizio di una specifica e bene individuata impresa da intendersi nel senso di cui all’art. 2555 c.c., e quindi di tutte le conseguenze pregiudizievoli -ivi compreso l’avviamento o il mancato guadagno (lucro cessante) - del ridimensionamento e/o della cessazione dell’attività imprenditoriale che resta del tutto estranea alla nozione stessa di indennità di espropriazione, rapportata all’art. 42 della Costituzione solo al valore del bene espropriato, con esclusione di ogni altro pregiudizio a carattere personale e indiretto subito dall’espropriato, ivi compreso il pregiudizio all’attività di impresa, ancorché insistente nell’immobile soggetto ad espropriazione (Sez. 1, 4.5.2009, n. 10217; Sez.1., 26.6.1995, n. 7224; Sez.1. 13.11.1974, n. 3596). Recentemente è stato ribadito che 'indennità di espropriazione è unica ed, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta in considerazione della sua concreta destinazione; il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene, quale gli deriva dalle suecaratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, non anche dal reale pregiudizio che il proprietario (o altro titolare di un minore diritto di godimento) risentano come effetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito, sul luogo, l'ulteriore svolgimento dell'impresa, che utilizzava l'immobile per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda da quest'ultimo organizzata. (Sez. 1, n. 17564 del 31.5.2022). 9.3. Pertanto, non può essere accolto il motivo di opposizione relativo al fatto che la Corte d’appello ha escluso la possibilità di ristorare i mancati utili dell’azienda espropriata. Correttamente, infatti, la Corte d’appello ha ritenuto che «non spetta alcuna somma ulteriore per la cessazione dell’attività commerciale, perché non è possibile ottenere nello stesso tempo l’equivalente pecuniario del bene e i redditi che sarebbero derivati dal suo utilizzo, come se fosse rimasto nel patrimonio e nel possesso del ricorrente; ogni