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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 04679/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31331/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1076/2021 depositata il 07/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di Bologna, su ricorso dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di € 29.395,00 a titolo di compenso quale Presidente del [OSCURATO:SOCIETA]. stessa dal 6.5.2010 sino al 5.6.2013.

La società ha proposto opposizione non contestando la pretesa azionata con il ricorso, ma spiegando domanda riconvenzionale volta ad accertare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva alla società stessa la somma di € 125.227,63 in ragione di profili di sua responsabilità quale Presidente del CdA; in particolare per omesso pagamento di oneri fiscali per complessivi € 162.749,39, comportanti un maggiore esborso per la società di complessivi € 40.551,67 a titolo di interessi, sanzioni e spese e per indebita liquidazione a proprio favore di rimborsi spese per € 84.675,96 (di cui € 44.700,80 privi di qualsivoglia giustificazione documentale ed € 39.975,16 relativi a spese non attinenti all’incarico ricevuto).

2. La sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che, pur rigettando il primo motivo di gravame volto ad ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle sanzioni, degli interessi e degli altri oneri dovuti al Fisco, ha condannato il medesimo a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 80.468,79, osservando che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo diritto a percepire il residuo compenso da amministratore nelle incontestata misura azionata con ricorso monitorio negli anni 2010- 2013, si era bonificato o, comunque, aveva ricevuto la maggiore somma predetta la cui inerenza al mandato era rimasta indimostrata da parte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva il relativo onere della prova, in quanto i rimborsi spese contestati erano del tutto sprovvisti di causali specifiche e di pezze giustificative idonee a ricondurre gli importi stessi al mandato ricevuto; oppure erano riferibile a costi di trasferta la cui debenza era stata esclusa dal Tribunale con statuizione passata in giudicato (invero la statuizione per cui le spese relative agli spostamenti da Aosta, luogo di residenza dell'amministratore, a Bologna, sede della società, non erano dovute all'amministratore non era stata impugnata dall’appellato con appello incidentale ma solo aggredite con mere difese nella comparsa di risposta depositata in secondo grado). . – Contro la sentenza il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a cinque motivi di cassazione.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c., con riferimento all’erronea imputazione delle somme relative all’anno 2010 e carenza di motivazione, consistente in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 c.p.c. tale da determinare perplessità e obiettiva incomprensibilità della motivazione, nella parte in cui, a pagina 8 della sentenza impugnata, la Corte di Appello ha incluso nel computo delle somme percepite dal ricorrente e oggetto della statuizione di condanna, anche, l’importo relativo all’annualità 2010 per complessivi euro 21.548,23 in evidente contrasto, nonostante il riferimento alle «risultanze della ctu», proprio con le conclusioni della CTU contabile. 1.1 –Il motivo è fondato.

La Corte di Appello a pag. 8 della sentenza gravata si legge: «Osserva per contro la Corte che, stando alle risultanze della ctu, [OSCURATO:SOCIETA] corrispose negli anni 2010-2013 a [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 80.468,79, di cui: (a) euro 21.548,23 nell’anno 2010 (ctu pagina 20), cui vanno aggiunti euro 864,18 per un assegno circolare (sempre ctu pagina 20) emesso in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ((b) euro 32.638,11 nell’anno 2011 (ctu pagina 24); (c) euro 19.418,27 nell’anno 2012 (ctu pagina 30); (d) euro 6.000,00 nell’anno 2013 (ctu pagina 32)».

Nella CTU contabile richiamata ed in particolare nella parte della Relazione dedicata alla disamina delle disposizioni di pagamento per l’annualità 2010, era detto, però, che «(…) dall’esame del libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]. relativo all’esercizio 2010 si evince che tutti i citati addebiti sui conti bancari societari a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (…) risultano imputati al compenso dovuto all’amministratore e non a presunti “rimborsi spese” come sostenuto dalla Società opponente.

Infatti, per tutte le registrazioni contabili inerenti i bonifici/prelievi sopra citati viene utilizzato esclusivamente il conto patrimoniale “debiti v/compenso amm.re” con descrizione “pagamenti anticipi [OSCURATO:PERSONA]”.

Da quanto sopra evidenziato, si evince che gli importi di euro 26.613,85 - oggetto di controversia per l’anno 2010 - risultano corrisposti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e non a titolo di rimborsi spese» (pp. 20-21 Relazione CTU).

La Corte di Appello, pertanto, pur richiamando le risultanze della relazione contabile, giunge alla conclusione - contraddittoria con i fatti da queste risultanti ed asseritamente accertati proprio in virtù del predetto richiamo - che la riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA] «(…) andava pertanto accolta nella misura di euro 80.468,79» (p. 10 sentenza) importo che è comprensivo di euro 21.548,23 relativi all’anno 2010.

Inoltre, il fatto accertato nella CTU nei termini detti, trovava riscontro – come afferma il ricorrente - nelle annotazioni contabili riportate nel bilancio d’esercizio della [OSCURATO:SOCIETA] al 31 dicembre 2010, ovvero dal giornale contabile accluso al bilancio d’esercizio relativo all’annualità 2010, allegato (n.20) della CTU.

Posto che l’argomento è stato oggetto di discussione tra le parti – non solo in sede di operazioni peritali, come si deduce dallo stesso passaggio della relazione tecnica sopra riportato, ma anche negli scritti conclusionali depositati da entrambe le parti (comparse conclusionali e memorie di replica), risulta fondato il motivo di gravame risulta fondato anche sotto il profilo dell’omessa valutazione delle decisive risultanze emerse e accertate dalla consulenza tecnica d’ufficio, ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. 1.2- A proposito, in particolare, della ammissibilità della denuncia di detto specifico vizio con riguardo all’uso della CTU, va ribadito che - come questa Corte ha già affermato - « la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico», rilevato e/o accertato dal consulente (v.ex multis Cass. n. 12387/2020), il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente» (v.

Cass. n. 12387/2020 in motivazione, e in senso conforme Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2022), vale a dire che «nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v.

Cass., S.U., n. 8053/2014)»; Perciò, fermo che «non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" la "consulenza tecnica d'ufficio" in quanto tale», e che (cfr. Cass.n. 18328/2019, in motivazione) «il "fatto storico" di cui all’art. 360 n. 5 menzionato è un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo», nel caso di specie il ricorrente ha mosso una censura che, da un lato, è idonea sotto il profilo dell’autosufficienza e della specificità laddove indica i passaggi della motivazione interessati; dall’altro concerne un «fatto storico» oggetto di accertamento da parte del CTU alla luce dei dati contabili e di bilancio, e non la CTU come tale, ovvero come atto di ausilio istruttorio. 2.-Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 c.p.c., costituito dalle risultanze della CTU e dalla documentazione contabile societaria dalla stessa presupposta (in particolare dai Bilanci d’esercizio della [OSCURATO:SOCIETA] per le tre annualità 2011, 2012 e 2013 e dai rispettivi Giornali contabili).

Il ricorrente osserva che con riguardo alla documentazione prodotta dalla società a fondamento della propria domanda riconvenzionale per l’annualità 2011, la consulente aveva rassegnato la seguente valutazione tecnica: «l’unico elemento certo è che tali rimborsi spese risultano imputati tra i “costi” del conto economico nel bilancio 2011 della [OSCURATO:SOCIETA], il cui testo definitivo risulta approvato con delibera dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su proposta del C.D.A., come da verbale dell’organo amministrativo del 31.05.2012.

Nelle rilevazioni contabili di tutti i bonifici sopra evidenziati, la Società ha utilizzato la posta economica “rimborso spese” come contropartita del conto patrimoniale che individua la banca su cui è stato eseguito il bonifico; ciò presuppone che all’atto delle registrazioni contabili non solo sussistevano le contabili bancarie dei bonifici effettuati, bensì sussistevano “necessariamente” anche i documenti da cui poter rilevare la voce di costo imputata a bilancio (note spese con i relativi giustificativi)»; ed ancora, sottolinea il passaggio valutativo della CTU per cui «Qualora i bonifici fossero stati eseguiti senza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto i documenti giustificativi (note spese e allegati), come contropartita del conto patrimoniale bancario sarebbe stata necessariamente utilizzata una posta patrimoniale (e non “economica”) che avrebbe dovuto rilevare non un costo, bensì un credito della Società verso l’amministratore per un pagamento effettuato privo di documentazione allegata» (p. 28 Relazione CTU); deduce, perciò, che il riscontro alla sussistenza di documentazione di supporto, giustificativa delle spese liquidate in favore del ricorrente, derivava da un argomento espresso nella relazione tecnica d’ufficio, «tanto efficace quanto disatteso dalla Corte di Appello» laddove questa - a pagina 9 della pronuncia impugnata - con una lacuna motivazionale asseritamente idonea a inficiare la comprensibilità stessa della sentenza, afferma: «Né può sostenersi che la mancata iscrizione in bilancio di una posta creditoria verso l’amministratore (ctu pagina 31 e sentenza pagina 8) sia indice dell’approvazione delle spese predette da parte della [OSCURATO:SOCIETA], sol che si consideri che l’omissione è di per sé equivoca, potendo essere dipesa da ragioni contabili o contingenti e, comunque, non implica approvazione del fatto costitutivo del credito».

Con tale considerazione il giudice di secondo grado ometterebbe di confrontarsi con le risultanze della Relazione contabile, non essendoci alcuna «omissione equivoca» ed alcuna «ragione contabile o contingente», ma l’omessa considerazione del fatto che l’imputazione dei rimborsi, quali voci di costo del conto economico del bilancio, costituisce elemento di riprova della sussistenza, all’atto delle registrazioni contabili, di documentazione giustificativa della voce di costo annotata in bilancio, come ritenuto dal CTU. 2.1 –Il motivo è inammissibile ed in parte anche infondato.

La Corte territoriale ha affermato: «A fronte delle ambigue e generiche causali esposte nei documenti di spesa (“note spese”, “rimborso spese”, “spese anticipate”) descritte nella ctu, era onere del Bertolini (avendo la [OSCURATO:SOCIETA] dedotto l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento) dimostrare di aver diritto a percepire, oltre agli emolumenti da amministratore, le somme sopra indicate sub lettere (a) e (d) e, dunque, provare quale causale avessero i singoli bonifici disposti (peraltro da lui stesso) a suo favore, chiaro essendo che in mancanza di tale dimostrazione non è possibile affermare che le spese di cui si tratta siano state sostenute “a causa” (art. 1720 c.c.) e non in occasione (…) dell'incarico di amministratore.

La dimostrazione del Bertolini non è stata resa. (…) né può sostenersi che la mancata iscrizione in bilancio di una posta creditoria verso l'amministratore (ctu pagina 31 e sentenza pagina 8) sia indice dell'approvazione delle spese predette da parte della [OSCURATO:SOCIETA], solo che si consideri che l'omissione di per sé equivoca, potendo essere dipesa da ragioni contabili o contingenti e, comunque, non implica approvazione del fatto costitutivo del credito» La Corte territoriale ha, quindi compiuto una propria valutazione –come le competeva - delle risultanze della CTU disattendo motivatamente la valutazione e la conclusione cui era pervenuta la consulente d’ufficio senza, quindi, alcuna omissione nella valutazione di fatti rilevanti e decisivi: il fatto è stato valutato dalla Corte, la quale, assumendo il carattere ambiguo e generico dei bonifici a se stesso compiuti dell’amministratore, ha ritenuto assolto l’onere della prova della parte che agiva per la ripetizione di indebito (la società in riconvenzionale verso l’amministratore) e che, invece, la controparte non avesse provato il titolo del pagamento ricevuto.

Inoltre, va rilevato che - diversamente da quanto si è osservato circa il primo motivo - in questo caso il ricorrente invoca la consulenza tecnica d'ufficio non in quanto mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico», rilevato e/o accertato dal consulente di cui esame il giudice di merito avrebbe omesso la valutazione (v. ex multis Cass. n. 12387/2020), e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente (v.

Cass. n. 12387/2020 in motivazione, e in senso conforme Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2022) vale a dire nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 4 e6 c.p.c.; bensì in quanto contenente una «diversa» valutazione dei fatti (esaminati, appunto, anche dalla Corte di merito e niente affatto ignorati) in ragione di una specifica motivazione che è svolta alla luce degli oneri probatori che rispettivamente gravavano sulla società e sul ricorrente.

Si duole, in definitiva, del fatto che le valutazioni compiute dal CTU funzionali alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto preteso, siano state disattese, laddove tale valutazione, per sua natura, spetta in via esclusiva al giudice di merito anche allorché questi si avvalga –stante la connotazione tecnica specifica di detta valutazione – di consulenti esperti di detta tecnica.

Con la conseguenza che le censure che nella specie il ricorrente muove alla sentenza per omesso esame di fatti decisivi, costituiscono in effetti una pretesa inammissibile di riproporre in questa sede di legittimità aspetti della valutazione di merito che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo della CTU. 3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 c.p.c, costituito dalle delibere di approvazione dei bilanci adottate, per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013, dall’Organo assembleare della società [OSCURATO:SOCIETA] su proposta del Consiglio di Amministrazione, quali documenti idonei a costituire titolo autorizzativo della spesa, che la pronuncia impugnata avrebbe omesso di esaminare come pure le deduzioni sul punto espresse nella relazione di consulenza contabile. – Con detto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove questa afferma (a pagina 10) «Giova solo aggiungere che è pure mancata la prova documentale di un deliberato assembleare o del cda che autorizzasse tali rimborsi».

In tal modo, il Giudice dell’appello avrebbe omesso di considerare – quale dato, a suo dire, dirimente ai fini dell’accertata sussistenza di un diritto dell’amministratore ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico - i deliberati assembleari di approvazione dei bilanci, contenenti – sempre a suo dire - un’espressa ratifica, anche, dei costi annotati nel conto economico che ricomprendevano le spese oggetto di rimborso.

L’assunto predetto della Corte d’appello, peraltro, sarebbe smentito dalla relazione di consulenza nelle parti in cui rileva: «l’unico elemento certo è che tali rimborsi spese risultano imputati tra i “costi” del conto economico nel bilancio 2011 della [OSCURATO:SOCIETA], il cui testo definitivo risulta approvato con delibera dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su proposta del C.D.A., come da verbale dell’organo amministrativo del 31.05.2012»(p. 28 CTU e, analogamente, a pag. 31 e 33 quanto ai costi del 2012 e del 2013); le richiamate deliberazioni di approvazione dei singoli bilanci d’esercizio (per le annualità di interesse, 2011, 2012 e 2013) costituirebbero atto di approvazione e autorizzazione di ciascuna voce di costo riportate nei bilanci, ivi compresi i rimborsi contestati in giudizio, aspetto che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare. 3.-1 – Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente con la censura predetta denuncia, in effetti, un errore di fatto revocatorio.

Il quale peraltro, mancherebbe di rilevanza per mancanza di decisività.

E’ noto, infatti, che «costituisceerrore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa» (da ultimo vedi Cass. n.9471/2025), e con orientamento consolidato questa Corte afferma il principio secondo cui, qualora il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa, si è in presenza di un errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza, trattandosi di svista della percezione concernente la realtà documentale e non già di errore di giudizio (cfr. Cass. n. 5369 del 2001 e, da ult., Cass. n. 34161 del 2024).

Tale essendo all’evidenza il caso di specie - avuto riguardo alla doglianza circa il fatto che la Corte di merito avrebbe ritenuto mancante la prova documentale di un deliberato assembleare laddove, invece, questa prova era in atti come attestato anche dalla CTU, il motivo di censura deve reputarsi inammissibile, non potendo dedursi ex art. 360 c.p.c. un vizio della sentenza che potrebbe, se del caso, rilevare ex art. 395 c.p.c. (v.Cass. n. 34161 del 2024, cit.).

Peraltro la censura sarebbe, comunque, inammissibile per carenza di decisività poiché va ricordato che, in astratto, l’approvazione assembleare del bilancio non fa piena prova, nei confronti dei soci e della società della sussistenza e validità del titolo che giustifica le appostazioni ivi rappresentate (posto che laddove questo manchi o sia illecito ciò conduce, all’invalidità della delibera per essere falso il suo oggetto, ovvero la rappresentazione che nel bilancio è stata resa della situazione economica e patrimoniale della società): Nellesocietà di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità delbilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione» (Cass. 7433/2023 tra le tante).

Pertanto, posto che l’approvazione mediante delibera assembleare non impedisce alla società di mettere in discussione il risultato del bilancio per agire eventualmente in ripetizione verso l’amministratore che assuma infedele, viene meno in radice l’argomento del ricorrente che postula una decisività del fatto di cui si denuncia la pretermissione, che detto fatto in effetti non ha, ovvero l’avvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi (2011, 2012,2013).

Infine, merita aggiungere che la Corte ha tenuto conto di questo fatto, visto che a pag.9 della sentenza si legge che.

«La dimostrazione del Bertolini non è stata resa. (…) né può sostenersi che la mancata iscrizione in bilancio di una posta creditoria verso l'amministratore (ctu pagina 31 e sentenza pagina 8) sia indice dell'approvazione delle spese predette da parte della [OSCURATO:SOCIETA], solo che si consideri che l'omissione di per sé equivoca, potendo essere dipesa da ragioni contabili o contingenti e, comunque, non implica approvazione del fatto costitutivo del credito»; mentre, nel passaggio argomentativo censurato («Giova solo aggiungere che è pure mancata la prova documentale di un deliberato assembleare o del cda che autorizzasse tali rimborsi»), la Corte di merito non si riferisce affatto alla prova documentale delle delibere di approvazione dei bilanci, bensì alla «mancata» «prova documentale di un deliberato assembleare o del cda che autorizzasse tali rimborsi», ovvero, chiaramente, alla mancanza di una delibera ex ante che autorizzasse l’amministratore a procedere nel senso contestato a e non di quelle, ex post, di approvazione dei bilanci. 4.- Il quarto motivo denuncia « totale assenza, anche grafica, della motivazione ovvero motivazione apparente quale vizio che, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 cod. proc. civ, come interpretato alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 disp. prel. cod. civ. e della giurisprudenza delle SS.UU. nn° 8053-8054/2014».

Secondo il ricorrente detto vizio emergerebbe immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello si sarebbe discostata dalle risultanze e argomentazioni della CTU senza enunciare le ragioni di tale dissenso mediante un adeguato apparato argomentativo, bensì pervenendo a conclusioni assertive, incompatibili con le puntuali deduzioni e i rilievi tecnici espressi dal consulente in materia.

In particolare, la Corte territoriale non avrebbe esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dai seguenti enunciati: (-) «l’unico elemento certo è che tali rimborsi spese (comprensivi delle due voci di sopravvenienze passive sopra citate) risultano imputati tra i costi del conto economico nel bilancio … … della [OSCURATO:SOCIETA], il cui testo definitivo risulta approvato con delibera dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 11,00 su proposta del C.D.A., come da verbale dell’organo amministrativo del 10.05.2013 ore 10,00» (-) «la Società ha utilizzato la posta economica “rimborso spese” (e solo in due casi ha utilizzato la posta economica “sopravvenienze passive”) come contropartita del conto patrimoniale che individua la banca su cui è stato eseguito il bonifico; ciò presuppone che all’atto delle registrazioni contabili non solo sussistevano le contabili bancarie dei bonifici effettuati, bensì sussistevano “necessariamente” anche i documenti da cui poter rilevare la voce di costo imputata a bilancio (note spese con i relativi giustificativi)»; (-) «qualora i bonifici fossero stati eseguiti senza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto i documenti giustificativi (note spese e allegati), come contropartita del conto patrimoniale bancario sarebbe stata necessariamente utilizzata una posta patrimoniale (e non “economica”) che avrebbe dovuto rilevare non un costo, bensì un credito della Società verso l’amministratore per un pagamento effettuato privo di documentazione allegata» (pp. 28, 31, 33 CTU).

In ragione di tale carenza l’apparato motivazionale della statuizione impugnata sarebbe obiettivamente perplesso e incomprensibile. 4.1-Il motivo è infondato.

Va premesso che l’illustrazione che il ricorrente fa del motivo non è idonea ad essere sussunta nel paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. il quale –per giurisprudenza nota e consolidata, in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa Corte ha dato continuità con innumerevoli sentenze – deve attenere a un «fatto storico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che qui non è neppure individuato (secondo questa Corte, invero, il ricorrente, onde evitare l’inammissibilità del motivo di cassazione in detti termini individuato deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività) come impone la previsione degli artt. 366, 1° co., n. 4 e 6 c.p.c..

Sotto il diverso profilo della dedotta «totale assenza, anche grafica, della motivazione ovvero motivazione apparente» il motivo è infondato perché –come risulta dall’esame dei precedente motivi cui si rimanda per sinteticità –la Corte di merito ha opposto un proprio consapevole giudizio di fatto alle conclusioni del CTU, con una motivazione che non né assente né apparente, secondo i principi di legittimità invocati dallo stesso ricorrente in rubrica, secondo cui: «in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata […] o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione (Cass. n. 14953 del 2000)» (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014, in motivazione).

Perciò anche la lacuna che si assuma inficiare la motivazione della sentenza sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, deve essere desumibile dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, deve cioè riguardare un vizio «intrinseco» al ragionamento decisorio, e non la lacunosità del medesimo rispetto alle risultanze istruttorie. 5.- Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 3) c.p.c. della disposizione di cui all’articolo 2697 c.c. in tema di onere della prova in materia di indebito oggettivo.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrare che gli esborsi riguardanti le spese non riferibili a trasferte fossero stati dallo stesso sostenuti «a causa» del mandato ricevuto, ovvero ove afferma che «A fronte delle ambigue e generiche causali esposte nei documenti di spesa (“nota spese”, “rimborso spese”, “spese anticipate”), descritte nella CTU alle pagine sopra indicate, era onere del Bertolini (avendo la [OSCURATO:SOCIETA] dedotto l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento) di dimostrare di avere diritto a percepire, oltre agli emolumenti da amministratore, le somme sopra indicate sub lettera (a) –(d) e, dunque, di provare quale causale avessero i singoli bonifici (peraltro da lui stesso) disposti a suo favore».

Sostiene il ricorrente che, posto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), il creditore (nella specie la società) doveva provare il fatto costitutivo del proprio diritto ovvero l’inesistenza di adeguata base giustificativa del pagamento (anche mediante fatti negativi contrari o presunzioni); invece la Corte di Appello avrebbe invertito l’onere della prova, riversandolo sull’odierno ricorrente in considerazione delle «ambigue e generiche causali esposte nei documenti di spesa … … descritte nella ctu alle pagine sopra indicate» (sent. p. 9); omettendo, inoltre, di confrontarsi con le puntuali deduzioni tecniche riportate nella CTU in merito all’inadeguatezza e all’inefficacia probatoria dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]: in altre parole la società attrice in riconvenzionale non aveva fornito sufficiente dimostrazione della circostanza che i pagamenti disposti in favore del [OSCURATO:PERSONA], non fossero sorretti da adeguata causa giustificativa (difetta, dice la ricorrente, la dimostrazione della “mancanza di una causa che giustifichi il pagamento”.) 5.1-Il motivo è infondato.

Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell’onere della prova gravante sull’attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v.

Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v.

Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021).

Altro, dunque, è la prova dell’avvenuto pagamento per cui si agisce in ripetizione, altro la prova della causa solutionische lo giustificherebbe. 5.2- nel Caso di specie la Corte d’appello, vagliando il materiale probatorio in funzione della decisione sulla domanda di indebito ha ritenuto: a) che il [OSCURATO:PERSONA] si era bonificato o comunque aveva ricevuto negli anni 2010-2013 importi maggiori rispetto al compenso dovuto; b) che la [OSCURATO:SOCIETA], che agiva per ripetizione di indebito con riguardo al pagamento di dette somme, aveva dimostrato la carenza di un titolo di riscossione da parte del [OSCURATO:PERSONA], non solo perché il fatto che il rimborso delle spese di trasferta non fosse dovuto all'amministratore era passato in giudicato non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado, ma anche perché le causali esposte nei documenti di spesa («nota spese», «rimborso spese», «spese anticipate») descritte nella CTU erano ambigue e generiche; c) che, quindi, era onere del [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di aver diritto a percepire -oltre agli emolumenti dell'amministratore - le somme predette, «poiché in assenza di detta dimostrazione non era possibile affermare che le spese di cui si tratta siano state sostenute a causa (…) dell'incarico di amministratore» (v.pag 9 sent.); d) che detta prova non era stata raggiunta, con un ragionamento, che le doglianze del ricorrente non valgono certo a inficiare: invero le risultanze contabili e di bilancio laddove idonee a dimostrare il fatto del pagamento non provano perciò solo anche una causa solutionis (v.

Cass. n. 21340/2025 in motivazione), come pretende, a ben vedere, nella specie, il convenuto laddove -appunto- invoca dette risultanze in conto economico come se ciò bastasse a ritenere provato anche che le appostazioni passive in termini di “costo” riferite ai bonifici effettuati in suo favore quale Presidente del C.d.A. di [OSCURATO:SOCIETA] fossero perciò solo assistiti da idonea causa giustificativa, e ciò sulla base di quanto reputato dalla CTU («Nelle rilevazioni contabili di tutti i bonifici sopra evidenziati, la Società ha utilizzato la posta economica “rimborso spese” come contropartita del conto patrimoniale che individua la banca su cui è stato eseguito il bonifico; ciò presuppone che all’atto delle registrazioni contabili non solo sussistevano le contabili bancarie dei bonifici effettuati, bensì sussistevano “necessariamente” anche i documenti da cui poter rilevare la voce di costo imputata a bilancio (note spese con i relativi giustificativi)», mentre, «Qualora i bonifici fossero stati eseguiti senza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto i documenti giustificativi (note spese e allegati), come contropartita del conto patrimoniale bancario sarebbe stata necessariamente utilizzata una posta patrimoniale (e non “economica”) che avrebbe dovuto rilevare non un costo, bensì un credito della Società verso l’amministratore per un pagamento effettuato privo di documentazione allegata»); la consulente d’ufficio, infatti, illustra un’argomentazione valutativa che si fonda solo sulla regola astratta di corretta redazione del bilancio, ma che evidentemente non prova il fatto storico dell’esistenza effettiva di documenti giustificativi dell’appostazione, né la loro idoneità intrinseca a giustificare l’esborso della società in favore dell’amministratore, che è appunto ciò che [OSCURATO:SOCIETA] contestava. 5.3 - In breve, la Corte, assumendo l’ambiguità e genericità delle causali dei bonifici, ha inteso assolto l’onere probatorio a carico della parte che agiva in ripetizione, spostando a questo punto l’onere probatorio sulla controparte, senza alcuna inversione dell’onere della prova. 6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo e il terzo, infondati il quarto e il quinto.

Conseguentemente la sentenza va cassata con rinvio alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31331/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1076/2021 depositata il 07/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Bologna, su ricorso dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di € 29.395,00 a titolo di compenso quale Presidente del [OSCURATO:SOCIETA]. stessa dal 6.5.2010 sino al 5.6.2013. La società ha proposto opposizione non contestando la pretesa azionata con il ricorso, ma spiegando domanda riconvenzionale volta ad accertare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva alla società stessa la somma di € 125.227,63 in ragione di profili di sua responsabilità quale Presidente del CdA; in particolare per omesso pagamento di oneri fiscali per complessivi € 162.749,39, comportanti un maggiore esborso per la società di complessivi € 40.551,67 a titolo di interessi, sanzioni e spese e per indebita liquidazione a proprio favore di rimborsi spese per € 84.675,96 (di cui € 44.700,80 privi di qualsivoglia giustificazione documentale ed € 39.975,16 relativi a spese non attinenti all’incarico ricevuto). 2. La sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che, pur rigettando il primo motivo di gravame volto ad ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle sanzioni, degli interessi e degli altri oneri dovuti al Fisco, ha condannato il medesimo a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 80.468,79, osservando che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo diritto a percepire il residuo compenso da amministratore nelle incontestata misura azionata con ricorso monitorio negli anni 2010- 2013, si era bonificato o, comunque, aveva ricevuto la maggiore somma predetta la cui inerenza al mandato era rimasta indimostrata da parte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva il relativo onere della prova, in quanto i rimborsi spese contestati erano del tutto sprovvisti di causali specifiche e di pezze giustificative idonee a ricondurre gli importi stessi al mandato ricevuto; oppure erano riferibile a costi di trasferta la cui debenza era stata esclusa dal Tribunale con statuizione passata in giudicato (invero la statuizione per cui le spese relative agli spostamenti da Aosta, luogo di residenza dell'amministratore, a Bologna, sede della società, non erano dovute all'amministratore non era stata impugnata dall’appellato con appello incidentale ma solo aggredite con mere difese nella comparsa di risposta depositata in secondo grado). . – Contro la sentenza il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a cinque motivi di cassazione. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c., con riferimento all’erronea imputazione delle somme relative all’anno 2010 e carenza di motivazione, consistente in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 c.p.c. tale da determinare perplessità e obiettiva incomprensibilità della motivazione, nella parte in cui, a pagina 8 della sentenza impugnata, la Corte di Appello ha incluso nel computo delle somme percepite dal ricorrente e oggetto della statuizione di condanna, anche, l’importo relativo all’annualità 2010 per complessivi euro 21.548,23 in evidente contrasto, nonostante il riferimento alle «risultanze della ctu», proprio con le conclusioni della CTU contabile. 1.1 –Il motivo è fondato. La Corte di Appello a pag. 8 della sentenza gravata si legge: «Osserva per contro la Corte che, stando alle risultanze della ctu, [OSCURATO:SOCIETA] corrispose negli anni 2010-2013 a [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 80.468,79, di cui: (a) euro 21.548,23 nell’anno 2010 (ctu pagina 20), cui vanno aggiunti euro 864,18 per un assegno circolare (sempre ctu pagina 20) emesso in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ((b) euro 32.638,11 nell’anno 2011 (ctu pagina 24); (c) euro 19.418,27 nell’anno 2012 (ctu pagina 30); (d) euro 6.000,00 nell’anno 2013 (ctu pagina 32)». Nella CTU contabile richiamata ed in particolare nella parte della Relazione dedicata alla disamina delle disposizioni di pagamento per l’annualità 2010, era detto, però, che «(…) dall’esame del libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]. relativo all’esercizio 2010 si evince che tutti i citati addebiti sui conti bancari societari a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (…) risultano imputati al compenso dovuto all’amministratore e non a presunti “rimborsi spese” come sostenuto dalla Società opponente. Infatti, per tutte le registrazioni contabili inerenti i bonifici/prelievi sopra citati viene utilizzato esclusivamente il conto patrimoniale “debiti v/compenso amm.re” con descrizione “pagamenti anticipi [OSCURATO:PERSONA]”. Da quanto sopra evidenziato, si evince che gli importi di euro 26.613,85 - oggetto di controversia per l’anno 2010 - risultano corrisposti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e non a titolo di rimborsi spese» (pp. 20-21 Relazione CTU). La Corte di Appello, pertanto, pur richiamando le risultanze della relazione contabile, giunge alla conclusione - contraddittoria con i fatti da queste risultanti ed asseritamente accertati proprio in virtù del predetto richiamo - che la riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA] «(…) andava pertanto accolta nella misura di euro 80.468,79» (p. 10 sentenza) importo che è comprensivo di euro 21.548,23 relativi all’anno 2010. Inoltre, il fatto accertato nella CTU nei termini detti, trovava riscontro – come afferma il ricorrente - nelle annotazioni contabili riportate nel bilancio d’esercizio della [OSCURATO:SOCIETA] al 31 dicembre 2010, ovvero dal giornale contabile accluso al bilancio d’esercizio relativo all’annualità 2010, allegato (n.20) della CTU. Posto che l’argomento è stato oggetto di discussione tra le parti – non solo in sede di operazioni peritali, come si deduce dallo stesso passaggio della relazione tecnica sopra riportato, ma anche negli scritti conclusionali depositati da entrambe le parti (comparse conclusionali e memorie di replica), risulta fondato il motivo di gravame risulta fondato anche sotto il profilo dell’omessa valutazione delle decisive risultanze emerse e accertate dalla consulenza tecnica d’ufficio, ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. 1.2- A proposito, in particolare, della ammissibilità della denuncia di detto specifico vizio con riguardo all’uso della CTU, va ribadito che - come questa Corte ha già affermato - « la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico», rilevato e/o accertato dal consulente (v.ex multis Cass. n. 12387/2020), il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente» (v. Cass. n. 12387/2020 in motivazione, e in senso conforme Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2022), vale a dire che «nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., S.U., n. 8053/2014)»; Perciò, fermo che «non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" la "consulenza tecnica d'ufficio" in quanto tale», e che (cfr. Cass.n. 18328/2019, in motivazione) «il "fatto storico" di cui all’art. 360 n. 5 menzionato è un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo», nel caso di specie il ricorrente ha mosso una censura che, da un lato, è idonea sotto il profilo dell’autosufficienza e della specificità laddove indica i passaggi della motivazione interessati; dall’altro concerne un «fatto storico» oggetto di accertamento da parte del CTU alla luce dei dati contabili e di bilancio, e non la CTU come tale, ovvero come atto di ausilio istruttorio. 2.-Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 c.p.c., costituito dalle risultanze della CTU e dalla documentazione contabile societaria dalla stessa presupposta (in particolare dai Bilanci d’esercizio della [OSCURATO:SOCIETA] per le tre annualità 2011, 2012 e 2013 e dai rispettivi Giornali contabili). Il ricorrente osserva che con riguardo alla documentazione prodotta dalla società a fondamento della propria domanda riconvenzionale per l’annualità 2011, la consulente aveva rassegnato la seguente valutazione tecnica: «l’unico elemento certo è che tali rimborsi spese risultano imputati tra i “costi” del conto economico nel bilancio 2011 della [OSCURATO:SOCIETA], il cui testo definitivo risulta approvato con delibera dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su proposta del C.D.A., come da verbale dell’organo amministrativo del 31.05.2012. Nelle rilevazioni contabili di tutti i bonifici sopra evidenziati, la Società ha utilizzato la posta economica “rimborso spese” come contropartita del conto patrimoniale che individua la banca su cui è stato eseguito il bonifico; ciò presuppone che all’atto delle registrazioni contabili non solo sussistevano le contabili bancarie dei bonifici effettuati, bensì sussistevano “necessariamente” anche i documenti da cui poter rilevare la voce di costo imputata a bilancio (note spese con i relativi giustificativi)»; ed ancora, sottolinea il passaggio valutativo della CTU per cui «Qualora i bonifici fossero stati eseguiti senza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto i documenti giustificativi (note spese e allegati), come contropartita del conto patrimoniale bancario sarebbe stata necessariamente utilizzata una posta patrimoniale (e non “economica”) che avrebbe dovuto rilevare non un costo, bensì un credito della Società verso l’amministratore per un pagamento effettuato privo di documentazione allegata» (p. 28 Relazione CTU); deduce, perciò, che il riscontro alla sussistenza di documentazione di supporto, giustificativa delle spese liquidate in favore del ricorrente, derivava da un argomento espresso nella relazione tecnica d’ufficio, «tanto efficace quanto disatteso dalla Corte di Appello» laddove questa - a pagina 9 della pronuncia impugnata - con una lacuna motivazionale asseritamente idonea a inficiare la comprensibilità stessa della sentenza, afferma: «Né può sostenersi che la mancata iscrizione in bilancio di una posta creditoria verso l’amministratore (ctu pagina 31 e sentenza pagina 8) sia indice dell’approvazione delle spese predette da parte della [OSCURATO:SOCIETA], sol che si consideri che l’omissione è di per sé equivoca, potendo essere dipesa da ragioni contabili o contingenti e, comunque, non implica approvazione del fatto costitutivo del credito». Con tale considerazione il giudice di secondo grado ometterebbe di confrontarsi con le risultanze della Relazione contabile, non essendoci alcuna «omissione equivoca» ed alcuna «ragione contabile o contingente», ma l’omessa considerazione del fatto che l’imputazione dei rimborsi, quali voci di costo del conto economico del bilancio, costituisce elemento di riprova della sussistenza, all’atto delle registrazioni contabili, di documentazione giustificativa della voce di costo annotata in bilancio, come ritenuto dal CTU. 2.1 –Il motivo è inammissibile ed in parte anche infondato. La Corte territoriale ha affermato: «A fronte delle ambigue e generiche causali esposte nei documenti di spesa (“note spese”, “rimborso spese”, “spese anticipate”) descritte nella ctu, era onere del Bertolini (avendo la [OSCURATO:SOCIETA] dedotto l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento) dimostrare di aver diritto a percepire, oltre agli emolumenti da amministratore, le somme sopra indicate sub lettere (a) e (d) e, dunque, provare quale causale avessero i singoli bonifici disposti (peraltro da lui stesso) a suo favore, chiaro essendo che in mancanza di tale dimostrazione non è possibile affermare che le spese di cui si tratta siano state sostenute “a causa” (art. 1720 c.c.) e non in occasione (…) dell'incarico di amministratore. La dimostrazione del Bertolini non è stata resa. (…) né può sostenersi che la mancata iscrizione in bilancio di una posta creditoria verso l'amministratore (ctu pagina 31 e sentenza pagina 8) sia indice dell'approvazione delle spese predette da parte della [OSCURATO:SOCIETA], solo che si consideri che l'omissione di per sé equivoca, potendo essere dipesa da ragioni contabili o contingenti e, comunque, non implica approvazione del fatto costitutivo del credito» La Corte territoriale ha, quindi compiuto una propria valutazione –come le competeva - delle risultanze della CTU disattendo motivatamente la valutazione e la conclusione cui era pervenuta la consulente d’ufficio senza, quindi, alcuna omissione nella valutazione di fatti rilevanti e decisivi: il fatto è stato valutato dalla Corte, la quale, assumendo il carattere ambiguo e generico dei bonifici a se stesso compiuti dell’amministratore, ha ritenuto assolto l’onere della prova della parte che agiva per la ripetizione di indebito (la società in riconvenzionale verso l’amministratore) e che, invece, la controparte non avesse provato il titolo del pagamento ricevuto. Inoltre, va rilevato che - diversamente da quanto si è osservato circa il primo motivo - in questo caso il ricorrente invoca la consulenza tecnica d'ufficio non in quanto mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico», rilevato e/o accertato dal consulente di cui esame il giudice di merito avrebbe omesso la valutazione (v. ex multis Cass. n. 12387/2020), e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente (v. Cass. n. 12387/2020 in motivazione, e in senso conforme Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2022) vale a dire nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 4 e6 c.p.c.; bensì in quanto contenente una «diversa» valutazione dei fatti (esaminati, appunto, anche dalla Corte di merito e niente affatto ignorati) in ragione di una specifica motivazione che è svolta alla luce degli oneri probatori che rispettivamente gravavano sulla società e sul ricorrente. Si duole, in definitiva, del fatto che le valutazioni compiute dal CTU funzionali alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto preteso, siano state disattese, laddove tale valutazione, per sua natura, spetta in via esclusiva al giudice di merito anche allorché questi si avvalga –stante la connotazione tecnica specifica di detta valutazione – di consulenti esperti di detta tecnica. Con la conseguenza che le censure che nella specie il ricorrente muove alla sentenza per omesso esame di fatti decisivi, costituiscono in effetti una pretesa inammissibile di riproporre in questa sede di legittimità aspetti della valutazione di merito che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo della CTU. 3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 c.p.c, costituito dalle delibere di approvazione dei bilanci adottate, per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013, dall’Organo assembleare della società [OSCURATO:SOCIETA] su proposta del Consiglio di Amministrazione, quali documenti idonei a costituire titolo autorizzativo della spesa, che la pronuncia impugnata avrebbe omesso di esaminare come pure le deduzioni sul punto espresse nella relazione di consulenza contabile. – Con detto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove questa afferma (a pagina 10) «Giova solo aggiungere che è pure mancata la prova documentale di un deliberato assembleare o del cda che autorizzasse tali rimborsi». In tal modo, il Giudice dell’appello avrebbe omesso di considerare – quale dato, a suo dire, dirimente ai fini dell’accertata sussistenza di un diritto dell’amministratore ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico - i deliberati assembleari di approvazione dei bilanci, contenenti – sempre a suo dire - un’espressa ratifica, anche, dei costi annotati nel conto economico che ricomprendevano le spese oggetto di rimborso. L’assunto predetto della Corte d’appello, peraltro, sarebbe smentito dalla relazione di consulenza nelle parti in cui rileva: «l’unico elemento certo è che tali rimborsi spese risultano imputati tra i “costi” del conto economico nel bilancio 2011 della [OSCURATO:SOCIETA], il cui testo definitivo risulta approvato con delibera dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su proposta del C.D.A., come da verbale dell’organo amministrativo del 31.05.2012»(p. 28 CTU e, analogamente, a pag. 31 e 33 quanto ai costi del 2012 e del 2013); le richiamate deliberazioni di approvazione dei singoli bilanci d’esercizio (per le annualità di interesse, 2011, 2012 e 2013) costituirebbero atto di approvazione e autorizzazione di ciascuna voce di costo riportate nei bilanci, ivi compresi i rimborsi contestati in giudizio, aspetto che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare. 3.-1 – Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente con la censura predetta denuncia, in effetti, un errore di fatto revocatorio. Il quale peraltro, mancherebbe di rilevanza per mancanza di decisività. E’ noto, infatti, che «costituisceerrore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa» (da ultimo vedi Cass. n.9471/2025), e con orientamento consolidato questa Corte afferma il principio secondo cui, qualora il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa, si è in presenza di un errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza, trattandosi di svista della percezione concernente la realtà documentale e non già di errore di giudizio (cfr. Cass. n. 5369 del 2001 e, da ult., Cass. n. 34161 del 2024). Tale essendo all’evidenza il caso di specie - avuto riguardo alla doglianza circa il fatto che la Corte di merito avrebbe ritenuto mancante la prova documentale di un deliberato assembleare laddove, invece, questa prova era in atti come attestato anche dalla CTU, il motivo di censura deve reputarsi inammissibile, non potendo dedursi ex art. 360 c.p.c. un vizio della sentenza che potrebbe, se del caso, rilevare ex art. 395 c.p.c. (v.Cass. n. 34161 del 2024, cit.). Peraltro la censura sarebbe, comunque, inammissibile per carenza di decisività poiché va ricordato che, in astratto, l’approvazione assembleare del bilancio non fa piena prova, nei confronti dei soci e della società della sussistenza e validità del titolo che giustifica le appostazioni ivi rappresentate (posto che laddove questo manchi o sia illecito ciò conduce, all’invalidità della delibera per essere falso il suo oggetto, ovvero la rappresentazione che nel bilancio è stata resa della situazione economica e patrimoniale della società): Nellesocietà di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità delbilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione» (Cass. 7433/2023 tra le tante). Pertanto, posto che l’approvazione mediante delibera assembleare non impedisce alla società di mettere in discussione il risultato del bilancio per agire eventualmente in ripetizione verso l’amministratore che assuma infedele, viene meno in radice l’argomento del ricorrente che postula una decisività del fatto di cui si denuncia la pretermissione, che detto fatto in effetti non ha, ovvero l’avvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi (2011, 2012,2013). Infine, merita aggiungere che la Corte ha tenuto conto di questo fatto, visto che a pag.9 della sentenza si legge che. «La dimostrazione del Bertolini non è stata resa. (…) né può sostenersi che la mancata iscrizione in bilancio di una posta creditoria verso l'amministratore (ctu pagina 31 e sentenza pagina 8) sia indice dell'approvazione delle spese predette da parte della [OSCURATO:SOCIETA], solo che si consideri che l'omissione di per sé equivoca, potendo essere dipesa da ragioni contabili o contingenti e, comunque, non implica approvazione del fatto costitutivo del credito»; mentre, nel passaggio argomentativo censurato («Giova solo aggiungere che è pure mancata la prova documentale di un deliberato assembleare o del cda che autorizzasse tali rimborsi»), la Corte di merito non si riferisce affatto alla prova documentale delle delibere di approvazione dei bilanci, bensì alla «mancata» «prova documentale di un deliberato assembleare o del cda che autorizzasse tali rimborsi», ovvero, chiaramente, alla mancanza di una delibera ex ante che autorizzasse l’amministratore a procedere nel senso contestato a e non di quelle, ex post, di approvazione dei bilanci. 4.- Il quarto motivo denuncia « totale assenza, anche grafica, della motivazione ovvero motivazione apparente quale vizio che, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 5 cod. proc. civ, come interpretato alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 disp. prel. cod. civ. e della giurisprudenza delle SS.UU. nn° 8053-8054/2014». Secondo il ricorrente detto vizio emergerebbe immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello si sarebbe discostata dalle risultanze e argomentazioni della CTU senza enunciare le ragioni di tale dissenso mediante un adeguato apparato argomentativo, bensì pervenendo a conclusioni assertive, incompatibili con le puntuali deduzioni e i rilievi tecnici espressi dal consulente in materia. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dai seguenti enunciati: (-) «l’unico elemento certo è che tali rimborsi spese (comprensivi delle due voci di sopravvenienze passive sopra citate) risultano imputati tra i costi del conto economico nel bilancio … … della [OSCURATO:SOCIETA], il cui testo definitivo risulta approvato con delibera dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 11,00 su proposta del C.D.A., come da verbale dell’organo amministrativo del 10.05.2013 ore 10,00» (-) «la Società ha utilizzato la posta economica “rimborso spese” (e solo in due casi ha utilizzato la posta economica “sopravvenienze passive”) come contropartita del conto patrimoniale che individua la banca su cui è stato eseguito il bonifico; ciò presuppone che all’atto delle registrazioni contabili non solo sussistevano le contabili bancarie dei bonifici effettuati, bensì sussistevano “necessariamente” anche i documenti da cui poter rilevare la voce di costo imputata a bilancio (note spese con i relativi giustificativi)»; (-) «qualora i bonifici fossero stati eseguiti senza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto i documenti giustificativi (note spese e allegati), come contropartita del conto patrimoniale bancario sarebbe stata necessariamente utilizzata una posta patrimoniale (e non “economica”) che avrebbe dovuto rilevare non un costo, bensì un credito della Società verso l’amministratore per un pagamento effettuato privo di documentazione allegata» (pp. 28, 31, 33 CTU). In ragione di tale carenza l’apparato motivazionale della statuizione impugnata sarebbe obiettivamente perplesso e incomprensibile. 4.1-Il motivo è infondato. Va premesso che l’illustrazione che il ricorrente fa del motivo non è idonea ad essere sussunta nel paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. il quale –per giurisprudenza nota e consolidata, in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa Corte ha dato continuità con innumerevoli sentenze – deve attenere a un «fatto storico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che qui non è neppure individuato (secondo questa Corte, invero, il ricorrente, onde evitare l’inammissibilità del motivo di cassazione in detti termini individuato deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività) come impone la previsione degli artt. 366, 1° co., n. 4 e 6 c.p.c.. Sotto il diverso profilo della dedotta «totale assenza, anche grafica, della motivazione ovvero motivazione apparente» il motivo è infondato perché –come risulta dall’esame dei precedente motivi cui si rimanda per sinteticità –la Corte di merito ha opposto un proprio consapevole giudizio di fatto alle conclusioni del CTU, con una motivazione che non né assente né apparente, secondo i principi di legittimità invocati dallo stesso ricorrente in rubrica, secondo cui: «in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata […] o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione (Cass. n. 14953 del 2000)» (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, in motivazione). Perciò anche la lacuna che si assuma inficiare la motivazione della sentenza sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, deve essere desumibile dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, deve cioè riguardare un vizio «intrinseco» al ragionamento decisorio, e non la lacunosità del medesimo rispetto alle risultanze istruttorie. 5.- Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n° 3) c.p.c. della disposizione di cui all’articolo 2697 c.c. in tema di onere della prova in materia di indebito oggettivo. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrare che gli esborsi riguardanti le spese non riferibili a trasferte fossero stati dallo stesso sostenuti «a causa» del mandato ricevuto, ovvero ove afferma che «A fronte delle ambigue e generiche causali esposte nei documenti di spesa (“nota spese”, “rimborso spese”, “spese anticipate”), descritte nella CTU alle pagine sopra indicate, era onere del Bertolini (avendo la [OSCURATO:SOCIETA] dedotto l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento) di dimostrare di avere diritto a percepire, oltre agli emolumenti da amministratore, le somme sopra indicate sub lettera (a) –(d) e, dunque, di provare quale causale avessero i singoli bonifici (peraltro da lui stesso) disposti a suo favore». Sostiene il ricorrente che, posto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), il creditore (nella specie la società) doveva provare il fatto costitutivo del proprio diritto ovvero l’inesistenza di adeguata base giustificativa del pagamento (anche mediante fatti negativi contrari o presunzioni); invece la Corte di Appello avrebbe invertito l’onere della prova, riversandolo sull’odierno ricorrente in considerazione delle «ambigue e generiche causali esposte nei documenti di spesa … … descritte nella ctu alle pagine sopra indicate» (sent. p. 9); omettendo, inoltre, di confrontarsi con le puntuali deduzioni tecniche riportate nella CTU in merito all’inadeguatezza e all’inefficacia probatoria dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]: in altre parole la società attrice in riconvenzionale non aveva fornito sufficiente dimostrazione della circostanza che i pagamenti disposti in favore del [OSCURATO:PERSONA], non fossero sorretti da adeguata causa giustificativa (difetta, dice la ricorrente, la dimostrazione della “mancanza di una causa che giustifichi il pagamento”.) 5.1-Il motivo è infondato. Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell’onere della prova gravante sull’attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021). Altro, dunque, è la prova dell’avvenuto pagamento per cui si agisce in ripetizione, altro la prova della causa solutionische lo giustificherebbe. 5.2- nel Caso di specie la Corte d’appello, vagliando il materiale probatorio in funzione della decisione sulla domanda di indebito ha ritenuto: a) che il [OSCURATO:PERSONA] si era bonificato o comunque aveva ricevuto negli anni 2010-2013 importi maggiori rispetto al compenso dovuto; b) che la [OSCURATO:SOCIETA], che agiva per ripetizione di indebito con riguardo al pagamento di dette somme, aveva dimostrato la carenza di un titolo di riscossione da parte del [OSCURATO:PERSONA], non solo perché il fatto che il rimborso delle spese di trasferta non fosse dovuto all'amministratore era passato in giudicato non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado, ma anche perché le causali esposte nei documenti di spesa («nota spese», «rimborso spese», «spese anticipate») descritte nella CTU erano ambigue e generiche; c) che, quindi, era onere del [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di aver diritto a percepire -oltre agli emolumenti dell'amministratore - le somme predette, «poiché in assenza di detta dimostrazione non era possibile affermare che le spese di cui si tratta siano state sostenute a causa (…) dell'incarico di amministratore» (v.pag 9 sent.); d) che detta prova non era stata raggiunta, con un ragionamento, che le doglianze del ricorrente non valgono certo a inficiare: invero le risultanze contabili e di bilancio laddove idonee a dimostrare il fatto del pagamento non provano perciò solo anche una causa solutionis (v. Cass. n. 21340/2025 in motivazione), come pretende, a ben vedere, nella specie, il convenuto laddove -appunto- invoca dette risultanze in conto economico come se ciò bastasse a ritenere provato anche che le appostazioni passive in termini di “costo” riferite ai bonifici effettuati in suo favore quale Presidente del C.d.A. di [OSCURATO:SOCIETA] fossero perciò solo assistiti da idonea causa giustificativa, e ciò sulla base di quanto reputato dalla CTU («Nelle rilevazioni contabili di tutti i bonifici sopra evidenziati, la Società ha utilizzato la posta economica “rimborso spese” come contropartita del conto patrimoniale che individua la banca su cui è stato eseguito il bonifico; ciò presuppone che all’atto delle registrazioni contabili non solo sussistevano le contabili bancarie dei bonifici effettuati, bensì sussistevano “necessariamente” anche i documenti da cui poter rilevare la voce di costo imputata a bilancio (note spese con i relativi giustificativi)», mentre, «Qualora i bonifici fossero stati eseguiti senza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto i documenti giustificativi (note spese e allegati), come contropartita del conto patrimoniale bancario sarebbe stata necessariamente utilizzata una posta patrimoniale (e non “economica”) che avrebbe dovuto rilevare non un costo, bensì un credito della Società verso l’amministratore per un pagamento effettuato privo di documentazione allegata»); la consulente d’ufficio, infatti, illustra un’argomentazione valutativa che si fonda solo sulla regola astratta di corretta redazione del bilancio, ma che evidentemente non prova il fatto storico dell’esistenza effettiva di documenti giustificativi dell’appostazione, né la loro idoneità intrinseca a giustificare l’esborso della società in favore dell’amministratore, che è appunto ciò che [OSCURATO:SOCIETA] contestava. 5.3 - In breve, la Corte, assumendo l’ambiguità e genericità delle causali dei bonifici, ha inteso assolto l’onere probatorio a carico della parte che agiva in ripetizione, spostando a questo punto l’onere probatorio sulla controparte, senza alcuna inversione dell’onere della prova. 6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo e il terzo, infondati il quarto e il quinto. Conseguentemente la sentenza va cassata con rinvio alla Cor