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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 07433/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9616/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILAN O n. 117/2018 depositata il15/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La Corte d’appello di Milano con sentenza del 15 gennaio 2018 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Milano n. 9115 del 2015, con la quale è stata dichiarata nulla la deliberazione assembleare in data 25 maggio 2012 di approvazione del bilancio dell’esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]. chiuso il 31 dicembre 2011.

La corte territoriale ha rilevato che la deliberazione in questione ha dichiarato approvato il bilancio «recependo le modifiche proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nella propria nota di sintesi del 24 maggio 2012», dopo che l’organo di controllo aveva formulato una serie di rilievi in ordine a talune spese effettuate dalla società ed alla voce «altri debiti», ed ha ritenuto quindi, condividendo il convincimento del tribunale, che in tal modo ne sia risultata la violazione dei principî di chiarezza e veridicità del bilancio, avendone tale modalità di approvazione per relationem lasciato indeterminato il contenuto effettivo.

Dalla violazione delle regole di redazione del bilancio è derivata la nullità della deliberazione che lo ha approvato, come correttamente dichiarato dal primo giudice.

Ha aggiunto che non si tratta di mera violazione del diritto di informazione dei soci, sebbene anche questa si sia realizzata, ma di una mancata determinatezza delle informazioni rese dal bilancio stesso.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la socia intimata.

Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso propone due motivi, con i quali si deduce: 1) violazione e fal sa applicazione degli artt. 2379 e 2423 c.c., perché i vizi procedimentali comportano la mera annullabilità della deliberazione, così come un eventuale difetto d’informazione ai soci, onde non avrebbe potuto dichiararsi la nullità della deliberazione approvativa del bilancio, dal momento che i vizi non attenevano affatto al documento contabile come tale, ma ad una mera dialettica endosocietaria, avendo il collegio sindacale semplicemente auspicato alcuni chiarimenti da parte del c.d.a.; ma né il codice civile, né i principî contabili richiedono che la nota integrativa fornisca il dettaglio dei costi, e, pertanto, il bilancio approvato era stato redatto in maniera ineccepibile; quanto, in particolare, alla voce «altri debiti», lo scostamento di entità minima rendeva la violazione irrilevante; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2377 c.c., 806 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, posto che nella specie vi era una clausola arbitrale statutaria e la controversia, riguardando una mera questione di informativa endosocietaria, atteneva a diritti disponibili, con il conseguente deferimento in arbitrato; la violazione dell’art. 2377 c.c. discende dal non avere la sentenza rilevato l’avvenuta decadenza dall’impugnazione della delibera assembleare meramente annullabile.

2. – Il primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, ora riproponendo un giudizio di fatto, ora ponendosi in contrasto con principî di diritto affermati da questa Corte, e costituenti ormai diritto vivente, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

2.1. –La corte territoriale ha esposto le proprie argomentazioni circa la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea ordinaria della società, ritenendo che il documento contabile leda le regole della chiarezza e della veridicità, essendo stato approvato esso con il mero rinvio ai rilievi, formulati in precedenza dal collegio sindacale, mediante la formula, trascritta nel verbale assembleare, secondo cui il bilancio è approvato «recependo le modifiche proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nella propria nota di sintesi del 24 maggio 2012».

Ha aggiunto che vi è stata altresì un’insufficiente informazione preassembleare dei soci, ma che tale ragione di annullabilità non è oggetto della decisione, limitata al riscontro, come già quella del tribunale, dei vizi di nullità.

2.2. –Nel pervenire a tale accertamento, la Corte territoriale ha posto l’accento sul contenuto testuale della deliberazione assembleare del 25 maggio 2012 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 ed ha evidenziato i diversi passaggi del verbale medesimo: la Corte ha riscontrato l’assenza di qualsiasi specifica illustrazione e discussione sui rilievi del collegio sindacale, accertando l’assenza, quindi, di qualsiasi integrazione in sede assembleare delle informazioni rese dal bilancio, al di là della mera generica locuzione, sopra riportata.

Contro le dette affermazioni, la ricorrente si limita a contestare che vi fosse qualsiasi violazione delle regole contabili di redazione del bilancio e ad insistere che solo, semmai, i diritti individuali dei soci sarebbero stati violati, riproponendo quindi una diversa lettura dei rilievi del collegio sindacale, contenuti nella nota dell’organo di controllo in data 24 maggio 2012.

Ma la doglianza della ricorrente sul punto è inammissibile, implicando un puro giudizio fattuale.

Che, poi, la posta di bilancio contestata come «altri debiti» presentasse uno scostamento di entità trascurabile è rilievo reso inconsistente dalla motivata argomentazione della corte d’appello: la quale ha valutato ex ante la mancanza di determinatezza e di chiarezza del documento alla luce non solo di quel dato, ma anche di altre spese segnalate dal collegio sindacale, mediante quei “rilievi”, solo generici e non comprensibili, come recepiti nel verbale.

Si tratta di una ricostruzione in fatto, che in questa sede non è consentito sindacare.

2.3. – In punto di diritto, la sentenza impugnata si è posta nel solco dei principî ripetutamente affermati da questa Corte, avendo individuato nella mancata chiarezza e determinatezza del bilanci un vulnusai dettami dell’art. 2423 c.c.

Occorre ricordare, invero, alcuni principî in tema di redazione del bilancio e della deliberazione che lo approva.

2.3.1. – In primo luog o, le regole sulla redazione del bilancio, pur tratte sovente dai principî contabili, sono norme giuridiche cogenti, le quali hanno un contenuto di discrezionalità tecnica, ma solo nel senso che ciò dipende dalla loro derivazione storica e che, in talune evenienze, la norma giuridica ad essa fa rinvio: per ciò stesso, tuttavia, rendendo giuridico il criterio tecnico richiamato ed, in ogni caso, sempre sindacabili le scelte operate, che non sono riconducibili all’àmbito proprio di scelte insindacabili di gestione; dai redattori del bilancio si esige di individuare il modo più aderente ai principî di correttezza, verità e chiarezza, per fornire la rappresentazione contabile dell’elemento considerato, nel rispetto delle regole poste dal legislatore, onde l’informazione di bilancio deve soddisfare la “correttezza giuridica” dell’informazione resa, perché l’esercizio della discrezionalità tecnica sia conforme alle norme dell’ordinamento giuridico (Cass. 12 maggio 2022, n. 15087).

2.3.2. – Ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile (Cass. 6 ottobre 2020, n. 21494).

Infatti, nell’àmbito dei precetti di cui agli artt. 2423 ss. c.c., il principio di chiarezza riveste un ruolo autonomo, atteso che, secondo il comma 2 della disposizione, il bilancio «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società»: ed, infatti, come da tempo la Corte ha precisato, la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, enunciando l’art. 2423 c.c. il «principio di chiarezza», onde, in relazione a quel parametro normativo, il principio deve trovare una realizzazione effettiva e non ricevere una risposta di mera apparenza; se la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni, peraltro destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli, egli ha l’azione di nullità, onde la relativa declaratoria comporterà la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, cui il socio impugnante legittimamente aspira; insomma, il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; ma già Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; in séguito, cfr. Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758; Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204; Cass. 4 aprile 2001, n. 4937; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592).

2.3.3. – La domanda volta a far dichiarare la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio d’esercizio di una società di capitali, non redatto secondo i precetti inderogabili di legge, si fonda sul disposto dell’art. 2379 c.c., nella parte in cui siffatta norma prevede appunto la nullità delle deliberazioni assembleari aventi un oggetto illecito: tale domanda necessariamente muove infatti dall’assunto che il bilancio redatto in difformità dai surriferiti precetti sia illecito, onde del pari illecito debba considerarsi l’oggetto dell’anzidetta deliberazione assembleare approvativa.

Da ciò discende che i vizi sulla cui eventuale esistenza il giudice è chiamato a pronunciarsi sono riferiti al contenuto del bilancio, perché è questo che forma oggetto della deliberazione assembleare ed è perciò suscettibile di essere considerato lecito o illecito (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554, in motiv.; Cass. 22 gennaio 2003, n. 928).

2.3.4. –Se, come si è detto, rileva anche l’eventuale violazione delle norme dettate al fine di garantire il necessario grado di chiarezza alle poste di bilancio, in considerazione della funzione informativa che ad esso compete, è stato altresì precisato che, proprio per tale ragione, possono talvolta assumere importanza anche i chiarimenti richiesti e forniti nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio medesimo: non perché quei chiarimenti divengano, a loro volta, parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva deliberazione di approvazione, bensì in quanto possono essere in concreto idonei a fugare le incertezze.

Ove ciò si verifichi, l’originario difetto di chiarezza del bilancio risulta neutralizzato, non solo per il socio richiedente ma anche per gli altri soci e per i terzi, proprio perché la pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese riguarda anche il verbale assembleare ex art. 2435 c.c. (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554; Cass. 11 marzo 1993, n. 2959).

Ma, si noti, il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, non varrebbe comunque a sanare il difetto ulteriore, ove esistente, dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico (Cass.24 luglio 2007, n. 16388).

In definitiva, occorre riaffermare che i principî di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società: ma, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, essendo dotato di autonoma valenza cogente.

Le considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata, ed in particolare quelle concernenti i menzionati rilievi formulati dal collegio sindacale e le poste ivi indicate, indicano come la corte abbia ravvisato in quelle poste un grave difetto di chiarezza, tale da far fondatamente dubitare anche della correttezza del dato contabile in esse riportato, non fugato dalle inesistenti spiegazioni fornite dall’amministratore in assemblea.

2.3.5. – Né rileva che la corte territoriale abbia enunciato un obiter: il quale in nessun modo è tale da inficiare, nella specie, la netta affermazione resa, concernente la violazione del principio di chiarezza del bilancio e le conseguenze giuridiche che la corte ne ha tratto.

Il motivo, dunque, va nel suo insieme disatteso.

3. –Il secondo motivo è affetto dai medesimi vizi del primo.

Da un lato, esso ripropone il giudizio sul fatto, nel momento in cui insiste trattarsi, nel merito, non di bilancio nullo per violazione del principio di chiarezza e completezza delle informazioni rese, ma di mero inadempimento ad un obbligo endosocietario di chiarimenti.

Dall’altro lato, attesi i rilievi in fatto operati dalle corti del merito, non può fondatamente sostenersi qui che trattavasi di diritti disponibili, con il conseguente deferimento in arbitrato: il rispetto dei criteri formali di redazione del bilancio risponde ad esigenze sovraindividuali di carattere generale e la loro violazione comporta che la relativa controversia verta su diritti indisponibili, sottratti alla sfera arbitrale (Cass. 11 giugno 2019, n. 15697; Cass.13 ottobre 2016, n. 20674; Cass. 10 giugno 2014, n. 13031; Cass.22 gennaio 2003, n. 928).

4. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore solidale della controricorrente, che liquida in € 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9616/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILAN O n. 117/2018 depositata il15/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La Corte d’appello di Milano con sentenza del 15 gennaio 2018 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Milano n. 9115 del 2015, con la quale è stata dichiarata nulla la deliberazione assembleare in data 25 maggio 2012 di approvazione del bilancio dell’esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]. chiuso il 31 dicembre 2011. La corte territoriale ha rilevato che la deliberazione in questione ha dichiarato approvato il bilancio «recependo le modifiche proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nella propria nota di sintesi del 24 maggio 2012», dopo che l’organo di controllo aveva formulato una serie di rilievi in ordine a talune spese effettuate dalla società ed alla voce «altri debiti», ed ha ritenuto quindi, condividendo il convincimento del tribunale, che in tal modo ne sia risultata la violazione dei principî di chiarezza e veridicità del bilancio, avendone tale modalità di approvazione per relationem lasciato indeterminato il contenuto effettivo. Dalla violazione delle regole di redazione del bilancio è derivata la nullità della deliberazione che lo ha approvato, come correttamente dichiarato dal primo giudice. Ha aggiunto che non si tratta di mera violazione del diritto di informazione dei soci, sebbene anche questa si sia realizzata, ma di una mancata determinatezza delle informazioni rese dal bilancio stesso. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la socia intimata. Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso propone due motivi, con i quali si deduce: 1) violazione e fal sa applicazione degli artt. 2379 e 2423 c.c., perché i vizi procedimentali comportano la mera annullabilità della deliberazione, così come un eventuale difetto d’informazione ai soci, onde non avrebbe potuto dichiararsi la nullità della deliberazione approvativa del bilancio, dal momento che i vizi non attenevano affatto al documento contabile come tale, ma ad una mera dialettica endosocietaria, avendo il collegio sindacale semplicemente auspicato alcuni chiarimenti da parte del c.d.a.; ma né il codice civile, né i principî contabili richiedono che la nota integrativa fornisca il dettaglio dei costi, e, pertanto, il bilancio approvato era stato redatto in maniera ineccepibile; quanto, in particolare, alla voce «altri debiti», lo scostamento di entità minima rendeva la violazione irrilevante; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2377 c.c., 806 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, posto che nella specie vi era una clausola arbitrale statutaria e la controversia, riguardando una mera questione di informativa endosocietaria, atteneva a diritti disponibili, con il conseguente deferimento in arbitrato; la violazione dell’art. 2377 c.c. discende dal non avere la sentenza rilevato l’avvenuta decadenza dall’impugnazione della delibera assembleare meramente annullabile. 2. – Il primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, ora riproponendo un giudizio di fatto, ora ponendosi in contrasto con principî di diritto affermati da questa Corte, e costituenti ormai diritto vivente, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 2.1. –La corte territoriale ha esposto le proprie argomentazioni circa la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea ordinaria della società, ritenendo che il documento contabile leda le regole della chiarezza e della veridicità, essendo stato approvato esso con il mero rinvio ai rilievi, formulati in precedenza dal collegio sindacale, mediante la formula, trascritta nel verbale assembleare, secondo cui il bilancio è approvato «recependo le modifiche proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nella propria nota di sintesi del 24 maggio 2012». Ha aggiunto che vi è stata altresì un’insufficiente informazione preassembleare dei soci, ma che tale ragione di annullabilità non è oggetto della decisione, limitata al riscontro, come già quella del tribunale, dei vizi di nullità. 2.2. –Nel pervenire a tale accertamento, la Corte territoriale ha posto l’accento sul contenuto testuale della deliberazione assembleare del 25 maggio 2012 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 ed ha evidenziato i diversi passaggi del verbale medesimo: la Corte ha riscontrato l’assenza di qualsiasi specifica illustrazione e discussione sui rilievi del collegio sindacale, accertando l’assenza, quindi, di qualsiasi integrazione in sede assembleare delle informazioni rese dal bilancio, al di là della mera generica locuzione, sopra riportata. Contro le dette affermazioni, la ricorrente si limita a contestare che vi fosse qualsiasi violazione delle regole contabili di redazione del bilancio e ad insistere che solo, semmai, i diritti individuali dei soci sarebbero stati violati, riproponendo quindi una diversa lettura dei rilievi del collegio sindacale, contenuti nella nota dell’organo di controllo in data 24 maggio 2012. Ma la doglianza della ricorrente sul punto è inammissibile, implicando un puro giudizio fattuale. Che, poi, la posta di bilancio contestata come «altri debiti» presentasse uno scostamento di entità trascurabile è rilievo reso inconsistente dalla motivata argomentazione della corte d’appello: la quale ha valutato ex ante la mancanza di determinatezza e di chiarezza del documento alla luce non solo di quel dato, ma anche di altre spese segnalate dal collegio sindacale, mediante quei “rilievi”, solo generici e non comprensibili, come recepiti nel verbale. Si tratta di una ricostruzione in fatto, che in questa sede non è consentito sindacare. 2.3. – In punto di diritto, la sentenza impugnata si è posta nel solco dei principî ripetutamente affermati da questa Corte, avendo individuato nella mancata chiarezza e determinatezza del bilanci un vulnusai dettami dell’art. 2423 c.c. Occorre ricordare, invero, alcuni principî in tema di redazione del bilancio e della deliberazione che lo approva. 2.3.1. – In primo luog o, le regole sulla redazione del bilancio, pur tratte sovente dai principî contabili, sono norme giuridiche cogenti, le quali hanno un contenuto di discrezionalità tecnica, ma solo nel senso che ciò dipende dalla loro derivazione storica e che, in talune evenienze, la norma giuridica ad essa fa rinvio: per ciò stesso, tuttavia, rendendo giuridico il criterio tecnico richiamato ed, in ogni caso, sempre sindacabili le scelte operate, che non sono riconducibili all’àmbito proprio di scelte insindacabili di gestione; dai redattori del bilancio si esige di individuare il modo più aderente ai principî di correttezza, verità e chiarezza, per fornire la rappresentazione contabile dell’elemento considerato, nel rispetto delle regole poste dal legislatore, onde l’informazione di bilancio deve soddisfare la “correttezza giuridica” dell’informazione resa, perché l’esercizio della discrezionalità tecnica sia conforme alle norme dell’ordinamento giuridico (Cass. 12 maggio 2022, n. 15087). 2.3.2. – Ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile (Cass. 6 ottobre 2020, n. 21494). Infatti, nell’àmbito dei precetti di cui agli artt. 2423 ss. c.c., il principio di chiarezza riveste un ruolo autonomo, atteso che, secondo il comma 2 della disposizione, il bilancio «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società»: ed, infatti, come da tempo la Corte ha precisato, la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, enunciando l’art. 2423 c.c. il «principio di chiarezza», onde, in relazione a quel parametro normativo, il principio deve trovare una realizzazione effettiva e non ricevere una risposta di mera apparenza; se la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni, peraltro destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli, egli ha l’azione di nullità, onde la relativa declaratoria comporterà la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, cui il socio impugnante legittimamente aspira; insomma, il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; ma già Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; in séguito, cfr. Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758; Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204; Cass. 4 aprile 2001, n. 4937; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592). 2.3.3. – La domanda volta a far dichiarare la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio d’esercizio di una società di capitali, non redatto secondo i precetti inderogabili di legge, si fonda sul disposto dell’art. 2379 c.c., nella parte in cui siffatta norma prevede appunto la nullità delle deliberazioni assembleari aventi un oggetto illecito: tale domanda necessariamente muove infatti dall’assunto che il bilancio redatto in difformità dai surriferiti precetti sia illecito, onde del pari illecito debba considerarsi l’oggetto dell’anzidetta deliberazione assembleare approvativa. Da ciò discende che i vizi sulla cui eventuale esistenza il giudice è chiamato a pronunciarsi sono riferiti al contenuto del bilancio, perché è questo che forma oggetto della deliberazione assembleare ed è perciò suscettibile di essere considerato lecito o illecito (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554, in motiv.; Cass. 22 gennaio 2003, n. 928). 2.3.4. –Se, come si è detto, rileva anche l’eventuale violazione delle norme dettate al fine di garantire il necessario grado di chiarezza alle poste di bilancio, in considerazione della funzione informativa che ad esso compete, è stato altresì precisato che, proprio per tale ragione, possono talvolta assumere importanza anche i chiarimenti richiesti e forniti nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio medesimo: non perché quei chiarimenti divengano, a loro volta, parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva deliberazione di approvazione, bensì in quanto possono essere in concreto idonei a fugare le incertezze. Ove ciò si verifichi, l’originario difetto di chiarezza del bilancio risulta neutralizzato, non solo per il socio richiedente ma anche per gli altri soci e per i terzi, proprio perché la pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese riguarda anche il verbale assembleare ex art. 2435 c.c. (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554; Cass. 11 marzo 1993, n. 2959). Ma, si noti, il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, non varrebbe comunque a sanare il difetto ulteriore, ove esistente, dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico (Cass.24 luglio 2007, n. 16388). In definitiva, occorre riaffermare che i principî di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società: ma, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, essendo dotato di autonoma valenza cogente. Le considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata, ed in particolare quelle concernenti i menzionati rilievi formulati dal collegio sindacale e le poste ivi indicate, indicano come la corte abbia ravvisato in quelle poste un grave difetto di chiarezza, tale da far fondatamente dubitare anche della correttezza del dato contabile in esse riportato, non fugato dalle inesistenti spiegazioni fornite dall’amministratore in assemblea. 2.3.5. – Né rileva che la corte territoriale abbia enunciato un obiter: il quale in nessun modo è tale da inficiare, nella specie, la netta affermazione resa, concernente la violazione del principio di chiarezza del bilancio e le conseguenze giuridiche che la corte ne ha tratto. Il motivo, dunque, va nel suo insieme disatteso. 3. –Il secondo motivo è affetto dai medesimi vizi del primo. Da un lato, esso ripropone il giudizio sul fatto, nel momento in cui insiste trattarsi, nel merito, non di bilancio nullo per violazione del principio di chiarezza e completezza delle informazioni rese, ma di mero inadempimento ad un obbligo endosocietario di chiarimenti. Dall’altro lato, attesi i rilievi in fatto operati dalle corti del merito, non può fondatamente sostenersi qui che trattavasi di diritti disponibili, con il conseguente deferimento in arbitrato: il rispetto dei criteri formali di redazione del bilancio risponde ad esigenze sovraindividuali di carattere generale e la loro violazione comporta che la relativa controversia verta su diritti indisponibili, sottratti alla sfera arbitrale (Cass. 11 giugno 2019, n. 15697; Cass.13 ottobre 2016, n. 20674; Cass. 10 giugno 2014, n. 13031; Cass.22 gennaio 2003, n. 928). 4. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore solidale della controricorrente, che liquida in € 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 07433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris