CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 12389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14771/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 540/2016depositata il 08/04/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 30/10/2006 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese la revoca , ex art . 67 , comma 2, legge fall . , d elle rimesse per euro 24 3.310,15 effettuate sul conto corrent e presso [OSCURATO:PERSONA] nell'anno anteriore al fallimento, dichiarato il 17/09/2003. 1.1. –Il Tribunale di Firenze accol se parzialmente la domanda, applicando l'indirizzo giurisprudenziale della Corte d'appello di Firenze secondo il quale, a prescindere dall'esistenza di un contratto di apertura di credito, le rimesse potevano essere assoggettate a revocatoria fallimentare nei limiti della differenza tra il massimo scoperto nell'anno antecedente il fallimento e il saldo finale; quindi, ritenuto che la conoscenza dello stato di insolvenza della società risalisse al08/01/2003 (e non al 17/09/2002), accolse parzialmente la domanda per l’importo di euro 28. 645,13 pari al “differenziale complessivo di rientro”. 1.2. –Il F alliment o propos e appello principale , deducendo che la consapevolezza dello stato di insolvenza esisteva fin dal luglio 2002 e che il tribunale aveva erroneamente applicato un orientamento difforme dalla lettera dell'art. 67 legge fall. , sebbene poi recepito dalla riforma del 2005(d.l. 14 marzo 2005, n. 35). 1.3. – La B anca propos e appello incidentale , chiedendo che la scientia decoctionisfosse fatta risalire ad aprile - maggio 2003 e che la domanda fosse respinta perché le rimesse, in presenza di fido, avevano tutte natura ripristinatoria, e non solutoria. 1.4. – La Corte d'appello di Firenze, espletate le prove orali e disposta CTU, ha rigettato l'app ello incidentale della banca ( per difetto di provadel fido , stante l’ inidoneità della relativa delibera in quanto atto interno) ed ha accolto l'appello principale della curatela fallimentare, ritenendo che vi era prova dell a scientia decoctionis sin dal luglio 2002 (per una serie di elementi indiziari documentali, avvalorati dalla deposizione testimoniale di una dipendente della società) e che le rimesse , aventi natura solutoria ( secondo l’interpretazione corrente prima della riforma), erano revocabili per l’intero importo di euro 243.172,94. 1.5.– Avverso detta decisione Banc a Mon t e dei [OSCURATO:SOCIETA]. ( quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ; i l Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. –Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 n. 4), c.p.c. «per motivazione apparente e/o perplessa e/o obbiettivamente incomprensibile e/o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la conseguente nullità della sentenza impugnata «relativamente al capo 7.2. in cui è stata affermata la scientia decoctionisa far data dal 17/09/2002». 2.1. –Il motivo è infondato. 2.2. –E’ noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. "minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" – nella " mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass. Sez.U, 8053/2014;Cass. Sez.U, 22232/2016; Cass. 13977/2019). 2.3. – D opo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), infatti, non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 2.4. – Orbene, n essuno dei gravi vizi sopra indicati inficia , al punto da renderla nulla, la motivazione del la sentenza impugnat a , ove sono illustrati con dovizia di particolari i plurimi elementi indiziari presi in considerazione ai fini del riscontro della scientia decoctionised esposte le argomentazioni sulle base delle quali si è formato il convincimento del giudice di merito, che possono o meno condividersi, ma non presentano vizi sindacabili in sede di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 8584/2022, 6322/2023). 2.5. – Le minuziose contestazioni svolte in ricorso tradiscono semmai l’intento di sottoporre a revisione l’intero materiale istruttorio,la cui valutazione è però riservata al giudice di merito. 3. – Il secondo mezzo lamenta violazione dell’ art. 67 , co mma 2, legge fall. (nella formulazione vigente prima della novella del 2005), in relazione all’art. 1823 c.c., nell’assunto che avrebbero «natura solutoria non i singoli atti di movimentazione interna del conto corrente bancario,bensì il saldo dello stesso e nei limiti in cui la banca sia rientrata». 3.1. –La censura è infondata. 3.2. – Questa Corte ha più volte chiari to che l 'esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario ex art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005, non si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 cit., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate, come quella per cui è causa,prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, senza che ciò contrasti col principio costituzionale di ragionevolezza, avendo il legislatore tutelato l'affidamento riposto dai creditori concorsuali nella ricostruzione del patrimonio del fallito in base alle regole vigenti al tempo della dichiarazione di fallimento (Cass. 9375/2012). 3.3. –Può aggiungersi che più volte questa Corte ha censurato la giurisprudenza della corte territoriale fiorentinache disattendeva il canone per cui le rimesse effettuate sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito, quando il conto sia scoperto (per il superamento del fido), sono revocabili singolarmente,ai sensi dell’ art. 67, comma 2, legge fall., senza che la revocabilità debba essere contenuta nei limiti del divario fra il massimo scoperto e il saldo finale ( atteso che la presenza di frequenti oscillazioni nell'ambito dello scoperto, ed anche di sconfinamenti seguiti da eventuali rientri nei limiti del fido, non consentono di individuare nelle rimesse operate sul conto scoperto una forma di ricostituzione della provvista disponibile in futuro per il cliente), tanto più che il richiamo alla normativa riformata veniva effettuato a conforto della tesi adottata, e non invocando la natura interpretativa e quindi retroattiva della normativa novellata (Cass.26136/2013, 8827/2011, 20834/2010). 4. – Il terzo motivo denunzia la violazione dell’ art. 112 c.p.c., «per inosservanza del principio dispositivo e del contraddittorio nonché di quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato», in uno alla « n ullità della sentenza impugnata relativamente al capo in cui ha rilevato di ufficio la nullità del contratto di apertura di credito a favore della Together per difetto di forma scritta del contratto stesso». 4.1. –Le censure sono infondate e tradiscono , verosimilmente, la mancata comprensione della ratio decidendi. 4.2. – Come di recente ribadito da q uesta Corte (Cass.1795/2021), nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, la negazione ad opera della banca della loro natura solutoria non integra un'eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenza che l'onere probatorio rimane fermo a carico dell'attore; nell'ambito di un simile giudizio incombe quindi al curatore del fallimento l'onere di fornire la prova della natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario, nonché del presupposto della stessa, costituito dall'esistenza di uno scoperto del conto (v. Cass. 20810/2014, 4762/2007). Tuttavia, ove sia invece la difesa della banca ad allegare un fatto impeditivo all'individuazione di uno scoperto di conto – quale l'esistenza di un'apertura di credito – grava su di essa l’onere di dimostrare i propri assunti, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass.23393/2007, 19941/2006, 14470/2005). L'onere probatorio rimane quindi distribuito nel senso che alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo sospetto e della scientia decoctionis da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare, onde escludere la natura solutoria del versamento, sia l'esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento accordato al correntista alla medesima data (Cass. 14087/2002, 1672/1999). 4.3. – La corte territoriale non ha violato i suddetti principi affermando che spetta va alla banca convenuta dare la prova dell'esistenza dell'asserito affidamento e rilevando , sulla base di quanto allegato e prodotto, che tale onere non è stato assolto, in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito, stante la natura di mero atto interno della delibera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di concessione di un fido di 25.000 euro quale “scoperto di conto corrente”;il tutto alla luce dell'art . 117 TUB per cui i contratti bancari devono essere redatti per iscritto (con consegna di un esemplare al cliente ) e , in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo ; nullità che era rilevabile sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti. 5. –Segue il rigetto del ricorso , senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. 6. – S i dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo