CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12340/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19675/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura in calce al ricorso -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente al ricorso principale - e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA](come sopra) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] (come sopra) -controricorrente al ricorso incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA n. 4065 /201 8 depositatoil 22/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito MTAA) ai fini dell’ammissione , con il privilegio ipotecario, del credito di oltre due milioni di euro derivante da contratto di mutuo fondiario del 21 agosto 2006 (nell’ambito di un’operazione di finanziamento da parte di un pool di banche per sette milioni e mezzo di euro), di cui di chiar ò la nullità per violazione del limite di finanziabilità fissato dagli artt. 38 e 39 TUB e dall’art. 1, delibera CICR 22 aprile 1995 (80% del valore dell’immobile), escludendo sia la possibilità di una conversione del contrattoin mutuo ipotecario ordinario, sia l’ammissione del credito in via chirografaria a titolo di restituzione di indebito o ingiustificato arricchimento, trattandosi di domande non formulate nel ricorso ex art. 93 l.fall.; 1.1.–con sentenza n. 17352 del 1 3 /07/2017 la prima sezione di questa Corteaccolse parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, previa conferma della nullità del contratto di muto fondiario, affermò che l’istanza di conversione «ben poteva essere formulata per la prima volta col ricorso in opposizione allo stato passivo, una volta appurato che il credito non era stato ammesso a cagione della nullità del contratto di mutuo fondiario e dell’annessa ipoteca», con conseguente rinvio al giudice del merito per la pronuncia «sull’istanza di conversione (ovvero sulle questioni assorbite) provvedendo ai pertinenti accertamenti di fatto», stante l’assorbimento del decimo motivo ( ammissione al chirografo del credito da restituzione del capitale, comunque erogato ) ; 1.2.– in sede di rinvio, il Tribunale di Venezia ha in primo luogo ritenuto che, nonostante la sicura continenza tra il negozio dichiarato nullo e quello in cui dovrebbe convertirsi, la banca non abbia fornito argomenti convincenti a sostegno dell’invocata conversione ex art. 1424 c.c., sussistendo al contrario plurimi elementi che depongono nel senso della esclu sione del la volontà della banca di concludere un contratto di mutuo ipotecario in luogo del contratto di mutuo fondiario (in particolare : l’art. 2 del contratto, per cui la somma mutuata doveva rimanere depositata in deposito cauzionale infruttifero per almeno dieci giorni dall’iscrizione di ipoteca, in attesa del suo consolidamento “breve” ; l’esistenza di altre ipoteche per ingenti importi in favore di MTAA e di altra banca del pool , destinate ad essere estinte tramite il finanziamento fondiario, con conseguente sostituzione alla garanzia ipotecaria semplice di una garanzia più pregnante, tale da mettere la banca al riparo da azioni revocatorie e dalla improcedibilità d elle azioni esecutive individuali in caso di fallimento; la non decisività dell’esistenza di ipoteca consolidata per precedente finanziamento di MTAA sugli stessi immobili, trattandosi di due operazioni economiche distinte, la prima posta in essere nel 2000 solo dall’opponente, la seconda realizzata da un pool di banche con ulteriorefinanziamento e concessione di una garanzia reale diversa sia sotto il profilo soggettivo che contenutistico); 1.3.–in secondo luogo i l tribunale ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. , in quanto formulata nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità del contratto di mutuo fondiario , con conseguente ammissione al passivo, con il rango chirografario, per la sola somma capitale corrisposta, con esclusione degli interessi dalla data di erogazione, per non essere «stata né allegata né provata la mala fede della società mutuataria»; 1.4.–tale decisione è stata impugnata da M TAA con ricorso per cassazione affidato a duemotivi; 1.5.– il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato su tre motivi, cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso; 1.6.–entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.– con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione de gli art t . 1424 e 1367 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), unitamente alla violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente e/o inesistente e/o perplessa e/o incomprensibile (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto il tribunale non avrebbe valorizzato, quale elemento psicologico rilevante ai fini della conversione del contratto nullo, l ’intento pratico perseguito da entrambi i contraenti, traendo da elementi secondari e tipici del mutuo fondiario l’assenza della ipotetica volontà negoziale di un mutuo ordinario, ma così finendo per ricercare gli indizi di una volontà effettiva e reale, piuttosto che (come dovrebbe essere) eventuale e ipotetica delle parti; 2.1.– analogamente, il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.(in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), unitamente alla violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente e/o inesistente e/o perplessa e/o incomprensibile (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.),per avere il tribunale «valutato in modo errato alcune circostanze da cui ha derivato presunzioni errate, che hanno condotto al vizio di motivazione», con particolare riguardo alla preesistenza di un finanziamento ipotecario ordinario e agli indizi dai quali è stata ricavata la conoscenzadello stato di crisi della mutuataria ; 3.– i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono a giudizio del Collegio inammissibil i con riguardo all’error in iudicando, e manifestamente infondati con riguardo all’error in procedendo; 4.–va premesso che i limiti del giudizio segnati dall’art. 384, comma 2, c.p.c., non consentono di rimettere in discussione l’accertata nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa (non potendosi perciò fare applicazione del diverso indirizzo, da ultimo avallato da Cass. Sez. U, 33719/2022, per cui il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 , d.lgs. n. 385 del 1993non integra un’ipotesi di nullità), trattandosi solo di verificare la sussistenza dei presupposti della sua conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c. , per cui il c ontratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità; 4.1.–la norma citata pone un duplice requisito: da un lato, il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello in cui quello affetto da invalidità totale dovrebbe esser convertito, che nel caso di specie risulta pacifico; dall’altro, il comune orientamento delle parti verso tale risultato(Cass. 23644/2017); 4.2.–ai fini del secondo requisito, in sede di rinvio occorreva accertare se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle part i, queste avrebbero voluto il diverso contratto (Cass. Sez. U, 28972/2020) e più specificamente se, tenuto conto dell'intento pratico perseguito dalle parti, il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" avesse costituito la ragione unica o determinante dell'operazione(Cass. 11201/2018); 4.3.–per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità (Cass.17905/2018), essendo appunto il giudice di merito a dover accertare la «volontà comune» dei contraenti quando essa sia contestata e sia in discussione la determinazione del tipo o sottotipo negoziale nel quale sussumere la fattispecie concreta, al fine di trarnele conseguenze sul piano della qualificazione giuridica del contratto, attraverso cui è possibile incidere indirettamente sul regolamento di interessi, per consentire al contratto di produ rre gli effetti corrispondenti all’operazione negoziale realmente voluta dai contraenti(così Cass. Sez. U, 33719/2022 cit.); 4.4.– l’ op era zione ermeneutica di riqualificazione del contratto, compiuta dal giudice di merito può essere corretta dal giudice di legittimità solo se investito da uno specifico mezzo di ricorso che denunci la violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti consentiti oggi dal vigente articolo 360, n. 5, c.p.c. (v. Cass. Sez. U, 33719/2022, con rinvio a Cass. 14270/2011, in fattispecie in cui, proprio in tema di riqualificazione del contratto di mutuo fondiario inmutuo ordinario, è stata ritenuta non formulata in sede di legittimità un’ apposita censura circa l’erronea attività interpretativa e qualificatoria svolta dal giudice); 4.5.– nel caso in esame la ricorrente, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, chiede sostanzialmente in questa sede una nuova valutazione degli elementi probatori disponibili, diversa da quella operata dal giudice di merito, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez.U, 34476/2019); 4.6.– il fatto poi che i motivi di ricorso attingano specificamente le rationes decidendi del provvedimento impugnato rende manifesta l’ infondatezza della censura di nullità sotto il profilo motivazionale, essendo noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. "minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna r ilevanza del difetto di "sufficienza" – nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass. Sez.U, 8053/2014;Cass. Sez.U, 22232/2016; Cass. 13977/2019 ) ; 4.7.–infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134del 2012), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017); 4.8.–in ogni caso, n essuno dei gravi vizi sopra indicati inficia , al punto da renderla nulla, la motivazione del decreto impugnat o , ove sono illustrate in modo chiaro e puntuale le ragioni della decisione, le quali possono o meno condivi dersi , m a appaiono comunque intelligibili e prive di contraddizioni intrinseche a tal punto insanabili da superare la soglia oltre la quale può avere ingresso il sindacato di legittimità (cfr. ex multis, da ultimo, Cass.8584/2022, 6322/2023); 5.– passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il Fallimento deduce violazione e falsa applicazione dell’ art.112 c.p.c., degli artt. 9 3, 95 e 98 l.fall. e dell’art. 366 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere il tribunale ammesso il credito in via chirografaria nonostante ladomanda ex art. 2033 c.c. fosse stata formulata, per la prima volta , con il decimo motivo dell’originario ricorso per cassazione; 5.1.– analoghe ragioni presiedono a l secondo mezzo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 392, 394 e 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere il tribunale ritenuto ammissibile la domanda subordinata di ripetizione di indebito, nonostante essa trascende sse il perimetro del giudizio di rinvio, essendo incompatibile con la nullità del contratto di mutuo fondiario dichiarata da Cass. n. 17352del 2017; 6.– le due censure, esaminabili congiuntamente perché connesse, sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., e comunque per difetto di autosufficienza del ricorso; 6.1.– per un verso, infatti, nel decreto impugnato si dà espressamente atto che a pag. 20 del ricorso ex art. 98 l.fall. la Banca aveva formulato, in via di estremo subordine, la domanda di restituzione del solo capitale, in caso di ritenuta nullità insanabile del contratto di mutuo fondiario;per altro verso, con la sentenz a di cassazione con rinvio n. 17352 del 2017, que s ta Corte ha espressamente mandato al tribunale di pronunciarsi sull’istanza di conversione «ovvero sulle questioni assorbite», con evidente riferimento al decimo motivo, dichiarato assorbito, che veicolava la domanda subordinatadi ammissione in via chirografaria; 7.– il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., per avere il tribunale compensato per due terzi le spese processuali e posto il restante terzo a carico del Fallimento opposto , nonostante l’opposizione fosse stata accolta solo con riguardo a una domanda formulata in estremo subordine; 7.1.– la censura è manifestamente infondata, e dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché il giudizio, complessivamente considerato, si è concluso con l’accoglimento di uno dei capi di domanda dell’opposizione allo stato passivo, e il tribunale ha esplicitato le ragioni della parziale compensazione(cfr. Cass. Sez. U, 32061/2022), fermo restando che «la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (Cass.2149/2014, 30592/2017, 14459/2021); 8.– l’inammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 9.– ricorrono per entrambi i ricorrenti i presupposti processuali del “raddoppio” del contributo unificato , ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. Sez.U, 23535/2019). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoprincipale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.