CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cod. proc. civ., domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2837/2023 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 19.6.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con sentenza pubblicata il 15.2.2019, il Tribunale di Napoli accoglievala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti diPasqualina Airulo, dichiarando la risoluzione del contratto disomministrazione per grave inadempimento e condannando la convenutaal pagamento di euro 7.408,75, oltre agli interessi compensativi e allespese di lite.L’attrice aveva dedotto che, a seguito di una verifica effettuata dalproprio personale tecnico presso l’utenza intestata alla convenuta, erastata accertata la manomissione del misuratore di energia elettrica, eaveva perciò chiesto la risoluzione del contratto e la condanna alpagamento di euro 6.377,68, oltre accessori, a titolo di corrispettivodell’energia prelevata e non registrata, previa ricostruzione del periodo dal9.9.2003 al 20.9.2006.La convenuta si era costituita e aveva resistito alla pretesa. Inparticolare, aveva denunciato l’irregolarità delle operazioni di verifica erilevato che il verbale di accertamento, da lei sottoscritto per presa visionee con riserva di impugnativa, era privo di efficacia probatoria privilegiata.Il Tribunale riconosceva l’inadempimento della convenuta sulla basedel verbale di verifica del 20.9.2006 e delle deposizioni del personaleincaricato della verifica. In particolare, dal verbale, munito di efficaciaprobatoria privilegiata, risultava che il misuratore, sistemato in un«casotto» chiuso a chiave, presentava il segnale di allarme sul display esegni di manomissione della sigillatura. In relazione all’importo preteso, ilTribunale osservava che esso era stato determinato mediante criteri certidesunti dal verbale e dalle tabelle dell’U.T.I.F., facendo decorrere laricostruzione dal momento in cui si era verificata una flessione deiconsumi, rispetto a quelli ordinariamente registrati negli anni precedenti.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 19.6.2023,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandola allespese del grado.Pag. 2 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/20263. Avverso la suindicata sentenza della corte d’appello l’Airulopropone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsaapplicazione” dell’art. 2729, comma primo, cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole che la corte territoriale ha posto a fondamento dellaritenuta manomissione del misuratore indizi privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, individuati nella presenza del segnale diallarme, nella sottoregistrazione dei consumi e nella non integrità dellasigillatura siliconata e dei tenoni termosaldati.Lamenta non essere il segnale di allarme un indizio preciso, poiché ècompatibile tanto con un malfunzionamento quanto con unamanomissione; quanto alla sottoregistrazione, deduce sia l’equivocità (perla medesima alternativa guasto/manomissione) sia il difetto di gravità, inragione della mancata documentazione della taratura e omologazione delcontatore campione e della mancata indicazione della relativa matricola,tali da impedire ogni controllo successivo.Riguardo alle alterazioni della sigillatura e dei tenoni, rileva l’assenzadi precisione e concordanza, prospettando la compatibilità con unapregressa riparazione del misuratore e richiamando, come fattoredissonante, l’inottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc.civ. disposto in primo grado.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.Pag. 3 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026Si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nellapreclusione del controllo sul regolare funzionamento del contatorecampione impiegato per la misurazione dell’irregolare funzionamento delmisuratore, derivante dalla mancata annotazione nel verbale di verifica siadel numero di matricola del contatore campione, sia degli estremi dellacertificazione attestante omologazione e taratura.La ricorrente rileva che la dimostrazione dell’inesistenza dellasottoregistrazione, accertata mediante il contatore campione, si sarebbepotuta dare solo con il controllo del suo regolare funzionamento, sì chel’impossibilità imputabile alla resistente di verificare l’affidabilità dellastrumentazione comportava l’inidoneità probatoria della percentuale disottoregistrazione indicata nel verbale di verifica.Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.Lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato, assumendo che la Corte d’appello, invece di riprodurre edecidere il quarto motivo di appello, relativo alle garanzie procedimentaliper l’asportazione e la custodia del misuratore rimosso, ha indicato edeciso un motivo diverso, omettendo la pronuncia sulla censuraeffettivamente proposta.Deduce di aver dedotto con l’appello l’assenza di garanzie perl’utente circa l'immutabilità del misuratore asportato, volta a impedire chela società fornitrice possa accedere ai circuiti interni prima delle operazioniin contraddittorio. Tale assenza di garanzia era stata causata dallamancata annotazione del numero cronologico della busta sigillata sulverbale di verifica, mentre il giudice di secondo grado ha affrontato ladiversa questione, mai sollevata, del rischio di sostituzione del misuratoreprima della verifica in contraddittorio.Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.Pag. 4 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026Si duole per l’omesso esame di un fatto decisivo, identificato nellapreclusione del controllo tecnico sull’integrità dei circuiti interni esull’efficienza del misuratore, che è derivata dall’omessa annotazione, nelverbale di verifica, del numero cronologico della busta sigillata, nella qualeil contatore era stato inserito e preso in custodia.Collega l’impedimento del controllo sull’integrità dei circuiti interni esull’efficienza del misuratore con quanto affermato dalla Corte d’appello aproposito della mancata dimostrazione di guasti o malfunzionamenti delmisuratore alternativi alla manomissione, sostenendo che proprio lapossibilità di svolgere una verifica tecnica sul reperto, o di ottenerla incontraddittorio, è stata irrimediabilmente compromessa dalle modalità dicustodia, con conseguente incidenza decisiva sulla tenutadell’accertamento e, quindi, sulla stessa prova della manomissione.Con il quinto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”dell’art. 115 cod. proc. civ.Lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’appellostatuito sulla base di elementi privi di riscontro probatorio in ordine alladecorrenza della ricostruzione dei consumi (fissata al 9.9.2003). Inparticolare, si assume che la data iniziale della sottoregistrazione sia statameramente indicata dalla società fornitrice senza alcuna prova e che ilgiudice di secondo grado l'abbia recepita acriticamente, nonostante leespresse contestazioni sul punto.Sotto altro profilo, la ricorrente osserva, da un lato, che ilriferimento alla flessione dei consumi è stato valorizzato nella sentenzad'appello senza essere stato allegato né provato dalla controparte,radicando così la decisione su un dato estraneo al thema decidendum;dall’altro, rileva l’impossibilità logica di ricavare dalle tabelle U.T.I.F. e dalcoefficiente di correzione alcun dato certo circa l'esatta decorrenza delmalfunzionamento.2. Il primo motivo è inammissibile.Pag. 5 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solocome "vizio di sussunzione". Ciò accade quando il giudice, pur qualificandogli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghi loro valore probatorio, oviceversa, quando attribuisca valore a indizi che lui stesso definiscecarenti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785, non massimata, maespressamente in motivazione; v., più di recente, Cass., sez. I, 17 marzo2025, n. 7126; Cass., sez. III, 7 marzo 2025, n. 6125; Cass., sez. I, 19febbraio 2025, n. 4318; Cass., sez. I, 16 febbraio 2025, n. 3953).Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la definizione deisuddetti requisiti: la gravità è indice di un elevato grado di attendibilitàdella presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado diprodurre in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza, bastando laprobabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della suainesistenza (v., in motivazione espressamente, Cass., sez. lav., 11 agosto2022, n. 24719; Cass., sez. 6-III, 26 luglio 2021, n. 21403; sez. II, 6febbraio 2019, n. 3513); la precisione evoca la non equivocità, implica,cioè, l’erroneità del ragionamento presuntivo ove da esso derivinoconclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto daprovare; la concordanza esprime la convergenza di più indizi; il che nonsignifica, però, che il ragionamento inferenziale non possa farsi se nonquando esso si basi su una pluralità di indizi – con la conseguenza che unsolo elemento indiziario renda illegittimo il ragionamento logico deduttivocondotto dal giudicante – ma che il ragionamento presuntivo basato su unsolo indizio richiede che quest’ultimo si configuri come grave e preciso(cfr., ex aliis, Cass., sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784; Cass., sez. II, 21marzo 2022, n. 9054; Cass., sez. II, 29 gennaio 2019, n. 2482) e che lamotivazione che il giudice adduce, per spiegare perché da detto unicoindizio sia risalito al fatto noto, sia adeguata (v. Cass. n. 4784/2023, cit.;Cass., sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27457).Il giudice di merito gode di autonomia nel risalire dal fatto noto aquello ignoto, dovendo rispettare il solo canone della "ragionevolePag. 6 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026probabilità" secondo l'id quod plerumque accidit, senza che sia necessariauna certezza assoluta (Cass., sez. II, n. 3513/2019; Cass., sez. 6-III, n.21403/2021; Cass., sez. lav., n. 24719/2022 citate).È dunque inammissibile il motivo che si limiti a proporre una diversaricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica, poiché talecritica attiene al merito e non alla legittimità. Un controllo sullaricostruzione della quaestio facti è ammesso solo ai sensi dell'art. 360, n.5 cod. proc. civ., qualora venga dimostrato che il giudice ha omessol'esame di un fatto storico decisivo e chiaramente individuato (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054/2014; n. 1785/2018).2.1. L’illustrazione del motivo in esame non prospetta la falsaapplicazione dell'articolo 2729, comma primo, cod. civ. nei termini suindicati, ma assume come non corretta la base dell’inferenza per lapossibilità che ne possa essere fatta una diversa, laddove ipotizza conriferimento al segnale di allarme e alla sottoregistrazione l’equivocità, inquanto compatibili tanto con un malfunzionamento quanto con unamanomissione. Questioni sulle quali la Corte d’appello si è pronunciataespressamente, esplicando, in modo non censurabile in questa sede, leragioni per cui doveva escludersi l’ipotesi rimasta indimostrata delmalfunzionamento.La prospettata assenza di gravità rispetto alla sottoregistrazione, acausa della mancata dimostrazione della taratura e dell’omologazione delcontatore campione, esula dal possibile controllo di legittimità per aver laCorte d’appello provveduto con motivazione non censurabile, evidenziandoche dal verbale di verifica, corroborato dalla prova testimoniale, emergevamediante l’impiego di contatore campione “una ridotta rilevazione deiconsumi rispetto a quella reale, pari al 76,66%”, per poi riscontrare, unavolta rimosso il misuratore, “la manomissione della sigillatura siliconata edei tenoni termosaldati, che consentiva l'accesso ai circuiti internioccorrenti per la registrazione dei consumi di energia elettrica”.Pag. 7 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026Così illustrate, le critiche degradano nella prospettazione di undiverso apprezzamento o ricostruzione della quaestio facti, collocandosiben oltre il perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,giungendo a sollecitare un controllo di questa Corte sulla motivazione resadal giudice di merito rispetto alla ricostruzione della suddetta quaestiofacti, come detto, non consentita in questa sede (v. Cass. civ., SS.UU., 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054).3. Il secondo e il quarto motivo, entrambi inquadrati nell’ambitodell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili aisensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile rationetemporis, poiché in caso di una doppia pronuncia conforme, sulla basedelle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura, nonè ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione delprimo grado in ordine alla manomissione del misuratore e alla suaincidenza sulla rilevazione dei consumi – laddove il secondo motivo deducela preclusione del controllo sul contatore campione e il quarto poggia sullapreclusione del controllo tecnico sui circuiti interni e sull’efficienza delmisuratore –, e la ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioniesposte nelle due sentenze con riferimento “ai medesimi fatti” (v. Cass. 29gennaio 2024, n. 2701; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28febbraio 2023, n. 5497; Cass. 7 maggio 2018, n. 10897; Cass.10 marzo2014, n. 5528).Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando ladecisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettoPag. 8 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (v., Cass. sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024,cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, cod. proc. civ. non induce un esito diverso, posto che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta nella previgente formulazione dell’art. 348-ter, commiquarto e quinto, cod. proc. civ., dovendosi verificare la conformità delledecisioni rispetto «ai medesimi fatti».4. Il terzo motivo è infondato.Sebbene dedotto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il motivo poneuna questione di interpretazione della domanda.Al riguardo trova applicazione il principio di diritto in base al quale“nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamentil'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazioneche ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema diviolazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di naturaprocessuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere diprocedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizionecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichél'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenutointegrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice delmerito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezzadella motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (v. Cass.,sez., 6-V, 21 dicembre 2017, n. 30684; Cass., sez. lav. 27 ottobre 2015, n.21874).La ricorrente lamenta la violazione del principio della corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato. Riferisce di avere dedotto con il quartomotivo di appello l’assenza di garanzia per l’utente che il misuratorePag. 9 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026rimanga nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’asporto,escludendo la possibilità per la società fornitrice di accedere ai circuitiinterni del misuratore prima delle operazioni in contraddittorio, provocatadalla mancata annotazione nel verbale del numero cronologico della bustasigillata, al cui interno era stato collocato il misuratore rimosso, mentre laCorte d’appello ha affrontato la diversa questione, mai dedotta, del rischiodi sostituzione del misuratore prima della verifica in contraddittorio.La corte d’appello nel procedere all’esame del quarto motivo diimpugnazione ha riferito che “l’istante censurava la sentenza nella parte incui il giudice aveva ritenuto il procedimento di asportazione del contatoree di sostituzione dello stesso conforme alle garanzie procedimentali, senzatener conto che il numero del plico ove il misuratore veniva riposto nonera stato annotato a verbale, come confermato dal teste Lucarelli, facendovenir meno la garanzia, per l’utente, che il contatore non fosse statosuccessivamente sostituito” e che “era carente la garanzia che “la bustanella quale si trovi il contatore sia la stessa nella quale il contatoremedesimo fu inserito nel corso della verifica, risulta evidente come ilcontatore non sia più utilizzabile a fini probatori, per fatto e colpaRispetto al tema sollevato con il motivo, la corte territoriale,ricordato che la prova della manomissione del misuratore era costituitadal verbale di verifica e dalle risultanze probatorie, ha evidenziato come“[l]a dedotta inosservanza delle norme regolamentari relative allaconservazione del misuratore oggetto di alterazione, pur se in ipotesisussistente, per la mancata annotazione nel verbale del numeroidentificativo della busta, all’interno della quale veniva riposto, dai tecniciEnel, il detto strumento è, ai fini in esame, irrilevante”, non essendodubitabile “che nella busta, poi sigillata, sia stato riposto, dai dipendenti diEnel, proprio il misuratore che gli stessi avevano rinvenuto al momentodella loro verifica presso l’utenza in uso alla Airulo”.Pag. 10 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ha aggiunto il giudice di secondo grado che “non è dirimentel’inottemperanza di Enel all’ordine di esibizione, non essendovi in attielementi sulla scorta dei quali affermare che l’esito della verifica delmisuratore, quale documentata dal verbale di accertamento, siainattendibile. L’ipotizzata eventuale successiva sostituzione della busta,contenente il misuratore in uso all’utenza de qua, oltre a non essere statain nessun modo provata (anche se, a tal fine, sarebbe bastato che laAirulo si recasse presso gli uffici dell’Enel per poter accedere al reperto evisionarlo), non priverebbe di efficacia probatoria l’esito dell’attività diverifica compiuta dai tecnici”, per poi concludere “la tesi di una possibilericonducibilità dell’alterazione dell’involucro del misuratore ad un’attivitàdiversa dalla manomissione, finalizzata all’alterazione della rilevazione deiconsumi, è smentita dalla mancata prova, da parte della stessa utente, dirichieste rivolte ad Enel tese all’esecuzione di interventi di riparazione diguasti o malfunzionamenti del contatore.” (pagine 20 e 21).Dal richiamo complessivo della decisione resa emerge non solo lacompiutezza e la correttezza della motivazione, ma anche la pienarispondenza al tema posto dall’appellante, come reso evidente dai passiriportati in sentenza dell’atto di impugnazione, nonché da quanto indicatodalla stessa ricorrente del contenuto della sua comparsa di costituzione inprimo grado, nel quale si faceva espressamente riferimento alla possibilitàdi strappare il plico e modificare il misuratore, data la mancataannotazione nel verbale del numero del plico sigillato (pagina 34 delricorso, ultimo capoverso).5. Il quinto motivo è inammissibile.La ricorrente dietro l’apparente deduzione di un error in procedendo,sebbene prospettato come errore nel giudizio dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., sollecita un riesame del fatto in ordine allaricostruzione dei consumi per effetto della manomissione del misuratore,assumendo in modo alquanto azzardato che la società somministrante nonabbia mai allegato di aver accertato una flessione dei consumi.Pag. 11 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026Allegazione, quest’ultima, all’evidenza presupposta dal fatto che insede di verifica effettuata il 20.9.2006 “i tecnici incaricati riscontravanol'avvenuta manomissione del misuratore di energia elettrica conasportazioni dei sigilli tali da alterare la registrazione dei consumi; … aquesto punto, i tecnici incaricati attraverso l'utilizzo di un contatorecampione modello A.V.M. verificavano che in seguito a tale manomissionela registrazione dei consumi elettrici era soggetta ad un errore del76,46%, per cui per ottenere l'esatta misura dell'energia elettricaprelevata andava applicato il coefficiente di correzione 4.24.” (pagina 42del ricorso, da riga 3 a riga 9).Quanto dedotto a proposito dell’impossibilità logica di ricavare dalletabelle dell’U.T.I.F. e dal coefficiente di correzione un’informazione circa ladata di decorrenza della sottoregistrazione, quand’anche si volesseapprezzare la censura come rivolta alla determinazione del corrispettivodovuto sulla base della ricostruzione ex post dei consumi non rilevati, essasarebbe inammissibile non avendo la ricorrente aggredito debitamentel’intera ratio decidendi. Infatti, la Corte d’appello ha parlato diricostruzione condotta su base presuntiva mediante “criteri oggettivi epredeterminati”, prendendo a riferimento le tabelle dell’UTIF, e poi haaggiunto, con riferimento al momento nel quale si sarebbe verificata unariduzione dei consumi rispetto a quelli ordinariamente e consecutivamentepagati negli anni precedenti, che “a fronte della ricostruzione operata daEnel in base ai criteri dinanzi richiamati, spettava all’utente offrire la provacontraria, dimostrando l’erroneità ed inattendibilità del conteggio. Ma, sulpunto, la difesa dell’Airulo è stata generica, non avendo nemmeno dedottoquale sarebbe stato il consumo medio registrato prima della verifica eperché, a dispetto di quanto sostenuto da Enel, non era possibile parlaredi una flessione significativa dei consumi rilevati.” (da pagina 23, ultimocapoverso, a pagina 24, primo capoverso).6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Pag. 12 di 13Numero registro generale 2026/2024Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 21759/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.000,00 ex art. 96,3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 13 di 13