CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bbigliamento Spa in [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore e legale pro tempore, unitamente al liquidatoregiudiziale avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, ViaDardanelli 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] controOVS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo Studio LegaleGianni, Origoni, Grippo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/2026nonché controGruppo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Spa-intimati-e nei confronti didott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4798/2019depositata il 3.12.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.5.2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — Con contratto-quadro di factoring del 24.5.2006, G.P.A.[OSCURATO:PERSONA] (GPA) e [OSCURATO:PERSONA] (Ifitalia)sottoscrissero un contratto-quadro di factoring, preordinato alla gestione ealla cessione di crediti d'impresa, strutturato secondo lo schema dellacessione pro-solvendo ai sensi della legge 52/1991, con la cessione alfactor della titolarità di crediti presenti e futuri, a fronte dei quali l'Istitutoera autorizzato a erogare anticipazioni sul corrispettivo nominale, previadeduzione di commissioni e interessi. In attuazione di tale programmanegoziale, tra il 2010 e il 2011, GPA operò la cessione a Ifitalia di unrilevante portafoglio di crediti futuri vantati nei confronti dei debitori OVSS.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Spa, i qualiaccettarono la cessione.1.1. — Successivamente, in data 13.11.2012, GPA informò Ifitalia e idebitori ceduti di essere stata ammessa alla procedura di concordatopreventivo con continuità aziendale su domanda del 31.10.2012 e diessere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, con provvedimento exart. 169 bis l. fall. del 12.11.2012, a sciogliersi dai contratti «in essere conNumero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ifitalia che prevedono che ancora devono essere riscossi dai debitoriceduti somme pari a € 2.200.000,00», invitando perciò i debitori ceduti adeseguire il pagamento nei propri confronti; i debitori così fecero,nonostante Ifitalia li avesse diffidati in data 22.11.2012 ad eseguire ipagamenti a proprio favore.1.2. — Pertanto, Ifitalia convenne dinanzi al Tribunale di Milano idebitori ceduti, chiedendo l’accertamento della propria titolarità esclusivadei crediti e la loro condanna al pagamento in suo favore. I convenuti CosìConcept e [OSCURATO:PERSONA] (che chiese la chiamata in causa di OVS Srl, qualecessionaria del ramo d’azienda cui erano riferibili i crediti per cui è causa eaccollataria delle relative passività) dedussero di avere estinto conefficacia liberatoria i propri debiti, pagando in buona fede nelle mani delCommissario giudiziale del concordato preventivo di GPA (frattantoomologato dal Tribunale di Arezzo con decreto del 8.4.2014, in assenza diopposizione di alcuno dei creditori, ivi compresa Ifitalia), e chiesero lacondanna di quest’ultima alla restituzione di quanto fossero stati in ipotesicondannati a pagare all’attore Ifitalia.1.3. — Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiaròinammissibile la domanda di Ifitalia, interpretandola come impugnazionedel provvedimento ex art. 169 bis l. fall. del Tribunale di Arezzo, ritenutoinvece soggetto a reclamo ex art. 26 l.fall.1.4. — La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4798/2019,ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, ha ritenuto che: i) il carattere non decisorio delprovvedimento ex 169 bis l.fall. (confermato da Cass. n. 6243/2018 cheaveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Ifitalia), nonesclude la sua idoneità ad incidere sui diritti dei terzi, parti del contratto difactoring; ii) per individuare i contratti investiti dal provvedimento discioglimento non rileva l’art. 72 l.fall. (contratti non ancora eseguiti daentrambe le parti), dovendosi adottare un’interpretazione autonoma eletterale dell’art. 169 bis l.fall. (contratti in corso di esecuzione) in ragionedella sua autonoma e distinta funzione di mantenere nell’attivoNumero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/2026concordatario i crediti del fallito a favore della massa creditoria, cherisulterebbe sacrificata qualora si ammettesse il recupero dei soli creditiderivanti da contratti ancora ineseguiti da entrambe le parti; iii) ilprovvedimento autorizza in modo inequivoco GPA a sciogliersi dalcontratto di factoring e dunque dai contratti di cessione già perfezionatisi,compresi i crediti già ceduti; iv) invece il credito vantato da Ifitalia neiconfronti di GPA, derivante dal pagamento del corrispettivo della cessione,va insinuato al passivo fallimentare; v) è corretta, quindi, la decisione delTribunale di ritenere inammissibile la domanda per mancata impugnazionedel provvedimento autorizzativo con reclamo ex art. 26 l.fall.1.5. — Ifitalia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in tremotivi, cui OVS S.p.a. e GPA Abbigliamento S.p.a. in concordatopreventivo hanno resistito con separati controricorsi.1.6. — In data 4.5.2021 è pervenuta “memoria di costituzione” del3.2.2020, depositata dai due curatori al solo fine di aderire alcontroricorso di GPA in concordato preventivo e di chiedere la definizioneprioritaria della causa ex art. 43 l. fall., con declaratoria di inammissibilitào improcedibilità del ricorso e condanna alle spese.1.7. — Con ordinanza interlocutoria n. 25342 del 20.9.2024 la TerzaSezione civile di questa Corte ha disposto la trasmissione della causa, percompetenza tabellare, alla Prima sezione.2. — Ifitalia, OVS e il Fallimento GPA hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 169 bis l. fall., dell’art. 42 Cost., dell’art. 2098 c.c. edell’art. 26 l. fall., in relazione alla natura del provvedimento ex art. 169bis l.fall. ed alla sua affermata idoneità ad incidere sui diritti dei terzi.Viene evocato il principio per cui «i provvedimenti assunti a norma della l.fall., art. 169-bis - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta deldebitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento deiNumero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/2026contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell'art. 111, comma 7,Cost., poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione dellaprocedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti; incaso di autorizzazione (o diniego) allo scioglimento dei contratti, a normadell'art. 169-bis l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice econtestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per loscioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambitodi un giudizio a cognizione piena» (Cass. 16532/2022).2.2. — Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza permotivazione meramente apparente con riguardo alla pronuncia diinammissibilità della domanda di Ifitalia, sul rilievo che, se ilprovvedimento autorizzatorio avesse avuto natura decisoria e avesseinciso sulla titolarità dei crediti, la Corte d’Appello avrebbe dovutorigettare nel merito la domanda della ricorrente in quanto infondata, noncerto dichiararla inammissibile.2.3. — Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 169 bis, 72 e 67 l. fall., in relazione al capo disentenza riguardante la disciplina dettata da dette norme, nonchél’omessa interpretazione della nozione di “contratto in corso di esecuzione”ex art. 169 bis l.fall. alla luce della nozione analoga di “rapporti pendenti”ex art. 72 l.fall.Viene evocato il principio per cui «in tema di concordato preventivo,l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contrattopendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momentodella domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completaesecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principalidel sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile aicontatti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia giàcompiutamente eseguito la propria prestazione» (Cass. 26568/2020).3. — Il primo motivo è fondato e va accolto, mentre il secondo èinfondato ed il terzo resta assorbito dall’accoglimento del primo.Numero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/20264. — Va subito sgombrato il campo dalla nullità denunziata con ilsecondo mezzo, poiché il vizio di motivazione apparente ricorre soloquando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee arivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazionedell'iter logico seguito per giungere alla decisione, risolvendosi inespressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice, senza che possanovenire in rilievo la correttezza della soluzione adottata o la sufficienzadelle argomentazioni offerte (Cass. 4784/2023, 27501/2022, 395/2021,26893/2020, 22598/2018, 23940/2017).In effetti, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esametutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficienteche il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento – comeavvenuto nel caso di specie – in modo tale da rendere evidente che tuttequelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate(Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011,17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).).La sentenza impugnata non è quindi inficiata da nullità per il prospettatovizio di apparenza della motivazione, la quale risulta al di sopra del“minimo costituzionale” cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità(Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. ex plurimis Cass. 9017/2018,26199/2021, 33961/2022, 4784/2023, 1986/2025, 26611/2025).5. — La fondatezza del primo motivo discende dall’orientamento diquesta Corte in base al quale le contestazioni del provvedimento ex art.169-bis l. fall. vanno fatte valere in sede contenziosa ordinaria dinanzi algiudice civile, e non al giudice fallimentare.Ciò è quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 6243 del 2018,resa tra le stesse parti, che, nel dichiarare inammissibile il ricorsoproposto da Ifitalia contro il decreto di autorizzazione allo scioglimento delcontratto di factoring, in quanto provvedimento privo dei requisiti delladecisorietà e della definitività, ha espressamente aggiunto: «Resta fermo,Numero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/2026naturalmente, che i terzi interessati potranno contestare nella sede dicognizione ordinaria gli effetti negoziali che dalla facoltà di scioglimentoesercitata dal curatore – ovvero dall'imprenditore che sua stato ammessoalla procedura di concordato preventivo -, si pretendono di far derivare suidetti contratti pendenti, facendo valere quei medesimi vizi denunciati conl'odierno ricorso che in thesi siano rinvenibili, nonostante il provvedimentodi autorizzazione del giudice delegato ovvero del tribunale, nelle condottenegoziali manifestate dal curatore o dall'imprenditore ammesso alconcordato».5.1. — Si tratta di orientamento che ha più volte trovato conferma,con l’affermazione del principio per cui «in tema di concordato preventivo,la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art.169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte deicontratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, puòfar valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento osospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano,mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattereamministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predettoprovvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato siastato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione dagiudicato impeditiva della proponibilità dell'azione» (Cass. 18019/2024,peraltro in tema di contratto di anticipazione su crediti in corso diesecuzione alla data di apertura della procedura di concordato preventivo;conf. Cass. 27763/2024, 16532/2022, 14361/2021, 4176/2016).6. — Dall’accoglimento del primo motivo deriva che il giudice delrinvio valuterà le questioni poste con il terzo, il cui esame resta assorbito.7. — Va infine dichiarato inammissibile l’intervento adesivo delprevisione normativa che lo consenta, l’intervento del terzo è consentitosolo quando il suo “dante causa” sia rimasto inerte – come non è nel casodi specie –, poiché soltanto in tal caso si determinerebbe un’irrimediabilelesione del suo diritto di difesa (ex multis Cass. 16526/2024).Numero registro generale 4815/2020Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21749/2026Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiaraassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.Il Presidente