CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 07197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12877/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORENZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G.S.T. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 803 /201 7 depositatoi l 14/04/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il decreto indicato in epigrafe , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso ex art. 98 l .fall. proposto da R e c . I m s.r.l. in Amministrazione giudiziaria contro l’esclusione dallo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione del credito chirografario di euro1.462.680,05 in quanto derivante da contratto "simulato" o "nullo", e comunque non provato nella misura richiesta, all’esito di istruttoria caratterizzata da ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione in possesso della curatela fallimentare opposta ed espletamento della prova testimoniale articolata dal creditore opponente. 2. –In particolare, dopo aver ricostruito la complessa vicenda in esame ( che ha preso origine dall’affidamento da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con " C ontratto di servizio " del 28/02/2005 e successivo " D isciplinare " del 28/02/2006 , alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( MULTISERVIZI ) - società poi fallita nel 2015, il cui capitale sociale apparteneva per il 51% allo stesso Comune e per il restante 49% alla G . S . T . s . r . l . (GST) – della gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, igiene, pulizia, sicurezza e altre attività ausiliarie relative ai propri beni demaniali e patrimoniali, e dalla successiva "Convenzione di esecuzione" di detti servizi stipulata il 01/10/2007 da Multiservizi con GST, seguita dal"Contratto di prestazione d’opera " sottoscritt o da quest’ultima con ciascuno dei suoi tre soci [OSCURATO:SOCIETA]., Ingg. Demetrio, Pietro, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Re c . I m s.r.l. ( di seguito RECIM), il Tribunale ha osservato, tra l’altro: i)che ai sensi dell'art. 10 del "Contratto di servizio", Multiservizi non poteva cederlo a terzi a pena di risoluzione, potendo solo utilizzare strumenti organizzativi idonei al conseguimento dei più elevati livelli di efficienza ed economicità; ii) che da un esame incrociato della compagine societaria delle tre società socie di GST emerge che i rispettivi soci hanno ricoperto cariche sociali nelle società socie, nella GST e nella partecipata Multiservizi; iii) che il contratto tra Multiservizi e il suo socio di minoranza, e quello tra quest'ultimo e i suoi soci, appaiono rientrare nella figura del contratto "con sè stesso", in quanto stipulato tra enti solo apparentemente diversi, ma in realtà riconducibili al medesimo soggetto, e il cui fine ultimo non è stato ottimizzare la qualità dei servizi, bensì ripartire tra gli stessi soci i ricavi "moltiplicati" delle diverse società, eroganti un servizio analogo e spesso "superfluo"; iv) che la contemporaneità di cariche rivestite in Multiservizi e in GST ( o in società ad essa riconducibili) da parte d ei var i soggetti ha comprome sso il principio di imparzialità nelle scelte gestionali delle due società; v) che i tre contratti di prestazione d'opera appaiono caratterizzati da una significativa similitudine nella forma e nei contenuti e da un livello di generalità nella descrizione dell'oggetto della prestazione tale da non consentire di identificare adeguatamente le specifiche attività svolte e le funzioni effettivamente rivestite, e da far ritenere solo apparente la diversità dei servizi oggetto delle rispettive forniture; vi) che tutto ciò è contrario al più basilare principio di economicità e buona gestione d i un servizio pubblico, co mportando una moltiplicazione di costi ingiustificati; vii) che d all a relazione [OSCURATO:PERSONA] sulle vicende societarie di GST si ricava che non veniva effettuata la prevista validazione delle Relazioni consegnate dai soci, né eseguita alcuna attività finalizzata alla consapevolezza della effettività della prestazione prima di effettuare i pagamenti ; viii) che l’esame complessivo delle risultanze istruttorie induce a ritenere che il “C ontratto di servizio ” sia nullo ex art . 1345 c.c . per illiceità del motivo determinante e comune alle parti , risoltesi a stipularlo«per addivenire ad una anticipata e indebita ripartizione di utili e non per ottimizzare la forniture dei servizi che GST, quale socio di minoranza,avrebbe dovuto fornire a Multiservizi e per essa al Comune di [OSCURATO:PERSONA]»; ix) che dall'esame complessivo degli atti, avvalorato dalle testimonianze escusse, è emersa una tale analogia, se non uguaglianza, dei servizi oggetto dei contratti stipulati tra Multiservizi e GST, e tra questa e i suoi soci, da far dubitare della liceità della causa in concreto perseguita dai contraenti, essendo stati stipulati per il perseguimento del medesimo fine (erogazione dei servizi gestori dell'Ente locale) plurimi contratti sostanzialmente tra gli stessi soggetti e con analogo oggetto, con conseguente moltiplicazione di costi a carico dell'Ente pubblico , che non trova alcuna giustificazione nel l o scopo di "ottimizzare" l’ erogazione dei propri servizi ( come previsto dall’art. 10 del Contratto di servizio e dall’art. 10 dello Statuto di GST); x) che ne emerge una condotta reiterata di mala gestio da parte degli amministratori di tutte le società socie di GST, le quali, a diverso titolo, hanno anche partecipato alla vita societaria di Multiservizi. 3. – Avverso detta decisione R ECIM ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi; il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione «degli artt. da 11a 16, 2462, 1395, 1175, 1375, 2391 e 2475 ter c.c., nonché 112 c.p.c.»per una serie di ragioni: i) il tribunale avrebbe travisatoi fatti relativi alle compagini societarie delle società coinvolte, poiché solo [OSCURATO:PERSONA] era contestualmente socio/amministratore della società Ingg. Demetrio, Pietro e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presidente del consiglio di amministrazione della GST e consigliere nella partecipata Multiservizi, mentre nessuna carica rivesti vano in quest’ultima i soci delle altre due società soci e di GST , tale da compromettere l ’ imparzialità delle scelte operate con la sottoscrizione del contratto tra GST e RECIM; ii) di qui l’erroneo assunto che Mu ltiservizi e GST fossero società riconducibili al medesimo soggetto, in contrasto con le norme del codice civile (artt. 11-16, 2462) che attribuiscono e disciplinano la personalità giuridica delle società; iii) il ravvisato"contratto con sè stesso " può essere annullato solo su iniziativa del rappresentato ( art. 1395 c.c.), mentre il [OSCURATO:PERSONA] GST mai ha impugnato il contratto stipulato con R ECIM , così come non ha mai impugnato le relative delibere per l’eventuale "conflitto di interessi" derivante dalla commistione delle compagini sociali, comunque non integrato dalle condizioni di cui agli artt. 2475-ter e 2391 c.c.; iv) il motivo illecito che ai sensi dell’ art. 1345 c.c. comporta la nullità del contratto si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norme imperative o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, non anche perché pregiudizievol e per i terzi, legittimati semmai ad avvalersi dei rimedi apprestati dall'ordinamento a loro tutela; v) sarebbe destituito di fondamento l'assunto circa la genericità dei contratti sottoscritti tra GST e i suoi soci (tra cui RECIM), evincendosi dallo stesso decreto impugnato la prestazione oggetto del contratto; vi) non vi è prova agli atti che il [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato l'esistenza e validità del contratto sottoscritto con RECIM,sicché la decisione sarebbe "ultra petita". 2. – Con il secondo mezzo , rubricato « Art. 360, 1° c., c.p.c. Omessa motivazione», il ricorrente, dopo aver ribadito che non risulta alcuna contestazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] GST , né della società "in bonis", circa i contratti i n questione, o le deliberazioni del c onsiglio di a mministrazione della GST, volte a far valere eventuali profili di illegittimità per situazioni di conflitto di interessi o di "mala gestio", deduce che il tribunale avrebbe deciso la causa «come se l'istruttoria non fosse esistita», «in senso esattamente contrario all’esito della prova testimoniale e delle altre prove», con conseguente inesistenza della motivazione. 3. – I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili , poiché, sotto l’apparente e confusa deduzione di errores in iudicando e in procedendo, ovvero censure motivazionali, mirano in realtà ad una diversa valutazione del merito della causa, che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019). 4. –Invero i giudici di merito , con una motivazione tutt’altro che inesistente, ed anzi assai ampia e sicuramente superiore alla soglia del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.U , 8053/2014 ) , per quanto caratterizzata da una certa qual esuberanza nella qualificazione giuridica degli istituti applicati alla complessa fattispecie, hanno in sostanza ritenuto, all’esito dell’istruttoria espletata e con dovizia di argomentazioni ( non tutte censurate ) , che – come dedotto in sede di verifica dei crediti dal curatore fallimentarein via di eccezione (con riserva d i agire per il recupero delle somme indebitamente già erogate) – la trama complessiva degli articolati rapporti societari e negoziali intercorsi tra gli enti coinvolti ( tenuto conto, tra l’altro, che l’amministratore di RECIM ricopriva contestualmente la carica di membro del consiglio di amministrazione di GST), abbiano dato vita ad un illecito "progetto contrattuale" tra la partecipata Multiservizi e il suo socio di minoranza; esso era invero finalizzato non già, come dovuto, all'ottimizzazione dei servizi pubblici da rendere alla collettività locale, bensì ad una surrettizia distribuzione dei ricavi e indebita distribuzione anticipata degli utili tra le tre società socie di GST (tra cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell'Ente locale(Comune di [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza di Multiservizi). Il tutto accompagnato dalla rilevata genericità e indeterminatezza delle prestazioni dedotte , in maniera pressoché indistinta, nei tre contratti d’opera così s tipulat i “a valle” dell’operazione , nonché della mancanza di prova dell’assenza di risorse di GST (presupposto in tesi legittimante il ricorso ai “sotto - contratti ” ) e della effettività delleprestazioni richieste a ciascun socio. Di qui la ravvisata malversazione di risorse pubbliche , ritenuta idonea ad integrare l’illiceità del motivo illecito comune alle parti, o meglio della causa in concreto dei contratti in questione ; valutazione, questa, rispetto alla quale ci si limita qui ad evocare ulteriori risvolti propri delle societàa partecipazione pubblica (quale è Multiservizi) – come l' originario assoggettamento a vincoli economici derivanti dal cd. patto di stabilità e i maggiori controlli da parte degli enti pubblici partecipanti imposti dall'art. 147-quater del testo unico sugli enti locali (introdotto dal d.l. n. 174 del 2012, convertito con modif.dalla legge n. 213 del 2012) – che da sempre giustificano, a determinate condizioni , la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di danno erariale(cfr. Cass. Sez. U, 11139/2017 , 21692/2016), configurabile anche qualora la partecipata non abbia , come nel caso in esame – se non altro in mancanza di una partecipazione pubblica totalitaria (v. Cass. S ez. U, 26283/2013, 22409/2018) – natura di società "in house providing" ( cfr. Cass. Sez. U, 15979/2022, 4264/2023). 5. –A fronte di siffatte emergenze processuali, e al netto del difetto di autosufficienza che caratterizza vari passaggi dei motivi, è appena il caso di aggiungere, con riguardo al primo motivo, che non integra violazione né falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativoed applicativo della norma di legge (Cass.4784/2023). Difatti, il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010). Ne segue che le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13238/2017, 26110/2015). Del resto, ove si ammettesse un sindacato di legittimità sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). I l ricorrente per cassazione non può dunque pretendere di contrapporre a quelle del giudice di merito le proprie valutazioni (a prescindere dal loro essere più o meno appaganti, sotto il profilo del coordinamento delle acquisizioni istruttorie) per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto da questi compiuti, o una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove contenute nella decisione impugnata (Cass. 12052/2007, 3267/2008). 6. –Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in mancanza di difese dell’intimato. 7. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do