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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 03530/2026

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6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23689/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] 41, è elettivamente domiciliato, pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2843/2024 depositata il 25/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese, sfavorevole alla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per carenza di prova della scientia decoctionis , ha dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., i pagamenti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 3.2.2020 – per soli € 55.000,00 (in luogo di € 130.000,00) – a titolo di canoni di un negozio condotto in locazione dalla società in bonis e riconsegnato in data 5.3.2020 alla locatrice, la quale è stata poi ammessa al passivo del fallimento (dichiarato il 19.6.2020) in via privilegiata per € 91.907,81 quale saldo dei canoni di locazione e spese accessorie, e in via chirografaria per € 195.000,00 quale penale per il recesso anticipato.

1.1. — Contro detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso (sviluppato solo sui primi due motivi). [OSCURATO:PERSONA]

2. —Con il primo motivo si deduce la « Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della azione revocatoria e violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lettera a), Legge Fallimentare, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. avendo la Corte d'appello erroneamente sancito la revocabilità dei pagamenti concernenti i canoni di locazione», dando «per scontato, senza motivare, che la tipologia dei pagamenti oggetto di controversia - canoni di locazione - sia revocabile, in contrasto con l'art. 67, comma 3, lettera a) L.F.»; norma che – si sostiene – nell’esentare da revocatoria i pagamenti effettuati “ nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”, riguarderebbe le operazioni funzionali alla continuazione dell’attività d’impresa ( come la locazione del negozio).

Il ricorrente aggiunge che, durante l’ultradecennale rapporto di locazione, la conduttrice «è sempre incorsa in ritardi e poi ha regolarmente sanato gli arretrati», tanto da potersi considerare una consuetudine i continui ritardi nei pagamenti, «sempre accettati da Davos (la quale si è limitata a sollecitarli)» e perciò avvenuti “nei termini d’uso”.

2.1. — Il secondo mezzo denunzia « Violazione dell'art. 115 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché 67, comma 2, Legge Fallimentare (…) avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistenti e dimostrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria» quanto alla scientia decoctionis , valorizzando i toni della corrispondenza tra le parti nell’ultimo periodo, ma trascurando che la locatrice si era sempre limitata a sollecitare i pagamenti, senza esperire azioni giudiziali fino allo spontaneo rilascio del bene.

La corte territoriale avrebbe a ltresì travisato le modalità dei pagamenti, definendole «anomale, soprattutto per quanto riguarda la consegna di due assegni per € 50.000 ciascuno, postdatati» – che, si sostiene, non sarebbero stati tali – a riscontro della consapevolezza della locatrice di uno stato di crisi irreversibile della conduttrice, che invece sarebbe «scoppiata poco tempo prima della dichiarazione di fallimento».

La corte d’appello avrebbe anche errato a ritenere in re ipsa l’ eventus damni, poiché il pagamento dei canoni di locazione, consentendo la prosecuzione dell’attività, era stato anzi utile per la massa fallimentare.

3. —I primi due motivi, che sono connessi, risultano inammissibili.

3.1. — La violazione dell’art. 112 c.p.c. denunziata col primo, per «omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della azione revocatoria»,difetta di autosufficienza, poiché una simile censura postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una e l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Invero, non trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, la Cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, in quanto la Corte non è tenuta a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (v. ex multis Cass. Sez.

U, 8077/2012; Cass. 28072/2021, 16899/2023, 16028/2023).

In ogni caso, la reiezione dell’eccezione in discorso non risulta nemmeno implicita, come testimoniano le censure contenute nel secondo motivo sulla erroneità delle valutazioni svolte dalla corte d’appello proprio in merito agli aspetti riguardo ai quali il primo lamenta l’omessa pronuncia.

3.2. — E’ inoltre destituita di fondamento l’interpretazione che i due motivi propugnano dell’espressione «pagamenti effettuati dal debitore nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d’uso», nel senso che l’esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. ricorrerebbe per il solo fatto di riferirsi a operazioni strumentali alla prosecuzione dell’attività (come i canoni di locazione del negozio).

Si tratta inatti di un presupposto che è bensì necessario, ma non sufficiente.

Come di recente ribadito (Cass. 8384/2025) ai fini dell’operatività dell’esenzione in parola è necessario che i pagamenti costitu iscano il corrispettivo di “forniture di beni e servizi”, riferibili all’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale (Cass. 8900/2024) e inseriti nel ciclo produttivo dell’impresa, anche se non afferenti a servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività (Cass. 12837/2023), poiché l’esenzione è volta a favorire la conservazione dell’impresa, nell’ottica dell’uscita dalla crisi, evitando che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la disgregazione dell’azienda (Cass. 19373/2021).

Tutto ciò vale , però, solo a condizione che si tratti di pagamenti che, seppur eseguiti con modalità e in tempi diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, siano nondimeno corrispondenti a consolidate pratiche commerciali invalse tra le parti (Cass. 30127/2024).

Detto altrimenti, «l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. si configura come un’eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare (Cass. 8384/2025; cfr. Cass.17949/2023, 27939/2020), sicché il rinvio ai “termini d’uso” attiene alle modalità di pagamento in concreto e stabilmente praticate dalle parti (Cass. 25162/2016, 7580/2019, 35272/2023), secondo termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, tutte le volte in cui tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi di fatto intercorsi tra le parti, non possano essere considerati “in ritardo”, trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (Cass. 8384/2025, 27939/2020).

A sua volta, tale ipotesi di esenzione non può operare nel caso in cui, a fronte del (già radicatosi) inadempimento del debitore (poi fallito) all’obbligo di pagare il prezzo nel rispetto dei termini d’uso – in quanto contrattualmente pattuiti con il creditore, ovvero corrispondenti alle pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse con quest’ultimo – il pagamento delle somme dovute sia stato successivamente eseguito dal debitore medesimo entro il termine (convenzionalmente fissato ex post) per il suo “rientro” spontaneo dalla debitoria complessivamente cumulata (Cass. 8384/2025).

3.3. — Ebbene, tali aspetti sono stati considerati dalla corte d’appello, la quale, esaminando la corrispondenza intercorsa tra le parti, ha registrato un mutamento tra i primi solleciti di pagamento e quelli più recenti – accompagnati dalla minaccia di escussione della fideiussione e dalla richiesta del suo rinnovo– e li ha ritenuti tali da non configurare più la prassi commerciale prima invalsa tra le parti.

È questa una valutazione di merito, non sindacabile in questa sede sotto la formale e solo apparente deduzione delle violazioni di legge contestate nel secondo motivo.

Il ricorrente per cassazione non può infatti pretendere di ottenere in sede di legittimità una rivisitazione del quadro probatorio, il cui apprezzamento ex art. 116 c.p.c. è riservato ai giudici di merito (Cass. 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché, se si ammettesse un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie (Cass. Sez.

U . , 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020), tra le quali il giudice di merito ben può seleziona re quelle ritenute più attendibili, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 11511/2014, 16467/2017).

4. — Con il terzo motivo si lamenta la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto dimostrato il pagamento di euro 4.570,34», nonostante questo fosse stato giustificato dalla curatela attrice «con documenti interni, di parte, privi di valore probatorio», e contestato dalla convenuta «con produzione dell'estratto conto sul quale la conduttrice eseguiva i bonifici, rilasciato dal Banco BPM, quindi oggettivo, probante».

4.1. — Il motivo è inammissibile per le ragioni appena dette (v. 3.3.), in quanto attiene alla valutazione delle risultanze probatorie, non censurabile in sede di legittimità.

A ciò si aggiunga che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023).

Inoltre, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni –e non anche ove si contesti, come qui avvenuto, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, 16598/2016; Cass. 11362/2024).

5. —Il quarto mezzo («Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 92 c.p.c.) lamenta che, stante l’accoglimento parziale della domanda, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione , totale o parziale,delle spese (Cass. Sez.

U., 32016/2022) .

5.1. —La censura è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

In tema di spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui ne esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 24502/2017; cfr. Cass. Sez.

U., 32061/2022).

Anche di recente si è ribadito che l'accoglimento della domanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, e può semmai (non deve) giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 13827/2024).

6. — Seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23689/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] 41, è elettivamente domiciliato, pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2843/2024 depositata il 25/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese, sfavorevole alla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per carenza di prova della scientia decoctionis , ha dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., i pagamenti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 3.2.2020 – per soli € 55.000,00 (in luogo di € 130.000,00) – a titolo di canoni di un negozio condotto in locazione dalla società in bonis e riconsegnato in data 5.3.2020 alla locatrice, la quale è stata poi ammessa al passivo del fallimento (dichiarato il 19.6.2020) in via privilegiata per € 91.907,81 quale saldo dei canoni di locazione e spese accessorie, e in via chirografaria per € 195.000,00 quale penale per il recesso anticipato. 1.1. — Contro detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso (sviluppato solo sui primi due motivi). [OSCURATO:PERSONA] 2. —Con il primo motivo si deduce la « Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della azione revocatoria e violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lettera a), Legge Fallimentare, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. avendo la Corte d'appello erroneamente sancito la revocabilità dei pagamenti concernenti i canoni di locazione», dando «per scontato, senza motivare, che la tipologia dei pagamenti oggetto di controversia - canoni di locazione - sia revocabile, in contrasto con l'art. 67, comma 3, lettera a) L.F.»; norma che – si sostiene – nell’esentare da revocatoria i pagamenti effettuati “ nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”, riguarderebbe le operazioni funzionali alla continuazione dell’attività d’impresa ( come la locazione del negozio). Il ricorrente aggiunge che, durante l’ultradecennale rapporto di locazione, la conduttrice «è sempre incorsa in ritardi e poi ha regolarmente sanato gli arretrati», tanto da potersi considerare una consuetudine i continui ritardi nei pagamenti, «sempre accettati da Davos (la quale si è limitata a sollecitarli)» e perciò avvenuti “nei termini d’uso”. 2.1. — Il secondo mezzo denunzia « Violazione dell'art. 115 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché 67, comma 2, Legge Fallimentare (…) avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistenti e dimostrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria» quanto alla scientia decoctionis , valorizzando i toni della corrispondenza tra le parti nell’ultimo periodo, ma trascurando che la locatrice si era sempre limitata a sollecitare i pagamenti, senza esperire azioni giudiziali fino allo spontaneo rilascio del bene. La corte territoriale avrebbe a ltresì travisato le modalità dei pagamenti, definendole «anomale, soprattutto per quanto riguarda la consegna di due assegni per € 50.000 ciascuno, postdatati» – che, si sostiene, non sarebbero stati tali – a riscontro della consapevolezza della locatrice di uno stato di crisi irreversibile della conduttrice, che invece sarebbe «scoppiata poco tempo prima della dichiarazione di fallimento». La corte d’appello avrebbe anche errato a ritenere in re ipsa l’ eventus damni, poiché il pagamento dei canoni di locazione, consentendo la prosecuzione dell’attività, era stato anzi utile per la massa fallimentare. 3. —I primi due motivi, che sono connessi, risultano inammissibili. 3.1. — La violazione dell’art. 112 c.p.c. denunziata col primo, per «omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della azione revocatoria»,difetta di autosufficienza, poiché una simile censura postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una e l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Invero, non trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, la Cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, in quanto la Corte non è tenuta a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (v. ex multis Cass. Sez. U, 8077/2012; Cass. 28072/2021, 16899/2023, 16028/2023). In ogni caso, la reiezione dell’eccezione in discorso non risulta nemmeno implicita, come testimoniano le censure contenute nel secondo motivo sulla erroneità delle valutazioni svolte dalla corte d’appello proprio in merito agli aspetti riguardo ai quali il primo lamenta l’omessa pronuncia. 3.2. — E’ inoltre destituita di fondamento l’interpretazione che i due motivi propugnano dell’espressione «pagamenti effettuati dal debitore nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d’uso», nel senso che l’esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. ricorrerebbe per il solo fatto di riferirsi a operazioni strumentali alla prosecuzione dell’attività (come i canoni di locazione del negozio). Si tratta inatti di un presupposto che è bensì necessario, ma non sufficiente. Come di recente ribadito (Cass. 8384/2025) ai fini dell’operatività dell’esenzione in parola è necessario che i pagamenti costitu iscano il corrispettivo di “forniture di beni e servizi”, riferibili all’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale (Cass. 8900/2024) e inseriti nel ciclo produttivo dell’impresa, anche se non afferenti a servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività (Cass. 12837/2023), poiché l’esenzione è volta a favorire la conservazione dell’impresa, nell’ottica dell’uscita dalla crisi, evitando che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la disgregazione dell’azienda (Cass. 19373/2021). Tutto ciò vale , però, solo a condizione che si tratti di pagamenti che, seppur eseguiti con modalità e in tempi diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, siano nondimeno corrispondenti a consolidate pratiche commerciali invalse tra le parti (Cass. 30127/2024). Detto altrimenti, «l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. si configura come un’eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare (Cass. 8384/2025; cfr. Cass.17949/2023, 27939/2020), sicché il rinvio ai “termini d’uso” attiene alle modalità di pagamento in concreto e stabilmente praticate dalle parti (Cass. 25162/2016, 7580/2019, 35272/2023), secondo termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, tutte le volte in cui tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi di fatto intercorsi tra le parti, non possano essere considerati “in ritardo”, trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (Cass. 8384/2025, 27939/2020). A sua volta, tale ipotesi di esenzione non può operare nel caso in cui, a fronte del (già radicatosi) inadempimento del debitore (poi fallito) all’obbligo di pagare il prezzo nel rispetto dei termini d’uso – in quanto contrattualmente pattuiti con il creditore, ovvero corrispondenti alle pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse con quest’ultimo – il pagamento delle somme dovute sia stato successivamente eseguito dal debitore medesimo entro il termine (convenzionalmente fissato ex post) per il suo “rientro” spontaneo dalla debitoria complessivamente cumulata (Cass. 8384/2025). 3.3. — Ebbene, tali aspetti sono stati considerati dalla corte d’appello, la quale, esaminando la corrispondenza intercorsa tra le parti, ha registrato un mutamento tra i primi solleciti di pagamento e quelli più recenti – accompagnati dalla minaccia di escussione della fideiussione e dalla richiesta del suo rinnovo– e li ha ritenuti tali da non configurare più la prassi commerciale prima invalsa tra le parti. È questa una valutazione di merito, non sindacabile in questa sede sotto la formale e solo apparente deduzione delle violazioni di legge contestate nel secondo motivo. Il ricorrente per cassazione non può infatti pretendere di ottenere in sede di legittimità una rivisitazione del quadro probatorio, il cui apprezzamento ex art. 116 c.p.c. è riservato ai giudici di merito (Cass. 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché, se si ammettesse un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie (Cass. Sez. U . , 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020), tra le quali il giudice di merito ben può seleziona re quelle ritenute più attendibili, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 11511/2014, 16467/2017). 4. — Con il terzo motivo si lamenta la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto dimostrato il pagamento di euro 4.570,34», nonostante questo fosse stato giustificato dalla curatela attrice «con documenti interni, di parte, privi di valore probatorio», e contestato dalla convenuta «con produzione dell'estratto conto sul quale la conduttrice eseguiva i bonifici, rilasciato dal Banco BPM, quindi oggettivo, probante». 4.1. — Il motivo è inammissibile per le ragioni appena dette (v. 3.3.), in quanto attiene alla valutazione delle risultanze probatorie, non censurabile in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023). Inoltre, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni –e non anche ove si contesti, come qui avvenuto, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 16598/2016; Cass. 11362/2024). 5. —Il quarto mezzo («Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 92 c.p.c.) lamenta che, stante l’accoglimento parziale della domanda, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione , totale o parziale,delle spese (Cass. Sez. U., 32016/2022) . 5.1. —La censura è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. In tema di spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui ne esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 24502/2017; cfr. Cass. Sez. U., 32061/2022). Anche di recente si è ribadito che l'accoglimento della domanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, e può semmai (non deve) giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 13827/2024). 6. — Seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di