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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 04599/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8185/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale a margine del ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] “ SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]”, nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 27/2018 depositata il 12/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 11 maggio 2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], il cognato [OSCURATO:PERSONA], il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di questi quali soci illimitatamente responsabili, in estensione del fallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall.

Infatti, successivamente alla dichiarazione del fallimento di detto imprenditore individuale, la procedura aveva dedotto l’esistenza di una società di fatto occulta tra il fallito, le altre persone fisiche suddette e la [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata per metà ciascuno dal fallito e dal predetto cognato, instando per l’estensione del fallimento alla società occulta e, conseguentemente, ai suoi soci illimitatamente responsabili.

Proposto reclamo, la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 12 febbraio 2018, n. 27, lo ha accolto con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocando la sentenza di fallimento nei loro confronti, ed inoltre lo ha accolto parzialmente con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e lo ha respinto per gli altri reclamanti.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a)sussiste la legittimazione attiva della curatela, trattandosi non di un ricorso autonomo ma di un’istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall.; b) sussiste la società di fatto con il cognato e con la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto al riguardo plurimi elementi, puntualmente esaminati, dimostrano la sua esistenza, ed altresì il requisito dell’insolvenza, sulla base degli elementi offerti in giudizio; c) tuttavia, non vi è prova della partecipazione ad essa anche del figlio e della moglie dell’imprenditore fallito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovendo qui riscontrarsi la semplice affectio familiaris ed atti neutri a quel fine; d) non si applica l’art. 10 l. fall., perché la società è irregolare ed, in ogni caso, e non vi è prova della esteriorizzazione ai terzi della cessazione dell’attività di impresa con mezzi idonei o che fosse da loro conosciuta, posto che anche l’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale ha diffuso solo questa conoscenza, ma non dello scioglimento del rapporto sociale del socio occulto.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.

Si difendono i fallimenti con controricorso.

Le parti costituite hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. – I motivi del ricorso possono essere come di séguito riassunti: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., con nullità della sentenza, in quanto alla pagina 4 segue in essa una pagina 34, con la parte conclusiva del dispositivo e le sottoscrizioni di presidente e del relatore, ed, inoltre, tale dispositivo non è conforme a quello che risulta dalla pagina finale, ancora numerata come 34, della impugnata sentenza; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per l’errata valutazione delle prove in atti, dal momento che la corte è incorsa in contraddizione nel ritenere provata la società di fatto solo tra alcuni soggetti (cognato e [OSCURATO:SOCIETA].), ma non per altri (moglie e figlio), a fronte del medesimo materiale probatorio; nonché per avere utilizzato indizî privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sulla base di un non convincente ragionamento probabilistico, valutando in modo inadeguato le deposizioni e le prove in atti; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 230 - bis , 2082, 2247, 2256, 2270, 2305 c.c., 132 c.p.c., 1 e 147 l. fall., nell’avere accertato l’esistenza di una società di fatto quando, nella specie, si trattava di mera affectio familiaris e difettavano tutti gli elementi costitutivi della prima; 4)(rubricato come 5) violazione e falsa applicazione degli artt.2195 c.c., 1 e 147 l. fall., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di non fallibilità per il decorso del termine di cui all’art. 10 l. fall., in quanto i terzi avevano avuto contezza della cessazione dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] con il fallimento di questi, o almeno a quel momento va fissata la conoscibilità di tale cessazione.

2. –Il primo motivo è infondato.

La svista non ha inciso sul contenuto concettuale della decisione, che resta univoca nell’accoglimento solo parziale del reclamo.

Si tratta di fattispecie che sarebbe stata riconducibile al procedimento di correzione di errore materiale, ove esso fosse stato esperito.

Non è, quindi, un caso di inconoscibilità della vera decisione, ma piuttosto di un «errore nell'espressione e non nel pensiero, dovuto a disattenzione o svista», non risultando affatto l’errore come la «conseguenza di una inesatta valutazione giuridica», in quanto esso «si risolv[a] in un semplice difetto di formulazione del testo scritto, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (cfr. – con riguardo a l caso del c.d. errore informatico, in cui alle parti corrette per mero errore di assembli il testo di un’altra decisione –Cass. 14 febbraio 2019, n. 4319 ) .

Tale situazione non ha comportato un mutamento di contenuto della sentenza, poiché l'errore era in realtà riferibile ad una mera svista grafica, e non al contenuto della sentenza, che è rimasto immutato.

Del resto, occorre oggi confrontarsi con una modalità di lavoro diversa da quella “cartacea”, in ragione della quale la descritta situazione, con errata composizione del file informatico, è equiparabile all’ipotesi di mero lapsus calami, che risulta evidente e non inficia la decisione, ma consiste in una materiale (del resto, solo molto parziale) divergenza – del tutto ininfluente – tra ideazione del giudice e la sua grafica rappresentazione.

Dunque, si ravvisa un mero difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella complessiva motivazione e nel dispositivo finale, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

3. – Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati insieme, essendo affetti dalla medesima ragione di inammissibilità.

Essi, invero, ripropongono un giudizio sul fatto, invece non consentito in questa sede, dal momento che la corte territoriale ha ampiamente esaminato tutto il materiale istruttorio e ha dato partitamente conto della differenza ed incisività della prova circa la società di fatto solo con riguardo a taluni soggetti, dunque senza contraddizione alcuna.

Invero, Il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste nell’affermazione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155/2017) se non sotto l'aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass. n. 22707/2017, Cass. n. 195/2016).

Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., appunto rubricato “della valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016, Cass. n. 24548/2016, Cass. n. 5009/2017).

Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( e plurimis , Cass. n. 21098/2016, Cass. n. 27197/2011; più di recente, cfr. Cass., sez. un., n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell'ambito del complessivo apprezzamento istruttorio, delle risultanze probatorie raccolte, attestanti la condotta in concreto tenuta dalla banca ed il contenuto dei documenti in atti, non è dunque sindacabile in questa sede.

Del resto, di nessun fatto in senso storico-naturalistico si lamenta l’omissione, bensì di un passaggio nello sviluppo delle argomentazioni, in cui la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi della società di fatto per alcuni, e non per altri, soggetti.

Ma, in tal modo, si denuncia un’insufficienza delle motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine all’inadempimento ed al nesso causale con il danno: mentre la deduzione di un tale vizio è inibita dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime del quale è soggetta l’impugnazione della sentenza (cfr. Cass. 3 novembre 2020, n. 24395).

4. –Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha reso una motivazione duplice, in quanto ha chiarito che non ha fatto applicazione dell'art. 10 l. fall., sostenendo che la cessazione dell'attività rappresentata dalla reclamante non consentiva il ricorso a tale norma, dato che il termine annuale ivi previsto ai fini della dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, impossibile per una società di fatto o occulta (Cass. n. 5520/2017, con orientamento ancora ribadito e plurimis da Cass. 4 marzo 2021, n . 6029), ed il motivo non attacca tale ratio decidendi.

A ciò si aggiunga che neppure la seconda ratio è comunque validamente confutata, avendo in concreto la corte escluso l’esistenza di indici di conoscenza con mezzi idonei in capo ai terzi dell’evento: ed il motivo, al riguardo, intende riproporre un giudizio sul fatto, con riguardo alla conoscenza o conoscibilità con mezzi idonei in capo ai terzi della cessazione dell’attività dell’impresa di fatto, tuttavia compiutamente svolto dalla corte del merito ed in questa sede inammissibile.

5. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie pari al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8185/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale a margine del ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] “ SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]”, nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 27/2018 depositata il 12/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 11 maggio 2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], il cognato [OSCURATO:PERSONA], il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di questi quali soci illimitatamente responsabili, in estensione del fallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall. Infatti, successivamente alla dichiarazione del fallimento di detto imprenditore individuale, la procedura aveva dedotto l’esistenza di una società di fatto occulta tra il fallito, le altre persone fisiche suddette e la [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata per metà ciascuno dal fallito e dal predetto cognato, instando per l’estensione del fallimento alla società occulta e, conseguentemente, ai suoi soci illimitatamente responsabili. Proposto reclamo, la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 12 febbraio 2018, n. 27, lo ha accolto con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocando la sentenza di fallimento nei loro confronti, ed inoltre lo ha accolto parzialmente con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e lo ha respinto per gli altri reclamanti. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a)sussiste la legittimazione attiva della curatela, trattandosi non di un ricorso autonomo ma di un’istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall.; b) sussiste la società di fatto con il cognato e con la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto al riguardo plurimi elementi, puntualmente esaminati, dimostrano la sua esistenza, ed altresì il requisito dell’insolvenza, sulla base degli elementi offerti in giudizio; c) tuttavia, non vi è prova della partecipazione ad essa anche del figlio e della moglie dell’imprenditore fallito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovendo qui riscontrarsi la semplice affectio familiaris ed atti neutri a quel fine; d) non si applica l’art. 10 l. fall., perché la società è irregolare ed, in ogni caso, e non vi è prova della esteriorizzazione ai terzi della cessazione dell’attività di impresa con mezzi idonei o che fosse da loro conosciuta, posto che anche l’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale ha diffuso solo questa conoscenza, ma non dello scioglimento del rapporto sociale del socio occulto. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. Si difendono i fallimenti con controricorso. Le parti costituite hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I motivi del ricorso possono essere come di séguito riassunti: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., con nullità della sentenza, in quanto alla pagina 4 segue in essa una pagina 34, con la parte conclusiva del dispositivo e le sottoscrizioni di presidente e del relatore, ed, inoltre, tale dispositivo non è conforme a quello che risulta dalla pagina finale, ancora numerata come 34, della impugnata sentenza; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per l’errata valutazione delle prove in atti, dal momento che la corte è incorsa in contraddizione nel ritenere provata la società di fatto solo tra alcuni soggetti (cognato e [OSCURATO:SOCIETA].), ma non per altri (moglie e figlio), a fronte del medesimo materiale probatorio; nonché per avere utilizzato indizî privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sulla base di un non convincente ragionamento probabilistico, valutando in modo inadeguato le deposizioni e le prove in atti; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 230 - bis , 2082, 2247, 2256, 2270, 2305 c.c., 132 c.p.c., 1 e 147 l. fall., nell’avere accertato l’esistenza di una società di fatto quando, nella specie, si trattava di mera affectio familiaris e difettavano tutti gli elementi costitutivi della prima; 4)(rubricato come 5) violazione e falsa applicazione degli artt.2195 c.c., 1 e 147 l. fall., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di non fallibilità per il decorso del termine di cui all’art. 10 l. fall., in quanto i terzi avevano avuto contezza della cessazione dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] con il fallimento di questi, o almeno a quel momento va fissata la conoscibilità di tale cessazione. 2. –Il primo motivo è infondato. La svista non ha inciso sul contenuto concettuale della decisione, che resta univoca nell’accoglimento solo parziale del reclamo. Si tratta di fattispecie che sarebbe stata riconducibile al procedimento di correzione di errore materiale, ove esso fosse stato esperito. Non è, quindi, un caso di inconoscibilità della vera decisione, ma piuttosto di un «errore nell'espressione e non nel pensiero, dovuto a disattenzione o svista», non risultando affatto l’errore come la «conseguenza di una inesatta valutazione giuridica», in quanto esso «si risolv[a] in un semplice difetto di formulazione del testo scritto, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (cfr. – con riguardo a l caso del c.d. errore informatico, in cui alle parti corrette per mero errore di assembli il testo di un’altra decisione –Cass. 14 febbraio 2019, n. 4319 ) . Tale situazione non ha comportato un mutamento di contenuto della sentenza, poiché l'errore era in realtà riferibile ad una mera svista grafica, e non al contenuto della sentenza, che è rimasto immutato. Del resto, occorre oggi confrontarsi con una modalità di lavoro diversa da quella “cartacea”, in ragione della quale la descritta situazione, con errata composizione del file informatico, è equiparabile all’ipotesi di mero lapsus calami, che risulta evidente e non inficia la decisione, ma consiste in una materiale (del resto, solo molto parziale) divergenza – del tutto ininfluente – tra ideazione del giudice e la sua grafica rappresentazione. Dunque, si ravvisa un mero difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella complessiva motivazione e nel dispositivo finale, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. 3. – Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati insieme, essendo affetti dalla medesima ragione di inammissibilità. Essi, invero, ripropongono un giudizio sul fatto, invece non consentito in questa sede, dal momento che la corte territoriale ha ampiamente esaminato tutto il materiale istruttorio e ha dato partitamente conto della differenza ed incisività della prova circa la società di fatto solo con riguardo a taluni soggetti, dunque senza contraddizione alcuna. Invero, Il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste nell’affermazione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155/2017) se non sotto l'aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass. n. 22707/2017, Cass. n. 195/2016). Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., appunto rubricato “della valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016, Cass. n. 24548/2016, Cass. n. 5009/2017). Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( e plurimis , Cass. n. 21098/2016, Cass. n. 27197/2011; più di recente, cfr. Cass., sez. un., n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell'ambito del complessivo apprezzamento istruttorio, delle risultanze probatorie raccolte, attestanti la condotta in concreto tenuta dalla banca ed il contenuto dei documenti in atti, non è dunque sindacabile in questa sede. Del resto, di nessun fatto in senso storico-naturalistico si lamenta l’omissione, bensì di un passaggio nello sviluppo delle argomentazioni, in cui la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi della società di fatto per alcuni, e non per altri, soggetti. Ma, in tal modo, si denuncia un’insufficienza delle motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine all’inadempimento ed al nesso causale con il danno: mentre la deduzione di un tale vizio è inibita dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime del quale è soggetta l’impugnazione della sentenza (cfr. Cass. 3 novembre 2020, n. 24395). 4. –Il quarto motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha reso una motivazione duplice, in quanto ha chiarito che non ha fatto applicazione dell'art. 10 l. fall., sostenendo che la cessazione dell'attività rappresentata dalla reclamante non consentiva il ricorso a tale norma, dato che il termine annuale ivi previsto ai fini della dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, impossibile per una società di fatto o occulta (Cass. n. 5520/2017, con orientamento ancora ribadito e plurimis da Cass. 4 marzo 2021, n . 6029), ed il motivo non attacca tale ratio decidendi. A ciò si aggiunga che neppure la seconda ratio è comunque validamente confutata, avendo in concreto la corte escluso l’esistenza di indici di conoscenza con mezzi idonei in capo ai terzi dell’evento: ed il motivo, al riguardo, intende riproporre un giudizio sul fatto, con riguardo alla conoscenza o conoscibilità con mezzi idonei in capo ai terzi della cessazione dell’attività dell’impresa di fatto, tuttavia compiutamente svolto dalla corte del merito ed in questa sede inammissibile. 5. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie pari al 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell’art. 13
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