CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 23995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 962, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orco, rappresentante e difensore per procura in atti; -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 161/2016 della Corte d’appello di Bari, depositata il 15 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per due mezzi, illustrati da memo ria, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 15 febbraio 2016, con cui la Corte d’appello di Bari ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Non spiega difese [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo è rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 R.D. n. 267 del 1924 ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Il motivo, che si protrae per diverse decine di pagine, non numerate, ed è inframmezzato da fotocopie di documenti (bilancio, nota integrativa ed altro materiale concernente la situazione economica della società fallita), lamenta che la Corte d’appello abbia considerato, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza, tale da comportare la dichiarazione di fallimento, la riduzione del fatturato e l’esistenza di debiti accumulati, senza considerare che i proventi realizzati non solo sostenevano adeguatamente tutti i costi di esercizio, ma producevano utili tali da incrementare il cosiddetto capitale netto, il che imponeva di escludere qualsiasi ipotesi di strutturale difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni, tanto più che quelli qualificati nella sentenza impugnata come debiti accumulati erano derivanti dalla gestione ordinaria dell’attività economica, che, per una disamina del dinamismo aziendale, vanno necessariamente contrapposti ai crediti rappresentati in bilancio, in quanto debiti e crediti sono entrambi elementi determinanti alla data di chiusura dell’esercizio economico, con ulteriore conseguenza che il dato considerato dalla Corte d’appello (€ 471.760 di debito verso fornitori nel 2013) non influiva in nessun modo sull’indice rilevato dalla posizione finanziaria netta che era positivo in tutti e tre gli anni considerati e in definitiva dimostrava l’insussistenza dello Stato di insolvenza. Il secondo mezzo è rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 R.D. n. 267 del 1924 ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Si lamenta che la Corte d’appello abbia negato ogni rilevanza ai fini dell’esclusione dello stato di insolvenza alla continuità dell’attività commerciale, alla regolarità degli adempimenti normativi, amministrativi e fiscali, all’assenza di protesti, alla regolarità dei rapporti bancari, alla meritevolezza creditizia. Anche in questo caso il ricorso contiene documenti che dimostrerebbero gli assunti della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― L’inammissibilità discende anzitutto dalla modalità di confezionamento di entrambi i motivi, quali motivi cumulati, in violazione del principio, ampiamente ribadito, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (ex multis Cass. 9 maggio 2018, n. 11222; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, ma può essere utile rammentare che l’archivio informatico delle decisioni per esteso della Corte di cassazione restituisce oltre 450 precedenti dello stesso tenore, ultimo tra i quali Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18768 del 2022). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizioneavversaria. 4.2. ― D’altro canto, i due motivi sono inammissibili, laddove formulati sotto il profilo della violazione di legge, giacché non pongono affatto in discussione il significato e la portata applicativa dell’articolo 5 della legge fallimentare, regio decreto numero 267 del 1942, e non, ovviamente, del 1924 come erroneamente indicato nelle rubriche di entrambi i motivi. Ed invero, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313): nel caso in esame, dunque, è agevole osservare che il ricorso mette in discussione la valutazione di merito in ordine alla sussistenza dell’insolvenza, sia perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito rilievo al calo del fatturato, sia perché avrebbe ritenuto esistenti debiti accumulatisi, sia perché non avrebbe considerato la sostanziale regolarità di molteplici elementi sintomatici del normale andamento dell’attività di impresa. 4.3. ― Laddove formulati sotto il profilo dell’omessa considerazio ne di un fatto decisivo e controverso, i motivi sono ancora una volta evidentemente inammissibili, sol che si consideri l’orientamento di questa Corte, la quale ha chiarito che il novellato testo dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo, mentre neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma, essendo infine denunciabile nel giudizio di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200). Viceversa, la doglianza del ricorrente, così come articolata, nel contestare la persuasività del convincimento del giudice di merito fondato sull'esame delle risultanze probatorie e nel contrapporvi la propria tesi difensiva, finisce per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso nel regime di sindacato minimale ex articolo 360, n. 5, c.p.c.: ma ― sia detto solo per completezza, anche sul piano motivazionale ― anche sotto tale aspetto la censura si mostra inammissibile, questa volta perché non coglie la ratio decidendi. Difatti, la sentenza impugnata, nel fare piana applicazione del fermo principio secondo cui, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (Cass.22 febbraio 2022, n. 58569), ha posto l’accento non tanto sull’entità dei crediti accumulati, cui si riferisce il primo motivo, bensì sull’ammontare di quelli risultanti, nella loro oggettività, dallo stato passivo (pagina 11 della sentenza impugnata). 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte