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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 17183/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.

RG 18132-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegataal ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 10321/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositata il 5/12/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Punto ResidenceS.r.L. propon e ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Napoli , con cui era stato dichiarato inammissibile ilricorso proposto a vverso avviso di accertamentorelativo al pagamento TARSU 2010— 2012 , emesso da RTI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:SOCIETA]. (attuale Agenzia delle entrate riscossione) per conto del Comune di Napoli; Agenzia delle entrate riscossione (già RTI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — [OSCURATO:SOCIETA].— [OSCURATO:SOCIETA].), quale concessionaria delle attività di accertamento e riscossione TARSU,resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del contro ricorso proposto da Agenzia delle e ntrate r iscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale dei difensor i , Avvocatidel libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem;

1.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio», essendo statoaltresì precisato che «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad ass umere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»;

1.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente;

1.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.);

1.5. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

1.6. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto, nel controricorso,nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia entrate riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi;

1.7. in difetto dei presupposti legali, deve pertanto ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da queidifensori;

1.8. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è peraltrorilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;

2.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (obbligo motivazionale del provvedimento impugnato)» in relazione all’omessa indicazione della «banca dati ... utilizzata per l’accertamento della ... maggior superficie imponibile...»;

2.2. la censura è inammissibile;

2.3. invero, qualora si censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013), onere a cui la ricorrente si è del tutto sottratta; 3.1.con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (pagamento dell’imposta già effettuato)» per avere la Commissione tributaria regionale rilevato che non vi fosse prova del pagamento del tributoda parte della contribuente in relazione alle ricevute di pagamento prodotte in giudizio, senza «verificare se il Tributo pagato fosse il medesimo o meno rispetto a quello posto alla base dell’accertamento»;3.2. la censura è parimenti inammissibile;

3.3. in primo luogo,va evidenziato che nel presente caso non si verte in ipotesi di «doppia conforme», a termini del combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., posto che il ricorso della contribuente fu dichiarato inammissibile in primo grado in quanto tardivamente proposto, mentre la Commissione tributaria regionale ebbe a riformaresul punto la pronuncia di prime cure, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo, respingendo tuttavia, nel merito, l’appello ritenendo infondate le doglianze sottese al suddetto ricorso, cosicché risultano diverse le ragioni poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello;

3.4. non risulta , tuttavia , puntualmente riportato il contenuto della documentazione richiamata dalla ricorrente (bollettini e ricevute di pagamento), con conseguente vizio di specificità delle censure ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; 3.5.invero, secondo l’indirizzo di questa Corte a Sezioni Unite che deve essere condiviso, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del principio di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto stesso in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez.

U n. 8950 /2022 , Cass. n. 12481 /2022 , Cass. n. 11325/2023);

4.1. con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (illegittimità del provvedimento impugnato e genericità della motivazione sulla maggior superficie ... tassabile)» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che l’atto impugnato e i relativi allegati non riportavano l’altezza dei locali censiti, in relazione in particolar modo ai soppalchi, ritenuti superfici improduttive di rifiuti, anche in quanto privi dei requisiti di abitabilità prescritti dal regolamento edilizio, come invece puntualmente indicato nella relazione tecnica di parte;

4.2. la censura va parimenti disattesa;

4.3. a fronte di quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale («...secondo la contribuente la superficie sulla quale calcolare la TARSU dovrebbe essere inferiore a quella accertata perché l’Ufficio avrebbe tenuto conto anche delle porzioni dell’immobile realizzate con soppalchi di difficile accessibilità.

Tuttavia, dalla lettura della perizia giurata si desume che la presunta difficoltà di accesso deriva solo dalla altezza ridotta dei soppalchi (mt. 2,0) che sicuramente non esclude la produzione di rifiuti anche in quegli ambienti»), la censura risulta , invero, inammissibile in quanto si basa sul contenuto di documenti di dedotto diverso tenore (relazione tecnica di parte), senza che ne sia specificato il relativo contenuto,in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., come illustrato con riguardo al secondo motivo di ricorso; 5.1.con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione ed errata applicazione di norme di diritto», per avere la Commissione tributaria regionale, dopo aver riformato la sentenza di primo grado circa l’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, omesso, nel merito, di «demanda(re)...la decisione alla [OSCURATO:PERSONA]»;

5.2. la censura è parimenti infondata in quanto è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass.n. 30525/2018; Cass. n. 1200/2016 ; Cass. n. 3064/2012)

6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, ilricorso va dunque rigettato;

7. nulla sulle spese di lite stante l’inammissibilità della costituzione in giudizio della controricorrente P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1— quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello, ovedovuto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. RG 18132-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegataal ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 10321/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositata il 5/12/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Punto ResidenceS.r.L. propon e ricorso, affidato a quattro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Napoli , con cui era stato dichiarato inammissibile ilricorso proposto a vverso avviso di accertamentorelativo al pagamento TARSU 2010— 2012 , emesso da RTI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:SOCIETA]. (attuale Agenzia delle entrate riscossione) per conto del Comune di Napoli; Agenzia delle entrate riscossione (già RTI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — [OSCURATO:SOCIETA].— [OSCURATO:SOCIETA].), quale concessionaria delle attività di accertamento e riscossione TARSU,resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del contro ricorso proposto da Agenzia delle e ntrate r iscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale dei difensor i , Avvocatidel libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; 1.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio», essendo statoaltresì precisato che «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad ass umere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»; 1.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; 1.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); 1.5. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; 1.6. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto, nel controricorso,nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia entrate riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; 1.7. in difetto dei presupposti legali, deve pertanto ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da queidifensori; 1.8. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è peraltrorilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; 2.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (obbligo motivazionale del provvedimento impugnato)» in relazione all’omessa indicazione della «banca dati ... utilizzata per l’accertamento della ... maggior superficie imponibile...»; 2.2. la censura è inammissibile; 2.3. invero, qualora si censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013), onere a cui la ricorrente si è del tutto sottratta; 3.1.con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (pagamento dell’imposta già effettuato)» per avere la Commissione tributaria regionale rilevato che non vi fosse prova del pagamento del tributoda parte della contribuente in relazione alle ricevute di pagamento prodotte in giudizio, senza «verificare se il Tributo pagato fosse il medesimo o meno rispetto a quello posto alla base dell’accertamento»;3.2. la censura è parimenti inammissibile; 3.3. in primo luogo,va evidenziato che nel presente caso non si verte in ipotesi di «doppia conforme», a termini del combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., posto che il ricorso della contribuente fu dichiarato inammissibile in primo grado in quanto tardivamente proposto, mentre la Commissione tributaria regionale ebbe a riformaresul punto la pronuncia di prime cure, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo, respingendo tuttavia, nel merito, l’appello ritenendo infondate le doglianze sottese al suddetto ricorso, cosicché risultano diverse le ragioni poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello; 3.4. non risulta , tuttavia , puntualmente riportato il contenuto della documentazione richiamata dalla ricorrente (bollettini e ricevute di pagamento), con conseguente vizio di specificità delle censure ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; 3.5.invero, secondo l’indirizzo di questa Corte a Sezioni Unite che deve essere condiviso, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del principio di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto stesso in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. U n. 8950 /2022 , Cass. n. 12481 /2022 , Cass. n. 11325/2023); 4.1. con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, in rubrica, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (illegittimità del provvedimento impugnato e genericità della motivazione sulla maggior superficie ... tassabile)» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che l’atto impugnato e i relativi allegati non riportavano l’altezza dei locali censiti, in relazione in particolar modo ai soppalchi, ritenuti superfici improduttive di rifiuti, anche in quanto privi dei requisiti di abitabilità prescritti dal regolamento edilizio, come invece puntualmente indicato nella relazione tecnica di parte; 4.2. la censura va parimenti disattesa; 4.3. a fronte di quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale («...secondo la contribuente la superficie sulla quale calcolare la TARSU dovrebbe essere inferiore a quella accertata perché l’Ufficio avrebbe tenuto conto anche delle porzioni dell’immobile realizzate con soppalchi di difficile accessibilità. Tuttavia, dalla lettura della perizia giurata si desume che la presunta difficoltà di accesso deriva solo dalla altezza ridotta dei soppalchi (mt. 2,0) che sicuramente non esclude la produzione di rifiuti anche in quegli ambienti»), la censura risulta , invero, inammissibile in quanto si basa sul contenuto di documenti di dedotto diverso tenore (relazione tecnica di parte), senza che ne sia specificato il relativo contenuto,in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., come illustrato con riguardo al secondo motivo di ricorso; 5.1.con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione ed errata applicazione di norme di diritto», per avere la Commissione tributaria regionale, dopo aver riformato la sentenza di primo grado circa l’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, omesso, nel merito, di «demanda(re)...la decisione alla [OSCURATO:PERSONA]»; 5.2. la censura è parimenti infondata in quanto è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass.n. 30525/2018; Cass. n. 1200/2016 ; Cass. n. 3064/2012) 6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, ilricorso va dunque rigettato; 7. nulla sulle spese di lite stante l’inammissibilità della costituzione in giudizio della controricorrente P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1— quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello, ovedovuto per il ricorso, a norma de