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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 18748/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1258-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] U.S.L.

N.11 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – Medico convenzionato – Crediti - [OSCURATO:PERSONA] – Interruzione – Prova – Art.1335 c.c. – Applicabilità.

R.G.N.1258/2019 CC07/06/2024 RESSE, che lerappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4444/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 3241/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermava, rigettando l’appello, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale erano state respinte tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato con il S.S.N.

U.S.L. n. 11di [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] della U.S.L. 11), volte ad ottenere la condanna dell’ente innanzi indicato al pagamento -per gli anni dal 1984 al 1996 -dei crediti, analiticamente specificati nel ricorso ex art. 414 c.p.c, rinvenienti la propria causanello svolgimento di attività di assistenza primaria, programmata a domicilio e per le cd. prestazioni aggiuntive.

2. Avverso detta pronunzia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

3. Resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Caserta (di seguito ASL) e la [OSCURATO:PERSONA] della ex U.S.L. n. 11 di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorrente depositava altresì memoria exart. 378 c.p.c.

Considerato che

1. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

1.1. Si rappresenta che la sentenza di appello ha dichiarato la prescrizione dei diritti di credito vantati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] negando che le raccomandate spedite a mezzo servizio postale il 23.11.1995 ed il 15.5.1999 potessero dispiegare efficacia interruttiva, essendo stata delle stesse prodotta solo la ricevuta di accettazione, ma non anche quella di consegna.

1.2. Si sostiene che la decisione della Corte territoriale è in contrasto con l’insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 6725/2018 e n. 28026/2018) secondo cui l’atto interruttivo della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, dovendo essere dimostrata e documentata la ricezione solo nel caso in cui il destinatario la contesti, il che non è accaduto nel caso all’attenzione.

2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2727, 2729c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.

2.1. Si insiste che la sentenza di appello abbia violato l’art.1335 c.c. e la presunzione di conoscenza ivi contenuta.

3. Con la terza doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 2938 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

3.1. Si contesta l’applicazione, nel caso di specie, deltermine di prescrizione quinquennalee non decennale.

4. Con la quarta censura si duole della violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., degli artt. 31 e 45 del d.lgs. n. 270 del 2000, dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

4.1. Si insiste ancora che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è decennale e non quinquennale, venendo in rilievo crediti inerenti prestazioni aggiuntive extra ed erogazioni una tantum che non fanno parte dell’onorario professionale.

5. Con il quinto motivo viene lamentata la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 270 del 2000, del d.P.R. n. 314 del 28.9.1990, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.

5.1. Si rappresenta che, poiché la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, i diritti di credito per cui è causa non potevano esser azionati anteriormente all’adozione del d.P.R. n. 314 del 1990, i cui contenuti sono stati notificati al dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. Con la sesta censura si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

6.1. Si lamenta la nullità della sentenza di appello per non aver tenuto conto del riconoscimento del debito operato dalla parte datoriale, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, attraverso il richiamo ad una serie di documenti specificamente indicati a pag. 18 del ricorso per cassazione.7.

Con il settimo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.

7.1. Si torna ad insistere che la prescrizione sia stata interrotta stante l’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta.

8. Con il residuo censorio, infine, si duole della violazione dell’art. 420, comma 5, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e, nello specifico, si denunzia il mancato ricorso alla consulenza contabile al fine dell’esatta determinazione deicrediti per cui è processo.

9. I primi due motivi del ricorso per cassazione che, stante l’intrinseca connessione possono essere valutati congiuntamente, sono fondati.

9.1. La giurisprudenza di legittimità, in relazione alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ha avuto più volte modo di affermare che la produzione in giudizio di un telegramma o anche di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione sia dell’arrivo dell’atto al destinatario, sia della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanza della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (tra le recenti, Cass. n. 511/2019, ma anche Cass. n. 6725/2018; Cass. n. 28026/2018; Cass. n. 34212/2021, oltre che Cass. 15762/2013).9.2.

In altri termini, la S.C. ha evidenziato che in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata non può ritenersi necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento, ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l’avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale,sia nel caso in cui l’atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, pur senza avviso di ricevimento.

9.3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali insegnamenti, laddove ha ritenuto che la produzione in giudizio di due raccomandate spedite a mezzo del servizio postale in data 23.11.1995 e 15.5.1999 (secondo quanto emerge dalla sentenza di appello a pag. 3che non dà atto di alcuna contestazione sul punto della parte datoriale) fosse inidonea a provare l’interruzione della prescrizione, non essendo stata documentata la ricezione delle stesse da parte dell’Azienda, sicché,come meglio si preciserà al punto 12, i motivi vanno accolti ela sentenza in parte qua cassata.

10. Il terzo ed il quarto motivo possono anch’essi essere trattati congiuntamente involgendo entrambi il tema della durata della prescrizione che si assume essere decennale, anziché quinquennale

10.1. Breviter, va innanzi tutto evidenziata l’inammissibilità del terzo mezzo, laddove, in violazione del principio di specificità, sub specie di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., deduce l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione dell’ASL, per non aver la stessa puntualizzato, nel sollevarla, se intendeva invocare quellaestintiva o quella presuntiva .10.1.1.Infatti, pur a seguito della sentenza della CEDU Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez.

U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa - sicché non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito - va comunque rispettato, sebbene nei termini innanzi puntualizzati.

Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022).

Ebbene, tanto non è nel caso di specie avvenuto, avendo omesso la parte ricorrente in cassazione di indicare non solo il dove ed il quandodell’eccezione di prescrizione al fine della compiuta valutazione della stessa, ma anche di trascrivere brevemente ed icasticamente il passaggio in oggetto ai fini della verifica della fondatezza della doglianza.

10.1.1. I motivi sono infondati quanto alla dedotta durata decennale, anziché quinquennale del termine di prescrizione.

10.2. Quanto agli emolumenti connessi alla prestazione dei medici in convenzione con l’ASL non è mai stata messa in discussione la durata della prescrizione quinquennale (cfr. tra le tantissime Cass. n. 12372/2022, ma anche Cass. n. 26264/2021 al punto 14, ma anche tra le più datate Cass. n. 10526 del 1997).

Nello specifico è stato affermato che la prescrizione breve quinquennale è applicabile, in base all'art. 2948 n. 5, c.c. alle indennità di fine rapporto dovute ai medici che intrattengono con le Unità sanitarie locali (oggi ASL si aggiunge) rapporti convenzionali cosiddetti di parasubordinazione, istituiti ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978; del pari alla prescrizione quinquennale, in virtù dei precedenti innanzi richiamati, sono soggetti i crediti, relativi agli stessi rapporti, per compensi retributivi esigibili periodicamente ad anno o in termini più brevi.

10.3. E’ evidente che l’anzidetto termine di prescrizione quinquennale riguarda quindi tutti gli emolumenti, quali quelli qui pretesi, inerenti il rapporto convenzionale dei medici con il servizio sanitario nazionale, senza che possa utilmente distinguersi tra emolumenti extra ed ordinari.

Né sono qui utilmente richiamabili gli insegnamenti di Cass. n. 5692/2007, cui rimanda il ricorso per cassazione, atteso che detta pronunzia ha indagato un tema diverso: quello dei compensi relativi alle attività dei medici svolte in case di cura convenzionate per lo svolgimento di attività aggiuntive (in favore di pazienti non in regime di convenzione), somme rispetto alle quali è stata del tutto esclusa, a monte, la riferibilità al rapporto in essere con la casa di cura convenzionata e, quindi, la natura retributiva.

10.4. Confermata la durata quinquennale della prescrizione vanno pertantodisattesi il terzo ed il quarto motivo.

11. I motivi dal quinto all’ottavo restanoinvece tutti assorbiti alla luce della cassazione della sentenza di cui al punto che segue.

12. Conclusivamente vanno accolti il primo ed il secondo motivo, rigettati il terzo ed il quarto e assorbiti quelli dal quinto all’ottavo, la sentenza di appello va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

13. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. del 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1258-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. N.11 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – Medico convenzionato – Crediti - [OSCURATO:PERSONA] – Interruzione – Prova – Art.1335 c.c. – Applicabilità. R.G.N.1258/2019 CC07/06/2024 RESSE, che lerappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4444/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 3241/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermava, rigettando l’appello, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale erano state respinte tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato con il S.S.N. U.S.L. n. 11di [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] della U.S.L. 11), volte ad ottenere la condanna dell’ente innanzi indicato al pagamento -per gli anni dal 1984 al 1996 -dei crediti, analiticamente specificati nel ricorso ex art. 414 c.p.c, rinvenienti la propria causanello svolgimento di attività di assistenza primaria, programmata a domicilio e per le cd. prestazioni aggiuntive. 2. Avverso detta pronunzia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi. 3. Resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Caserta (di seguito ASL) e la [OSCURATO:PERSONA] della ex U.S.L. n. 11 di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorrente depositava altresì memoria exart. 378 c.p.c. Considerato che 1. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 1.1. Si rappresenta che la sentenza di appello ha dichiarato la prescrizione dei diritti di credito vantati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] negando che le raccomandate spedite a mezzo servizio postale il 23.11.1995 ed il 15.5.1999 potessero dispiegare efficacia interruttiva, essendo stata delle stesse prodotta solo la ricevuta di accettazione, ma non anche quella di consegna. 1.2. Si sostiene che la decisione della Corte territoriale è in contrasto con l’insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 6725/2018 e n. 28026/2018) secondo cui l’atto interruttivo della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, dovendo essere dimostrata e documentata la ricezione solo nel caso in cui il destinatario la contesti, il che non è accaduto nel caso all’attenzione. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2727, 2729c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. 2.1. Si insiste che la sentenza di appello abbia violato l’art.1335 c.c. e la presunzione di conoscenza ivi contenuta. 3. Con la terza doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 2938 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 3.1. Si contesta l’applicazione, nel caso di specie, deltermine di prescrizione quinquennalee non decennale. 4. Con la quarta censura si duole della violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., degli artt. 31 e 45 del d.lgs. n. 270 del 2000, dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 4.1. Si insiste ancora che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è decennale e non quinquennale, venendo in rilievo crediti inerenti prestazioni aggiuntive extra ed erogazioni una tantum che non fanno parte dell’onorario professionale. 5. Con il quinto motivo viene lamentata la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 270 del 2000, del d.P.R. n. 314 del 28.9.1990, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. 5.1. Si rappresenta che, poiché la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, i diritti di credito per cui è causa non potevano esser azionati anteriormente all’adozione del d.P.R. n. 314 del 1990, i cui contenuti sono stati notificati al dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. Con la sesta censura si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 6.1. Si lamenta la nullità della sentenza di appello per non aver tenuto conto del riconoscimento del debito operato dalla parte datoriale, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, attraverso il richiamo ad una serie di documenti specificamente indicati a pag. 18 del ricorso per cassazione.7. Con il settimo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c. 7.1. Si torna ad insistere che la prescrizione sia stata interrotta stante l’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta. 8. Con il residuo censorio, infine, si duole della violazione dell’art. 420, comma 5, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e, nello specifico, si denunzia il mancato ricorso alla consulenza contabile al fine dell’esatta determinazione deicrediti per cui è processo. 9. I primi due motivi del ricorso per cassazione che, stante l’intrinseca connessione possono essere valutati congiuntamente, sono fondati. 9.1. La giurisprudenza di legittimità, in relazione alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ha avuto più volte modo di affermare che la produzione in giudizio di un telegramma o anche di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione sia dell’arrivo dell’atto al destinatario, sia della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanza della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (tra le recenti, Cass. n. 511/2019, ma anche Cass. n. 6725/2018; Cass. n. 28026/2018; Cass. n. 34212/2021, oltre che Cass. 15762/2013).9.2. In altri termini, la S.C. ha evidenziato che in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata non può ritenersi necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento, ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l’avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale,sia nel caso in cui l’atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, pur senza avviso di ricevimento. 9.3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali insegnamenti, laddove ha ritenuto che la produzione in giudizio di due raccomandate spedite a mezzo del servizio postale in data 23.11.1995 e 15.5.1999 (secondo quanto emerge dalla sentenza di appello a pag. 3che non dà atto di alcuna contestazione sul punto della parte datoriale) fosse inidonea a provare l’interruzione della prescrizione, non essendo stata documentata la ricezione delle stesse da parte dell’Azienda, sicché,come meglio si preciserà al punto 12, i motivi vanno accolti ela sentenza in parte qua cassata. 10. Il terzo ed il quarto motivo possono anch’essi essere trattati congiuntamente involgendo entrambi il tema della durata della prescrizione che si assume essere decennale, anziché quinquennale 10.1. Breviter, va innanzi tutto evidenziata l’inammissibilità del terzo mezzo, laddove, in violazione del principio di specificità, sub specie di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., deduce l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione dell’ASL, per non aver la stessa puntualizzato, nel sollevarla, se intendeva invocare quellaestintiva o quella presuntiva .10.1.1.Infatti, pur a seguito della sentenza della CEDU Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez. U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa - sicché non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito - va comunque rispettato, sebbene nei termini innanzi puntualizzati. Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022). Ebbene, tanto non è nel caso di specie avvenuto, avendo omesso la parte ricorrente in cassazione di indicare non solo il dove ed il quandodell’eccezione di prescrizione al fine della compiuta valutazione della stessa, ma anche di trascrivere brevemente ed icasticamente il passaggio in oggetto ai fini della verifica della fondatezza della doglianza. 10.1.1. I motivi sono infondati quanto alla dedotta durata decennale, anziché quinquennale del termine di prescrizione. 10.2. Quanto agli emolumenti connessi alla prestazione dei medici in convenzione con l’ASL non è mai stata messa in discussione la durata della prescrizione quinquennale (cfr. tra le tantissime Cass. n. 12372/2022, ma anche Cass. n. 26264/2021 al punto 14, ma anche tra le più datate Cass. n. 10526 del 1997). Nello specifico è stato affermato che la prescrizione breve quinquennale è applicabile, in base all'art. 2948 n. 5, c.c. alle indennità di fine rapporto dovute ai medici che intrattengono con le Unità sanitarie locali (oggi ASL si aggiunge) rapporti convenzionali cosiddetti di parasubordinazione, istituiti ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978; del pari alla prescrizione quinquennale, in virtù dei precedenti innanzi richiamati, sono soggetti i crediti, relativi agli stessi rapporti, per compensi retributivi esigibili periodicamente ad anno o in termini più brevi. 10.3. E’ evidente che l’anzidetto termine di prescrizione quinquennale riguarda quindi tutti gli emolumenti, quali quelli qui pretesi, inerenti il rapporto convenzionale dei medici con il servizio sanitario nazionale, senza che possa utilmente distinguersi tra emolumenti extra ed ordinari. Né sono qui utilmente richiamabili gli insegnamenti di Cass. n. 5692/2007, cui rimanda il ricorso per cassazione, atteso che detta pronunzia ha indagato un tema diverso: quello dei compensi relativi alle attività dei medici svolte in case di cura convenzionate per lo svolgimento di attività aggiuntive (in favore di pazienti non in regime di convenzione), somme rispetto alle quali è stata del tutto esclusa, a monte, la riferibilità al rapporto in essere con la casa di cura convenzionata e, quindi, la natura retributiva. 10.4. Confermata la durata quinquennale della prescrizione vanno pertantodisattesi il terzo ed il quarto motivo. 11. I motivi dal quinto all’ottavo restanoinvece tutti assorbiti alla luce della cassazione della sentenza di cui al punto che segue. 12. Conclusivamente vanno accolti il primo ed il secondo motivo, rigettati il terzo ed il quarto e assorbiti quelli dal quinto all’ottavo, la sentenza di appello va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. 13. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. del 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 18748/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris