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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01263/2024

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7770/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza delTribunale di B enevento recante il N. 1 541 /20 19 dep . il 19.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 .1 1 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 7770/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 19.9.2019, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 614/2015, che aveva a sua volta respinto la domanda dalla stessa avanzata nei confronti della Provincia di Benevento, per il ristoro dei danni derivati alla propria autovettura (per l’importo di € 3.025,83) a causa dell’impatto con un masso improvvisamente rovinato sulla sede stradale della SP 117, evento verificatosi in data 7.11.2012.

Nel confermare la prima decisione, il giudice d’appello ribadì che nessuna responsabilità era addebitabile all’ente, in quanto l’incidente era derivato da caso fortuito.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; la Provincia di Benevento non ha resistito.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione “ della normativa in materia di codice della strada e di procedimento per errata percezione dello stato di fatto.

Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per essere incorso il Tribunale in errori di valutazione sia sostanziali che procedurali, pure invertendo l’onere probatorio ed errando nella valutazione delle prove. 1.2 – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e N. 7770/20R.G. segnatamente sia riguardo al caso fortuito, sia alla caduta del masso sulla strada e alconseguente titolo della responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. 2.1 –Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili.

Anzitutto, lo è per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, per sovrabbondante ed inadeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali.

Infatti, la ricorrente ha adottato una tecnica espositiva (integrale riproduzione dell’atto di citazione, dell’attod’appello e della sentenza qui impugnata) che, da un lato, implica la lettura di una notevole massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) talvolta irrilevanti ai fini della decisione e che , dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v.

Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso: l’eliminazione dei dati in tal guisa offerti, in difetto di qualsiasi momento di sintesi, renderebbe il ricorso del tutto privo di esposizionee, quindi, a maggior ragioneinammissibile.

La tecnica espositiva adottata dal ricorrente rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v.

Cass., Sez.

Un., n. 16628/2009); il che può senz’altro ribadirsi anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.

Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass.n. 12481/2022).

N. 7770/20R.G. 2.2 – Il ricorso, però, è pure inammissibile perché , nei limiti in cui è dato comprenderne la portata a dispetto della lacuna preliminare appena rilevata,lo sono i singoli motivi propostidalla Valletta.

Invero, col primo mezzo si invoca una diversa ricostruzione del fatto storico, che, com’è noto, è riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito, e può qui sindacarsi, tutt’al più, sotto il profilo motivazionale (tanto è vero che la ricorrente, col secondo e col terzo mezzo, ha denunciato al riguardo proprio pretesi deficit della motivazion e , benché in modo inappropriato, come si vedrà tra breve); quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo in esame non rispetta gli stretti limiti di proponibilità della censura, come codificati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020.

Da qui, dunque, l ’ intrinseca inammissibilità del primo motivo.

Quanto ai restanti mezzi , attinenti al profilo motivazionale, essi si palesano inammissibili perché proposti nell’egida della precedente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., com’è noto modificata dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012; non senza dire che comunque la motivazione resa dal Tribunale sannita è pienamente conforme al “minimo costituzionale” ex art.111, comma 6, Cost. (si veda, sul punto, per tutte, Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014). 3.1 –In definitiva, il ricorso è i nammiss ibile.

Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 N. 7770/20R.G. maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7770/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza delTribunale di B enevento recante il N. 1 541 /20 19 dep . il 19.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 .1 1 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 7770/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 19.9.2019, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 614/2015, che aveva a sua volta respinto la domanda dalla stessa avanzata nei confronti della Provincia di Benevento, per il ristoro dei danni derivati alla propria autovettura (per l’importo di € 3.025,83) a causa dell’impatto con un masso improvvisamente rovinato sulla sede stradale della SP 117, evento verificatosi in data 7.11.2012. Nel confermare la prima decisione, il giudice d’appello ribadì che nessuna responsabilità era addebitabile all’ente, in quanto l’incidente era derivato da caso fortuito. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; la Provincia di Benevento non ha resistito. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione “ della normativa in materia di codice della strada e di procedimento per errata percezione dello stato di fatto. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per essere incorso il Tribunale in errori di valutazione sia sostanziali che procedurali, pure invertendo l’onere probatorio ed errando nella valutazione delle prove. 1.2 – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e N. 7770/20R.G. segnatamente sia riguardo al caso fortuito, sia alla caduta del masso sulla strada e alconseguente titolo della responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. 2.1 –Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili. Anzitutto, lo è per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, per sovrabbondante ed inadeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali. Infatti, la ricorrente ha adottato una tecnica espositiva (integrale riproduzione dell’atto di citazione, dell’attod’appello e della sentenza qui impugnata) che, da un lato, implica la lettura di una notevole massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) talvolta irrilevanti ai fini della decisione e che , dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso: l’eliminazione dei dati in tal guisa offerti, in difetto di qualsiasi momento di sintesi, renderebbe il ricorso del tutto privo di esposizionee, quindi, a maggior ragioneinammissibile. La tecnica espositiva adottata dal ricorrente rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass., Sez. Un., n. 16628/2009); il che può senz’altro ribadirsi anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass.n. 12481/2022). N. 7770/20R.G. 2.2 – Il ricorso, però, è pure inammissibile perché , nei limiti in cui è dato comprenderne la portata a dispetto della lacuna preliminare appena rilevata,lo sono i singoli motivi propostidalla Valletta. Invero, col primo mezzo si invoca una diversa ricostruzione del fatto storico, che, com’è noto, è riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito, e può qui sindacarsi, tutt’al più, sotto il profilo motivazionale (tanto è vero che la ricorrente, col secondo e col terzo mezzo, ha denunciato al riguardo proprio pretesi deficit della motivazion e , benché in modo inappropriato, come si vedrà tra breve); quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo in esame non rispetta gli stretti limiti di proponibilità della censura, come codificati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020. Da qui, dunque, l ’ intrinseca inammissibilità del primo motivo. Quanto ai restanti mezzi , attinenti al profilo motivazionale, essi si palesano inammissibili perché proposti nell’egida della precedente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., com’è noto modificata dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012; non senza dire che comunque la motivazione resa dal Tribunale sannita è pienamente conforme al “minimo costituzionale” ex art.111, comma 6, Cost. (si veda, sul punto, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). 3.1 –In definitiva, il ricorso è i nammiss ibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 N. 7770/20R.G. maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se
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