CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1705/2022 depositata il 28/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Con sentenza n. 2424/19 la CTP di Milano accoglievaparzialmente l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso direttifica e liquidazione n. 2017 1T062274000000 con cui l’Agenzia delleEntrate aveva recuperato a tassazione una maggiore imposta di registro,pari a 1.390.241,00 euro, relativa alla cessione del ramo d’aziendaacquistato dalla contribuente per atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], al prezzo di 10.000 euro, rideterminando in 3.600.000,00euro il valore del ramo d’azienda, quantificato dall’Agenzia delle Entrate incomplessivi 15.463.735,81 euro.Con sentenza n. 1705/6/2022, depositata in data 28/04/2022, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appelloprincipale proposto dall'Agenzia delle Entrate e rigettava l’appelloincidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 2424/19 dellaCTP di Milano, rideterminando in 8.460.718,77 euro il valore totale delramo d’azienda ceduto.2. Avverso la sentenza n. 1705/2022 proponeva ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]..3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno preliminarmente esaminati il sesto ed il settimo motivo diricorso, atteso che, afferendo a vizi formali dell’atto impugnato e delprocedimento precedente alla sua adozione, hanno potenziale valenzaassorbente di tutti gli ulteriori motivi svolti, rilevandosi che essi nonappaiono volti ad ottenere, come sostenuto dalla controricorrente, unmero riesame fattuale della controversia in sede di legittimità.1. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “violazione /o falsaapplicazione dell’art. 52, d.P.R. n.131/1986, dell’art. 2697 c.c. e dell’art.24 Cost, nel quadro dell’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.” e segnatamente“l’illegittimità dell’atto impugnato per “vizio carenza di motivazione anchein ragione al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.”, sulNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026presupposto che l’Agenzia si è limitata a disconoscere arbitrariamente ilvalore del ramo d’azienda dichiarato dalle parti” (motivo spiegato nelricorso principale e reiterato in sede di appello incidentale).A supporto del dedotto vizio di motivazione dell’atto impugnato, laricorrente evidenzia che l’Agenzia aveva prima stimato in 15.458.235,81euro il valore del cespite ricompreso nel ramo d’azienda oggetto dicessione - in quanto corrispondente al valore dichiarato nell’atto di venditadel 28 luglio 2014 con il quale la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(dante causa della cedente) aveva venduto il predetto terreno alla [OSCURATO:SOCIETA]. e in quanto nel lasso di tempo intercorso tra dettacompravendita e la cessione d’azienda era ragionevole ritenere che non vifossero state particolari modifiche del valore del terreno ceduto - per poiindicare nell’atto impugnato anche un diverso valore potenzialmenteera iscritto tra le rimanenze del bilancio al 31/12/2015 della HeraInternational [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., confermato da perizia estimativa, nonché31/12/2025 della cedente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. La ricorrenterileva, inoltre, che l’Agenzia non aveva spiegato le ragioni per le qualiaveva utilizzato, ai fini della quantificazione dell’imposta, il primo valore,che nel giudizio d’appello aveva chiesto, in via subordinata, di confermaree, a sostegno della inutilizzabilità del suddetto contratto di compravenditaquale valido criterio di stima del cespite, deduce che la vendita era statarevocata, con retrocessione del bene.Il motivo è infondato, atteso che la CTR ha correttamente ritenuto lainsussistenza del vizio motivazionale dell’avviso di rettifica e liquidazioneimpugnato, in applicazione dei principi elaborati sul punto dallagiurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte ritiene di dover darecontinuità. Secondo tale consolidato orientamento, “in tema di imposta diregistro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindiNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gliestremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne hainteresse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera piùopportuna e producente. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12741 del 05/06/2014,Rv. 631096 – 01).” (Cass., n. 24380/2025). Si è inoltre detto che, “fermorestando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficienteche la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base aiquali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitaregli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto ilcontribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già incondizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesaerariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, del dovere di allegazione delleinformazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia statoriprodotto sull’avviso di accertamento (vedi tra le altre Cass. n.22148/2017 nonché Cass. n. 11615/2020). La questione relativaall’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisitoformale di validità” dell’avviso di accertamento (art. 7, L. n. 212 del2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, allaindicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatticostitutivi della pretesa tributaria (tra varie, Cass. n. 4639/20), cherimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzioneprobatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell’eventualegiudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l’annullamento. Eanche in base al testo novellato dell’art. 7 L. 212/00 occorre pur sempredistinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quellodella prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cuil’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. n.8016/24; da ultimo, in termini, Cass. n. 21241/24). Va, poi, ricordatoNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026che in tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, inconcreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, ingenerale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che ilcontribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario enon è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare allaCorte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciatied evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice dimerito sia incorso. (Cass. n. 9582/2013)…..” (Cass., n. 24380/2025). Insostanza, assolto nei suddetti termini l'obbligo di motivazione dell’avviso,motivazionale dell’atto) la verifica della sufficienza sul piano probatoriodegli elementi offerti dall'Amministrazione a sostegno della rettifica comeoperata e della attendibilità dei valori utilizzati in comparazione. Nel casodi specie, l’atto dà specifico conto delle modalità e dei documenti utilizzatiper determinare, anche in via alternativa, il valore del cespite ricompresonel ramo d’azienda ceduto, costituente base imponibile dell’imposta,perciò consentendo alla contribuente (come accaduto) ogni utilecontestazione.2. Con il settimo motivo, si deduce la “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973 e del principio di parità dellearmi, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.”, per avere l’Agenzia“notificato alla società ricorrente una richiesta di dati e notizie,concedendo un termine inferiore a quello di quindici giorni prescritto dallacitata disposizione”, erroneamente ritenuto dalla CTR ordinatorio anzichéperentorio (doglianza, invero, rigettata sia in primo grado che in secondogrado).Il motivo è inammissibile per difetto di specificità nonché dirilevanza.Sebbene, secondo il più recente orientamento nomofilattico,l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi,Numero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026debba essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. n.11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questaCorte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.,come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 - e alla luce dei principi stabilitinella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo haritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, acondizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi inun eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del dirittoin contesa (Cass. nr. 12481/2022), nel caso in esame il contenuto dellacensura non consente una chiara e completa cognizione dei fatti necessariad apprezzare la fondatezza e la decisività dei rilievi. Il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c., può ritenersi, dunque, rispettato ogni qualvolta l'indicazionedei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere dideposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento ol'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da unriferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianostati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 12481/2022). Trattasi di requisiti deltutto carenti nel caso di specie. Dall’esame della censura, nonché dallalettura sia della sentenza di primo grado che di quella d’appello, non èdato comprendere a quale specifico invito, che sarebbe stato notificato inviolazione del citato art. 32, si riferisca la ricorrente, la quale non neriporta il contenuto (nemmeno in sintesi) e la data di notifica, non loallega e nemmeno indica se e quando sia stato versato in atti, ondeconsentire di valutare la fondatezza della censura e la potenziale incidenzadella violazione procedimentale dedotta ad inficiare la validità dell’attoimpugnato. La indispensabilità di ulteriori elementi onde poter valutare lacensura è resa vieppiù evidente, nel caso di specie, dalla circostanza cheNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’atto impugnato è stato emesso all’esito, negativo, di un procedimento diaccertamento con adesione ex d.lgs. n. 218/1997, che contempla a suavolta un avviso a comparire (previsto dall’art. 5 e dall’art. 11), diversodall’avviso previsto, a vari fini, dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, di cui silamenta la violazione e che anche la sentenza di primo grado haevidenziato che “entrambe le parti, nel contrapporsi sulla notifica di“inviti” a presentarsi, non brillano per precisione” e che “l’attrice menzionaun solo invito, quello ex D.lgs. n. 218/97 e critica la tempistica concessa,ma ‘lievemente’ formula riferimento ad altro/i durante i quali i documentisono stati forniti…”. Inoltre, in alcun modo vengono chiarite le eventualiricadute negative concretamente subite dalla contribuente a causa dellalamentata violazione del suddetto termine.Vanno altresì preliminarmente esaminati il primo ed il terzo motivo,del pari non volti ad ottenere, come sostenuto dalla controricorrente, unmero riesame fattuale della controversia in sede di legittimità e del pariaventi valenza potenzialmente assorbente delle ulteriori censure.3. Con il primo motivo si denuncia “Omesso esame di un fattodecisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n.5) c.p.c., per non avere laCTR esaminato le osservazioni dei consulenti tecnici di parte allaconsulenza tecnica d’ufficio”, disposta per accertare il valore del cespiteaziendale costituito dall’area sita nel comune di Alassio. La ricorrente haall’uopo dedotto che, a seguito del deposito della relazione del c.t.u. nelgiudizio d’appello, il proprio c.t.p. aveva provveduto, in data 22/1/2022, aldeposito di specifiche e circostanziate controdeduzioni tecniche alla bozzadell’elaborato peritale, allegate al presente ricorso, contenenti critiche aiparametri di carattere temporale, economico e finanziario utilizzati dalc.t.u. per la determinazione del valore del terreno, trascritte per estrattonel presente ricorso. A tali controdeduzioni il c.t.u. non aveva fornitorisposta, avendo erroneamente ritenuto che la contribuente avesse aderitotout court alle conclusioni della consulenza, nonostante il c.t.p. dellaNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026società, addivenendo a divergenti conclusioni, avesse contestato il valorefinale della c.t.u. nelle osservazioni, le quali erano state nuovamentedepositate con successiva nota del 17/3/2022, allegata al presentericorso, ai fini di una loro valutazione da parte della CTR, che in sentenza,invece, aveva totalmente pretermesso la “sussistenza di un documento dideduzione tecnica alla CTU e dei fatti storici da essa recati.”.Tanto premesso, il motivo, fondato, va più correttamente ricondottoal paradigma di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., rilevandosi che “Ilricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente etassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve esserearticolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi,prevalendo sul dato della formale indicazione delle norme violate e delvizio dedotto, il contenuto sostanziale del ricorso (Cass. 10862/2018;Cass. 24247/2016; Cass. 4036/2014)… La configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizionedelle ragioni della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (Cass. 14026/2012). Di conseguenzal'indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., delle norme asseritamenteviolate non si pone come requisito autonomo ai fini dell'ammissibilità delricorso per cassazione, ma è elemento richiesto al solo fine di chiarire ilcontenuto delle censure e di identificare i limiti della impugnazione, per cuila mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comportal'inammissibilità del ricorso ove gli argomenti addotti, valutati nel lorocomplesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto violatie rendano possibile la delimitazione dell'oggetto della controversia (Cass.12929/2007).” (Cass. n. 5981/2020, nonché, tra le altre, Cass. S.U. n.Numero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/202617931/2013), come appunto nel caso di specie, alla luce di quanto inconcreto prospettato dalla ricorrente.Effettivamente la sentenza impugnata, dopo aver (erroneamente)dato atto che “i consulenti tecnici delle parti non hanno depositatoosservazioni”, si limita a riportare, nello svolgimento del processo,l’avvenuto deposito, da parte della contribuente, in data 17/3/2022, diuna “relazione tecnica di [OSCURATO:PERSONA]”, che “perviene ad un valore dimercato dei terreni oggetto di analisi, alla data del 06/12/2017 di €3.640.000,00 coerente con il valore di mercato individuato nella periziaredatta da [OSCURATO:PERSONA] E SERVICES nell’ottobre 2017”, senzafare riferimento alcuno, in motivazione, alle controdeduzioni dellacontribuente alla c.t.u., di cui si limita a ratificare la stima comeeffettuata.A tal proposito, questa Corte, ricostruendo gli orientamenti in meritoalle ricadute dell’omesso esame delle osservazioni alla c.t.u., in particolareall’esito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e delle modificheapportate al disposto dell’art. 360, co. 1. n. 5, c.p.c., nell’escludere chepossa essere ricondotta a tale paradigma la “doglianza con la quale unaparte censuri la decisione del giudice di merito semplicemente per il fattoche quest’ultima abbia fatto proprie le conclusioni del consulente tecnicod’ufficio, senza invece scendere nell’esame dettagliato dei rilievi mossi dalconsulente di parte”, ha affermato di non ignorare “l’esistenza di unrisalente e robusto orientamento che ha ritenuto che, in caso di omessoesame da parte del giudice di merito di critiche specifiche e circostanziateavanzate avverso la consulenza tecnica d’ufficio, venisse ad integrarsi ilvizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15147 del11/06/2018; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23637 del 21/11/2016; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 25862 del 02/12/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n.10688 del 24/04/2008). Si deve tuttavia osservare che l’orientamento inquestione risulta essersi formato in epoca anteriore alla riformulazioneNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54, D.L. n.83/2012 (conv., con modif., con Legge n. 134/2012), la quale, come ènoto, ha determinato il venir meno del vizio di motivazione insufficiente,se non nei casi in cui l'anomalia motivazionale si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 7090 del 03/03/2022). Tale orientamento, peraltro, risulta essere statoconfermato anche in epoca successiva a detta modifica (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11917 del06/05/2021; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30364 del 21/11/2019; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.19427 del 03/08/2017) – peraltro in gran parte dei casi escludendo lasussistenza del vizio - ma sulla scorta di un semplice richiamo del principioprecedentemente consolidatosi, senza tuttavia valutare l’impatto che lariformulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. poteva avere avuto sullaquestione….. appare inevitabile evidenziare che l’alquanto ristretto ambitodi operatività dell’attuale formulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. bendifficilmente può essere esteso alla mancata valutazione di rilievi che –non va dimenticato – costituiscono comunque mere argomentazionidifensive, peraltro sterilizzate della possibilità di addurre fatti nuovi (Cass.Sez. U - Sentenza n. 5624 del 21/02/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 20829 del 21/08/2018;Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15418 del 26/07/2016). Va, del resto,evidenziata, l’esistenza di un altro orientamento, antagonista rispetto aquello sin qui ricostruito, il quale è pervenuto al diametralmente oppostoNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026principio per cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione (Cass. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33742del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021),non senza evidenziare che tale orientamento ha comunque anch’essoorigini anteriori alla riformulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.1815 del 02/02/2015). Ritiene, tuttavia, questa Corte che un simileapprodo presenti il limite di privare la parte di qualunque strumento dicensura nell’ipotesi in cui con la consulenza di parte, o con l’atto difensivoche ne ha assunto il contenuto, vengano mossi concreti rilievi di “merito”tecnico - dovendosi rammentare la distinzione richiamata da Cass. Sez. U- Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 tra censure che attengono a violazioniprocedurali e censure inerenti, appunto, al "merito", cioè a contestazioni"valutative" delle indagini peritali – senza che di essi il giudice di meritofaccia neppure menzione, limitandosi a richiamare le conclusioni dellaconsulenza d’ufficio. L’esigenza di non limitare le possibilità difensive diultima istanza della parte non sembra, tuttavia, poter trovare un rimedionel disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. – se non nella ben diversaipotesi in cui con la censura, non già denunci genericamente l’omessamenzione della consulenza di parte, bensì miri ad “evidenziare un precisofatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica delcontraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioèda ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudicedel merito abbia omesso di considerare” (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8584Numero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026del 16/03/2022 e le successive Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6322 del02/03/2023; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023, le qualicomunque dichiaratamente superano il pregresso orientamento di questaCorte) – e neppure pare riconducibile all’ipotesi di travisamentoconcernente “la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 2024). Essa, invece, sembra poteressere ricondotta all’ambito delle violazioni di ordine processuale, e quindiall’art. 360, n. 4), c.p.c. ed anzi, sussistendone i presupposti, all’ipotesipiù radicale di error in procedendo, costituita dalla violazione dell’art. 132,n. 4), c.p.c. La già richiamata limitazione del vizio di motivazione allaviolazione del “minimo costituzionale”, tuttavia, comporta che il vizio inquestione non potrà configurarsi allorquando il giudice di merito,richiamata l’esistenza dei rilievi di parte, dichiari tuttavia di optare per leconclusioni rassegnate dal CTU – e ciò a maggior ragione qualora… si diaaverli esaminati – ma potrà integrarsi, appunto, solo nell’ipotesi in cuifinanco l’esistenza di tali rilievi risulti radicalmente obliterata dal percorsomotivazionale, di fatto privando la motivazione di una imprescindibilefrazione, costituita dall’attestazione della comparazione tra valutazioni delCTU e valutazioni di parte e dalla dichiarata opzione preferenziale per leconclusioni del CTU rispetto alle conclusioni suggerite dalla parte. Inconclusione, è da ritenere che la parte che intenda censurare a decisionedel merito per aver quest’ultima omesso di valutare i rilievi tecnici mossidalla parte stessa, anche tramite il CTP, alla consulenza tecnica d’ufficio,possa farlo solo nei limiti in cui la decisione del merito, lungi dalrichiamare l’esistenza dei rilievi di parte pur optando comunque per leconclusioni rassegnate dal CTU (a maggior ragione qualora…si dia atto delfatto che il CTU ha replicato adeguatamente a detti rilievi dopo averliesaminati), di tali rilievi ometta invece di fare menzione alcuna nellamotivazione, così integrando il vizio di cui all’art. 360, n. 4), e 132, n. 4),Numero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026c.p.c.” (Cass., n. 9925/2024; Cass., n. 25767/2024), come appuntoaccaduto nel caso di specie.4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., “peromessa pronuncia sul primo motivo del “ricorso incidentale in appello”rubricato: “1) VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 51 D.P.R.N.131/1986"”, non avendo l’Agenzia, nel determinare la base imponibiledell’imposta di registro, detratto, come prescritto dal citato art. 51, dalvalore del ramo aziendale le passività inerenti al ramo stesso, ossia idebiti analiticamente indicati dalla cessionaria concernenti l’immobile inAlassio. La ricorrente ha evidenziato che tale censura, già dedotta nelricorso di primo grado, allegato al ricorso per cassazione, è stata reiteratain sede di primo motivo di appello incidentale avverso la sentenza dellaCTP, laddove essa aveva implicitamente disatteso l’eccepita violazionedell’art. 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986, conseguente all’illegittimaesclusione, da parte dell’Agenzia, della detrazione delle passività inerential ramo aziendale ceduto.Orbene, la sentenza impugnata ha effettivamente pretermessototalmente l’esame del primo motivo dell’appello incidentale, relativo allaquestione della deducibilità delle passività aziendali, affermandoerroneamente, che il thema decidendum dell’appello concerneva“esclusivamente il valore degli immobili di cui al ramo d’azienda ceduto”(dovendo perciò escludersi che sul predetto motivo possa esservi statauna pronuncia implicita). Risulta invece chiaramente dai motivi del ricorsodi primo grado (avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di rettifica eliquidazione) e dell’appello incidentale, nonché dalla sentenza della CTPche nel thema decidendum rientrassero chiaramente la determinazione del“valore del bene (recte:ramo d’azienda) sul quale imporre l’imposta diregistro” (vedi sentenza della CTP citata in ricorso ed allegata allo stesso)ed i criteri (controversi quanto alla dedotta ingiustificata omessaNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026detrazione delle passività partitamente indicate dalla appellanteincidentale) di determinazione del valore del ramo d’azienda e perciò dellabase imponibile dell’imposta di registro, questione dirimente ai fini delladecisione sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione, sulla quale dovràpertanto pronunciarsi il giudice del merito. A tal proposito, va evidenziatoche il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione -annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto nondiretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia diuna decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dalcontribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; neconsegue che il giudice, salvo il caso di accertamento di vizi formali, nonpuò limitarsi all’annullamento dell’atto (richiesto dalla ricorrente) cheabbia erroneamente quantificato l’imposta comunque dovuta ma deveesaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivatavalutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti postidalle domande di parte (Cass. n. 12722/2024; Cass. n. 27574/2018;Cass. n. 24611/2014; Cass. n. 26157/2013; Cass. n. 25376/2008, Cass.n. 15825/2006).Vanno, per l’effetto, ritenuti assorbiti gli ulteriori seguenti motivi:- secondo motivo: “Omesso esame di un fatto decisivo inrelazione all’art. 360, comma 1, n.5) c.p.c. per non avere la CTResaminato la perizia tecnica recepita dalla sentenza di primo grado”,redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e positivamenteconsiderata dalla CTP nel rideterminare il valore degli immobili, senza chela CTR abbia esplicitato le ragioni sottese alla ritenuta maggiore- quarto motivo, svolto in via subordinata, ossia “nullità dellasentenza ex art. 36 e 61 del d.lgs. n.546/1992, nonché art 111 Cost., nelquadro dell’art.360, comma 1, n.4), c.p.c.”, per radicale carenza dellamotivazione, atteso che, in caso di ritenuta sussistenza di una pronunciaNumero registro generale 20580/2022Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 14026/2026Data pubblicazione 13/05/2026anche sul primo motivo dell’appello incidentale, non risulterebbe in alcunmodo individuabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appelloper disattendere il suddetto motivo di gravame;- quinto motivo, svolto in via ulteriormente subordinata, ossia“omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1,n.5) c.p.c, per non avere la CTR rilevato la sussistenza di passività inerentiil ramo d’azienda trasferito”, costituente “fatto controverso la cui esistenzaemerge dagli atti di causa”, decisivo ai sensi dell’art. 51, comma 4, deld.P.R. n.131/1986, dovendo le passività aziendali essere decurtate dalvalore del ramo d’azienda, ai fini della determinazione della baseimponibile dell’imposta.Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia per nuovo esame del merito. P.Q.Maccoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il sesto,inammissibile il settimo, assorbiti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione di GiustiziaTributaria di II grado della Lombardia in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026IL [OSCURATO:PERSONA]