CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 27060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 13533/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al contro ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro N. 13533/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria e subservicerdi [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale enzo . formisani @pec - avvocatiteramo.it -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1009/2021 del Tribunale di Teramo , depositata il 18.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 6.8.2012, [OSCURATO:PERSONA] - debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 64/2000 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Teramo – propose opposizione avverso il decreto di trasferimento del 30.7.2012,con cui il bene di cui al lotto n. 3era stato trasferito ad [OSCURATO:PERSONA], deducendo il tardivo versamento del prezzo e la mancata pronuncia della decadenza dall’aggiudicazione. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (in cui si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore a titolo N. 13533/22R.G. universale della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre restarono contumaci tutti gli altri creditori intervenuti), il Tribunale di Teramo dichiarò inammissibile l’opposizione perché tardivamente proposta, non avendo la Gambacorta opposto i vari provvedimenti di proroga del termine concessi dal g.e., da ultimo in data 17.7.2012; ciò in quanto l’opposizione era “tesa a far valere un vizio riflesso, senza che [fosse] stato previamente impugnato l’atto presupposto”. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico articolato motivo, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ultima cessionaria del credito già di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le suddette parti hanno depositato memoria. I restanti intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.585, 586 e 587 c.p.c., nonché degli artt. 157, comma 1, e 158 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto la intempestività dell’opposizione avverso il decreto di trasferimento, per non aver essa ricorrente dapprima impugnato i provvedimenti di proroga concessi dal g.e. Si sostiene che, stante la natura perentoria del termine ex art. 585 c.p.c., dunque non prorogabile (neppure potendo assimilarsi l’istituto della proroga a quello della rimessione in termini), ne discende che tutti i provvedimenti di proroga in discorso sono affetti da nullità insanabile ed insuscettibili di una qualche stabilizzazione in assenza di N. 13533/22R.G. opposizione, sicché era (ed è) ben possibile proporre l’opposizione direttamente avverso il decreto di trasferimento, quale atto conclusivo della fase liquidatoria. Rileva comunque la ricorrente che, in ogni caso, l’aggiudicataria Berro aveva avanzato l’ultima istanza di proroga in data 17.7.2012, ed in pari data il g.e. aveva conseguentemente provveduto; pertanto, detto provvedimento aveva carattere assorbente rispetto a tutti gli altri; ma lo stesso non era stato comunicato ad essa esecutata, sicché del tutto correttamente era stato opposto il solo decreto di trasferimento; aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, l’opposizione che occupa era stata proposta in data 6.8.2012, dunque era da considerare tempestiva non solo con riguardo al decreto di trasferimento, ma anche al provvedimento del g.e. del 17.7.2012 (ossia, entro i venti giorni dalla suaadozione). 2.1 – Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Il Tribunale teramano ha nella sostanza dichiarato l’inammissibilità della opposizione perché la Gambacorta aveva solo opposto il decreto di trasferimento, ma non anche i precedenti provvedimenti di proroga del g.e., in particolare non coltivando le precedenti “istanze oppositive” (così in ricorso) avverso i provvedimentidel 20.6.2012 e del 4.7.2012. Nel far ciò, ha richiamato la nota Cass. n. 32136/2019, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbiaprorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza N. 13533/22R.G. per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo”. 2.2 - Ora, premesso che la tesi principale della ricorrente è chiaramente non sostenibile, laddove si pretende che il provvedimento di “proroga”del g.e., in quanto affetto da nullità esiziale, non debba essere opposto, vero essendo invece il contrario(v. la pronuncia appena citata), l’esposizione del ricorso che occupa è estremamente laconica, giacché priv a di informazioni rilevanti sullo svolgimento del processo esecutivo in danno della Gambacortae su quanto qui di specifico interesse. Infatti, evidenziato che altro è la richiesta di proroga di versamento del saldo del prezzo (non concedibile dal g.e., stante la perentorietà del termine ex art. 585 c.p.c.; per tutte, si veda ancora la già citata Cass. n. 32136/2019), altro è invece la rimessione in termini per intervenuta decadenza incolpevole (come pure mostra di ben intendere la ricorrente, p. 10 del ricorso), difetta nel ricorso stesso l’adeguata esposizione delle ragioni a sostegno sia delle varie “istanze di proroga” della Berro nelle date del 23.5.2012, del 14.6.2012, del 28.6.2012 e del 17.7.2012, sia dei correlativi provvedimenti del g.e. del 30.5.2012, del 14.6.2012, del 28.6.2012 e del 17.7.2012: dal ricorso, cioè, non è possibile discernere se detti provvedimenti abbiano integrato concessione di proroghein senso proprio, o piuttosto di rimessione in termini rispetto ad una o più decadenze già maturate, benché incolpevolmente. N. 13533/22R.G. Né, del resto, dal ricorso in esame risulta che la Gambacorta abbia mai comunque specificamente e tempestivamente contestato le ragioni a sostegno dei citati provvedimenti del g.e. (sia che essi integrino vera e propria proroga, oppure rimessione in termini), come pure evidenziato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (v. controricorso, penultimapagina). Ciò tanto più che, almeno alla data del 6.8.2012, data dell’opposizione avverso il decreto di trasferimento, la Gambacorta era a conoscenza, almeno, dell’ultimo decreto del g.e. (del 17.7.2012), tanto da allegarlo al ricorso (sul punto, v. in particolare la memoria della Berro); tutto ciò, senza che neppure la ricorrente abbia ritenuto di dover precisare, nel ricorso che occupa, se con l’opposizione stessa abbia comunque mosso specifiche censure, anche ed almeno, al detto decreto del 17.7.2012. 3.2 -Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. In proposito, nel richiamare al riguardo, per brevità, la motivazione di Cass. n. 15445/2023, che il Collegio condivide, può osservarsi che ancora assai di recente, con riguardo al testo previgente della citata disposizione processuale (che è qui applicabile), è stato anche affermato che “Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere N. 13533/22R.G. dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata” (Cass. n. 1352/2024). 3.3 -Così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso - anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) -ritiene la Corte che la ricorrente sia evidentemente incorsa in una inadeguata esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, giacché le manch evolezze prima evidenziate rend ono di fatto impossibile la comprensione delle censure, quantomeno al fine di vagliarne, già sul piano astratto, la decisività. Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso stesso. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle controricorrenti. Nulla va disposto in relazione agli altri intimati, che non hanno svolto difese. N. 13533/22R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida per ciascuna in € 4.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri