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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24991/2023

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n.2048/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentat i e difesi dagli avv . ti V [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e ROSARIAROMANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -Controricorrenti- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1067/2018 pubblicata il6 novembre 2018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1067/2018 del 6 novembre 2018 la Corte d’Appello di Lecce respingeva il gravame proposto dall’ISPE -Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale della stessa città il 27 novembre 2015, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi nipoti Antonio, Lucio e [OSCURATO:PERSONA], era stato dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ordinaria, da parte degli istanti, della proprietà di un fondo rustico sito in agro di Scorrano (LE), località Rene, appartenente al predetto istituto.

Contro tale sentenza, notificata il 7 novembre 2018, l’ISPE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dai Merico, anche nella qualità di eredi della defunta Scarpa.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1164, 2082, 2135 e 2697 c.c., della L. n. 203 del 1982, del D. Lgs. n. 228 del 2001, dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c..

Si rimprovera alla Corte d’Appello di Lecce di aver erroneamente confermato l’accoglimento della domanda di usucapione proposta dagli Scarpa-Merico, sebbene questi si fossero limitati a dare prova soltanto di aver coltivato il fondo per cui è causa.

Si assume, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe affetta da irriducibile contraddittorietà, in quanto, dopo aver correttamente premesso che la coltivazione di un terreno non è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo dell’animus possidendi, risultando a tal fine necessaria «una manifestazione esteriore dell’intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», la Corte salentina ha poi ritenuto che elementi indiziari utili a fornire la prova di un siffatto elemento potessero essere tratti dal compimento di attività materiali pur sempre riconducibili alla coltivazione e meramente ancillari rispetto a d essa, come l’acquisto di semente, la rotazione delle colture agricole praticate sul fondo e il conferimento del prodotto. 1.2 Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c..

Si sostiene che la decisione assunta dal collegio pugliese sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto accoglibile la domanda di usucapione ordinaria nonostante il difetto di prova del requisito temporale all’uopo prescritto dalla legge, costituitodall’esercizio di un potere di fatto sulla resper un periodo di almeno vent’anni. 1.3 Con il terzo motivo vengono allegate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art.111, comma 6, Cost.

Si imputa allaCorte distrettuale di non aver tenuto conto di alcuni documenti decisivi che dimostravano come la relazione degli attori con l’immobile di cui trattasi fosse iniziata a titolo di detenzione.

In particolare, essa avrebbe completamente trascurato di valutare la deliberazione n. 109 del 15 maggio 1998 adottata dall’Asilo di [OSCURATO:PERSONA]Capace -ente di beneficienza il cui patrimonio fu poi trasferito all’ISPE-, con la quale si prendeva atto del contenuto di una relazione tecnica che includeva [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, Lucio e [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA], nell’elenco dei conduttori dei terreni di proprietà del predetto ente, fra i quali era ricompreso anche il fondo in questione; avrebbe, inoltre, erroneamente giudicato irrilevante la domanda di erogazione degli aiuti comunitari presentata dalla Scarpa all’AGEA, in cui la stessa richiedente si qualificava come legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni , in base all’apodittico assunto che il termine conduttore sarebbe stato utilizzato, nell’occasione, non già nella sua accezione tecnica, bensì in senso generico e per quel che occorre(va) al fine della dichiarazione . 1.4 Con il quarto motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1102, 1141, 1158 e 1164 dello stesso codice.

Si deduce che non poteva, in ogni caso, essere accolta la domanda di usucapione proposta dai germani Merico, avendo essi stessi apertamente riconosciuto nella zia [OSCURATO:PERSONA] l’esclusiva proprietaria del fondo in discorso.

2. Vanno, anzitutto, disattesi i profili di inammissibilità del ricorso sollevati dai controricorrenti.

Al riguardo, si rileva quanto segue: -i motivi per i quali viene chiesta la cassazione della sentenza gravata sono stati indicati con sufficiente chiarezza dal ricorrente e non si risolvono in una mera critica alla valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito, così come espressa nella motivazione sorreggente il decisum; -l’erronea intitolazione di un motivo - ammesso pure che all’odierno ricorrente possa muoversi siffatto addebito- non osta allasua riqualificazione e conseguente sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione della censura sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass. n. 1802/2019, Cass.n. 4589/2018, Cass. n. 26310/2017, Cass. n. 25557/2017, Cass. n. 33/2015), come deve ritenersi nel caso di specie; -il fatto che una censura sia articolata in più profili di lagnanza non costituisce ragione di inammissibilità del ricorso, risultando sufficiente ad evitare l’operatività di detta sanzione processuale la formulazione del motivo in maniera tale da permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state sviluppate in motivi autonomi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169/2021, Cass. n. 6320/2018, Cass. n. 17298/2017, Cass. n. 19910/2016, Cass. Sez.

Un. n. 9100/2015).

3. Superato il preliminare vaglio di ammissibilità, può ora procedersi alla disamina del ricorso. 3.1 Il primo motivo è fondato.

Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini dell’acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l’esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022, Cass. n. 6123/2020, Cass. n. 17376/2018, Cass. n. 18215/2013).

In argomento, questa Corte ha inoltre avuto modo di precisare: -che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. jus excludendi alios); -che il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell’usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione; -che, con specifico riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo costituisce la più rilevante dimostrazione dell’intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di ”jus excludendi alios“ , e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023, Cass. n. 1796/2022).

Pur dando atto di essere «ben a conoscenza» del testè citato indirizzo giurisprudenziale, il collegio salentino ha affermato che, nel caso di specie, «una manifestazione esteriore dell’intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», è rappresentata dalla circostanza che gli attori,oltre ad attendere «alla coltivazione (diretta e a mezzo terzi per le arature) e al conferimento del prodotto», provvedevano «ad acquistare la semente (e) ad alternare le colture seminative»; il che lasciava intendere come fossero «i coltivatori stessi a individuare il tipo di coltivazione da impiantare» (pag. 4 della sentenza, ultimi 5 righi, e pag. 5, primi 11 righi).

Sennonché, le attività innanzi indicate ineriscono anch’esse alla coltivazione, non potendo dubitarsi del fatto che tanto l’acquisto di semente quanto la rotazione delle colture seminative e il conferimento del prodotto siano operazioni strettamente attinenti o comunque complementari allo sfruttamento del terreno a fini agricoli.

Attribuendo rilievo ad esse, si è finito per ritenere la coltivazione del fondo sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem, in palese contrasto con i surriferiti princìpi di diritto, assunti come premessa giuridica del ragionamento decisorio seguìto dalla Corte di merito, senza indagare se gli istanti avessero dato prova del compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la loro intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l’utilizzo da parte di terzi.

Il giudice a quo è, pertanto, incorso nella denunciata falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., avendo erroneamente sussunto la fattispecie concreta, come da lui stesso ricostruita sulla scorta di un apprezzamento delle risultanze processuali insindacabile in questa sede, in una norma che non le si addice (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 447/2021, Cass. n. 22084/2020, Cass. n 640/2019). 3.2 Il secondo e il quarto motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo. 3.3.1 Il terzo motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., nella parte in cui lamenta l’omesso esame della deliberazione n. 109 del 15 maggio 1998 adottata dall’Asilo di [OSCURATO:PERSONA]Capace, non avendo il ricorrente riportato almeno sinteticamente, per quanto qui interessa, il contenuto del documento richiamato, in modo da consentire alla Corte di valutare la decisività del fatto storico da esso asseritamente emergente, senza dover accedere a fonti esterne al ricorso(cfr. Cass.n. 12481/2022, Cass. n. 10017/2022, Cass. n. 14294/2020, Cass.n. 16912/2017). 3.3.2 È invece fondato, e va conseguentemente accolto in parte qua, laddove denuncia che con motivazione apparente la Corte salentina ha ritenuto priva di rilievo la domanda di erogazione degli aiuti comunitari presentata dalla Scarpa all’AGEA, in cui la stessa richiedente si era attribuita la qualifica di conduttore .

Si rammenta che la motivazione va considerata apparente quando, pur esistendo dal punto di vista materiale e grafico, non rende percepibile il fondamento della decisione, poiché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016, Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016).

Orbene, la descritta anomalia ricorre nel caso di specie, non avendo il collegio distrettuale affatto spiegato da quali elementi interpretativi si ricaverebbe che nel documento in parola il termine conduttore era stato impiegat o dalla Scarpa in senso generico e atecnico, ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni richieste.

Sovviene in proposito l’insegnamento di questa Corte Suprema, la quale ha più volte statuito: -che la censura concernente il cattivo esercizio da parte del giudice di merito del proprio prudente apprezzamento della prova rimane tuttora deducibile in cassazione in presenza dei gravi vizi motivazionali integranti violazione del c.d.

«minimo costituzionale» (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 20867/2020), fra i quali rientra anche l’ipotesi della motivazione apparente (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); -che agli atti unilaterali è applicabile la medesima regola giurisprudenziale enunciata in tema di esegesi del contratto, secondo cui l’interpretazione offerta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità, oltre per violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c., nei limiti della loro compatibilità con la natura e la struttura di tali atti, anche per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 32112/2022, Cass. n. 815/2018, Cass. n. 27168/2006).

All’accoglimento del profilo di censura esaminato non osta il passaggio dell’impugnata sentenza in cui leggesi che sarebbe «passata in giudicato la esclusione della esistenza di un titolo per la detenzione»(pag. 3, sesto rigo).

Invero, tale affermazione, per essere correttamente intesa nella sua effettiva portata, va letta in sintonia con quanto il giudice distrettuale aveva rilevato poco prima, e cioè che nessuna censura era stata svolta in appello dall’ISPE avverso il «capo della sentenza che dichiara(va)inammissibile la invocata prova orale (per testi e per interpello) sulla esistenza di un contratto di affitto» (pag. 2, ultimo rigo, e pag. 3, primi due righi).

Ne discende che soltanto su questo specifico punto - ovvero sull’inammissibilità dei mezzi di prova orale dedotti in prime cure dall’ISPE al fine di dimostrare che la relazione di fatto degli attori con il fondo oggetto di causa era iniziata a titolo di detenzione, sulla base di un contratto di affitto- deve ritenersi disceso il giudicato interno, non risultando perciò preclusa la possibilità di ricavare l’esistenza di un simile contratto da altri elementi probatori, anche di natura indiziaria, acquisiti al processo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.

5. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nonché il terzo nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.2048/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentat i e difesi dagli avv . ti V [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e ROSARIAROMANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -Controricorrenti- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1067/2018 pubblicata il6 novembre 2018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1067/2018 del 6 novembre 2018 la Corte d’Appello di Lecce respingeva il gravame proposto dall’ISPE -Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale della stessa città il 27 novembre 2015, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi nipoti Antonio, Lucio e [OSCURATO:PERSONA], era stato dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ordinaria, da parte degli istanti, della proprietà di un fondo rustico sito in agro di Scorrano (LE), località Rene, appartenente al predetto istituto. Contro tale sentenza, notificata il 7 novembre 2018, l’ISPE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dai Merico, anche nella qualità di eredi della defunta Scarpa. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1164, 2082, 2135 e 2697 c.c., della L. n. 203 del 1982, del D. Lgs. n. 228 del 2001, dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. Si rimprovera alla Corte d’Appello di Lecce di aver erroneamente confermato l’accoglimento della domanda di usucapione proposta dagli Scarpa-Merico, sebbene questi si fossero limitati a dare prova soltanto di aver coltivato il fondo per cui è causa. Si assume, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe affetta da irriducibile contraddittorietà, in quanto, dopo aver correttamente premesso che la coltivazione di un terreno non è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo dell’animus possidendi, risultando a tal fine necessaria «una manifestazione esteriore dell’intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», la Corte salentina ha poi ritenuto che elementi indiziari utili a fornire la prova di un siffatto elemento potessero essere tratti dal compimento di attività materiali pur sempre riconducibili alla coltivazione e meramente ancillari rispetto a d essa, come l’acquisto di semente, la rotazione delle colture agricole praticate sul fondo e il conferimento del prodotto. 1.2 Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c.. Si sostiene che la decisione assunta dal collegio pugliese sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto accoglibile la domanda di usucapione ordinaria nonostante il difetto di prova del requisito temporale all’uopo prescritto dalla legge, costituitodall’esercizio di un potere di fatto sulla resper un periodo di almeno vent’anni. 1.3 Con il terzo motivo vengono allegate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art.111, comma 6, Cost. Si imputa allaCorte distrettuale di non aver tenuto conto di alcuni documenti decisivi che dimostravano come la relazione degli attori con l’immobile di cui trattasi fosse iniziata a titolo di detenzione. In particolare, essa avrebbe completamente trascurato di valutare la deliberazione n. 109 del 15 maggio 1998 adottata dall’Asilo di [OSCURATO:PERSONA]Capace -ente di beneficienza il cui patrimonio fu poi trasferito all’ISPE-, con la quale si prendeva atto del contenuto di una relazione tecnica che includeva [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, Lucio e [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA], nell’elenco dei conduttori dei terreni di proprietà del predetto ente, fra i quali era ricompreso anche il fondo in questione; avrebbe, inoltre, erroneamente giudicato irrilevante la domanda di erogazione degli aiuti comunitari presentata dalla Scarpa all’AGEA, in cui la stessa richiedente si qualificava come legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni , in base all’apodittico assunto che il termine conduttore sarebbe stato utilizzato, nell’occasione, non già nella sua accezione tecnica, bensì in senso generico e per quel che occorre(va) al fine della dichiarazione . 1.4 Con il quarto motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1102, 1141, 1158 e 1164 dello stesso codice. Si deduce che non poteva, in ogni caso, essere accolta la domanda di usucapione proposta dai germani Merico, avendo essi stessi apertamente riconosciuto nella zia [OSCURATO:PERSONA] l’esclusiva proprietaria del fondo in discorso. 2. Vanno, anzitutto, disattesi i profili di inammissibilità del ricorso sollevati dai controricorrenti. Al riguardo, si rileva quanto segue: -i motivi per i quali viene chiesta la cassazione della sentenza gravata sono stati indicati con sufficiente chiarezza dal ricorrente e non si risolvono in una mera critica alla valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito, così come espressa nella motivazione sorreggente il decisum; -l’erronea intitolazione di un motivo - ammesso pure che all’odierno ricorrente possa muoversi siffatto addebito- non osta allasua riqualificazione e conseguente sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione della censura sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass. n. 1802/2019, Cass.n. 4589/2018, Cass. n. 26310/2017, Cass. n. 25557/2017, Cass. n. 33/2015), come deve ritenersi nel caso di specie; -il fatto che una censura sia articolata in più profili di lagnanza non costituisce ragione di inammissibilità del ricorso, risultando sufficiente ad evitare l’operatività di detta sanzione processuale la formulazione del motivo in maniera tale da permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state sviluppate in motivi autonomi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169/2021, Cass. n. 6320/2018, Cass. n. 17298/2017, Cass. n. 19910/2016, Cass. Sez. Un. n. 9100/2015). 3. Superato il preliminare vaglio di ammissibilità, può ora procedersi alla disamina del ricorso. 3.1 Il primo motivo è fondato. Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini dell’acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l’esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022, Cass. n. 6123/2020, Cass. n. 17376/2018, Cass. n. 18215/2013). In argomento, questa Corte ha inoltre avuto modo di precisare: -che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. jus excludendi alios); -che il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell’usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione; -che, con specifico riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo costituisce la più rilevante dimostrazione dell’intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di ”jus excludendi alios“ , e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023, Cass. n. 1796/2022). Pur dando atto di essere «ben a conoscenza» del testè citato indirizzo giurisprudenziale, il collegio salentino ha affermato che, nel caso di specie, «una manifestazione esteriore dell’intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», è rappresentata dalla circostanza che gli attori,oltre ad attendere «alla coltivazione (diretta e a mezzo terzi per le arature) e al conferimento del prodotto», provvedevano «ad acquistare la semente (e) ad alternare le colture seminative»; il che lasciava intendere come fossero «i coltivatori stessi a individuare il tipo di coltivazione da impiantare» (pag. 4 della sentenza, ultimi 5 righi, e pag. 5, primi 11 righi). Sennonché, le attività innanzi indicate ineriscono anch’esse alla coltivazione, non potendo dubitarsi del fatto che tanto l’acquisto di semente quanto la rotazione delle colture seminative e il conferimento del prodotto siano operazioni strettamente attinenti o comunque complementari allo sfruttamento del terreno a fini agricoli. Attribuendo rilievo ad esse, si è finito per ritenere la coltivazione del fondo sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem, in palese contrasto con i surriferiti princìpi di diritto, assunti come premessa giuridica del ragionamento decisorio seguìto dalla Corte di merito, senza indagare se gli istanti avessero dato prova del compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la loro intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l’utilizzo da parte di terzi. Il giudice a quo è, pertanto, incorso nella denunciata falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., avendo erroneamente sussunto la fattispecie concreta, come da lui stesso ricostruita sulla scorta di un apprezzamento delle risultanze processuali insindacabile in questa sede, in una norma che non le si addice (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 447/2021, Cass. n. 22084/2020, Cass. n 640/2019). 3.2 Il secondo e il quarto motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo. 3.3.1 Il terzo motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., nella parte in cui lamenta l’omesso esame della deliberazione n. 109 del 15 maggio 1998 adottata dall’Asilo di [OSCURATO:PERSONA]Capace, non avendo il ricorrente riportato almeno sinteticamente, per quanto qui interessa, il contenuto del documento richiamato, in modo da consentire alla Corte di valutare la decisività del fatto storico da esso asseritamente emergente, senza dover accedere a fonti esterne al ricorso(cfr. Cass.n. 12481/2022, Cass. n. 10017/2022, Cass. n. 14294/2020, Cass.n. 16912/2017). 3.3.2 È invece fondato, e va conseguentemente accolto in parte qua, laddove denuncia che con motivazione apparente la Corte salentina ha ritenuto priva di rilievo la domanda di erogazione degli aiuti comunitari presentata dalla Scarpa all’AGEA, in cui la stessa richiedente si era attribuita la qualifica di conduttore . Si rammenta che la motivazione va considerata apparente quando, pur esistendo dal punto di vista materiale e grafico, non rende percepibile il fondamento della decisione, poiché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). Orbene, la descritta anomalia ricorre nel caso di specie, non avendo il collegio distrettuale affatto spiegato da quali elementi interpretativi si ricaverebbe che nel documento in parola il termine conduttore era stato impiegat o dalla Scarpa in senso generico e atecnico, ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni richieste. Sovviene in proposito l’insegnamento di questa Corte Suprema, la quale ha più volte statuito: -che la censura concernente il cattivo esercizio da parte del giudice di merito del proprio prudente apprezzamento della prova rimane tuttora deducibile in cassazione in presenza dei gravi vizi motivazionali integranti violazione del c.d. «minimo costituzionale» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20867/2020), fra i quali rientra anche l’ipotesi della motivazione apparente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); -che agli atti unilaterali è applicabile la medesima regola giurisprudenziale enunciata in tema di esegesi del contratto, secondo cui l’interpretazione offerta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità, oltre per violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c., nei limiti della loro compatibilità con la natura e la struttura di tali atti, anche per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 32112/2022, Cass. n. 815/2018, Cass. n. 27168/2006). All’accoglimento del profilo di censura esaminato non osta il passaggio dell’impugnata sentenza in cui leggesi che sarebbe «passata in giudicato la esclusione della esistenza di un titolo per la detenzione»(pag. 3, sesto rigo). Invero, tale affermazione, per essere correttamente intesa nella sua effettiva portata, va letta in sintonia con quanto il giudice distrettuale aveva rilevato poco prima, e cioè che nessuna censura era stata svolta in appello dall’ISPE avverso il «capo della sentenza che dichiara(va)inammissibile la invocata prova orale (per testi e per interpello) sulla esistenza di un contratto di affitto» (pag. 2, ultimo rigo, e pag. 3, primi due righi). Ne discende che soltanto su questo specifico punto - ovvero sull’inammissibilità dei mezzi di prova orale dedotti in prime cure dall’ISPE al fine di dimostrare che la relazione di fatto degli attori con il fondo oggetto di causa era iniziata a titolo di detenzione, sulla base di un contratto di affitto- deve ritenersi disceso il giudicato interno, non risultando perciò preclusa la possibilità di ricavare l’esistenza di un simile contratto da altri elementi probatori, anche di natura indiziaria, acquisiti al processo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 5. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nonché il terzo nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche