CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 39169/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti incompatibili con tali deduzioni. 2. Avverso il predetto decreto, comunicato in data 19.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 15.1.2019, svolgendo sette motivi. Con atto notificato il 15.2.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] B.S. Servizi di Barreca ing. [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituito in giudizio. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 38 e segg. del d.lgs.385/1993 (TUB), alla delibera CICR del 22.4.1995 e agli artt.1418,1424, 2741, 1362 e 2697 cod.civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. 1.1. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe erroneamente qualificato il contratto del 2008 (l’unico del quale era stata eccepita la nullità per violazione del citato art. 38 TUB) come di apertura di credito garantita da ipoteca, laddove il suo senso letterale ed il suo contenuto rimandavano inequivocamente ad un finanziamento fon- diario ed, altrettanto erroneamente, avrebbe ritenuto che i limiti di finanziabilità previsti dalla norma in questione e dalla delibera CICR del 22.4.1995 possono applicarsi solo al mutuo fondiario e non an- che all’apertura di credito fondiaria. Il giudice avrebbe poi escluso la nullità di un mutuo fondiario in cui la somma erogata superi l’80% del valore del bene ipotecato senza tener conto di quanto af- fermato da Cass. n. 17352/017, limitandosi a rilevare – peraltro contrariamente al vero- che si trattava di un precedente isolato, e inoltre, nell’affermare che in ogni caso la banca aveva effettuato tempestiva domanda di conversione, avrebbe del tutto omesso di valutare la consapevolezza originaria della creditrice dell’insussistenza dei requisiti di fondiarietà. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3.Il Tribunale friulano ha accertato, con motivazione priori- taria e assorbente, che entrambi i contratti di cui si dibatteva in giudizio non erano contratti di mutuo fondiario, come opinava il ri- corrente, ma «contratti di apertura di credito garantiti da ipoteca», come risultava «dal testo letterale e dal loro contenuto».F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 Il Tribunale ne ha desunto la totale inconferenza delle do-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 glianze dell’opponente ing. Barreca, non venendo quindi in conside- razione la soglia prevista dall’art. 38 TUB e dalla delibera CICR (22.4.1995). 1.4. La critica mossa, con il mezzo in esame, al predetto ac- certamento del Tribunale, sia pure espresso in termini molto strin- gati («come appare dal testo letterale e dal loro contenuto»), difet- ta di autosufficienza, dal momento che il ricorrente, contravvenen- do al disposto dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ., non ha specificamente allegato il contratto del 2008 al ricorso, non ha in- dicato dove esso sia rintracciabile in atti, e neppure ha trascritto – o sintetizzato adeguatamente - il contenuto delle clausole che ad- duce come elementi caratterizzanti del carattere fondiario dell’operazione, evidenziati (a pag.16 del ricorso, secondo capover- so) semplicemente prospettandone i temi generali (richiami della normativa del TUB sul credito fondiario in alcuni punti, ipotesi di ri- soluzione, restrizioni e cancellazioni ipotecarie, norma di chiusura, definizione nel titolo del documento di sintesi allegato, richiamo nelle note di iscrizione ipotecaria). Il ricorrente, inoltre, nulla dice sulla durata del contratto, che in caso di mutuo fondiario deve ne- cessariamente porsi a termine medio-lungo, e nulla dice sul requi- sito della proporzionalità della garanzia ipotecaria, che anzi con il secondo mezzo di ricorso nega sussistesse. In conclusione, il ricorrente finisce con il predicare la natura fondiaria dell’operazione per il solo fatto, radicalmente insufficiente, della previsione della garanzia ipotecaria e contesta la qualificazio- ne giuridica operata dal giudice del merito senza fornire gli elemen- ti utili alla previa ricostruzione della volontà delle parti e senza neppure indicare il contenuto preciso delle clausole contrattuali che suffragherebbero le sue affermazioni. 1.5. È il caso di rammentare che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale, ri- chiamata anche dal Procuratore generale (ex multis: Sez. 1, n.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 4178 del 22.2.2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 3, n. 2560 del Numero sezionale 4715/2021Numero di raccolta generale 39169/2021 6.2.2007, Rv. 594992 – 01;Sez. 3,n. 15798 del 28.7.2005,Data pubblicazione 09/12/2021 Rv. 584351 – 01;Sez. L, n. 17168 del 9.10.2012, Rv. 624346 – 01; Sez. L,n. 9054 del 15.4.2013,Rv. 626803 – 01;Sez. L, n. 25728 del 15.11.2013, Rv. 628585 – 01;Sez. 1 ,n. 27136 del 15.11.2017, Rv. 646063 – 01; Sez. 5 ,n. 873 del 16.1.2019, Rv. 652192 - 01) l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata co- stituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di er- meneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non con- sentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole le- gali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considera- zioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in os- sequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il con- tenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diver- so significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. Infine non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consen- tito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privi- legiata un'altra. 1.6. Le ulteriori censure illustrate nel motivo, che investono rationes decidendi enunciate solo in via subordinata dal giudice del merito (ovvero per respingere l’eccezione di nullità anche nella- non ritenuta- ipotesi in cui il finanziamento avesse avuto natura F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 fondiaria) vanno invece dichiarate inammissibili per difetto di inte-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 resse del ricorrente a vederle esaminare, visto che la decisione im- pugnata si regge autonomamente sulla prima ratio, non idonea- mente confutata (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 11493/2018, 18641/2017, 15350/2017). 2. Inammissibile per difetto di interesse è pure il secondo motivo del ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 38 e segg. del d.lgs.385/1993 (TUB), della delibera CICR 22.4.1995, dell’art.62 della Direttiva 2000/12-CE, degli artt. 2697 cod.civ.e 116 e 191 cod.proc.civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisi- vo - per aver il giudice del merito affermato che il superamento della soglia di finanziabilità andava verificato con riguardo al valore dell’immobile ipotecato alla data della stipula del contratto e non a quella del fallimento - in quanto anch’esso diretto contro una ratio decidendi subordinata, addotta ad abundantiam dal Tribunale per rigettare l’eccezione di nullità del contratto. 3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.117 d.lgs.385/1993 (TUB) e alla delibe- ra CICR 4.3.2003, nonché omesso esame di un fatto decisivo og- getto di discussione fra le parti, sempre con riferimento al contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.1. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente af- fermato che l’indicazione del TAEG non era obbligatoria nel 2008, e comunque non era elemento essenziale, richiesto a pena di nulli- tà, del contratto di apertura di credito. Il ricorrente sostiene che invece il tasso ISC/TAEG doveva essere indicato, come prescritto dalla delibera CICR del 4.3.2003 e dalle istruzioni della Banca d’Italia, e che ai sensi dell’art.117, comma 8, TUB, tale mancanza, relativa a un elemento di contenuto tipico e predeterminato del contratto, lo inficiava di nullità. 3.2. Il motivo è infondato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 3.3.L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico diNumero sezionale 4715/2021Numero di raccolta generale 39169/2021 co- sto (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'in-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha ero- gato il prestito o il finanziamento; in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizza- zione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'i- struttoria, imposte di bollo, ecc.). La legge n.154 del 17.2.1992 all’articolo 4 si limitava generi- camente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Di- sciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle opera- zioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all’art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le opera- zioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all’articolo 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell'alle- gato alla delibera, che fra gli altri elenca le «aperture di credito» e le «anticipazioni bancarie». Il menzionato art.9 prescrive l’allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia e quindi si riferisce all’Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'ope-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 razione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Ita- lia medesima. 3.4. Non è dunque esatto, come ha affermato il Tribunale (pag.3, terzultimo capoverso del decreto), che all’indicazione del TAEG, come sopra definito, sia equivalente l’indicazione del tasso di interesse, delle spese dovute alla Banca e del tasso di mora e rela- tivi criteri, poiché la funzione dell’indicazione è proprio quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di imme- diata intelligibilità, l’incidenza dell’interesse di tutti i costi accessori. 3.5. Tuttavia non può essere condiviso neppure l’assunto del ricorrente secondo il quale, nella disciplina successiva al 2003 (rile- vante per il contratto del 2008) la mancata indicazione del TAEG comportava la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, nel caso, ut supra, assistita da ipoteca. L’art.117 TUB, nel suo quarto comma, prescrive che i contrat- ti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione pra- ticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il settimo comma dello stesso articolo, per il caso di inosser- vanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma quinto) dispone che si applichino: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del te- soro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Mini- stro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi preceden- ti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti ca- tegorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'ope- razione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubbli- cità nulla è dovuto.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 Poiché, come appena detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo comples- sivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed al- tre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. 4. Con il quarto motivo, proposto ex art.360 n.3, n.4 e n.5. cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.117 d.lgs.385/1993 (TUB), omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti non- ché nullità del decreto per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia), con riferimento all’apertura di credito ipoteca- ria in conto corrente del 26.9.2012. 4.1. Il ricorrente lamenta l’omissione da parte del Tribunale di ogni valutazione delle censure da lui mosse, in relazione al pre- detto contratto, in punto di mancata indicazione del TAEG e di con- seguente violazione dell’art.117, comma 8, TUB. 4.2. Il motivo denuncia promiscuamente e in modo non scin- dibile, con riferimento al contratto del 2012, vizi differenti, ricondu- cibili a diversi mezzi di ricorso (violazione di legge sostanziale, vio- lazione di legge processuale, vizio motivazionale). 4.3. Quel che è certo è che il Tribunale non è incorso nella lamentata omissione di pronuncia o nel vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché le domande e le opposizioni dell’ing. Barreca sono state rigettate; né può ravvisarsi un difetto assoluto di motivazione, poiché le considerazioni sopra ricordate (compresa quella della non applicabilità della sanzione di nullità) sono state F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 addotte dai giudici di Pordenone con riferimento ad entrambi i con-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 tratti del 2008 e del 2012, conclusione che non può essere sovver- tita per il solo fatto che il decreto contiene una (ulteriore) argo- mentazione specifica riferibile al solo contratto del 2008. 4.4. Quanto alla doglianza di violazione di legge, valgono an- che con riferimento al contratto del 2012 le stesse considerazioni esposte con riferimento al motivo precedente. Può aggiungersi che, come indicato dal Procuratore generale, successivamente al 2008, in seguito alla Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori è stato emanato il d.lgs. 13.8.2010 n.141 che ha modificato il Testo unico bancario e ha af- fidato alla Banca d’Italia, in conformità alle delibere del CICR la di- sciplina dei dettagli tecnici. Il provvedimento del 9.2.2011 del Governatore della Banca d’Italia ha definito le modalità di esplicitazione del TAEG, ammet- tendone fra l’altro l’indicazione nel solo documento di sintesi e non anche nel contratto. Risulta dunque rilievo decisivo e dirimente che nel contratto del 2012 il TAEG era richiamato nel documento di sintesi, come fa rilevare la controricorrente a pagina 7 del controricorso, con riferi- mento al doc. 5 dell’allegato A, circostanza questa che il ricorrente neppure contesta nell’ambito del motivo. 5. Con il quinto motivo, proposto ex art.360 n.3, n.4 e n.5 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1283, 1284, 1825, cod.civ., alla legge 7.3.1996 n.108 e al d.l. 29.12.200 n.384, omesso esame di un fat- to decisivo oggetto di discussione fra le parti nonché nullità del de- creto per violazione dell’art.112 c.p.c. (omessa pronuncia) con rife- rimento all’apertura di credito in conto corrente dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha rigettato con moti- vazione inconferente la sua doglianza relativa al minor ammontare del credito della banca, in quanto il mutuo ipotecario era servito a pagare passività pregresse, sussistenti su un collegato conto cor- F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 rente operativo, e non ha pronunciato sulle ulteriori doglianze con-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 cernenti l’addebito sul c/c, per 43 trimestri su 44, di interessi usu- rari, interessi anatocistici e ultralegali, spese e commissioni non pattuite. 6. Identiche censure sono illustrate dal ricorrente nel sesto motivo, questa volta con riferimento al contratto stipulato nel 2012. 6.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono solo parzialmente fondati. 6.2. Il collegio non condivide l’opinione del Procuratore gene- rale secondo cui essi sarebbero inammissibili per la deduzione promiscua di mezzi di ricorso eterogenei. 6.3. E’ vero, infatti, che un ampio indirizzo della giurispru- denza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativa- mente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ri- corso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plu- rimis, Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471). 6.4. Si è tuttavia anche ritenuto che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d'im- pugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi con- template dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, nn. 3 e 5, può esse- re superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consen- tirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diver- si, singolarmente numerati (Sez.6, 09.08.2017 n. 19893; Sez.un.6.5.2015, n.9100). In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n.17931 del 24.7.2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato mo-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 tivo, nell'ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, segnata- mente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello,di derivazione sovranazionale, della c.d. «effettività» della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al «giusto pro- cesso» di cui all'art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed inteso quale esigenza che al- la domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme proces- suali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all'esercizio della funzione giurisdizio- nale, senza eccessivi formalismi. La miscela di due diversi profili, riflettenti i vizi di violazione di legge ed omessa motivazione, non impedisce infatti di cogliere il senso e la portata delle questioni proposte dal ricorrente. Non risul- ta pertanto violato il canone di specificità dell'impugnazione, il qua- le, pur inducendo a ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti l'interpretazione di norme giuridiche e la rico- struzione dei fatti di causa, non ne preclude la formulazione in uni- co contesto, a condizione che, come nella specie, l'illustrazione del motivo consenta d'individuare con chiarezza le questioni prospetta- te e di procedere, se necessario, ad un esame separato delle stesse (cfr. Sez. Un., 6.05.2015, n. 9100; Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790; Sez.6, 17. 03.2017, n. 7009). 6.5. Nella fattispecie, tale operazione di scissione può essere compiuta senza troppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni del ri- corrente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge sostanziale e processuale da quelle relative a un asserito vi- zio motivazionale. 6.6. Le censure con le quali il ricorrente lamenta che il tribu- nale abbia respinto le contestazioni concernenti l’asserita finalità dei mutui all’estinzione di debiti pregressi (con la, in effetti laconi- F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 ca, motivazione che «gli estratti conto della fallita evidenziano atti-Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 vità e movimenti incompatibili con il rilievo del ricorrente, che non appare, pertanto, fondato sui dati reali») sono però infondate, se non inammissibili, dovendo escludersi che dal solo fatto che una parte delle somme erogate fosse affluita su un conto corrente ope- rativo già a debito per la società poi fallita possa ricavarsi la prova di un credito ipotecario della banca inferiore a quello ammesso: non risulta, infatti, che Friuladria abbia insinuato al passivo anche il credito per pregresso scoperto dei c/c, estinto attraverso i finan- ziamenti, né, d’altro canto, una volta esclusa la nullità dei contratti, può aderirsi alla tesi (che pare) adombrata nei motivi, secondo cui, in un caso quale quello configurato, le ipoteche non potrebbero ga- rantire la restituzione di tutte le somme mutuate, ma solo di quelle corrispondenti al debito sorto contestualmente alla loro erogazione. La parziale destinazione dei finanziamenti all’estinzione di de- biti pregressi della B.S. Servizi avrebbe, semmai, potuto essere posta a fondamento di un’eccezione di revoca in via incidentale delle ipoteche (in quanto, per l’appunto, volte a garantire un debito non contestualmente sorto) che però l’ing. Barreca non ha formula- to. 6.7 Vanno invece accolte le censure, agevolmente scindibili, con le quali il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il Tribunale ha infatti totalmente omesso di pronunciare sulle eccezioni di illegittimo addebito di spese e interessi ultrale- gali non pattuiti, di interessi usurari e di interessi su interessi tri- mestralmente capitalizzati - sollevate dal ricorrente con riguardo ad entrambi i contratti e sostenute da apposita perizia di parte prodot- ta come doc.13 - non avendo neppure registrato i relativi motivi di impugnazione, di cui il ricorrente dà puntualmente conto alla pag.12 del ricorso (rispettivamente sub b) e sub a). 7. Resta assorbito il settimo motivo di ricorso, con il quale l’ing. Barreca lamenta che il tribunale non abbia disposto idonea F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 2856/2019 Numero sezionale 4715/2021 consulenza tecnica contabile per verificare la fondatezza di dette Numero di raccolta generale 39169/2021Data pubblicazione 09/12/2021 eccezioni. 8. All’accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, conseguono la cassazione del decre- to impugnato e il rinvio della causa al tribunale di Pordenone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il settimo, e rigetta nel resto; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, anche per le spe- se del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Se- zione civile il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f