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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07083/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8601/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALISVIRGINIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprioe quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], ULGHERIGIOVANNA e [OSCURATO:PERSONA] -tutte e tre quali eredi di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VICOMARIA, DUPRE' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIUANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio equale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, tutti elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FADDAGIANVITTORIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, [OSCURATO:PERSONA], MANUNTAGAVINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttiNumero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A FRIGGERI N 82, pressoD atlao p usbtbulidcaizoio ne 24/03/2026dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANNONIerede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.473/2018 depositata il 25/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.[OSCURATO:PERSONA] e altri venti condomini del Condominio di via Torricelli n. 37/39 inAlghero, avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sassari MariaCadeddu e gli altri condomini del Condominio di via Torricelli n.36/38 in Alghero, eavevano chiesto lo scioglimento della comunione del cortile comune ad entrambi ifabbricati condominiali -gli altri condomini dell’uno e dell’altro Condominio, purritualmente coinvolti, non avevano partecipato al giudizio rimanendo contumaci-.Il Tribunale di Sassari aveva respinto la domanda ritenendola preclusa dal giudicatogià formatosi sull’indivisibilità del cortile, all’esito di un precedente giudiziointrodotto dagli stessi condomini che hanno radicato la presente controversia.

Detticondomini avevano fondato l’azione precedente sulla presupposta esistenza di unadivisione negoziale emergente dalla scrittura privata del 25.11.1987, domanda cheera stata rigettata, perché il Giudice aveva ritenuto che dalla scrittura non emergessela volontà di dividere (letteralmente dalla sentenza: “la scrittura … non contienel’espressione di una volontà comune e diretta alla divisione degli spazi e delle areein comunione tra gli edifici, bensì mantiene … la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici”; “gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato … progetto di divisione e, conseguentemente, diun accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili”) e perché, in concreto,la divisione non era possibile per la presenza di ipoteche sull’intera area.

Estinti icrediti garantiti dalle ipoteche, il Condominio di via Torricelli n. 37/39 aveva2 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026riproposto una domanda di divisione, senza più alcun riferimento agli Dacatcao prudbib limcazaio ne 24/03/2026come esercizio del diritto dei comproprietari, per il frazionamento del cortile comunedi circa 4.000 mq in due parti, ognuna a servizio esclusivo di uno dei condomini.Il Tribunale di Sassari aveva però ritenuto preclusa da giudicato la riproposizionedella questione.La Corte d’Appello di Cagliari -sez. dist. di Sassari- aveva accolto l’appello propostodai condomini di via Torricelli n. 37/39, così motivando: -) non vi è alcunapreclusione da giudicato, perché nel precedente giudizio era stata richiestal’esecuzione della decisione che si affermava essere stata assunta dall’assemblea il[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso dell’accordo unanime per la divisione del cortile ed essere stataformalizzata con la scrittura del 25.11.1987; -) la sentenza pronunciata all’esito diquel giudizio aveva escluso che la scrittura del 25.11.1987 contenesse un accordo didivisione, accertando solo incidentalmente l’esistenza di una ipoteca costituenteimpedimento ad una valida divisione; -) il giudicato era pertanto caduto solo sullapossibilità di dividere per l’esistenza di un accordo unanime in tal senso, ininfluentesul presente giudizio riguardante la diversa domanda di divisione giudiziale propostain assenza di accordo, che incontra il solo limite della pari comodità d’uso ed èregolata dall’art.1119 c.c.; -) nel caso di specie sussistono i requisiti previsti dallanorma richiamata, come emerge dalle considerazioni del CTP di parte attriceappellante, che si riporta alla condivisibili osservazioni tecniche della CTU redattanel precedente giudizio e allegata in atti; -) non si ritiene invece utile la CTU esperitanel presente giudizio, perché fa riferimento a lavori di sbancamento e risistemazionedel cortile e di rifacimento degli impianti che non sono stati richiesti e che nonappaiono necessari, essendo possibile la divisione del cortile stesso con l’apposizionedi una barriera divisoria e di un nuovo accesso carraio sulla via Torricelli e con laprevisione di servitù di condotta fognaria sotterranea, del resto gravante per lamaggior parte sulla porzione di competenza del condominio attore appellante.Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri trenta condomini delCondominio di via Torricelli n. 36/38 affidandolo a tre motivi.Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri venti condomini delCondominio di via Torricelli n. 37/39, instando per l’integrale rigetto del ricorso econtestando -nella memoria illustrativa- la sussistenza di legittimazione attiva deiricorrenti qualificatisi eredi di [OSCURATO:PERSONA].Gli altri condomini, pur ritualmente destinatario del ricorso, sono rimasti intimati.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle rispettivedifese.RAGIONI DELLA DECISIONEQuanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio nei precedentigradi di merito quale condomino del Condominio di via Torricelli n.36/38, si rileva3 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026che nella intestazione del ricorso vengono indicate come parti le sue erDeadtai ,p uMbblaicraizaio ne 24/03/2026Piras (già parte anche personalmente) e [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e AntonellaUlgheri; nel corpo del ricorso non vi è alcun chiarimento in ordine all’intervenutodecesso di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualità di effettive sole eredi della moglie edelle figlie, pur individuate come impugnanti in sua vece, né, come segnalato daicontroricorrenti, è stata allegata documentazione al riguardo -cfr.

Cass. n.12065/2014: “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie delgiudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero loriassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova,ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anchedella sua qualità di erede di quest'ultima; …”; le pronunce successive sono conformi(tra le altre, Cass. n. 11276/2018; Cass. n. 8973/2020)-.Si ritiene peraltro che non sia necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimentisulla questione per le considerazioni che seguono, essendo il ricorso, pur ammissibileperché strutturato in modo sufficiente a rispondere alle indicazioni imposte dall’art.366 c.p.c., infondato.1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c.”, per l’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenerela condominialità dell’area, accertato dalla sentenza n. 724/2001 conclusiva delprecedente giudizio.La Corte d’Appello avrebbe affermato che la domanda di divisione proposta nelprecedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 724/2001 avrebbe avuto perpresupposto l’asserita esistenza di un accordo unanime dei condomini per ladivisione, mentre nel successivo giudizio sarebbe stata richiesta la divisionegiudiziale ex art. 1119 c.c. per assenza di accordo dei condomini.

A ben vedere, però,nella sentenza n. 724/2001 il Tribunale di Sassari non si sarebbe limitato a escluderel’esistenza di un accordo per la divisione dell’area ma avrebbe accertato, conefficacia di giudicato, l’esistenza di un accordo unanime di segno opposto, diretto amantenere la condominialità, e quindi l’indivisibilità, dell’area.

In sostanza,l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe precluso la possibilità di divisione dell’area per lavolontà unanime dei comproprietari di mantenerne la condominialità.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha correttamente valutato l’ampiezza del giudicato costituito dallasentenza n. 724/2001: con essa il Tribunale di Sassari non ha accertato, comevorrebbero i ricorrenti, l’assoluta indivisibilità del cortile per espresso accordo in talsenso delle parti, ma ha solo rilevato che la scrittura azionata non conteneval’accordo di dividere fatto valere dalla parte attrice con la domanda proposta ed anzipresupponeva il mantenimento della condominialità dell’area, come confermato dallegaranzie ipotecarie esistenti anche sull’area a supporto dei mutui contratti per l’uno e4 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026per l’altro Condominio.

Nella sentenza richiamata come costituente gDiuatda ipcuabtbolic asziio ne 24/03/2026legge infatti che “l’accordo evocato da parte attrice, consacrato nella scritturaprivata 25/11/1987, non contiene l’espressione di una volontà comune e diretta alladivisione degli spazi e delle aree in comunione tra gli edifici, bensì mantiene,contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa parte, la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici. … gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato (in atto introduttivo) progetto di divisione e,conseguentemente, di un accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili.Viceversa, è emerso … che le aree sono gravate da vincolo ipotecario senza che siastato effettivamente esaurito l’ammortamento del mutuo”.Il tenore vincolante del contenuto della pronuncia richiamata si ferma pertantoall’affermazione di infondatezza della pretesa di dividere avente titolo nella scritturadel 27.11.1987, a seguito dell’accertamento che detta scrittura non aveva quelcontenuto negoziale ma manteneva la condominialità dell’area in contestazione; lasentenza del Tribunale di Sassari non osta, invece, ad una successiva richiesta didivisione giudiziale ex art. 1119 c.c.

Il giudicato esterno opera, infatti, soltanto entroi rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione perchè presuppone che soggetti,petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrodotta e non è il caso di specie -cfr., in proposito, Cass., Sez.

Un., n. 13916/2006e, tra le molte pronunce successive conformi, Cass. n. 5138/2019; Cass. n. 211/2024;Cass. n. 5822/2024-.2.

Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Violazione dell’art.1119 c.c.”, per la inadeguata considerazione, da parte della Corte di merito,dell’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenere la condominialitàdell’area e quindi la sua indivisibilità; l’art. 1119 c.c. richiederebbe inoltre per ladivisione il consenso unanime di tutti i condomini, nel caso di specie assente.Il motivo in esame è da considerare misto, perché in esso sono enucleabili due profilidi doglianza, l’uno prospettato come inadeguata valutazione delle risultanzeistruttorie per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, rientrantenell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. e l’altro come violazione dilegge, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.,: il motivonon presenta peraltro profili di inammissibilità, perché appare realizzabile senzatroppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni della ricorrente l’operazione di scissionetra i due poli sui quali si articolano le critiche sottoposte al vaglio di legittimità -cfr.,al riguardo Cass. n. 39169/2021, in motivazione-.Quanto al fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa, esso consisterebbenell’esistenza dell’accordo di indivisibilità contenuto nella scrittura del 25.11.1987come si propone essere stata interpretata nel precedente giudicato: il motivo è5 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025infondato, per le considerazioni svolte nell’esame del precedente mNuomtievroo d id ria crciocltoa rgseon,e rale 7083/2026dovendosi altresì ribadire che la Corte di merito ha esaminato la scritturaD raitca hpiuabmblicaatzaio ne 24/03/2026dandone un’interpretazione escludente la previsione, in essa, di un vincolo assolutodi indivisibilità dell’area, in legittimo contrasto con la tesi interpretativa dei ricorrenti(si richiama il passaggio della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte dimerito osserva che “non era un caso che la sentenza n.784/2001 non avesse spesonemmeno un argomento sul profilo dell’oggettiva indivisibilità del cortile, mentresolo incidentalmente aveva rilevato l’esistenza di un vincolo ipotecario comeulteriore causa ostativa (peraltro transeunte) per procedere ad una valida divisione,evidentemente anche consensuale”-.Con il profilo di critica in esame i ricorrenti vorrebbero quindi rimettere indiscussione l’attività di interpretazione e valutazione delle emergenze documentalioperata dalla Corte di merito, per sostituirvi la loro diversa interpretazione sulla basedi un’attività puramente meritale preclusa in sede di legittimità.Quanto alla pretesa violazione di legge, si osserva che l’art. 1119 c.c., rubricato“indivisibilità”, prevede che “Le parti comuni dell’edificio non sono soggette adivisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso dellacosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”: larichiesta del “consenso di tutti i partecipanti alla comunione” è stata introdotta dallalegge n.220/2012 -in vigore dal 18.6.2013-.Il presente giudizio è stato introdotto nel 2011, prima della modifica dell’art. 1119c.c. operata dalla riforma del 2012, ma, comunque, per la divisione giudiziale non ènecessaria l’unanimità di consenso dei condomini nemmeno alla luce del nuovo testodella norma richiamata.Sulla questione questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, rilevando appuntocome “L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201,va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggettea divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsisenza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - perla divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, inscrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio";quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria” - [OSCURATO:PERSONA]. n.26041/2019-; nell’ordinanza di questa Corte n. 4014/2020 si precisa ulteriormentecome “In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una"ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma diprotezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" dellegislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene laprescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, inrelazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla6 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1N1u1m1e rco. dci. r,a tcucoteltala g elnae rale 7083/2026destinazione d'uso del bene” e, per questo, ammette che la divisione sia Driactah ipeudbbilbicialzeio ne 24/03/2026anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa allavalutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui èstato destinato; nello stesso senso sono le pronunce successive -cfr.

Cass. n.9911/2024-.Ne consegue che la domanda di divisione giudiziale non presuppone il consenso ditutti i partecipanti ma può essere disposta se non provochi conseguenze negative sulcomodo godimento del bene in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva esempreché non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 1112 c.c. -non si deve trattare cioè dicose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate-.Non è pertanto prospettabile alcuna violazione di legge ascrivibile alla Corted’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, sotto il profilo di una pretesa violazionedel disposto dell’art. 1119 c.c.Da quanto esposto consegue l’infondatezza del motivo in esame sotto entrambi iprofili evidenziati dai ricorrenti.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “violazione e falsa applicazionedell’art. 1119 c.c., violazione dell’art. 61 c.p.c. e omesso esame delle risultanze dellaCTU quale vizio ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1032 c.c.”: non sarebbe corretto il rilievo della Corte di merito secondo cui ladivisione non comporterebbe una minore comodità d’uso dei condomini, perchésarebbe proprio il ricorrere di detta situazione che sarebbe stato invece accertatodalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio e non presa inconsiderazione per la decisione.La Corte di merito ha ampiamente motivato, dando conto dei motivi per cui non haritenuto condivisibili le considerazioni del Tecnico nominato d’Ufficio in faseistruttoria -sia in relazione agli interventi sugli impianti, considerati non necessaridalla Corte di merito, sia in relazione all’incidenza negativa, anch’essa esclusa dallaCorte d’Appello, delle servitù da costituire sulla comoda fruibilità degli immobiliall’esito della divisione, che sono i punti evidenziati dai ricorrenti nella parte motivadel ricorso-, considerando invece condivisibili e idonee alla risoluzione dellacontroversia le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Parte appellante (condominidel Condominio di via Torricelli n.37/39, controricorrenti), conformi a quelleraggiunte dalla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel precedente giudizio conclusocon la sentenza n. 784/2001 del Tribunale di Sassari.L’esistenza di una motivazione logicamente e compiutamente articolata conriferimento al materiale probatorio acquisito agli atti del processo e priva dicontraddizioni o incongruità esclude la prospettabilità di violazioni di legge7 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025inquadrabili nell’ambito dell’art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. e/o vioNlauzmieoron id i rraicecnolttar agnentie rale 7083/2026nell’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Data pubblicazione 24/03/2026Le critiche formulate dai ricorrenti mirano ad una sostanziale rivalutazione delmateriale probatorio, opposta a quella operata dalla Corte d’Appello, in un contestopuramente meritale precluso in sede di legittimità.In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto, con imputazione airicorrenti delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]LINALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8601/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALISVIRGINIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprioe quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], ULGHERIGIOVANNA e [OSCURATO:PERSONA] -tutte e tre quali eredi di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VICOMARIA, DUPRE' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIUANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio equale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, tutti elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FADDAGIANVITTORIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, [OSCURATO:PERSONA], MANUNTAGAVINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttiNumero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A FRIGGERI N 82, pressoD atlao p usbtbulidcaizoio ne 24/03/2026dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANNONIerede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.473/2018 depositata il 25/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.[OSCURATO:PERSONA] e altri venti condomini del Condominio di via Torricelli n. 37/39 inAlghero, avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sassari MariaCadeddu e gli altri condomini del Condominio di via Torricelli n.36/38 in Alghero, eavevano chiesto lo scioglimento della comunione del cortile comune ad entrambi ifabbricati condominiali -gli altri condomini dell’uno e dell’altro Condominio, purritualmente coinvolti, non avevano partecipato al giudizio rimanendo contumaci-.Il Tribunale di Sassari aveva respinto la domanda ritenendola preclusa dal giudicatogià formatosi sull’indivisibilità del cortile, all’esito di un precedente giudiziointrodotto dagli stessi condomini che hanno radicato la presente controversia.

Detticondomini avevano fondato l’azione precedente sulla presupposta esistenza di unadivisione negoziale emergente dalla scrittura privata del 25.11.1987, domanda cheera stata rigettata, perché il Giudice aveva ritenuto che dalla scrittura non emergessela volontà di dividere (letteralmente dalla sentenza: “la scrittura … non contienel’espressione di una volontà comune e diretta alla divisione degli spazi e delle areein comunione tra gli edifici, bensì mantiene … la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici”; “gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato … progetto di divisione e, conseguentemente, diun accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili”) e perché, in concreto,la divisione non era possibile per la presenza di ipoteche sull’intera area.

Estinti icrediti garantiti dalle ipoteche, il Condominio di via Torricelli n. 37/39 aveva2 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026riproposto una domanda di divisione, senza più alcun riferimento agli Dacatcao prudbib limcazaio ne 24/03/2026come esercizio del diritto dei comproprietari, per il frazionamento del cortile comunedi circa 4.000 mq in due parti, ognuna a servizio esclusivo di uno dei condomini.Il Tribunale di Sassari aveva però ritenuto preclusa da giudicato la riproposizionedella questione.La Corte d’Appello di Cagliari -sez. dist. di Sassari- aveva accolto l’appello propostodai condomini di via Torricelli n. 37/39, così motivando: -) non vi è alcunapreclusione da giudicato, perché nel precedente giudizio era stata richiestal’esecuzione della decisione che si affermava essere stata assunta dall’assemblea il[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso dell’accordo unanime per la divisione del cortile ed essere stataformalizzata con la scrittura del 25.11.1987; -) la sentenza pronunciata all’esito diquel giudizio aveva escluso che la scrittura del 25.11.1987 contenesse un accordo didivisione, accertando solo incidentalmente l’esistenza di una ipoteca costituenteimpedimento ad una valida divisione; -) il giudicato era pertanto caduto solo sullapossibilità di dividere per l’esistenza di un accordo unanime in tal senso, ininfluentesul presente giudizio riguardante la diversa domanda di divisione giudiziale propostain assenza di accordo, che incontra il solo limite della pari comodità d’uso ed èregolata dall’art.1119 c.c.; -) nel caso di specie sussistono i requisiti previsti dallanorma richiamata, come emerge dalle considerazioni del CTP di parte attriceappellante, che si riporta alla condivisibili osservazioni tecniche della CTU redattanel precedente giudizio e allegata in atti; -) non si ritiene invece utile la CTU esperitanel presente giudizio, perché fa riferimento a lavori di sbancamento e risistemazionedel cortile e di rifacimento degli impianti che non sono stati richiesti e che nonappaiono necessari, essendo possibile la divisione del cortile stesso con l’apposizionedi una barriera divisoria e di un nuovo accesso carraio sulla via Torricelli e con laprevisione di servitù di condotta fognaria sotterranea, del resto gravante per lamaggior parte sulla porzione di competenza del condominio attore appellante.Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri trenta condomini delCondominio di via Torricelli n. 36/38 affidandolo a tre motivi.Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri venti condomini delCondominio di via Torricelli n. 37/39, instando per l’integrale rigetto del ricorso econtestando -nella memoria illustrativa- la sussistenza di legittimazione attiva deiricorrenti qualificatisi eredi di [OSCURATO:PERSONA].Gli altri condomini, pur ritualmente destinatario del ricorso, sono rimasti intimati.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle rispettivedifese.RAGIONI DELLA DECISIONEQuanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio nei precedentigradi di merito quale condomino del Condominio di via Torricelli n.36/38, si rileva3 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026che nella intestazione del ricorso vengono indicate come parti le sue erDeadtai ,p uMbblaicraizaio ne 24/03/2026Piras (già parte anche personalmente) e [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e AntonellaUlgheri; nel corpo del ricorso non vi è alcun chiarimento in ordine all’intervenutodecesso di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualità di effettive sole eredi della moglie edelle figlie, pur individuate come impugnanti in sua vece, né, come segnalato daicontroricorrenti, è stata allegata documentazione al riguardo -cfr.

Cass. n.12065/2014: “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie delgiudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero loriassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova,ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anchedella sua qualità di erede di quest'ultima; …”; le pronunce successive sono conformi(tra le altre, Cass. n. 11276/2018; Cass. n. 8973/2020)-.Si ritiene peraltro che non sia necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimentisulla questione per le considerazioni che seguono, essendo il ricorso, pur ammissibileperché strutturato in modo sufficiente a rispondere alle indicazioni imposte dall’art.366 c.p.c., infondato.1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c.”, per l’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenerela condominialità dell’area, accertato dalla sentenza n. 724/2001 conclusiva delprecedente giudizio.La Corte d’Appello avrebbe affermato che la domanda di divisione proposta nelprecedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 724/2001 avrebbe avuto perpresupposto l’asserita esistenza di un accordo unanime dei condomini per ladivisione, mentre nel successivo giudizio sarebbe stata richiesta la divisionegiudiziale ex art. 1119 c.c. per assenza di accordo dei condomini.

A ben vedere, però,nella sentenza n. 724/2001 il Tribunale di Sassari non si sarebbe limitato a escluderel’esistenza di un accordo per la divisione dell’area ma avrebbe accertato, conefficacia di giudicato, l’esistenza di un accordo unanime di segno opposto, diretto amantenere la condominialità, e quindi l’indivisibilità, dell’area.

In sostanza,l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe precluso la possibilità di divisione dell’area per lavolontà unanime dei comproprietari di mantenerne la condominialità.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha correttamente valutato l’ampiezza del giudicato costituito dallasentenza n. 724/2001: con essa il Tribunale di Sassari non ha accertato, comevorrebbero i ricorrenti, l’assoluta indivisibilità del cortile per espresso accordo in talsenso delle parti, ma ha solo rilevato che la scrittura azionata non conteneval’accordo di dividere fatto valere dalla parte attrice con la domanda proposta ed anzipresupponeva il mantenimento della condominialità dell’area, come confermato dallegaranzie ipotecarie esistenti anche sull’area a supporto dei mutui contratti per l’uno e4 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026per l’altro Condominio.

Nella sentenza richiamata come costituente gDiuatda ipcuabtbolic asziio ne 24/03/2026legge infatti che “l’accordo evocato da parte attrice, consacrato nella scritturaprivata 25/11/1987, non contiene l’espressione di una volontà comune e diretta alladivisione degli spazi e delle aree in comunione tra gli edifici, bensì mantiene,contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa parte, la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici. … gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato (in atto introduttivo) progetto di divisione e,conseguentemente, di un accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili.Viceversa, è emerso … che le aree sono gravate da vincolo ipotecario senza che siastato effettivamente esaurito l’ammortamento del mutuo”.Il tenore vincolante del contenuto della pronuncia richiamata si ferma pertantoall’affermazione di infondatezza della pretesa di dividere avente titolo nella scritturadel 27.11.1987, a seguito dell’accertamento che detta scrittura non aveva quelcontenuto negoziale ma manteneva la condominialità dell’area in contestazione; lasentenza del Tribunale di Sassari non osta, invece, ad una successiva richiesta didivisione giudiziale ex art. 1119 c.c.

Il giudicato esterno opera, infatti, soltanto entroi rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione perchè presuppone che soggetti,petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrodotta e non è il caso di specie -cfr., in proposito, Cass., Sez.

Un., n. 13916/2006e, tra le molte pronunce successive conformi, Cass. n. 5138/2019; Cass. n. 211/2024;Cass. n. 5822/2024-.2.

Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Violazione dell’art.1119 c.c.”, per la inadeguata considerazione, da parte della Corte di merito,dell’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenere la condominialitàdell’area e quindi la sua indivisibilità; l’art. 1119 c.c. richiederebbe inoltre per ladivisione il consenso unanime di tutti i condomini, nel caso di specie assente.Il motivo in esame è da considerare misto, perché in esso sono enucleabili due profilidi doglianza, l’uno prospettato come inadeguata valutazione delle risultanzeistruttorie per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, rientrantenell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. e l’altro come violazione dilegge, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.,: il motivonon presenta peraltro profili di inammissibilità, perché appare realizzabile senzatroppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni della ricorrente l’operazione di scissionetra i due poli sui quali si articolano le critiche sottoposte al vaglio di legittimità -cfr.,al riguardo Cass. n. 39169/2021, in motivazione-.Quanto al fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa, esso consisterebbenell’esistenza dell’accordo di indivisibilità contenuto nella scrittura del 25.11.1987come si propone essere stata interpretata nel precedente giudicato: il motivo è5 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025infondato, per le considerazioni svolte nell’esame del precedente mNuomtievroo d id ria crciocltoa rgseon,e rale 7083/2026dovendosi altresì ribadire che la Corte di merito ha esaminato la scritturaD raitca hpiuabmblicaatzaio ne 24/03/2026dandone un’interpretazione escludente la previsione, in essa, di un vincolo assolutodi indivisibilità dell’area, in legittimo contrasto con la tesi interpretativa dei ricorrenti(si richiama il passaggio della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte dimerito osserva che “non era un caso che la sentenza n.784/2001 non avesse spesonemmeno un argomento sul profilo dell’oggettiva indivisibilità del cortile, mentresolo incidentalmente aveva rilevato l’esistenza di un vincolo ipotecario comeulteriore causa ostativa (peraltro transeunte) per procedere ad una valida divisione,evidentemente anche consensuale”-.Con il profilo di critica in esame i ricorrenti vorrebbero quindi rimettere indiscussione l’attività di interpretazione e valutazione delle emergenze documentalioperata dalla Corte di merito, per sostituirvi la loro diversa interpretazione sulla basedi un’attività puramente meritale preclusa in sede di legittimità.Quanto alla pretesa violazione di legge, si osserva che l’art. 1119 c.c., rubricato“indivisibilità”, prevede che “Le parti comuni dell’edificio non sono soggette adivisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso dellacosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”: larichiesta del “consenso di tutti i partecipanti alla comunione” è stata introdotta dallalegge n.220/2012 -in vigore dal 18.6.2013-.Il presente giudizio è stato introdotto nel 2011, prima della modifica dell’art. 1119c.c. operata dalla riforma del 2012, ma, comunque, per la divisione giudiziale non ènecessaria l’unanimità di consenso dei condomini nemmeno alla luce del nuovo testodella norma richiamata.Sulla questione questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, rilevando appuntocome “L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201,va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggettea divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsisenza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - perla divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, inscrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio";quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria” - [OSCURATO:PERSONA]. n.26041/2019-; nell’ordinanza di questa Corte n. 4014/2020 si precisa ulteriormentecome “In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una"ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma diprotezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" dellegislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene laprescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, inrelazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla6 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1N1u1m1e rco. dci. r,a tcucoteltala g elnae rale 7083/2026destinazione d'uso del bene” e, per questo, ammette che la divisione sia Driactah ipeudbbilbicialzeio ne 24/03/2026anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa allavalutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui èstato destinato; nello stesso senso sono le pronunce successive -cfr.

Cass. n.9911/2024-.Ne consegue che la domanda di divisione giudiziale non presuppone il consenso ditutti i partecipanti ma può essere disposta se non provochi conseguenze negative sulcomodo godimento del bene in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva esempreché non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 1112 c.c. -non si deve trattare cioè dicose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate-.Non è pertanto prospettabile alcuna violazione di legge ascrivibile alla Corted’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, sotto il profilo di una pretesa violazionedel disposto dell’art. 1119 c.c.Da quanto esposto consegue l’infondatezza del motivo in esame sotto entrambi iprofili evidenziati dai ricorrenti.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “violazione e falsa applicazionedell’art. 1119 c.c., violazione dell’art. 61 c.p.c. e omesso esame delle risultanze dellaCTU quale vizio ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1032 c.c.”: non sarebbe corretto il rilievo della Corte di merito secondo cui ladivisione non comporterebbe una minore comodità d’uso dei condomini, perchésarebbe proprio il ricorrere di detta situazione che sarebbe stato invece accertatodalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio e non presa inconsiderazione per la decisione.La Corte di merito ha ampiamente motivato, dando conto dei motivi per cui non haritenuto condivisibili le considerazioni del Tecnico nominato d’Ufficio in faseistruttoria -sia in relazione agli interventi sugli impianti, considerati non necessaridalla Corte di merito, sia in relazione all’incidenza negativa, anch’essa esclusa dallaCorte d’Appello, delle servitù da costituire sulla comoda fruibilità degli immobiliall’esito della divisione, che sono i punti evidenziati dai ricorrenti nella parte motivadel ricorso-, considerando invece condivisibili e idonee alla risoluzione dellacontroversia le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Parte appellante (condominidel Condominio di via Torricelli n.37/39, controricorrenti), conformi a quelleraggiunte dalla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel precedente giudizio conclusocon la sentenza n. 784/2001 del Tribunale di Sassari.L’esistenza di una motivazione logicamente e compiutamente articolata conriferimento al materiale probatorio acquisito agli atti del processo e priva dicontraddizioni o incongruità esclude la prospettabilità di violazioni di legge7 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025inquadrabili nell’ambito dell’art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. e/o vioNlauzmieoron id i rraicecnolttar agnentie rale 7083/2026nell’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Data pubblicazione 24/03/2026Le critiche formulate dai ricorrenti mirano ad una sostanziale rivalutazione delmateriale probatorio, opposta a quella operata dalla Corte d’Appello, in un contestopuramente meritale precluso in sede di legittimità.In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto, con imputazione airicorrenti delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRISIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ULGHERIANTONELLA -tutte e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUPRE' ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASULEANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di SodduBIDDAU ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, SALISANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1,comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte dei ricorrenti in solido dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.8 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione DCaitva iplueb,b liicla z7io ne 24/03/2026maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRISIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ULGHERIANTONELLA -tutte e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUPRE' ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASULEANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di SodduBIDDAU ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, SALISANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1,comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte dei ricorrenti in solido dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.8 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione DCaitva iplueb,b liicla z7io ne 24/03/2026maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8601/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALISVIRGINIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprioe quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], ULGHERIGIOVANNA e [OSCURATO:PERSONA] -tutte e tre quali eredi di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VICOMARIA, DUPRE' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIUANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio equale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, tutti elettivamente domiciliati  inROMA [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FADDAGIANVITTORIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, [OSCURATO:PERSONA], MANUNTAGAVINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttiNumero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A FRIGGERI N 82, pressoD atlao p usbtbulidcaizoio ne 24/03/2026dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANNONIerede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.473/2018 depositata il 25/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.[OSCURATO:PERSONA] e altri venti condomini del Condominio di via Torricelli n. 37/39 inAlghero, avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sassari MariaCadeddu e gli altri condomini del Condominio di via Torricelli n.36/38 in Alghero, eavevano chiesto lo scioglimento della comunione del cortile comune ad entrambi ifabbricati condominiali -gli altri condomini dell’uno e dell’altro Condominio, purritualmente coinvolti, non avevano partecipato al giudizio rimanendo contumaci-.Il Tribunale di Sassari aveva respinto la domanda ritenendola preclusa dal giudicatogià formatosi sull’indivisibilità del cortile, all’esito di un precedente giudiziointrodotto dagli stessi condomini che hanno radicato la presente controversia. Detticondomini avevano fondato l’azione precedente sulla presupposta esistenza di unadivisione negoziale emergente dalla scrittura privata del 25.11.1987, domanda cheera stata rigettata, perché il Giudice aveva ritenuto che dalla scrittura non emergessela volontà di dividere (letteralmente dalla sentenza: “la scrittura … non contienel’espressione di una volontà comune e diretta alla divisione degli spazi e delle areein comunione tra gli edifici, bensì mantiene … la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici”; “gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato … progetto di divisione e, conseguentemente, diun accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili”) e perché, in concreto,la divisione non era possibile per la presenza di ipoteche sull’intera area. Estinti icrediti garantiti dalle ipoteche, il Condominio di via Torricelli n. 37/39 aveva2 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026riproposto una domanda di divisione, senza più alcun riferimento agli Dacatcao prudbib limcazaio ne 24/03/2026come esercizio del diritto dei comproprietari, per il frazionamento del cortile comunedi circa 4.000 mq in due parti, ognuna a servizio esclusivo di uno dei condomini.Il Tribunale di Sassari aveva però ritenuto preclusa da giudicato la riproposizionedella questione.La Corte d’Appello di Cagliari -sez. dist. di Sassari- aveva accolto l’appello propostodai condomini di via Torricelli n. 37/39, così motivando: -) non vi è alcunapreclusione da giudicato, perché nel precedente giudizio era stata richiestal’esecuzione della decisione che si affermava essere stata assunta dall’assemblea il[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso dell’accordo unanime per la divisione del cortile ed essere stataformalizzata con la scrittura del 25.11.1987; -) la sentenza pronunciata all’esito diquel giudizio aveva escluso che la scrittura del 25.11.1987 contenesse un accordo didivisione, accertando solo incidentalmente l’esistenza di una ipoteca costituenteimpedimento ad una valida divisione; -) il giudicato era pertanto caduto solo sullapossibilità di dividere per l’esistenza di un accordo unanime in tal senso, ininfluentesul presente giudizio riguardante la diversa domanda di divisione giudiziale propostain assenza di accordo, che incontra il solo limite della pari comodità d’uso ed èregolata dall’art.1119 c.c.; -) nel caso di specie sussistono i requisiti previsti dallanorma richiamata, come emerge dalle considerazioni del CTP di parte attriceappellante, che si riporta alla condivisibili osservazioni tecniche della CTU redattanel precedente giudizio e allegata in atti; -) non si ritiene invece utile la CTU esperitanel presente giudizio, perché fa riferimento a lavori di sbancamento e risistemazionedel cortile e di rifacimento degli impianti che non sono stati richiesti e che nonappaiono necessari, essendo possibile la divisione del cortile stesso con l’apposizionedi una barriera divisoria e di un nuovo accesso carraio sulla via Torricelli e con laprevisione di servitù di condotta fognaria sotterranea, del resto gravante per lamaggior parte sulla porzione di competenza del condominio attore appellante.Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri trenta condomini delCondominio di via Torricelli n. 36/38 affidandolo a tre motivi.Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri venti condomini delCondominio di via Torricelli n. 37/39, instando per l’integrale rigetto del ricorso econtestando -nella memoria illustrativa- la sussistenza di legittimazione attiva deiricorrenti qualificatisi eredi di [OSCURATO:PERSONA].Gli altri condomini, pur ritualmente destinatario del ricorso, sono rimasti intimati.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle rispettivedifese.RAGIONI DELLA DECISIONEQuanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio nei precedentigradi di merito quale condomino del Condominio di via Torricelli n.36/38, si rileva3 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026che nella intestazione del ricorso vengono indicate come parti le sue erDeadtai ,p uMbblaicraizaio ne 24/03/2026Piras (già parte anche personalmente) e [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e AntonellaUlgheri; nel corpo del ricorso non vi è alcun chiarimento in ordine all’intervenutodecesso di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualità di effettive sole eredi della moglie edelle figlie, pur individuate come impugnanti in sua vece, né, come segnalato daicontroricorrenti, è stata allegata documentazione al riguardo -cfr. Cass. n.12065/2014: “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie delgiudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero loriassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova,ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anchedella sua qualità di erede di quest'ultima; …”; le pronunce successive sono conformi(tra le altre, Cass. n. 11276/2018; Cass. n. 8973/2020)-.Si ritiene peraltro che non sia necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimentisulla questione per le considerazioni che seguono, essendo il ricorso, pur ammissibileperché strutturato in modo sufficiente a rispondere alle indicazioni imposte dall’art.366 c.p.c., infondato.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c.”, per l’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenerela condominialità dell’area, accertato dalla sentenza n. 724/2001 conclusiva delprecedente giudizio.La Corte d’Appello avrebbe affermato che la domanda di divisione proposta nelprecedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 724/2001 avrebbe avuto perpresupposto l’asserita esistenza di un accordo unanime dei condomini per ladivisione, mentre nel successivo giudizio sarebbe stata richiesta la divisionegiudiziale ex art. 1119 c.c. per assenza di accordo dei condomini. A ben vedere, però,nella sentenza n. 724/2001 il Tribunale di Sassari non si sarebbe limitato a escluderel’esistenza di un accordo per la divisione dell’area ma avrebbe accertato, conefficacia di giudicato, l’esistenza di un accordo unanime di segno opposto, diretto amantenere la condominialità, e quindi l’indivisibilità, dell’area. In sostanza,l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe precluso la possibilità di divisione dell’area per lavolontà unanime dei comproprietari di mantenerne la condominialità.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha correttamente valutato l’ampiezza del giudicato costituito dallasentenza n. 724/2001: con essa il Tribunale di Sassari non ha accertato, comevorrebbero i ricorrenti, l’assoluta indivisibilità del cortile per espresso accordo in talsenso delle parti, ma ha solo rilevato che la scrittura azionata non conteneval’accordo di dividere fatto valere dalla parte attrice con la domanda proposta ed anzipresupponeva il mantenimento della condominialità dell’area, come confermato dallegaranzie ipotecarie esistenti anche sull’area a supporto dei mutui contratti per l’uno e4 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026per l’altro Condominio. Nella sentenza richiamata come costituente gDiuatda ipcuabtbolic asziio ne 24/03/2026legge infatti che “l’accordo evocato da parte attrice, consacrato nella scritturaprivata 25/11/1987, non contiene l’espressione di una volontà comune e diretta alladivisione degli spazi e delle aree in comunione tra gli edifici, bensì mantiene,contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa parte, la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici. … gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato (in atto introduttivo) progetto di divisione e,conseguentemente, di un accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili.Viceversa, è emerso … che le aree sono gravate da vincolo ipotecario senza che siastato effettivamente esaurito l’ammortamento del mutuo”.Il tenore vincolante del contenuto della pronuncia richiamata si ferma pertantoall’affermazione di infondatezza della pretesa di dividere avente titolo nella scritturadel 27.11.1987, a seguito dell’accertamento che detta scrittura non aveva quelcontenuto negoziale ma manteneva la condominialità dell’area in contestazione; lasentenza del Tribunale di Sassari non osta, invece, ad una successiva richiesta didivisione giudiziale ex art. 1119 c.c.  Il giudicato esterno opera, infatti, soltanto entroi rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione perchè presuppone che soggetti,petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrodotta e non è il caso di specie -cfr., in proposito, Cass., Sez. Un., n. 13916/2006e, tra le molte pronunce successive conformi, Cass. n. 5138/2019; Cass. n. 211/2024;Cass. n. 5822/2024-.2. Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Violazione dell’art.1119 c.c.”, per la inadeguata considerazione, da parte della Corte di merito,dell’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenere la condominialitàdell’area e quindi la sua indivisibilità; l’art. 1119 c.c. richiederebbe inoltre per ladivisione il consenso unanime di tutti i condomini, nel caso di specie assente.Il motivo in esame è da considerare misto, perché in esso sono enucleabili due profilidi doglianza, l’uno prospettato come inadeguata valutazione delle risultanzeistruttorie per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, rientrantenell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. e l’altro come violazione dilegge, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.,: il motivonon presenta peraltro profili di inammissibilità, perché appare realizzabile senzatroppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni della ricorrente l’operazione di scissionetra i due poli sui quali si articolano le critiche sottoposte al vaglio di legittimità -cfr.,al riguardo Cass. n. 39169/2021, in motivazione-.Quanto al fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa, esso consisterebbenell’esistenza dell’accordo di indivisibilità contenuto nella scrittura del 25.11.1987come si propone essere stata interpretata nel precedente giudicato: il motivo è5 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025infondato, per le considerazioni svolte nell’esame del precedente mNuomtievroo d id ria crciocltoa rgseon,e rale 7083/2026dovendosi altresì ribadire che la Corte di merito ha esaminato la scritturaD raitca hpiuabmblicaatzaio ne 24/03/2026dandone un’interpretazione escludente la previsione, in essa, di un vincolo assolutodi indivisibilità dell’area, in legittimo contrasto con la tesi interpretativa dei ricorrenti(si richiama il passaggio della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte dimerito osserva che “non era un caso che la sentenza n.784/2001 non avesse spesonemmeno un argomento sul profilo dell’oggettiva indivisibilità del cortile, mentresolo incidentalmente aveva rilevato l’esistenza di un vincolo ipotecario comeulteriore causa ostativa (peraltro transeunte) per procedere ad una valida divisione,evidentemente anche consensuale”-.Con il profilo di critica in esame i ricorrenti vorrebbero quindi rimettere indiscussione l’attività di interpretazione e valutazione delle emergenze documentalioperata dalla Corte di merito, per sostituirvi la loro diversa interpretazione sulla basedi un’attività puramente meritale preclusa in sede di legittimità.Quanto alla pretesa violazione di legge, si osserva che l’art. 1119 c.c., rubricato“indivisibilità”, prevede che “Le parti comuni dell’edificio non sono soggette adivisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso dellacosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”: larichiesta del “consenso di tutti i partecipanti alla comunione” è stata introdotta dallalegge n.220/2012 -in vigore dal 18.6.2013-.Il presente giudizio è stato introdotto nel 2011, prima della modifica dell’art. 1119c.c. operata dalla riforma del 2012, ma, comunque, per la divisione giudiziale non ènecessaria l’unanimità di consenso dei condomini nemmeno alla luce del nuovo testodella norma richiamata.Sulla questione questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, rilevando appuntocome “L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201,va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggettea divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsisenza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - perla divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, inscrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio";quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria” - [OSCURATO:PERSONA]. n.26041/2019-; nell’ordinanza di questa Corte n. 4014/2020 si precisa ulteriormentecome “In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una"ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma diprotezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" dellegislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene laprescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, inrelazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla6 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1N1u1m1e rco. dci. r,a tcucoteltala g elnae rale 7083/2026destinazione d'uso del bene” e, per questo, ammette che la divisione sia Driactah ipeudbbilbicialzeio ne 24/03/2026anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa allavalutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui èstato destinato; nello stesso senso sono le pronunce successive -cfr. Cass. n.9911/2024-.Ne consegue che la domanda di divisione giudiziale non presuppone il consenso ditutti i partecipanti ma può essere disposta se non provochi conseguenze negative sulcomodo godimento del bene in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva esempreché non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 1112 c.c. -non si deve trattare cioè dicose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate-.Non è pertanto prospettabile alcuna violazione di legge ascrivibile alla Corted’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, sotto il profilo di una pretesa violazionedel disposto dell’art. 1119 c.c.Da quanto esposto consegue l’infondatezza del motivo in esame sotto entrambi iprofili evidenziati dai ricorrenti.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “violazione e falsa applicazionedell’art. 1119 c.c., violazione dell’art. 61 c.p.c. e omesso esame delle risultanze dellaCTU quale vizio ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1032 c.c.”: non sarebbe corretto il rilievo della Corte di merito secondo cui ladivisione non comporterebbe una minore comodità d’uso dei condomini, perchésarebbe proprio il ricorrere di detta situazione che sarebbe stato invece accertatodalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel  corso del giudizio e non presa inconsiderazione per la decisione.La Corte di merito ha ampiamente motivato, dando conto dei motivi per cui non haritenuto condivisibili le considerazioni del Tecnico nominato d’Ufficio in faseistruttoria -sia in relazione agli interventi sugli impianti, considerati non necessaridalla Corte di merito, sia in relazione all’incidenza negativa, anch’essa esclusa dallaCorte d’Appello, delle servitù da costituire sulla comoda fruibilità degli immobiliall’esito della divisione, che sono i punti evidenziati dai ricorrenti nella parte motivadel ricorso-, considerando invece condivisibili e idonee alla risoluzione dellacontroversia le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Parte appellante (condominidel Condominio di via Torricelli n.37/39, controricorrenti), conformi a quelleraggiunte dalla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel precedente giudizio conclusocon la sentenza n. 784/2001 del Tribunale di Sassari.L’esistenza di una motivazione logicamente e compiutamente articolata conriferimento al materiale probatorio acquisito agli atti del processo e priva dicontraddizioni o incongruità esclude la prospettabilità di violazioni di legge7 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025inquadrabili nell’ambito dell’art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. e/o vioNlauzmieoron id i rraicecnolttar agnentie rale 7083/2026nell’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Data pubblicazione 24/03/2026Le critiche formulate dai ricorrenti mirano ad una sostanziale rivalutazione delmateriale probatorio, opposta a quella operata dalla Corte d’Appello, in un contestopuramente meritale precluso in sede di legittimità.In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto, con imputazione airicorrenti delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]LINALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8601/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALISVIRGINIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprioe quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], ULGHERIGIOVANNA e [OSCURATO:PERSONA] -tutte e tre quali eredi di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VICOMARIA, DUPRE' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIUANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio equale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, tutti elettivamente domiciliati  inROMA [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FADDAGIANVITTORIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, [OSCURATO:PERSONA], MANUNTAGAVINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttiNumero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A FRIGGERI N 82, pressoD atlao p usbtbulidcaizoio ne 24/03/2026dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANNONIerede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.473/2018 depositata il 25/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.[OSCURATO:PERSONA] e altri venti condomini del Condominio di via Torricelli n. 37/39 inAlghero, avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sassari MariaCadeddu e gli altri condomini del Condominio di via Torricelli n.36/38 in Alghero, eavevano chiesto lo scioglimento della comunione del cortile comune ad entrambi ifabbricati condominiali -gli altri condomini dell’uno e dell’altro Condominio, purritualmente coinvolti, non avevano partecipato al giudizio rimanendo contumaci-.Il Tribunale di Sassari aveva respinto la domanda ritenendola preclusa dal giudicatogià formatosi sull’indivisibilità del cortile, all’esito di un precedente giudiziointrodotto dagli stessi condomini che hanno radicato la presente controversia. Detticondomini avevano fondato l’azione precedente sulla presupposta esistenza di unadivisione negoziale emergente dalla scrittura privata del 25.11.1987, domanda cheera stata rigettata, perché il Giudice aveva ritenuto che dalla scrittura non emergessela volontà di dividere (letteralmente dalla sentenza: “la scrittura … non contienel’espressione di una volontà comune e diretta alla divisione degli spazi e delle areein comunione tra gli edifici, bensì mantiene … la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici”; “gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato … progetto di divisione e, conseguentemente, diun accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili”) e perché, in concreto,la divisione non era possibile per la presenza di ipoteche sull’intera area. Estinti icrediti garantiti dalle ipoteche, il Condominio di via Torricelli n. 37/39 aveva2 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026riproposto una domanda di divisione, senza più alcun riferimento agli Dacatcao prudbib limcazaio ne 24/03/2026come esercizio del diritto dei comproprietari, per il frazionamento del cortile comunedi circa 4.000 mq in due parti, ognuna a servizio esclusivo di uno dei condomini.Il Tribunale di Sassari aveva però ritenuto preclusa da giudicato la riproposizionedella questione.La Corte d’Appello di Cagliari -sez. dist. di Sassari- aveva accolto l’appello propostodai condomini di via Torricelli n. 37/39, così motivando: -) non vi è alcunapreclusione da giudicato, perché nel precedente giudizio era stata richiestal’esecuzione della decisione che si affermava essere stata assunta dall’assemblea il[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso dell’accordo unanime per la divisione del cortile ed essere stataformalizzata con la scrittura del 25.11.1987; -) la sentenza pronunciata all’esito diquel giudizio aveva escluso che la scrittura del 25.11.1987 contenesse un accordo didivisione, accertando solo incidentalmente l’esistenza di una ipoteca costituenteimpedimento ad una valida divisione; -) il giudicato era pertanto caduto solo sullapossibilità di dividere per l’esistenza di un accordo unanime in tal senso, ininfluentesul presente giudizio riguardante la diversa domanda di divisione giudiziale propostain assenza di accordo, che incontra il solo limite della pari comodità d’uso ed èregolata dall’art.1119 c.c.; -) nel caso di specie sussistono i requisiti previsti dallanorma richiamata, come emerge dalle considerazioni del CTP di parte attriceappellante, che si riporta alla condivisibili osservazioni tecniche della CTU redattanel precedente giudizio e allegata in atti; -) non si ritiene invece utile la CTU esperitanel presente giudizio, perché fa riferimento a lavori di sbancamento e risistemazionedel cortile e di rifacimento degli impianti che non sono stati richiesti e che nonappaiono necessari, essendo possibile la divisione del cortile stesso con l’apposizionedi una barriera divisoria e di un nuovo accesso carraio sulla via Torricelli e con laprevisione di servitù di condotta fognaria sotterranea, del resto gravante per lamaggior parte sulla porzione di competenza del condominio attore appellante.Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri trenta condomini delCondominio di via Torricelli n. 36/38 affidandolo a tre motivi.Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri venti condomini delCondominio di via Torricelli n. 37/39, instando per l’integrale rigetto del ricorso econtestando -nella memoria illustrativa- la sussistenza di legittimazione attiva deiricorrenti qualificatisi eredi di [OSCURATO:PERSONA].Gli altri condomini, pur ritualmente destinatario del ricorso, sono rimasti intimati.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle rispettivedifese.RAGIONI DELLA DECISIONEQuanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio nei precedentigradi di merito quale condomino del Condominio di via Torricelli n.36/38, si rileva3 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026che nella intestazione del ricorso vengono indicate come parti le sue erDeadtai ,p uMbblaicraizaio ne 24/03/2026Piras (già parte anche personalmente) e [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e AntonellaUlgheri; nel corpo del ricorso non vi è alcun chiarimento in ordine all’intervenutodecesso di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualità di effettive sole eredi della moglie edelle figlie, pur individuate come impugnanti in sua vece, né, come segnalato daicontroricorrenti, è stata allegata documentazione al riguardo -cfr. Cass. n.12065/2014: “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie delgiudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero loriassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova,ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anchedella sua qualità di erede di quest'ultima; …”; le pronunce successive sono conformi(tra le altre, Cass. n. 11276/2018; Cass. n. 8973/2020)-.Si ritiene peraltro che non sia necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimentisulla questione per le considerazioni che seguono, essendo il ricorso, pur ammissibileperché strutturato in modo sufficiente a rispondere alle indicazioni imposte dall’art.366 c.p.c., infondato.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c.”, per l’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenerela condominialità dell’area, accertato dalla sentenza n. 724/2001 conclusiva delprecedente giudizio.La Corte d’Appello avrebbe affermato che la domanda di divisione proposta nelprecedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 724/2001 avrebbe avuto perpresupposto l’asserita esistenza di un accordo unanime dei condomini per ladivisione, mentre nel successivo giudizio sarebbe stata richiesta la divisionegiudiziale ex art. 1119 c.c. per assenza di accordo dei condomini. A ben vedere, però,nella sentenza n. 724/2001 il Tribunale di Sassari non si sarebbe limitato a escluderel’esistenza di un accordo per la divisione dell’area ma avrebbe accertato, conefficacia di giudicato, l’esistenza di un accordo unanime di segno opposto, diretto amantenere la condominialità, e quindi l’indivisibilità, dell’area. In sostanza,l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe precluso la possibilità di divisione dell’area per lavolontà unanime dei comproprietari di mantenerne la condominialità.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha correttamente valutato l’ampiezza del giudicato costituito dallasentenza n. 724/2001: con essa il Tribunale di Sassari non ha accertato, comevorrebbero i ricorrenti, l’assoluta indivisibilità del cortile per espresso accordo in talsenso delle parti, ma ha solo rilevato che la scrittura azionata non conteneval’accordo di dividere fatto valere dalla parte attrice con la domanda proposta ed anzipresupponeva il mantenimento della condominialità dell’area, come confermato dallegaranzie ipotecarie esistenti anche sull’area a supporto dei mutui contratti per l’uno e4 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026per l’altro Condominio. Nella sentenza richiamata come costituente gDiuatda ipcuabtbolic asziio ne 24/03/2026legge infatti che “l’accordo evocato da parte attrice, consacrato nella scritturaprivata 25/11/1987, non contiene l’espressione di una volontà comune e diretta alladivisione degli spazi e delle aree in comunione tra gli edifici, bensì mantiene,contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa parte, la condominialità delle areericomprese tra gli stessi edifici. … gli attori non hanno fornito deduzioni e mezziprobatori a sostegno dell’indicato (in atto introduttivo) progetto di divisione e,conseguentemente, di un accordo per la divisione delle stesse aree tra i due stabili.Viceversa, è emerso … che le aree sono gravate da vincolo ipotecario senza che siastato effettivamente esaurito l’ammortamento del mutuo”.Il tenore vincolante del contenuto della pronuncia richiamata si ferma pertantoall’affermazione di infondatezza della pretesa di dividere avente titolo nella scritturadel 27.11.1987, a seguito dell’accertamento che detta scrittura non aveva quelcontenuto negoziale ma manteneva la condominialità dell’area in contestazione; lasentenza del Tribunale di Sassari non osta, invece, ad una successiva richiesta didivisione giudiziale ex art. 1119 c.c.  Il giudicato esterno opera, infatti, soltanto entroi rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione perchè presuppone che soggetti,petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrodotta e non è il caso di specie -cfr., in proposito, Cass., Sez. Un., n. 13916/2006e, tra le molte pronunce successive conformi, Cass. n. 5138/2019; Cass. n. 211/2024;Cass. n. 5822/2024-.2. Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Violazione dell’art.1119 c.c.”, per la inadeguata considerazione, da parte della Corte di merito,dell’esistenza di un accordo unanime dei condomini a mantenere la condominialitàdell’area e quindi la sua indivisibilità; l’art. 1119 c.c. richiederebbe inoltre per ladivisione il consenso unanime di tutti i condomini, nel caso di specie assente.Il motivo in esame è da considerare misto, perché in esso sono enucleabili due profilidi doglianza, l’uno prospettato come inadeguata valutazione delle risultanzeistruttorie per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, rientrantenell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. e l’altro come violazione dilegge, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.,: il motivonon presenta peraltro profili di inammissibilità, perché appare realizzabile senzatroppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni della ricorrente l’operazione di scissionetra i due poli sui quali si articolano le critiche sottoposte al vaglio di legittimità -cfr.,al riguardo Cass. n. 39169/2021, in motivazione-.Quanto al fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa, esso consisterebbenell’esistenza dell’accordo di indivisibilità contenuto nella scrittura del 25.11.1987come si propone essere stata interpretata nel precedente giudicato: il motivo è5 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025infondato, per le considerazioni svolte nell’esame del precedente mNuomtievroo d id ria crciocltoa rgseon,e rale 7083/2026dovendosi altresì ribadire che la Corte di merito ha esaminato la scritturaD raitca hpiuabmblicaatzaio ne 24/03/2026dandone un’interpretazione escludente la previsione, in essa, di un vincolo assolutodi indivisibilità dell’area, in legittimo contrasto con la tesi interpretativa dei ricorrenti(si richiama il passaggio della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte dimerito osserva che “non era un caso che la sentenza n.784/2001 non avesse spesonemmeno un argomento sul profilo dell’oggettiva indivisibilità del cortile, mentresolo incidentalmente aveva rilevato l’esistenza di un vincolo ipotecario comeulteriore causa ostativa (peraltro transeunte) per procedere ad una valida divisione,evidentemente anche consensuale”-.Con il profilo di critica in esame i ricorrenti vorrebbero quindi rimettere indiscussione l’attività di interpretazione e valutazione delle emergenze documentalioperata dalla Corte di merito, per sostituirvi la loro diversa interpretazione sulla basedi un’attività puramente meritale preclusa in sede di legittimità.Quanto alla pretesa violazione di legge, si osserva che l’art. 1119 c.c., rubricato“indivisibilità”, prevede che “Le parti comuni dell’edificio non sono soggette adivisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso dellacosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”: larichiesta del “consenso di tutti i partecipanti alla comunione” è stata introdotta dallalegge n.220/2012 -in vigore dal 18.6.2013-.Il presente giudizio è stato introdotto nel 2011, prima della modifica dell’art. 1119c.c. operata dalla riforma del 2012, ma, comunque, per la divisione giudiziale non ènecessaria l’unanimità di consenso dei condomini nemmeno alla luce del nuovo testodella norma richiamata.Sulla questione questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, rilevando appuntocome “L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201,va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggettea divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsisenza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - perla divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, inscrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio";quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria” - [OSCURATO:PERSONA]. n.26041/2019-; nell’ordinanza di questa Corte n. 4014/2020 si precisa ulteriormentecome “In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una"ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma diprotezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" dellegislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene laprescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, inrelazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla6 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1N1u1m1e rco. dci. r,a tcucoteltala g elnae rale 7083/2026destinazione d'uso del bene” e, per questo, ammette che la divisione sia Driactah ipeudbbilbicialzeio ne 24/03/2026anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa allavalutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui èstato destinato; nello stesso senso sono le pronunce successive -cfr. Cass. n.9911/2024-.Ne consegue che la domanda di divisione giudiziale non presuppone il consenso ditutti i partecipanti ma può essere disposta se non provochi conseguenze negative sulcomodo godimento del bene in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva esempreché non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 1112 c.c. -non si deve trattare cioè dicose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate-.Non è pertanto prospettabile alcuna violazione di legge ascrivibile alla Corted’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, sotto il profilo di una pretesa violazionedel disposto dell’art. 1119 c.c.Da quanto esposto consegue l’infondatezza del motivo in esame sotto entrambi iprofili evidenziati dai ricorrenti.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “violazione e falsa applicazionedell’art. 1119 c.c., violazione dell’art. 61 c.p.c. e omesso esame delle risultanze dellaCTU quale vizio ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1032 c.c.”: non sarebbe corretto il rilievo della Corte di merito secondo cui ladivisione non comporterebbe una minore comodità d’uso dei condomini, perchésarebbe proprio il ricorrere di detta situazione che sarebbe stato invece accertatodalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel  corso del giudizio e non presa inconsiderazione per la decisione.La Corte di merito ha ampiamente motivato, dando conto dei motivi per cui non haritenuto condivisibili le considerazioni del Tecnico nominato d’Ufficio in faseistruttoria -sia in relazione agli interventi sugli impianti, considerati non necessaridalla Corte di merito, sia in relazione all’incidenza negativa, anch’essa esclusa dallaCorte d’Appello, delle servitù da costituire sulla comoda fruibilità degli immobiliall’esito della divisione, che sono i punti evidenziati dai ricorrenti nella parte motivadel ricorso-, considerando invece condivisibili e idonee alla risoluzione dellacontroversia le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Parte appellante (condominidel Condominio di via Torricelli n.37/39, controricorrenti), conformi a quelleraggiunte dalla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel precedente giudizio conclusocon la sentenza n. 784/2001 del Tribunale di Sassari.L’esistenza di una motivazione logicamente e compiutamente articolata conriferimento al materiale probatorio acquisito agli atti del processo e priva dicontraddizioni o incongruità esclude la prospettabilità di violazioni di legge7 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025inquadrabili nell’ambito dell’art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. e/o vioNlauzmieoron id i rraicecnolttar agnentie rale 7083/2026nell’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Data pubblicazione 24/03/2026Le critiche formulate dai ricorrenti mirano ad una sostanziale rivalutazione delmateriale probatorio, opposta a quella operata dalla Corte d’Appello, in un contestopuramente meritale precluso in sede di legittimità.In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto, con imputazione airicorrenti delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRISIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ULGHERIANTONELLA -tutte e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUPRE' ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASULEANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di SodduBIDDAU ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, SALISANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1,comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte dei ricorrenti in solido dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.8 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione DCaitva iplueb,b liicla z7io ne 24/03/2026maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRISIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di UlgheriPasqualino-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ULGHERIANTONELLA -tutte e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUPRE' ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASULEANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale rede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -entrambi eredi di SodduBIDDAU ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU' ERMINIO, SALISANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1,comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte dei ricorrenti in solido dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.8 di 9Numero registro generale 8601/2019Numero sezionale 1345/2025Numero di raccolta generale 7083/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione DCaitva iplueb,b liicla z7io ne 24/03/2026maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9
Sentenza Cassazione n. 07083/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris