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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23353/2026

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difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 811/2024, depositata il 5 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva, il 29 settembre 2017, la notificadell’avviso di accertamento n.

TK503M203862/2017, relativoall’anno d’imposta 2014, con il quale l’Agenzia delle entraterettificava la dichiarazione IVA della contribuente, accertando IVAdovuta per euro 507.984,00 e irrogando sanzioni amministrativeper euro 635.731,25, per un totale complessivo di euro1.143.716,25.

L’atto si fondava su un processo verbale redatto ilNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/202627 giugno 2017, non allegato all’avviso impugnato.

La pretesaimpositiva derivava dalla riqualificazione, come presunta cessionedi azienda o di ramo di azienda, di operazioni che la societàricorrente assumeva invece costituire acquisti di merce da C CS.r.l., per euro 519.000,00 di imponibile, e acquisti di benistrumentali da [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 1.789.120,00 di imponibile,regolarmente fatturati e assoggettati ad IVA.

La ricorrentededuceva, altresì, che per la medesima fattispecie le era statonotificato, il 25 luglio 2017, l’avviso di liquidazione e irrogazionesanzioni n. 2017/ORA00001, relativo all’imposta di registro, con cuil’Ufficio aveva liquidato l’imposta su una presunta compravendita diazienda.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, sezione 12,con sentenza n. 2220/2019, depositata il 15 febbraio 2019,rigettava il ricorso.2. – Avverso la sentenza di primo grado la società proponevaappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio.L’Agenzia delle entrate si costituiva.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,sezione 2, con sentenza n. 811/2024, depositata il 5 febbraio 2024,respingeva l’appello della contribuente.3. – La società propone ricorso per cassazione affidandolo acinque motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.Il pubblico ministero ha depositato una requisitoria scritta.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso, la società deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c. e dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972, denunciando il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente espone che l’Agenzia delleentrate avrebbe qualificato come cessione di azienda plurimecessioni di merci e di beni strumentali effettuate nei confronti dellacontribuente da due società distinte, [OSCURATO:SOCIETA].,recuperando l’IVA indicata nelle relative fatture di acquisto eportata in detrazione.

Secondo la prospettazione della società, igiudici di merito avrebbero respinto l’eccezione in modo generico,richiamando più operazioni effettuate in più riprese, senzaconsiderare che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato merce da [OSCURATO:SOCIETA]. ebeni strumentali da [OSCURATO:SOCIETA]., ossia da soggetti giuridici diversi,nell’ambito di rapporti che la ricorrente qualifica come operazioni dinatura commerciale e industriale, regolarmente fatturate eassoggettate ad IVA.

La ricorrente sostiene che nella fattispecienon ricorrerebbero i presupposti oggettivi e soggettivi dellacessione di azienda, atteso che gli acquisti sarebbero stati effettuatimediante regolari fatture e non mediante un contratto avente adoggetto un complesso aziendale unitario.

La società richiama l’art.2555 c.c., secondo cui l’azienda è il complesso dei beni organizzatidall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e la disciplina deltrasferimento di ramo di azienda, evocando l’art. 2112 c.c. e ild.lgs. n. 18 del 2001, per affermare che il ramo di aziendapresupporrebbe un’articolazione funzionalmente autonoma,preesistente al trasferimento e idonea a conservare la propriaidentità.

In questa prospettiva, la ricorrente deduce che la cessioneNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026di singoli beni o di merci, priva di una organizzazionefunzionalmente autonoma, non potrebbe essere riqualificata comecessione di azienda.1.1. – Il motivo è inammissibile.In ambito tributario, a fini della determinazione dell’impostaapplicabile, la qualificazione di un negozio come cessione d’aziendapostula una valutazione complessiva dell’operazione economicarealizzata, assumendo rilievo preminente la causa reale di essa,alla luce dell’obiettivo economico perseguito e dell’interesse delleparti alle prestazioni (Cass. n. 21767/2017).Ai fini della qualificazione come cessione di azienda,assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad IVA, deltrasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non èdecisiva la volontà delle parti, occorrendo invece verificare se, inbase agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamenteceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo aconsentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che ilcessionario abbia dovuto eventualmente effettuare (Cass. n.8805/2024; Cass. n. 10740/2013).Nel merito dell’accertamento, la Corte ha ritenuto che l’Ufficioavesse correttamente ricostruito i rapporti commerciali intercorsitra [OSCURATO:SOCIETA]. e le società coinvolte, rilevando che le operazioniposte in essere avevano comportato il trasferimento di tutto ilpersonale dipendente con accollo del trattamento di fine rapporto,di tutto il materiale di lavorazione presente nello stabilimento, di uncredito d’imposta, nonché il subentro nel contratto di locazionedell’immobile strumentale e nel portafoglio clienti, quest’ultimoconsiderato quale espressione dell’avviamento commerciale.

Talielementi sono stati ritenuti idonei a qualificare l’operazione comecessione di ramo d’azienda.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026Il motivo è dunque inammissibile perché tende a sollecitareuna rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice dimerito, anche con riferimento agli acquisti da [OSCURATO:SOCIETA]Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanzache le operazioni siano state documentate mediante singole fattureemesse da distinti soggetti, poiché la qualificazione tributariadell’operazione deve essere compiuta sulla base della complessivafunzione economica concretamente realizzata e degli elementiunitariamente apprezzati dal giudice di merito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove, adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali dellaS.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, neigradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni.2. – Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Lasocietà sostiene che l’Agenzia delle entrate non avrebbe fornito laNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026prova dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva e, inparticolare, non avrebbe depositato le tre fatture di acquisto dellamerce ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]. e le venticinque fatture di acquistodei beni strumentali ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]., documenti che,secondo la ricorrente, avrebbero consentito di verificare la naturacommerciale delle operazioni e di escludere la riconducibilità dellestesse a una cessione di azienda.

La società deduce che, solo con lecontrodeduzioni nel giudizio di primo grado, l’Ufficio avrebbedepositato il processo verbale richiamato nell’avviso diaccertamento, senza però allegare le fatture oggetto dellariqualificazione.

La ricorrente assume che da tali fattureemergerebbe che si trattava di operazioni di natura commerciale eindustriale tra soggetti giuridici diversi, che avevano regolarmentevenduto e acquistato merci e beni con applicazione dell’IVA.

Sullabase di tale prospettazione, la società sostiene che il giudicetributario avrebbe dovuto verificare se l’Amministrazione avesseassolto l’onere probatorio sui fatti costitutivi della pretesa e, inmancanza di una prova sufficiente, avrebbe dovuto annullare l’attoimpositivo.2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Va innanzitutto chiarito che l'invocato art. 7, comma 5-bis, deld.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con la l. n. 130 del 2022,(«L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate conl'atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi diprova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se laprova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se ècomunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato epuntuale, comunque in coerenza con la normativa tributariasostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesaimpositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque alNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quandonon sia conseguente al pagamento di somme oggetto diaccertamenti impugnati»), in quanto norma di natura sostanziale enon processuale, si applica solo ai giudizi introdottisuccessivamente alla sua entrata in vigore (Cass. n. 20816 del2024).

Pertanto, non è applicabile al presente giudizio.Nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell’oneredella prova, ma una valutazione delle risultanze istruttorie prodottedalle parti, come già evidenziato nell'esame della censuraprecedente.

Nella motivazione non si fa riferimento a elementiistruttori mancanti, né al mancato assolvimento dell’onere dellaprova da parte dell’Agenzia delle entrate.La deduzione relativa alla mancata produzione delle fatturenon individua, pertanto, una violazione del criterio legale di ripartodell’onere probatorio, ma censura il modo in cui il giudice di meritoha apprezzato il materiale istruttorio disponibile, valorizzando glielementi sintomatici del trasferimento di un complesso organizzato.Nella sostanza, anche sotto tale profilo, si richiede unainammissibile rivalutazione dei fatti.3. – Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce laviolazione dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, dell’art. 7della l. n. 212 del 2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando il vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente sostiene che l’avviso diaccertamento sarebbe nullo per carenza di motivazione e, inparticolare, per mancata allegazione degli atti prodromicirichiamati.

La società espone che l’atto impugnato rientrerebbe traquelli soggetti all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della l.n. 212 del 2000 e che, facendo riferimento ad altro atto, avrebbedovuto essere corredato da quest’ultimo.

Secondo laNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026prospettazione della ricorrente, la mancata allegazione degli attirichiamati e non conosciuti avrebbe inciso sul diritto di difesa,poiché il contribuente sarebbe stato costretto a ricercare documentinon prodotti e non avrebbe potuto conoscere tutti gli elementi sucui si fondava l’accertamento.

La ricorrente richiama, al riguardo,precedenti di legittimità relativi all’obbligo di allegazione degli attirichiamati e al divieto di integrazione postuma della motivazionedell’atto impositivo nel corso del giudizio.

Nel motivo si afferma chela motivazione dell’avviso di accertamento non potrebbe esserelegittimamente integrata in sede processuale mediante laproduzione dell’atto richiamato, poiché la motivazione costituirebberequisito originario e indefettibile dell’atto.

La ricorrente deduce,inoltre, che l’avviso sarebbe stato motivato per relationemmediante richiamo al processo verbale di constatazione, senza chel’Ufficio avesse svolto una autonoma valutazione dei presuppostiimpositivi.3.1. – Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel regimeintrodotto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, l'obbligo dimotivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche «perrelationem», ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'attonotificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale,cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari)dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere ilcontenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consenteal contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamatonei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementiNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026della motivazione del provvedimento (Cass. n. 9032/2013; Cass. n.9323/2017; Cass. n. 21066/2017; Cass. n. 21627/2024).Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizzanecessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue partirilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la sempliceindicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, percome apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e,quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva.Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diaccertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbiafatto comunque riferimento, i quali, pur essendo consideratiirrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per laprova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417/2018); b) di quellidi cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass.n. 9323/2017; Cass. n. 407/2015; Cass. n. 18073/2008), tra iquali rientrano certamente anche quelli comunicati al contribuentepoi fallito, dovendosi presumere la conoscenza degli stessi da partedel curatore (Cass. n. 24254/2015; Cass. n. 20166/2016; Cass. n.27628/2018).È inoltre necessario distinguere la motivazione dell'attoimpositivo, requisito formale di validità dell'atto, da quellodell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatticostitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali èdisciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoriaoperanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa(Cass. n. 6524/2020; Cass. n. 20428/2020).Esaminando gli atti di causa, la Corte di giustizia tributaria haritenuto l'avviso di accertamento congruamente motivato, così daNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026consentire l'esercizio del diritto di difesa, individuando gli elementiessenziali della pretesa e specificando, altresì, che, se l'avviso diaccertamento fa riferimento a una precedente attività istruttoriaconosciuta dal contribuente, l'obbligo di motivazione deve ritenersiregolarmente adempiuto.La censura, nel contestare la mancata allegazione del processoverbale e degli ulteriori documenti richiamati, non si confrontadunque con tale accertamento, né indica quali specifici elementiessenziali della pretesa sarebbero rimasti estranei alla motivazionedell’avviso, in modo da impedire l’effettivo esercizio del diritto didifesa.4. – Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3 e 33Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Lasocietà censura la statuizione sulle spese dei due gradi di merito,sostenendo che i giudici avrebbero dovuto compensarle, poichél’Agenzia delle entrate sarebbe risultata vittoriosa sulla base didocumenti prodotti soltanto nel corso del giudizio.

La ricorrenterichiama l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella partein cui prevede la compensazione, totale o parziale, delle spesequando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, da motivareespressamente, ovvero quando la parte sia risultata vittoriosa sullabase di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio.Deduce, inoltre, che nel giudizio di primo grado l’Agenzia delleentrate avrebbe depositato una nota spese per euro 10.805,86,mentre la Commissione tributaria provinciale avrebbe liquidato lespese di lite in euro 12.000,00, con conseguente violazione dell’art.15 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La società prospetta, altresì, chel’Agenzia delle entrate sarebbe stata in giudizio senza il ministerodi un difensore e che, pertanto, non avrebbe potuto ottenere laNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026condanna della contribuente al pagamento di diritti e onorari diavvocato.

A sostegno della censura richiama Cass. n. 27444/2020e Cass. n. 9900/2021, oltre ad altri precedenti indicati nel ricorso,per affermare che l’autorità amministrativa che sta in giudiziopersonalmente o mediante un funzionario delegato non potrebbeottenere il pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari diavvocato, potendo essere liquidate soltanto le spese viveconcretamente affrontate e risultanti da apposita nota.

Laricorrente collega tale prospettazione anche agli artt. 3 e 33 Cost.,deducendo profili di irragionevolezza e di esercizio di fatto dicompensi professionali per l’attività svolta da funzionari dipendenti.4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Sulla compensazione la censura è infondata perché la regola èquella della soccombenza, mentre l'eccezione è costituita dallacompensazione che va puntualmente motivata in merito alle gravied eccezionali ragioni.Le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare lacompensazione totale o parziale delle spese giudiziali devonoessere esplicitamente motivate e riferite a specifiche circostanze oaspetti della controversia, quali la condotta processuale della partesoccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili dallaparte, tali da rendere, nel caso concreto, l'applicazione del criteriogenerale della soccombenza contraria al principio diproporzionalità; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di leggedenunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 6782/2026).Nessuna violazione di legge sussiste, inoltre, riguardo allaliquidazione dei compensi nei confronti dell’Agenzia delle entrateche si sia avvalsa di un funzionario appositamente delegato.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che siastata assistita in giudizio da propri funzionari o da propridipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione dellatariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con lariduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, attesoche l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta,ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che sianolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n.1019/2024; Cass. n. 27634/2021).Riguardo alle spese del primo grado, infine, vi è difetto dispecificità in ordine all’eventuale motivo di impugnazione propostoin sede di gravame sotto il profilo contenuto nel presente motivo dicensura.5. – Con il quinto motivo di ricorso, la società denuncia laviolazione degli artt. 132 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 36del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

La ricorrente sostiene che la sentenzaimpugnata sarebbe nulla perché avrebbe omesso l’esame di unfatto storico risultante dagli atti processuali, oggetto di discussionetra le parti e avente carattere decisivo, nonché perché sarebbeaffetta da motivazione inesistente, contraddittoria o meramenteapparente.

La società deduce che dalla sentenza impugnata nonsarebbero evincibili in modo compiuto né le censure mosse dallaricorrente al provvedimento impositivo né la sequenza processualeche aveva condotto alla decisione.

In tale prospettiva, richiamal’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 132 c.p.c. e l’art. 118Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenzadovrebbe contenere l’esposizione dei fatti rilevanti della causa edelle ragioni giuridiche della decisione.

Nel medesimo motivo lasocietà deduce anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendoche i giudici non si sarebbero pronunciati su tutte le eccezionisollevate nel corso del giudizio.

Secondo la ricorrente, la sentenzasarebbe nulla per difetto di corrispondenza tra chiesto epronunciato e per omessa pronuncia, nonché per ultrapetizione oextrapetizione, in quanto avrebbe inciso sui limiti del poteredispositivo delle parti, alterando gli elementi obiettivi dell’azione esostituendo i fatti costitutivi della pretesa.5.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Il motivo è inammissibile, in primis, là dove cumula censuretra loro differenti e incompatibili.L'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., può essere superata sela formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esameseparato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi,singolarmente numerati (Cass. n. 39169/2021).È, altresì, inammissibile in relazione alla dedotta violazionedell’art. 112 c.p.c., non indicando le domande e le eccezioni chesarebbero state omesse.La mera evocazione dell’omessa pronuncia, dell’ultrapetizionee dell’extrapetizione, senza la puntuale indicazione delle domande,eccezioni o questioni processualmente introdotte e non esaminate,non consente di verificare il dedotto scostamento tra chiesto epronunciato.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026La censura, inoltre, è inammissibile nei limiti in cui si risolvenella deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,in presenza di una doppia conforme.

Nell'ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. n. 5947/2023).Infine, il motivo è infondato riguardo al vizio di motivazionedella sentenza, che non viola il “minimo costituzionale”.

Lasentenza impugnata consente, infatti, di individuare la ratiodecidendi posta a fondamento del rigetto dell’appello.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).6. – Il ricorso va dunque rigettato e non si deve provvederesulle spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delleentrate.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 811/2024, depositata il 5 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva, il 29 settembre 2017, la notificadell’avviso di accertamento n. TK503M203862/2017, relativoall’anno d’imposta 2014, con il quale l’Agenzia delle entraterettificava la dichiarazione IVA della contribuente, accertando IVAdovuta per euro 507.984,00 e irrogando sanzioni amministrativeper euro 635.731,25, per un totale complessivo di euro1.143.716,25. L’atto si fondava su un processo verbale redatto ilNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/202627 giugno 2017, non allegato all’avviso impugnato. La pretesaimpositiva derivava dalla riqualificazione, come presunta cessionedi azienda o di ramo di azienda, di operazioni che la societàricorrente assumeva invece costituire acquisti di merce da C CS.r.l., per euro 519.000,00 di imponibile, e acquisti di benistrumentali da [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 1.789.120,00 di imponibile,regolarmente fatturati e assoggettati ad IVA. La ricorrentededuceva, altresì, che per la medesima fattispecie le era statonotificato, il 25 luglio 2017, l’avviso di liquidazione e irrogazionesanzioni n. 2017/ORA00001, relativo all’imposta di registro, con cuil’Ufficio aveva liquidato l’imposta su una presunta compravendita diazienda.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, sezione 12,con sentenza n. 2220/2019, depositata il 15 febbraio 2019,rigettava il ricorso.2. – Avverso la sentenza di primo grado la società proponevaappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio.L’Agenzia delle entrate si costituiva.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,sezione 2, con sentenza n. 811/2024, depositata il 5 febbraio 2024,respingeva l’appello della contribuente.3. – La società propone ricorso per cassazione affidandolo acinque motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.Il pubblico ministero ha depositato una requisitoria scritta.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso, la società deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c. e dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972, denunciando il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente espone che l’Agenzia delleentrate avrebbe qualificato come cessione di azienda plurimecessioni di merci e di beni strumentali effettuate nei confronti dellacontribuente da due società distinte, [OSCURATO:SOCIETA].,recuperando l’IVA indicata nelle relative fatture di acquisto eportata in detrazione. Secondo la prospettazione della società, igiudici di merito avrebbero respinto l’eccezione in modo generico,richiamando più operazioni effettuate in più riprese, senzaconsiderare che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato merce da [OSCURATO:SOCIETA]. ebeni strumentali da [OSCURATO:SOCIETA]., ossia da soggetti giuridici diversi,nell’ambito di rapporti che la ricorrente qualifica come operazioni dinatura commerciale e industriale, regolarmente fatturate eassoggettate ad IVA. La ricorrente sostiene che nella fattispecienon ricorrerebbero i presupposti oggettivi e soggettivi dellacessione di azienda, atteso che gli acquisti sarebbero stati effettuatimediante regolari fatture e non mediante un contratto avente adoggetto un complesso aziendale unitario. La società richiama l’art.2555 c.c., secondo cui l’azienda è il complesso dei beni organizzatidall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e la disciplina deltrasferimento di ramo di azienda, evocando l’art. 2112 c.c. e ild.lgs. n. 18 del 2001, per affermare che il ramo di aziendapresupporrebbe un’articolazione funzionalmente autonoma,preesistente al trasferimento e idonea a conservare la propriaidentità. In questa prospettiva, la ricorrente deduce che la cessioneNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026di singoli beni o di merci, priva di una organizzazionefunzionalmente autonoma, non potrebbe essere riqualificata comecessione di azienda.1.1. – Il motivo è inammissibile.In ambito tributario, a fini della determinazione dell’impostaapplicabile, la qualificazione di un negozio come cessione d’aziendapostula una valutazione complessiva dell’operazione economicarealizzata, assumendo rilievo preminente la causa reale di essa,alla luce dell’obiettivo economico perseguito e dell’interesse delleparti alle prestazioni (Cass. n. 21767/2017).Ai fini della qualificazione come cessione di azienda,assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad IVA, deltrasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non èdecisiva la volontà delle parti, occorrendo invece verificare se, inbase agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamenteceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo aconsentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che ilcessionario abbia dovuto eventualmente effettuare (Cass. n.8805/2024; Cass. n. 10740/2013).Nel merito dell’accertamento, la Corte ha ritenuto che l’Ufficioavesse correttamente ricostruito i rapporti commerciali intercorsitra [OSCURATO:SOCIETA]. e le società coinvolte, rilevando che le operazioniposte in essere avevano comportato il trasferimento di tutto ilpersonale dipendente con accollo del trattamento di fine rapporto,di tutto il materiale di lavorazione presente nello stabilimento, di uncredito d’imposta, nonché il subentro nel contratto di locazionedell’immobile strumentale e nel portafoglio clienti, quest’ultimoconsiderato quale espressione dell’avviamento commerciale. Talielementi sono stati ritenuti idonei a qualificare l’operazione comecessione di ramo d’azienda.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026Il motivo è dunque inammissibile perché tende a sollecitareuna rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice dimerito, anche con riferimento agli acquisti da [OSCURATO:SOCIETA]Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanzache le operazioni siano state documentate mediante singole fattureemesse da distinti soggetti, poiché la qualificazione tributariadell’operazione deve essere compiuta sulla base della complessivafunzione economica concretamente realizzata e degli elementiunitariamente apprezzati dal giudice di merito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove, adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali dellaS.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, neigradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni.2. – Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Lasocietà sostiene che l’Agenzia delle entrate non avrebbe fornito laNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026prova dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva e, inparticolare, non avrebbe depositato le tre fatture di acquisto dellamerce ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]. e le venticinque fatture di acquistodei beni strumentali ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]., documenti che,secondo la ricorrente, avrebbero consentito di verificare la naturacommerciale delle operazioni e di escludere la riconducibilità dellestesse a una cessione di azienda. La società deduce che, solo con lecontrodeduzioni nel giudizio di primo grado, l’Ufficio avrebbedepositato il processo verbale richiamato nell’avviso diaccertamento, senza però allegare le fatture oggetto dellariqualificazione. La ricorrente assume che da tali fattureemergerebbe che si trattava di operazioni di natura commerciale eindustriale tra soggetti giuridici diversi, che avevano regolarmentevenduto e acquistato merci e beni con applicazione dell’IVA. Sullabase di tale prospettazione, la società sostiene che il giudicetributario avrebbe dovuto verificare se l’Amministrazione avesseassolto l’onere probatorio sui fatti costitutivi della pretesa e, inmancanza di una prova sufficiente, avrebbe dovuto annullare l’attoimpositivo.2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Va innanzitutto chiarito che l'invocato art. 7, comma 5-bis, deld.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con la l. n. 130 del 2022,(«L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate conl'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi diprova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se laprova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se ècomunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato epuntuale, comunque in coerenza con la normativa tributariasostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesaimpositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque alNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quandonon sia conseguente al pagamento di somme oggetto diaccertamenti impugnati»), in quanto norma di natura sostanziale enon processuale, si applica solo ai giudizi introdottisuccessivamente alla sua entrata in vigore (Cass. n. 20816 del2024). Pertanto, non è applicabile al presente giudizio.Nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell’oneredella prova, ma una valutazione delle risultanze istruttorie prodottedalle parti, come già evidenziato nell'esame della censuraprecedente. Nella motivazione non si fa riferimento a elementiistruttori mancanti, né al mancato assolvimento dell’onere dellaprova da parte dell’Agenzia delle entrate.La deduzione relativa alla mancata produzione delle fatturenon individua, pertanto, una violazione del criterio legale di ripartodell’onere probatorio, ma censura il modo in cui il giudice di meritoha apprezzato il materiale istruttorio disponibile, valorizzando glielementi sintomatici del trasferimento di un complesso organizzato.Nella sostanza, anche sotto tale profilo, si richiede unainammissibile rivalutazione dei fatti.3. – Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce laviolazione dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, dell’art. 7della l. n. 212 del 2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando il vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sostiene che l’avviso diaccertamento sarebbe nullo per carenza di motivazione e, inparticolare, per mancata allegazione degli atti prodromicirichiamati. La società espone che l’atto impugnato rientrerebbe traquelli soggetti all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della l.n. 212 del 2000 e che, facendo riferimento ad altro atto, avrebbedovuto essere corredato da quest’ultimo. Secondo laNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026prospettazione della ricorrente, la mancata allegazione degli attirichiamati e non conosciuti avrebbe inciso sul diritto di difesa,poiché il contribuente sarebbe stato costretto a ricercare documentinon prodotti e non avrebbe potuto conoscere tutti gli elementi sucui si fondava l’accertamento. La ricorrente richiama, al riguardo,precedenti di legittimità relativi all’obbligo di allegazione degli attirichiamati e al divieto di integrazione postuma della motivazionedell’atto impositivo nel corso del giudizio. Nel motivo si afferma chela motivazione dell’avviso di accertamento non potrebbe esserelegittimamente integrata in sede processuale mediante laproduzione dell’atto richiamato, poiché la motivazione costituirebberequisito originario e indefettibile dell’atto. La ricorrente deduce,inoltre, che l’avviso sarebbe stato motivato per relationemmediante richiamo al processo verbale di constatazione, senza chel’Ufficio avesse svolto una autonoma valutazione dei presuppostiimpositivi.3.1. – Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel regimeintrodotto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, l'obbligo dimotivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche «perrelationem», ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'attonotificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale,cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari)dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere ilcontenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consenteal contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamatonei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementiNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026della motivazione del provvedimento (Cass. n. 9032/2013; Cass. n.9323/2017; Cass. n. 21066/2017; Cass. n. 21627/2024).Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizzanecessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue partirilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la sempliceindicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, percome apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e,quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva.Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diaccertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbiafatto comunque riferimento, i quali, pur essendo consideratiirrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per laprova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417/2018); b) di quellidi cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass.n. 9323/2017; Cass. n. 407/2015; Cass. n. 18073/2008), tra iquali rientrano certamente anche quelli comunicati al contribuentepoi fallito, dovendosi presumere la conoscenza degli stessi da partedel curatore (Cass. n. 24254/2015; Cass. n. 20166/2016; Cass. n.27628/2018).È inoltre necessario distinguere la motivazione dell'attoimpositivo, requisito formale di validità dell'atto, da quellodell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatticostitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali èdisciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoriaoperanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa(Cass. n. 6524/2020; Cass. n. 20428/2020).Esaminando gli atti di causa, la Corte di giustizia tributaria haritenuto l'avviso di accertamento congruamente motivato, così daNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026consentire l'esercizio del diritto di difesa, individuando gli elementiessenziali della pretesa e specificando, altresì, che, se l'avviso diaccertamento fa riferimento a una precedente attività istruttoriaconosciuta dal contribuente, l'obbligo di motivazione deve ritenersiregolarmente adempiuto.La censura, nel contestare la mancata allegazione del processoverbale e degli ulteriori documenti richiamati, non si confrontadunque con tale accertamento, né indica quali specifici elementiessenziali della pretesa sarebbero rimasti estranei alla motivazionedell’avviso, in modo da impedire l’effettivo esercizio del diritto didifesa.4. – Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3 e 33Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Lasocietà censura la statuizione sulle spese dei due gradi di merito,sostenendo che i giudici avrebbero dovuto compensarle, poichél’Agenzia delle entrate sarebbe risultata vittoriosa sulla base didocumenti prodotti soltanto nel corso del giudizio. La ricorrenterichiama l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella partein cui prevede la compensazione, totale o parziale, delle spesequando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, da motivareespressamente, ovvero quando la parte sia risultata vittoriosa sullabase di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio.Deduce, inoltre, che nel giudizio di primo grado l’Agenzia delleentrate avrebbe depositato una nota spese per euro 10.805,86,mentre la Commissione tributaria provinciale avrebbe liquidato lespese di lite in euro 12.000,00, con conseguente violazione dell’art.15 del d.lgs. n. 546 del 1992. La società prospetta, altresì, chel’Agenzia delle entrate sarebbe stata in giudizio senza il ministerodi un difensore e che, pertanto, non avrebbe potuto ottenere laNumero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026condanna della contribuente al pagamento di diritti e onorari diavvocato. A sostegno della censura richiama Cass. n. 27444/2020e Cass. n. 9900/2021, oltre ad altri precedenti indicati nel ricorso,per affermare che l’autorità amministrativa che sta in giudiziopersonalmente o mediante un funzionario delegato non potrebbeottenere il pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari diavvocato, potendo essere liquidate soltanto le spese viveconcretamente affrontate e risultanti da apposita nota. Laricorrente collega tale prospettazione anche agli artt. 3 e 33 Cost.,deducendo profili di irragionevolezza e di esercizio di fatto dicompensi professionali per l’attività svolta da funzionari dipendenti.4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Sulla compensazione la censura è infondata perché la regola èquella della soccombenza, mentre l'eccezione è costituita dallacompensazione che va puntualmente motivata in merito alle gravied eccezionali ragioni.Le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare lacompensazione totale o parziale delle spese giudiziali devonoessere esplicitamente motivate e riferite a specifiche circostanze oaspetti della controversia, quali la condotta processuale della partesoccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili dallaparte, tali da rendere, nel caso concreto, l'applicazione del criteriogenerale della soccombenza contraria al principio diproporzionalità; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di leggedenunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 6782/2026).Nessuna violazione di legge sussiste, inoltre, riguardo allaliquidazione dei compensi nei confronti dell’Agenzia delle entrateche si sia avvalsa di un funzionario appositamente delegato.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che siastata assistita in giudizio da propri funzionari o da propridipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione dellatariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con lariduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, attesoche l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta,ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che sianolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n.1019/2024; Cass. n. 27634/2021).Riguardo alle spese del primo grado, infine, vi è difetto dispecificità in ordine all’eventuale motivo di impugnazione propostoin sede di gravame sotto il profilo contenuto nel presente motivo dicensura.5. – Con il quinto motivo di ricorso, la società denuncia laviolazione degli artt. 132 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 36del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. La ricorrente sostiene che la sentenzaimpugnata sarebbe nulla perché avrebbe omesso l’esame di unfatto storico risultante dagli atti processuali, oggetto di discussionetra le parti e avente carattere decisivo, nonché perché sarebbeaffetta da motivazione inesistente, contraddittoria o meramenteapparente. La società deduce che dalla sentenza impugnata nonsarebbero evincibili in modo compiuto né le censure mosse dallaricorrente al provvedimento impositivo né la sequenza processualeche aveva condotto alla decisione. In tale prospettiva, richiamal’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 132 c.p.c. e l’art. 118Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenzadovrebbe contenere l’esposizione dei fatti rilevanti della causa edelle ragioni giuridiche della decisione. Nel medesimo motivo lasocietà deduce anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendoche i giudici non si sarebbero pronunciati su tutte le eccezionisollevate nel corso del giudizio. Secondo la ricorrente, la sentenzasarebbe nulla per difetto di corrispondenza tra chiesto epronunciato e per omessa pronuncia, nonché per ultrapetizione oextrapetizione, in quanto avrebbe inciso sui limiti del poteredispositivo delle parti, alterando gli elementi obiettivi dell’azione esostituendo i fatti costitutivi della pretesa.5.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Il motivo è inammissibile, in primis, là dove cumula censuretra loro differenti e incompatibili.L'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., può essere superata sela formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esameseparato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi,singolarmente numerati (Cass. n. 39169/2021).È, altresì, inammissibile in relazione alla dedotta violazionedell’art. 112 c.p.c., non indicando le domande e le eccezioni chesarebbero state omesse.La mera evocazione dell’omessa pronuncia, dell’ultrapetizionee dell’extrapetizione, senza la puntuale indicazione delle domande,eccezioni o questioni processualmente introdotte e non esaminate,non consente di verificare il dedotto scostamento tra chiesto epronunciato.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026La censura, inoltre, è inammissibile nei limiti in cui si risolvenella deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,in presenza di una doppia conforme. Nell'ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. n. 5947/2023).Infine, il motivo è infondato riguardo al vizio di motivazionedella sentenza, che non viola il “minimo costituzionale”. Lasentenza impugnata consente, infatti, di individuare la ratiodecidendi posta a fondamento del rigetto dell’appello.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).6. – Il ricorso va dunque rigettato e non si deve provvederesulle spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delleentrate.Numero registro generale 19197/2024Numero sezionale 5383/2026Numero di raccolta generale 23353/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak