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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09160/2026

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ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona della procuratrice speciale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale del 17 aprile 2023 per notar dr. [OSCURATO:PERSONA] (rep.42423 – racc. 21712), rappresentata e difesa, come da procuraNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreani (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271 P).- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 864/7/2024 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 6 febbraio2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 € eproporzionale (aliquota del 3%), pari a 12.887,00 € in relazione agliinteressi moratori liquidati dal decreto ingiuntivo n. 3218/2016emesso dal Tribunale di Roma.2.

Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate contro la sentenza n. 11940/8/2021 della Commissionetributaria provinciale di Roma (secondo cui gli interessi, siano essiconvenzionali o moratori, non dovevano essere sottoposti ad impostaproporzionale separata, essendo meri accessori della sorte capitale),assumendo che «Nel caso in esame deve essere applicato ilconsolidato principio di diritto in forza del quale in tema di imposta diregistro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottengaper il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla lucedel principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R.n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base allaprevisione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata alNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi,quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come taliesentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibileIVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misuraproporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gliinteressi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimoscoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodottodall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchéesenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA.

Sez. 5 - , Ordinanza n.17276 del 13/07/2017 (Rv. 644900 - 01); Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 33535 del 15/11/2022 (Rv. 666310–01» (così nellapronuncia impugnata).3.

Con ricorso notificato in data 5 settembre 2024 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base del sottoindicato motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorsodepositato l’8 ottobre 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e 15 d.P.R. n. 602/1972,oltre che degli artt. 1224 e 2696 e ss. c.c., lamentando «[…] l’erroneasussunzione della fattispecie di causa al regime normativo,correttamente interpretato, afferenti agli interessi compensativi (omeglio, per quanto detto supra, a quelli corrispettivi cui in verità siriferisce il Giudice del gravame), anziché sotto quello riguardante gliinteressi moratori che vengono in rilievo nel caso di specie» (v.pagine nn. 15 e 16 del ricorso).Numero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026L’istante ha precisato che «L’oggetto del contendere attiene, pervero, alla qualificazione degli interessi oggetto della predettacondanna in termini di interessi corrispettivi o moratori, da cuiconsegue la corretta individuazione del regime di tassazione fisso oproporzionale appena ricostruito». (v. pagina n. 18 del ricorso),duolendosi, in particolare, del fatto che:- «la CGT di II grado ha del tutto omesso di motivare le ragioniper cui, nel caso di specie, verrebbero in rilievo interessi compensativianziché moratori, e ciò benché l’odierna Amministrazione ricorrenteabbia pervicacemente argomentato in senso contrario nei suoi attidifensivi dei precedenti gradi di giudizio»;- «[OSCURATO:PERSONA] d’appello, difatti, ha erroneamente e in maniera deltutto apodittica fondato la propria decisione sul presupposto secondocui, come si è detto, gli interessi liquidati dal Tribunale ordinario infavore della [OSCURATO:PERSONA] di Siena, a mezzo del Decreto Ingiuntivo n.321816, avessero natura convenzionale e non, come sostenutodall’Amministrazione finanziaria, moratoria» (v. pagina n. 19 delricorso), come risultante pacificamente dagli atti di causa.2.

Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.3.

Va premesso che la difesa erariale ha riconosciuto che lasentenza impugnata ha applicato il principio di diritto affermato daquesta Corte secondo cui in tema di imposta di registro, alla luce delprincipio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 d.P.R. n.131/1986, le pronunce di condanna al pagamento di una somma didenaro soggiacciono a tassazione fissa, ai sensi della Nota II dell'art.8 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto, tanto conriferimento alla quota capitale, quanto con riferimento alla quotainteressi convenzionali, là dove, invece, gli interessi moratori, sonoNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026esentati dalla base imponibile IVA ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972 el’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale aisensi dell'art. 8 della menzionata tariffa.Nondimeno, l’Agenzia ha contestato al Giudice d’appello la falsaapplicazione di tale principio alla concreta fattispecie in rassegna, peraver (implicitamente) ritenuto che gli interessi in questione avesseronatura corrispettiva, mentre risultava pacificamente documentato illoro carattere moratorio per essere stati così indicati e richiesti nelricorso per decreto ingiuntivo (scansionato nel ricorso) e come taliriconosciuti nel titolo monitorio.Lungo l’illustrato tracciato argomentativo l’Agenzia ha anchelamentato – come sopra esposto – l’omessa motivazione di talevalutazione, ritenendola «[…] del tutto apodittica […]» (v. pagina n.19 del ricorso).4.

Alla luce di tale ricostruzione del contenuto del ricorso, va allorariconosciuto – come pure evidenziato ad altri fini dalla difesa dellabanca - che, nonostante l’intitolazione di un’unica censura (violazionee falsa applicazione di legge; segnatamente degli artt. 40 TUR e 15d.P.R.

Iva, 2697 e 1224 c.c.), la ricorrente abbia, in realtà, sviluppatole contestazioni alla sentenza impugnazione anche sotto il profilo delradicale vizio di motivazione della sentenza, per non aver dato contodelle ragioni dell’implicita valutazione circa la natura corrispettivadegli interessi, ipotesi questa riconducibile al parametro di cui all’art.360, primo comma, num. 4., c.p.c. per violazione degli artt. 132,primo comma, num. 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.4.1.

Va sul punto osservato, anche a fronte della specificaeccezione avanzata sul punto dalla difesa dell’istituto, che il motivorisulta ammissibile, non solo perché permette di comprendereNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026agevolmente le censure mosse, ma anche perché, nonostante siaformulato sulla base dei due predetti distinti parametri censori di cuiall’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la doglianza nonmescola i due argomenti di critica in un’inestricabile commistione tratemi di natura fattuale e giuridica, ma scompone la ragione diimpugnazione nella deduzione della suindicata falsa applicazione dilegge per poi sviluppare il motivo anche sul versante dell’omessamotivazione sulla predetta implicita ed apodittica valutazione fornita.In tale prospettiva, la formulazione del motivo permette dicogliere, di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esameseparato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potutofare se esse fossero state articolate articolate in motivi diversi,singolarmente numerati (cfr., Cass. n. 11152/2025, che richiamaCass., Sez.

Un., n. 9100/2015; Cass. n. 7009/2017; Cass. n.26790/2018 e Cass. n. 39169/2021).La prospettazione "a grappolo" di una pluralità di censure non è,perciò, ragione di pregiudiziale inammissibilità del gravame quando –come nella specie - scandagliandone la formulazione, sia possibilescindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura (così Cass. n.14041/2021), il che è quanto riscontrabile nella fattispecie inrassegna, in cui le due prospettive censorie (violazione di legge edomessa motivazione) risultano nettamente distinte, separate, nonsovrapposte ed indipendenti, essendo stata la menzionata omissioneprospettata quale ulteriore, autonoma, causa che ha condotto ad unavalutazione non conforme ai criteri di cui alla citata disposizione,come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. su dettiprincipio Cass. n. 11152/2025 cit.).Numero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/20265.

Tanto premesso, va osservato che il riferimento alla falsaapplicazione di legge (artt. 40 TUR e 15 d.P.R.

Iva, 2697 e 1224 c.c.),sotto il profilo del vizio di sussunzione non può essere seguito.Detto vizio predica, infatti, la pacifica ricostruzione in fatto el’errata riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta,postula cioè che l'accertamento in fatto operato dal giudice di meritosia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denunciadel vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione delfatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice dimerito (v. tra le tante Cass. n. 28526/2024; Cass. n. 23444/2024;Cass. n. 19651/2024).Nella specie vi è stata, invece, un’implicita qualificazione dellanatura degli interessi coerente con la applicazione della norma (art.40 TUR), secondo l’interpretazione fornita da questa Corte (v. tra lemolte, Cass. 33535/22 citata dalla Corte territoriale), che è statacontestata, in fatto, nel motivo in esame.Non è, dunque, sotto tale versante che il ricorso può essereaccolto.6.

Coglie, invece, nel segno la doglianza concernente la radicaleassenza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte territoriale ègiunta a configurare la natura corrispettiva degli interessi, in terminiperaltro del tutto impliciti, desumibili dall’evidente inconciliabilitàlogico-giuridica tra una diversa natura (moratoria degli interessi) el’applicazione del menzionato principio di diritto e la conseguentedecisione, che presuppone, all’evidenza, il carattere corrispettivodegli stessi.L’illustrato (integrale) resoconto della decisione dà conto che nonvi è stata alcuna rappresentazione dei motivi della decisione, tantoNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026più esigibile a fronte di un dato testuale, dal quale risultava che con ilricorso monitorio erano stato richiesti gli «interessi di mora» ed ilrelativo decreto aveva proceduto all’intimazione della somma «oltreinteressi come da domanda».Risulta, dunque, palese la radicale mancanza di motivazione sulpredetto punto decisivo della controversia.7.

Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va accolto neitermini sopra esposti e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione -perché proceda all’accertamento fattuale sulla natura degli interessiintimati nel titolo monitorio, nonché per regolare le spese delpresente grado di giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – indiversa composizione - anche per regolare le spese del presentegrado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona della procuratrice speciale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale del 17 aprile 2023 per notar dr. [OSCURATO:PERSONA] (rep.42423 – racc. 21712), rappresentata e difesa, come da procuraNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreani (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271 P).- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 864/7/2024 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 6 febbraio2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 € eproporzionale (aliquota del 3%), pari a 12.887,00 € in relazione agliinteressi moratori liquidati dal decreto ingiuntivo n. 3218/2016emesso dal Tribunale di Roma.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate contro la sentenza n. 11940/8/2021 della Commissionetributaria provinciale di Roma (secondo cui gli interessi, siano essiconvenzionali o moratori, non dovevano essere sottoposti ad impostaproporzionale separata, essendo meri accessori della sorte capitale),assumendo che «Nel caso in esame deve essere applicato ilconsolidato principio di diritto in forza del quale in tema di imposta diregistro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottengaper il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla lucedel principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R.n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base allaprevisione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata alNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi,quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come taliesentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibileIVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misuraproporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gliinteressi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimoscoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodottodall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchéesenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA. Sez. 5 - , Ordinanza n.17276 del 13/07/2017 (Rv. 644900 - 01); Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 33535 del 15/11/2022 (Rv. 666310–01» (così nellapronuncia impugnata).3. Con ricorso notificato in data 5 settembre 2024 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base del sottoindicato motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorsodepositato l’8 ottobre 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e 15 d.P.R. n. 602/1972,oltre che degli artt. 1224 e 2696 e ss. c.c., lamentando «[…] l’erroneasussunzione della fattispecie di causa al regime normativo,correttamente interpretato, afferenti agli interessi compensativi (omeglio, per quanto detto supra, a quelli corrispettivi cui in verità siriferisce il Giudice del gravame), anziché sotto quello riguardante gliinteressi moratori che vengono in rilievo nel caso di specie» (v.pagine nn. 15 e 16 del ricorso).Numero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026L’istante ha precisato che «L’oggetto del contendere attiene, pervero, alla qualificazione degli interessi oggetto della predettacondanna in termini di interessi corrispettivi o moratori, da cuiconsegue la corretta individuazione del regime di tassazione fisso oproporzionale appena ricostruito». (v. pagina n. 18 del ricorso),duolendosi, in particolare, del fatto che:- «la CGT di II grado ha del tutto omesso di motivare le ragioniper cui, nel caso di specie, verrebbero in rilievo interessi compensativianziché moratori, e ciò benché l’odierna Amministrazione ricorrenteabbia pervicacemente argomentato in senso contrario nei suoi attidifensivi dei precedenti gradi di giudizio»;- «[OSCURATO:PERSONA] d’appello, difatti, ha erroneamente e in maniera deltutto apodittica fondato la propria decisione sul presupposto secondocui, come si è detto, gli interessi liquidati dal Tribunale ordinario infavore della [OSCURATO:PERSONA] di Siena, a mezzo del Decreto Ingiuntivo n.321816, avessero natura convenzionale e non, come sostenutodall’Amministrazione finanziaria, moratoria» (v. pagina n. 19 delricorso), come risultante pacificamente dagli atti di causa.2. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.3. Va premesso che la difesa erariale ha riconosciuto che lasentenza impugnata ha applicato il principio di diritto affermato daquesta Corte secondo cui in tema di imposta di registro, alla luce delprincipio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 d.P.R. n.131/1986, le pronunce di condanna al pagamento di una somma didenaro soggiacciono a tassazione fissa, ai sensi della Nota II dell'art.8 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto, tanto conriferimento alla quota capitale, quanto con riferimento alla quotainteressi convenzionali, là dove, invece, gli interessi moratori, sonoNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026esentati dalla base imponibile IVA ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972 el’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale aisensi dell'art. 8 della menzionata tariffa.Nondimeno, l’Agenzia ha contestato al Giudice d’appello la falsaapplicazione di tale principio alla concreta fattispecie in rassegna, peraver (implicitamente) ritenuto che gli interessi in questione avesseronatura corrispettiva, mentre risultava pacificamente documentato illoro carattere moratorio per essere stati così indicati e richiesti nelricorso per decreto ingiuntivo (scansionato nel ricorso) e come taliriconosciuti nel titolo monitorio.Lungo l’illustrato tracciato argomentativo l’Agenzia ha anchelamentato – come sopra esposto – l’omessa motivazione di talevalutazione, ritenendola «[…] del tutto apodittica […]» (v. pagina n.19 del ricorso).4. Alla luce di tale ricostruzione del contenuto del ricorso, va allorariconosciuto – come pure evidenziato ad altri fini dalla difesa dellabanca - che, nonostante l’intitolazione di un’unica censura (violazionee falsa applicazione di legge; segnatamente degli artt. 40 TUR e 15d.P.R. Iva, 2697 e 1224 c.c.), la ricorrente abbia, in realtà, sviluppatole contestazioni alla sentenza impugnazione anche sotto il profilo delradicale vizio di motivazione della sentenza, per non aver dato contodelle ragioni dell’implicita valutazione circa la natura corrispettivadegli interessi, ipotesi questa riconducibile al parametro di cui all’art.360, primo comma, num. 4., c.p.c. per violazione degli artt. 132,primo comma, num. 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.4.1. Va sul punto osservato, anche a fronte della specificaeccezione avanzata sul punto dalla difesa dell’istituto, che il motivorisulta ammissibile, non solo perché permette di comprendereNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026agevolmente le censure mosse, ma anche perché, nonostante siaformulato sulla base dei due predetti distinti parametri censori di cuiall’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la doglianza nonmescola i due argomenti di critica in un’inestricabile commistione tratemi di natura fattuale e giuridica, ma scompone la ragione diimpugnazione nella deduzione della suindicata falsa applicazione dilegge per poi sviluppare il motivo anche sul versante dell’omessamotivazione sulla predetta implicita ed apodittica valutazione fornita.In tale prospettiva, la formulazione del motivo permette dicogliere, di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esameseparato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potutofare se esse fossero state articolate articolate in motivi diversi,singolarmente numerati (cfr., Cass. n. 11152/2025, che richiamaCass., Sez. Un., n. 9100/2015; Cass. n. 7009/2017; Cass. n.26790/2018 e Cass. n. 39169/2021).La prospettazione "a grappolo" di una pluralità di censure non è,perciò, ragione di pregiudiziale inammissibilità del gravame quando –come nella specie - scandagliandone la formulazione, sia possibilescindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura (così Cass. n.14041/2021), il che è quanto riscontrabile nella fattispecie inrassegna, in cui le due prospettive censorie (violazione di legge edomessa motivazione) risultano nettamente distinte, separate, nonsovrapposte ed indipendenti, essendo stata la menzionata omissioneprospettata quale ulteriore, autonoma, causa che ha condotto ad unavalutazione non conforme ai criteri di cui alla citata disposizione,come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. su dettiprincipio Cass. n. 11152/2025 cit.).Numero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/20265. Tanto premesso, va osservato che il riferimento alla falsaapplicazione di legge (artt. 40 TUR e 15 d.P.R. Iva, 2697 e 1224 c.c.),sotto il profilo del vizio di sussunzione non può essere seguito.Detto vizio predica, infatti, la pacifica ricostruzione in fatto el’errata riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta,postula cioè che l'accertamento in fatto operato dal giudice di meritosia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denunciadel vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione delfatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice dimerito (v. tra le tante Cass. n. 28526/2024; Cass. n. 23444/2024;Cass. n. 19651/2024).Nella specie vi è stata, invece, un’implicita qualificazione dellanatura degli interessi coerente con la applicazione della norma (art.40 TUR), secondo l’interpretazione fornita da questa Corte (v. tra lemolte, Cass. 33535/22 citata dalla Corte territoriale), che è statacontestata, in fatto, nel motivo in esame.Non è, dunque, sotto tale versante che il ricorso può essereaccolto.6. Coglie, invece, nel segno la doglianza concernente la radicaleassenza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte territoriale ègiunta a configurare la natura corrispettiva degli interessi, in terminiperaltro del tutto impliciti, desumibili dall’evidente inconciliabilitàlogico-giuridica tra una diversa natura (moratoria degli interessi) el’applicazione del menzionato principio di diritto e la conseguentedecisione, che presuppone, all’evidenza, il carattere corrispettivodegli stessi.L’illustrato (integrale) resoconto della decisione dà conto che nonvi è stata alcuna rappresentazione dei motivi della decisione, tantoNumero registro generale 19068/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9160/2026Data pubblicazione 11/04/2026più esigibile a fronte di un dato testuale, dal quale risultava che con ilricorso monitorio erano stato richiesti gli «interessi di mora» ed ilrelativo decreto aveva proceduto all’intimazione della somma «oltreinteressi come da domanda».Risulta, dunque, palese la radicale mancanza di motivazione sulpredetto punto decisivo della controversia.7. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va accolto neitermini sopra esposti e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione -perché proceda all’accertamento fattuale sulla natura degli interessiintimati nel titolo monitorio, nonché per regolare le spese delpresente grado di giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – indiversa composizione - anche per regolare le spese del presentegrado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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