CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 19651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4288-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. S.N.C., in persona dei legali rappresentanti “ pro tempore ” , domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PUTZOLU; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., già [OSCURATO:PERSONA] - Veneta di [OSCURATO:PERSONA].S.n.c . , domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i , in persona degli amministratori e legali rappresentanti “ pro tempore ” , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] LUMINOSO, Angelo LUMINOSO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.4288/2019 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 Adunanza camerale -controricorrente - Avversola sentenza n. 490/2017 d ella Corte d’appello di Ca gliari , sezione distaccata di Sassari, depositata in data 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C o . S.n.c. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 498/17, del 21 dicembre 2017, della Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, che –nel respingerne il gravame avverso le sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 117/11, del 13 aprile 2011 e n. 28/12, del25 gennaio 2012 –ha così provveduto. La Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di usucapione di un bene immobile – un complesso alberghiero – sito in [OSCURATO:PERSONA], proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA]. S.n.c. (che la sentenza qui impugnata indica come divenuta, in seguito, [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.), nonché la condanna della società già attrice al rilascio del bene in questione, statuizioni ambedue adottate dalla prima delle pronunce rese dal Tribunale tempiese. Il giudice di appello, inoltre, ha pure confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale –disposta dalla seconda, e definitiva, pronuncia resa in prime cure – di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a risarcire, alla [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., il danno da indebita occupazione dell’immobile, quantificato in € 210.128,55, oltre interessi dalla domanda di rilascioal saldo.2.Riferisce in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria affinché fosse riconosciuto il suo acquisto, per usucapione, della proprietà dell’immobile suddetto, in forza di possesso pubblico, pacifico e ultraventennale. Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che il Pirrigheddu era stato immesso, nel 1982, nella mera detenzione dell’immobile a titolo di custode (con autorizzazione a servirsene per la propria attività imprenditoriale), tanto che lo stesso – nel 1995 – l’aveva riconosciuta come proprietaria, sicché essa aveva, sin da allora, richiesto il rilascio del bene. Su tali basi pertanto domandava all’attrice, in via di riconvenzione, non solo di rilasciare l’immobile, ma anche risarcirgli il danno derivante dalla mancata restituzione. A fronte di tale iniziativa, la società attrice, assumendo la propria estraneità ai rapporti intercorsi tra la convenuta e il Pirrigheddu (rispetto al quale evidenziava di essere un soggetto diverso), eccepiva il proprio difetto di legittimazione in relazione alle eccezioni e domande proposte dalla convenuta. Eccepiva, inoltre, che la convenuta, sin dal 31 dicembre 1980, era stata cancellata dal registro delle imprese, risultando, pertanto, estinta e “quindi sfornita di legittimazione passiva” (come si legge testualmente in ricorso). L’adito Tribunale, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva (con cui rigettava la domanda di usucapione, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile oggetto di giudizio), disponendo contestualmente la rimessione della causa sul ruolo per l’istruzione della stessa, anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, all’esito del suo espletamento, accoglieva –con successiva pronuncia definitiva – la domanda risarcitoria, proposta in via di riconvenzione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso entrambe tali pronunce, ancorché con la precisazione di non volere, però, impugnare –quanto alla prima di esse – il rigetto della domanda di usucapione. Ma ciò non in quanto si riconoscesse la fondatezza e correttezza di tale statuizione, bensì per la superfluità di una simile iniziativa, stante il difetto di “legittimazione al processo dell’appellata”, oltre che per un proprio sopravvenuto disinteresse all’acquisizione del bene. Il giudice d’appello, respingendo l’impugnazione, confermava tutte le statuizioni contenute nelle due sentenze rese in prime cure, in particolare condividendo il rilievo del Tribunale tempiese secondo cui l’attività della società convenuta era proseguita anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, e ciò proprio attraverso lo sfruttamento economico che dell’immobile aveva fatto [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso la sentenza della Corte sarda ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione di legge, in relazione agli artt. 75 cod. proc. civ. e 2495, 2727 e 2729 cod. civ., “dovendosi ritenere la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA]. S.n.c. altrimenti in giudizio denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. priva sin dall’inizio della controversia di primo grado di capacità processuale”. Si censura la sentenza impugnata, giacché essa – pur richiamandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le modifiche all’art. 2495 cod. civ. (apportate dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) hanno avuto valenza novativa, sicché gli effetti estintivi che esse ricollegano alla cancellazione dal registro delle imprese si sono prodotti solo dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore dello “ius superveniens” – ha escluso, nella specie, l’avvenuta estinzione della società, dando però rilievo, secondo la ricorrente, ad “una serie di fatti inconferenti”, valutati, invece, alla stregua di indici del persistente esercizio dell’attività impresa. Nel ribadire, infatti, come la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA]. S.n.c., costituita il 4 luglio 1964, dovesse “considerarsi estinta dall’8 aprile 1987” (data a partire dalla quale, con la morte del terzo dei quattro originari soci, era risultato il “venir meno del requisito fondante della pluralità dei soci”), o comunque a far data dal “23 giugno 2001”, giorno del decesso dell’unico socio superstite, [OSCURATO:PERSONA], ovvero – in estremo subordine – dal 1° gennaio 2004, la ricorrente lament a che la sentenza impugnata abbia presunto il persistere dell’esercizio dell’impresa da atti non significativi a tale scopo, e dunque non idonei ad evitare l’effetto estintivo della società, atti, peraltro, tutti successivi alla data di entrata in vigore del novellato testo dell’art. 2495 cod. civ. Considerato, infatti, che l’oggetto sociale della convenuta era la gestione dell’attività di ristorazione, la Corte territoriale non avrebbe dovuto presumere –donde l’ipotizzata violazione anche degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. – il persistere dell’attiv ità di impresa da atti quali il pagamento dell’ICI o dei premi della polizza assicurativa, come neppure dalle determinazioni assunte dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’inquadramento urbanistico dell’area ove risulta sito l’immobile per cui è causa. Per contro, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto che la mancanza, in capo alla predetta società, sia della partita IVA che del codice fiscale denotavano la cessazione di ogni attività, impedendo, così, di ritenere raggiunta quella prova contraria, necessaria per superare – in base alla giurisprudenza di questa Corte – l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, giacché essa “non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 12 marzo 2013, n. 6071). Inoltre, del tutto “disinvoltamente” la sentenza impugnata avrebbe affermato che la società convenuta “aveva gestito l’attività alberghiera attraverso un contratto di comodato con la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. dal 1982 sino al 1995”, trattandosi di “circostanza inesistente e contestata proprio dalla convenuta nel giudizio di usucapione”, avendo essa affermato di aver affidato al Pirrigheddu solo la custodia dell’immobile. Del resto, ad ulteriore riprova “dell’inesistenza di qualsivoglia attività imprenditoriale” – si sostiene ancora in ricorso – vi sarebbe “quanto affermato nel verbale di regolarizzazione di società di fatto a rogito del [OSCURATO:PERSONA] in data 23 giugno 2011”, con cui ha preso vita la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (da intendersi, secondo la ricorrente, come “una nuova e diversa società”, secondo quanto attestato dalle “visure storiche delle due società”). Nel verbale, infatti, si attesta che la società è proseguita, ma facendo, nuovamente, riferimento ai medesimi atti già sopra indicati, oltre che alla costituzione proprio nel giudizio di usucapione intentato da [OSCURATO:PERSONA], sicché, “confessoriamente”, si ammette “che nessuna attività è stata svolta nel periodo 1995–2004 e che, comunque, implicitamente, non si è svolta attività di impresa”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione di legge, in relazione all’art. 77 cod. proc. civ., per difetto del potere di rilascio della procura alle liti nel giudizio di primo grado.Evidenzia l’odierna ricorrente di aver eccepito, con il primo motivo del suo atto di appello, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano alcun titolo per rappresentare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA]., come emergeva dalla visura storica della società, dalla quale risultava che essi non erano amministratori della stessa (e neppure soci), sicché la procura dagli stessi rilasciata per il primo grado di giudizio doveva ritenersi del tutto inesistente, come, di conseguenza, le domande ed eccezioni svolte nella comparsa di costituzione. Del tutto incongrua, dunque, sarebbe l’affermazione della Corte territoriale, là dove rileva che, essendo la società convenuta “dotata di soggettività giuridica, poteva legittimamente agire in giudizio”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione di legge, in relazione all’art. 81 cod. proc. civ., per difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di restituzione e risarcimento del danno. Essendo “pacifico che a prendere in consegna il complesso alberghiero di cui trattasi fu il Pirrigheddu” (giacché ad affermarlo è la stessa convenuta, nel costituirsi in giudizio), così come pacifica è pure la circostanza che “le richieste di restituzione dell’immobile” vennero ad esso indirizzate, e dal medesimo riscontrate, nessuna legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, sussisterebbe in relazione alla domanda proposta in via di riconvenzione dalla società convenuta. Ne consegue che del tutto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento al rapporto di immedesimazione organica tra il Pirrigheddu e [OSCURATO:PERSONA], essendo “pacifica” la circostanza che il primo ha agitonei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]Veneta a titolo esclusivamente personale, essendo “altrettanto pacifico che la stessa [OSCURATO:PERSONA]Veneta non inoltri [sic] alcuna richiesta ad [OSCURATO:PERSONA]”. La Corte d’appello avrebbe operato una “singolare confusione dei rapporti tra socio e società di persona, dimenticando che il socio risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma la società non risponde delle obbligazioni contratte a titolo personale dal socio”. Errata, inoltre, sarebbe la condanna al risarcimento del danno a far data dal 1995 (epoca in cui fu inviata al Pirrigheddu, e non alla [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di restituzione dell’immobile), piuttosto che dal 7 maggio 2009, data della comparsa di costituzione e risposta, recante la sola domanda di restituzione rivolta a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione di legge, in relazione agli artt. 841 e 1223 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata in relazione alla stima operata dal CTU dei danni derivanti dalla illegittima occupazione. In particolare, si assume che il consulente – e, dunque, con esso i giudici di merito, che ne hanno recepito le conclusioni – avrebbe dovuto accertare non solo che il bene, al momento della consegna al Pirrigheddu, era suscettibile di essere adibito ad attività commerciale, ma anche l’intendimento della proprietaria di adibirlo a tale attività, giacché, altrimenti, “il danno assumerebbe una valenza punitiva”. Inoltre, la consulenza attribuisce rilievo agli interventi di ristrutturazione eseguiti “dal Pirrigheddu prima e dall’[OSCURATO:PERSONA] poi”, mentre “avrebbe dovuto stimare il bene nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna al Pirrigheddu e valutare se in assenza degli interventi posti in essere da chi deteneva l’immobile aveva un valore locativo”. In tale prospettiva, si rileva, sarebbe bastato riferirsi alla relazione del tecnico di parte, nonché alla stessa CTU, “per apprezzare che si trattava di immobile del tutto inidoneo all’esercizio di qualsivoglia attività”, sicché, in assenza di agibilità, nessun indennizzo commisurato al valore locativo poteva essere corrisposto. Infine, del tutto erroneamente la sentenza impugnata affermerebbe l’irrilevanza delle migliorie apportate all’immobile da [OSCURATO:PERSONA], giacché, in relazione al danno da mancata percezione dei frutti che il bene avrebbe potuto produrre (ovvero, quello da lucro cessante), andavano detratte le specie necessarie a produrli, come previsto dall’art. 841 cod. civ.; d’altra parte, nel negare rilievo a tali spese, sulla base dell’inconferente presupposto che l’attrice avrebbe dovuto proporre una specifica domanda in relazione alle migliorie apportate, la sentenza avrebbe violato anche l’art. 1223 cod. civ. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione di legge, in relazione all’art. 183 cod. proc. civ.e all’art. 111 Cost. , oltre che agli artt. 841 e 1223 cod. civ. Lamenta la ricorrente la mancata ammissione della prova testimoniale (della quale riproduce in ricorso i capitoli, oltre ai nominativi dei testi da escutere), su circostanze da ritenersi tutt’altro che irrilevanti, come, invece, affermato nella sentenza impugnata, giacché dirette a dimostrare le migliorie apportate all’immobile, ovvero le spese sostenute per la produzione dei frutti civili, da detrarsi dall’entità degli stessi. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. La ricorrente ha depositato memoria. 7. Non consta, invece, la presentazione di requisitoriascritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va rigettato. 8.1. Il primo motivo è inammissibile. 8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che la pretesa della ricorrente di far risalire la cessazione della [OSCURATO:PERSONA]Veneta addirittura al momento del venir meno del requisito della “pluralità” dei soci (ora con la morte dell’unico socio superstite oltre [OSCURATO:PERSONA], ora con il decesso di costui) è destinata ad infrangersi sul rilievo che la sentenza impugnata ha ritenuto “nuova” tale questione; sicché, evidentemente, la società [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta fare carico di confutare tale affermazione, con la quale, invece, neppure si è confrontata. Considerazioni parzialmente diverse, invece, vanno svolte in relazione alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di far risalire l’estinzione al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del novellato testo dell’art.2495 cod. civ.; ciò sul presupposto che – dal momento della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA]Veneta dal registro delle imprese, il 31 dicembre 1980, e fino, appunto, al 1° gennaio 2004 –nessun atto “dinamico” di gestione dell’attività alberghiera (ovvero, l’oggetto sociale della predetta società) risulterebbe alla stessa imputabile e, dunque, idoneo ad impedirne la presunzione di estinzione conseguente all’avvenuta cancellazione. Di qui, pertanto, l’ipotizzata violazione dell’art. 2495 cod. civ. (e 77 cod. proc. civ.). Senonché, pure questa censura risultainammissibile. Innanzitutto, perché la sentenza impugnata, nell’affermare di volersi richiamare a quanto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ovvero, Cass. Sez. Un., sent. 12 marzo 2013, n. 6071), assume “come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] non ricorresse un’ipotesi di cancellazione volontaria o successiva alla chiusura della liquidazione”, bensì “la diversa ipotesi della cancellazione d’ufficio per mancanza di uno dei requisiti legali sulla permanenza dell’iscrizione (il codice fiscale)”, e dunque “ un caso assolutamente scollegato da valutazioni sostanziali sulla permanenza o meno dell’impresa collettiva”. Si tratta, tuttavia, di una “ratio decidendi” autonoma, alla quale si aggiunge, poi, la valutazione relativa alla prosecuzione dell’attività alberghiera, attraverso l’apprezzamento di quelle di circostanze che, secondo la ricorrente, sarebbero invece inidonee a tale scopo. Sicché, ancora una volta,si palesa come la ricorrente dovesse farsi carico di confrontarsi, per confutarla, con detta “ratio”. D’altra parte, anche ad intenderetale affermazione – relativa al carattere non volontario della disposta cancellazione – non disgiunta da quella sull’esistenza, comunque, di atti di gestione societaria fino (e oltre) alla data del 1° gennaio 2004, la pretesa di negare agli stessi tale carattere si risolve, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 2495 cod. civ. (e dell’art.77 cod. proc. civ.), in un tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.Anche tale censura, pertanto, si palesa inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento infatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest ’ ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). Residua, per vero, al fine di mettere in discussione la valutazione sui (contestati) atti di gestione societaria operata dalla sentenza impugnata, la censura di violazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ., astrattamente configurabile “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. pro. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto). Nondimeno, nel presente caso, la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.non risulta proposta nei termini appena illustrati. E ciò per la ragione che la ricorrente non ha evidenziato in quale misura le circostanze valorizzate dalla Corte sarda non risultano connotate dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, tale essendo la sola censura idonea ad utilmente evocare la violazione delle norme suddette. In sostanza, la censura non è svolta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa,sebbene non massimata sul punto , dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza24 gennaio 2018, n. 1785: se ne vedano i paragrafi 4 e ss., cui si fa rinvio. 8.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, non è fondato. 8.2.1. La sentenza impugnata ha ravvisato piena continuità tra la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA], sicché è su tali basi che ha ritenuto che la provenienza, dagli amministratori di quest’ultima, del mandato “ad litem”, integrasse una valida procura. D’altra parte, la ricorrente – che pure afferma in ricorso di aver convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA]. – neppure precisa in quale momento del processo (prima del giudizio di appello) ebbe ad eccepire l’assenza di valida procura, circostanza che induce a dubitare persino dell’ammissibilità del presente motivo. Questa Corte, infatti, ha affermato che la questione relativa al difetto di legittimazione processuale, per mancato rilascio di valida procura da parte di soggetti a ciò abilitati, “pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l’udienza di trattazione” (Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2019, n. 33769, Rv. 656333-03). 8.3. Il terzo motivo mi pare non fondato. 8.3.1. Invero, è stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] – del quale il Pirrigheddu era (ed è ancora oggi) il rappresentante legale –che, nel proporre la domanda di usucapione della struttura alberghiera sul presupposto di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico e ultraventennale della stessa, ad aver riconosc iuto , implicitamente, che costui ha avuto la disponibilità del bene non già “uti singulus”, bensì quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA]. Se così non fosse, del resto, non si comprenderebbe a che titolo potesse pretendere che quel potere di fatto, da costui esercitato sull’immobile, la legittimasse ad invocare l’acquisto a titolo originario della proprietà del bene. Non si comprenderebbe, infatti, come al possesso “personale” del Pirrigheddu sia subentrato, poi, quello della società, del quale costui è sempre stato il rappresentante legale. Singolare è, dunque, la pretesa di fondare la propria legittimazione attiva sull’immedesimazione organica e di “ricusare” la stessa per negare, invece, la legittimazione passiva quanto alle domande di rilascio del bene e di risarcimento del danno da illecita occupazione. Esse, per vero, “simul stabunt, simul cadent”. 8.4. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile. 8.4.1. Nella sentenza impugnata, con riferimento alle censure già allora proposte “sui risultati della stima” compiuta dal CTU (e in particolare sui “criteri utilizzati dall’ausiliario nel quantificare il valore locatizio dell’immobile, peraltro senza tenere in nessun conto i miglioramenti eseguiti dall’occupante”) si afferma “la novità e inammissibilità delle censure sui criteri di stima utilizzati dall’ausiliario, contestazione formulata per la prima volta nel giudizio di appello”. La ricorrente pretermette del tutto tale rilievo preliminare (ed assorbente, dato il suo carattere “in rito”, rispetto alle argomentazioni, pure utilizzate dalla Corte sarda, per confermare la correttezza dell’operato dell’ausiliario), donde l’inammissibilità del motivo, che avrebbe dovuto contestare l’affermazione relativa alla violazione del divieto di “nova”. 8.5. Anche il quinto motivo, infine, èinammissibile. 8.5.1. Infatti, “in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01), dimostrazione, nella specie, mancata. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato. 10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.n.c. a rifondere, alla [OSCURATO:PERSONA]Veneta di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sus