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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13620/2026

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so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti-ricorrenti-Condominio “Corelli 18” in Forlì in via Corelli n.18, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicognani, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Forlì depositata il 18/11/2020;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di due unità immobiliari nell’edificiocondominiale di via Corelli n. 18 in Forlì, ha impugnato le delibereassembleari del 17/10/2017 e del 22/1/2018 con le quali, rispettivamente,Numero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026erano state dapprima deliberate opere edili sui cavedi dello stabile e, poi,ripartite le correlate spese tra tutti i condomini, senza considerare chedalle sue unità immobiliari, accessibili direttamente e unicamente dallastrada, non si aveva accesso ai cavedi e che essi erano del tutto estraneialla sua proprietà esclusiva.[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto l’impugnazione e annullato le delibere.Proposto appello dal condominio, il Tribunale di Forlì ha riformato lasentenza e respinto l’impugnazione delle delibere sull’assunto che in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era tenuta alcuna riunione condominiale e nulla erastato deliberato sui lavori (che, invece, risultavano già essere statideliberati in data 31/5/2017) e che il riparto delle spese fra tutti icondomini era corretto in ragione della natura e dell’oggetto dei lavori.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso tale ultima decisione.Il condominio resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1123 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. eomesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere iltribunale ritenuto dirimente l’applicazione dell’art. 1117 c.c., senza fareapplicazione dell’art. 1123, secondo e terzo comma, c.c., e per avereomesso di apprezzare le caratteristiche fisiche del cavedio oggetto delleopere edili, per cui esso non è in alcun modo accessibile dalla proprietà delPilotti e non svolge alcuna funzione rispetto a quella, traendone la erroneaconseguenza che le spese correlate fossero da ripartirsi tra tutti icondòmini, incluso il Pilotti, in base ai millesimi di proprietà.Il motivo, di natura mista, è infondato.Il tribunale ha fatto corretta applicazione degli artt. 1117 c.c. edell’art. 1123, comma 1, c.c., escludendo sostanzialmente che potesseNumero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026trovare applicazione l’art. 1123, commi 2 e 3, c.c., allorché ha osservatoche le opere deliberate, come descritte nel contratto di appalto, avevanoad oggetto i muri che circondano la chiostrina interna al fabbricato, ed haevidenziato quindi che, avendo essi evidente funzione strutturaledell’intero edificio, sono beni comuni alla cui manutenzione sono chiamatia contribuire tutti i condòmini in proporzione alle rispettive proprietàesclusive.In primo luogo, deve richiamarsi l’orientamento di legittimità per cui ilcavedio o chiostrina, quale cortile di piccole dimensioni, circoscritto daimuri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendodestinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, èsottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvotitolo contrario, dall'art. 1117 c.c., senza che la presunzione dicondominialità possa essere automaticamente vinta dal fatto che, adesempio, al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino odal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità, inquanto l'utilità particolare che uno dei condòmini ne tragga in tal modonon incide sulla più ampia destinazione tipica e normale del bene in favoredell'edificio condominiale (v.

Cass. n. 17556/2014, Cass n. 4350/2000).La Suprema Corte, poi, ha avuto modo di precisare anche che, pur inipotesi di chiostrine attribuite per titolo in proprietà esclusiva ai proprietaridei piani superiori, esse raffigurano beni giuridici diversi rispetto ai murimaestri (interni) dell'edificio, che le delimitano.Questi muri, in quanto parti essenziali per l'esistenza del fabbricatoperché destinati a sorreggere l'edificio, appartengono in proprietà comunea tutti i partecipanti al condominio, con la conseguenza che alle spese perla conservazione dei muri maestri che delimitano le chiostrine concorronotutti i partecipanti, “compresi i proprietari dei negozi siti a piano terra,ancorché essi non siano proprietari delle chiostrine” (cfr. Cass. n.11435/1993; argomenti in tal senso anche da Cass. n. 23453/2004).Numero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026Non è nemmeno vero, quindi, che vi sia stata omissione dell’esame difatto decisivo da parte del tribunale quanto alle caratteristiche del bene,laddove il giudice di merito motiva chiaramente in tema, con gli argomentisopra esposti che non sono in alcun modo incisi dal ricorso.D’altronde, l’accertamento che le parti comuni elencate dall'art. 1117c.c., per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate al servizio ditutte o soltanto al servizio di alcune unità immobiliari è un apprezzamentodi fatto, riservato al giudice del merito.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1123, 1136 cc e 66 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 n.3c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che non vi sia stata alcuna deliberaassembleare in data 17/10/2017 e per non avere poi ravvisato i vizi dellastessa delibera adottata senza una previa convocazione e senza redazionedi un verbale di assemblea.Il ricorrente afferma, tra l’altro, che la prova della delibera assunta inquella data doveva ricavarsi dal fatto che successivamente con la deliberadel 22/1/2018 erano state ripartite le spese.Il motivo è inammissibile.Esso si traduce in una generica critica alla decisione del tribunale circal’affermazione del non esservi stata alcuna riunione né decisioneassembleare in data 17/10/2017, senza indicare peraltro come questaaffermazione si sarebbe tradotta nella invocata violazione di legge e,soprattutto, senza confrontarsi con l’adeguata motivazione del tribunale(v. pagg. 3 e 5 della sentenza) sulla mancata prova dell’esistenza diun’assemblea in quella data e di un deliberato sulle opere edili, che, dicontro, è stata rinvenuto documentalmente nella precedente delibera del31/5/2017, mai impugnata.Difatti, in tema di impugnazione della deliberazione dell’assembleacondominiale, spetta all’attore l'onere di provare la sussistenza delladelibera stessa, prima ancora del vizio di contrarietà alla legge o alNumero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026regolamento di condominio che ne comporti l'invalidità e, d’altronde, unadeliberazione condominiale è esistente laddove emerga una decisione,quale espressione di una volontà dei condòmini, adottata all’esito di unprocedimento collegiale nel quale si sia formata una maggioranza; sicchéove non vi sia prova alcuna di una delibera con queste caratteristiche,come accertato dal giudice di merito nel caso di specie, i condòmini nonhanno alcun interesse ad agire per l’impugnazione di una inesistentedeliberazione dell’assemblea, non generando la stessa alcun concretopregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diversocontenuto della decisione del collegio (cfr. Cass n. 1367/2023, Cass. n.9387/2023).In definitiva, per il tramite della violazione di legge, il motivo sitraduce in una proposta di un’alternativa interpretazione dei dati probatorie di una diversa ricostruzione del fatto materiale, attività riservate algiudice di merito (cfr. Cass. n. 6035/2018, Cass n. 19651/2024).3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 8 e del d.lgs. n. 28 del 2010 e degli artt. 86,116 e 92 c.p.c. quanto al governo delle spese di lite: erroneamentesarebbe stata disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio,senza considerare che il rifiuto del condominio di partecipare allamediazione doveva portare a non gravare il ricorrente delle spese dellaparte vincitrice.Il motivo è infondato.L’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione applicabile rationetemporis, stabilisce che “Dalla mancata partecipazione senza giustificatomotivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomentidi prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma,del codice di procedura civile.

Il giudice condanna la parte costituita che,Numero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senzagiustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di unasomma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per ilgiudizio”.

L’art. 13 prevede al secondo comma che “Quando ilprovvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente alcontenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionaliragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dallaparte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compensodovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

Il giudice deve indicareesplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spesedi cui al periodo precedente”.Evidentemente, nel caso di specie non v’è stata mai alcuna propostadel mediatore, avendo il condominio, nell’esercizio di una facoltà, ritenutodi non partecipare alla mediazione; e, ancor più, l’esito del giudizio è statodi soccombenza piena per il condòmino, per cui il tribunale altro non hafatto che applicare la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c.4.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna allespese di lite come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit.

P.Q.Mla corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre spesegenerali al 15%, iva e cpa, se e come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti-ricorrenti-Condominio “Corelli 18” in Forlì in via Corelli n.18, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicognani, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Forlì depositata il 18/11/2020;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di due unità immobiliari nell’edificiocondominiale di via Corelli n. 18 in Forlì, ha impugnato le delibereassembleari del 17/10/2017 e del 22/1/2018 con le quali, rispettivamente,Numero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026erano state dapprima deliberate opere edili sui cavedi dello stabile e, poi,ripartite le correlate spese tra tutti i condomini, senza considerare chedalle sue unità immobiliari, accessibili direttamente e unicamente dallastrada, non si aveva accesso ai cavedi e che essi erano del tutto estraneialla sua proprietà esclusiva.[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto l’impugnazione e annullato le delibere.Proposto appello dal condominio, il Tribunale di Forlì ha riformato lasentenza e respinto l’impugnazione delle delibere sull’assunto che in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era tenuta alcuna riunione condominiale e nulla erastato deliberato sui lavori (che, invece, risultavano già essere statideliberati in data 31/5/2017) e che il riparto delle spese fra tutti icondomini era corretto in ragione della natura e dell’oggetto dei lavori.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso tale ultima decisione.Il condominio resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1123 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. eomesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere iltribunale ritenuto dirimente l’applicazione dell’art. 1117 c.c., senza fareapplicazione dell’art. 1123, secondo e terzo comma, c.c., e per avereomesso di apprezzare le caratteristiche fisiche del cavedio oggetto delleopere edili, per cui esso non è in alcun modo accessibile dalla proprietà delPilotti e non svolge alcuna funzione rispetto a quella, traendone la erroneaconseguenza che le spese correlate fossero da ripartirsi tra tutti icondòmini, incluso il Pilotti, in base ai millesimi di proprietà.Il motivo, di natura mista, è infondato.Il tribunale ha fatto corretta applicazione degli artt. 1117 c.c. edell’art. 1123, comma 1, c.c., escludendo sostanzialmente che potesseNumero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026trovare applicazione l’art. 1123, commi 2 e 3, c.c., allorché ha osservatoche le opere deliberate, come descritte nel contratto di appalto, avevanoad oggetto i muri che circondano la chiostrina interna al fabbricato, ed haevidenziato quindi che, avendo essi evidente funzione strutturaledell’intero edificio, sono beni comuni alla cui manutenzione sono chiamatia contribuire tutti i condòmini in proporzione alle rispettive proprietàesclusive.In primo luogo, deve richiamarsi l’orientamento di legittimità per cui ilcavedio o chiostrina, quale cortile di piccole dimensioni, circoscritto daimuri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendodestinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, èsottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvotitolo contrario, dall'art. 1117 c.c., senza che la presunzione dicondominialità possa essere automaticamente vinta dal fatto che, adesempio, al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino odal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità, inquanto l'utilità particolare che uno dei condòmini ne tragga in tal modonon incide sulla più ampia destinazione tipica e normale del bene in favoredell'edificio condominiale (v. Cass. n. 17556/2014, Cass n. 4350/2000).La Suprema Corte, poi, ha avuto modo di precisare anche che, pur inipotesi di chiostrine attribuite per titolo in proprietà esclusiva ai proprietaridei piani superiori, esse raffigurano beni giuridici diversi rispetto ai murimaestri (interni) dell'edificio, che le delimitano.Questi muri, in quanto parti essenziali per l'esistenza del fabbricatoperché destinati a sorreggere l'edificio, appartengono in proprietà comunea tutti i partecipanti al condominio, con la conseguenza che alle spese perla conservazione dei muri maestri che delimitano le chiostrine concorronotutti i partecipanti, “compresi i proprietari dei negozi siti a piano terra,ancorché essi non siano proprietari delle chiostrine” (cfr. Cass. n.11435/1993; argomenti in tal senso anche da Cass. n. 23453/2004).Numero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026Non è nemmeno vero, quindi, che vi sia stata omissione dell’esame difatto decisivo da parte del tribunale quanto alle caratteristiche del bene,laddove il giudice di merito motiva chiaramente in tema, con gli argomentisopra esposti che non sono in alcun modo incisi dal ricorso.D’altronde, l’accertamento che le parti comuni elencate dall'art. 1117c.c., per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate al servizio ditutte o soltanto al servizio di alcune unità immobiliari è un apprezzamentodi fatto, riservato al giudice del merito.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1123, 1136 cc e 66 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 n.3c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che non vi sia stata alcuna deliberaassembleare in data 17/10/2017 e per non avere poi ravvisato i vizi dellastessa delibera adottata senza una previa convocazione e senza redazionedi un verbale di assemblea.Il ricorrente afferma, tra l’altro, che la prova della delibera assunta inquella data doveva ricavarsi dal fatto che successivamente con la deliberadel 22/1/2018 erano state ripartite le spese.Il motivo è inammissibile.Esso si traduce in una generica critica alla decisione del tribunale circal’affermazione del non esservi stata alcuna riunione né decisioneassembleare in data 17/10/2017, senza indicare peraltro come questaaffermazione si sarebbe tradotta nella invocata violazione di legge e,soprattutto, senza confrontarsi con l’adeguata motivazione del tribunale(v. pagg. 3 e 5 della sentenza) sulla mancata prova dell’esistenza diun’assemblea in quella data e di un deliberato sulle opere edili, che, dicontro, è stata rinvenuto documentalmente nella precedente delibera del31/5/2017, mai impugnata.Difatti, in tema di impugnazione della deliberazione dell’assembleacondominiale, spetta all’attore l'onere di provare la sussistenza delladelibera stessa, prima ancora del vizio di contrarietà alla legge o alNumero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026regolamento di condominio che ne comporti l'invalidità e, d’altronde, unadeliberazione condominiale è esistente laddove emerga una decisione,quale espressione di una volontà dei condòmini, adottata all’esito di unprocedimento collegiale nel quale si sia formata una maggioranza; sicchéove non vi sia prova alcuna di una delibera con queste caratteristiche,come accertato dal giudice di merito nel caso di specie, i condòmini nonhanno alcun interesse ad agire per l’impugnazione di una inesistentedeliberazione dell’assemblea, non generando la stessa alcun concretopregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diversocontenuto della decisione del collegio (cfr. Cass n. 1367/2023, Cass. n.9387/2023).In definitiva, per il tramite della violazione di legge, il motivo sitraduce in una proposta di un’alternativa interpretazione dei dati probatorie di una diversa ricostruzione del fatto materiale, attività riservate algiudice di merito (cfr. Cass. n. 6035/2018, Cass n. 19651/2024).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 8 e del d.lgs. n. 28 del 2010 e degli artt. 86,116 e 92 c.p.c. quanto al governo delle spese di lite: erroneamentesarebbe stata disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio,senza considerare che il rifiuto del condominio di partecipare allamediazione doveva portare a non gravare il ricorrente delle spese dellaparte vincitrice.Il motivo è infondato.L’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione applicabile rationetemporis, stabilisce che “Dalla mancata partecipazione senza giustificatomotivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomentidi prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma,del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che,Numero registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senzagiustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di unasomma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per ilgiudizio”. L’art. 13 prevede al secondo comma che “Quando ilprovvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente alcontenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionaliragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dallaparte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compensodovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicareesplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spesedi cui al periodo precedente”.Evidentemente, nel caso di specie non v’è stata mai alcuna propostadel mediatore, avendo il condominio, nell’esercizio di una facoltà, ritenutodi non partecipare alla mediazione; e, ancor più, l’esito del giudizio è statodi soccombenza piena per il condòmino, per cui il tribunale altro non hafatto che applicare la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c.4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna allespese di lite come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit. P.Q.Mla corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre spesegenerali al 15%, iva e cpa, se e come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3353/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13620/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa