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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25831/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 559/2024depositata il 04/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026Con sentenza in data 4.7.2024 la Corte d’Appello di Catanzaro accoglievaparzialmente l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] a5’ avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari e con laquale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito aconoscere della domanda proposta dalla società sportiva per accertare ildiritto alla stipula di un contratto di locazione di una pluralità di beniimmobili siti in Cassano allo Jonio e di proprietà di Ferrovie della Calabrias.r.l., già detenuti dalla medesima società in forza di un contrattopreliminare di locazione concluso nell’anno 1995.

Ferrovie della Calabria siera costituita innanzi al tribunale di prime cure assumendo che lacompetenza a decidere sulla questione relativa al diritto di stipuladell’invocato contratto definitivo di locazione spettava al giudiceamministrativo e, nel merito, aveva comunque domandato la declaratoriadi risoluzione del contratto preliminare di locazione per decorso deltermine per la stipula del definitivo.Il giudice di prime cure, ritenuto che i beni oggetto di controversia,avessero carattere demaniale, aveva declinato la propria giurisdizione infavore di quella del giudice amministrativo.L’appellante aveva impugnato la declaratoria di carenza di giurisdizione,rilevando la natura privatistica del compendio detenuto attesal’intervenuta dismissione dei beni all’uso del servizio ferroviario già dal1973 e la dichiarata alienabilità degli immobili dall’anno 1998.dell’appello insistendo preliminarmente nel difetto di giurisdizione delgiudice adito.La corte territoriale, ritenuta la natura privatistica dei beni oggetto dicontroversia, affermava la giurisdizione del giudice ordinario in relazionealla controversia sottoposta al suo esame; rigettava, tuttavia,Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026l’impugnazione, rilevando l’intervenuta prescrizione del diritto alla stipuladel contratto di locazione, come eccepita dall’appellata.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] a 5’ ha propostoricorso articolato in due motivi.Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data20.2.2026 in cui si prospetta la possibile inammissibilità del ricorso.Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c.memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità delricorso per violazione dell’art.75 c.3 c.p.c. come proposta da partecontroricorrente per aver la società sportiva conferito procura al difensoreper il presente giudizio allorché era già cessata l’attività della stessa echiusa la partita IV.A..Sul punto è sufficiente richiamare quanto osservato nella proposta didefinizione anticipata ex art.380-bis c.p.c.Ed infatti, come già rilevato in sede di proposta ex art.380 bis c.p.c., lamera cessazione della partita IVA (nella specie documentata dalla societàcontroricorrente), di per sé, non coincide automaticamente conl’estinzione del soggetto giuridico cui è riferita; è, infatti, la cancellazionedal Registro imprese, a valle del bilancio finale, che segna l’estinzionedella società ex art. 2495 c.c., cancellazione, questa, non documentata; laNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026chiusura della partita IVA ne è solo uno degli adempimenti e non è, dasola, sufficiente a far venir meno il soggetto giuridico.2.

Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo la ricorrentecensura la sentenza impugnata per «nullità della sentenza ex art. 360 c.1n. 4 c.p.c. in riferimento agli artt. 115, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2932, 2935, 2937 e 2944 c.c.»Si lamenta che la corte territoriale erroneamente ha posto a fondamentodella propria decisione l’assunto secondo cui il contratto ed il contestualediritto alla stipula si sarebbero risolti ope legis nell’anno 2011, perintervenuta prescrizione; tuttavia, le prove documentali propostecongiuntamente dalle parti dimostrerebbero la persistente validità edefficacia del negozio alla data del 15.11.2016 ed ancora al 29.05.2018,con relativa decorrenza dei rispettivi termini prescrizionali.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, si assume la nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c.con riguardo alla violazione dell’art.115 c.p.c. che, tuttavia, non ècorrettamente dedotta poiché non si afferma, come si dovrebbe, che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(Cass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbenein motivazione espressa, ma non massimata - da Sez.

U, Sentenza n.16598 del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.Un., n. 20867 del 2020).Quanto alla norma contenuta nell’art. 132 c.p.c., la prospettazione èinammissibile perché basata su elementi aliunde rispetto alla motivazione,dato che si tratta di denuncia dell’omessa considerazione di risultanzeistruttorie riguardanti l’interruzione della prescrizione (in particolare laNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026missiva in data 15.11.2016).

Sicché, il preteso vizio non è dedottosecondo i criteri indicati da Cass., Sez.

Un. n. 8053 del 2014, che esigonoche esso debba basarsi solo sul tenore della motivazione.D’altra parte, anche a voler ritenere dedotta una carenza di motivazione(come si adombra nell’ultimo paragrafo del motivo) non si ravvisa quellaanomalia rappresentata dalla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (secondo i principi esposti daCass.

S.U. n.8053/2014).D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza dell’art.115 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito diaconto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egliesponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/05, Cass. n.22801/2009); ilgiudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - inmaniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026Ancora, con il motivo si contesta la violazione delle norme in materia diprescrizione (artt. 2935, 2937 e 2944 c.c.) senza tuttavia argomentarespecificatamente il vizio con riguardo all’erronea applicazione di talisingole disposizioni, ma lamentando l’omesso o fallace esame dellerisultanze probatorie agli atti e, in particolare, del contenuto della missivain data 15.11.2016 inviata dalla controparte.Ed allora si rileva che parte ricorrente, sebbene tenti di affermarel’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di cui allecitate norme, contesta in realtà l’apprezzamento delle risultanze di fattocome svolto dai giudici di merito ai fini dell’applicazione delle stesse.Si rileva, tuttavia, che la deduzione del vizio di violazione di legge,consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecielegale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postulache l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia consideratofermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio disussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass.n.19651/2024, Cass. n.6035/2018, Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/22).Al contrario, in questa sede la doglianza riguarda la valutazione delmateriale istruttorio come operata dal giudice di merito per ricostruireeventuali atti interruttivi della prescrizione, in concreto non individuatidallo stesso, e si risolve pertanto in una inammissibile censuradell’apprezzamento di fatto svolto nei precedenti gradi di giudizio.La violazione del disposto di cui all’art.2932 c.c. non è in alcun modo,invece, argomentata.3.

Il secondo motivo è articolato in più submotivi e con esso si denuncial’«omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c.» inriferimento a:Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026- Omesso esame di un fatto decisivo: la raccomandata a.r. del15.11.2016, in riferimento agli artt. 1322, 2935, 2937 e 2944 c.c. : silamenta che la sentenza ha omesso di valutare la racc. a.r. del15.11.2016 denominata “Revoca concessione” con cui Ferroviericonosceva, implicitamente, la validità ed efficacia, almeno a quella data,del contratto in essere.- Omesso esame di un fatto decisivo: il verbale di mediazione obbligatoriadel 29.05.2018, in riferimento agli artt. 1322, 2935, 2937 e 2944 c.c.: siassume che la sentenza ha omesso di valutare la rilevanza del Verbale diMediazione obbligatoria del 29.05.2018 in cui la resistente [OSCURATO:PERSONA] di voler procedere alla revoca del contratto, rinviando ad unaipotetica data successiva l’attivazione della relativa procedura; comunque,implicitamente riconoscendo la validità ed efficacia del contratto ancora aquella data.Infine - Omessa valutazione di un fatto decisivo: le trattative in corso sullaqualificazione giuridica dell’istaurando negozio, in riferimento agli artt.1322, 2935, 2937 e 2944 c.c.

La sentenza impugnata avrebbe ritenutoerroneamente che il decorso della prescrizione iniziasse prima ancora chele parti avessero stabilito in maniera definitiva la forma, il contenuto e lastessa qualificazione giuridica da dare allo stipulando negozio definitivo.I tre submotivi possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi.Tutte le doglianze mirano a sottoporre a questa Corte l’esame didocumenti dai quali si evincerebbe l’interruzione della prescrizione in forzadel riconoscimento del diritto vantato da essa ricorrente o la rinunzia afarne valere la prescrizione.A prescindere dalla mancanza di specificità del motivo con riguardo allalocalizzazione negli atti dei precedenti gradi di giudizio dei documentiNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026richiamati, in violazione pertanto del disposto cui all’art.366 n.6 c.p.c., ilmotivo in alcun modo argomenta in ordine all’idoneità dei documentistessi ad integrare gli estremi dell’atto di riconoscimento nondell’esistenza del rapporto giuridico tra le parti (di fatto incontestato), madel diritto della società sportiva di pretendere la conclusione di uncontratto di locazione definitivo ovvero di rinunciare alla relativaprescrizione.In particolare, nessun cenno al contenuto in tal senso della missiva in data15.11.2016 e nel verbale di mediazione è svolto nel motivo.

Ed anche ilfatto che fra le parti siano intercorse trattative di amichevolecomposizione della controversia tra le stesse insorta non è sufficiente adimostrare che vi sia stato riconoscimento del diritto altrui, poiché latrattativa non ha quale suo presupposto l'ammissione totale o parzialedella pretesa avversaria (Cass. n. 27169/2006; Cass. n. 6034/2008); letrattative di amichevole composizione possono cioè comportarel'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. quando dalcomportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrappostodiritto di credito e la transazione sia venuta a mancare solo per questioni(Cass. n. 4804/2007); ed - ancor più specificamente - quando le trattativeintercorse fra le parti, anziché presupporre la contestazione del dirittodella parte debitrice, si svolgano in circostanze e con modalità tali daimplicare ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere uncomponimento sulla liquidazione del "quantum" (Cass. n. 18879/2015citata dalla stessa ricorrente, Cass. n. 16379/2009, Cass. n. 19872/2011).Premettendo che l’azione per come proposta sin dall’atto introduttivo delgiudizio di primo grado è funzionalmente diretta all’esercizio del diritto, ilmotivo, dunque, non incide sulla parte motiva della sentenza impugnatasecondo la quale il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026momento in cui era stata comunicata in data 18.6.2001 la determinazionedel canone di locazione (termine contrattualmente convenuto per lastipula del contratto definitivo nell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui aicommi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 2.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 peresborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con distrazionea favore del difensore di parte controricorrente che si dichiara antistatario.Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro2.000,00 ex art.96,3° c. c.p.cCondanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 2.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026Così deciso in Roma il 17.9.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 559/2024depositata il 04/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026Con sentenza in data 4.7.2024 la Corte d’Appello di Catanzaro accoglievaparzialmente l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] a5’ avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari e con laquale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito aconoscere della domanda proposta dalla società sportiva per accertare ildiritto alla stipula di un contratto di locazione di una pluralità di beniimmobili siti in Cassano allo Jonio e di proprietà di Ferrovie della Calabrias.r.l., già detenuti dalla medesima società in forza di un contrattopreliminare di locazione concluso nell’anno 1995. Ferrovie della Calabria siera costituita innanzi al tribunale di prime cure assumendo che lacompetenza a decidere sulla questione relativa al diritto di stipuladell’invocato contratto definitivo di locazione spettava al giudiceamministrativo e, nel merito, aveva comunque domandato la declaratoriadi risoluzione del contratto preliminare di locazione per decorso deltermine per la stipula del definitivo.Il giudice di prime cure, ritenuto che i beni oggetto di controversia,avessero carattere demaniale, aveva declinato la propria giurisdizione infavore di quella del giudice amministrativo.L’appellante aveva impugnato la declaratoria di carenza di giurisdizione,rilevando la natura privatistica del compendio detenuto attesal’intervenuta dismissione dei beni all’uso del servizio ferroviario già dal1973 e la dichiarata alienabilità degli immobili dall’anno 1998.dell’appello insistendo preliminarmente nel difetto di giurisdizione delgiudice adito.La corte territoriale, ritenuta la natura privatistica dei beni oggetto dicontroversia, affermava la giurisdizione del giudice ordinario in relazionealla controversia sottoposta al suo esame; rigettava, tuttavia,Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026l’impugnazione, rilevando l’intervenuta prescrizione del diritto alla stipuladel contratto di locazione, come eccepita dall’appellata.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] a 5’ ha propostoricorso articolato in due motivi.Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data20.2.2026 in cui si prospetta la possibile inammissibilità del ricorso.Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c.memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità delricorso per violazione dell’art.75 c.3 c.p.c. come proposta da partecontroricorrente per aver la società sportiva conferito procura al difensoreper il presente giudizio allorché era già cessata l’attività della stessa echiusa la partita IV.A..Sul punto è sufficiente richiamare quanto osservato nella proposta didefinizione anticipata ex art.380-bis c.p.c.Ed infatti, come già rilevato in sede di proposta ex art.380 bis c.p.c., lamera cessazione della partita IVA (nella specie documentata dalla societàcontroricorrente), di per sé, non coincide automaticamente conl’estinzione del soggetto giuridico cui è riferita; è, infatti, la cancellazionedal Registro imprese, a valle del bilancio finale, che segna l’estinzionedella società ex art. 2495 c.c., cancellazione, questa, non documentata; laNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026chiusura della partita IVA ne è solo uno degli adempimenti e non è, dasola, sufficiente a far venir meno il soggetto giuridico.2. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo la ricorrentecensura la sentenza impugnata per «nullità della sentenza ex art. 360 c.1n. 4 c.p.c. in riferimento agli artt. 115, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2932, 2935, 2937 e 2944 c.c.»Si lamenta che la corte territoriale erroneamente ha posto a fondamentodella propria decisione l’assunto secondo cui il contratto ed il contestualediritto alla stipula si sarebbero risolti ope legis nell’anno 2011, perintervenuta prescrizione; tuttavia, le prove documentali propostecongiuntamente dalle parti dimostrerebbero la persistente validità edefficacia del negozio alla data del 15.11.2016 ed ancora al 29.05.2018,con relativa decorrenza dei rispettivi termini prescrizionali.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, si assume la nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c.con riguardo alla violazione dell’art.115 c.p.c. che, tuttavia, non ècorrettamente dedotta poiché non si afferma, come si dovrebbe, che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(Cass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbenein motivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n.16598 del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.Un., n. 20867 del 2020).Quanto alla norma contenuta nell’art. 132 c.p.c., la prospettazione èinammissibile perché basata su elementi aliunde rispetto alla motivazione,dato che si tratta di denuncia dell’omessa considerazione di risultanzeistruttorie riguardanti l’interruzione della prescrizione (in particolare laNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026missiva in data 15.11.2016). Sicché, il preteso vizio non è dedottosecondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014, che esigonoche esso debba basarsi solo sul tenore della motivazione.D’altra parte, anche a voler ritenere dedotta una carenza di motivazione(come si adombra nell’ultimo paragrafo del motivo) non si ravvisa quellaanomalia rappresentata dalla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (secondo i principi esposti daCass. S.U. n.8053/2014).D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza dell’art.115 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito diaconto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egliesponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/05, Cass. n.22801/2009); ilgiudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - inmaniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026Ancora, con il motivo si contesta la violazione delle norme in materia diprescrizione (artt. 2935, 2937 e 2944 c.c.) senza tuttavia argomentarespecificatamente il vizio con riguardo all’erronea applicazione di talisingole disposizioni, ma lamentando l’omesso o fallace esame dellerisultanze probatorie agli atti e, in particolare, del contenuto della missivain data 15.11.2016 inviata dalla controparte.Ed allora si rileva che parte ricorrente, sebbene tenti di affermarel’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di cui allecitate norme, contesta in realtà l’apprezzamento delle risultanze di fattocome svolto dai giudici di merito ai fini dell’applicazione delle stesse.Si rileva, tuttavia, che la deduzione del vizio di violazione di legge,consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecielegale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postulache l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia consideratofermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio disussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass.n.19651/2024, Cass. n.6035/2018, Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/22).Al contrario, in questa sede la doglianza riguarda la valutazione delmateriale istruttorio come operata dal giudice di merito per ricostruireeventuali atti interruttivi della prescrizione, in concreto non individuatidallo stesso, e si risolve pertanto in una inammissibile censuradell’apprezzamento di fatto svolto nei precedenti gradi di giudizio.La violazione del disposto di cui all’art.2932 c.c. non è in alcun modo,invece, argomentata.3. Il secondo motivo è articolato in più submotivi e con esso si denuncial’«omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c.» inriferimento a:Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026- Omesso esame di un fatto decisivo: la raccomandata a.r. del15.11.2016, in riferimento agli artt. 1322, 2935, 2937 e 2944 c.c. : silamenta che la sentenza ha omesso di valutare la racc. a.r. del15.11.2016 denominata “Revoca concessione” con cui Ferroviericonosceva, implicitamente, la validità ed efficacia, almeno a quella data,del contratto in essere.- Omesso esame di un fatto decisivo: il verbale di mediazione obbligatoriadel 29.05.2018, in riferimento agli artt. 1322, 2935, 2937 e 2944 c.c.: siassume che la sentenza ha omesso di valutare la rilevanza del Verbale diMediazione obbligatoria del 29.05.2018 in cui la resistente [OSCURATO:PERSONA] di voler procedere alla revoca del contratto, rinviando ad unaipotetica data successiva l’attivazione della relativa procedura; comunque,implicitamente riconoscendo la validità ed efficacia del contratto ancora aquella data.Infine - Omessa valutazione di un fatto decisivo: le trattative in corso sullaqualificazione giuridica dell’istaurando negozio, in riferimento agli artt.1322, 2935, 2937 e 2944 c.c. La sentenza impugnata avrebbe ritenutoerroneamente che il decorso della prescrizione iniziasse prima ancora chele parti avessero stabilito in maniera definitiva la forma, il contenuto e lastessa qualificazione giuridica da dare allo stipulando negozio definitivo.I tre submotivi possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi.Tutte le doglianze mirano a sottoporre a questa Corte l’esame didocumenti dai quali si evincerebbe l’interruzione della prescrizione in forzadel riconoscimento del diritto vantato da essa ricorrente o la rinunzia afarne valere la prescrizione.A prescindere dalla mancanza di specificità del motivo con riguardo allalocalizzazione negli atti dei precedenti gradi di giudizio dei documentiNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026richiamati, in violazione pertanto del disposto cui all’art.366 n.6 c.p.c., ilmotivo in alcun modo argomenta in ordine all’idoneità dei documentistessi ad integrare gli estremi dell’atto di riconoscimento nondell’esistenza del rapporto giuridico tra le parti (di fatto incontestato), madel diritto della società sportiva di pretendere la conclusione di uncontratto di locazione definitivo ovvero di rinunciare alla relativaprescrizione.In particolare, nessun cenno al contenuto in tal senso della missiva in data15.11.2016 e nel verbale di mediazione è svolto nel motivo. Ed anche ilfatto che fra le parti siano intercorse trattative di amichevolecomposizione della controversia tra le stesse insorta non è sufficiente adimostrare che vi sia stato riconoscimento del diritto altrui, poiché latrattativa non ha quale suo presupposto l'ammissione totale o parzialedella pretesa avversaria (Cass. n. 27169/2006; Cass. n. 6034/2008); letrattative di amichevole composizione possono cioè comportarel'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. quando dalcomportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrappostodiritto di credito e la transazione sia venuta a mancare solo per questioni(Cass. n. 4804/2007); ed - ancor più specificamente - quando le trattativeintercorse fra le parti, anziché presupporre la contestazione del dirittodella parte debitrice, si svolgano in circostanze e con modalità tali daimplicare ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere uncomponimento sulla liquidazione del "quantum" (Cass. n. 18879/2015citata dalla stessa ricorrente, Cass. n. 16379/2009, Cass. n. 19872/2011).Premettendo che l’azione per come proposta sin dall’atto introduttivo delgiudizio di primo grado è funzionalmente diretta all’esercizio del diritto, ilmotivo, dunque, non incide sulla parte motiva della sentenza impugnatasecondo la quale il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalNumero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026momento in cui era stata comunicata in data 18.6.2001 la determinazionedel canone di locazione (termine contrattualmente convenuto per lastipula del contratto definitivo nell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui aicommi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 2.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 peresborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Con distrazionea favore del difensore di parte controricorrente che si dichiara antistatario.Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro2.000,00 ex art.96,3° c. c.p.cCondanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 2.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 24131/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 25831/2026Data pubblicazione 26/09/2026Così deciso in Roma il 17.9.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]