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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13645/2026

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ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sezionedistaccata di Salerno n. 3238/2021 depositata il 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso avverso l’avviso diaccertamento n. 30265, notificato il 10.9.2018, emesso dal Comune diCapaccio (Salerno), liquidatorio di TARI e addizionale provinciale perl’anno 2017.2.

La CTP di Salerno, con sentenza n. 2314 del 2019, ha accolto ilricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che l’esito favorevole, passatoin giudicato, di diverso giudizio intercorso tra le stesse parti e aventead oggetto il medesimo tributo per diversa annualità (anno 2015), fastato tra le parti anche in relazione alla impugnata annualità 2017 ecosì annullando l’avviso impugnato.3.

Avverso la sentenza di I grado ha proposto appello il Comune diCapaccio; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso incidentalecondizionato; la [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccataSalerno, con la sentenza sez. 5, n. 3238/2020 ha accolto il gravamedell’ente impositore, affermando, innanzitutto, l’insussistenza e,dunque, la non vincolatività di un giudicato esterno in punto diillegittimità dell’atto regolamentare, avente natura di attoamministrativo solo disapplicabile dal giudice tributario; quanto aimotivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], la CTR non ha ravvisatoirregolarità o illegittimità negli atti presupposti del Comune, cheindividuavano i parametri fondanti il prescelto metodo c.d. presuntivoin ordine alla quantificazione del tributo, escludendo, altresì, vizi dimotivazione dell’avviso di accertamento impugnato, il quale contenevauna adeguata esposizione delle ragioni dell’imposizione.4.

La [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza di secondo grado, affidato a otto motivi.5.

Il Comune di Capaccio ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma , n. 3 c.p.c., la violazione art. 115 c.p.c.nonché, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.7 comma 5 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 1, commi 651, 652, l. n.147/2013, nonché art. da 1 a 4, 6 e 7 all 1 d.p.r. n. 158/1999 ,risultando impossibile individuare le esatte ragioni poste a fondamentodel dispositivo di accoglimento dell’appello, il quale avrebbe disattesol’eccezione di giudicato, in maniera apodittica, senza motivare sulpunto.2.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546 del1992, per violazione della norma che afferma la vincolatività delgiudicato.3.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 112 c.p.c., per mancata applicazione del giudicato in relazioneall’accertamento TARI del 2015.4.

I motivi primo, secondo e terzo, attinenti alla dedotta violazionedella disciplina relativa alla efficacia del giudicato e al potere didisapplicazione del giudice tributario, afferendo alla medesimadoglianza di fondo, possono essere esaminati congiuntamente e sonoda ritenere infondati.4.1 La società ricorrente afferma che la CTR avrebbe errato in quantonon aveva ritenuto vincolante, nel presente processo, il giudicatointercorso tra le stesse parti ([OSCURATO:PERSONA] e Comune di Capaccio),con riferimento all’analogo tributo TARI dovuto per l’anno 2015,nell’ambito del giudizio concluso con la sentenza CTR n. 2437/9/18.

Inquel processo, il ricorrente ottenne la disapplicazione del Regolamentocomunale in materia di TARI dell’anno 2014 e delle conseguentiNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026delibere, con accoglimento del suo ricorso.

Sul punto, che avevagiustificato nel presente processo la vittoria in I grado del contribuentein relazione all’avviso TARI dell’anno 2015, il giudice del gravame hainvece ritenuto, accogliendo l’appello del Comune, che deve escludersiche sulla questione relativa alla legittimità (o meno) del RegolamentoTARI e delle Delibere di approvazione relative a quella annualità si siaformato, per l’anno di imposta 2017, un giudicato esterno opponibile.Il passaggio in giudicato della sentenza CTR n. 2437/9/18, con la qualein relazione all’anno di imposta 2015 i predetti atti erano stati dichiaratiillegittimi per mancata indicazione dei parametri normativi di cui al DPRn. 158/99, non produce effetti nel presente giudizio in quanto, secondola sentenza impugnata, sulla disapplicazione dell’atto amministrativoillegittimo da parte del giudice ordinario non si può formare giudicato,perché altrimenti si otterrebbe effetto analogo a quellodell’annullamento dell’atto, prerogativa riservata al solo G.A.

Nediscende che sulla contestata legittimità del regolamento e delledelibere che hanno modificato le aliquote TARI “non si è formato alcungiudicato”.La statuizione della sentenza impugnata, sul punto, è correttaIl regime generale del potere di disapplicazione del G.O. rispetto agli1865 (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretendeleso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno aconoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedottoin giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere revocato omodificato se non sovra ricorso alle competenti autoritàamministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali inquanto riguarda il caso deciso”; “In questo, come in ogni altro caso, leautorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed iregolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”).

PuòNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026formarsi giudicato su questione pregiudiziale se, perlomeno, in disparteogni altra considerazione, il giudice chiamato a sciogliere la dettaquestione sia dotato di competenza sulla questione e a maggior ragionedi giurisdizione; poiché il giudice ordinario, nella specie tributario, nonpuò accertare direttamente la legittimità di un atto amministrativo,potere che compete solo al giudice amministrativo, l’esito del giudiziodi disapplicazione non può che avere natura incidentale.

Comeaffermato da Cass. n. 24427/2022 «una questione pregiudiziale idoneaa configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia unadomanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedentelogico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione dellacontroversia principale proposta - che come tale può essere accertatoin via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievoautonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenzegiuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuoridella causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di uninteresse giuridico concreto, che trascende quello inerente allasoluzione della controversia nel cui ambito la questione è statasollevata».

La disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo daparte del G.O. mai potrebbe assumere un rilievo autonomo, destinatoa proiettare le sue conseguenze giuridiche su altri rapporti, perché intal modo la cognizione del G.O. sconfinerebbe nell’ambito dellagiurisdizione del G.A.

Dalla natura meramente incidentale delladisapplicazione di cui si discorre discende l’inconferenza delleargomentazioni sviluppate dal ricorrente in punto di violazione dell’art.2909 c.c., norma che non trova applicazione nel caso di specie.

A ciòsi aggiunga, in termini generali, che nel processo tributario, l'efficaciadel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti,causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridicheNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026(Cass. n. 6405/2025; Cass. n. 25546/2014), nonché, il giudicato suirapporti di durata può riguardare solo gli elementi costituitivi acarattere permanente e non quelli non aventi carattere di durata ocomunque variabili da periodo a periodo (Cass. n. 8291/2025).

Nelcaso di specie, il giudicato eccepito dal contribuente riguarda ladisapplicazione di un regolamento, e, peraltro, la relativa annualitàriguarda altro regolamento.

Vale, del resto, il principio per cui in temadi TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale dideterminazione della tariffa per un'annualità precedente non haefficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente"ripetitive" degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffariaregola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente edovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia ildovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sullabase di tale presupposto (Cass. Sez. 5, 09/11/2018, n. 28675, Rv.651228 – 01; Cass. n. 14039/2019, Rv. 654326 - 01).5.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenzaper violazione dell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver la Commissione tributariaregionale valutato la richiesta di disapplicazione incidentale delregolamento comunale e della delibera TARI.6.

Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato dispostodell’art. 1 commi 650, 651, 652, 654 bis, 683, l. n. 147 del 2013nonché dei criteri di cui al d.p.r. n. 158 del 1999 e all. 1, non avendo,nel caso di specie, il giudice del gravame disapplicato incidentalmenteil Regolamento e la delibera TARI o comunque per non averlo ritenutoviziato da violazione di legge, eccesso di potere e carenza dimotivazione.Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20267.

I due motivi sono strettamente connessi, possono essere trattatiunitariamente e sono infondati.7.1.

In particolare la ricorrente lamenta che la CTR aveva motivatolimitandosi a trascrivere integralmente la sentenza CTR n. 490 del 2019che aveva rigettato l’appello della società, con riferimento all’avvisoTARI 2016 ed, invece, avrebbe dovuto disapplicare il regolamento, ilquale non aveva indicato i parametri previsti dalle tabelle 4 a) e 4 b)dell’allegato n. 1 al d.p.r. n. 158 del 1999 quali componenti variabilidella tariffa binomia e comunque si presentava sproporzionato e viziatoda una ingiustificata disparità di trattamento di tariffazione.Tali motivi appaiono, entrambi, in contrasto con la pacificagiurisprudenza di questa Corte.

Si osserva che l’art. 1, commi 651 e652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, se, da un lato, prevede cheil Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criterideterminati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158(il cui allegato 1, nelle tabelle 2 e 4, contempla i predetti indici per ilcalcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche enon domestiche), dall’altro lato, consente che, in alternativa ai criteridi cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», ilComune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medieordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ealla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.Per cui, è evidente la facoltatività del ricorso a tali criteri nelladeterminazione della tariffa.

La disapplicazione del regolamento delComune dovrebbe effettuarsi, secondo la parte ricorrente, per omessespecificazioni dei criteri «di determinazione della quota fissa e dellaquota variabile delle tariffe TARI applicate alle utenze nondomestiche».

Questa Corte ha avuto modo di specificare che ladisapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi di legittimitàdell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) eNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026non, anche, sulle scelte discrezionali delle tariffe e delle assimilazioni:«In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazionedegli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnicaamministrativa del Comune per la classificazione delle categorie conomogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d. lgsn. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenzadi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di leggee l'eccesso di potere» (Sez. 5 - , Sentenza n. 16287 del 12/06/2024,Rv. 671402 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 31461 del03/12/2019, Rv. 656024 – 01).

Inoltre, si osserva che la delibera inoggetto non necessita di motivazione: «In tema di TARSU, non èconfigurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale dideterminazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenutogenerale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche sedeterminabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali ofuturi, di locali ed aree tassabili» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16165 del19/06/2018, Rv. 649267 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 7437del 15/03/2019, Rv. 653050 - 01).

A ben vedere, in definitiva, con talimotivi di ricorso, per come formulati, la parte ricorrente invoca ungiudizio di merito relativo alla dedotta “sproporzione” delle tariffe,inammissibile innanzi a questa Corte, prospettando presuppostiasseritamente idonei a giustificare la disapplicazione dell’attoamministrativo de quo insussistenti.8 Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenzaper violazione del combinato disposto dell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 1 commi 651, 652, l. n. 147 del 2013 nonché art.da 1 a 4, 6 e 7 e all. 1 d.p.r. n. 158 del 1999, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 4 c.p.c. e per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Parte ricorrente lamenta che lasentenza non ha annullato l’atto impugnato contrastante con lesuddette norme, reiterando la dedotta nullità della sentenza permotivazione apparente e per relationem.8.1 Il motivo, che contiene a bene vedere due doglianze richiamantidue diversi numeri dell’art. 360, primo comma, c.p.c., è nel suocomplesso infondato.Parte ricorrente contesta, ancora una volta, che i giudici di secondogrado abbiano calcolato o applicato la TARI in modo non conforme allalegge, sia sotto il profilo del metodo di calcolo della tariffa, sia sottoquello delle regole probatorie del processo tributario, sollevando talevizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

In secondo luogo,deduce la violazione di legge ex art. 115 c.p.c. e art. 360 n. 2 c.p.c.,ancora una volta invocando una errata valutazione della prova.Nel caso di specie non si è in presenza né di una motivazione apparentené di travisamento di contenuto oggettivo della prova.8.2 In primo luogo, le Sezioni Unite hanno precisato che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn.8053 e 8054).

Dunque, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito chela motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232;conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016.

I medesimiconcetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U. 24/03/2017, n. 766;Cass.

Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez.

U.18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).

Ancor più di recente, Cass. Sez.

U.27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez.

U.07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudiziodi legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione» (Cass 19591/2022).Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20268.3.

Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che lasentenza non abbia motivato sulle ragioni per le quali l’atto impugnatodovesse essere confermato, anziché annullato come richiesto dallaricorrente, richiamando solo formalmente una violazione di legge main realtà invocando, ancora una volta, un nuovo giudizio di merito.Infatti, a ben vedere la CTR, nella specie, dopo aver escluso che lasentenza già intervenuta le parti con riferimento ad altra annualitàTARI potesse fare stato ed avere efficacia vincolante di giudicato, hachiaramente spiegato le ragioni per le quali l’atto impositivo delComune di Capaccio, impugnato nel presente procedimento, fosseadeguatamente motivato.

In particolare, ha affermato, rigettando leargomentazioni del contribuente (talvolta con argomentazioniimplicite), che il Comune di Capaccio: (I) ha correttamente tenutoconto nella determinazione delle tariffe del [OSCURATO:PERSONA],espressamente richiamato nelle delibere del 2015, 2016 e 2017, inquanto atto generale conosciuto dal contribuente; (II) ha optato per ilmetodo presuntivo e dunque ha utilizzato, come previsto dalla legge ilriferimento alla superficie dei locali assoggettati ad imposizione (III)nella delibera relativa all’anno 2017 il Comune ha correttamentequantificato sia la quota fissa sia la quota variabile del tributo.

Nediscende che, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, ladeterminazione delle tariffe è avvenuta nel rispetto dei parametri diproduttività, rispettando la forbice quantitativa prevista dalla normaprimaria.

Inoltre, la sentenza ha rilevato che il Comune hacorrettamente accorpato le utenze non domestiche per tipologie diquattro tipologie di attività esercitate sia in base ai metri quadrioccupati da ciascuna di esse.

Legittimo, infine, è statol’assoggettamento degli esercizi alberghieri a tariffe superiori, stante lanotoria maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto ad una civileNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026abitazione.

In definitiva la sentenza impugnata contiene una adeguataesposizione dei motivi dell’accertamento, non riverberandosi in alcunmodo sulla sua validità il fatto che sia stata richiamata per relationeme trasposta la motivazione afferente a diverso procedimento tra lestesse parti, poiché la sentenza impugnata contiene un nucleomotivazionale autonomo e specifico in relazione all’oggetto del giudizio(TARI 2017).8.4.

Per queste ragioni non sussiste alcuna violazione di legge, percome invocata dalla ricorrente.

Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è, in definitiva, l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass.05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017,n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).Quanto supra argomentato con riferimento al contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata, consente di apprezzare lapalese infondatezza della doglianza formulata, nello stesso motivo, exart. 115 e 360 n. 3 c.p.c.

Invero, anche tramite la dedotta violazionedi legge per travisamento della prova parte ricorrente mira ad un nuovogiudizio di merito, inammissibile in questa sede.Si osserva infatti, in primo luogo che questa Corte ha da tempo chiaritoche il vizio di violazione di legge «consiste nella deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazionedi un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità» (ex multis, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019,Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340,Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione «postula chel’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia consideratofermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio disussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito» (Cass. Sez.3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

Ne consegue, quindi,che il «discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio acausa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa el’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carenteo contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, inmodo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche laprima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa»(così, in motivazione, Cass. Sez.

U. n. 5442/2021;Cass. n. 19651/2024).

Inoltre, è principio ormai consolidato che«il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verificalogica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata dauna delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n.5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (SUn. 5792/2024).

Infine, quanto alla doglianza, ancora argomentata submotivo 6), per la quale la motivazione sarebbe apparente in quanto laCGT di II avrebbe richiamato per relationem altra sentenza relativa aimposizione TARI 2016, osserva questa Corte che «La sentenzad’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice delNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della confermain relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente,mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitataad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcunavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame».

Nel caso di specie,per quanto sopra motivato, invero è stato ben possibile conoscere ilragionamento seguìto dal giudice di appello, il quale ha svoltoargomentazioni pienamente aderenti alla annualità in contestazione,per la formazione del proprio convincimento, sicché la CTR è pervenutaal rigetto della questione rendendo chiaramente riconoscibile la propriaratio decidendi, pur utilizzando, in parte, la tecnica per relationem.9.

Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazionedell’art. 7 l. n.212 del 2000 e art. 3 l. 241 del 1990 nonché art. 6 d.lgs.n. 32 del 2001 e art. 1 comma 62 l. n. 296/2006, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. per motivazione apparente.

Con talemotivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge perché lasentenza non avrebbe annullato l’atto impositivo, come avrebbedovuto fare, e ha deciso il rigetto della eccezione della ricorrente sulpunto, in assenza di motivazione.

Ha, in particolare, dedotto che l’attoimpositivo sarebbe nullo perché in esso sono riportati solo i metriquadri delle occupazioni detenute e l’indirizzo dell’immobile oggettodella imposizione, senza riferimenti ai criteri di determinazione edeliberazione delle tariffe TARI per l’anno 2017, nella parte fissa evariabile.

Per rigettare tale eccezione e pronunciare a sfavore dell’HotelAriston, la sentenza impugnata avrebbe motivato in manieraapodittica, confondendo la motivazione dell’atto impositivo con la“prova” della pretesa.Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20269.1.

Il motivo è infondato.

Il motivo mira sostanzialmente ad attaccarela sentenza laddove, secondo la società ricorrente, avrebbe fatto salvol’atto impositivo, pur in assenza di elementi sufficienti per comprenderele ragioni della richiesta tributaria del Comune.

Al riguardo, la CTR hamotivato sulla relativa eccezione del ricorrente rilevando chel’impugnato avviso, nel caso di specie, contiene l’indicazione depresupposti fatto e diritto che hanno determinato la decisionedell’amministrazione, richiamando gli atti amministrativi generali eastratti che ne costituiscono il presupposto, pienamente conoscibili dalcontribuente (e, a loro volta, non sottoposti a specifico obbligo dimotivazione v.

Cass. n. 730/2025).

Alla luce di tale affermazione dellasentenza impugnata, più che sufficiente a giustificare il rigetto dellaeccezione del contribuente, questa Corte osserva che stato benpossibile per la ricorrente apprezzare le ragioni della imposizionesubita, anche alla luce del principio per cui «in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il Comunead indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e larelativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare oesplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, laquantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né,tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo»(Cass. n. 22470/2019), principio ribadito e specificato nel senso che:«in tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamentoin rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e dellarelativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che lanormativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza dispecifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta diriduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitandole ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggettoNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.»(Cass. n. 21872/2025).10.

Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. peromessa pronuncia sulle sopra specificate domande ed eccezioni svoltedal ricorrente.10.1.

Il motivo è infondato.

In generale, si osserva che «non ricorre ilvizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur nonessendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad unmotivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per lasoluzione del caso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525).

Nel casodi specie, come già ampiamente illustrato, non solo la motivazionedella sentenza ha affrontato il punto controverso, fornendo unamotivazione logica e coerente, ma si è anche confrontata con leeccezioni del contribuente, confutandole.

Deve ritenersi che ogni altroargomento contrario sia stato implicitamente rigettato senza che siastata pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente.11.

Il ricorso, dunque, va dunque integralmente rigettato; la spese delpresente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.11.1.

Considerata la natura della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico diparte ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, paria quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00, oltre ad €200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, disponendone la distrazionein favore del difensore dichiaratosi antistatarioAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sezionedistaccata di Salerno n. 3238/2021 depositata il 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20261. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso avverso l’avviso diaccertamento n. 30265, notificato il 10.9.2018, emesso dal Comune diCapaccio (Salerno), liquidatorio di TARI e addizionale provinciale perl’anno 2017.2. La CTP di Salerno, con sentenza n. 2314 del 2019, ha accolto ilricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che l’esito favorevole, passatoin giudicato, di diverso giudizio intercorso tra le stesse parti e aventead oggetto il medesimo tributo per diversa annualità (anno 2015), fastato tra le parti anche in relazione alla impugnata annualità 2017 ecosì annullando l’avviso impugnato.3. Avverso la sentenza di I grado ha proposto appello il Comune diCapaccio; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso incidentalecondizionato; la [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccataSalerno, con la sentenza sez. 5, n. 3238/2020 ha accolto il gravamedell’ente impositore, affermando, innanzitutto, l’insussistenza e,dunque, la non vincolatività di un giudicato esterno in punto diillegittimità dell’atto regolamentare, avente natura di attoamministrativo solo disapplicabile dal giudice tributario; quanto aimotivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], la CTR non ha ravvisatoirregolarità o illegittimità negli atti presupposti del Comune, cheindividuavano i parametri fondanti il prescelto metodo c.d. presuntivoin ordine alla quantificazione del tributo, escludendo, altresì, vizi dimotivazione dell’avviso di accertamento impugnato, il quale contenevauna adeguata esposizione delle ragioni dell’imposizione.4. La [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza di secondo grado, affidato a otto motivi.5. Il Comune di Capaccio ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma , n. 3 c.p.c., la violazione art. 115 c.p.c.nonché, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.7 comma 5 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 1, commi 651, 652, l. n.147/2013, nonché art. da 1 a 4, 6 e 7 all 1 d.p.r. n. 158/1999 ,risultando impossibile individuare le esatte ragioni poste a fondamentodel dispositivo di accoglimento dell’appello, il quale avrebbe disattesol’eccezione di giudicato, in maniera apodittica, senza motivare sulpunto.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546 del1992, per violazione della norma che afferma la vincolatività delgiudicato.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 112 c.p.c., per mancata applicazione del giudicato in relazioneall’accertamento TARI del 2015.4. I motivi primo, secondo e terzo, attinenti alla dedotta violazionedella disciplina relativa alla efficacia del giudicato e al potere didisapplicazione del giudice tributario, afferendo alla medesimadoglianza di fondo, possono essere esaminati congiuntamente e sonoda ritenere infondati.4.1 La società ricorrente afferma che la CTR avrebbe errato in quantonon aveva ritenuto vincolante, nel presente processo, il giudicatointercorso tra le stesse parti ([OSCURATO:PERSONA] e Comune di Capaccio),con riferimento all’analogo tributo TARI dovuto per l’anno 2015,nell’ambito del giudizio concluso con la sentenza CTR n. 2437/9/18. Inquel processo, il ricorrente ottenne la disapplicazione del Regolamentocomunale in materia di TARI dell’anno 2014 e delle conseguentiNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026delibere, con accoglimento del suo ricorso. Sul punto, che avevagiustificato nel presente processo la vittoria in I grado del contribuentein relazione all’avviso TARI dell’anno 2015, il giudice del gravame hainvece ritenuto, accogliendo l’appello del Comune, che deve escludersiche sulla questione relativa alla legittimità (o meno) del RegolamentoTARI e delle Delibere di approvazione relative a quella annualità si siaformato, per l’anno di imposta 2017, un giudicato esterno opponibile.Il passaggio in giudicato della sentenza CTR n. 2437/9/18, con la qualein relazione all’anno di imposta 2015 i predetti atti erano stati dichiaratiillegittimi per mancata indicazione dei parametri normativi di cui al DPRn. 158/99, non produce effetti nel presente giudizio in quanto, secondola sentenza impugnata, sulla disapplicazione dell’atto amministrativoillegittimo da parte del giudice ordinario non si può formare giudicato,perché altrimenti si otterrebbe effetto analogo a quellodell’annullamento dell’atto, prerogativa riservata al solo G.A. Nediscende che sulla contestata legittimità del regolamento e delledelibere che hanno modificato le aliquote TARI “non si è formato alcungiudicato”.La statuizione della sentenza impugnata, sul punto, è correttaIl regime generale del potere di disapplicazione del G.O. rispetto agli1865 (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretendeleso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno aconoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedottoin giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato omodificato se non sovra ricorso alle competenti autoritàamministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali inquanto riguarda il caso deciso”; “In questo, come in ogni altro caso, leautorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed iregolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”). PuòNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026formarsi giudicato su questione pregiudiziale se, perlomeno, in disparteogni altra considerazione, il giudice chiamato a sciogliere la dettaquestione sia dotato di competenza sulla questione e a maggior ragionedi giurisdizione; poiché il giudice ordinario, nella specie tributario, nonpuò accertare direttamente la legittimità di un atto amministrativo,potere che compete solo al giudice amministrativo, l’esito del giudiziodi disapplicazione non può che avere natura incidentale. Comeaffermato da Cass. n. 24427/2022 «una questione pregiudiziale idoneaa configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia unadomanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedentelogico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione dellacontroversia principale proposta - che come tale può essere accertatoin via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievoautonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenzegiuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuoridella causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di uninteresse giuridico concreto, che trascende quello inerente allasoluzione della controversia nel cui ambito la questione è statasollevata». La disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo daparte del G.O. mai potrebbe assumere un rilievo autonomo, destinatoa proiettare le sue conseguenze giuridiche su altri rapporti, perché intal modo la cognizione del G.O. sconfinerebbe nell’ambito dellagiurisdizione del G.A. Dalla natura meramente incidentale delladisapplicazione di cui si discorre discende l’inconferenza delleargomentazioni sviluppate dal ricorrente in punto di violazione dell’art.2909 c.c., norma che non trova applicazione nel caso di specie. A ciòsi aggiunga, in termini generali, che nel processo tributario, l'efficaciadel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti,causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridicheNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026(Cass. n. 6405/2025; Cass. n. 25546/2014), nonché, il giudicato suirapporti di durata può riguardare solo gli elementi costituitivi acarattere permanente e non quelli non aventi carattere di durata ocomunque variabili da periodo a periodo (Cass. n. 8291/2025). Nelcaso di specie, il giudicato eccepito dal contribuente riguarda ladisapplicazione di un regolamento, e, peraltro, la relativa annualitàriguarda altro regolamento. Vale, del resto, il principio per cui in temadi TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale dideterminazione della tariffa per un'annualità precedente non haefficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente"ripetitive" degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffariaregola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente edovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia ildovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sullabase di tale presupposto (Cass. Sez. 5, 09/11/2018, n. 28675, Rv.651228 – 01; Cass. n. 14039/2019, Rv. 654326 - 01).5. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenzaper violazione dell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver la Commissione tributariaregionale valutato la richiesta di disapplicazione incidentale delregolamento comunale e della delibera TARI.6. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato dispostodell’art. 1 commi 650, 651, 652, 654 bis, 683, l. n. 147 del 2013nonché dei criteri di cui al d.p.r. n. 158 del 1999 e all. 1, non avendo,nel caso di specie, il giudice del gravame disapplicato incidentalmenteil Regolamento e la delibera TARI o comunque per non averlo ritenutoviziato da violazione di legge, eccesso di potere e carenza dimotivazione.Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20267. I due motivi sono strettamente connessi, possono essere trattatiunitariamente e sono infondati.7.1. In particolare la ricorrente lamenta che la CTR aveva motivatolimitandosi a trascrivere integralmente la sentenza CTR n. 490 del 2019che aveva rigettato l’appello della società, con riferimento all’avvisoTARI 2016 ed, invece, avrebbe dovuto disapplicare il regolamento, ilquale non aveva indicato i parametri previsti dalle tabelle 4 a) e 4 b)dell’allegato n. 1 al d.p.r. n. 158 del 1999 quali componenti variabilidella tariffa binomia e comunque si presentava sproporzionato e viziatoda una ingiustificata disparità di trattamento di tariffazione.Tali motivi appaiono, entrambi, in contrasto con la pacificagiurisprudenza di questa Corte. Si osserva che l’art. 1, commi 651 e652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, se, da un lato, prevede cheil Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criterideterminati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158(il cui allegato 1, nelle tabelle 2 e 4, contempla i predetti indici per ilcalcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche enon domestiche), dall’altro lato, consente che, in alternativa ai criteridi cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», ilComune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medieordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ealla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.Per cui, è evidente la facoltatività del ricorso a tali criteri nelladeterminazione della tariffa. La disapplicazione del regolamento delComune dovrebbe effettuarsi, secondo la parte ricorrente, per omessespecificazioni dei criteri «di determinazione della quota fissa e dellaquota variabile delle tariffe TARI applicate alle utenze nondomestiche». Questa Corte ha avuto modo di specificare che ladisapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi di legittimitàdell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) eNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026non, anche, sulle scelte discrezionali delle tariffe e delle assimilazioni:«In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazionedegli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnicaamministrativa del Comune per la classificazione delle categorie conomogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d. lgsn. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenzadi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di leggee l'eccesso di potere» (Sez. 5 - , Sentenza n. 16287 del 12/06/2024,Rv. 671402 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 31461 del03/12/2019, Rv. 656024 – 01). Inoltre, si osserva che la delibera inoggetto non necessita di motivazione: «In tema di TARSU, non èconfigurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale dideterminazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993,poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenutogenerale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche sedeterminabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali ofuturi, di locali ed aree tassabili» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16165 del19/06/2018, Rv. 649267 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 7437del 15/03/2019, Rv. 653050 - 01). A ben vedere, in definitiva, con talimotivi di ricorso, per come formulati, la parte ricorrente invoca ungiudizio di merito relativo alla dedotta “sproporzione” delle tariffe,inammissibile innanzi a questa Corte, prospettando presuppostiasseritamente idonei a giustificare la disapplicazione dell’attoamministrativo de quo insussistenti.8 Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenzaper violazione del combinato disposto dell’art. 7 comma 5 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 1 commi 651, 652, l. n. 147 del 2013 nonché art.da 1 a 4, 6 e 7 e all. 1 d.p.r. n. 158 del 1999, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 4 c.p.c. e per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente lamenta che lasentenza non ha annullato l’atto impugnato contrastante con lesuddette norme, reiterando la dedotta nullità della sentenza permotivazione apparente e per relationem.8.1 Il motivo, che contiene a bene vedere due doglianze richiamantidue diversi numeri dell’art. 360, primo comma, c.p.c., è nel suocomplesso infondato.Parte ricorrente contesta, ancora una volta, che i giudici di secondogrado abbiano calcolato o applicato la TARI in modo non conforme allalegge, sia sotto il profilo del metodo di calcolo della tariffa, sia sottoquello delle regole probatorie del processo tributario, sollevando talevizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. In secondo luogo,deduce la violazione di legge ex art. 115 c.p.c. e art. 360 n. 2 c.p.c.,ancora una volta invocando una errata valutazione della prova.Nel caso di specie non si è in presenza né di una motivazione apparentené di travisamento di contenuto oggettivo della prova.8.2 In primo luogo, le Sezioni Unite hanno precisato che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn.8053 e 8054). Dunque, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito chela motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232;conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimiconcetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766;Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Ancor più di recente, Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudiziodi legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione» (Cass 19591/2022).Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20268.3. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che lasentenza non abbia motivato sulle ragioni per le quali l’atto impugnatodovesse essere confermato, anziché annullato come richiesto dallaricorrente, richiamando solo formalmente una violazione di legge main realtà invocando, ancora una volta, un nuovo giudizio di merito.Infatti, a ben vedere la CTR, nella specie, dopo aver escluso che lasentenza già intervenuta le parti con riferimento ad altra annualitàTARI potesse fare stato ed avere efficacia vincolante di giudicato, hachiaramente spiegato le ragioni per le quali l’atto impositivo delComune di Capaccio, impugnato nel presente procedimento, fosseadeguatamente motivato. In particolare, ha affermato, rigettando leargomentazioni del contribuente (talvolta con argomentazioniimplicite), che il Comune di Capaccio: (I) ha correttamente tenutoconto nella determinazione delle tariffe del [OSCURATO:PERSONA],espressamente richiamato nelle delibere del 2015, 2016 e 2017, inquanto atto generale conosciuto dal contribuente; (II) ha optato per ilmetodo presuntivo e dunque ha utilizzato, come previsto dalla legge ilriferimento alla superficie dei locali assoggettati ad imposizione (III)nella delibera relativa all’anno 2017 il Comune ha correttamentequantificato sia la quota fissa sia la quota variabile del tributo. Nediscende che, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, ladeterminazione delle tariffe è avvenuta nel rispetto dei parametri diproduttività, rispettando la forbice quantitativa prevista dalla normaprimaria. Inoltre, la sentenza ha rilevato che il Comune hacorrettamente accorpato le utenze non domestiche per tipologie diquattro tipologie di attività esercitate sia in base ai metri quadrioccupati da ciascuna di esse. Legittimo, infine, è statol’assoggettamento degli esercizi alberghieri a tariffe superiori, stante lanotoria maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto ad una civileNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026abitazione. In definitiva la sentenza impugnata contiene una adeguataesposizione dei motivi dell’accertamento, non riverberandosi in alcunmodo sulla sua validità il fatto che sia stata richiamata per relationeme trasposta la motivazione afferente a diverso procedimento tra lestesse parti, poiché la sentenza impugnata contiene un nucleomotivazionale autonomo e specifico in relazione all’oggetto del giudizio(TARI 2017).8.4. Per queste ragioni non sussiste alcuna violazione di legge, percome invocata dalla ricorrente. Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è, in definitiva, l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass.05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017,n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).Quanto supra argomentato con riferimento al contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata, consente di apprezzare lapalese infondatezza della doglianza formulata, nello stesso motivo, exart. 115 e 360 n. 3 c.p.c. Invero, anche tramite la dedotta violazionedi legge per travisamento della prova parte ricorrente mira ad un nuovogiudizio di merito, inammissibile in questa sede.Si osserva infatti, in primo luogo che questa Corte ha da tempo chiaritoche il vizio di violazione di legge «consiste nella deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazionedi un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità» (ex multis, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019,Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340,Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione «postula chel’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia consideratofermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio disussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito» (Cass. Sez.3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi,che il «discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio acausa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa el’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carenteo contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, inmodo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche laprima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa»(così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 5442/2021;Cass. n. 19651/2024). Inoltre, è principio ormai consolidato che«il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verificalogica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata dauna delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n.5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (SUn. 5792/2024). Infine, quanto alla doglianza, ancora argomentata submotivo 6), per la quale la motivazione sarebbe apparente in quanto laCGT di II avrebbe richiamato per relationem altra sentenza relativa aimposizione TARI 2016, osserva questa Corte che «La sentenzad’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice delNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della confermain relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente,mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitataad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcunavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame». Nel caso di specie,per quanto sopra motivato, invero è stato ben possibile conoscere ilragionamento seguìto dal giudice di appello, il quale ha svoltoargomentazioni pienamente aderenti alla annualità in contestazione,per la formazione del proprio convincimento, sicché la CTR è pervenutaal rigetto della questione rendendo chiaramente riconoscibile la propriaratio decidendi, pur utilizzando, in parte, la tecnica per relationem.9. Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazionedell’art. 7 l. n.212 del 2000 e art. 3 l. 241 del 1990 nonché art. 6 d.lgs.n. 32 del 2001 e art. 1 comma 62 l. n. 296/2006, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. per motivazione apparente. Con talemotivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge perché lasentenza non avrebbe annullato l’atto impositivo, come avrebbedovuto fare, e ha deciso il rigetto della eccezione della ricorrente sulpunto, in assenza di motivazione. Ha, in particolare, dedotto che l’attoimpositivo sarebbe nullo perché in esso sono riportati solo i metriquadri delle occupazioni detenute e l’indirizzo dell’immobile oggettodella imposizione, senza riferimenti ai criteri di determinazione edeliberazione delle tariffe TARI per l’anno 2017, nella parte fissa evariabile. Per rigettare tale eccezione e pronunciare a sfavore dell’HotelAriston, la sentenza impugnata avrebbe motivato in manieraapodittica, confondendo la motivazione dell’atto impositivo con la“prova” della pretesa.Numero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/20269.1. Il motivo è infondato. Il motivo mira sostanzialmente ad attaccarela sentenza laddove, secondo la società ricorrente, avrebbe fatto salvol’atto impositivo, pur in assenza di elementi sufficienti per comprenderele ragioni della richiesta tributaria del Comune. Al riguardo, la CTR hamotivato sulla relativa eccezione del ricorrente rilevando chel’impugnato avviso, nel caso di specie, contiene l’indicazione depresupposti fatto e diritto che hanno determinato la decisionedell’amministrazione, richiamando gli atti amministrativi generali eastratti che ne costituiscono il presupposto, pienamente conoscibili dalcontribuente (e, a loro volta, non sottoposti a specifico obbligo dimotivazione v. Cass. n. 730/2025). Alla luce di tale affermazione dellasentenza impugnata, più che sufficiente a giustificare il rigetto dellaeccezione del contribuente, questa Corte osserva che stato benpossibile per la ricorrente apprezzare le ragioni della imposizionesubita, anche alla luce del principio per cui «in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il Comunead indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e larelativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare oesplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, laquantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né,tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo»(Cass. n. 22470/2019), principio ribadito e specificato nel senso che:«in tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamentoin rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e dellarelativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che lanormativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza dispecifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta diriduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitandole ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggettoNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.»(Cass. n. 21872/2025).10. Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. peromessa pronuncia sulle sopra specificate domande ed eccezioni svoltedal ricorrente.10.1. Il motivo è infondato. In generale, si osserva che «non ricorre ilvizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur nonessendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad unmotivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per lasoluzione del caso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525). Nel casodi specie, come già ampiamente illustrato, non solo la motivazionedella sentenza ha affrontato il punto controverso, fornendo unamotivazione logica e coerente, ma si è anche confrontata con leeccezioni del contribuente, confutandole. Deve ritenersi che ogni altroargomento contrario sia stato implicitamente rigettato senza che siastata pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente.11. Il ricorso, dunque, va dunque integralmente rigettato; la spese delpresente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.11.1. Considerata la natura della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico diparte ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, paria quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 29313/2021Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 13645/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00, oltre ad €200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, disponendone la distrazionein favore del difensore dichiaratosi antistatarioAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])