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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 24427/2022

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O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 14453/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona dell’institore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 17 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorren te – contro [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. i n a mministrazione s traordinaria , in proprio e quale capogruppo mandatari a dell’ A .

T .

I . , costituita con C ooperativa Costruttori -[OSCURATO:SOCIETA] s. c . a r . l . i n a mministrazione s traordinaria e fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei commissari straordinari Prof. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] L a G ioia e D ott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] s .c. a r.l. in a mministrazione straordinaria; -intimati - avverso la sentenza n. 2514/2014 della Corte d’appello di Roma depositata il 14/4/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (cui succedeva ex legeRete [OSCURATO:SOCIETA]., d’ora innanzi R.F.I.) affidava, con convenzione-contratto n. 48/1984 del 16 maggio 1984, all’A.T.I. da ultimo composta da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito CIR), quale capogruppo mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) i lavori progettuali per la tratta ferroviaria Firenze – Empoli e per l’insediamento della nuova officinagrandi riparazioni di Firenze.

CIR era dichiarata insolvente in data 1° ottobre 2003 e ammessa all’amministrazione straordinaria il successivo 14 novembre 2003; stessa sorte spettava a [OSCURATO:SOCIETA]., mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva dichiarata fallita.

R.F.I., preso atto dell’abbandono del cantiere e del fatto che le opere non erano state riprese a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla direzione lavori, deliberava, in data 10 febbraio 2004, la risoluzione della convenzione/contratto.

Il commissario straordinario di CIR in a.s., con dichiarazione del 14 marzo 2004, rappresentava l’intenzione della procedura di sciogliersi dal medesimo contratto ai sensi dell’art. 50, comma 1, d. lgs. 270/1999.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Roma R.F.I., CIR in a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. affinché fosse accertata l’illegittimità della risoluzione della convenzione n. 48/1984 disposta dalla committente con delibera del 10 febbraio 2004 e venisse dichiarato che la medesima convenzione era stata risolta, invece, dai commissari straordinari di [OSCURATO:SOCIETA]..

Domandava, inoltre, la condanna di R.F.I. o di CIR al pagamento dei lavori compiuti dall’impresa in bonis.

3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 520/2012, rigettava le domande, all’esito di un giudizio svoltosi nella contumacia di CIR in a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s..

4. La sentenza veniva impugnata dalla sola CIR in a.s. , che chiede va l’accoglimento nei confronti di R.F.I. della stessa domanda di accertamento svolta in primo grado dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La Corte d’appello di Roma rigettava, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da R.F.I., osservando che la domanda di accertamento era stata solo formalmente proposta dal Fallimento nei confronti della P rocedura di amministrazione straordinaria, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio fra tutte le parti, ma che rispetto a tale statuizione anche l’appellante doveva ritenersi soccombente nel giudizio di primo grado, stante la comunanzafra la sua posizione e quella dell’attore quanto all’interesse sostanziale sottostante all’accertamento negato.

Sussisteva perciò l’interesse di CIR in a.s. all’impugnazione, che non era preclusa dal fatto che la procedura di amministrazione straordinaria non si fosse costituita dinanzi al tribunale, atteso che la questione dell’inoperatività della risoluzione per l’intervenuto scioglimento del contratto ad opera dei commissari straordinari, in realtà, era rilevabile d’ufficio dal giudice, sicché con l’appello non erano state avanzate domande o eccezioni nuove, ma si era soltanto fatto valere l’omesso esercizio di questo potere di rilievo d’ufficio.

Ciò premesso, la Corte di merito, in accoglimento dell’appello, dichiarava l’illegittimità della risoluzione operata da R.F.I. del contratto-convenzione n. 48/1984, reputando che lo stesso dovesse considerarsi cessato a seguito della dichiarazione di scioglimento resa dai commissari straordinari di CIR in a.s. in data 14 marzo 2004, quale effetto anteriore e prevalente prodotto sul rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 50, comma 1, d. lgs. 270/1999.

Disponeva, inoltre, l’eliminazione del capo della sentenza impugnata che aveva condanna to il F allimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere a R.F.I. le spese di lite e poneva a carico di quest’ultima , oltre alle spese del grado liquidate in favore di CIR anche quelle del la consulenza tecnica espletatain primo grado.

5. R.F.I. ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza, pubblicata in data 14 aprile 2014, prospettando cinque motivi di doglianza.CIR in a.s. ha resistito con controricorso.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e Italferrs.p.a. non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

6. Il terzo motivo di ricorso – da cui occorre prendere le mosse , in applicazione del principio della ragione più liquida - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 344 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale ha ritenuto che CIR in a.s., quale titolare di un proprio diritto soggettivo nei confronti di R.F.I. a veder riconosciuta l’illegittimità della risoluzione da questa dichiarata, avesse interesse e legittimazione ad impugnare, in quanto era risultata sostanzialmente soccombente nel giudizio di primo grado, dove era stata riconosciuta la legittimità dell’operato della committente.

In questo modo il collegio d’appello ha valorizzato il fatto che CIR in a.s. fosse contitolare della stessa situazione giuridica attiva posta a base della domanda attrice, senza considerare, però, che il F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva citato la procedura concorsuale della ex capo gruppo per proporre domande contro la stessa (dato che non sapeva se R.F.I. avesse già corrisposto a CIR somme per presunti ulteriori lavori ed al fine di domandare, in questo caso, che CIR in a.s. gliele “girasse”).

CIR in a.s., quale controparte sostanziale evocata in giudizio in funzione di un’eventuale condanna pecuniaria, non poteva perciò essere considerata quale consorte in lite dell’originaria attrice e l’attribuzione di una simile veste costituiva un’indebita ed arbitraria estensione degli effetti del contegno processuale delle altre parti.

7. Il motivo è fondato. 7.1 La sentenza impugnata dà atto (alle pagg. 4 e 5) che il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva instaurato il giudizio al fine di accertare se la convenzione d’appalto fosse stata risolta in danno da R.F.I., e in tale caso accertare anche l’illegittimità della relativa declaratoria (per difetto di comunicazione all’impresa fallita), oppure se, viceversa, il contratto si fosse sciolto per iniziativa di CIR in a.s.. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva formulato ulteriori domande a contenuto economico, “sostanziantisi nella pretesa di pagamento dei lavori compiuti dall’impresa in bonis sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di tutte le convenute, solidalmente o individualmente, ed accertare inoltre se tale pagamento fosse già stato compiuto dalla concedente alla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]”.Non è contestato che l’Amministrazione straordinaria fosse parte vittoriosa, in quanto tale priva di interesse e legittimazione all’impugnazione, rispetto alla domanda (di condanna al pagamento) proposta dal Fallimento nei suoi diretti confronti.

Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, la convenuta non poteva rivestire, al contempo, la qualità di parte soccombente rispetto alle domande di accertamento, dal momento che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e non le aveva a sua volta avanzate contro R.F.I., né in via autonoma né in via di intervento adesivo.

La soccombenza dell’Amministrazione straordinaria derivante dal rigetto di tali domande avrebbe potuto configurarsi solo se la Procedura avesse rivestito, rispetto ad esse, la posizione di litisconsorte necessaria, ovvero di parte nei cui confronti la pronuncia era destinata a far stato, precludendole, in caso di mancata impugnazione, di proporre le stesse domande contro R.F.I. in un separato giudizio.

A smentire che ci si trovasse in presenza di siffatta ipotesi basterebbe il fatto, pacifico, che prima della proposizione dell’appello CIR in a.s. aveva già instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un autonomo giudizio nei confronti di R.F.I. per sentir accertare che il contratto d’appalto si era sciolto per iniziativa dei [OSCURATO:PERSONA] (fatto sostanzialmente ignorato dalla corte di merito, che non si è neppure chiesta se, stante la contemporanea pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, seppur in gradi diversi, di due cause parzialmente coincidenti, fosse necessario adottare uno dei rimedi previsti dalla legge per evitare un possibile contrasto fra giudicati).

Ma, al di là di questo rilievo, la posizione di litisconsorte necessaria di CIR in a.s. rispetto alle domande di accertamento andava esclusa per il semplice fatto che il Fallimentole aveva proposte in via incidentale, e non principale, al solo fine di poter ottenere la condanna al pagamento di R.F.I..

Invero, atteso che il contratto si era già pacificamente sciolto, ciò che interessava all’attore era di sentir dichiarare che la risoluzione in danno da parte di R.F.I. era intervenuta in data successiva rispetto alla dichiarazione di scioglimento dei CC.

SS., o comunque non gli era opponibile, perché in tal caso la convenuta committente non avrebbe potuto rifiutare il pagamento avvalendosi dell’eccezione di inadempimento exart. 1460 c.c.

Ora, affinché una questione pregiudiziale si trasformi in causa pregiudiziale è necessario, oltre alla domanda di parte, anche un interesse ad agire effettivo, che travalichi quello immediato e circoscritto alla sola definizione della causa iniziale, e consistente nell’attitudine della questione a influire su altri rapporti, proiettando su di essi le sue conseguenze giuridiche (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 6172/2015, Cass. 3248/2001, Cass. 562/1977).

Nessun interesse travalicante la causa sussisteva nel caso di specie, dato che il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva domandato il pagamento del proprio credito nello stesso giudizio in cui aveva proposto la questione pregiudiziale, né risulta che la procedura appellante abbia dedotto, come sarebbe stato suo onere, che l’ attore in primo grado vantava ulteriori diritti che, ove fatti valere in altra sede, sarebbero stati influenzati dall’accertamento sulla l egittimità della risoluzione dichiarata.

Si trattava, quindi, di una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, che investiva circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito dedotto in causa nei confronti di R.F.I. e che doveva essere decisa incidenter tantum.7.2 La questione incident ale posta, non essendo idonea a fare stato rispetto alle altre parti della convenzione/contratto, non richiedeva quindidi essere necessariamente pronunciata nei loro confronti.

Ne discende che CIR in a.s. non poteva essere considerata soccombente in primo grado e non era pertanto legittimata a proporre appello, perché l’unica domanda che la coinvolgeva era quella di condanna rivolta nei suoi confronti, rispetto alla quale era risultata vittoriosa.

8. L’accoglimento del motivo in esame comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, col conseguente venir meno di tutte le statuizioni emesse dal giudice di secondo grado, perché l’appello era inammissibile e il giudizio non poteva iniziare.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito sulle spese dell’appello, che, al pari delle spese di questo giudizio di legittimità, vanno poste a carico di CIR in a.s. e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna CIR in A.S. a rimborsare ad [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di appello, che liquida in € 6.800, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 14453/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona dell’institore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 17 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorren te – contro [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. i n a mministrazione s traordinaria , in proprio e quale capogruppo mandatari a dell’ A . T . I . , costituita con C ooperativa Costruttori -[OSCURATO:SOCIETA] s. c . a r . l . i n a mministrazione s traordinaria e fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei commissari straordinari Prof. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] L a G ioia e D ott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] s .c. a r.l. in a mministrazione straordinaria; -intimati - avverso la sentenza n. 2514/2014 della Corte d’appello di Roma depositata il 14/4/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (cui succedeva ex legeRete [OSCURATO:SOCIETA]., d’ora innanzi R.F.I.) affidava, con convenzione-contratto n. 48/1984 del 16 maggio 1984, all’A.T.I. da ultimo composta da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito CIR), quale capogruppo mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) i lavori progettuali per la tratta ferroviaria Firenze – Empoli e per l’insediamento della nuova officinagrandi riparazioni di Firenze. CIR era dichiarata insolvente in data 1° ottobre 2003 e ammessa all’amministrazione straordinaria il successivo 14 novembre 2003; stessa sorte spettava a [OSCURATO:SOCIETA]., mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva dichiarata fallita. R.F.I., preso atto dell’abbandono del cantiere e del fatto che le opere non erano state riprese a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla direzione lavori, deliberava, in data 10 febbraio 2004, la risoluzione della convenzione/contratto. Il commissario straordinario di CIR in a.s., con dichiarazione del 14 marzo 2004, rappresentava l’intenzione della procedura di sciogliersi dal medesimo contratto ai sensi dell’art. 50, comma 1, d. lgs. 270/1999. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Roma R.F.I., CIR in a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. affinché fosse accertata l’illegittimità della risoluzione della convenzione n. 48/1984 disposta dalla committente con delibera del 10 febbraio 2004 e venisse dichiarato che la medesima convenzione era stata risolta, invece, dai commissari straordinari di [OSCURATO:SOCIETA].. Domandava, inoltre, la condanna di R.F.I. o di CIR al pagamento dei lavori compiuti dall’impresa in bonis. 3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 520/2012, rigettava le domande, all’esito di un giudizio svoltosi nella contumacia di CIR in a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.. 4. La sentenza veniva impugnata dalla sola CIR in a.s. , che chiede va l’accoglimento nei confronti di R.F.I. della stessa domanda di accertamento svolta in primo grado dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La Corte d’appello di Roma rigettava, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da R.F.I., osservando che la domanda di accertamento era stata solo formalmente proposta dal Fallimento nei confronti della P rocedura di amministrazione straordinaria, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio fra tutte le parti, ma che rispetto a tale statuizione anche l’appellante doveva ritenersi soccombente nel giudizio di primo grado, stante la comunanzafra la sua posizione e quella dell’attore quanto all’interesse sostanziale sottostante all’accertamento negato. Sussisteva perciò l’interesse di CIR in a.s. all’impugnazione, che non era preclusa dal fatto che la procedura di amministrazione straordinaria non si fosse costituita dinanzi al tribunale, atteso che la questione dell’inoperatività della risoluzione per l’intervenuto scioglimento del contratto ad opera dei commissari straordinari, in realtà, era rilevabile d’ufficio dal giudice, sicché con l’appello non erano state avanzate domande o eccezioni nuove, ma si era soltanto fatto valere l’omesso esercizio di questo potere di rilievo d’ufficio. Ciò premesso, la Corte di merito, in accoglimento dell’appello, dichiarava l’illegittimità della risoluzione operata da R.F.I. del contratto-convenzione n. 48/1984, reputando che lo stesso dovesse considerarsi cessato a seguito della dichiarazione di scioglimento resa dai commissari straordinari di CIR in a.s. in data 14 marzo 2004, quale effetto anteriore e prevalente prodotto sul rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 50, comma 1, d. lgs. 270/1999. Disponeva, inoltre, l’eliminazione del capo della sentenza impugnata che aveva condanna to il F allimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere a R.F.I. le spese di lite e poneva a carico di quest’ultima , oltre alle spese del grado liquidate in favore di CIR anche quelle del la consulenza tecnica espletatain primo grado. 5. R.F.I. ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza, pubblicata in data 14 aprile 2014, prospettando cinque motivi di doglianza.CIR in a.s. ha resistito con controricorso. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e Italferrs.p.a. non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 6. Il terzo motivo di ricorso – da cui occorre prendere le mosse , in applicazione del principio della ragione più liquida - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 344 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale ha ritenuto che CIR in a.s., quale titolare di un proprio diritto soggettivo nei confronti di R.F.I. a veder riconosciuta l’illegittimità della risoluzione da questa dichiarata, avesse interesse e legittimazione ad impugnare, in quanto era risultata sostanzialmente soccombente nel giudizio di primo grado, dove era stata riconosciuta la legittimità dell’operato della committente. In questo modo il collegio d’appello ha valorizzato il fatto che CIR in a.s. fosse contitolare della stessa situazione giuridica attiva posta a base della domanda attrice, senza considerare, però, che il F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva citato la procedura concorsuale della ex capo gruppo per proporre domande contro la stessa (dato che non sapeva se R.F.I. avesse già corrisposto a CIR somme per presunti ulteriori lavori ed al fine di domandare, in questo caso, che CIR in a.s. gliele “girasse”). CIR in a.s., quale controparte sostanziale evocata in giudizio in funzione di un’eventuale condanna pecuniaria, non poteva perciò essere considerata quale consorte in lite dell’originaria attrice e l’attribuzione di una simile veste costituiva un’indebita ed arbitraria estensione degli effetti del contegno processuale delle altre parti. 7. Il motivo è fondato. 7.1 La sentenza impugnata dà atto (alle pagg. 4 e 5) che il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva instaurato il giudizio al fine di accertare se la convenzione d’appalto fosse stata risolta in danno da R.F.I., e in tale caso accertare anche l’illegittimità della relativa declaratoria (per difetto di comunicazione all’impresa fallita), oppure se, viceversa, il contratto si fosse sciolto per iniziativa di CIR in a.s.. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva formulato ulteriori domande a contenuto economico, “sostanziantisi nella pretesa di pagamento dei lavori compiuti dall’impresa in bonis sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di tutte le convenute, solidalmente o individualmente, ed accertare inoltre se tale pagamento fosse già stato compiuto dalla concedente alla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]”.Non è contestato che l’Amministrazione straordinaria fosse parte vittoriosa, in quanto tale priva di interesse e legittimazione all’impugnazione, rispetto alla domanda (di condanna al pagamento) proposta dal Fallimento nei suoi diretti confronti. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, la convenuta non poteva rivestire, al contempo, la qualità di parte soccombente rispetto alle domande di accertamento, dal momento che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e non le aveva a sua volta avanzate contro R.F.I., né in via autonoma né in via di intervento adesivo. La soccombenza dell’Amministrazione straordinaria derivante dal rigetto di tali domande avrebbe potuto configurarsi solo se la Procedura avesse rivestito, rispetto ad esse, la posizione di litisconsorte necessaria, ovvero di parte nei cui confronti la pronuncia era destinata a far stato, precludendole, in caso di mancata impugnazione, di proporre le stesse domande contro R.F.I. in un separato giudizio. A smentire che ci si trovasse in presenza di siffatta ipotesi basterebbe il fatto, pacifico, che prima della proposizione dell’appello CIR in a.s. aveva già instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un autonomo giudizio nei confronti di R.F.I. per sentir accertare che il contratto d’appalto si era sciolto per iniziativa dei [OSCURATO:PERSONA] (fatto sostanzialmente ignorato dalla corte di merito, che non si è neppure chiesta se, stante la contemporanea pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, seppur in gradi diversi, di due cause parzialmente coincidenti, fosse necessario adottare uno dei rimedi previsti dalla legge per evitare un possibile contrasto fra giudicati). Ma, al di là di questo rilievo, la posizione di litisconsorte necessaria di CIR in a.s. rispetto alle domande di accertamento andava esclusa per il semplice fatto che il Fallimentole aveva proposte in via incidentale, e non principale, al solo fine di poter ottenere la condanna al pagamento di R.F.I.. Invero, atteso che il contratto si era già pacificamente sciolto, ciò che interessava all’attore era di sentir dichiarare che la risoluzione in danno da parte di R.F.I. era intervenuta in data successiva rispetto alla dichiarazione di scioglimento dei CC. SS., o comunque non gli era opponibile, perché in tal caso la convenuta committente non avrebbe potuto rifiutare il pagamento avvalendosi dell’eccezione di inadempimento exart. 1460 c.c. Ora, affinché una questione pregiudiziale si trasformi in causa pregiudiziale è necessario, oltre alla domanda di parte, anche un interesse ad agire effettivo, che travalichi quello immediato e circoscritto alla sola definizione della causa iniziale, e consistente nell’attitudine della questione a influire su altri rapporti, proiettando su di essi le sue conseguenze giuridiche (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 6172/2015, Cass. 3248/2001, Cass. 562/1977). Nessun interesse travalicante la causa sussisteva nel caso di specie, dato che il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva domandato il pagamento del proprio credito nello stesso giudizio in cui aveva proposto la questione pregiudiziale, né risulta che la procedura appellante abbia dedotto, come sarebbe stato suo onere, che l’ attore in primo grado vantava ulteriori diritti che, ove fatti valere in altra sede, sarebbero stati influenzati dall’accertamento sulla l egittimità della risoluzione dichiarata. Si trattava, quindi, di una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, che investiva circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito dedotto in causa nei confronti di R.F.I. e che doveva essere decisa incidenter tantum.7.2 La questione incident ale posta, non essendo idonea a fare stato rispetto alle altre parti della convenzione/contratto, non richiedeva quindidi essere necessariamente pronunciata nei loro confronti. Ne discende che CIR in a.s. non poteva essere considerata soccombente in primo grado e non era pertanto legittimata a proporre appello, perché l’unica domanda che la coinvolgeva era quella di condanna rivolta nei suoi confronti, rispetto alla quale era risultata vittoriosa. 8. L’accoglimento del motivo in esame comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, col conseguente venir meno di tutte le statuizioni emesse dal giudice di secondo grado, perché l’appello era inammissibile e il giudizio non poteva iniziare. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito sulle spese dell’appello, che, al pari delle spese di questo giudizio di legittimità, vanno poste a carico di CIR in a.s. e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna CIR in A.S. a rimborsare ad [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di appello, che liquida in € 6.800, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella mi