CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 21872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.4726-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallAvvocatoALESSANDRO MASCIOCCHI giusta procura speciale allegataal ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresenta to e difeso dagli AvvocatiSTEFANO FIORENTINO e [OSCURATO:PERSONA] g iusta procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenzan. 5991/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/6/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proponericorso, affidato a nove motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazioaveva parzialmente accolto lappello proposto avverso la sentenza n. 98/2019 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina , in rigettodel ricorso avverso avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARI), relativa al periodo di imposta 2014 2017 . [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell art. 380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivola ricorrente denuncia , in rubrica, « n ullità della sentenza, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione alleccezione sollevata dalla Società contribuente circa il periodo temporale in cui dovevano sussistere i requisiti per beneficiare della riduzione della Tari. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione alleccezione sollevata dalla Società contribuente circa il termine iniziale per dotarsi dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione della Tari. 1.3.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « ullità della sentenza, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione alleccezione sollevata dalla Società contribuente circa il difetto di motivazione dellavviso impugnato per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dellart. 14 del [OSCURATO:PERSONA] approvato dal Comune di Gaeta». 1.4.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «dellart. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e dellart. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «considerato lavviso di accertamento impugnato come completo ecorretto». 1.5.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione alleccezione sollevata dalla Società contribuente circa lerrata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dellart. 16 del D.lgs. n. 472/1997». 1.6.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., « nullità della sentenza ... per violazione dell art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. per totale illogicità della pronuncia in relazione alleccezione sollevata dalla società contribuente circa lerrata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguenteviolazione dellart. 16 del d.lgs. n. 472/1997». 1.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione a falsa applicazione dellart. 16 del D.lgs. n. 472/1997» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «ritenuto che lindicazione di una norma sanzionatoria errata non inficiasse la validità dellavviso nella parte relativa alle sanzioni». 1.8. Con lottavo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. per totale inesistenza della motivazione in relazione alleccezione sollevata dalla Società contribuente circa la non applicabilità delle sanzioni». 1.9.Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. «violazione e falsa applicazione dellart. 24, comma 2, della Costituzione, dellart. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e dellart. 7 della Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) in relazione alleccezione sollevata dallaSocietà contribuente circa il difetto di motivazione dellavviso diaccertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degliinteressi». 2.1. Dei suddettimotivi occorre vagliare preliminarmente il terzo ed il quarto, con assorbimento dei primi due. 2.2. In fatto, dallesame della sentenza impugnata e degli atti difensivi emerge che, a seguito di presentazione, da parte della contribuente, di autodichiarazionerelativa alla sussistenza dei presupposti per la riduzione del 30% della tariffarifiuti, prevista per i concessionari degli stabilimenti balneari dallart. 14, comma 3 del Regolamento TARI comunale, lEnte locale, con latto impugnato, ritenne la «infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti» in oggetto, con recupero dei relativi importi,sulla scorta della seguente motivazione:« ... considerato che, a seguito di controlli effettuati è stata rilevata l'infedeltà della denuncia permancanza dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 3 del [OSCURATO:PERSONA] approvato condeliberazione consiliare n. 55 del 04/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarati ai fini dell'ottenimento della riduzione per i concessionari degli stabilimenti balneari per le annualitàe per gli immobili di seguito indicati...». 2.3. In diritto, è opportuno dunque precisare quanto segue. 2.4.Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024 in motiv.)in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. n. 22470 /2019 ; Cass. n. 24267 /2011 ). 2.5. Con riguardo alla TARI, che ha sostituito la TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa ( Cass. n. 20620 /2019 ). 2.6. Ciò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa. 2.7. Nel caso in esame la norma regolamentare (art. 14, comma 3, Regolamento comunale, allegata al ricorso) prevede e specifica che «la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l'utenza: portale internetcon informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno quattro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo); wi - fi free per i clienti; prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internet e anche via email e sms ; defibrillatore cardiaco»). 2.8. La concessione della riduzione è subordinata alla sussistenza dei requisiti espressamente previsti, il che non consente quindi di ritenereche lamotivazione sia soddisfatta con il mero richiamo della norma, perché il contribuente in tanto non ha diritto all'agevolazione fiscale in quanto si tratta proprio di una di quelle ipotesi espressamente previste cui la normativafa discendere la concessione o meno del beneficio. 2.9.Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di riduzione della tariffa presentata dalla contribuente mediante relativa autodichiarazione, il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dellagevolazionetariffaria ed illustrandone le ragioni, ovvero lUfficioera tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richiestedel contribuente non potessero essere accolte, pena lillegittimità dellatto stesso. 2.10. Diversamente opinando, il contribuente non sarebbe, infatti, postoin grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenzialie, quindi, di contestare efficacemente l an ed ilquantum dellimposta, come imposto dallart. 7 dello Statuto del contribuentee dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dellesercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, «gli avvisi di accertamento in rettifica e dufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati... ». 2.11. Inoltre, lobbligo di motivazione deve essere rispettatoab originee non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dellatto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma(cfr. Cass. n. 30039 /2018 ). 2.12. Considerato quindi che l'Ufficio come attestato dai giudici di merito- in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dellatto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto aldiniego della richiesta riduzione, limitandosi ad un generico riferimento all e disposizioni regolamentari e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria [«...risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e la mancanza dellindicazione di un telefono cellulare per effettuare le prenotazioni via sms
»,pag. 3 controdeduzioni del Comune in primo grado, ritualmente trascritte nel controricorso], ne consegue chel'avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162 . 3.1. Vanno parimenti accolti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi. 3.2. Consegue, invero, alla carenza di motivazione sul disconoscimento della richiesta riduzione della TARI, lannullamento anche delle relative sanzioni per infedele dichiarazione fondate (proprio) sulla dichiarazione di possedere i requisiti previsti per detta riduzione. 3.3. Questa Corte ha affermato, in tema di sanzioni amministrative tributarie, che l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato,e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, tale obbligo viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. nn. 20999/2024, 25633/2021, 11610/2021). 3.4. Non essendo state esplicitate le ragioni dellinsussistenza dei presupposti della riduzione, ne consegue, tuttavia, che non sono state indicate neppure le ragioni con riferimento alle sanzioni applicate, con conseguente annullamento in parte quadellatto impugnato. 4. Allaccoglimento dei predetti motivi di ricorso consegue lassorbimento del nono motivo circa il difetto di motivazione degli interessi applicati nellatto impugnato. 5. In conclusione, vanno accolti il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza. 6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1 , con laccoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente. 7.Mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispo