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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25664/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio in Pesaro, Via S. Francesco n. 44, èelettivamente domiciliato;- Ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA], e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, elettivamente domiciliata;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 6015/2022 dalla Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. 13, depositata in data 15 dicembre 2022e non notificata;Numero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Il Comune di Monterotondo ha proposto ricorso, affidato a ununico motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafeindicata, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento prot. n. 3746/2016notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la TARI relativa alle annualità2014-2017, ha accolto l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma n. 4759/2020.2.

La Corte regionale ha riformato la decisione di prime cureritenendo l’avviso di accertamento impugnato carente dimotivazione, recando il provvedimento esclusivamente ilriferimento alla normativa vigente, alla legittimazione dellasocietà concessionaria, e il richiamo a precedenti avvisi speditiper posta ordinaria, dei quali non risultava provata la ricezione.Hanno rimarcato i giudici di appello che nell’avviso non figuravaindicata l'ubicazione dell'immobile, né l'aliquota applicata, masoltanto il totale dovuto, e hanno concluso per la mancanza diqualsivoglia elemento essenziale per consentire alla societàcontribuente di formulare eventuali controdeduzioni.3. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso.4.

Il Comune ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso, come formulata dalla controricorrente sull’assunto delvizio di autenticazione della procura, non avendo il difensoreNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026poteri di certificazione di autenticità della procura conferita conluogo che figura indicato nell’atto di impugnazione.Come affermato da questa Corte, con pronunzia a Sezioni Unite(n. 2077/2024 - n. 26587/2023): “(…) in caso di ricorso nativodigitale, notificato e depositato in modalità telematica,l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio diposta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificatoovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con laquale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procuraalle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografadella parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integral'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura specialeapposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procurastessa è da ritenere valida in difetto di espressioni cheunivocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte diproporre ricorso per cassazione (…)”.

È stato inoltre sottolineatoche “(…) l'interpretazione qui adottata, che allinea la disciplinadelle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - sufoglio/documento informatico/copia informatica autenticata -,ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale)separato dall'atto cui la procura stessa afferisce, mantiene lapropria coerenza per essere incentrata - nella definitivaaffermazione del processo telematico come forma ordinaria delrito – sul momento essenziale del deposito telematico dell'atto, daeseguire nel rispetto della già individuata normativa, ancheregolamentare (…)”.La procura speciale allegata reca univoci riferimenti al giudizio,alla sentenza impugnata e all’atto oggetto del ricorso originario,ed è stata ritualmente allegata al ricorso.

Di nessun pregioNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026appaiono infine le considerazioni svolte in ordine alla distanza –del tutto irrilevante - tra il luogo di autenticazione della procura eil luogo indicato in ricorso.1.Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Monterotondodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc.civ., la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, censurandola sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenutoprivo di motivazione l’avviso di accertamento.

Deduce l’enteimpositore che l’atto conteneva tutti gli elementi necessari aconsentire la piena comprensione della pretesa tributaria, dellaquale peraltro la stessa società contribuente era a completaconoscenza, avendo proposto istanza di accertamento conadesione chiedendo la riduzione degli importi ed essendosiefficacemente difesa nel merito.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte levolte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, incondizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti(Cass., n. 13334/2020, che richiama Cass., n. 16836/2014,Cass., n. 22003/2014).1.3.

Premessa la pacifica estensibilità alla TARI degli orientamentidi legittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (tra letante: Cass., n. 21976/2025; Cass., n. 2373/2022; Cass., n.32216/2023; Cass., n. 2268/2024; Cass., n. 14781/2025), qualila TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., n. 22130/2017; Cass., n.1963/2018; Cass., n. 12979/2019; Cass., n. 34635/2021; Cass.,n. 37757/2022; Cass., n. 28730/2023; Cass., n. 18734/2024;Numero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026Cass., n. 7656/2025), per quanto attiene alla idoneitàmotivazionale dell’avviso di accertamento si può richiamarel’orientamento consolidato in tema di TARSU, secondo cui laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso diaccertamento in rettifica va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli entilocali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 (a tenoredel quale “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragionigiuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dalcontribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale….”), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla basedella variazione della superficie tassabile o della tariffa o dellacategoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto dellamaggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli attigenerali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sonoidonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e leindagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile,potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa(tra le altre, Cass., n. 20620/2019; Cass. n., 31217/2021; Cass.,n. 15793/2025).1.4.

Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024in motiv.; Cass. n. 21872/2025) in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare inciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativaNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare oesplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa,la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo,né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo deltributo (cfr. Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).1.5.

Nel caso di specie, l’atto impugnato contiene l’indicazionedelle tariffe applicate, delle delibere comunali che le hannoapprovate per gli anni di riferimento e dell’importo totale dovuto edunque, di tutti gli elementi sufficienti a consentire allacontribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntareuna difesa efficace, rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né ènecessaria l’indicazione degli identificativi catastali.1.6.

Quanto alla individuazione dell’immobile, deve osservarsi chela società contribuente è titolare di un'unica unità immobiliare nelcomune di Monterotondo, come dimostrato dall’ente impositoremediante produzione della visura camerale nel giudizio d’appello.Pur non recando l’avviso di accertamento l’indicazionedell’immobile oggetto di tassazione, la società contribuente –come dedotto e documentato dall’ente impositore sin dal giudiziodi merito producendo visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]. – nelComune di Monterotondo la società dispone di una sola unitàlocale, sicché nessun dubbio poteva sorgere in capo allacontribuente circa la concreta individuazione dell’immobileoggetto dell’avviso di accertamento.1.7.

Inoltre, con il ricorso introduttivo, la stessa società avevarichiesto l’esenzione prevista per l’insufficiente servizio di raccoltadei rifiuti, e aveva interloquito sugli avvisi bonari ricevuti,dimostrando in tal modo di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare ilNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026diritto di difesa, con piena cognizione dei fatti (Cass., n.13334/2020).2.

La sentenza impugnata ha rilevato il difetto di motivazionedell’avviso di accertamento, in violazione delle norme e deiprincipi innanzi richiamati.

Alla stregua delle precedentiargomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordinealle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio in Pesaro, Via S. Francesco n. 44, èelettivamente domiciliato;- Ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA], e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, elettivamente domiciliata;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 6015/2022 dalla Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. 13, depositata in data 15 dicembre 2022e non notificata;Numero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. Il Comune di Monterotondo ha proposto ricorso, affidato a ununico motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafeindicata, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento prot. n. 3746/2016notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la TARI relativa alle annualità2014-2017, ha accolto l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma n. 4759/2020.2. La Corte regionale ha riformato la decisione di prime cureritenendo l’avviso di accertamento impugnato carente dimotivazione, recando il provvedimento esclusivamente ilriferimento alla normativa vigente, alla legittimazione dellasocietà concessionaria, e il richiamo a precedenti avvisi speditiper posta ordinaria, dei quali non risultava provata la ricezione.Hanno rimarcato i giudici di appello che nell’avviso non figuravaindicata l'ubicazione dell'immobile, né l'aliquota applicata, masoltanto il totale dovuto, e hanno concluso per la mancanza diqualsivoglia elemento essenziale per consentire alla societàcontribuente di formulare eventuali controdeduzioni.3. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso.4. Il Comune ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso, come formulata dalla controricorrente sull’assunto delvizio di autenticazione della procura, non avendo il difensoreNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026poteri di certificazione di autenticità della procura conferita conluogo che figura indicato nell’atto di impugnazione.Come affermato da questa Corte, con pronunzia a Sezioni Unite(n. 2077/2024 - n. 26587/2023): “(…) in caso di ricorso nativodigitale, notificato e depositato in modalità telematica,l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio diposta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificatoovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con laquale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procuraalle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografadella parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integral'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura specialeapposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procurastessa è da ritenere valida in difetto di espressioni cheunivocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte diproporre ricorso per cassazione (…)”. È stato inoltre sottolineatoche “(…) l'interpretazione qui adottata, che allinea la disciplinadelle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - sufoglio/documento informatico/copia informatica autenticata -,ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale)separato dall'atto cui la procura stessa afferisce, mantiene lapropria coerenza per essere incentrata - nella definitivaaffermazione del processo telematico come forma ordinaria delrito – sul momento essenziale del deposito telematico dell'atto, daeseguire nel rispetto della già individuata normativa, ancheregolamentare (…)”.La procura speciale allegata reca univoci riferimenti al giudizio,alla sentenza impugnata e all’atto oggetto del ricorso originario,ed è stata ritualmente allegata al ricorso. Di nessun pregioNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026appaiono infine le considerazioni svolte in ordine alla distanza –del tutto irrilevante - tra il luogo di autenticazione della procura eil luogo indicato in ricorso.1.Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Monterotondodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc.civ., la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, censurandola sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenutoprivo di motivazione l’avviso di accertamento. Deduce l’enteimpositore che l’atto conteneva tutti gli elementi necessari aconsentire la piena comprensione della pretesa tributaria, dellaquale peraltro la stessa società contribuente era a completaconoscenza, avendo proposto istanza di accertamento conadesione chiedendo la riduzione degli importi ed essendosiefficacemente difesa nel merito.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte levolte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, incondizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti(Cass., n. 13334/2020, che richiama Cass., n. 16836/2014,Cass., n. 22003/2014).1.3. Premessa la pacifica estensibilità alla TARI degli orientamentidi legittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (tra letante: Cass., n. 21976/2025; Cass., n. 2373/2022; Cass., n.32216/2023; Cass., n. 2268/2024; Cass., n. 14781/2025), qualila TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., n. 22130/2017; Cass., n.1963/2018; Cass., n. 12979/2019; Cass., n. 34635/2021; Cass.,n. 37757/2022; Cass., n. 28730/2023; Cass., n. 18734/2024;Numero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026Cass., n. 7656/2025), per quanto attiene alla idoneitàmotivazionale dell’avviso di accertamento si può richiamarel’orientamento consolidato in tema di TARSU, secondo cui laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso diaccertamento in rettifica va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli entilocali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 (a tenoredel quale “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragionigiuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dalcontribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale….”), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla basedella variazione della superficie tassabile o della tariffa o dellacategoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto dellamaggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli attigenerali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sonoidonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e leindagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile,potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa(tra le altre, Cass., n. 20620/2019; Cass. n., 31217/2021; Cass.,n. 15793/2025).1.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024in motiv.; Cass. n. 21872/2025) in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare inciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativaNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare oesplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa,la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo,né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo deltributo (cfr. Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).1.5. Nel caso di specie, l’atto impugnato contiene l’indicazionedelle tariffe applicate, delle delibere comunali che le hannoapprovate per gli anni di riferimento e dell’importo totale dovuto edunque, di tutti gli elementi sufficienti a consentire allacontribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntareuna difesa efficace, rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né ènecessaria l’indicazione degli identificativi catastali.1.6. Quanto alla individuazione dell’immobile, deve osservarsi chela società contribuente è titolare di un'unica unità immobiliare nelcomune di Monterotondo, come dimostrato dall’ente impositoremediante produzione della visura camerale nel giudizio d’appello.Pur non recando l’avviso di accertamento l’indicazionedell’immobile oggetto di tassazione, la società contribuente –come dedotto e documentato dall’ente impositore sin dal giudiziodi merito producendo visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]. – nelComune di Monterotondo la società dispone di una sola unitàlocale, sicché nessun dubbio poteva sorgere in capo allacontribuente circa la concreta individuazione dell’immobileoggetto dell’avviso di accertamento.1.7. Inoltre, con il ricorso introduttivo, la stessa società avevarichiesto l’esenzione prevista per l’insufficiente servizio di raccoltadei rifiuti, e aveva interloquito sugli avvisi bonari ricevuti,dimostrando in tal modo di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare ilNumero registro generale 13565/2023Numero sezionale 5582/2026Numero di raccolta generale 25664/2026Data pubblicazione 21/09/2026diritto di difesa, con piena cognizione dei fatti (Cass., n.13334/2020).2. La sentenza impugnata ha rilevato il difetto di motivazionedell’avviso di accertamento, in violazione delle norme e deiprincipi innanzi richiamati. Alla stregua delle precedentiargomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordinealle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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