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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15023/2026

Testo disponibile della fonte

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A DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1915/2021, depositata il 19/5/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1915/2021, depositata il 19/5/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. control'avviso di liquidazione n. 18/1T/045063/000/P003, con cui l’ufficio avevaNumero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026liquidato le maggiori imposte ipotecaria (in euro 59.800,00) e catastale (ineuro 19.800,00) dovute in relazione all’atto di cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. diun fabbricato ad uso alberghiero sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 320.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sullabase di un solo motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.La ricorrente deposita memoria con la quale formula istanza diriunione del presente procedimento con quello iscritto al n.r.g.16102/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va anzitutto respinta l’istanza di riunione formulata dalla ricorrente,giacché il procedimento da riunire (iscritto al n.r.g. 16102/2024) ha adoggetto una sentenza diversa da quella impugnata in questa sede ed il solfatto (dedotto) che il ricorso originario riguardi il medesimo avviso diliquidazione, a quanto dice l’istante annullato dalla CTR, non giustifica lariunione dei due procedimenti, che peraltro si trovano in stati diversi, conevidente pregiudizio per il presente giudizio, la cui definizione sarebbeinevitabilmente e non giustificatamente ritardata, tenuto peraltro contodella ragioni processuali che definiscono il presente giudizio.2.

Con un unico motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 35, comma 10 ter, d.l. n. 223/2006, avendo la CTRritenuto la norma inapplicabile alla cessione in oggetto, per essere questaseguita ad un contratto di locazione finanziaria risolto consensualmente, enon - come previsto dal citato art. 35 - per inadempimentodell’utilizzatore.

In particolare, la ricorrente si duole che il giudiced’appello abbia fondato la sua decisione su una errata ricostruzione deifatti di causa, laddove ha erroneamente affermato che l’immobile cedutorivenisse da una leasing, quando invece era pacifico che si trattasse di unaNumero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026locazione ordinaria regolata dal codice civile, così traendone la conclusioneche non si applicasse l’imposizione fiscale nella misura (fissa) previstadall’art. 35, cit., la quale si riferisce alla cessione di un immobile"riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza",mentre, nel caso di specie, la locazione subito precedente alla vendita siera risolta consensualmente.2.1.

La doglianza non può essere accolta.2.2.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il vizio di violazionedi legge consiste nella “deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa”, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è “esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità" (ex multis, Cass. 24155/2017;640/2019; 3340/2019).2.3.

Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione dilegge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultimacensura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26febbraio 2021, n. 5442).2.4.

Nel caso di specie, la ricorrente, sotto l'inappropriata doglianzadella violazione dell’art. 35, comma 10 ter, d.l. n. 223/2006 (“Allecessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzatidi cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore,Numero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria,ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziariarisolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecariae catastale sono dovute in misura fissa”), in verità si duole della “errataricostruzione” dei fatti da parte del giudice di appello, il quale dallapremessa che il contratto immediatamente precedente alla venditaoggetto di tassazione fosse un leasing immobiliare risoltoconsensualmente, mentre era una locazione, ha fatto discendere laconclusione che non si ricadesse nella fattispecie regolata dall’art. 35,comma 10 ter, d.l. n. 223/2006, avendo la cessione ad oggetto unimmobile riveniente da un contratto di locazione finanziaria risolto non perinadempienza, ma consensualmente.2.5.

Non ricorre, dunque, il dedotto vizio di violazione di legge, il quale"postula che l'accertamento in fatto operato dal Giudice di merito siaconsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del viziodi sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass.6035/2018, richiamata da più recente Cass. 19651/2024, cui adde Cass.28526/2024; 23444/2024), come nel caso in esame.2.6.

Pertanto, essendo in discussione la ricostruzione del fatto allabase della dedotta violazione di legge, e cioè che l’immobile vendutorivenisse da un contratto di locazione finanziaria risolto consensualmente,si resta al di fuori del perimetro del vizio ex art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., perché la censura attinge inammissibilmentel’accertamento fattuale relativo al tipo di locazione conclusa prima dellavendita.2.7.

Ne discende, quindi, il rigetto del ricorso.3.

La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1915/2021, depositata il 19/5/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1915/2021, depositata il 19/5/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. control'avviso di liquidazione n. 18/1T/045063/000/P003, con cui l’ufficio avevaNumero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026liquidato le maggiori imposte ipotecaria (in euro 59.800,00) e catastale (ineuro 19.800,00) dovute in relazione all’atto di cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. diun fabbricato ad uso alberghiero sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 320.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sullabase di un solo motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.La ricorrente deposita memoria con la quale formula istanza diriunione del presente procedimento con quello iscritto al n.r.g.16102/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto respinta l’istanza di riunione formulata dalla ricorrente,giacché il procedimento da riunire (iscritto al n.r.g. 16102/2024) ha adoggetto una sentenza diversa da quella impugnata in questa sede ed il solfatto (dedotto) che il ricorso originario riguardi il medesimo avviso diliquidazione, a quanto dice l’istante annullato dalla CTR, non giustifica lariunione dei due procedimenti, che peraltro si trovano in stati diversi, conevidente pregiudizio per il presente giudizio, la cui definizione sarebbeinevitabilmente e non giustificatamente ritardata, tenuto peraltro contodella ragioni processuali che definiscono il presente giudizio.2. Con un unico motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 35, comma 10 ter, d.l. n. 223/2006, avendo la CTRritenuto la norma inapplicabile alla cessione in oggetto, per essere questaseguita ad un contratto di locazione finanziaria risolto consensualmente, enon - come previsto dal citato art. 35 - per inadempimentodell’utilizzatore. In particolare, la ricorrente si duole che il giudiced’appello abbia fondato la sua decisione su una errata ricostruzione deifatti di causa, laddove ha erroneamente affermato che l’immobile cedutorivenisse da una leasing, quando invece era pacifico che si trattasse di unaNumero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026locazione ordinaria regolata dal codice civile, così traendone la conclusioneche non si applicasse l’imposizione fiscale nella misura (fissa) previstadall’art. 35, cit., la quale si riferisce alla cessione di un immobile"riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza",mentre, nel caso di specie, la locazione subito precedente alla vendita siera risolta consensualmente.2.1. La doglianza non può essere accolta.2.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il vizio di violazionedi legge consiste nella “deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa”, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è “esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità" (ex multis, Cass. 24155/2017;640/2019; 3340/2019).2.3. Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione dilegge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultimacensura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26febbraio 2021, n. 5442).2.4. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto l'inappropriata doglianzadella violazione dell’art. 35, comma 10 ter, d.l. n. 223/2006 (“Allecessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzatidi cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore,Numero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria,ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziariarisolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecariae catastale sono dovute in misura fissa”), in verità si duole della “errataricostruzione” dei fatti da parte del giudice di appello, il quale dallapremessa che il contratto immediatamente precedente alla venditaoggetto di tassazione fosse un leasing immobiliare risoltoconsensualmente, mentre era una locazione, ha fatto discendere laconclusione che non si ricadesse nella fattispecie regolata dall’art. 35,comma 10 ter, d.l. n. 223/2006, avendo la cessione ad oggetto unimmobile riveniente da un contratto di locazione finanziaria risolto non perinadempienza, ma consensualmente.2.5. Non ricorre, dunque, il dedotto vizio di violazione di legge, il quale"postula che l'accertamento in fatto operato dal Giudice di merito siaconsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del viziodi sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass.6035/2018, richiamata da più recente Cass. 19651/2024, cui adde Cass.28526/2024; 23444/2024), come nel caso in esame.2.6. Pertanto, essendo in discussione la ricostruzione del fatto allabase della dedotta violazione di legge, e cioè che l’immobile vendutorivenisse da un contratto di locazione finanziaria risolto consensualmente,si resta al di fuori del perimetro del vizio ex art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., perché la censura attinge inammissibilmentel’accertamento fattuale relativo al tipo di locazione conclusa prima dellavendita.2.7. Ne discende, quindi, il rigetto del ricorso.3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 30753/2021Numero sezionale 4025/2026Numero di raccolta generale 15023/2026Data pubblicazione 19/05/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteUgo Candia
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