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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26022/2026

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i [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado delLazio n. 1943/2025 depositata il 25/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TK503M104450/2020, relativo all’anno d’imposta 2015, con il qualel’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti di GUEMAs.r.l. e delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenutecoobbligate in solido ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997,maggiori importi a titolo di IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi.

L’attoimpositivo si fondava sulle risultanze di una verifica della Guardia difinanza, Compagnia di Chieti, svolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dallaquale l’Ufficio desumeva l’esistenza di un articolato sistema fraudolento,imperniato sull’emissione e sull’utilizzazione di fatture per operazioniinesistenti e sull’illecita somministrazione di manodopera dissimulatamediante contratti di appalto di servizi.

Secondo la prospettazioneerariale, la [OSCURATO:PERSONA], priva di effettiva struttura organizzativa e di autonomiaoperativa, avrebbe agito quale soggetto interposto, consentendo indebitivantaggi ai fini IVA e previdenziali; le società ricorrenti sarebbero statecoinvolte nel meccanismo, anche in ragione della dedotta continuitàaziendale e della contestata cessione in frode rilevante ai sensi dell’art. 14citato.

Le contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, deducendo, tra l’altro, l’assenza deipresupposti della responsabilità solidale, la genuinità dei rapporti diappalto, l’estraneità alla frode carosello contestata alla [OSCURATO:PERSONA] el’insussistenza di una cessione d’azienda in frode alla legge.

L’Agenziadelle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice diprimo grado respingeva l’impugnazione, ritenendo fondati gli elementiposti dall’Ufficio a base dell’accertamento, con particolare riguardo allafittizietà dei contratti di appalto e alla configurabilità di operazioniinesistenti connesse all’illecita somministrazione di manodopera.

Passioncensure già svolte e deducendo, in particolare, la nullità della sentenza diNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026primo grado per violazione dell’art. 51 c.p.c., sul presupposto che ilrelatore-estensore avesse già conosciuto di controversie connesse e che ledecisioni rese presentassero contenuti sovrapponibili; lamentavano,inoltre, l’omesso esame di documenti e pronunce favorevoli, fra cui lasentenza del Tribunale del lavoro di Roma sulla genuinità dei contratti diappalto, nonché l’erronea affermazione di una cessione d’azienda in frodetra Gecom/Guema e le odierne ricorrenti.

La Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1943/2025, depositata il 25marzo 2025, rigettava l’appello, escludendo i dedotti vizi di costituzionedel giudice e di motivazione, ritenendo non configurabile l’obbligo diastensione del giudice di primo grado e confermando, nel merito, lalegittimità dell’accertamento.

In particolare, la Corte territoriale reputavache l’Amministrazione avesse assolto il proprio onere probatorio medianteun quadro indiziario idoneo a dimostrare la natura meramente cartolaredelle operazioni, la carenza di organizzazione aziendale in capo a COMITs.p.a. e il coinvolgimento delle appellanti nel meccanismo fraudolento,mentre riteneva non decisiva né opponibile all’Ufficio la sentenza delgiudice del lavoro richiamata dalle contribuenti.

Avverso tale pronunciaPassion [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita concontroricorso, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ecomunque infondato.

Il consigliere delegato ha formulato proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisandol’inammissibilità del primo motivo, per non essere deducibile in sede diimpugnazione, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo diastensione del giudice, e comunque la sua manifesta infondatezza;l’inammissibilità del secondo motivo, per commistione di censureeterogenee e, in parte, per sollecitazione di un riesame del merito; nonchél’inammissibilità del terzo motivo, anche in ragione della preclusionederivante dalla c.d. doppia conforme.

Le ricorrenti hanno depositatoNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026istanza di decisione, opponendosi alla proposta e insistendo, quanto alprimo motivo, sulla dedotta conoscenza della medesima vicenda da partedel giudice estensore in altro procedimento; quanto al secondo, sullamancata considerazione delle pronunce, anche penali, che avrebberoescluso la partecipazione delle società alla frode carosello e la cessione infrode; quanto al terzo, sul rilievo degli stralci documentali e testimonialiche, secondo la prospettazione difensiva, contraddirebbero le affermazioniposte a fondamento della sentenza impugnata.

Le ricorrenti hanno altresìdepositato memoria.

Il ricorso è stato quindi avviato alla trattazione inadunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 51, 112 e 158 c.p.c. edell’art. 111 Cost., assumendosi che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente escluso la nullità della decisione di primo grado per difettodi imparzialità e di corretta costituzione del giudice.

Le ricorrenti deduconoche il giudice relatore ed estensore della pronuncia di primo grado avevagià conosciuto di altra controversia fondata sul medesimo PVC dellaGuardia di finanza e su fatti ritenuti oggettivamente e soggettivamenteconnessi, sicché avrebbe dovuto astenersi, o comunque la mancataastensione avrebbe inciso sulla validità della decisione.

Il motivo prospettaaltresì che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbetravisato la censura di appello, limitandosi a valorizzare la diversitàformale dei soggetti coinvolti e la sussistenza dei requisiti esteriori dellasentenza, senza confrontarsi con la dedotta identità sostanziale dellequestioni, con la sovrapponibilità delle pronunce di primo grado e con ladenunciata violazione del principio del giudice terzo e imparziale.Il primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamenteinfondato.Numero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026Invero, in difetto di tempestiva ricusazione, la violazione dell’obbligo diastensione da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazionequale motivo di nullità della sentenza, non incidendo di per sé sulla validacostituzione dell’organo giudicante (Cass. n. 13935/2016).

Né ricorre,nella specie, l’ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., poichél’obbligo di astensione ivi previsto riguarda il giudice che abbia conosciutodella stessa causa come magistrato in altro grado del medesimo processo,e non anche il magistrato che abbia trattato controversie distinte,ancorché connesse, fondate sul medesimo presupposto istruttorio o suquestioni analoghe (Cass. n. 15268/2019).

La prospettata sovrapponibilitàdi altre decisioni rese in giudizi diversi, pertanto, non trasforma la dedottamancata astensione in vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art.158 c.p.c., né consente di configurare una nullità processuale al di fuoridei rimedi e dei presupposti tipici previsti dall’ordinamento.

La censura,inoltre, nella parte in cui evoca un pregiudizio del giudicante, restaaffidata a una valutazione soggettiva della parte e non individua unaspecifica causa legale di incompatibilità idonea a travolgere la sentenzaimpugnata.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché il difettodi motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminaredocumenti e questioni che le ricorrenti assumono decisivi ai fini dellacontroversia.

In particolare, si deduce che la sentenza impugnata nonavrebbe considerato adeguatamente la sentenza del Tribunale del lavoro diRoma, la quale aveva riconosciuto la genuinità dei contratti di appaltointercorsi con [OSCURATO:SOCIETA]., né le ulteriori decisioni tributarie favorevoliprodotte in giudizio, che avrebbero escluso la configurabilità di una frodecarosello riferibile a [OSCURATO:SOCIETA]. e alle società riconducibili a Michela EneaGeremia.

Le ricorrenti lamentano inoltre l’omessa pronuncia sulla specificaposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sostenendo che tale società nonNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026avrebbe acquistato beni aziendali da Gecom/Guema, non avrebbe ricevutopersonale né licenza commerciale da dette società e non avrebbe quindipotuto essere chiamata a rispondere delle obbligazioni tributariecontestate in base all’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.Il secondo motivo è inammissibile.Esso cumula, infatti, censure eterogenee, prospettando promiscuamenteomessa pronuncia, omesso esame di documenti, vizio motivazionale eviolazione di legge, senza consentire di isolare con chiarezza il paradigmadenunciato e il corrispondente errore imputato alla sentenza impugnata(Cass. n. 39169/2021).

In ogni caso, nella parte in cui deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c., la doglianza non coglie nel segno, poichél’omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a domande,eccezioni o capi autonomi di domanda, e non anche rispetto a singoliargomenti difensivi, documenti o risultanze istruttorie.

La Corte territorialeha esaminato la questione sostanziale sottoposta al suo scrutinio,riguardante la legittimità dell’accertamento e la responsabilità solidaledelle società ricorrenti, ritenendo che l’Amministrazione avesse assolto ilproprio onere probatorio mediante un complessivo quadro indiziario e chele contribuenti non avessero fornito idonea prova contraria.

Quanto allepronunce rese in altri giudizi, la censura tende a sollecitare una diversavalutazione del loro significato e della loro incidenza nel presenteprocesso, senza dedurre un giudicato esterno ritualmente formatosi especificamente opponibile.

La sentenza del giudice del lavoro, del resto, èstata espressamente considerata dal giudice d’appello, che ne ha esclusola decisività in ragione della diversità del giudizio, della mancatapartecipazione dell’Amministrazione finanziaria e della specificità dellecontestazioni tributarie concernenti la frode IVA.

Anche il riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si risolve, in definitiva, nella richiestadi rivalutare il materiale documentale e indiziario, attività preclusa in sededi legittimità.Numero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussionetra le parti, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe fondato ladecisione sul presupposto, non dimostrato, della partecipazione di GUEMAs.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla frode caroselloposta in essere da [OSCURATO:SOCIETA].

Le ricorrenti sostengono che i giudici dimerito avrebbero trascurato plurimi elementi contrari alla tesi erariale, fracui l’avvenuto pagamento delle fatture e dell’IVA, l’assenza di unaccertamento penale di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] o dellesocietà coinvolte, l’esistenza di dichiarazioni testimoniali e documentiidonei a dimostrare l’autonomia organizzativa di [OSCURATO:SOCIETA]., nonchél’erroneo richiamo a verbali riferiti a soggetti e attività diverse.

Si deduce,infine, che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente ritenutosufficiente il quadro indiziario allegato dall’Amministrazione finanziaria,trasferendo sulle contribuenti l’onere di provare la propria estraneità allafrode, senza valutare le prove e le pronunce prodotte a sostegno dellagenuinità dei rapporti di appalto e dell’insussistenza di una cessioned’azienda in frode alla legge.Il terzo motivo è inammissibile.La censura è formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,ma non si confronta con la preclusione derivante dalla c.d. doppiaconforme, essendo stata la prospettazione delle contribuenti respinta siain primo sia in secondo grado.

In tale evenienza, il ricorrente che intendadenunciare l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicarespecificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse; onere che, nella specie, non risulta assolto(Cass., Sez.

U., n. 22430/2018).

Il motivo, inoltre, non individua un fattostorico decisivo, ma investe la valutazione di una pluralità di elementiNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026istruttori, documentali e testimoniali, nonché il peso attribuito dal giudicedi merito alle presunzioni valorizzate dall’Amministrazione finanziaria,pretendendo una nuova ricostruzione del merito.

Una simileprospettazione esula dai limiti del sindacato di legittimità, tanto più dopola riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che consente ilcontrollo soltanto sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discussotra le parti, e non sulla sufficienza, logicità o maggiore persuasività dellamotivazione (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).

La motivazione della sentenzaimpugnata, peraltro, non è apparente, poiché espone le ragioni per lequali la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il quadro indiziariofondante l’accertamento, richiamando la carenza organizzativa di COMITs.p.a., la natura cartolare delle operazioni, il coinvolgimento delle societàappellanti e la mancata prova contraria delle contribuenti.

Le ulteriorideduzioni relative a documenti, verbali, dichiarazioni e pronunce favorevolimirano, dunque, a ottenere una rivalutazione complessiva del compendioprobatorio, non consentita in questa sede.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna delle parti istanti a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.

L’art. 380-bis cod. proc. civ. configura uno strumento diagevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anchetramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi expost prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformità traproposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., l’art.380-bis cod. proc. civ. codifica un’ipotesi di abuso del processo giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazionedel Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lasciaNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez.

U., 13 ottobre 2023,n. 28540; Cass., Sez.

U., 22 settembre 2023, n. 27195).

Pertanto, le partiricorrenti vanno condannate, nei confronti della controparte, al pagamentodella somma di euro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 1.200,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15 per cento,IVA e CPA come per legge; condanna altresì le ricorrenti al pagamentodella somma di euro 2.400,00 in favore della controricorrente edell’ulteriore somma di euro 1.200,00 a favore della Cassa delleammende.Dà atto del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado delLazio n. 1943/2025 depositata il 25/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TK503M104450/2020, relativo all’anno d’imposta 2015, con il qualel’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti di GUEMAs.r.l. e delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenutecoobbligate in solido ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997,maggiori importi a titolo di IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi. L’attoimpositivo si fondava sulle risultanze di una verifica della Guardia difinanza, Compagnia di Chieti, svolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dallaquale l’Ufficio desumeva l’esistenza di un articolato sistema fraudolento,imperniato sull’emissione e sull’utilizzazione di fatture per operazioniinesistenti e sull’illecita somministrazione di manodopera dissimulatamediante contratti di appalto di servizi. Secondo la prospettazioneerariale, la [OSCURATO:PERSONA], priva di effettiva struttura organizzativa e di autonomiaoperativa, avrebbe agito quale soggetto interposto, consentendo indebitivantaggi ai fini IVA e previdenziali; le società ricorrenti sarebbero statecoinvolte nel meccanismo, anche in ragione della dedotta continuitàaziendale e della contestata cessione in frode rilevante ai sensi dell’art. 14citato. Le contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, deducendo, tra l’altro, l’assenza deipresupposti della responsabilità solidale, la genuinità dei rapporti diappalto, l’estraneità alla frode carosello contestata alla [OSCURATO:PERSONA] el’insussistenza di una cessione d’azienda in frode alla legge. L’Agenziadelle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice diprimo grado respingeva l’impugnazione, ritenendo fondati gli elementiposti dall’Ufficio a base dell’accertamento, con particolare riguardo allafittizietà dei contratti di appalto e alla configurabilità di operazioniinesistenti connesse all’illecita somministrazione di manodopera. Passioncensure già svolte e deducendo, in particolare, la nullità della sentenza diNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026primo grado per violazione dell’art. 51 c.p.c., sul presupposto che ilrelatore-estensore avesse già conosciuto di controversie connesse e che ledecisioni rese presentassero contenuti sovrapponibili; lamentavano,inoltre, l’omesso esame di documenti e pronunce favorevoli, fra cui lasentenza del Tribunale del lavoro di Roma sulla genuinità dei contratti diappalto, nonché l’erronea affermazione di una cessione d’azienda in frodetra Gecom/Guema e le odierne ricorrenti. La Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1943/2025, depositata il 25marzo 2025, rigettava l’appello, escludendo i dedotti vizi di costituzionedel giudice e di motivazione, ritenendo non configurabile l’obbligo diastensione del giudice di primo grado e confermando, nel merito, lalegittimità dell’accertamento. In particolare, la Corte territoriale reputavache l’Amministrazione avesse assolto il proprio onere probatorio medianteun quadro indiziario idoneo a dimostrare la natura meramente cartolaredelle operazioni, la carenza di organizzazione aziendale in capo a COMITs.p.a. e il coinvolgimento delle appellanti nel meccanismo fraudolento,mentre riteneva non decisiva né opponibile all’Ufficio la sentenza delgiudice del lavoro richiamata dalle contribuenti. Avverso tale pronunciaPassion [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita concontroricorso, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ecomunque infondato. Il consigliere delegato ha formulato proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisandol’inammissibilità del primo motivo, per non essere deducibile in sede diimpugnazione, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo diastensione del giudice, e comunque la sua manifesta infondatezza;l’inammissibilità del secondo motivo, per commistione di censureeterogenee e, in parte, per sollecitazione di un riesame del merito; nonchél’inammissibilità del terzo motivo, anche in ragione della preclusionederivante dalla c.d. doppia conforme. Le ricorrenti hanno depositatoNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026istanza di decisione, opponendosi alla proposta e insistendo, quanto alprimo motivo, sulla dedotta conoscenza della medesima vicenda da partedel giudice estensore in altro procedimento; quanto al secondo, sullamancata considerazione delle pronunce, anche penali, che avrebberoescluso la partecipazione delle società alla frode carosello e la cessione infrode; quanto al terzo, sul rilievo degli stralci documentali e testimonialiche, secondo la prospettazione difensiva, contraddirebbero le affermazioniposte a fondamento della sentenza impugnata. Le ricorrenti hanno altresìdepositato memoria. Il ricorso è stato quindi avviato alla trattazione inadunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 51, 112 e 158 c.p.c. edell’art. 111 Cost., assumendosi che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente escluso la nullità della decisione di primo grado per difettodi imparzialità e di corretta costituzione del giudice. Le ricorrenti deduconoche il giudice relatore ed estensore della pronuncia di primo grado avevagià conosciuto di altra controversia fondata sul medesimo PVC dellaGuardia di finanza e su fatti ritenuti oggettivamente e soggettivamenteconnessi, sicché avrebbe dovuto astenersi, o comunque la mancataastensione avrebbe inciso sulla validità della decisione. Il motivo prospettaaltresì che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbetravisato la censura di appello, limitandosi a valorizzare la diversitàformale dei soggetti coinvolti e la sussistenza dei requisiti esteriori dellasentenza, senza confrontarsi con la dedotta identità sostanziale dellequestioni, con la sovrapponibilità delle pronunce di primo grado e con ladenunciata violazione del principio del giudice terzo e imparziale.Il primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamenteinfondato.Numero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026Invero, in difetto di tempestiva ricusazione, la violazione dell’obbligo diastensione da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazionequale motivo di nullità della sentenza, non incidendo di per sé sulla validacostituzione dell’organo giudicante (Cass. n. 13935/2016). Né ricorre,nella specie, l’ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., poichél’obbligo di astensione ivi previsto riguarda il giudice che abbia conosciutodella stessa causa come magistrato in altro grado del medesimo processo,e non anche il magistrato che abbia trattato controversie distinte,ancorché connesse, fondate sul medesimo presupposto istruttorio o suquestioni analoghe (Cass. n. 15268/2019). La prospettata sovrapponibilitàdi altre decisioni rese in giudizi diversi, pertanto, non trasforma la dedottamancata astensione in vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art.158 c.p.c., né consente di configurare una nullità processuale al di fuoridei rimedi e dei presupposti tipici previsti dall’ordinamento. La censura,inoltre, nella parte in cui evoca un pregiudizio del giudicante, restaaffidata a una valutazione soggettiva della parte e non individua unaspecifica causa legale di incompatibilità idonea a travolgere la sentenzaimpugnata.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché il difettodi motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminaredocumenti e questioni che le ricorrenti assumono decisivi ai fini dellacontroversia. In particolare, si deduce che la sentenza impugnata nonavrebbe considerato adeguatamente la sentenza del Tribunale del lavoro diRoma, la quale aveva riconosciuto la genuinità dei contratti di appaltointercorsi con [OSCURATO:SOCIETA]., né le ulteriori decisioni tributarie favorevoliprodotte in giudizio, che avrebbero escluso la configurabilità di una frodecarosello riferibile a [OSCURATO:SOCIETA]. e alle società riconducibili a Michela EneaGeremia. Le ricorrenti lamentano inoltre l’omessa pronuncia sulla specificaposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sostenendo che tale società nonNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026avrebbe acquistato beni aziendali da Gecom/Guema, non avrebbe ricevutopersonale né licenza commerciale da dette società e non avrebbe quindipotuto essere chiamata a rispondere delle obbligazioni tributariecontestate in base all’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.Il secondo motivo è inammissibile.Esso cumula, infatti, censure eterogenee, prospettando promiscuamenteomessa pronuncia, omesso esame di documenti, vizio motivazionale eviolazione di legge, senza consentire di isolare con chiarezza il paradigmadenunciato e il corrispondente errore imputato alla sentenza impugnata(Cass. n. 39169/2021). In ogni caso, nella parte in cui deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c., la doglianza non coglie nel segno, poichél’omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a domande,eccezioni o capi autonomi di domanda, e non anche rispetto a singoliargomenti difensivi, documenti o risultanze istruttorie. La Corte territorialeha esaminato la questione sostanziale sottoposta al suo scrutinio,riguardante la legittimità dell’accertamento e la responsabilità solidaledelle società ricorrenti, ritenendo che l’Amministrazione avesse assolto ilproprio onere probatorio mediante un complessivo quadro indiziario e chele contribuenti non avessero fornito idonea prova contraria. Quanto allepronunce rese in altri giudizi, la censura tende a sollecitare una diversavalutazione del loro significato e della loro incidenza nel presenteprocesso, senza dedurre un giudicato esterno ritualmente formatosi especificamente opponibile. La sentenza del giudice del lavoro, del resto, èstata espressamente considerata dal giudice d’appello, che ne ha esclusola decisività in ragione della diversità del giudizio, della mancatapartecipazione dell’Amministrazione finanziaria e della specificità dellecontestazioni tributarie concernenti la frode IVA. Anche il riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si risolve, in definitiva, nella richiestadi rivalutare il materiale documentale e indiziario, attività preclusa in sededi legittimità.Numero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussionetra le parti, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe fondato ladecisione sul presupposto, non dimostrato, della partecipazione di GUEMAs.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla frode caroselloposta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. Le ricorrenti sostengono che i giudici dimerito avrebbero trascurato plurimi elementi contrari alla tesi erariale, fracui l’avvenuto pagamento delle fatture e dell’IVA, l’assenza di unaccertamento penale di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] o dellesocietà coinvolte, l’esistenza di dichiarazioni testimoniali e documentiidonei a dimostrare l’autonomia organizzativa di [OSCURATO:SOCIETA]., nonchél’erroneo richiamo a verbali riferiti a soggetti e attività diverse. Si deduce,infine, che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente ritenutosufficiente il quadro indiziario allegato dall’Amministrazione finanziaria,trasferendo sulle contribuenti l’onere di provare la propria estraneità allafrode, senza valutare le prove e le pronunce prodotte a sostegno dellagenuinità dei rapporti di appalto e dell’insussistenza di una cessioned’azienda in frode alla legge.Il terzo motivo è inammissibile.La censura è formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,ma non si confronta con la preclusione derivante dalla c.d. doppiaconforme, essendo stata la prospettazione delle contribuenti respinta siain primo sia in secondo grado. In tale evenienza, il ricorrente che intendadenunciare l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicarespecificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse; onere che, nella specie, non risulta assolto(Cass., Sez. U., n. 22430/2018). Il motivo, inoltre, non individua un fattostorico decisivo, ma investe la valutazione di una pluralità di elementiNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026istruttori, documentali e testimoniali, nonché il peso attribuito dal giudicedi merito alle presunzioni valorizzate dall’Amministrazione finanziaria,pretendendo una nuova ricostruzione del merito. Una simileprospettazione esula dai limiti del sindacato di legittimità, tanto più dopola riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che consente ilcontrollo soltanto sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discussotra le parti, e non sulla sufficienza, logicità o maggiore persuasività dellamotivazione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La motivazione della sentenzaimpugnata, peraltro, non è apparente, poiché espone le ragioni per lequali la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il quadro indiziariofondante l’accertamento, richiamando la carenza organizzativa di COMITs.p.a., la natura cartolare delle operazioni, il coinvolgimento delle societàappellanti e la mancata prova contraria delle contribuenti. Le ulteriorideduzioni relative a documenti, verbali, dichiarazioni e pronunce favorevolimirano, dunque, a ottenere una rivalutazione complessiva del compendioprobatorio, non consentita in questa sede.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna delle parti istanti a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ. L’art. 380-bis cod. proc. civ. configura uno strumento diagevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anchetramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi expost prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, un’ipotesi diabuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità traproposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., l’art.380-bis cod. proc. civ. codifica un’ipotesi di abuso del processo giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazionedel Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lasciaNumero registro generale 20793/2025Numero sezionale 5677/2026Numero di raccolta generale 26022/2026Data pubblicazione 01/10/2026presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez. U., 13 ottobre 2023,n. 28540; Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195). Pertanto, le partiricorrenti vanno condannate, nei confronti della controparte, al pagamentodella somma di euro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 1.200,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15 per cento,IVA e CPA come per legge; condanna altresì le ricorrenti al pagamentodella somma di euro 2.400,00 in favore della controricorrente edell’ulteriore somma di euro 1.200,00 a favore della Cassa delleammende.Dà atto del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteGiulia Iofrida