CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n.18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocatiTintoretto n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1659/2021depositata il 25/05/2021.Numero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di garante inrelazione a un finanziamento a tasso variabile concesso in data25.02.2009 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] dr.Maurizio (della quale era stato successivamente dichiarato il fallimento),ha proposto dinanzi al Tribunale di Milano opposizione al decretoingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma residuadi euro 375.903,43, oltre interessi e spese, in favore della predettaComifin S.p.a. in liquidazione, in proprio e quale sub mandataria e subservicer di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua voltamandataria/sostituto servicer di [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l., a cui il creditoera stato ceduto. L’opponente ha sostenuto, tra l’altro, che il contratto difinanziamento violava le prescrizioni normative di cui agli artt. 1346 c.c. e117 d. lgs. n. 385/1993, sicché l’originario piano di ammortamentoavrebbe dovuto essere rimodulato con applicazione del tasso sostitutivo dicui all’art. 117, comma 7, lettera a) d. lgs. n. 385/1993.Nella resistenza di parte opposta, con la sentenza di primo grado, ilTribunale di Milano, in parziale accoglimento dell’opposizione, ritenendofondata la censura di nullità del contratto di finanziamento in punto dideterminazione delle condizioni economiche dello stesso, essendo stato iviindicato soltanto l’indicatore sintetico di costo (ISC) e non il tasso annuonominale (TAN), ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannatol’opponente a pagare la minor somma di euro 117.051,89.A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione edella [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Milano, con sentenza n. 1659/2021 pubblicata il giorno25.05.2021, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettatoNumero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente alpagamento a favore di controparte della somma di euro 375.903,43, oltreinteressi al saggio legale.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che non sussistesse la nullità parziale eccepita dall’opponente, inquanto le parti avevano pattuito per iscritto il costo complessivo del mutuomediante indicazione dell’ISC, e comunque perché il TAN, pur non essendostato indicato espressamente, avrebbe potuto essere calcolato a partiredall’ISC e dai dati contenuti nel piano di ammortamento. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha giudicato inconsistenti le doglianze della parte inordine alla mancata indicazione in contratto dello spread da applicare alparametro di riferimento variabile, nonché della days count convention aesso relativa.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre laSelmabipiemme [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.memorie illustrative e, con ordinanza interlocutoria n. 16823/2024,pubblicata il 17.06.2024, la Terza Sezione Civile, cui la causa era stataassegnata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone latrasmissione alla Seconda Sezione Civile, competente secondo le tabelle.depositato ulteriori memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 117, 4° comma, d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), in relazione all’art.360, 1° comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia della Corte d’appello,nella parte in cui è stata ritenuta osservata la disciplina di cui al citato art.Numero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026117, comma 4, T.U.B. malgrado la mancata menzione in contratto delT.A.N., visto che quest’ultimo avrebbe potuto essere determinato sullascorta del T.A.E.G. (o I.S.C.) e tenuto conto dell’indicazione, in ciascunarata del piano di ammortamento oggetto di accordo contrattuale, dellaquota capitale e della quota interessi. Diversamente da quanto affermatodal giudice del merito, l’indicazione del tasso annuo nominale sarebbeindispensabile e infungibile ai fini del rispetto delle prescrizioni del comma4 dell’art. 117, T.U.B., con conseguente nullità del contratto per cui ècausa.Il motivo è infondato.Sul punto, deve premettersi che la Corte d’appello di Milano, nel ritenereinsussistente la nullità prevista dall’art. 117 d. lgs. n. 385/1993, hafondato tale conclusione su un duplice ordine di considerazioni.In particolare, da un lato, secondo il giudice del merito, «anchel’indicazione dell’ISC può essere idonea sostituzione dell’indicazione delTAN, atteso che, anche con la sola indicazione di questo parametro, ilprezzo del mutuo è evidentemente determinato, sia pure in modocomplessivo, cioè senza una preventiva distinzione tra la quota del prezzoimputabile agli interessi e la quota o le quote imputabili ad altre spese edoneri accessori, e pertanto lo scopo perseguito dall’art. 117 D.Lvo n.385/1993, cioè quello della previsione scritta del prezzo del mutuo e dellasua comparabilità con il prezzo pubblicizzato, è comunque raggiunto».Da un altro lato, poi, si è affermato che «deve ritenersi ugualmenterispettoso della disciplina di cui all’art. 117 D.Lvo n. 385/1993 il contrattodi mutuo (quale è quello in esame) in cui le parti, anziché pattuire inmodo esplicito il TAN, cioè il tasso percentuale (sulla base del qualecalcolare l’ammontare dell’interesse, cioè del prezzo del mutuo), hannopattuito, come detto, in modo esplicito, allegando il piano diammortamento, l’ammontare concreto degli interessi che, in ciascuna ratamensile di rimborso, il mutuatario era obbligato a pagare; le dueNumero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026grandezze, peraltro, (ammesso che rivesta un qualche interesse per leparti, e per il mutuatario in particolare, conoscere quale sia il TAN, checomunque non informa di quale sia il costo effettivo del mutuo,informazione che è invece, come detto, fornita solo dal TAEG,esplicitamente indicato nel contratto) sono infatti l’una collegata all’altrada una banale formula matematica, di guisa che, una volta determinatauna delle due (indifferentemente il TAN o l’ammontare degli interessi per ilperiodo di tempo pattuito), è automaticamente determinata anche l’altra».Ora, è stato più volte osservato che, mentre il TAEG (o ISC) è unindicatore sintetico e convenzionale che indica, in percentuale annua, ilcosto effettivo e totale del credito, comprensivo degli interessi e degliulteriori oneri che concorrono a determinarlo, il TAN, invece, è il tassoannuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione; è quest’ultimo ilvalore cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, T.U.B. laddove stabilisce chei contratti «indicano il tasso d’interesse», oltre a «ogni altro prezzo econdizione praticati», sicché è scorretto assumere che l’indicazione, nelcontratto, del TAEG giustifichi la mancata precisazione, in esso, del tassoannuo nominale, onde rimuovere l’asimmetria conoscitiva dei contraenti.In effetti, l’apparato rimediale predisposto dal legislatore nel T.U.B.disciplina le nullità riferite alle pattuizioni che interessano, da un lato, iltasso di interesse (art. 117, comma 7, lett. a) e, dall’altro lato, gli altriprezzi e condizioni contrattuali (art. 117, comma 7, lett. b).Al contrario, a parte la previsione relativa ai contratti del consumatore dicui all’art. 125-bis, comma 6, T.U.B., la comminatoria della nullità non èoperante per la mancata indicazione del TAEG: proprio in quantoquest’ultimo è un indicatore sintetico del costo complessivodell'operazione di finanziamento, esso non rientra nel novero dei tassi,prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta èsanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B. (cfr.: Cass. n. 16456/2024;Cass. n. 4597/2023; Cass. n. 39169/2021).Numero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026In ogni caso, il saggio di interesse può anche ricavarsi sia per relationem,con esclusione del rinvio agli usi, mediante richiamo di criteri prestabilitied elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili efunzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono esseredeterminati unilateralmente dalla banca, sia dal contesto stesso delcontratto, sulla scorta di indicazioni contenute nel corpo del negozio.In particolare, il TAN del finanziamento, quale preciso oggetto dellapattuizione relativa agli interessi, anche ove non puntualmente indicato,ben può risultare determinabile, a norma dell’art. 1346 c.c., qualora siasuscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valoririportati nel contratto (cfr.: Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 13556/2024;Cass. n. 16456/2024; Cass. n. 29818/2024; Cass. n. 20874/2025; Cass.n. 290/2026; Cass. n. 599/2026). Tale determinatezza, invero, sussisteove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale(artt. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importoerogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tassodi interesse predeterminato, prevedendosi altresì, nel piano diammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizionedelle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale eper interessi (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 15130/2024; Cass. n. 16456/2024,cit.).In tale parte, dunque, il ragionamento della Corte d’appello è corretto.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa unfatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360, 1°comma, n. 5, c.p.c.La ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto sussistentetra le parti un accordo in ordine alla sostituzione del T.A.N. con altremodalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, e ciò senzaconsiderare che, invece, nelle pattuizioni contrattuali, vi sarebbe uncontrasto tra la volontà negoziale di specifica indicazione del T.A.N. eNumero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’I.S.C., contenuta nell’art. 6 delle “Condizioni contrattuali delfinanziamento n. 702793” nonché nel “Documento di sintesi n. 1”, da unlato, e la mancata indicazione del tasso di interesse nella lettera c) dei“Dati contrattuali”, dall’altro.Il motivo è infondato.In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n.22218/2023), è stato precisato che, agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., costituisce un "fatto" non già una "questione" o un"punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass.n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omessoesame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice dirito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n.26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "varioinsieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolareCass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.In concreto, le previsioni del contratto di finanziamento oggetto di causasono state compiutamente analizzate dalla Corte territoriale, la quale, apag. 7 della sentenza impugnata, ha espressamente menzionato leconsiderazioni contenute nella decisione di primo grado, nella parte in cuisi dava atto del contrasto segnalato dalla ricorrente, e, interpretando lavolontà delle parti con valutazione in fatto, ha ritenuto che si fosse volutopattuire il tasso di interesse mediante indicazione, in luogo del TAN, delTAEG e dell’importo da corrispondersi a tale titolo come emergente dalpiano di ammortamento, risolvendo in tal modo la discrasia segnalata inquesta sede.Numero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026Pertanto, il motivo finisce per sostanziarsi in una richiesta di riesame nelmerito degli elementi già presi in considerazione dalla Corte d’appello, ilche è precluso in questa sede.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 117, 4°, 6° e 7° comma, d. lgs. n. 385/1993, nonché dell’art.1346 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - omesso esamecirca un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 5 c.p.c.In particolare, la violazione di legge consisterebbe nel non avere il giudicedel gravame dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo nellaparte in cui non indica i dati (spread, base giornaliera di rilevazionedell’Euribor e days count convention), che sarebbero invece indispensabiliper calcolare univocamente il tasso variabile da applicarsi alle rate.Le diverse modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, oggettodi pattuizione tra le parti, non sarebbero, dunque, rispettose degli obblighidi trasparenza e di determinatezza richiesti, in via generale, dall’art. 1346c.c. e dall’art. 117, quarto comma T.U.B.La violazione di omesso esame, poi, sarebbe dovuta al fatto che la stessaCorte non avrebbe considerato che le informazioni contenute nel contrattodi mutuo non consentivano di individuare i dati e i criteri per calcolarematematicamente il T.A.N., con conseguente impossibilità di verificare lacorrettezza degli interessi stabiliti nel piano di ammortamento; la parteafferma, infine, che la motivazione di rigetto dell’eccezione sulla mancataindicazione dello spread e della days count convention sarebbemeramente apparente poiché inidonea a giustificare la decisione assunta.Il motivo è parzialmente fondato, entro i limiti di seguito specificati.Deve premettersi, al riguardo, che l’accertamento circa la determinabilitàdell’oggetto del contratto attiene al merito ed è insindacabile in sede dilegittimità, ove congruamente motivato.Numero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ora, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr., Cass. n. 3819/2020). La motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (cfr., Cass. n. 1986/2025).Nella specie, deve rilevarsi che, come emerge dal ricorso, alle pag. da 34a 36, la parte aveva sollevato in appello il tema dell’indeterminabilità deltasso di interesse non soltanto a causa della mancata indicazione del TAN,ma anche perché, trattandosi di tasso variabile, non erano specificati nelcontratto tanto il c.d. spread, vale a dire la misura in punti percentuali daaggiungersi all’indice di riferimento variabile onde ottenere il tasso annuonominale, quanto la base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e la c.d.days count convention, cioè la metodologia per calcolare il numero digiorni in un periodo ai fini della determinazione del parametro variabile dautilizzarsi nel computo del tasso di interesse.Nella sentenza impugnata, a pag. 15, si dà atto espressamentedell’obiezione in esame, giudicandola «del tutto inconsistente».La motivazione di ciò, a parere della Corte territoriale, sarebbe data dalfatto che «la variabilità dell’ammontare della quota di interesse a caricodel mutuatario, rispetto a quella esposta nel piano di ammortamento nonè affatto rimessa alla discrezionalità della mutuante ma dipende dal fattoNumero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026che è stato pattuito che l’ammontare della rata (con riguardo alla quota diinteresse) e quindi la misura del tasso con cui calcolarla, fosse indicizzatocon cadenza trimestrale in base alla variazione di Euribor 3M rispettoall’indice iniziale, indicato nel contratto, di 1,95; pertanto, una voltarideterminato l’ammontare della quota di interessi sulla base del suddettocriterio di indicizzazione, può essere individuato anche il TAN come sopraesposto»; segue, poi, un esempio di calcolo in concreto.Le argomentazioni in questione, tuttavia, se, da un lato, rendonocondivisibilmente ragione della possibilità di calcolare lo spread - mediantesottrazione dal TAN (determinato sulla scorta del piano di ammortamentoe del TAEG) del parametro variabile iniziale di 1,95 - sicché, in tale parte,il motivo è infondato, da un altro lato, invece, non affrontano il temariguardante l’eccepita indeterminabilità della parte variabile del tasso.Invero, considerato che il tasso variabile pattuito si ottiene tenendo contodelle oscillazioni nel tempo del parametro costituito dall’Euribor 3M lettera,pari, all’epoca di conclusione del contratto, all’1,95% (cfr.: sentenzaimpugnata a pag. 4; ricorso, alle pag. da 21 a 23), occorre che il suddettoindice variabile sia individuabile in maniera univoca, affinché altrettantounivoca sia anche la determinazione del TAN, per il periodo successivo allaconclusione del contratto.Ora, la ricorrente ha sollevato la questione relativa alla days countconvention evidenziando che, a seconda dei casi (360/360; act/360;act/365; act/act), il risultato finale dell’operazione sarebbe statosuscettibile di risultati diversi, con conseguente incertezza circa la misuradel tasso annuo nominale da applicarsi al mutuo nel corso del rapporto; lostesso dicasi quanto alla base giornaliera di rilevazione dell’Euribor.Ebbene, le considerazioni della Corte territoriale non riguardano taleargomento e danno per presupposta la determinabilità dell’Euribor 3Mlettera, che invece era stata posta in discussione con l’eccezione inNumero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026questione, in assenza, sul punto, di una disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito.Sul piano giuridico, inoltre, si osserva che, come già più volte affermato insede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di contrattidi mutuo, la convenzione relativa agli interessi, per essere validamentestipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa,deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntualespecificazione del tasso di interesse; in particolare, la clausola dideterminazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario èvalidamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa silimita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, acondizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concretadeterminazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili(cfr.: Cass. n. 8467/2025; Cass. n. 20801/2024; Cass. n. 8028/2018;Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).Al riguardo, è stato anche rilevato: - che i contratti di mutuo di regolaprevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso variabilecomunemente praticato sul mercato interbancario (tra cui l’Euribor), conl’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del “divisore” utilizzato (360 giorni, qualeanno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare); - che i tassipraticati sul mercato interbancario si distinguono in relazione alla duratadel periodo di riferimento e al “divisore” utilizzato; - che la lorocomunicazione e pubblicazione avviene tutti i giorni sui principali organi distampa, specializzata e non, oltre che in via telematica (cfr.: Cass. n.36026/2023, in motivazione).Sulla scorta di quanto precede, è stato ritenuto corretto l’accertamentodell’indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base dicalcolo 360 o 365 (cfr.: Cass. n. 20801/2024, cit.).Numero registro generale 21196/2021Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 19348/2026Data pubblicazione 11/06/2026In concreto, la decisione della Corte d’appello, nel ritenere determinabile iltasso variabile stabilito nel contratto per cui è causa, non ha osservato iprincipi di diritto sopra indicati, sicché essa risulta illegittima anche sottotale profilo.4. In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui innanzi, quanto alterzo motivo, rigettati i restanti.La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perchéprovveda a pronunciare motivatamente sulla doglianza relativa all’asseritaindeterminabilità del tasso di interesse indicato nel contratto per cui ècausa per omessa indicazione della base giornaliera di rilevazionedell’Euribor e della c.d. days count convention, il tutto attenendosi aiprincipi di diritto innanzi indicati; statuendo in sede di rinvio, la Corted’appello provvederà anche sulle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorsoprincipale e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMilena Falaschi