CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 29818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28056/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PELA' MARCELLAed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2006/2020 depositata il 28/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. del dott. [OSCURATO:PERSONA]. convenne davanti al Tribunale di Milano la società Comifin SpAcon la quale aveva stipulato due contratti di mutuo, per sentir accertare che, a causa dell’omessa indicazione del TAN (tasso annuo nominale) nei suddetti contratti, atalimutui doveva applicarsi il tasso di interesse sostitutivo previsto dall’art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993 , con la conseguente necessità di rideterminazione dei piani di ammortamento e condanna della Comifin alla restituzione, fino alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], delle somme indebitamente versatedalla Farmacia di € 155.492,00per un contratto e di € 61.395,89per l’altro; chiese altresì di accertare, a seguito di rimodulazione dei piani di ammortamento, la quantificazione del reale debito residuo della Farmacia, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella somma di € 659.923,90 per il primo contratto edi € 256.637,07 per il secondo. La societàComifin, nel costituirsi in giudizio, chiese il rigetto delle domandeattoree, rilevandone l’infondatezza. il Tribunale, attesa la verificata assenza nei contratti del TAN e la sola indicazione dell’ISC/TAEG (parametro di indicizzazione corrispondente all’Euribor tre mesi maggiorato di 6 punti percentuali), dispose una CTUaffinché venisse rielaborato il piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. più favorevole per il finanziato; all’esito della consulenza, trattenuta la causa in decisione, il Tribunale accertò e dichiarò la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori in entrambi i contratti, rilevando che il mutuatario, a causa dell’omessa indicazione del TAN, non era stato messo in grado di verificare la correttezza dell’ammontare delle rate di rimborso dovute; in applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 c. 7 lett. a) T.U.B. quantificò gli interessi pagati in eccesso dalla Farmacia e calcolò le somme ancora dovutealla Banca. a seguito di appello della Comifin, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2006 del 28/7/2020, ha accolto il gravame ritenendo che le previsioni contrattuali, pur non contenendo l’espressa indicazione del TAN, fossero rispettose dell’art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993 in quanto,da un lato, era garantita la determinazione per iscritto del prezzo del mutuo, e,dall’altro, era previsto l’ammontare concreto degli interessi che, in ciascuna rata mensile di rimborso, il mutuatario era obbligato a pagare. Ad opinare diversamente, secondo la Corte d’Appello, sarebbe assai singolare ritenere che il legislatore, a fronte di due modalità del tutto equivalenti nella determinazione del prezzo del mutuo, abbia inteso considerare, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo, legittima solo unadelle due modalità di determinazione del prezzo (TAN) e non anche l’altra peraltro più chiara, in quanto consistente nella diretta individuazione dell’importo degli interessi. Conclusivamente, in riforma della sentenza di pri mo grado , la Corte d’Appello ha ritenuto che la determinazione del tasso di interesse contenuta nei contratti di mutuo fosse pienamente valida con l’obbligo per la Farmacia di pagare le rate di rimborso nella misura e con le modalità previste nei contratti e nei relativi piani di ammortamentoed il conseguente rigetto di tutte le domande proposte dalla Farmacia nel giudizio di primo gradoe condanna della stessa alle spese del doppio grado di merito. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. del dott. [OSCURATO:PERSONA]. propone ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] SpA in liquidazione con controricorso. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1815 comma 1 e 1284 comma 3 c.c. e dell’art. 117 comma 4 e 7 lett. a) D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c, per avere la decisione impugnata ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 T.U.B. mediante esplicitazione nel contratto del solo TAEG applicato sebbene fosse pacificamente assente l’indicazione del tasso annuale nominale- la ricorrente denunziala violazione sia dell’endiadi di cui all’art. 1815 comma 1 c.c. “salva una diversa volontà delle parti” che sostanzialmente, nell’interpretazione della corte del gravame, lascerebbe alla discrezionalità dei contraenti la modalità di determinazione degli interessi, sia dell’art. 1284, 3° comma c.c. in quanto consentirebbe di ritenere soddisfatta la ratio della norma solo con l’allegazione del piano di ammortamento. In sostanza ad avviso della ricorrente, la corte del merito avrebbe consentito la salvezza delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi pur essendo le medesime volte a pregiudicare quanto espressamente previsto sia dall’art. 117 TUB sia dall’art. 1284, 3° comma c.c. Il motivo è infondato. La corte del gravame ha accertato con riguardo a ciascun contratto il piano di ammortamento con la previsione dell’ammontare degli interessi che il mutuatario è obbligato a pagare, così da ritenere soddisfatti gli obblighi di trasparenza, ed ha affermato che la determinazione del prezzo del mutuo può, evidentemente in ragione dell’espressione “salva diversa volontà delle parti”, contenuta nell’art.1815 c.c., essere definita anche con modalità diverse rispetto alla espressa previsione in contratto del TAN; essendo infatti la finalità perseguita dalle specifiche normative di settore, ed in primis dall’art. 117 T.U.B., quella di consentire al cliente l’eliminazione delle asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, è evidente che tale finalità può essere perseguita non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche con il rinvio , nel contratto, ad elementi obiettivamente individuabili la cui materiale identificazione è suscettibile di attuarsi in modo inequivoco. In tale prospettiva quanto affermato dalla Corte d’Appello di Milano circa la legittimità, rispetto ai parametri dell’art. 117 T.U.B. e 1284, comma 3 c.c., delle clausole contrattuali contenenti criteri fissi di definizione degli interessi, ed anzi il loro preciso ammontare, è conforme al consolidatoindirizzo di questa Corte secondo cui “il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta” (Cass., 1, n. 3480 del 23/2/2016, Cass., 2, n. 20555 del 29/9/2020).Occorre precisare che questa Corte ha, con quattro recenti ordinanze, tutte relative a casi del tutto sovrapponibili a quello in esame (mutui stipulati da Comifin), confermato la determinabilità del tasso di interesse annuo e la sua piena legittimità rispetto all’art. 117 T.U.B. (Cass., n. 15195 del 30/5/2024; Cass., n. 13556 del 15/5/2024; Cass., n. 5151 del 27/2/2024). Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN determinabile, con una formula matematica, dai dati riportati in contratto, i n contrasto con la dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione di criteri univocie fissi - la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui(p. 14, penultimo capoverso) “ posto che, nella fattispecie in esame, la parte del prezzo imputabile ad oneri diversi dagli interessi era specificamente indicata, anche la parte imputabile ai soli interessi, avrebbe potuto essere individuata, sia pure con alcune operazioni matematiche, semp licemente per differenza tra l’ammontare del prezzo complessivo, determinabile in base all’ISC stabilito, e la quota imputabile alle spese e agli oneri diversi”; p.13 rigo 5: “una volta che sia stato determinato il TAN e sia noto il capitale residuo (CR), l’ammontare dell’interesse annuo (QI annuo) è pari a CR x TAN; analogamente, una volta che sia stato determinato l’ammontare dell’interesse, nel caso in esame, mensile (atteso che nella fattispecie in esame era previsto il pagamento della rata con cadenza mensile) e sia noto il capitale residuo, il TAN è pari a QI mensile/CR x 12. ” Si duole non essersi dalla corte di merito indicatocon sufficiente specificità il criterio per l’individuazione del tasso di interesse in quanto, essendo la relativa determinabilità conseguente alla lettura del piano di ammortamento, risulta asseritamente violato l’art. 1346 c.c. , secondo cui la validità dell’oggetto del contratto esige la relativa specifica determinabilità,e non già la mera possibilità di desumerlo . Il motivo è infondato. Nell’impugnatasentenza la corte di merito ha sul punto osservato (p. 12). “Per quanto interessa, deve ritenersi ugualmente rispettoso della disciplina di cui all’art. 117 D.Lgs. 385 del 1993 che i contratti di mutuo in cui le parti, anziché pattuire in modo esplicito il TAN (sulla base del quale calcolare l’ammontare dell’interesse) hanno pattuito in modo esplicito, allegando il piano di ammortamento, l’ammontare concreto degli interessi che, in ciascuna rata mensile di rimborso, il mutuatario era obbligato a pagare; le due grandezze sono infatti l’una collegata all’altra da una banale formula matematica, di guisa che, una volta determinata una delle due (indifferentemente il TAN o l’ammontare degli interessi per il periodo di tempo pattuito) è automaticamente determinata anche l’altra”. Statuizione inverodel tutto conforme ai criteri di determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 c.c. come riconosciuto in più occasioni daquesta Corte ( v. Cass., 3, n. 25205 del 27/11/2014 ; Cass., 6 - 1, n. 8028 del 30/3/2018, Cass., 2, n. 26173 del 18/10/2018, Cass., 1, n. 17110 del 26/6/2019; Cass., 3, n. 96 del 4/1/2022. V. ancheCass., 1 n. 16456 del 13/6/2024). Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.0 00 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per