CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 29912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10415/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn.9/2021 depositata i l 17/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto avanti al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) deducendo di aver intrattenuto un contratto di conto corrente con accordata linea di credito per elasticità di cassa e contestando alla banca di aver applicato interessi debitori non validamente contrattualizzati, superiori al tasso soglia e anatocistici, nonché CMS e ulteriori oneri non dovuti; e di aver anche stipulato, in data 9.8.2005, un mutuo ipotecario per 600.000 € con un piano di ammortamento c.d alla francese del quale ha dedotto l'applicazione di anatocismo occulto, l'indeterminatezza e l'usurarietà di interesse corrispettivo e moratorio; su queste premesse ha chiesto la rettifica del saldo di conto e, relativamente al mutuo, la declaratoria di invalidità ovvero la rideterminazione dell'obbligazione per interessi, nonché, a titolo di indebito ovvero risarcitorio, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse o, subordinatamente, di portare tale credito in detrazione dell'eventuale proprio debito residuo. 2. - Il Tribunale, all'esito di CTU contabile, ha respinto le domande attoree con addebito alla soccombente delle spese del grado, osservando - quanto ai rapporti di conto corrente e apertura di credito -che erano infondati gli assunti attorei in difetto di prova dei contratti delle cui clausole veniva dedotta l'invalidità o l'inadempimento, e in difetto degli estratti conto completi dimostrativi degli oneri illegittimamente addebitati dalla banca, la quale si era costituita semplicemente contestando le domande dell'attore; quanto al mutuo, ne ha escluso, da un lato, l'usurarietà dell'interesse in ragione della concordata clausola di contenimento dei tassi nei limiti di soglia, e, dall'altro, l'anatocismo occulto sul rilievo che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi compresa in ciascuna rata è calcolata sulla base del debito residuo alla medesima data e del concordato tasso di interesse. 3. - La Corte d'appello di Bolzano ha respinto il gravame e condannato la società appellante a rifondere le spese del grado con articolata motivazione, osservando, per quel che ancora qui interessa: a) quanto alla prova del contratto: (i) che l'art. 117 comma 1 e 3 del d.lgs. n. 385/93 prevede la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto quale nullità di protezione in favore del cliente che solo lui può eccepire e che nella specie non era mai stata sollevata; (ii) che, comunque, la nullità dei contratti per difetto di forma scritta collideva logicamente con il vantato diritto ad ottenere la documentazione contrattuale asseritamente violato dalla banca; (iii) che sintomatica dell'avvenuta stipulazione per iscritto dei contratti oggetto di causa era la affermazione (pag. 5 della comp. concl.) della stessa appellante di aver sottoscritto un contratto di conto corrente con accordata linea di credito: elementi che inducevano a ritenere che i contratti contestati erano stati formalizzati per iscritto e che, in ogni caso, del vizio di forma la parte non intendeva dolersi; b) quanto alla questione della distribuzione dell'onere della prova, che in caso di azione di ripetizione di indebito, l'attore è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche laddove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali; pertanto nella specie era la correntista in ripetizione a dover dar prova, attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, della mancanza della pattuizione relativa agli interessi e agli altri oneri oppure la nullità di detta pattuizione; né appariva concludente il rilievo della appellante per cui la banca avrebbe violato il suo diritto di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa all'esecuzione del rapporto e, quindi, l’ obbligo di rendiconto anche agli effetti del disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 119 TUB, perché la stessa non aveva superato l'obiezione di controparte secondo cui le richieste di esibizione e di rendiconto non sarebbero state ritualmente coltivate nel corso del giudizio, risultando dalle conclusioni istruttorie rassegnate in primo grado dall'attrice/appellante che la stessa aveva richiesto ex art. 119 TUB e/o ex art. 210 c.p.c. che venisse ordinata alla convenuta la produzione in giudizio «di tutte le ulteriori quietanze dei pagamenti effettuati in ordine ai contratti bancari in questione» e non della documentazione contrattuale o degli estratti conto; e nel grado d'appello l’istanza predetta non era stata nemmeno più reiterata; c) né poteva soccorrere nella specie il principio c.d della vicinanza alla prova, che non può essere invocato dove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatte (come accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari per effetto di quanto previsto prima dalla l. n.154 del 1992 art. 3 comma 1 e poi dal T.U.B. art. 117 comma 1, e come qui era da presumere avvenuto) fermo che nell'inconcessa ipotesi in cui i contratti non fossero stati formalizzati, ugualmente ciò non poteva andare a scapito della banca, giacché in quel caso entrambe le parti devono ritenersi equidistanti dalla fonte probatoria; d) che dunque, essendo rimasto indimostrato il contenuto dei contratti bancari oggetto di causa, risultavano infondate le ulteriori censure formulate dalla appellante: (i) in punto effettività del saldo di conto; (ii) in punto ammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di conto corrente peraltro tardivamente introdotta; (iii) in punto domanda di ripetizione di indebito che andava disattesa per il sopra spiegato difetto di prova della causa indebiti; (iv) in punto illegittimità degli oneri addebitati dalla banca essendo ogni valutazione preclusa dall'indisponibilità delle clausole che regolavano in contratto, il che valeva in particolare per il denunciato interesse usurario; (v) in punto usura c.d. soggettiva.; e) quanto al contratto di mutuo contenete clausola di salvaguardia, ha richiamato Sez. U. n. 19597/2020 e concluso che, nel caso di specie, il saggio dell'interesse moratorio contrattualizzato plausibilmente non era di per sé sopra soglia, e che, anche se lo fosse stato, ne sarebbe derivato, comunque, come stabilito dalla Corte di legittimità, l'applicazione dell'interesse corrispettivo, di cui però non era predicata l'usurarietà; f) quanto alla pretesa applicazione del c.d. metodo del tasso effettivo di mora (t.e.m.) - metodo del tutto privo di riscontro normativo – che in conformità alla giurisprudenza di legittimità, comunque decisivo era il fatto che le parti avevano convenuto il pagamento degli interessi di mora sull'ammontare complessivo della rata di ammortamento non pagata alla scadenza e, quindi, anche sulla quota di interessi corrispettivi compresi in tale rata, il che comportava una forma lecita di capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art.3 della delibera CICR 9.2.2000, tanto più che la relativa pattuizione nel caso di specie era inserita in un mutuo ipotecario rogitato e soggetto perciò alla regola secondo cui «le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come predisposte dal medesimo ai sensi ed agli effetti dell'art.1341 c.c. e, quindi, ancorché vessatorie non abbisognano di specifica approvazione»(Cass. Sez. U. n.193/92); g) quanto alla censura relativa alla c.d. clausola di salvaguardia inserita nel contratto di un mutuo, che, posta la giurisprudenza di legittimità per cui in tema di rapporti bancari l'inserimento di una clausola di salvaguardia in forza delle quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall'art.2 comma 4 legge n.108/1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, con la conseguenza che in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di avere regolarmente adempiuto all'impegno assunto, nella specie non era mai stata specificamente allegata da parte della mutuataria una responsabilità della banca per inadempimento con riguardo all'applicazione di un tasso di mora sopra soglia; i) infine con riguardo all'ammortamento alla francese, che erano infondate le doglianze relative alla pretesa l'indeterminatezza del tasso esposto nel testo dell'accordo, nonché alla sussistenza di una forma di anatocismo illecita, poiché: (i) l'art. 821 comma 3 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressioni giornaliera senza prescrivere che tale progressione debba essere necessariamente aritmetica (interesse semplice) e non, invece, geometrica (interesse composto); (ii) si ha anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. solo se gli interessi maturati sul debito, ad una data scadenza, si aggiungono al capitale andando a costituire cioè la base di calcolo produttiva di interessi per il periodo successivo, e così via, ricorsivamente; invece nel metodo francese il computo degli interessi avveniva unicamente sulla quota capitale residua, via via decrescente e per il solo periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, non anche sugli interessi pregressi il che non provocava nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata, alcun fenomeno anatocistico vietato, né si ravvisava il pregiudizio giustificativo del divieto di anatocismo, cioè il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito di interessi dal lato del debitore, perché gli interessi corrispettivi erano conosciuti o conoscibili sin dall'inizio sulla base degli elementi contenuti nel contratto, e non erano esposti a una crescita indefinita (infatti, il piano di ammortamento riporta la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota di interesse della rata successiva, e consentiva l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati); l) che pertanto l'ammortamento francese non era censurabile nemmeno sotto il profilo della violazione della trasparenza con riguardo in particolare all'indicazione di un I.S.C. (indice sintetico di costo) fuorviante, a prescindere dalla considerazione che l'I.S.C. non è una clausola contrattuale di cui si può predicare l'invalidità ma è un parametro informativo che, se scorrettamente comunicato, può semmai essere fonte di responsabilità contrattuale, mai dedotta nel giudizio. 4. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione affidandolo a sei motivi di cassazione, corredato di memoria. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., degli artt. 117 commi 1 e 3 nonché commi 4, 6, 7, e 119 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) nonché dell’art. 2697 c.c. laddove la Corte d'appello ha affermato che la nullità del contratto nel caso di specie non era mai stata sollevata, e che sintomatiche della avvenuta sottoscrizione del contratto bancario nella specie erano tanto il fatto che l'appellante faceva valere il diritto all'ottenimento della documentazione contrattuale quanto il fatto che in comparsa conclusionale era affermato che «Preliminarmente va ricordato che l’appellante aveva sottoscritto un contratto di conto corrente con accordata linea di credito per elasticità di cassa…» . Sostiene il ricorrente: a) che l’art. 117 T.U.B., dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un'esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra nel caso in cui abbiano smarrito il documento o dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna: diritto autonomo e più ampio e anzi di rango superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, giacché l'obbligo di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza e buona fede; b) che, pertanto, era errata l'affermazione della Corte d'appello per cui se il cliente fa valere il diritto di ottenere copia dei contratti bancari che lo ha visto parte, decade la rilevanza dell'eventuale nullità di tali contratti per carenza di forma: invero, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del contratto per assenza di forma scritta, quale nullità di protezione «speciale o relativa» come affermato in generale da Sez. Un. n. 26242-26243 del 2014 e (in tema di intermediazione finanziaria ma estesa anche alla materia bancaria) da Sez. U. n. 898/2018, secondo la quale - sostiene la ricorrente - « la consegna del contratto è parte della forma negoziale ed entra a far parte della struttura dell'atto» perciò non ci sarebbe dubbio «che la mancata consegna possa essere eccepita dalla parte o sollevata d'ufficio dal giudice in ogni Stato e grado del processo, trattandosi di vizio che (alla stregua dell'assenza del documento scritto) determina la nullità per difetto di forma. Ne consegue, sul piano processuale, che il cliente potrà eccepire la nullità del contratto per non aver avuto la consegna del documento scritto senza subire alcuna decadenza e, dunque, anche in quelle cause nella quali si era limitato a sostenere la nullità solo per assenza della sottoscrizione della banca»; con la conseguenza che detta nullità sarebbe stata ben rilevabile d'ufficio dovendo la Corte di merito decidere sulla debenza o meno degli addebiti bancari in conto riguardo ai quali i documenti scritti sono necessari e decisivi, dovendosi da essi trarre, tra l'altro, le condizioni effettivamente pattuite. Aggiunge, poi, sotto altro profilo, che la Corte d’appello avrebbe violato le regole della distribuzione dell’onere probatorio, giacché: c) anche la banca aveva l’onere di allegare e produrre il documento scritto contenente le condizioni contrattuali originarie e successive «per andare esente dalla sanzione di nullità ex art. 117 TUB»; d) il principio c.d. di vicinanza della prova in capo alla banca, pone a suo carico l'onere di depositare i documenti contrattuali al fine del vaglio istruttorio e del controllo di legittimità delle condizioni pattuite, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale nei confronti del cliente nonché di solidarietà e trasparenza e obblighi di rendiconto, doveri di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto con la conseguente violazione falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c.; inoltre richiama la giurisprudenza che in numerose occasioni ha ribadito il principio secondo cui «la buona fede oggettiva impone alle parti di portarsi secondo lealtà e le impegna il compimento degli atti necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un'apprezzabile sacrificio a proprio carico. Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso nel senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà (art.2 Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge»(Cass. Sez. Un. n. 28056/2018). 1.1- Il motivo che si articola in due profili di censura, è inammissibile sotto entrambi. 1.2-Sotto il primo profilo la censura non si confronta con la reale ratio decidendi non avendo affatto la Corte affermato quanto censurato nel motivo e, in particolare, che la rilevanza della nullità del contratto privo di forma scritta «decade» se il cliente ne chiede la consegna, giacché il ragionamento preliminare della Corte d’appello è puramente argomentativo del proprio convincimento circa il fatto storico che vi fu tra le parti un contratto scritto: perché la parte appellante ne aveva chiesto l’esibizione e consegna, perché la parte affermava di aver sottoscritto un contratto di conto corrente con accordata linea di credito per elasticità di cassa, perché non aveva mai sollevato la questione della nullità per assenza di forma. Detto ragionamento, evidentemente, non è volto a escludere la rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione nella specie prevista, bensì a motivare un accertamento in fatto tramite un ragionamento presuntivo che non è in alcun modo aggredito. Pertanto sono inconferenti le osservazioni relative alla nullità del contratto bancario per assenza di forma scritta e alla sua rilevabilità d’ufficio, sebbene meriti precisare che questa Corte non ritiene affatto che la consegna del documento sottoscritto (dal cliente, non essendo necessaria la sottoscrizione della banca proprio come afferma Sez. Un 898/2018 a proposito del contratto di intermediazione finanziaria sulla base del principio di funzionalità del requisito della forma scritta poi esteso ai contratti bancari da Cass. n. 16070/2018; Cass. n. 22385/2019; Cass. n. 28500/2023) costituisca elemento costitutivo della efficacia e validità del contratto, bensì un obbligo contrattuale che ha solo una valenza probatoria come chiarito da Cass. n.18230/2024 per cui « In tema dicontratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore delcontratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in taleforma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale». 1.3 – Sotto il secondo profilo - con cui la ricorrente censura la decisione per errata distribuzione dell’onere della prova e violazione del principio c.d. di vicinanza alla prova - si osserva che parimenti non intercetta e non attinge la ratio decidendi: il giudice di secondo grado, accertata, come detto, in via presuntiva l’esistenza del contratto scritto , ha affermato che spettava al correntista depositarlo, in conformità a quanto stabilisce la giurisprudenza di questa Corte, che, in punto di onere della prova e possibilità di ricostruire il rapporto dare avere tra le parti di un conto corrente, è giunta ad approdi consolidati che tengono conto dei diversi ruoli processuali che le parti assumono in giudizio, e a cui va data continuità laddove affermano - per quel che qui interessa, stanti le censure mosse dalla ricorrente – che l’onere della prova si configura diversamente laddove agisca una sola delle parti (il correntista o la banca) per ottenere in giudizio il riconoscimento del proprio preteso diritto e l’altra resti solo convenuta, e laddove, invece, nello stesso giudizio entrambe le parti facciano valere le proprie opposte pretese: nel primo caso – che è quello dell’odierna fattispecie - questa Corte afferma costantemente che sull’attore correntista che agisce per ripetizione dell’indebito grava l'onere di dare la prova tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi, mediante deposito dei contratti e di tutti gli estratti periodici di conto (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009, e, funditus,Cass. n.1763/2024). 1.3.1 - La giurisprudenza che cita la ricorrente, del resto, non è conferente: il primo degli arresti citati (Cass. n. 6480/2021) invero, presuppone il fatto della «pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto, verbis tantum o per facta concludentia» per affermare che se la banca lo contesta «non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di dare prova positiva circa l'esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronuncia di nullità integrale ex articolo 117 TUB, perché senza contratto scritto richiesta dalla legge ad substantiam non c'è diritto della banca perché la forma solenne è costitutiva del diritto medesimo»: la stessa massima, quindi presuppone che la banca contesti quanto affermato da controparte circa la conclusione verbis tantum del contratto, come è chiaro dalla motivazione della sentenza in questione da cui è stratta la massima (« (…) il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di carattere generale (…) si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro») Anche la massima tratta da Cass. n. 24051/2019 non è qui conferente poiché - fermo che statuisce che « se è vero che nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore» il resto della massima («tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie inesistenza di convenzione scritta di interessi ultra legali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto») attiene ad un principio funzionale in quel caso a respingere il ricorso della banca contro la decisione che aveva ritenuto non provate le condizioni sulla base delle quali questa pretendeva legittima e dovuta l'applicazione di tassi ultra legali che controparte sosteneva non pattuiti per iscritto. 1.3.2 -Né la censura in parola si confronta in alcun modo con quanto affermato limpidamente dalla Corte d’appello con riguardo all’invocato principio c.d della vicinanza alla prova, laddove, partendo dal limite concettuale che a tale principio è immanente, osserva – come sopra già sintetizzato - che esso non può essere invocato dove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatte, il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari (in conformità a Cass.n. 33009/2019); e che quindi, nella specie, dal postulato che il contratto in questione fosse stato formalizzato per iscritto discendeva che un esemplare dello stesso ben doveva ritenersi fosse stato consegnato alla correntista come prevede la legge, la quale correntista, quindi, non poteva riversare sulla controparte gli effetti negativi sul piano probatorio dipendenti dalle disponibilità dello stesso; e che nell'inconcessa ipotesi in cui i contratti non fossero stati formalizzati per iscritto, ugualmente ciò non poteva andare a scapito della banca, giacché in quel caso entrambe le parti devono ritenersi equidistanti dalla fonte probatoria. 2. ― Il secondo motivo deduce violazione falsa applicazione degli artt. 119 T.U.B., 644 c.p. 2 l. n. 108/96, 1 comma 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001, nonché 1175, 1375 c.c., 117 T..U.B., 2697 c.c. e 115 e 116 e 112 c.p.c. a proposito della distribuzione dell'onere della prova e degli accertamenti compiuti in punto tassi ultra-legali, interessi usurari, illegittima capitalizzazione, CMS, spese e oneri indebiti, denunciando omessa pronuncia ed error in procedendo in relazione all'art ex art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 e 4 c.p.c. La doglianza si articola in diverse censure. a) Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe statuito sulle domande avanzate circa l'illegittimità delle singole pattuizioni contestate a proposito della quale aveva appellato la sentenza di primo grado perché non aveva valorizzato quanto previsto dall'art.119 TUB circa il diritto del cliente ad avere copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale e al suo svolgimento, diritto di natura sostanziale la cui tutela si configura come una situazione giuridica finale a carattere non strumentale, che può essere esercitato in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo; perciò deduce anche falsa applicazione delle norme sulla buona fede - ripetendo sostanzialmente gli argomenti già proposti con il primo motivo – e sostenendo, in sintesi, che se il contratto è redatto per iscritto, come rietine accertato la Corte d’appello, la banca avrebbe violato il diritto del cliente di ricevere copia del contratto, e le conseguenze negative di ciò non potrebbero ricadere in capo al cliente. b) Reputa, poi, che, benché avesse denunciato in appello la violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di distribuzione dell'onere della prova – in particolare laddove il giudice di primo grado aveva affermato, in tesi errando, che l'omesso deposito da parte della società attrice di tutti gli estratti conto non consentiva di rideterminare il saldo, poiché invece in caso di produzione parziale della serie degli estratti conto può/deve farsi riferimento al saldo risultante del primo estratto conto disponibile - il secondo giudice avrebbe errato nell’affermare l’impossibilità nella specie di stabilire quali fossero le poste illegittimamente appostate poiché il ricalcolo sarebbe privo di concludenza in assenza del riscontro di quanto pattuito in contratto: invero il CTU in primo grado aveva potuto rideterminare il saldo secondo criteri adottati in perizia e – a suo dire - non contestati specificamente né dalla difesa della banca né dal suo CTP. Perciò il secondo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla illegittimità degli addebiti effettuati in conto nei confronti della società sulla base delle risultanze della detta CTU, mentre la Corte d'appello avrebbe eliso ogni esame e statuizione in ordine a prove rilevanti e decisive violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'articolo 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla domanda di accertamento degli illegittimi addebiti. 2.1 – Dette censure laddove prospettano un errore in iudicando sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi. 2.2 La Corte d’appello, invero, una volta ritenuto indimostrato il contenuto dei contratti bancari, non prodotti dalla parte che ne era onerata, ha concluso che non potevano che ritenersi infondate le ulteriori censure formulate dalla appellante: (a) in punto effettività del saldo di conto (sia pure alla luce degli estratti conto parzialmente prodotti), giacché, per l'impossibilità di stabilire quali fossero le poste illegittimamente annotate, il ricalcolo sarebbe stato privo di concludenza; (b) in punto domanda di ripetizione di indebito, che andava disattesa per il sopra spiegato difetto di prova della causa indebiti; (c) in punto illegittimità degli oneri addebitati dalla banca, essendo ogni valutazione preclusa dall'indisponibilità delle clausole che regolavano in contratto; il che valeva in particolare per il denunciato interesse usurario, giacché quand’anche evincibile – come reputava l’appellante - in diversi trimestri dagli (incompleti) estratti conto prodotti, non essendo dimostrate le condizioni economiche inizialmente negoziate dalle parti non era possibile stabilire se nei trimestri indicati si fosse trattato di usura originaria oppure sopravvenuta, la quale ultima, di per sé sola, non è illegittima; (d) in punto, infine, usura c.d. soggettiva (che si ha quando la banca approfitta dello stato di bisogno del soggetto al quale presta il denaro) poiché l'appellante, oltre a non dimostrare quale fossero state le condizioni economiche concordate, non aveva nemmeno allegato che fossero diverse e più gravose rispetto a quelle normalmente applicate ad analoga tipologia di cliente. 2.3 – Orbene è evidente che la prima censura che svolge la ricorrente al ragionamento dalla Corte di merito per violazione dell’art. 119 TUB e del diritto del correntista ad avere copia del contratto, è del tutto inconferente con la decisone, che si fonda sulla inconcludenza di un ricalcolo che non poteva giovarsi del presupposto della accertata difformità delle appostazioni contestate rispetto a quanto pattuito. Ed altrettanto inconferente è l’insistenza della censura sulla natura e l’estensione del diritto del cliente della banca ex art. 119 TUB, giacché questo è un diritto «alla consegna» di documentazione che la ricorrente neppure afferma di aver richiesto e aver visto rifiutata (come già rilevato anche dal giudice di secondo grado); né può la parte pretendere di aver dimostrato che l’obbligo di consegna del contratto in dipendenza della sua stipula - ai sensi del primo comma dell’art. 117 del TUB, e in applicazione del secondo comma dell’art. 119 dello stesso testo unico – sia rimasto inadempiuto per il solo fatto che non ne possiede la relativa copia. 2.4 - Sul punto relativo alla necessità di richiesta di consegna della documentazione da parte del cliente, gioverà ricordare che, con riguardo al secondo comma (invio dell’estratto al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile) e quarto comma (diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni) dell’art. 119 del TUB, questa Corte ha da lungo tempo chiarito la differenza nel senso che: «Tali norme contemplano, nel primo caso una obbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo un diritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda; e suppongono entrambe il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla sua conclusione. Ritenere che l'obbligo della banca sia circoscritto al primo degli adempimenti e si esaurisca con l'invio, non più ripetibile, di un prospetto riproduttivo di una situazione, parziale nel tempo e non sostenuta da pezze giustificative, e che il secondo, a sollecitazione di parte, sia limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, significa frustrare la portata della legge» (Cass. 27 settembre 2001, n. 12093). Peraltro già prima del TUB e indipendentemente dalla formulazione dell’art. 119 in esame, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto la sussistenza di un obbligo della banca di ostensione in tal senso della documentazione bancaria sulla base dell’applicazione delle regole di buona fede oggettiva (ben potendosi, del resto, ritenere che lo stesso obbligo di trasparenza cui è sottesa la previsione dell’art. 119 costituisca espressione, nel senso più lato, del principio di buona fede) Va rimarcato, però, che il diritto ad ottenere copia della documentazione nell’ampiezza che correttamente la ricorrente indica, presuppone una richiesta del cliente, giacchè la banca è obbligata a inviarla a prescindere da una domanda solo nei termini di cui all’art. 117 comma 1 (all’atto della sottoscrizione del contratto) o di cui all’art.119 comma 2 (nell’ambito, quindi, del rendiconto periodico pattuito), né lo smarrimento o la negligente conservazione di tale documentazione da parte del cliente può costituire il presupposto per un ribaltamento dell’onere della prova, che tra l’altro il cliente ben può assolvere facendone richiesta (e attivando se del caso lo strumento processuale di cui al 201 c.p.c.) nei limiti, ovviamente, del decennio per cui permane in capo all’istituto l’obbligo di conservazione. In sintesi va ribadito il consolidato principio affermato quanto alla «documentazione inerente a singole operazioni», (espressione da intendere riferita anche al contratto ed agli estratti conto) che la banca deve: a) senza che occorra alcuna sollecitazione del cliente in proposito, consegnare il contratto in dipendenza della sua stipula ai sensi del primo comma dell’art. 117 del TUB, e in applicazione del secondo comma dell’art. 119 dello stesso testo unico, inviare gli estratti conto secondo la cadenza temporale dovuta nel rapporto di conto orrente; b) a semplice ma necessaria richiesta del cliente, deve ri- consegnare la medesima documentazione, e più in generale quella concernente le operazioni bancarie, purché risalente ad un arco temporale ricompreso nel decennio anteriore, con la conseguenza che di inadempimento può parlarsi solo ove ― a fronte della richiesta del cliente ― sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Ciò chiarito, non resta che rilevare che in questo caso non risulta neppure mai allegato in causa che vi fosse stata una richiesta della ricorrente inevasa, e neppure che la banca non avesse consegnato il contratto come prevede la legge, onde è del tutto inammissibile la dedotta violazione dell’art. 119 TUB. 2.4- Non tiene conto della ratio decidendi neppure l’altro profilo di censura con cui la ricorrente invoca i principi di diritto sulla non necessità della completezza della serie degli estratti conto agli effetti della rideterminazione del saldo a fronte di azione di ripetizione dell’indebito, giacché nella specie il giudice di secondo grado non se n’è affatto discostato, avendo bensì affermato – donde tutt’altra ratio –l’impossibilità nella specie di stabilire quali poste fossero illegittimamente appostate in mancanza del riscontro costituito dalle pattuizione scritte. 2.4- Tantomeno ammissibile è, poi, la censura che la ricorrente rivolge alla mancata considerazione e valorizzazione dei risultati della CTU svolta in primo grado, quale prova rilevante e decisiva, trascurata in pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché è noto che dette violazioni sono configurabili solo quando si allega che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022) e che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per censurare una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (v. Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000) fermo che, di per sé, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo, oggi, ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), giacché in sede di legittimità il controllo della motivazione si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito abbia i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione senza «che sia consentito alla Corte confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione» (Cass. n. 14953 del 2000). La doglianza che si riferisce alla violazione dell’art. 112 c.p.c. resta assorbita dalle precedenti considerazioni. 3. – Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p. art. 2 L. n. 108/96 arti. 1 comma 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001, nonché art. 112 c.p.c. e 115,116 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni esame e valutazione delle ampie prove offerte dalla ricorrente in tema di usura soggettiva: affermando che la società ricorrente non aveva neppure allegato che le condizioni economiche relative al contratto di conto corrente fossero diverse è più gravose rispetto a quelli normalmente applicate ad analoga tipologia del cliente, la Corte di merito avrebbe ommesso qualsiasi valutazione e accertamento circa lo stato di difficoltà economiche finanziarie della società correntista illustrato e dedotto dalla ricorrente in causa, tema svolto in primo grado e riproposto in appello (pagg. 21-23, doc. 11). La censura è estranea alla ratio decidendi, che quindi resta salda, anche con riguardo all’ultimo profilo di censura, che attiene all’omesso esame e valutazione delle asseritamente «ampie prove» offerte dalla ricorrente in tema di usura soggettiva: la Corte d’Appello, infatti, ha in proposito affermato – con una considerazione logicamente preliminare rispetto alla doglianza in esame e perciò assorbente – che l'appellante non aveva dimostrato quali fossero state le condizioni economiche concordate, e non aveva nemmeno allegato che fossero diverse e più gravose rispetto a quelle normalmente applicate ad analoga tipologia di cliente: invero la ricorrente oppone a tale assunto – in modo inconferente - di aver allegato (anche in appello) una cosa diversa, vale a dire lo stato di difficoltà economiche finanziarie della società correntista. Peraltro, nella misura in cui la doglianza si traduce in censura attinente all’accertamento in fatto il motivo è ulteriormente inammissibile. 4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c degli artt. 644 c.p., 2 l.108/96, 1 comma 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001, nonché 1283 c.c. a) Sotto un primo aspetto la ricorrente si duole che la Corte d'appello di Bolzano, pur avendo affermato che il tasso soglia per il mutuo ipotecario all'epoca in cui era stato sottoscritto il contratto era di 5,79% e che il tasso di mora contrattualizzato era 6,90/%, abbia, tuttavia, escluso l'usurarietà del tasso di mora richiamando Sezioni Unite n.19597/2020 ed affermando, in conformità, con riguardo all'interesse moratorio che ai fini dell'individuazione del tasso soglia usura è necessario sommare al t.e.g.m. la cosiddetta maggiorazione media di mora pari al 2,10%, rilevata nei decreti ministeriali, con la conseguenza che, nel caso di specie, il saggio dell'interesse moratorio contrattualizzato plausibilmente non superava di per sé la predetta soglia di usura. Sostiene la ricorrente che il riferimento all'aumento percentuale predetto, non è frutto di un intervento legislativo che potesse giustificare il ricorso ad esso, così come non ha fonte normativa il principio di simmetria richiamato dalla sentenza citata; perciò il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori andrebbe compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione ed incremento. b) Sotto altro profilo si duole che il giudice di secondo grado, abbia escluso che il previsto pagamento degli interessi di mora sull'ammontare complessivo della rata di ammortamento del mutuo non pagata alla scadenza - quindi anche sulla quota di interessi compresi in tale rata – costituisca ipotesi di anatocismo vietato avendo le parti pattuito liberamente che il tasso di mora, in questo caso, operi non sostituendosi al tasso corrispettivo, ma cumulandosi a quest’ultimo quale forma lecita di capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR; reputa la ricorrente che la corte territoriale non abbia considerato che anche nei casi in cui l’anatocismo è legale si determina un indubbio effetto di lievitazione dei tassi che deve in ogni caso rispettare la soglia dell'usura, circostanza che avrebbe dovuto verificare per determinare il peso concretamente sopportato dal cliente nell’ipotesi che il rapporto contrattuale fuoriesca dal dispiegarsi fisiologico per entrare nella dimensione patologica. c) Infine si duole del ragionamento della Corte d’appello relativo alla clausola di salvaguardia, quale strumento per contrattualizzare il divieto legale di usura, che genera un obbligo a carico della banca di mantenere sotto soglia il tasso la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale, la quale però, nel caso di specie, non era mai stata allegata dalla mutuataria: reputa, invero, la ricorrente che la Corte abbia spostato l'attenzione sulla allegazione dell'inadempimento quando, invece, la sua censura concerneva l'illegittimità e quindi la nullità della clausola di salvaguardia stessa, in quanto nella specie essa non operava in termini di automatico contenimento dell'interesse di mora, ma consentiva alla banca il previo addebito al mutuatario dell'interesse usurario e, quindi, il diritto di ripeterlo, ciò equivalendo – a suo dire - a legittimarne l'originaria pattuizione e la conseguente d'azione degli interessi vietati, con effetto elusivo del divieto normativo di convenire interessi usurari per il mutuo. Dalla nullità e, quindi, inefficacia della clausola di salvaguardia avrebbe poi dovuto derivare la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. 4.1 – Il motivo è inammissibile sotto tutti i predetti profili ex art.360 bis comma 1 c.p.c. 4.1.1.- Quanto al primo, si osserva che - come affermato da SU 19597/20 e dalla giurisprudenza conforme delle sezioni semplici di questa Corte - il tasso - soglia sarà dato dal T.e.g.m ., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Né la ricorrente spende argomenti che giustifichino una revisione di tale consolidato orientamento. 4.1.2- Il secondo profilo è inammissibile per la stessa ragione giacché per la predetta giurisprudenza di questa Corte ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi; sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. da ultimo Cass 31615/22); 4.1.3 – Quanto al terzo aspetto si osserva che anche in tal caso la giurisprudenza di questa Corte è orientata in modo costante nel senso fatto proprio dalla sentenza gravata (v. Cass. n. 26286/19 e n. 13144/23); indirizzo che il Collegio intende confermare, sul presupposto che non vi è un’originaria usurarietà della clausola secondo quanto accertato dalla stessa Corte d’appello e non contestato (in conformità a Cass. 27106/24). La ricorrente, del resto, contesta detto orientamento ma reputa che la Corte di merito non abbia risposto al motivo d’appello specifico con cui – a suo dire - censurava la nullità stessa della clausola in ragione della sua concreta operatività, deduce, cioè, un error in procedendo.Tuttavia anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile perché nella sentenza gravata si legge: «l’appellante censura, inoltre, l’esclusione dell’usurarietà del tasso di mora dal primo giudice argomentata sulla base della c.d. clausola di salvaguardia inserita nel contratto»; è poi riportato il testo della clausola onde argomentare la contrattualizzazione del divieto di usura; mentre non v’è alcun cenno al fatto che fosse stata dedotta quale gravame la nullità della clausola di salvaguardia in sé: ne discende, in conformità ai principi specificità e autosufficienza del ricorso di cui all'art. 360 comma 1 nn. 4 e 6 c.p.c. (che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda) che la ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale punto dell’atto d’appello aveva mosso la specifica censura riportandone i termini in ricorso, come afferma questa Corte con giurisprudenza consolidata, tanto più allorquando l'indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, poiché la Corte di cassazione è, sì, giudice anche del fatto processuale, onde ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969) ma – come già precisato nelle pronunce citate - è necessario che la parte ricorrente indichi tutti gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede l’esame, e tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacché il potere- dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (cfr. Cass. n. 28385 del 2023; v. Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 978/2007). 5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione - in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - dell'art. 1815 comma 2 c.c. e 1 legge n. 108/96, laddove la Corte d'appello aveva stabilito che se il tasso moratorio applicato al finanziamento dovesse superare la soglia usura ne deriverebbe, comunque, per quanto stabilito dalla Suprema Corte, l'applicazione degli interessi corrispettivi di cui non è predicata l'usura: sostiene la ricorrente che la previsione pattizia di un interesse di mora superiore a quello corrispettivo che non sia rispettoso delle soglie usura porterebbe con sé l'inevitabile conseguenza dell'intera gratuità del mutuo, come nella specie doveva essere dichiarato poiché il tasso di mora contrattuale era nettamente superiore al tasso soglia usura. 5.1- Il motivo è inammissibile perché l’argomentazione del giudice di merito si fonda sul fatto che l’interesse di mora non è sopra soglia, perciò il ragionamento ipotetico censurato è reso ad abundantiame come tale non sorregge in modo autonomo la ratio decidendi onde non v’è interesse alla sua cassazione ( e x multis , cfr. Cass. n. 8755/2018; Cass. n. 23635/2010). 6.- Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli articoli 1346, 1418, 1283, 1284 comma 3, 821 comma 3 c.c. con riguardo alla statuizione del giudice d'appello circa il metodo di ammortamento alla francese che non comporterebbe un effetto anatocistico. Secondo la ricorrente l'applicazione del metodo alla francese nel piano d'ammortamento determina la restituzione di interessi secondo una proporzione più elevata perché sarà applicato l'interesse non semplice ma quello composto, meccanismo foriero di indeterminatezza e incertezza circa uno degli elementi essenziali dell'accordo con correlata nullità delle clausole di determinazione degli interessi che non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto. Detta indeterminabilità porterebbe come conseguenza anche un diverso indice sintetico di costo (ISC) del mutuo, tema sul quale il giudice d'appello si sarebbe limitato a osservare senza argomentare alcunché che non è una clausola contrattuale di cui si possa predicare l'invalidità ma solo un parametro informativo che, se scorrettamente comunicato, può essere fonte di responsabilità precontrattuale, non dedotta, tuttavia, nel presente giudizio. 6.1-Il motivo è infondato: le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 15130/2024 ha stabilito che la mancata indicazione della modalità diammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti; inoltre con recente arresto in continuità (Cass. n. 7382 del 19/03/2025) ha stabilito, anche in caso di tasso variabile, che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nelmutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano diammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano diammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. Infondata è anche la censura di assenza di motivazione circa l’indice sintetico di costo, essendo chiaramente percepibile la ratio decidendi, peraltro pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per cui «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. n.39169/2021), sicché «l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima» (Cass. n.4597/2023; conforme Cass. n. 14000/2023). 7. ― In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presuppos