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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24170/2026

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ore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA3309 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- resistente con mandato -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA].P.A.;- intimata -Numero registro generale 16189/2022avverso la sentenza n. 1208/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 24170/2026LECCE, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 303/2020;Data pubblicazione 28/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso unaintimazione di pagamento notificatagli in data 31 gennaio 2018limitatamente a due avvisi di addebito emessi dall’INPS percontributi previdenziali omessi.2.- Il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso.3.- La Corte di appello di Lecce ha rigettato il gravameproposto dal contribuente, affermando che alla materia di recuperodei contributi non trovano applicazione le disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, eventuali vizi formalidell’intimazione di pagamento dovevano essere rilevati nel terminedi venti giorni dalla notifica dell’atto.La Corte di appello ha evidenziato che l’INPS ha provato lanotifica degli avvisi di addebito.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] contre motivi.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., per vizio di carenza dimotivazione e falsa applicazione di norme di diritto quali l’art. 112c.p.c., in quanto, avendo eccepito la prescrizione dei crediti peromessa notifica degli avvisi di addebito e la nullità dell’intimazioneNumero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/2026di pagamento per omessa notifica degli atti presuNupmperoo sditria,c colltaa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026sentenza risulta carente di motivazione nella parte in cui non hadichiarato prescritto il credito previdenziale e la nullitàdell’intimazione di pagamento.2.- Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c. per vizio di carenza di motivazione efalsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di appellovalidamente ritenuto notificati gli avvisi di addebito, in quantoessendo state le relate di notifiche depositate in copia fotostatica,le stesse dovevano ritenersi inesistenti.3.- Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 360, comma1, n. 3 e 4, c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsaapplicazione di norme di diritto in materia di prescrizione, per nonavere la Corte di appello considerati prescritti i crediti contributivirelativi agli anni 2010, 2011 e 2012, pur essendo il primo attointerruttivo del 2018.4.- I tre motivi, che contegno censure in gran partesovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente e devonoessere ritenuti inammissibili.5.- In primo luogo, la formulazione delle censure viola ildisposto dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, peressere «chiara e sintetica», l’esposizione di ogni singolo motivonon può essere articolata in molteplici e diversi profili di doglianza;nella fattispecie, il ricorrente ha indicato contestualmente i vizicontemplati dai nn. 3, 4 e 5, del primo comma dell’art. 360 c.p.c.,rendendo così impossibile individuare, per ciascun capitolo o per ilcomplesso dei capitoli unitariamente considerati, una delletipologie di censure consentite, rimettendo, in definitiva, a questaCorte il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili (in tema, Cass. n. 26790/2018).Numero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/20266.- Mentre la rubrica di ciascun motivo sembra far Nruifmeeroi mdi reacncotltoa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026alla carenza di motivazione della sentenza di appello (il primomotivo cita esplicitamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.), laparte esplicativa non consente in alcun modo di comprendere qualisarebbero le lacune motivazionali della sentenza.In realtà i primi due motivi non sono altro che un coacervo diaffermazioni dalle quali non si riesce ad isolare alcuna specificacensura rivolta alla sentenza, bensì una generale rivalutazionedella questione in senso favorevole alla parte ricorrente: affermala carenza di motivazione in ordine alle denunciate violazioni dellostatuto del contribuente, ma non si confronta con quantoaffermato dalla Corte di appello, secondo cui tale normativa nontrova applicazione al recupero dei contributi previdenziali; affermala violazione della normativa in materia di notifiche, masovrappone normative differenti, senza in alcun modo consentiredi comprendere, rispetto al contenuto della sentenza impugnata,la specifica doglianza sul punto, cioè quale sarebbe in concreto lanorma violata e per quali ragioni.7.- Nel terzo motivo, pur denunciando una carenza dimotivazione, afferma la violazione della normativa in materia diprescrizione, ma non consente in alcun modo di comprenderequale specifica norma in materia di termine di prescrizione la Cortedi appello avrebbe violato.

Nello specifico, premesso che la Cortedi appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione sul presuppostoche il termine quinquennale non fosse decorso, stante la notificadegli avvisi di addebito in data 14 febbraio 2015 e 3 novembre2015 e della successiva intimazione di pagamento del 31 gennaio2018, dunque entro il quinquennio, non paiono pertinenti al casodi specie le argomentazioni della parte ricorrente sulla durataquinquennale della prescrizione, profilo in alcun modo messo indiscussione dalla sentenza impugnata.Numero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/20268.- In tema di ricorso per cassazione, l'inammissNibumileitroàd i rdacecollltaa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se laformulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esameseparato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi,singolarmente numerati (Cass. n. 39169/2021).Nella fattispecie, la lettura del ricorso non consente di isolare,in maniera specifica e chiara, le singole censure alla sentenza,rendendo così difficile, se non impossibile, una puntuale risposta atali censure.9.- In conclusione, i tre motivi sono formulati in modopromiscuo, denunciando sia ipotesi di nullità della sentenza, nonmeglio rappresentate, sia vizi di motivazione che di violazione dilegge, per cui non può ritenersi ammissibile un motivo formulatomediante la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e delvizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione (Cass. n. 32952/2019;Cass. n. 24901/2019; Cass. n. 26874/2018) e ciò anche a volereaccogliere l’orientamento meno rigoroso che subordinal’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass. n.32952/2019; Cass. n. 24901/2019; Cass. n. 26874/2018) allacondizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente laNumero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/2026trattazione delle doglianze relative all’interpretNaumzeioro ndiera ccoltoa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecieed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.10.- L'onere della indicazione specifica dei motivi diimpugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso percassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipodi errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, nonpuò essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti delgiudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto,essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli attiprocessuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché lecircostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorsomedesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudicedi legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienzadella motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 342/2021).11.- Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS svoltodifese.In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,occorre dare atto dell’esistenza dei presupposti processualidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n.4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per la stessaNumero registro generale 16189/2022impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.RNu.m ner.o sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 24170/2026115 del 2002, ove dovuto.Data pubblicazione 28/07/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA3309 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- resistente con mandato -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA].P.A.;- intimata -Numero registro generale 16189/2022avverso la sentenza n. 1208/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 24170/2026LECCE, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 303/2020;Data pubblicazione 28/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso unaintimazione di pagamento notificatagli in data 31 gennaio 2018limitatamente a due avvisi di addebito emessi dall’INPS percontributi previdenziali omessi.2.- Il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso.3.- La Corte di appello di Lecce ha rigettato il gravameproposto dal contribuente, affermando che alla materia di recuperodei contributi non trovano applicazione le disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, eventuali vizi formalidell’intimazione di pagamento dovevano essere rilevati nel terminedi venti giorni dalla notifica dell’atto.La Corte di appello ha evidenziato che l’INPS ha provato lanotifica degli avvisi di addebito.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] contre motivi.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., per vizio di carenza dimotivazione e falsa applicazione di norme di diritto quali l’art. 112c.p.c., in quanto, avendo eccepito la prescrizione dei crediti peromessa notifica degli avvisi di addebito e la nullità dell’intimazioneNumero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/2026di pagamento per omessa notifica degli atti presuNupmperoo sditria,c colltaa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026sentenza risulta carente di motivazione nella parte in cui non hadichiarato prescritto il credito previdenziale e la nullitàdell’intimazione di pagamento.2.- Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c. per vizio di carenza di motivazione efalsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di appellovalidamente ritenuto notificati gli avvisi di addebito, in quantoessendo state le relate di notifiche depositate in copia fotostatica,le stesse dovevano ritenersi inesistenti.3.- Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 360, comma1, n. 3 e 4, c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsaapplicazione di norme di diritto in materia di prescrizione, per nonavere la Corte di appello considerati prescritti i crediti contributivirelativi agli anni 2010, 2011 e 2012, pur essendo il primo attointerruttivo del 2018.4.- I tre motivi, che contegno censure in gran partesovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente e devonoessere ritenuti inammissibili.5.- In primo luogo, la formulazione delle censure viola ildisposto dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, peressere «chiara e sintetica», l’esposizione di ogni singolo motivonon può essere articolata in molteplici e diversi profili di doglianza;nella fattispecie, il ricorrente ha indicato contestualmente i vizicontemplati dai nn. 3, 4 e 5, del primo comma dell’art. 360 c.p.c.,rendendo così impossibile individuare, per ciascun capitolo o per ilcomplesso dei capitoli unitariamente considerati, una delletipologie di censure consentite, rimettendo, in definitiva, a questaCorte il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili (in tema, Cass. n. 26790/2018).Numero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/20266.- Mentre la rubrica di ciascun motivo sembra far Nruifmeeroi mdi reacncotltoa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026alla carenza di motivazione della sentenza di appello (il primomotivo cita esplicitamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.), laparte esplicativa non consente in alcun modo di comprendere qualisarebbero le lacune motivazionali della sentenza.In realtà i primi due motivi non sono altro che un coacervo diaffermazioni dalle quali non si riesce ad isolare alcuna specificacensura rivolta alla sentenza, bensì una generale rivalutazionedella questione in senso favorevole alla parte ricorrente: affermala carenza di motivazione in ordine alle denunciate violazioni dellostatuto del contribuente, ma non si confronta con quantoaffermato dalla Corte di appello, secondo cui tale normativa nontrova applicazione al recupero dei contributi previdenziali; affermala violazione della normativa in materia di notifiche, masovrappone normative differenti, senza in alcun modo consentiredi comprendere, rispetto al contenuto della sentenza impugnata,la specifica doglianza sul punto, cioè quale sarebbe in concreto lanorma violata e per quali ragioni.7.- Nel terzo motivo, pur denunciando una carenza dimotivazione, afferma la violazione della normativa in materia diprescrizione, ma non consente in alcun modo di comprenderequale specifica norma in materia di termine di prescrizione la Cortedi appello avrebbe violato. Nello specifico, premesso che la Cortedi appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione sul presuppostoche il termine quinquennale non fosse decorso, stante la notificadegli avvisi di addebito in data 14 febbraio 2015 e 3 novembre2015 e della successiva intimazione di pagamento del 31 gennaio2018, dunque entro il quinquennio, non paiono pertinenti al casodi specie le argomentazioni della parte ricorrente sulla durataquinquennale della prescrizione, profilo in alcun modo messo indiscussione dalla sentenza impugnata.Numero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/20268.- In tema di ricorso per cassazione, l'inammissNibumileitroàd i rdacecollltaa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se laformulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esameseparato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi,singolarmente numerati (Cass. n. 39169/2021).Nella fattispecie, la lettura del ricorso non consente di isolare,in maniera specifica e chiara, le singole censure alla sentenza,rendendo così difficile, se non impossibile, una puntuale risposta atali censure.9.- In conclusione, i tre motivi sono formulati in modopromiscuo, denunciando sia ipotesi di nullità della sentenza, nonmeglio rappresentate, sia vizi di motivazione che di violazione dilegge, per cui non può ritenersi ammissibile un motivo formulatomediante la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e delvizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione (Cass. n. 32952/2019;Cass. n. 24901/2019; Cass. n. 26874/2018) e ciò anche a volereaccogliere l’orientamento meno rigoroso che subordinal’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass. n.32952/2019; Cass. n. 24901/2019; Cass. n. 26874/2018) allacondizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente laNumero registro generale 16189/2022Numero sezionale 3309/2026trattazione delle doglianze relative all’interpretNaumzeioro ndiera ccoltoa generale 24170/2026Data pubblicazione 28/07/2026all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecieed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.10.- L'onere della indicazione specifica dei motivi diimpugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso percassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipodi errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, nonpuò essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti delgiudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto,essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli attiprocessuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché lecircostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorsomedesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudicedi legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienzadella motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 342/2021).11.- Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS svoltodifese.In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,occorre dare atto dell’esistenza dei presupposti processualidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n.4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per la stessaNumero registro generale 16189/2022impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.RNu.m ner.o sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 24170/2026115 del 2002, ove dovuto.Data pubblicazione 28/07/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026La Presidente
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