Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 10017/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34627/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dalli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Conca d'Oro n. 206; -- ricorrente - contro Agenzia delle entrate, Agenzia delle ent.-ate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4121/16/18, depositata il :3 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tri 139 ta ria e‘ regionale della Campania rigettava l'appello proposto da a rie a z_); Fié-61-éTF5-1 avverso la sentenza n. 997/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per II.1)1). ed IVA 2007.

La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata meritava piena conferma, essendo inammissibili le eccezioni riguardanti il merito delle pretese tributarie, in quanto relative al prodromico atto impositivo e non sussistendo i vizi dell'atto della riscossione impugnato quali eccepiti dalla contribuente.

Avverso tale decisione ha proposi:o ricorso per cassazione la Ospedale deducendo sette motivi.

Resistono con controricorsi l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullftà della sentenza impugnata per violazione/falsa applicazione dell'ad 52, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha fissato l'udienza pe. - la discussione camerale dell'istanza di sospensione della sentenza appellata e comunque poiché non ha pronunciato sull'istanza medesima.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che: -«Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonJ esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti a pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarre specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 - 01); -«La deduzione con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'arnmissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivi: medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali» (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 - 01).

Il mezzo in esame è chiaramente elusivo dei primo principio di diritto, il che implica l'applicabilità del secondo, posto che non è in alcun modo precisato se, dove e come l'istanza di inibitoria sia stata effettivamente proposta in grado di appello.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha trattato la causa in pubblica udienza senza che alcuna delle parti avesse richiesto tale modalità di discussione e senza che la fissazione dell'udienza stessa le fosse stata ritualmente comunicata.

La censura è infondata.

Emerge dalla sentenza impugnata che «Alla pubblica udienza del 2 maggio 2018, dopo l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti in udienza, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione».E' dunque accertato, quale fatto processuale, dal giudice tributario di appello che nella pubblica 11C ienza le parti erano presenti e sono state ascoltate.

Ne deriva dunque che alcuna lesione del diritto di difesa della contribuente vi è stato e che quincP non può pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata per la ragione dedotta (cfr., per argomento a contrario, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 14392 del 30/06/2011, Rv. 618221 - 01).

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della sentenza impugnata su vari punti asseritamente controversi della causa di merito.

La censura è inammissibile per più profili.

Va anzitutto rilevato che, trattandosi di appello proposto dopo 1111 settembre 2012, concretizzandosi un'ipotesi di "doppia conforme" di merito, trova pertanto applicazione l'art. 348 ter, cod. proc. civ., sicchè la censura per vizio motivazionale non è proponibile.

In ogni caso la formulazione della censura, che miscela indistintamente le più diverse critiche alla sentenza impugnata, collide radicalmente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolacc dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilme -ite combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito» (Sez. 4 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 - 01); ed altresì «Il giudizio di cassazione è un diudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 - 01).

Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 115, comma 8, dPR 917/1986, poiché la CTR non ha considerato la propria eccezione di infondatezza dell'avviso di accertamento prodromico della cartella esattoriale impugnata a causa dell'erroneo riferimento alla disposizione legislativa evocata.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che i motivi di ricorso per cassazione devono avere stretta pertinenza alle rationes decidendi delle sentenze impugnate (cfr. tra le molte, Cass., n. 20910/2017), mentre la critica de qua non ne investe alcuna, benì, addirittura, deduce un vizio dell'atto impositivo presupposto della cartella di pagamento impugnata.

Con il quinto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per carenza strutturale radicale della sua motivazione e per extra petizione in violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs 546/1992, 112, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato la validità del'atto della riscossione impugnato sulla base della fondatezza delle pretese erariali contenute nel prodromico avviso di accertamento.La censura è infondata.

Anzitutto devesi rilevare che la motivazione della sentenza impugnata sicuramente è al di sopra del "minimo costituzionale" (v.

SU 8053/2014).

In secondo luogo il giudice tributario di appello ha risposto ad una questione, sui crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata, pacificamente posta con il gravame dalla contribuente, sicchè non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112, cod. proc. civ.

E' peraltro evidente che quanto in merito statuito dalla CTR campana non è ulteriormente sindacabile in questa sede.

Con il sesto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167, cod. proc. civ., 2:3, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha posto a fondamento della propria decisione le prove che aveva offerto a sostegno delle sue eccezioni e comunque non ha tenuto conto della mancata contestazione dei fatti che aveva allegato non contestati dall'Agenzia delle entrate.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che: -«Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 - 01) -«La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017); -«La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ..

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissbilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligiDile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giucizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie dive.:.rse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017).

Dalla censura non è dato comft-endere esattamente quale specifico profilo della sentenza impugnata viene aggredito, sicchè contrastando radicalmente con detti arresti giurisprudenziali risulta intrinsecamente inammissibile.

Va peraltro anche ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istrut:t:orio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato c:ome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass., n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 01), -«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudize del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'ali:: 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, cornma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012» (Sez. 3 - , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 - 02); -«Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contes,:azione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto irr positivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio» (Cass., n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 - 01).

Risulta del tutto evidente che in cgni caso le critiche mosse alla sentenza impugnata sono in contrastc con il perimetro del giudizio di legittimità quale disegnato dai citati consolidati principi di diritto.

Con il settimo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., poiché la CTR -ia considerato assolto l'onere probatorio dell'agenzia fiscale in assenza di una adeguata correlativa attività processuale.

La censura, che si presenta inammissibile per le medesime carenze di specificità già sopra riscontrate, è comunque infondata.

Va infatti ribadito che «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezza mento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 - 01).

E' evidente che la formulazione del mezzo non rispetta il canone di critica (violazione di legge) utilizzato, secondo tale, consolidato, principio di diritto.

In conclusione il ricorso va rigettai:o.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna controricorrente, in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34627/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dalli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Conca d'Oro n. 206; -- ricorrente - contro Agenzia delle entrate, Agenzia delle ent.-ate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4121/16/18, depositata il :3 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tri 139 ta ria e‘ regionale della Campania rigettava l'appello proposto da a rie a z_); Fié-61-éTF5-1 avverso la sentenza n. 997/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per II.1)1). ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata meritava piena conferma, essendo inammissibili le eccezioni riguardanti il merito delle pretese tributarie, in quanto relative al prodromico atto impositivo e non sussistendo i vizi dell'atto della riscossione impugnato quali eccepiti dalla contribuente. Avverso tale decisione ha proposi:o ricorso per cassazione la Ospedale deducendo sette motivi. Resistono con controricorsi l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullftà della sentenza impugnata per violazione/falsa applicazione dell'ad 52, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha fissato l'udienza pe. - la discussione camerale dell'istanza di sospensione della sentenza appellata e comunque poiché non ha pronunciato sull'istanza medesima. La censura è inammissibile. Va ribadito che: -«Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonJ esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti a pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarre specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 - 01); -«La deduzione con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'arnmissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivi: medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali» (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 - 01). Il mezzo in esame è chiaramente elusivo dei primo principio di diritto, il che implica l'applicabilità del secondo, posto che non è in alcun modo precisato se, dove e come l'istanza di inibitoria sia stata effettivamente proposta in grado di appello. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha trattato la causa in pubblica udienza senza che alcuna delle parti avesse richiesto tale modalità di discussione e senza che la fissazione dell'udienza stessa le fosse stata ritualmente comunicata. La censura è infondata. Emerge dalla sentenza impugnata che «Alla pubblica udienza del 2 maggio 2018, dopo l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti in udienza, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione».E' dunque accertato, quale fatto processuale, dal giudice tributario di appello che nella pubblica 11C ienza le parti erano presenti e sono state ascoltate. Ne deriva dunque che alcuna lesione del diritto di difesa della contribuente vi è stato e che quincP non può pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata per la ragione dedotta (cfr., per argomento a contrario, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 14392 del 30/06/2011, Rv. 618221 - 01). Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della sentenza impugnata su vari punti asseritamente controversi della causa di merito. La censura è inammissibile per più profili. Va anzitutto rilevato che, trattandosi di appello proposto dopo 1111 settembre 2012, concretizzandosi un'ipotesi di "doppia conforme" di merito, trova pertanto applicazione l'art. 348 ter, cod. proc. civ., sicchè la censura per vizio motivazionale non è proponibile. In ogni caso la formulazione della censura, che miscela indistintamente le più diverse critiche alla sentenza impugnata, collide radicalmente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolacc dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilme -ite combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito» (Sez. 4 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 - 01); ed altresì «Il giudizio di cassazione è un diudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 - 01). Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 115, comma 8, dPR 917/1986, poiché la CTR non ha considerato la propria eccezione di infondatezza dell'avviso di accertamento prodromico della cartella esattoriale impugnata a causa dell'erroneo riferimento alla disposizione legislativa evocata. La censura è inammissibile. Va infatti ribadito che i motivi di ricorso per cassazione devono avere stretta pertinenza alle rationes decidendi delle sentenze impugnate (cfr. tra le molte, Cass., n. 20910/2017), mentre la critica de qua non ne investe alcuna, benì, addirittura, deduce un vizio dell'atto impositivo presupposto della cartella di pagamento impugnata. Con il quinto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per carenza strutturale radicale della sua motivazione e per extra petizione in violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs 546/1992, 112, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato la validità del'atto della riscossione impugnato sulla base della fondatezza delle pretese erariali contenute nel prodromico avviso di accertamento.La censura è infondata. Anzitutto devesi rilevare che la motivazione della sentenza impugnata sicuramente è al di sopra del "minimo costituzionale" (v. SU 8053/2014). In secondo luogo il giudice tributario di appello ha risposto ad una questione, sui crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata, pacificamente posta con il gravame dalla contribuente, sicchè non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112, cod. proc. civ. E' peraltro evidente che quanto in merito statuito dalla CTR campana non è ulteriormente sindacabile in questa sede. Con il sesto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167, cod. proc. civ., 2:3, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha posto a fondamento della propria decisione le prove che aveva offerto a sostegno delle sue eccezioni e comunque non ha tenuto conto della mancata contestazione dei fatti che aveva allegato non contestati dall'Agenzia delle entrate. La censura è inammissibile. Va ribadito che: -«Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 - 01) -«La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017); -«La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissbilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligiDile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giucizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie dive.:.rse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017). Dalla censura non è dato comft-endere esattamente quale specifico profilo della sentenza impugnata viene aggredito, sicchè contrastando radicalmente con detti arresti giurisprudenziali risulta intrinsecamente inammissibile. Va peraltro anche ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istrut:t:orio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato c:ome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass., n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 01), -«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudize del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'ali:: 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, cornma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012» (Sez. 3 - , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 - 02); -«Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contes,:azione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto irr positivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio» (Cass., n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 - 01). Risulta del tutto evidente che in cgni caso le critiche mosse alla sentenza impugnata sono in contrastc con il perimetro del giudizio di legittimità quale disegnato dai citati consolidati principi di diritto. Con il settimo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., poiché la CTR -ia considerato assolto l'onere probatorio dell'agenzia fiscale in assenza di una adeguata correlativa attività processuale. La censura, che si presenta inammissibile per le medesime carenze di specificità già sopra riscontrate, è comunque infondata. Va infatti ribadito che «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezza mento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 - 01). E' evidente che la formulazione del mezzo non rispetta il canone di critica (violazione di legge) utilizzato, secondo tale, consolidato, principio di diritto. In conclusione il ricorso va rigettai:o. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna controricorrente, in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il