CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 06485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4581-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1705/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 18.5.2009 [OSCURATO:PERSONA], Annamaria ed Elisabetta evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, deducendo l’incertezza del confine tra i fondi delle parti, conseguente allo sconfinamento realizzato dal convenuto, ed invocando il regolamento del confine predetto. Si costituiva il convenuto spiegando domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata. Con sentenza n. 3627/2019 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione. Con la sentenza impugnata, n. 1705/2021, la Corte di Appello di Salerno riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione e regolando il confine tra i fondi. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Isa e Giuseppina, eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Annamaria ed Elisabetta. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda di usucapione da essi proposta in via riconvenzionale, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, l’attività di coltivazione del terreno, ed avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie. Con il secondo motivo, invece, lamentano l’apparenza della motivazione resa dalla Corte distrettuale. Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha affermato che il possesso utile ai fini dell’usucapione deve estrinsecarsi nella manifestazione di una signoria esclusiva sul bene attraverso attività incompatibili con l’esercizio del possesso altrui. Ha poi dato atto che i terreni presentano una conformazione a terrazza, di per sé non indicativa di alcuna forma di possesso, e che le prove testimoniali escusse avevano confermato soltanto il fatto che gli odierni ricorrenti coltivavano il fondo oggetto di causa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale attività, secondo l’insegnamento di questa Corte, non è di per sé sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, dovendosi, sul punto, ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 , Rv. 657277). Né si pone alcun problema di apparenza della motivazione, avendo la Corte distrettuale deciso sulla base di un impianto motivazionale certamente idoneo ad integrare il cd. “minimo costituzionale” e a dare contezza dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis