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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07621/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5356-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiMARCELLO VIGNOLO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 674/2019 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell’attore, del diritto di piena proprietà su un fabbricato già adibito a casa cantoniera con terreno pertinenziale circostante.

Con la sentenza impugnata, n. 352/2021, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto tardivamente dedotte, solo nella seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., di circostanze fattuali non indicate nelle precedenti difese.

Con il secondo motivo, si duole invece del rigetto della domanda, per ravvisata assenza del requisito del possesso pubblico, pacifico e indisturbato.

Con il terzo motivo, contesta il travisamento delle prove, avendo il giudice di merito attribuito alle deposizioni testimoniali un significato difforme dalle dichiarazioni rese dai testi.

Con il quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione, in punto di valutazione del compendio istruttorio.

Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello da atto che l’odierno ricorrente aveva dedotto di aver utilizzato i beni oggetto della domanda di usucapione per pascolarvi il proprio bestiame (quanto al terreno) e per ricoverarvi attrezzature agricole (quanto al manufatto).

Afferma poi che “… l’utilizzo di fondi agricoli altrui –al momento incolti e non completamente recintati onde escludere ingerenze di terzi– a fini di transito, anche q uotidiano, e pascolo naturale di bestiame, non costituisce un possesso ad immagine della proprietà, dovendo più propriamente essere ascritto nell’ambito della usuale tolleranza dei proprietari e delle consuetudini agricole locali, non interferendo in misura apprezzabile sulle prerogative del titolare del diritto dominicale e sulla sua attuale utilizzazione del fondo” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Prosegue evidenziando che il ricorrente non aveva “… nel tempo mai provveduto ad alcuna immutazione materiale dello stato dei luoghi, ad esempio rimuovendo la vecchia cinta muraria che delimitava il fondo onde incorporarlo nella sua più ampia superficie aziendale …” (cfr. ancora pag. 10) né aveva specificato in quale modo, in concreto, l’utilizzazione del manufatto si era realizzata, “… con riferimento alle modalità temporali di godimento ed alla consistenza ed entità delle attrezzature che vi si trovavano di volta in volta depositate” (cfr. pag. 11).

Evidenzia inoltre, sempre con riferimento al manufatto, che il suo utilizzo sarebbe durato solo sino al crollo della copertura, che tuttavia non è stato possibile collocare con precisione nel tempo (in assenza di prova sul punto) ed aggiunge che l’evento del crollo dimostra che il Picciaredda non aveva mai svolto “… alcun intervento materiale … di carattere migliorativo o anche solo conservativo …” sul bene di cui si discute (cfr. ancora pag. 11).

Sulla base di questa articolata disamina del fatto, il giudice di merito è pervenuto alla conferma del rigetto della domanda di usucapione.

A tale ricostruzione, il ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330 ).

Per quanto invece concerne la ritenuta tardività delle deduzioni in fatto formulate dal ricorrente con la memoria ex art. 183 c.p.c., oggetto della prima censura proposta dal Picciaredda, si rileva l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver evidenziato che l’aratura, la potatura degli alberi e la coltivazione del fondo non era stata dedotta in atto di citazione, ha anche affermato che anche queste circostanze erano state indicate in termini solo generici, con riferimento “… ad attività materiali non sufficientemente puntualizzate in atti nello spazio e nel tempo oltreché nella loro effettiva consistenza materiale” (cfr. pag. 12 della sentenza).

Peraltro, sul punto è opportuno ribadire che la coltivazione del fondo non costituisce, secondo l’insegnamento di questa Corte, attività di per sé sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, dovendosi, sul punto, ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanza n . 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 , Rv. 657277).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5356-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiMARCELLO VIGNOLO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 674/2019 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell’attore, del diritto di piena proprietà su un fabbricato già adibito a casa cantoniera con terreno pertinenziale circostante. Con la sentenza impugnata, n. 352/2021, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto tardivamente dedotte, solo nella seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., di circostanze fattuali non indicate nelle precedenti difese. Con il secondo motivo, si duole invece del rigetto della domanda, per ravvisata assenza del requisito del possesso pubblico, pacifico e indisturbato. Con il terzo motivo, contesta il travisamento delle prove, avendo il giudice di merito attribuito alle deposizioni testimoniali un significato difforme dalle dichiarazioni rese dai testi. Con il quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione, in punto di valutazione del compendio istruttorio. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello da atto che l’odierno ricorrente aveva dedotto di aver utilizzato i beni oggetto della domanda di usucapione per pascolarvi il proprio bestiame (quanto al terreno) e per ricoverarvi attrezzature agricole (quanto al manufatto). Afferma poi che “… l’utilizzo di fondi agricoli altrui –al momento incolti e non completamente recintati onde escludere ingerenze di terzi– a fini di transito, anche q uotidiano, e pascolo naturale di bestiame, non costituisce un possesso ad immagine della proprietà, dovendo più propriamente essere ascritto nell’ambito della usuale tolleranza dei proprietari e delle consuetudini agricole locali, non interferendo in misura apprezzabile sulle prerogative del titolare del diritto dominicale e sulla sua attuale utilizzazione del fondo” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Prosegue evidenziando che il ricorrente non aveva “… nel tempo mai provveduto ad alcuna immutazione materiale dello stato dei luoghi, ad esempio rimuovendo la vecchia cinta muraria che delimitava il fondo onde incorporarlo nella sua più ampia superficie aziendale …” (cfr. ancora pag. 10) né aveva specificato in quale modo, in concreto, l’utilizzazione del manufatto si era realizzata, “… con riferimento alle modalità temporali di godimento ed alla consistenza ed entità delle attrezzature che vi si trovavano di volta in volta depositate” (cfr. pag. 11). Evidenzia inoltre, sempre con riferimento al manufatto, che il suo utilizzo sarebbe durato solo sino al crollo della copertura, che tuttavia non è stato possibile collocare con precisione nel tempo (in assenza di prova sul punto) ed aggiunge che l’evento del crollo dimostra che il Picciaredda non aveva mai svolto “… alcun intervento materiale … di carattere migliorativo o anche solo conservativo …” sul bene di cui si discute (cfr. ancora pag. 11). Sulla base di questa articolata disamina del fatto, il giudice di merito è pervenuto alla conferma del rigetto della domanda di usucapione. A tale ricostruzione, il ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330 ). Per quanto invece concerne la ritenuta tardività delle deduzioni in fatto formulate dal ricorrente con la memoria ex art. 183 c.p.c., oggetto della prima censura proposta dal Picciaredda, si rileva l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione. La Corte territoriale, infatti, dopo aver evidenziato che l’aratura, la potatura degli alberi e la coltivazione del fondo non era stata dedotta in atto di citazione, ha anche affermato che anche queste circostanze erano state indicate in termini solo generici, con riferimento “… ad attività materiali non sufficientemente puntualizzate in atti nello spazio e nel tempo oltreché nella loro effettiva consistenza materiale” (cfr. pag. 12 della sentenza). Peraltro, sul punto è opportuno ribadire che la coltivazione del fondo non costituisce, secondo l’insegnamento di questa Corte, attività di per sé sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, dovendosi, sul punto, ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanza n . 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 , Rv. 657277). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm
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