Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 13951/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20866/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avversol’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 7621/2023 depositata il 16/03/2023.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del15 maggio 2024.

REVOCAZIONERilevato che:

1. la narrativa dell’ordinanza n. 7621 del 2023, di questa Corte, impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA], evidenziache, con sentenza n. 674 del 2019 , il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] “Anas”), volta ad ottenere l’accertamento dell’ acquisto per usucapione, in favore dell’attore, del diritto di piena proprietà su un fabbricato già adibito a casa cantoniera, con circostante terreno pertinenziale.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 352 del 2021, ha respinto il gravame proposto dall’attore avverso la decisione di rigetto del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, ai quali Anasha resistito con controricorso;

2. questa Corte, con ordinanza n. 7621 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che, per un verso, la parte aveva dedotto di avere utilizzato il terreno oggetto della domanda di usucapione per il pascolo del bestiame e di avere usato il manufatto in esso collocato come deposito di attrezzature agricole ; per altro verso, il giudice d’appello, alla stregua di un’articolata disamina del fatto, era pervenuto alla conferma delrigetto della domanda.

Secondo l’ordinanza n. 7621 del 2023, il ricorrente avrebbe contrapposto, in maniera non consentita in sede di legittimità, una lettura alternativa dei fatti e delle prove , con la precisazione che, quanto alla censura sul capo della decisione di appello che aveva affermato la tardiva allegazione, nelle memorie ex art. 183 c.p.c ., di alcune circostanze di fatto, vi era un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione, dato che la sentenza d’appello aveva stabilito che le circostanze di fatto (aratura, potatura degli alberi, coltivazione del terreno) erano state indicate in termini generici;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione la citata ordinanza, sulla base di due motivi.

Anas è rimasta intimata; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso denuncia l’errore di fatto dell’ordinanza impugnata, la quale, riferendosi alla sentenza d’appello, a causa di un “abbaglio dei sensi”, riporta i passi ritenuti decisivi e i numeridi pagina della pronuncia di primo grado, e a causa di questo errore statuisce su una fattispecie diversa rispetto a quella ricostruita dalla Corte territoriale, e non si confronta con i motivi di ricorso per cassazione;

2. il secondo motivo denuncia l’omesso esame e l’omessa pronuncia sulla seconda parte del primo motivo di ricorso per cassazione, che stigmatizzaval’errore commesso dalla Corte d’appello per non avere sussunto nella nozione di possesso quelle che la stessa Corte distrettuale aveva qualificato come « attività materiali non sufficientemente puntualizzate in atti nello spazio e nel tempo oltreché nella loro effettiva consistenza materiale», dato che la Corte si è limitata ad affermare che il ricorrente non aveva interesse alla prima parte del complesso motivo, in cui si eccepiva la nullità della sentenza d’appello perché la Corte distrettuale, senza spiegarne la ragione e in totale assenza di motivazione, aveva ritenuto tardivamente dedotti, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. , i capitoli di prova nn. 4, 5 (ultima parte), 8;

3. il primo motivo è inammissibile;

3.1. è evidente, infatti, che l’impugnata ordinanza non è basata su un ipotetico errore di percezione ex art. 395 n. 4 c.p.c., dato che la Corte, esaminandoli congiuntamente, dichiara inammissibili i quattro motivi di ricorso per cassazione – che , a suo avviso, si sostanziano nella non consentita istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, al fine di ottenere una nuova pronuncia di fatto, estranea al perimento del giudizio di legittimità – e , in tal modo , svolge quell’attività interpretativa e valutativa del ricorso per cassazione, la quale, viceversa, nell’ottica del ricorrente,nella specie, sarebbe stata omessa;

4. il secondo motivo è infondato;

4.1. non sussiste il vizio di omesso esame e omessa pronuncia su un motivo di ricorso per cassazione : l’ordinanza impugnata esamina congiuntamente e dichiara inammissibili i quattro motivi di ricorso, compreso il primo motivo, nella sua complessa articolazione, per le ragioni indicate al punto

3.1. Inoltre, con riferimento alla prima parte del variegato primo motivo, la Cassazione ravvisa (pag. 4) « l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione», avendo la Corte territoriale ritenuto generiche le circostanze (aratura, potatura degli alberi, coltivazione del fondo) allegate in citazione;

5. nulla occorre disporre sulle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva; 6.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20866/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avversol’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 7621/2023 depositata il 16/03/2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del15 maggio 2024. REVOCAZIONERilevato che: 1. la narrativa dell’ordinanza n. 7621 del 2023, di questa Corte, impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA], evidenziache, con sentenza n. 674 del 2019 , il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] “Anas”), volta ad ottenere l’accertamento dell’ acquisto per usucapione, in favore dell’attore, del diritto di piena proprietà su un fabbricato già adibito a casa cantoniera, con circostante terreno pertinenziale. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 352 del 2021, ha respinto il gravame proposto dall’attore avverso la decisione di rigetto del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, ai quali Anasha resistito con controricorso; 2. questa Corte, con ordinanza n. 7621 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che, per un verso, la parte aveva dedotto di avere utilizzato il terreno oggetto della domanda di usucapione per il pascolo del bestiame e di avere usato il manufatto in esso collocato come deposito di attrezzature agricole ; per altro verso, il giudice d’appello, alla stregua di un’articolata disamina del fatto, era pervenuto alla conferma delrigetto della domanda. Secondo l’ordinanza n. 7621 del 2023, il ricorrente avrebbe contrapposto, in maniera non consentita in sede di legittimità, una lettura alternativa dei fatti e delle prove , con la precisazione che, quanto alla censura sul capo della decisione di appello che aveva affermato la tardiva allegazione, nelle memorie ex art. 183 c.p.c ., di alcune circostanze di fatto, vi era un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione, dato che la sentenza d’appello aveva stabilito che le circostanze di fatto (aratura, potatura degli alberi, coltivazione del terreno) erano state indicate in termini generici; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione la citata ordinanza, sulla base di due motivi. Anas è rimasta intimata; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso denuncia l’errore di fatto dell’ordinanza impugnata, la quale, riferendosi alla sentenza d’appello, a causa di un “abbaglio dei sensi”, riporta i passi ritenuti decisivi e i numeridi pagina della pronuncia di primo grado, e a causa di questo errore statuisce su una fattispecie diversa rispetto a quella ricostruita dalla Corte territoriale, e non si confronta con i motivi di ricorso per cassazione; 2. il secondo motivo denuncia l’omesso esame e l’omessa pronuncia sulla seconda parte del primo motivo di ricorso per cassazione, che stigmatizzaval’errore commesso dalla Corte d’appello per non avere sussunto nella nozione di possesso quelle che la stessa Corte distrettuale aveva qualificato come « attività materiali non sufficientemente puntualizzate in atti nello spazio e nel tempo oltreché nella loro effettiva consistenza materiale», dato che la Corte si è limitata ad affermare che il ricorrente non aveva interesse alla prima parte del complesso motivo, in cui si eccepiva la nullità della sentenza d’appello perché la Corte distrettuale, senza spiegarne la ragione e in totale assenza di motivazione, aveva ritenuto tardivamente dedotti, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. , i capitoli di prova nn. 4, 5 (ultima parte), 8; 3. il primo motivo è inammissibile; 3.1. è evidente, infatti, che l’impugnata ordinanza non è basata su un ipotetico errore di percezione ex art. 395 n. 4 c.p.c., dato che la Corte, esaminandoli congiuntamente, dichiara inammissibili i quattro motivi di ricorso per cassazione – che , a suo avviso, si sostanziano nella non consentita istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, al fine di ottenere una nuova pronuncia di fatto, estranea al perimento del giudizio di legittimità – e , in tal modo , svolge quell’attività interpretativa e valutativa del ricorso per cassazione, la quale, viceversa, nell’ottica del ricorrente,nella specie, sarebbe stata omessa; 4. il secondo motivo è infondato; 4.1. non sussiste il vizio di omesso esame e omessa pronuncia su un motivo di ricorso per cassazione : l’ordinanza impugnata esamina congiuntamente e dichiara inammissibili i quattro motivi di ricorso, compreso il primo motivo, nella sua complessa articolazione, per le ragioni indicate al punto 3.1. Inoltre, con riferimento alla prima parte del variegato primo motivo, la Cassazione ravvisa (pag. 4) « l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione», avendo la Corte territoriale ritenuto generiche le circostanze (aratura, potatura degli alberi, coltivazione del fondo) allegate in citazione; 5. nulla occorre disporre sulle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva; 6.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-