Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20215/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2475 - controricorrente -avverso la sentenza n. 71/2023 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 245/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20125/2023Numero sezionale 2475/20261.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di apNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 20215/2026Data pubblicazione 16/06/2026Caltanissetta confermava la decisione del tribunale di Gela che,con sentenza n.143/2022, pubblicata il 24.05.2022, rigettava ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettol’accertamento e conseguente declaratoria della violazione,compiuta da [OSCURATO:SOCIETA], dell'obbligo di stipulare ilcontratto di apprendistato della durata di 36 mesi e, al termine,quello a tempo indeterminato con conseguente condanna alrisarcimento del danno da perdita di chance per la somma paria 253.400,00 euro.2.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

La società ha resistitocon controricorso.3.Sono state depositate memorie da pate dellacontroricorrente.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Dopo una lunga ricostruzione dei precedenti gradi digiudizio, si censura la sentenza per aver, erroneamente,datrice di lavoro.

Quest’ultima, in quanto società controllata,sarebbe soggetta alla procedura concorsuale per le assunzioni.Viene dedotto, altresì, un ulteriore profilo di illegittimitàdell’impugnata sentenza rappresentato dalla omessa escussionedi un testimone, in grado di riferire in ordine all’esistenza delbando e della procedura ad evidenza pubblica, per cui laNumero registro generale 20125/2023mancata escussione gli avrebbe precluso la possibilità di fornireN umero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 20215/2026la prova.Data pubblicazione 16/06/20262.

La censura è inammissibile.Osserva il Collegio come sussistano molteplici motivi diinammissibilità.Il motivo, pur richiamando in rubrica richiama il n. 3 dell’art.360 c.p.c., invoca il profilo della nullità.

Al di là dell’ossimoronominalistico, si osserva che, come precisato da consolidatagiurisprudenza di questa Corte, se la parte avesse inteso fareriferimento al n. 3 avrebbe dovuto indicare dapprima e,puntualmente, le norme asseritamente violate e,compiutamente, argomentare nella parte motiva, onde nonincorrere, così come nella specie, nella declaratoria diinammissibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 30731/2022; Cass. n.551/22021; Cass. n. 828/2007) stante l’incongruenza assertivae l’impossibilità di individuare, esaminati gli argomentiformulati, le disposizioni asseritamente violate.La censura è inammissibile, inoltre, anche perché difetta dispecificità, violando così le prescrizioni imposte dagli artt. 366n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

Parte ricorrente omette, infatti, ditrascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti su cui lacensura si fonda.

Del resto come statuito da questa Corte, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisitodi specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022).

Tale principio puòNumero registro generale 20125/2023ritenersi rispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti oN umero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 20215/2026degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,Data pubblicazione 16/06/2026alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianostati prodotti o formati” (Cass. n. 12481/2022), requisiti deltutto omessi nel caso di specie.

Peraltro, non solo non sonoriportati i passaggi della motivazione della sentenza di secondogrado che si intende censurare, ma è del tutto inammissibilel’accertamento richiesto in ordine alla natura pubblica dellasocietà controricorrente, sia perché non si individuano lecondizioni giuridiche che suggerirebbero l’assoggettamentodella stessa all’applicazione della procedura di evidenza pubblicanella procedura di assunzione, sia perché la censura secondo cuila società non sarebbe privata è nuova, non essendo stataprospettata nei precedenti gradi di giudizio.Parimenti inammissibile è anche il profilo relativo allamancata escussione del testimone perché il ricorrente nondeduce, al riguardo, un vizio della motivazione ma si limita adinsistere affinché sia escusso un testimone, senza allegare inche termini la prova, non ammessa, avrebbe potuto produrreeffetti a lui favorevoli.3.Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellamisura indicata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Numero registro generale 20125/2023228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deNi umero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 20215/2026presupposti processuali per il versamento, da parte deiData pubblicazione 16/06/2026ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00,oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge erimborso spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2475 - controricorrente -avverso la sentenza n. 71/2023 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 245/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20125/2023Numero sezionale 2475/20261.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di apNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 20215/2026Data pubblicazione 16/06/2026Caltanissetta confermava la decisione del tribunale di Gela che,con sentenza n.143/2022, pubblicata il 24.05.2022, rigettava ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettol’accertamento e conseguente declaratoria della violazione,compiuta da [OSCURATO:SOCIETA], dell'obbligo di stipulare ilcontratto di apprendistato della durata di 36 mesi e, al termine,quello a tempo indeterminato con conseguente condanna alrisarcimento del danno da perdita di chance per la somma paria 253.400,00 euro.2. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. La società ha resistitocon controricorso.3.Sono state depositate memorie da pate dellacontroricorrente.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Dopo una lunga ricostruzione dei precedenti gradi digiudizio, si censura la sentenza per aver, erroneamente,datrice di lavoro. Quest’ultima, in quanto società controllata,sarebbe soggetta alla procedura concorsuale per le assunzioni.Viene dedotto, altresì, un ulteriore profilo di illegittimitàdell’impugnata sentenza rappresentato dalla omessa escussionedi un testimone, in grado di riferire in ordine all’esistenza delbando e della procedura ad evidenza pubblica, per cui laNumero registro generale 20125/2023mancata escussione gli avrebbe precluso la possibilità di fornireN umero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 20215/2026la prova.Data pubblicazione 16/06/20262. La censura è inammissibile.Osserva il Collegio come sussistano molteplici motivi diinammissibilità.Il motivo, pur richiamando in rubrica richiama il n. 3 dell’art.360 c.p.c., invoca il profilo della nullità. Al di là dell’ossimoronominalistico, si osserva che, come precisato da consolidatagiurisprudenza di questa Corte, se la parte avesse inteso fareriferimento al n. 3 avrebbe dovuto indicare dapprima e,puntualmente, le norme asseritamente violate e,compiutamente, argomentare nella parte motiva, onde nonincorrere, così come nella specie, nella declaratoria diinammissibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 30731/2022; Cass. n.551/22021; Cass. n. 828/2007) stante l’incongruenza assertivae l’impossibilità di individuare, esaminati gli argomentiformulati, le disposizioni asseritamente violate.La censura è inammissibile, inoltre, anche perché difetta dispecificità, violando così le prescrizioni imposte dagli artt. 366n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Parte ricorrente omette, infatti, ditrascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti su cui lacensura si fonda. Del resto come statuito da questa Corte, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisitodi specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio puòNumero registro generale 20125/2023ritenersi rispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti oN umero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 20215/2026degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,Data pubblicazione 16/06/2026alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianostati prodotti o formati” (Cass. n. 12481/2022), requisiti deltutto omessi nel caso di specie. Peraltro, non solo non sonoriportati i passaggi della motivazione della sentenza di secondogrado che si intende censurare, ma è del tutto inammissibilel’accertamento richiesto in ordine alla natura pubblica dellasocietà controricorrente, sia perché non si individuano lecondizioni giuridiche che suggerirebbero l’assoggettamentodella stessa all’applicazione della procedura di evidenza pubblicanella procedura di assunzione, sia perché la censura secondo cuila società non sarebbe privata è nuova, non essendo stataprospettata nei precedenti gradi di giudizio.Parimenti inammissibile è anche il profilo relativo allamancata escussione del testimone perché il ricorrente nondeduce, al riguardo, un vizio della motivazione ma si limita adinsistere affinché sia escusso un testimone, senza allegare inche termini la prova, non ammessa, avrebbe potuto produrreeffetti a lui favorevoli.3.Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellamisura indicata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Numero registro generale 20125/2023228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deNi umero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 20215/2026presupposti processuali per il versamento, da parte deiData pubblicazione 16/06/2026ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00,oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge erimborso spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris