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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 30731/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 37567/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Taro n. 35, presso lo studio dell'avv.to CLAUDIO M_AZZONI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- 252.2 3-3ct avverso la sentenza n. 946/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 37567/2019 - Adunanza del 24/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 12/6/2019, la Corte d'appello di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Picchietti per il pa- gamento, da parte di quest'ultimo, di corrispettivi riguardanti l'adem- pimento di prestazioni professionali di avvocato, con la conseguente condanna del Picchietti al pagamento della minor somma di euro 5.748,99 oltre accessori; con la medesima decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato la ca- renza di legittimazione attiva del Picchietti nella rivendicazione del ri- sarcimento dei danni asseritamente provocati dalla Messora; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come la Messora si fosse resa responsabile, nell'adempimento delle proprie prestazioni professionali, di taluni profili di negligenza, avuto riguardo al carattere inadeguato e inutilmente dispendioso di ta- lune scelte difensive attuate, sì da giustificare la significativa riduzione dei corrispettivi invocati in sede monitoria; sotto altro profilo, la corte d'appello ha confermato la decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la carenza di legittima- zione attiva di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di risarci- mento dei danni avanzata nei confronti della Messora, trattandosi di una domanda che avrebbe potuto essere proposta unicamente dal figlio del Picchietti, Mirko, asseritamente indotto, dalla stessa Messora, a rendersi assegnatario di un diritto di usufrutto (resosi di seguito so- stanzialmente inconsistente per la precoce scomparsa dell'usufruttua- ria esecutata) su iniziativa della stessa avvocata nell'interesse di Mau- rizio Picchietti;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a un unico motivo; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, co. 2, c.c. in relazione agli artt. 2224 e 2236 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente qualificato in termini di negligenza professionale l'ese- cuzione, da parte della Messora, delle prestazioni professionali rese nell'interesse del Picchietti, avendo quest'ultimo conseguito una tutela sostanzialmente integrale del credito affidato, per la relativa realizza- zione esecutiva, alle cure dell'odierna ricorrente, senza che quest'ul- tima si fosse mai resa responsabile dell'adozione di strategie difensive prive di giustificazione, o comunque inutili, inadeguate o inopportune; con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 545 c.p.c. e degli artt. 555 e 598 c.p.c., per avere la corte territoriale erro- neamente qualificato in termini di negligenza professionale la scelta della Messora di procedere al pignoramento mobiliare presso terzi (una pensione della debitrice del Picchietti) o all'espropriazione dei beni im- mobili di quest'ultima, atteso che, con riguardo a entrambe le proce- dure, il Picchietti aveva comunque ottenuto la liquidazione di somme di danaro (per importi sostanzialmente prossimi a quanto dovuto), con la conseguente legittimità della pretesa del difensore, odierna ricor- rente, di conseguire le corrispondenti competenze professionali; con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza im- pugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale trascurato di considerare che il Picchietti, ad esito Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle iniziative della propria patrocinante, ebbe a ottenere la soddisfa- zione delle proprie ragioni creditorie nella misura del 95,88% del capi- tale, oltre alle spese della procedura esecutiva, con la conseguenza che l'affermazione della corte territoriale, secondo cui sarebbe stato possi- bile (se non opportuna) la proposizione di un'azione revocatoria ordi- naria al fine di ottenere la conservazione delle garanzie patrimoniali del proprio credito, doveva considerarsi sostanzialmente inconferente e priva di logica; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità professionale dell'avvo- cato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'atti- vità esercitata.

Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da even- tuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzional- mente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legitti- mità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010, Rv. 615158 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006, Rv. 587540 - 01); ferme tali premesse, varrà rilevare come, attraverso la proposi- zione delle censura in esame, l'odierna ricorrente, lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - si sia limi- tata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, ine- rendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, le prospettazioni critiche della ri- corrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, segnatamente con riguardo al contestato scostamento del comportamento concretamente tenuto dalla ricorrente rispetto al parametro della diligenza professionale correttamente ricostruito dal giudice di merito; nel caso di specie, dunque, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti: si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- visti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; quanto al preteso vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discus- sione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esami- nato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne do- glianza della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; varrà peraltro rilevare come le censure in esame, oltre a limitarsi sostanzialmente all'inammissibile rivendicazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, risultino altresì lacunose sotto il profilo dell'adeguato assolvimento degli oneri di allegazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardo all'effettiva e puntuale allegazione in questa sede di tutta la documentazione indispensabile ai fini dell'at- testazione che, effettivamente, il Picchietti avesse conseguito la so- stanziale totalità del credito azionato in sede esecutiva: circostanza, quest'ultima recisamente negata dall'odierno controricorrente; tale ultima circostanza (relativa all'entità quantitativa del credito recuperato), peraltro, neppure varrebbe a ritenersi astrattamente de- cisiva ai fini del giudizio, se si assume l'avvenuta imputazione a carico della Messora, da parte della corte territoriale, della responsabilità di aver assunto iniziative processuali inutili e inopportune, e dunque an- che inutilmente costose (la sostanziale povertà di quanto ricavato in sede di esecuzione mobiliare presso terzi; gli errori in cui incorse la Messora nell'identificazione del patrimonio immobiliare della debitrice esecutata, etc.), rispetto all'alternativa (ipotizzabile) proposizione di un'azione revocatoria, di per sé idonea a rendere insensibile, nei con- fronti del Picchietti, la totalità delle alienazioni di natura immobiliare Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri compiute dalla propria debitrice, con la conseguente verosimile suffi- cienza di tale compendio eventualmente reso 'esecutabile' ai fini del recupero di quanto dovuto; con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 99 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato oltre i limiti di quanto richie- sto dalle parti, atteso che il Picchietti non aveva mai contestato l'effet- tiva sussistenza del credito professionale rivendicato dalla controparte, avendolo sempre e comunque riportato in compensazione con il (pre- teso) proprio controcredito risarcitorio; controcredito, rispetto al quale il giudice d'appello ha viceversa riconosciuto il difetto di legittimazione attiva dello stesso Picchietti, con la conseguenza che la riduzione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo a titolo di compensi profes- sionali liquidati in favore della Messora non avrebbe potuto essere in nessun caso ridotto; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura sia stata sollevata dalla ricor- rente sul presupposto che il Picchietti non avrebbe mai contestato l'ef- fettiva sussistenza del credito professionale della Messora, limitandosi unicamente a riportarlo in compensazione con il proprio (asserito) cre- dito risarcitorio; da questa prospettiva la doglianza in esame deve ritenersi radical- mente inammissibile, segnatamente sotto il profilo del mancato assol- vimento degli oneri di completa e puntuale allegazione imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c.; al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci la violazione della legge proces- suale riscontrabile nell'avere il giudice a quo ritenuto, in modo prete- Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri samente erroneo, il carattere controverse di circostanze viceversa ri- maste totalmente incontestate nel corso del giudizio, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in con- creto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa l'odierna ricor- rente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto contro- versa l'effettiva sussistenza del proprio credito professionale (rimasto, viceversa, asseritamente incontestato), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i docu- menti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (ossia il deposito di tutta la documentazione processuale da cui desumere l'effettiva non contestazione del credito professionale riven- dicato dalla Messora sin dall'originaria sede monitoria), con ciò preclu- dendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impu- gnazione proposto; con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto, il Picchietti cen- sura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.2907 c.c. e degli artt. 81 e 99 c.p.c., in relazione all'art. 1218 c.c. e all'art. 23 del codice deontologico forense, stante il dettato di cui all'art. 3, co. 3, della legge n. 247/2012, per avere la corte territoriale erro- neamente rigettato, con una motivazione meramente laconica e suc- cinta, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall'odierno ricorrente incidentale, ritenendo sussistente un suo pre- teso difetto di legittimazione attiva (ritenendo quale unico danneggiato il proprio figlio Mirko, indotto a rendersi aggiudicatario dell'immobile staggito su iniziativa della Messora), là dove, al contrario (al di là della più precisa qualificazione della vicenda in esame alla stregua di un ipo- tetico difetto di titolarità del rapporto giuridico), il rapporto professio- nale dedotto in giudizio era solo ed esclusivamente quello intercorso tra la Messora e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato quest'ultimo il desti- natario dei consigli e delle strategie difensive della prima (anche in sede esecutiva), e riconducendosi allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la for- mazione della provvista per l'acquisto, da parte del proprio figlio Mirko, del bene sottoposto ad esecuzione immobiliare, con la conseguenza che il solo [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi titolare del rapporto con- trattuale foriero delle conseguenze dannose specificamente denunciate in questa sede; il motivo è fondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia erroneamente (oltre che in modo insufficiente sul piano argomentativo) attestato il difetto di legittimazione attiva del Picchietti in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Messora (per avere quest'ul- tima, nell'esercizio del proprio ufficio professionale, consigliato allo stesso Picchietti l'acquisto in sede esecutiva, tramite il figlio, di un di- ritto di usufrutto esistente in capo alla debitrice esecutata), rilevando in modo del tutto improprio la pretesa predicabilità, in capo al solo figlio del Picchietti ([OSCURATO:PERSONA]), della legittimazione all'esercizio di una simile azione risarcitoria, in considerazione dell'effettiva partecipazione del solo [OSCURATO:PERSONA] alla vendita all'asta e dell'acquisto, esclusiva- mente da parte dello stesso, del diritto di usufrutto poi estinto a seguito del decesso dell'esecutata;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riguardo, è appena il caso di rilevare come l'azione risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata da quest'ultimo fondata sul presupposto della ritenuta violazione, da parte della Messora, dei pro- pri obblighi di natura professionale, consistita nell'aver consigliato in modo totalmente e gravosamente inopportuno lo stesso [OSCURATO:PERSONA]- chietti a procedere all'acquisto in sede esecutiva, tramite il figlio, di un diritto di usufrutto esistente in capo alla debitrice esecutata; consiglio professionale in conseguenza del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essersi determinato a finanziare l'acquisto di detto usufrutto da parte del figlio; si tratta, all'evidenza, di una domanda risarcitoria rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] risulta palesemente legittimato (quale parte contrattuale del rapporto professionale con la Messora), potendo il giu- dice del merito eventualmente procedere al relativo accoglimento o, viceversa, all'eventuale rigetto nel merito, solo dopo averne verificato il ricorso (o meno) dei corrispondenti elementi costitutivi in fatto; sulla base di tali premesse, rilevata l'inammissibilità del ricorso principale e la fondatezza del ricorso incidentale, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso inciden- tale accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regola- zione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso inci- dentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composi- zione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 37567/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Taro n. 35, presso lo studio dell'avv.to CLAUDIO M_AZZONI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- 252.2 3-3ct avverso la sentenza n. 946/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 37567/2019 - Adunanza del 24/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 12/6/2019, la Corte d'appello di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Picchietti per il pa- gamento, da parte di quest'ultimo, di corrispettivi riguardanti l'adem- pimento di prestazioni professionali di avvocato, con la conseguente condanna del Picchietti al pagamento della minor somma di euro 5.748,99 oltre accessori; con la medesima decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato la ca- renza di legittimazione attiva del Picchietti nella rivendicazione del ri- sarcimento dei danni asseritamente provocati dalla Messora; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come la Messora si fosse resa responsabile, nell'adempimento delle proprie prestazioni professionali, di taluni profili di negligenza, avuto riguardo al carattere inadeguato e inutilmente dispendioso di ta- lune scelte difensive attuate, sì da giustificare la significativa riduzione dei corrispettivi invocati in sede monitoria; sotto altro profilo, la corte d'appello ha confermato la decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la carenza di legittima- zione attiva di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di risarci- mento dei danni avanzata nei confronti della Messora, trattandosi di una domanda che avrebbe potuto essere proposta unicamente dal figlio del Picchietti, Mirko, asseritamente indotto, dalla stessa Messora, a rendersi assegnatario di un diritto di usufrutto (resosi di seguito so- stanzialmente inconsistente per la precoce scomparsa dell'usufruttua- ria esecutata) su iniziativa della stessa avvocata nell'interesse di Mau- rizio Picchietti;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a un unico motivo; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, co. 2, c.c. in relazione agli artt. 2224 e 2236 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente qualificato in termini di negligenza professionale l'ese- cuzione, da parte della Messora, delle prestazioni professionali rese nell'interesse del Picchietti, avendo quest'ultimo conseguito una tutela sostanzialmente integrale del credito affidato, per la relativa realizza- zione esecutiva, alle cure dell'odierna ricorrente, senza che quest'ul- tima si fosse mai resa responsabile dell'adozione di strategie difensive prive di giustificazione, o comunque inutili, inadeguate o inopportune; con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 545 c.p.c. e degli artt. 555 e 598 c.p.c., per avere la corte territoriale erro- neamente qualificato in termini di negligenza professionale la scelta della Messora di procedere al pignoramento mobiliare presso terzi (una pensione della debitrice del Picchietti) o all'espropriazione dei beni im- mobili di quest'ultima, atteso che, con riguardo a entrambe le proce- dure, il Picchietti aveva comunque ottenuto la liquidazione di somme di danaro (per importi sostanzialmente prossimi a quanto dovuto), con la conseguente legittimità della pretesa del difensore, odierna ricor- rente, di conseguire le corrispondenti competenze professionali; con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza im- pugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale trascurato di considerare che il Picchietti, ad esito Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle iniziative della propria patrocinante, ebbe a ottenere la soddisfa- zione delle proprie ragioni creditorie nella misura del 95,88% del capi- tale, oltre alle spese della procedura esecutiva, con la conseguenza che l'affermazione della corte territoriale, secondo cui sarebbe stato possi- bile (se non opportuna) la proposizione di un'azione revocatoria ordi- naria al fine di ottenere la conservazione delle garanzie patrimoniali del proprio credito, doveva considerarsi sostanzialmente inconferente e priva di logica; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità professionale dell'avvo- cato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'atti- vità esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da even- tuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzional- mente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legitti- mità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010, Rv. 615158 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006, Rv. 587540 - 01); ferme tali premesse, varrà rilevare come, attraverso la proposi- zione delle censura in esame, l'odierna ricorrente, lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - si sia limi- tata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, ine- rendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, le prospettazioni critiche della ri- corrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, segnatamente con riguardo al contestato scostamento del comportamento concretamente tenuto dalla ricorrente rispetto al parametro della diligenza professionale correttamente ricostruito dal giudice di merito; nel caso di specie, dunque, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti: si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- visti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; quanto al preteso vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discus- sione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esami- nato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne do- glianza della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; varrà peraltro rilevare come le censure in esame, oltre a limitarsi sostanzialmente all'inammissibile rivendicazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, risultino altresì lacunose sotto il profilo dell'adeguato assolvimento degli oneri di allegazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardo all'effettiva e puntuale allegazione in questa sede di tutta la documentazione indispensabile ai fini dell'at- testazione che, effettivamente, il Picchietti avesse conseguito la so- stanziale totalità del credito azionato in sede esecutiva: circostanza, quest'ultima recisamente negata dall'odierno controricorrente; tale ultima circostanza (relativa all'entità quantitativa del credito recuperato), peraltro, neppure varrebbe a ritenersi astrattamente de- cisiva ai fini del giudizio, se si assume l'avvenuta imputazione a carico della Messora, da parte della corte territoriale, della responsabilità di aver assunto iniziative processuali inutili e inopportune, e dunque an- che inutilmente costose (la sostanziale povertà di quanto ricavato in sede di esecuzione mobiliare presso terzi; gli errori in cui incorse la Messora nell'identificazione del patrimonio immobiliare della debitrice esecutata, etc.), rispetto all'alternativa (ipotizzabile) proposizione di un'azione revocatoria, di per sé idonea a rendere insensibile, nei con- fronti del Picchietti, la totalità delle alienazioni di natura immobiliare Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri compiute dalla propria debitrice, con la conseguente verosimile suffi- cienza di tale compendio eventualmente reso 'esecutabile' ai fini del recupero di quanto dovuto; con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 99 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato oltre i limiti di quanto richie- sto dalle parti, atteso che il Picchietti non aveva mai contestato l'effet- tiva sussistenza del credito professionale rivendicato dalla controparte, avendolo sempre e comunque riportato in compensazione con il (pre- teso) proprio controcredito risarcitorio; controcredito, rispetto al quale il giudice d'appello ha viceversa riconosciuto il difetto di legittimazione attiva dello stesso Picchietti, con la conseguenza che la riduzione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo a titolo di compensi profes- sionali liquidati in favore della Messora non avrebbe potuto essere in nessun caso ridotto; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura sia stata sollevata dalla ricor- rente sul presupposto che il Picchietti non avrebbe mai contestato l'ef- fettiva sussistenza del credito professionale della Messora, limitandosi unicamente a riportarlo in compensazione con il proprio (asserito) cre- dito risarcitorio; da questa prospettiva la doglianza in esame deve ritenersi radical- mente inammissibile, segnatamente sotto il profilo del mancato assol- vimento degli oneri di completa e puntuale allegazione imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c.; al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci la violazione della legge proces- suale riscontrabile nell'avere il giudice a quo ritenuto, in modo prete- Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri samente erroneo, il carattere controverse di circostanze viceversa ri- maste totalmente incontestate nel corso del giudizio, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in con- creto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa l'odierna ricor- rente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto contro- versa l'effettiva sussistenza del proprio credito professionale (rimasto, viceversa, asseritamente incontestato), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i docu- menti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (ossia il deposito di tutta la documentazione processuale da cui desumere l'effettiva non contestazione del credito professionale riven- dicato dalla Messora sin dall'originaria sede monitoria), con ciò preclu- dendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impu- gnazione proposto; con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto, il Picchietti cen- sura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.2907 c.c. e degli artt. 81 e 99 c.p.c., in relazione all'art. 1218 c.c. e all'art. 23 del codice deontologico forense, stante il dettato di cui all'art. 3, co. 3, della legge n. 247/2012, per avere la corte territoriale erro- neamente rigettato, con una motivazione meramente laconica e suc- cinta, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall'odierno ricorrente incidentale, ritenendo sussistente un suo pre- teso difetto di legittimazione attiva (ritenendo quale unico danneggiato il proprio figlio Mirko, indotto a rendersi aggiudicatario dell'immobile staggito su iniziativa della Messora), là dove, al contrario (al di là della più precisa qualificazione della vicenda in esame alla stregua di un ipo- tetico difetto di titolarità del rapporto giuridico), il rapporto professio- nale dedotto in giudizio era solo ed esclusivamente quello intercorso tra la Messora e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato quest'ultimo il desti- natario dei consigli e delle strategie difensive della prima (anche in sede esecutiva), e riconducendosi allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la for- mazione della provvista per l'acquisto, da parte del proprio figlio Mirko, del bene sottoposto ad esecuzione immobiliare, con la conseguenza che il solo [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi titolare del rapporto con- trattuale foriero delle conseguenze dannose specificamente denunciate in questa sede; il motivo è fondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia erroneamente (oltre che in modo insufficiente sul piano argomentativo) attestato il difetto di legittimazione attiva del Picchietti in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Messora (per avere quest'ul- tima, nell'esercizio del proprio ufficio professionale, consigliato allo stesso Picchietti l'acquisto in sede esecutiva, tramite il figlio, di un di- ritto di usufrutto esistente in capo alla debitrice esecutata), rilevando in modo del tutto improprio la pretesa predicabilità, in capo al solo figlio del Picchietti ([OSCURATO:PERSONA]), della legittimazione all'esercizio di una simile azione risarcitoria, in considerazione dell'effettiva partecipazione del solo [OSCURATO:PERSONA] alla vendita all'asta e dell'acquisto, esclusiva- mente da parte dello stesso, del diritto di usufrutto poi estinto a seguito del decesso dell'esecutata;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37567/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riguardo, è appena il caso di rilevare come l'azione risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata da quest'ultimo fondata sul presupposto della ritenuta violazione, da parte della Messora, dei pro- pri obblighi di natura professionale, consistita nell'aver consigliato in modo totalmente e gravosamente inopportuno lo stesso [OSCURATO:PERSONA]- chietti a procedere all'acquisto in sede esecutiva, tramite il figlio, di un diritto di usufrutto esistente in capo alla debitrice esecutata; consiglio professionale in conseguenza del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essersi determinato a finanziare l'acquisto di detto usufrutto da parte del figlio; si tratta, all'evidenza, di una domanda risarcitoria rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] risulta palesemente legittimato (quale parte contrattuale del rapporto professionale con la Messora), potendo il giu- dice del merito eventualmente procedere al relativo accoglimento o, viceversa, all'eventuale rigetto nel merito, solo dopo averne verificato il ricorso (o meno) dei corrispondenti elementi costitutivi in fatto; sulla base di tali premesse, rilevata l'inammissibilità del ricorso principale e la fondatezza del ricorso incidentale, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso inciden- tale accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regola- zione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso inci- dentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composi- zione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regola
Decreto Cassazione n. 30731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris