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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12270/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 118/2024depositata il 16/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 13.12.2023 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza pronunciata dalTribunale di Milano all’esito del procedimento ex art.702 bis c.p.c.introdotto da essa società al fine di ottenere la riattivazione del servizio ditelefonia fornito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed interrotto illegittimamente nonché ilrisarcimento dei danni conseguentemente subiti.Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso articolato in cinque motivi assumendo la violazione e falsaapplicazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.115 c.p.c.,2697 e 1218 c.c. ed alla delibera AGCOM 73/11/Cons, richiamando leosservazioni già svolte innanzi al Tribunale, lamentando chel’improcedibilità del giudizio era stata ritenuta in relazione all’omessacontroparte e che il Tribunale aveva ritenuto l’assenza di dimostrazionedel pregiudizio seguito all’interruzione della fornitura invertendo l’onereprobatorio facente capo alla fornitrice.ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato conriferimento all’art.360 n.3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di parte ricorrenteove esaminata, in via preliminare, sarebbe stata dichiarata improcedibileperché non preceduta dal prescritto ed obbligatorio tentativo diconciliazione.Deduce che il giudice di prime cure, così come il giudicedell’impugnazione, nel valutare la soccombenza virtuale, ha ritenuto che laNumero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026domanda introdotta ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Milanosarebbe risultata improcedibile laddove non dichiarata cessata la materiadel contendere, improcedibilità dovuta all’omesso esperimento deltentativo di conciliazione previsto dall’art.1 c.11. l.249/1997; la ricorrente,tuttavia, rileva che tale omissione non era stata specificatamente eccepitadalla controparte.Va osservato che l'art. 1, comma 11, L. n. 249 del 1997 dispone chel'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni «disciplina con propriprovvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale dellecontroversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed unsoggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggettiautorizzati o destinatari di licenze tra loro» e che a tale regolamentazionedelle controversie in questione ha, quindi, provveduto l'Autorità con ladelibera n. 182 del 2002/CONS, poi sostituita dalla delibera 173/07/CONS,successivamente modificata con delibere nn. 95/087CONS, 502/08/CONS,479/09/CONS e 597/11/CONS.La norma in esame prosegue, peraltro, statuendo che «Per le predettecontroversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsiricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito untentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dallaproposizione dell'istanza all'Autorità.

A tal fine, i termini per agire in sedegiurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per laconclusione del procedimento di conciliazione».La citata normativa impone dunque di esperire rimedi estranei al processoprima dell’introduzione del medesimo per addivenire alla bonariacomposizione della controversia.Non vi è dubbio, inoltre, che l’omissione della condizione di procedibilitàdel giudizio può essere rilevata dal giudice, a prescindere dall’eccezioneNumero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026della parte, proprio in funzione dello scopo cui lo svolgimento del tentativodi conciliazione è diretto.Infatti, tale strumento consente di contemperare le finalità deflattiveperseguite mediante le procedure di conciliazione con i principicostituzionali posti a presidio del diritto di difesa.Va tuttavia osservato che, come affermato da questa Corte (S.U.n.8241/2020), e come eccepito dalla ricorrente in questa sede e neiprecedenti gradi di giudizio, il mancato previo esperimento del tentativoobbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della legge n. 249 del1997 per poter introdurre una controversia in materia ditelecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilitàdella domanda e che, pertanto, il giudizio non si chiude con una pronunciain rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine perconsentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudiziodinanzi a sé.Infatti, l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effettisia sostanziali che processuali della domanda e che l'effetto sospensivo delgiudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativoobbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello inmateria di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 biscod. proc. civ., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 cod. proc. civ., inmateria di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'art. 65, comma 3, deld.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, dall'art. 5, comma 1,della

I. n. 108 del 1990, in materia di licenziamenti individuali), sia dalladisciplina successiva e generale dettata dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del2010, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, delpreventivo tentativo di mediazione obbligatorio.

In tutti questi casi, lamancata instaurazione di tale procedimento determina un rinviodell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioniNumero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudiceper dar luogo o per concludere il tentativo (in termini Cass. n.23072/2022).Ed allora la soccombenza virtuale della ricorrente non poteva essereaffermata sulla base del predetto profilo poiché il giudice avrebbe dovutodisporre un rinvio al fine di consentire lo svolgimento del tentativo diconciliazione.Con il secondo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnatoper violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 132, n. 4, c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) deducendo che la Corte di appello «haerrato nella distribuzione dell’onere della prova, ha ribaltato l’onereprobatorio dell’inadempimento imputandolo al creditore del servizio,rendendo conclusivamente incomprensibile l’“iter” motivazionale seguito».Con il terzo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.1218, 1559 e 2729 c.c.; 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.) poiché la Corte di appello ha errato nella distribuzionedell’onere della prova mancando di considerare che la società resistentenon aveva affatto dimostrato con la (sola) allegazione della fattura -relativa al periodo 01.11.2021 – 31.12.2021- il proprio adempimento a fardata dal 14.11.2021, rendendo conclusivamente incomprensibile l’“iter”motivazionale seguito.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Con essi la ricorrente si duole in sintesi del fatto che il giudicedell’impugnazione ha erroneamente valutato il materiale probatorioesistente in atti con particolare riferimento alla mancata contestazionedell’esistenza del contratto di utenza telefonica ed alla mancata prova delripristino tempestivo.Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente pone a base delle mossecensure atti e documenti del giudizio di merito limitandosi tuttavia ameramente richiamarli, senza invero debitamente -per la partestrettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso, al fine direnderne possibile l'esame, rendendo il ricorso inammissibile.

A talestregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare edintellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nellacondizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilrelativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo.Deve infatti ribadirsi che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai finidella relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendopregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativafondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudiceimprescindibilmente precluso (Cass.

S.U. n.34469/2019, Cass.S.U.n.7701/2016).Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1382, 2697 c.c. e 132, n. 4, c.p.c. (art. 360,comma, n. 3 c.p.c.) poiché nell’impugnato provvedimento la Corteterritoriale ha respinto la domanda di parte ricorrente volta alriconoscimento degli indennizzi contrattuali indicati nella Carta dei Servizidella resistente in relazione al periodo 04.11.2021 – 11.01.2022 permancata prova del relativo diritto, carenza probatoria che avrebbe resoimpossibile al Giudice del merito supplire anche in via equitativa.Il motivo è inammissibile.Risulta incontestato in atti che la controricorrente ha già corrispostol’indennizzo dovuto come prescritto dall’art. 26 della Carta dei ServiziWind (circostanza documentata già in primo grado e ribadita anche apag.18 del controricorso) e che la ricorrente nessun ulteriore pregiudizioda indennizzarsi ha allegato in atti.Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione art. 113, co.1, e 132, n. 4, c.p.c., delibera AGCOM73/11/CONS e ss.mm.ii. (art. 360, comma, n. 3 c.p.c.).Si duole che la corte territoriale abbia respinto la domanda volta alriconoscimento degli indennizzi e, premettendo che l’appellante “non hadimostrato in alcun modo di avere subìto in concreto danni dal lamentatodisservizio”, ha affermato che “al giudice è, comunque, preclusa la facoltàdi liquidare alcunché al riguardo (…) di fronte ad un’ipotesi di nocumentonon certo qualificabile in re ipsa”.

Ritiene, dunque, la ricorrente lasussistenza del vizio qui censurato in relazione al citato provvedimento daparte della Corte territoriale atteso che il Regolamento in materia diindennizzi applicabili nelle controversie tra utenti e operatori 3 pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA] n. 60 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha natura regolamentare e non disemplice provvedimento amministrativo, e dunque il giudice doveva inogni caso esaminarlo ed applicarlo.Parte ricorrente, tuttavia, non specifica in quale precedente attoprocessuale tale deduzione sia stata svolta.Pertanto, ancora deve rilevarsi che il principio di autosufficienza del ricorsoper cassazione, implica che il contenuto dello stesso sia sufficientementedeterminato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne siafornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazionenell'ambito dell'atto di appello (Cass. n.25743/2025, Cass. n.11325/2023, Cass. n.12481/2022).Inoltre, deve altresì rimarcarsi che il giudizio di cassazione ha, per suanatura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice dimerito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse sia ledomande nuove, sia le nuove questioni di diritto, qualora queste postulinoindagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che,Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass.n.15196/2018,Cass.n.27568/2017).E nella specie non risulta precedentemente dedotta la questione relativaall’applicazione dello specifico Regolamento in materia di indennizziapplicabili nelle controversie tra utenti e operatori pubblicato in GazzettaUfficiale n. 60 del 14.3.2011.Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 600,00 ( di cui euro 400,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge; b) della somma di euro 400,00 ex art. 96,3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 118/2024depositata il 16/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 13.12.2023 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza pronunciata dalTribunale di Milano all’esito del procedimento ex art.702 bis c.p.c.introdotto da essa società al fine di ottenere la riattivazione del servizio ditelefonia fornito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed interrotto illegittimamente nonché ilrisarcimento dei danni conseguentemente subiti.Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso articolato in cinque motivi assumendo la violazione e falsaapplicazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.115 c.p.c.,2697 e 1218 c.c. ed alla delibera AGCOM 73/11/Cons, richiamando leosservazioni già svolte innanzi al Tribunale, lamentando chel’improcedibilità del giudizio era stata ritenuta in relazione all’omessacontroparte e che il Tribunale aveva ritenuto l’assenza di dimostrazionedel pregiudizio seguito all’interruzione della fornitura invertendo l’onereprobatorio facente capo alla fornitrice.ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato conriferimento all’art.360 n.3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di parte ricorrenteove esaminata, in via preliminare, sarebbe stata dichiarata improcedibileperché non preceduta dal prescritto ed obbligatorio tentativo diconciliazione.Deduce che il giudice di prime cure, così come il giudicedell’impugnazione, nel valutare la soccombenza virtuale, ha ritenuto che laNumero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026domanda introdotta ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Milanosarebbe risultata improcedibile laddove non dichiarata cessata la materiadel contendere, improcedibilità dovuta all’omesso esperimento deltentativo di conciliazione previsto dall’art.1 c.11. l.249/1997; la ricorrente,tuttavia, rileva che tale omissione non era stata specificatamente eccepitadalla controparte.Va osservato che l'art. 1, comma 11, L. n. 249 del 1997 dispone chel'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni «disciplina con propriprovvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale dellecontroversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed unsoggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggettiautorizzati o destinatari di licenze tra loro» e che a tale regolamentazionedelle controversie in questione ha, quindi, provveduto l'Autorità con ladelibera n. 182 del 2002/CONS, poi sostituita dalla delibera 173/07/CONS,successivamente modificata con delibere nn. 95/087CONS, 502/08/CONS,479/09/CONS e 597/11/CONS.La norma in esame prosegue, peraltro, statuendo che «Per le predettecontroversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsiricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito untentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dallaproposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sedegiurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per laconclusione del procedimento di conciliazione».La citata normativa impone dunque di esperire rimedi estranei al processoprima dell’introduzione del medesimo per addivenire alla bonariacomposizione della controversia.Non vi è dubbio, inoltre, che l’omissione della condizione di procedibilitàdel giudizio può essere rilevata dal giudice, a prescindere dall’eccezioneNumero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026della parte, proprio in funzione dello scopo cui lo svolgimento del tentativodi conciliazione è diretto.Infatti, tale strumento consente di contemperare le finalità deflattiveperseguite mediante le procedure di conciliazione con i principicostituzionali posti a presidio del diritto di difesa.Va tuttavia osservato che, come affermato da questa Corte (S.U.n.8241/2020), e come eccepito dalla ricorrente in questa sede e neiprecedenti gradi di giudizio, il mancato previo esperimento del tentativoobbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della legge n. 249 del1997 per poter introdurre una controversia in materia ditelecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilitàdella domanda e che, pertanto, il giudizio non si chiude con una pronunciain rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine perconsentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudiziodinanzi a sé.Infatti, l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effettisia sostanziali che processuali della domanda e che l'effetto sospensivo delgiudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativoobbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello inmateria di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 biscod. proc. civ., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 cod. proc. civ., inmateria di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'art. 65, comma 3, deld.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, dall'art. 5, comma 1,della I. n. 108 del 1990, in materia di licenziamenti individuali), sia dalladisciplina successiva e generale dettata dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del2010, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, delpreventivo tentativo di mediazione obbligatorio. In tutti questi casi, lamancata instaurazione di tale procedimento determina un rinviodell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioniNumero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudiceper dar luogo o per concludere il tentativo (in termini Cass. n.23072/2022).Ed allora la soccombenza virtuale della ricorrente non poteva essereaffermata sulla base del predetto profilo poiché il giudice avrebbe dovutodisporre un rinvio al fine di consentire lo svolgimento del tentativo diconciliazione.Con il secondo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnatoper violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 132, n. 4, c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) deducendo che la Corte di appello «haerrato nella distribuzione dell’onere della prova, ha ribaltato l’onereprobatorio dell’inadempimento imputandolo al creditore del servizio,rendendo conclusivamente incomprensibile l’“iter” motivazionale seguito».Con il terzo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.1218, 1559 e 2729 c.c.; 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.) poiché la Corte di appello ha errato nella distribuzionedell’onere della prova mancando di considerare che la società resistentenon aveva affatto dimostrato con la (sola) allegazione della fattura -relativa al periodo 01.11.2021 – 31.12.2021- il proprio adempimento a fardata dal 14.11.2021, rendendo conclusivamente incomprensibile l’“iter”motivazionale seguito.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Con essi la ricorrente si duole in sintesi del fatto che il giudicedell’impugnazione ha erroneamente valutato il materiale probatorioesistente in atti con particolare riferimento alla mancata contestazionedell’esistenza del contratto di utenza telefonica ed alla mancata prova delripristino tempestivo.Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente pone a base delle mossecensure atti e documenti del giudizio di merito limitandosi tuttavia ameramente richiamarli, senza invero debitamente -per la partestrettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso, al fine direnderne possibile l'esame, rendendo il ricorso inammissibile. A talestregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare edintellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nellacondizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilrelativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo.Deve infatti ribadirsi che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai finidella relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendopregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativafondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudiceimprescindibilmente precluso (Cass. S.U. n.34469/2019, Cass.S.U.n.7701/2016).Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1382, 2697 c.c. e 132, n. 4, c.p.c. (art. 360,comma, n. 3 c.p.c.) poiché nell’impugnato provvedimento la Corteterritoriale ha respinto la domanda di parte ricorrente volta alriconoscimento degli indennizzi contrattuali indicati nella Carta dei Servizidella resistente in relazione al periodo 04.11.2021 – 11.01.2022 permancata prova del relativo diritto, carenza probatoria che avrebbe resoimpossibile al Giudice del merito supplire anche in via equitativa.Il motivo è inammissibile.Risulta incontestato in atti che la controricorrente ha già corrispostol’indennizzo dovuto come prescritto dall’art. 26 della Carta dei ServiziWind (circostanza documentata già in primo grado e ribadita anche apag.18 del controricorso) e che la ricorrente nessun ulteriore pregiudizioda indennizzarsi ha allegato in atti.Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione art. 113, co.1, e 132, n. 4, c.p.c., delibera AGCOM73/11/CONS e ss.mm.ii. (art. 360, comma, n. 3 c.p.c.).Si duole che la corte territoriale abbia respinto la domanda volta alriconoscimento degli indennizzi e, premettendo che l’appellante “non hadimostrato in alcun modo di avere subìto in concreto danni dal lamentatodisservizio”, ha affermato che “al giudice è, comunque, preclusa la facoltàdi liquidare alcunché al riguardo (…) di fronte ad un’ipotesi di nocumentonon certo qualificabile in re ipsa”. Ritiene, dunque, la ricorrente lasussistenza del vizio qui censurato in relazione al citato provvedimento daparte della Corte territoriale atteso che il Regolamento in materia diindennizzi applicabili nelle controversie tra utenti e operatori 3 pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA] n. 60 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha natura regolamentare e non disemplice provvedimento amministrativo, e dunque il giudice doveva inogni caso esaminarlo ed applicarlo.Parte ricorrente, tuttavia, non specifica in quale precedente attoprocessuale tale deduzione sia stata svolta.Pertanto, ancora deve rilevarsi che il principio di autosufficienza del ricorsoper cassazione, implica che il contenuto dello stesso sia sufficientementedeterminato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne siafornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazionenell'ambito dell'atto di appello (Cass. n.25743/2025, Cass. n.11325/2023, Cass. n.12481/2022).Inoltre, deve altresì rimarcarsi che il giudizio di cassazione ha, per suanatura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice dimerito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse sia ledomande nuove, sia le nuove questioni di diritto, qualora queste postulinoindagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che,Numero registro generale 12403/2024Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 12270/2026Data pubblicazione 01/05/2026come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass.n.15196/2018,Cass.n.27568/2017).E nella specie non risulta precedentemente dedotta la questione relativaall’applicazione dello specifico Regolamento in materia di indennizziapplicabili nelle controversie tra utenti e operatori pubblicato in GazzettaUfficiale n. 60 del 14.3.2011.Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 600,00 ( di cui euro 400,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge; b) della somma di euro 400,00 ex art. 96,3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]