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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23072/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36115/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Flaminia, n. 133 - controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Sabotino, n. 22 - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2846/2019, pubblicata in data 30 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentire accertare la responsabilità delle società convenute per il disservizio occorso alla linea telefonica e per sentirle condannare, in via solidale o pro quota, al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di indennizzo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in euro 180.767,84.

Dedusse che, a seguito di trasferimento di tutte le utenze telefoniche da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]., l'utenza principale non era stata riattivata, nonostante i numerosi solleciti, e che, in data 18 gennaio 2011, aveva proposto istanza di conciliazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA], con esito negativo.

Le società convenute, costituitesi in giudizio, eccepirono preliminarmente l'improcedibilità della domanda sul rilievo della difformità sussistente tra la domanda giudiziale e l'istanza ed il verbale di conciliazione, sottolineando, in particolare, che in sede di tentativo di conciliazione lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto menzione della domanda di indennizzo e della domanda di risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ., accolse l'eccezione di rito formulata dalle società convenute e dichiarò la domanda di parte attrice im procedibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ripropose istanza di conciliazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di esperire un secondo tentativo di conciliazione ai fini del riconoscimento, in suo favore, di un indennizzo pari ad euro 1.500,00 e del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione del 31 maggio 2017, respinse l'istanza, ritenendola inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento AGCOM, dal momento che la stessa aveva il medesimo oggetto del precedente tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo in data 14 aprile 2011.

3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo che venisse dichiarata la procedibilità della domanda azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

All'esito della costituzione delle società convenute che chiesero la conferma della sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma respinse il gravame.

In particolare, osservò che, benché lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato al fine di tentare la conciliazione avanti al Corecom, non poteva ritenersi soddisfatto tale onere, in quanto dal raffronto tra quanto indicato nell'istanza di conciliazione inviata al Corecom e l'atto di citazione emergeva una evidente diversità del petitum, avendo lo Studio chiesto nella fase di conciliazione la riattivazione del servizio telefonico e non l'indennizzo, né il risarcimento del danno, di cui era stata, invece, avanzata domanda in giudizio.

Esclusa, altresì, la possibilità di sospendere il giudizio e di concedere un termine alle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, trattandosi di condizione di proponibilità e non procedibilità della domanda, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14103 del 2011, i giudici di appello affermarono: «l'azione promossa dall'attrice doveva obbligatoriamente essere preceduta dal tentativo di conciliazione perlomeno con riguardo al profilo attinente all'indennizzo che il Tribunale ha rilevato essere stato indicato solo nel verbale della procedura conciliativa, ma che non risulta richiesto nell'istanza né, comunque, nella misura determinata in giudizio in euro 1.500,00».

Con riguardo, invece, al risarcimento dei danni, la Corte rilevò che la domanda sarebbe stata comunque rigettata nel merito poiché l'attrice aveva dedotto un calo di fatturato nel periodo del disservizio telefonico senza fornire un adeguato riscontro probatorio, neppure di natura indiziaria, in difetto del quale non poteva ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la diminuzione dei guadagni verificatasi in alcuni periodi ed il lamentato disservizio.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con autonomi controricorsi.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 249/2007, nonché degli artt. 7, 9 e 12 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche di utenti, adottato con delibera n. 173/07/CONS e successivamente modificato con delibera n. 597/11/CONS, delibera n. 479/09/CONS, delibera n. 95/08/CONS e delibera n. 502/08/CONS, per aver considerato non validamente esperito il tentativo di conciliazione svoltosi presso il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)».

Lamenta che i giudici di appello avrebbero errato nel rilevare la non coincidenza tra quanto oggetto della domanda giudiziale e quanto oggetto della procedura di conciliazione e nell'affermare la rilevanza, esclusiva, di quanto dedotto nell'istanza introduttiva della procedura conciliativa.

Ad avviso della ricorrente, invece, al fine di verificare la coincidenza tra l'oggetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione e l'oggetto del giudizio, si doveva tenere conto anche delle richieste formulate dalle parti nel verbale del tentativo di conciliazione, come desumibile dal tenore letterale dell'art. 9 del Regolamento, e, in ogni caso, non si poteva pretendere che il verbale, redatto in forma sintetica, potesse definire in modo puntuale le richieste delle parti, distinguendo tra indennizzo e risarcimento del danno.

Rappresenta, altresì, la ricorrente che: a) l'art. 7 del Regolamento prevede che gli elementi che devono essere indicati, a pena d'inammissibilità, nell'istanza presentata al Corecom sono «il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell'operatore», mentre per gli altri elementi (i fatti che sono all'origine della controversia, gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia, le richieste dell'istante ed i documenti che si allegano) non è prevista la sanzione dell'inammissibilità; il che impone di ritenere che tali ultimi elementi possono essere precisati durante l'esperimento del tentativo di conciliazione e che le richieste della parte istante non possono essere «cristallizzate» dalla domanda introduttiva; b) nel verbale di conciliazione era stato chiesto espressamente «un congruo indennizzo», mentre la richiesta di risarcimento del maggior danno non era di competenza dell'organo di conciliazione, come confermato dall'art. 19 del Regolamento; c) la tesi seguita dalla Corte d'appello non è sostenibile alla luce della recente giurisprudenza in materia di mediazione e conciliazione, considerato che la giurisprudenza, con riguardo all'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 in materia di domanda di mediazione (che richiede che la stessa contenga «l'oggetto e le ragioni della pretesa»), è solita concludere che il fattore idoneo a delineare oggettivamente la pretesa fatta valere in sede di mediazione - sulla cui base verificare la coincidenza con la domanda proposta in sede giudiziale - sono esclusivamente i fatti allegati, sui quali le parti siano state effettivamente chiamate a conciliarsi; d) anche la giurisprudenza in materia agraria, ai fini del rispetto dell'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, non esige una biunivoca corrispondenza, circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta ai fini conciliativi e la domanda giudiziale, sempre che ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine; e) parimenti, in materia di conciliazione, la Corte di cassazione ritiene proponibile la domanda giudiziale allorquando il fatto costitutivo del diritto dedotto nell'instaurando giudizio sia stato oggetto del tentativo di conciliazione, facendo trasparire la preferenza per una nozione di domanda di conciliazione fondata essenzialmente sul solo fatto generatore della controversia fra le parti.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 11 e 12, della legge n. 249/2007, nonché dell'art. 3 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, adottato con delibera n. 173/07/CONS, per aver confermato l'improponibilità/improcedibilità della domanda giudiziale proposta nel 2016 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)».

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, in conseguenza della presunta difformità tra le domande formulate in sede conciliativa e quelle formulate in sede giudiziale, ha ritenuto che non fosse possibile sospendere il giudizio e concedere un termine alle parti per promuovere il tentativo di conciliazione, trattandosi di condizione di proponibilità della domanda e non di procedibilità della stessa.

Sostiene, al contrario, la ricorrente che già nel testo adottato con delibera n. 173/07/CONS si prevedeva, all'art. 3, che «il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'art. 13» e che nel nuovo regolamento, adottato con delibera n. 203/18/CONS, detto articolo è stato modificato in senso più favorevole alla tesi dell'improcedibilità della domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione.

Assume, pertanto, la ricorrente che, qualora non dovesse ritenersi validamente espletato il tentativo di conciliazione del 14 aprile 2011, la successiva domanda giudiziale dovrebbe essere ritenuta improcedibile e non improponibile, con sospensione del giudizio ed assegnazione alle parti di un termine per l'espletamento del nuovo tentativo di conciliazione davanti all'Autorità garante.

3. Con il terzo motivo, deducendo «omessa valutazione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di conciliazione, presentata il 6/4/2017, in quanto avente il medesimo oggetto del tentativo di conciliazione svoltosi nel 2011 (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)», la ricorrente si duole che il giudice d'appello non abbia fatto alcun riferimento a tale circostanza decisiva, documentata ed oggetto di discussione tra le parti.

4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla condanna di parte appellante alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti delle controparti (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte d'appello l'ha condannata all'integrale pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, anziché pronunciare la compensazione delle spese di lite in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla qualifica del tentativo obbligatorio di conciliazione in termini di procedibilità o di improponibilità della domanda.

5. Con il quinto motivo - rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per violazione del principio dell'onere della prova ed errata valutazione del valore probatorio della perizia di parte, oltre che per motivazione apparente sulla prova del nesso causale (art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha dichiarato infondata la domanda risarcitoria, e ciò sia perché trattasi di statuizione proveniente da giudice che, ritenendo improponibile la domanda, si era già spogliato della potestas iudicandi, sia perché la Corte non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, procedendo ad una valutazione sommaria delle prove, ma avrebbe dovuto adeguatamente valutare la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno, tenuto conto che di esso era stata offerta prova non solo mediante il deposito della consulenza tecnica di parte attestante il calo del fatturato nel periodo interessato dal disservizio, ma anche attraverso l'allegazione di numerose e-mail con le quali i pazienti, acquisiti o potenziali, avevano cercato di mettersi in contatto con la struttura sanitaria, lamentandosi dell'impossibilità di raggiungerla telefonicamente e, in alcuni casi, ipotizzandone la chiusura.

6. In controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione dell'inammissibilità dell'appello perché non corrispondente al modello legale.

Evidenzia, al riguardo, che con l'appello proposto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rivolto le sue censure esclusivamente contro la declaratoria d'improcedibilità della domanda, senza svolgere alcuna considerazione in relazione alla (presunta) fondatezza sostanziale della pretesa azionata e senza chiedere che si valutassero le allegazioni probatorie e che si procedesse ad istruzione probatoria.

Trascrivendo le conclusioni precisate dall'odierna ricorrente in grado di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che l'appellante non aveva chiesto che, per effetto della declaratoria di procedibilità, si procedesse alla condanna delle controparti al pagamento di somme a titolo di indennizzo ed a titolo di risarcimento, ma aveva solo insistito per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.

Non contenendo l'esposizione dei motivi di gravame alcuna deduzione relativa alla fondatezza delle pretese attinenti al merito, l'appello, proposto per soli motivi di rito che non giustificavano la rimessione della causa al primo giudice, secondo la controricorrente, era inammissibile perché non conforme al modello legale, come chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12541 del 14 dicembre 1998.

L'eccezione va disattesa, considerato che dalle conclusioni precisate in grado di appello dall'odierna società ricorrente, riportate in controricorso, si evince che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto dichiararsi la procedibilità della domanda proposta e, per l'effetto, la condanna delle società appellate al pagamento delle somme pretese a titolo di indennizzo e di risarcimento del danno, dovendosi in tal senso intendere la locuzione utilizzata («al fine di ottenere»).

7. Il primo motivo è infondato.

7.1. A norma dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni «disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro».

A tale regolamentazione delle controversie in questione ha, poi, provveduto l'Autorità con la delibera n. 182 del 2002/CONS, poi sostituita dalla delibera 173/07/CONS, successivamente modificata con delibere nn. 95/087CONS, 502/08/CONS, 479/09/CONS e 597/11/CONS.

La norma in esame prosegue, peraltro, statuendo che «Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione».

7.2. Non essendo in contestazione tra le parti che la proposizione della domanda giudiziale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovesse essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, si discute, piuttosto, della idoneità del tentativo svolto prima della introduzione del giudizio di primo grado, avendo la relativa istanza un petitum ed una causa petendi (domanda di riattivazione del servizio telefonico) diversi da quelli posti a base dell'atto di citazione di primo grado, con il quale è stata avanzata domanda di pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di indennizzo e domanda di risarcimento del maggior danno.

7.3. Sul punto, la Corte d'appello, con accertamento in fatto, ha rilevato l'assenza di corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda indicata nell'istanza di conciliazione presentata al [OSCURATO:PERSONA] e, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di tentativo di conciliazione per le controversie agrarie (Cass., sez. 3, 28/07/2005, n. 15802), ha ritenuto che, al fine di verificare se la domanda sia proponibile, deve accertarsi non solo che sussista coincidenza soggettiva, ma anche che le domande formulate dalla parte attrice siano le stesse sulle quali si è svolto il tentativo di conciliazione.

7.4. Le considerazioni svolte dai giudici di merito sono del tutto condivisibili, non potendosi ignorare che il tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio per la finalità che esso persegue, che è quella di consentire alle parti di raggiungere in via stragiudiziale un accordo che eviti un contenzioso giudiziario, non può prescindere, ma anzi presuppone, la piena conoscenza in capo alla controparte sia dell'oggetto della pretesa avanzata dalla parte che promuove l'esperimento di conciliazione sia delle ragioni di fatto che alla stessa sono sottese; tale conoscenza non può che essere assicurata mediante l'invio di una istanza di conciliazione che contenga l'indicazione specifica del petitum e delle ragioni che la giustificano (causa petendi).

7.5. L'art. 7, comma 2, della delibera 173/07/CONS prevede d'altro canto, al fine di perimetrare l'oggetto della procedura conciliativa, che nell'istanza presentata al Corecom devono essere indicati: a) i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti; b) gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; c) le richieste dell'istante e d) i documenti che si allegano.

Ciò lascia ritenere, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, che l'oggetto del tentativo di conciliazione deve essere individuato sulla base delle indicazioni contenute nell'istanza di conciliazione e non sulla base di quanto emergente dal verbale di conciliazione che viene redatto all'esito dell'udienza di conciliazione.

7.6. Neppure è fondato il rilievo di parte ricorrente secondo cui l'organo di conciliazione non possa pronunciarsi sulla domanda di risarcimento.

Il tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249 ed al relativo regolamento di procedura (Delibera 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), non è affatto escluso per le domande risarcitorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, n. 24711 del 04/12/2015, riguardante proprio una domanda risarcitoria; nel medesimo senso: Cass., sez. 3, n. 14103 del 27/06/2011; Cass., sez. 3, 28/02/2018, n 4575).

La mancata previsione della competenza del Corecom a decidere la controversia sul maggior danno liquidabile, su richiesta delle parti (che secondo il ricorrente si desunnerebbe dall'art. 19, comma 5, della citata Delibera 173/07/CONS), non può incidere sull'estensione dell'ambito di applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, della legge, regolato dagli artt. 4 e ss. della medesima Delibera («Capo II - Tentativo obbligatorio di conciliazione»).

Del resto l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997 prevede semplicemente un tentativo di conciliazione obbligatorio per tutte le «controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro», senza alcuna limitazione, e quindi non esistono motivi per escludere dal suo ambito di applicazione le domande risarcitorie conseguenti alla violazione dei rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio (esclusione che tra l'altro finirebbe per vanificare la stessa ratio della previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio, dal momento che nella materia in esame il risarcimento è generalmente l'oggetto principale delle domande che vengono proposte dagli utenti, e a volte l'unico).

7.7. Le considerazioni svolte impongono di ritenere che, correttamente, la Corte d'appello, avendo riguardo alla sola istanza di conciliazione, a nulla rilevando le dichiarazioni rese dalle parti nel verbale di conciliazione, abbia statuito l'evidente inconciliabilità tra la domanda proposta innanzi al Corecom, che non conteneva alcun riferimento al pagamento di un indennizzo ed alla domanda di risarcimento del danno, e quella proposta innanzi all'autorità giudiziaria, dal momento che, solo in caso di perfetta coincidenza tra le due domande, la controparte sarebbe stata posta in condizione di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare l'opportunità di addivenire ad un accordo stragiudiziale e per soppesare eventuali rischi connessi alla instaurazione della lite.

Le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata non si discostano, peraltro, dalla giurisprudenza di questa Corte in materia agraria, laddove si è affermato che il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo) (Cass.28/07/2005, n. 15802; Cass., sez. 3, 10/06/2019, n. 16281).

8. Acclarato, dunque il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, occorre soffermarsi ad esaminare le conseguenze che da esso derivano, essendo stata prospettata, con il secondo motivo di ricorso, la questione se l'impedimento giuridico che si frappone all'esercizio della pretesa in sede giudiziaria in mancanza del previo esperimento del tentativo di conciliazione sia da qualificare in termini di improponibilità ovvero di improcedibilità della domanda.

Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 28/04/2020, n. 8241), intervenute sull'argomento in esame, in continuità con quanto già affermato dalla Corte in precedenza (Cass., sez. 3, 27/06/2011, n. 14103; Cass., sez. 1, 4/12/2015, n. 24711; Cass., sez. 6-3, 2/09/2015, n. 17480), hanno spiegato che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda e che, a fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.

Si è, in particolare, sottolineato che l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda e che l'effetto sospensivo del giudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 bis cod. proc. civ., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 cod. proc. civ., in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, dall'art. 5, comma 1, della

I. n. 108 del 1990, in materia di licenziamenti individuali), sia dalla disciplina successiva e generale dettata dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio.

In tutti questi casi, la mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo.

Poiché nella specie la Corte d'appello ha fatto discendere dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione l'improponibilità della domanda, al contempo negando l'assegnazione di un termine, pure richiesto dalla parte appellante, per dar luogo al tentativo, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti motivi, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perché la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite.

9. Conclusivamente, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36115/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Flaminia, n. 133 - controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Sabotino, n. 22 - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2846/2019, pubblicata in data 30 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentire accertare la responsabilità delle società convenute per il disservizio occorso alla linea telefonica e per sentirle condannare, in via solidale o pro quota, al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di indennizzo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in euro 180.767,84. Dedusse che, a seguito di trasferimento di tutte le utenze telefoniche da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]., l'utenza principale non era stata riattivata, nonostante i numerosi solleciti, e che, in data 18 gennaio 2011, aveva proposto istanza di conciliazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA], con esito negativo. Le società convenute, costituitesi in giudizio, eccepirono preliminarmente l'improcedibilità della domanda sul rilievo della difformità sussistente tra la domanda giudiziale e l'istanza ed il verbale di conciliazione, sottolineando, in particolare, che in sede di tentativo di conciliazione lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto menzione della domanda di indennizzo e della domanda di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ., accolse l'eccezione di rito formulata dalle società convenute e dichiarò la domanda di parte attrice im procedibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ripropose istanza di conciliazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di esperire un secondo tentativo di conciliazione ai fini del riconoscimento, in suo favore, di un indennizzo pari ad euro 1.500,00 e del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione del 31 maggio 2017, respinse l'istanza, ritenendola inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento AGCOM, dal momento che la stessa aveva il medesimo oggetto del precedente tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo in data 14 aprile 2011. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo che venisse dichiarata la procedibilità della domanda azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. All'esito della costituzione delle società convenute che chiesero la conferma della sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma respinse il gravame. In particolare, osservò che, benché lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato al fine di tentare la conciliazione avanti al Corecom, non poteva ritenersi soddisfatto tale onere, in quanto dal raffronto tra quanto indicato nell'istanza di conciliazione inviata al Corecom e l'atto di citazione emergeva una evidente diversità del petitum, avendo lo Studio chiesto nella fase di conciliazione la riattivazione del servizio telefonico e non l'indennizzo, né il risarcimento del danno, di cui era stata, invece, avanzata domanda in giudizio. Esclusa, altresì, la possibilità di sospendere il giudizio e di concedere un termine alle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, trattandosi di condizione di proponibilità e non procedibilità della domanda, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14103 del 2011, i giudici di appello affermarono: «l'azione promossa dall'attrice doveva obbligatoriamente essere preceduta dal tentativo di conciliazione perlomeno con riguardo al profilo attinente all'indennizzo che il Tribunale ha rilevato essere stato indicato solo nel verbale della procedura conciliativa, ma che non risulta richiesto nell'istanza né, comunque, nella misura determinata in giudizio in euro 1.500,00». Con riguardo, invece, al risarcimento dei danni, la Corte rilevò che la domanda sarebbe stata comunque rigettata nel merito poiché l'attrice aveva dedotto un calo di fatturato nel periodo del disservizio telefonico senza fornire un adeguato riscontro probatorio, neppure di natura indiziaria, in difetto del quale non poteva ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la diminuzione dei guadagni verificatasi in alcuni periodi ed il lamentato disservizio. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con autonomi controricorsi. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 249/2007, nonché degli artt. 7, 9 e 12 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche di utenti, adottato con delibera n. 173/07/CONS e successivamente modificato con delibera n. 597/11/CONS, delibera n. 479/09/CONS, delibera n. 95/08/CONS e delibera n. 502/08/CONS, per aver considerato non validamente esperito il tentativo di conciliazione svoltosi presso il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)». Lamenta che i giudici di appello avrebbero errato nel rilevare la non coincidenza tra quanto oggetto della domanda giudiziale e quanto oggetto della procedura di conciliazione e nell'affermare la rilevanza, esclusiva, di quanto dedotto nell'istanza introduttiva della procedura conciliativa. Ad avviso della ricorrente, invece, al fine di verificare la coincidenza tra l'oggetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione e l'oggetto del giudizio, si doveva tenere conto anche delle richieste formulate dalle parti nel verbale del tentativo di conciliazione, come desumibile dal tenore letterale dell'art. 9 del Regolamento, e, in ogni caso, non si poteva pretendere che il verbale, redatto in forma sintetica, potesse definire in modo puntuale le richieste delle parti, distinguendo tra indennizzo e risarcimento del danno. Rappresenta, altresì, la ricorrente che: a) l'art. 7 del Regolamento prevede che gli elementi che devono essere indicati, a pena d'inammissibilità, nell'istanza presentata al Corecom sono «il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell'operatore», mentre per gli altri elementi (i fatti che sono all'origine della controversia, gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia, le richieste dell'istante ed i documenti che si allegano) non è prevista la sanzione dell'inammissibilità; il che impone di ritenere che tali ultimi elementi possono essere precisati durante l'esperimento del tentativo di conciliazione e che le richieste della parte istante non possono essere «cristallizzate» dalla domanda introduttiva; b) nel verbale di conciliazione era stato chiesto espressamente «un congruo indennizzo», mentre la richiesta di risarcimento del maggior danno non era di competenza dell'organo di conciliazione, come confermato dall'art. 19 del Regolamento; c) la tesi seguita dalla Corte d'appello non è sostenibile alla luce della recente giurisprudenza in materia di mediazione e conciliazione, considerato che la giurisprudenza, con riguardo all'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 in materia di domanda di mediazione (che richiede che la stessa contenga «l'oggetto e le ragioni della pretesa»), è solita concludere che il fattore idoneo a delineare oggettivamente la pretesa fatta valere in sede di mediazione - sulla cui base verificare la coincidenza con la domanda proposta in sede giudiziale - sono esclusivamente i fatti allegati, sui quali le parti siano state effettivamente chiamate a conciliarsi; d) anche la giurisprudenza in materia agraria, ai fini del rispetto dell'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, non esige una biunivoca corrispondenza, circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta ai fini conciliativi e la domanda giudiziale, sempre che ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine; e) parimenti, in materia di conciliazione, la Corte di cassazione ritiene proponibile la domanda giudiziale allorquando il fatto costitutivo del diritto dedotto nell'instaurando giudizio sia stato oggetto del tentativo di conciliazione, facendo trasparire la preferenza per una nozione di domanda di conciliazione fondata essenzialmente sul solo fatto generatore della controversia fra le parti. 2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 11 e 12, della legge n. 249/2007, nonché dell'art. 3 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, adottato con delibera n. 173/07/CONS, per aver confermato l'improponibilità/improcedibilità della domanda giudiziale proposta nel 2016 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)». Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, in conseguenza della presunta difformità tra le domande formulate in sede conciliativa e quelle formulate in sede giudiziale, ha ritenuto che non fosse possibile sospendere il giudizio e concedere un termine alle parti per promuovere il tentativo di conciliazione, trattandosi di condizione di proponibilità della domanda e non di procedibilità della stessa. Sostiene, al contrario, la ricorrente che già nel testo adottato con delibera n. 173/07/CONS si prevedeva, all'art. 3, che «il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'art. 13» e che nel nuovo regolamento, adottato con delibera n. 203/18/CONS, detto articolo è stato modificato in senso più favorevole alla tesi dell'improcedibilità della domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione. Assume, pertanto, la ricorrente che, qualora non dovesse ritenersi validamente espletato il tentativo di conciliazione del 14 aprile 2011, la successiva domanda giudiziale dovrebbe essere ritenuta improcedibile e non improponibile, con sospensione del giudizio ed assegnazione alle parti di un termine per l'espletamento del nuovo tentativo di conciliazione davanti all'Autorità garante. 3. Con il terzo motivo, deducendo «omessa valutazione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di conciliazione, presentata il 6/4/2017, in quanto avente il medesimo oggetto del tentativo di conciliazione svoltosi nel 2011 (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)», la ricorrente si duole che il giudice d'appello non abbia fatto alcun riferimento a tale circostanza decisiva, documentata ed oggetto di discussione tra le parti. 4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla condanna di parte appellante alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti delle controparti (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte d'appello l'ha condannata all'integrale pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, anziché pronunciare la compensazione delle spese di lite in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla qualifica del tentativo obbligatorio di conciliazione in termini di procedibilità o di improponibilità della domanda. 5. Con il quinto motivo - rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per violazione del principio dell'onere della prova ed errata valutazione del valore probatorio della perizia di parte, oltre che per motivazione apparente sulla prova del nesso causale (art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha dichiarato infondata la domanda risarcitoria, e ciò sia perché trattasi di statuizione proveniente da giudice che, ritenendo improponibile la domanda, si era già spogliato della potestas iudicandi, sia perché la Corte non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, procedendo ad una valutazione sommaria delle prove, ma avrebbe dovuto adeguatamente valutare la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno, tenuto conto che di esso era stata offerta prova non solo mediante il deposito della consulenza tecnica di parte attestante il calo del fatturato nel periodo interessato dal disservizio, ma anche attraverso l'allegazione di numerose e-mail con le quali i pazienti, acquisiti o potenziali, avevano cercato di mettersi in contatto con la struttura sanitaria, lamentandosi dell'impossibilità di raggiungerla telefonicamente e, in alcuni casi, ipotizzandone la chiusura. 6. In controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione dell'inammissibilità dell'appello perché non corrispondente al modello legale. Evidenzia, al riguardo, che con l'appello proposto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rivolto le sue censure esclusivamente contro la declaratoria d'improcedibilità della domanda, senza svolgere alcuna considerazione in relazione alla (presunta) fondatezza sostanziale della pretesa azionata e senza chiedere che si valutassero le allegazioni probatorie e che si procedesse ad istruzione probatoria. Trascrivendo le conclusioni precisate dall'odierna ricorrente in grado di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che l'appellante non aveva chiesto che, per effetto della declaratoria di procedibilità, si procedesse alla condanna delle controparti al pagamento di somme a titolo di indennizzo ed a titolo di risarcimento, ma aveva solo insistito per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite. Non contenendo l'esposizione dei motivi di gravame alcuna deduzione relativa alla fondatezza delle pretese attinenti al merito, l'appello, proposto per soli motivi di rito che non giustificavano la rimessione della causa al primo giudice, secondo la controricorrente, era inammissibile perché non conforme al modello legale, come chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12541 del 14 dicembre 1998. L'eccezione va disattesa, considerato che dalle conclusioni precisate in grado di appello dall'odierna società ricorrente, riportate in controricorso, si evince che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto dichiararsi la procedibilità della domanda proposta e, per l'effetto, la condanna delle società appellate al pagamento delle somme pretese a titolo di indennizzo e di risarcimento del danno, dovendosi in tal senso intendere la locuzione utilizzata («al fine di ottenere»). 7. Il primo motivo è infondato. 7.1. A norma dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni «disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro». A tale regolamentazione delle controversie in questione ha, poi, provveduto l'Autorità con la delibera n. 182 del 2002/CONS, poi sostituita dalla delibera 173/07/CONS, successivamente modificata con delibere nn. 95/087CONS, 502/08/CONS, 479/09/CONS e 597/11/CONS. La norma in esame prosegue, peraltro, statuendo che «Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione». 7.2. Non essendo in contestazione tra le parti che la proposizione della domanda giudiziale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovesse essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, si discute, piuttosto, della idoneità del tentativo svolto prima della introduzione del giudizio di primo grado, avendo la relativa istanza un petitum ed una causa petendi (domanda di riattivazione del servizio telefonico) diversi da quelli posti a base dell'atto di citazione di primo grado, con il quale è stata avanzata domanda di pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di indennizzo e domanda di risarcimento del maggior danno. 7.3. Sul punto, la Corte d'appello, con accertamento in fatto, ha rilevato l'assenza di corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda indicata nell'istanza di conciliazione presentata al [OSCURATO:PERSONA] e, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di tentativo di conciliazione per le controversie agrarie (Cass., sez. 3, 28/07/2005, n. 15802), ha ritenuto che, al fine di verificare se la domanda sia proponibile, deve accertarsi non solo che sussista coincidenza soggettiva, ma anche che le domande formulate dalla parte attrice siano le stesse sulle quali si è svolto il tentativo di conciliazione. 7.4. Le considerazioni svolte dai giudici di merito sono del tutto condivisibili, non potendosi ignorare che il tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio per la finalità che esso persegue, che è quella di consentire alle parti di raggiungere in via stragiudiziale un accordo che eviti un contenzioso giudiziario, non può prescindere, ma anzi presuppone, la piena conoscenza in capo alla controparte sia dell'oggetto della pretesa avanzata dalla parte che promuove l'esperimento di conciliazione sia delle ragioni di fatto che alla stessa sono sottese; tale conoscenza non può che essere assicurata mediante l'invio di una istanza di conciliazione che contenga l'indicazione specifica del petitum e delle ragioni che la giustificano (causa petendi). 7.5. L'art. 7, comma 2, della delibera 173/07/CONS prevede d'altro canto, al fine di perimetrare l'oggetto della procedura conciliativa, che nell'istanza presentata al Corecom devono essere indicati: a) i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti; b) gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; c) le richieste dell'istante e d) i documenti che si allegano. Ciò lascia ritenere, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, che l'oggetto del tentativo di conciliazione deve essere individuato sulla base delle indicazioni contenute nell'istanza di conciliazione e non sulla base di quanto emergente dal verbale di conciliazione che viene redatto all'esito dell'udienza di conciliazione. 7.6. Neppure è fondato il rilievo di parte ricorrente secondo cui l'organo di conciliazione non possa pronunciarsi sulla domanda di risarcimento. Il tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249 ed al relativo regolamento di procedura (Delibera 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), non è affatto escluso per le domande risarcitorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, n. 24711 del 04/12/2015, riguardante proprio una domanda risarcitoria; nel medesimo senso: Cass., sez. 3, n. 14103 del 27/06/2011; Cass., sez. 3, 28/02/2018, n 4575). La mancata previsione della competenza del Corecom a decidere la controversia sul maggior danno liquidabile, su richiesta delle parti (che secondo il ricorrente si desunnerebbe dall'art. 19, comma 5, della citata Delibera 173/07/CONS), non può incidere sull'estensione dell'ambito di applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, della legge, regolato dagli artt. 4 e ss. della medesima Delibera («Capo II - Tentativo obbligatorio di conciliazione»). Del resto l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997 prevede semplicemente un tentativo di conciliazione obbligatorio per tutte le «controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro», senza alcuna limitazione, e quindi non esistono motivi per escludere dal suo ambito di applicazione le domande risarcitorie conseguenti alla violazione dei rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio (esclusione che tra l'altro finirebbe per vanificare la stessa ratio della previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio, dal momento che nella materia in esame il risarcimento è generalmente l'oggetto principale delle domande che vengono proposte dagli utenti, e a volte l'unico). 7.7. Le considerazioni svolte impongono di ritenere che, correttamente, la Corte d'appello, avendo riguardo alla sola istanza di conciliazione, a nulla rilevando le dichiarazioni rese dalle parti nel verbale di conciliazione, abbia statuito l'evidente inconciliabilità tra la domanda proposta innanzi al Corecom, che non conteneva alcun riferimento al pagamento di un indennizzo ed alla domanda di risarcimento del danno, e quella proposta innanzi all'autorità giudiziaria, dal momento che, solo in caso di perfetta coincidenza tra le due domande, la controparte sarebbe stata posta in condizione di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare l'opportunità di addivenire ad un accordo stragiudiziale e per soppesare eventuali rischi connessi alla instaurazione della lite. Le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata non si discostano, peraltro, dalla giurisprudenza di questa Corte in materia agraria, laddove si è affermato che il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo) (Cass.28/07/2005, n. 15802; Cass., sez. 3, 10/06/2019, n. 16281). 8. Acclarato, dunque il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, occorre soffermarsi ad esaminare le conseguenze che da esso derivano, essendo stata prospettata, con il secondo motivo di ricorso, la questione se l'impedimento giuridico che si frappone all'esercizio della pretesa in sede giudiziaria in mancanza del previo esperimento del tentativo di conciliazione sia da qualificare in termini di improponibilità ovvero di improcedibilità della domanda. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 28/04/2020, n. 8241), intervenute sull'argomento in esame, in continuità con quanto già affermato dalla Corte in precedenza (Cass., sez. 3, 27/06/2011, n. 14103; Cass., sez. 1, 4/12/2015, n. 24711; Cass., sez. 6-3, 2/09/2015, n. 17480), hanno spiegato che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda e che, a fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé. Si è, in particolare, sottolineato che l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda e che l'effetto sospensivo del giudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 bis cod. proc. civ., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 cod. proc. civ., in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, dall'art. 5, comma 1, della I. n. 108 del 1990, in materia di licenziamenti individuali), sia dalla disciplina successiva e generale dettata dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio. In tutti questi casi, la mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo. Poiché nella specie la Corte d'appello ha fatto discendere dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione l'improponibilità della domanda, al contempo negando l'assegnazione di un termine, pure richiesto dalla parte appellante, per dar luogo al tentativo, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti motivi, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perché la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite. 9. Conclusivamente, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese
Sentenza Cassazione n. 23072/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris