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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 02908/2024

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3489/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 96 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’a vv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (AdER), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati - N. 3489/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 3147 /202 1 , depositata i l 29.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24.1.2024 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 04120170000268789007, con cui gli si intimava il pagamento della somma di € 119.776,13, relative a spese di giustizia.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’adito Tribunale di Milano, con sentenza del 2.12.2019, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese tra le parti; ciò perché il Ministero dell’Interno , coobbligato quale responsabile civile, aveva frattanto pagato l’intera somma capitale portata dalla cartella. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame, resistitoda tutte le altre parti; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29.10.2021, accolse l’appello, così riformando la sentenza impugnata e condannando le appellate alla rifusione delle spese dei gradi di merito.

In particolare, il giudice d’appello ritenne erronea la statuizione sulla cessazione della materia del contendere, in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto che il coobbligato solidale –quale era da considerare, in virtù della pretesa coattiva, il [OSCURATO:PERSONA] – è pur sempre soggetto al regresso ex art. 1299 c.c.; rilevò quindi che erroneamente la pretesa stessa era stata azionata nei confronti dell’opponente per l’intero, tanto non essendo più consentito dall’art. 535 c.p.p., come modificato dall’art. 67 della legge n. 69/2009, né del resto potendo isolarsi dalla N. 3489/22R.G. cartella le voci riferibili allo stesso opponente, neppure per relationem, stante il suo tenore generico, con conseguente nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi adue motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della Giustizia non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.541 c.p.p., dell’art. 227-bis del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché le somme intimate erano state calcolate sulla base della sentenza della Corte d’appello penale di Genova n. 1530/2010, divenuta irrevocabile il 5.7.2012 -con cui il [OSCURATO:PERSONA] (insieme ad altri appartenenti alla Polizia di Stato) era stato condannato per i noti fatti della [OSCURATO:PERSONA], a margine del G8 di Genova del 2001 - e dei relativi fogli-notizie; in particolare, con detta sentenza penale, la Corte genovese aveva condannato gli imputati e il Ministero dell’Interno (responsabile civile), in solido,al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite , comprese quelle ammesse al patrocinio a spese dello Stato (e disponendo, per queste ultime, il pagamento diretto in favore dello Stato).

Inoltre, prosegue la ricorrente, la cartella era stata redatta secondo lo schema ministeriale ed il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente in grado di comprenderne il significato, giacché gli era N. 3489/22R.G. ben consapevole di essere stato condannato penalmente per i noti fatti della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato alla rifusione delle spese l’agente della riscossione, che aveva solo agito per il recupero di crediti derivanti dalla quantificazione operata da funzionari della Procura della Repubblica, del Tribunale e della Corte d’appello. 2.1 –Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità –che, in tesi, affliggono la decisione impugnata –scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.Tanto non può riscontrarsi nella specie. 2.2.1- Anzitutto, l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa e, per comprendere il senso delle censur e , è indispensabile leggere senz’altro la sentenza impugnata (insufficiente essendo quel la sua parte - relativa al merito- testualmente riportata solo nell’ambito del primo motivo di ricorso, allepp. 7-9).

Basti rilevare che, dalla lettura dell’atto in scrutinio , non è dato neppure comprendere di cosa originariamente si lamentasse l’opponente con l’atto introduttivo del giudizio , fatti salvi laconici riferimenti – invero equivoci, per quanto si dirà tra breve– al denunciato difetto di motivazione della cartella, pure rilevato e stigmatizzato dalla Corte d’appello: la ricorrente, con N. 3489/22R.G. riguardo alle posizioni delle parti, si limita a riprodurre pedissequamente le formali conclusioni rassegnate, sia in primo grado che in appello, senza però illustrarlecon gli argomenti ad esse sottese e così relegandole alla sostanziale incomprensibilità.

Nello stesso senso, può anche osservarsi che in ricorso neppure viene riportato l’importo intimato al [OSCURATO:PERSONA] con la cartella ; infine, occorre anche evidenziare che solo indugiandosi tra le pieghe del ricorso parrebbe potersi evincere, con non poca diff icoltà , che le somme richieste atterrebbero a quelle liquidate per spese processuali in favore delle parti civili costituiteed ammesse al patrocinio a spese dello Stato , il che neanche risulta dalla sentenza impugnata, benché –a dire della ricorrente – tanto risulterebbe “già ampiamente chiaritonel corso del primo grado del giudizio” (v. ricorso, p. 9). 2.2.2– Ebbene, n el rinviare, sul punto, alla ampia motivazione della recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente N. 3489/22R.G. esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2.3–Ora, così inquadrato il tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.

Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che la ricorrent e sia incorsain una insufficiente esposizione , tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v.

Cass., Sez.

Un., n. 16628/2009). 2.3 – Sotto diverso, ma connesso profilo, viene anche in rilievo una patente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente fa riferimento a molteplici documenti (fogli-notizie, sentenza penale , nota A, integrazione, ecc.), a sostegno e giustificazione del credito portato dalla cartella impugnata, senza minimamente rispettare l’onere di indicazione temporale della produzione e della loro attuale collocazione processuale (sul punto, si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 34395/2023).

N. 3489/22R.G.

Può in proposito anche evidenziarsi che – al contrario di quanto opinato dalla ricorrente,in memoria – il ricorso che occupa non può che ritenersi fondato sui documenti richiamati in ricorso, giacché è evidente che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] su di essi fa leva per superare la carenza probatoria ritenuta e valorizzata dal giudice d’appello, onde accogliere l’opposizione ex art. 615 c.p.c. a cagione della indeterminatezza della pretesa (in subiecta materia, sulla distinzione tra tale ultimo aspetto e il mero difetto di motivazione della cartella, che attiene invece a profilo denunciabile ex art. 617 c.p.c., si veda Cass. n. 23297/2022).

Pertanto, è fuor di dubbio che detti documenti non potevano sottrarsi all’onere di indicazione di cui alla citata disposizione processuale, che non risulta dunque rispettata. 2.4.1- Infine, occorre anche rilevare che la censura di cui al primo motivo è totalmente aspecifica, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(sui cui tratti generali si rinvia, per brevità, alla già citata Cass. n. 15445/2023 , in motivazione).

Infatti, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello - dopo aver correttamente rilevato che il pagamento da parte del coobbligato solidale non fa venir meno l’interesse all’annullamento della cartella da parte dell’altro coobbligato, stante la sua perdurante esposizione al regresso ex art.1299 c.c. - ha ritenuto senz’altro ammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice civile (e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che tanto aveva escluso, benché nell’ambito della spiegata valutazione sulla soccombenza virtuale) ; ciò in quanto l’opponente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente precisato, con l’atto introduttivo, di non contestare la N. 3489/22R.G. condanna al pagamento delle spese del processo penale e di non negare che dalla condanna conseguisse l’obbligo di pagare determinate spese processuali, censurando invece “l’errata quantificazione delle stesse sia quanto al calcolo del concreto ammontare, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna”.

La Corte meneghina ha anche sottolineato che la sentenza penale in parola era passata in giudicato dopo la modifica apportata dalla legge n. 69/2009 all’art.535 c.p.p.,circa la solidarietà tra coimputati condannati per lo stesso reato o per reati connessi, il che comportava che- proprio per effetto di detta novella - la pretesa dell’intero nei confronti di ciascuno dei condannati non era più prospettabile.

Ancora, ha pure aggiunto la Corte milanese che al [OSCURATO:PERSONA] era stato intimato il pagamento delle spese processuali per l’intero , senza alcuna possibilità di individuare quelle direttamente a lui ascrivibili, stante il difetto di motivazione e la genericità della cartella; inoltre, ha rilevato che l’odierno controricorrente era stato condannato solo per alcuni reati, non anche per altri di cui era accusato, dai quali era stato mandato assolto nel merito o per prescrizione.

Infine, il giudice d’appello ha chiosato affermando che non può che gravare sull’ente creditore l’onere di dimostrare che gli importi richiesti in cartella siano dovuti nella misura intimata, il che non era avvenuto nella specie, proprio al lume della constatata genericità. 2.4.2 - Ebbene, a fronte di un così chiaro percorso motivazionale , [OSCURATO:SOCIETA] da un lato non ha impugna to la declaratoria di ammissibilità della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice civile (sicché la questione è in ogni caso coperta dal giudicatointerno); dall’altro, si è limitata, in questa sede, N. 3489/22R.G. ad insistere sulla sussistenza della motivazione della cartellae della piena prova del credito, senza affatto contestare le altre rationes decidendi, prima descritte, evidentemente neppure colte.

Infine, benché la ricorrente abbia anche denunciato, col primo mezzo,la pretesa violazione dell’art. 541 c.p.p., non risulta dal ricorso quando la questione della applicabilità della suddetta disposizione alla fattispecie sia stata sottoposta al vaglio dei giudici di merito, così non consentendo a questa Corte di valutarne l’eventuale novità ed impregiudicata la valutazione dell’ambito della sua utile conoscibilità da parte del giudice civile,ancora in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Da quil’ulteriore ragione di inammissibilità. 3.1– Il ricorso è dunque nel complesso inammissibile .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla va disposto nei rapporti col Ministero della Giustizia e con AdER, che non hanno svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

N. 3489/22R.G.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3489/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 96 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’a vv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (AdER), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati - N. 3489/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 3147 /202 1 , depositata i l 29.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 04120170000268789007, con cui gli si intimava il pagamento della somma di € 119.776,13, relative a spese di giustizia. Nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’adito Tribunale di Milano, con sentenza del 2.12.2019, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese tra le parti; ciò perché il Ministero dell’Interno , coobbligato quale responsabile civile, aveva frattanto pagato l’intera somma capitale portata dalla cartella. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame, resistitoda tutte le altre parti; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29.10.2021, accolse l’appello, così riformando la sentenza impugnata e condannando le appellate alla rifusione delle spese dei gradi di merito. In particolare, il giudice d’appello ritenne erronea la statuizione sulla cessazione della materia del contendere, in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto che il coobbligato solidale –quale era da considerare, in virtù della pretesa coattiva, il [OSCURATO:PERSONA] – è pur sempre soggetto al regresso ex art. 1299 c.c.; rilevò quindi che erroneamente la pretesa stessa era stata azionata nei confronti dell’opponente per l’intero, tanto non essendo più consentito dall’art. 535 c.p.p., come modificato dall’art. 67 della legge n. 69/2009, né del resto potendo isolarsi dalla N. 3489/22R.G. cartella le voci riferibili allo stesso opponente, neppure per relationem, stante il suo tenore generico, con conseguente nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi adue motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della Giustizia non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.541 c.p.p., dell’art. 227-bis del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché le somme intimate erano state calcolate sulla base della sentenza della Corte d’appello penale di Genova n. 1530/2010, divenuta irrevocabile il 5.7.2012 -con cui il [OSCURATO:PERSONA] (insieme ad altri appartenenti alla Polizia di Stato) era stato condannato per i noti fatti della [OSCURATO:PERSONA], a margine del G8 di Genova del 2001 - e dei relativi fogli-notizie; in particolare, con detta sentenza penale, la Corte genovese aveva condannato gli imputati e il Ministero dell’Interno (responsabile civile), in solido,al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite , comprese quelle ammesse al patrocinio a spese dello Stato (e disponendo, per queste ultime, il pagamento diretto in favore dello Stato). Inoltre, prosegue la ricorrente, la cartella era stata redatta secondo lo schema ministeriale ed il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente in grado di comprenderne il significato, giacché gli era N. 3489/22R.G. ben consapevole di essere stato condannato penalmente per i noti fatti della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato alla rifusione delle spese l’agente della riscossione, che aveva solo agito per il recupero di crediti derivanti dalla quantificazione operata da funzionari della Procura della Repubblica, del Tribunale e della Corte d’appello. 2.1 –Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità –che, in tesi, affliggono la decisione impugnata –scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.Tanto non può riscontrarsi nella specie. 2.2.1- Anzitutto, l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa e, per comprendere il senso delle censur e , è indispensabile leggere senz’altro la sentenza impugnata (insufficiente essendo quel la sua parte - relativa al merito- testualmente riportata solo nell’ambito del primo motivo di ricorso, allepp. 7-9). Basti rilevare che, dalla lettura dell’atto in scrutinio , non è dato neppure comprendere di cosa originariamente si lamentasse l’opponente con l’atto introduttivo del giudizio , fatti salvi laconici riferimenti – invero equivoci, per quanto si dirà tra breve– al denunciato difetto di motivazione della cartella, pure rilevato e stigmatizzato dalla Corte d’appello: la ricorrente, con N. 3489/22R.G. riguardo alle posizioni delle parti, si limita a riprodurre pedissequamente le formali conclusioni rassegnate, sia in primo grado che in appello, senza però illustrarlecon gli argomenti ad esse sottese e così relegandole alla sostanziale incomprensibilità. Nello stesso senso, può anche osservarsi che in ricorso neppure viene riportato l’importo intimato al [OSCURATO:PERSONA] con la cartella ; infine, occorre anche evidenziare che solo indugiandosi tra le pieghe del ricorso parrebbe potersi evincere, con non poca diff icoltà , che le somme richieste atterrebbero a quelle liquidate per spese processuali in favore delle parti civili costituiteed ammesse al patrocinio a spese dello Stato , il che neanche risulta dalla sentenza impugnata, benché –a dire della ricorrente – tanto risulterebbe “già ampiamente chiaritonel corso del primo grado del giudizio” (v. ricorso, p. 9). 2.2.2– Ebbene, n el rinviare, sul punto, alla ampia motivazione della recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente N. 3489/22R.G. esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2.3–Ora, così inquadrato il tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che la ricorrent e sia incorsain una insufficiente esposizione , tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass., Sez. Un., n. 16628/2009). 2.3 – Sotto diverso, ma connesso profilo, viene anche in rilievo una patente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente fa riferimento a molteplici documenti (fogli-notizie, sentenza penale , nota A, integrazione, ecc.), a sostegno e giustificazione del credito portato dalla cartella impugnata, senza minimamente rispettare l’onere di indicazione temporale della produzione e della loro attuale collocazione processuale (sul punto, si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 34395/2023). N. 3489/22R.G. Può in proposito anche evidenziarsi che – al contrario di quanto opinato dalla ricorrente,in memoria – il ricorso che occupa non può che ritenersi fondato sui documenti richiamati in ricorso, giacché è evidente che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] su di essi fa leva per superare la carenza probatoria ritenuta e valorizzata dal giudice d’appello, onde accogliere l’opposizione ex art. 615 c.p.c. a cagione della indeterminatezza della pretesa (in subiecta materia, sulla distinzione tra tale ultimo aspetto e il mero difetto di motivazione della cartella, che attiene invece a profilo denunciabile ex art. 617 c.p.c., si veda Cass. n. 23297/2022). Pertanto, è fuor di dubbio che detti documenti non potevano sottrarsi all’onere di indicazione di cui alla citata disposizione processuale, che non risulta dunque rispettata. 2.4.1- Infine, occorre anche rilevare che la censura di cui al primo motivo è totalmente aspecifica, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(sui cui tratti generali si rinvia, per brevità, alla già citata Cass. n. 15445/2023 , in motivazione). Infatti, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello - dopo aver correttamente rilevato che il pagamento da parte del coobbligato solidale non fa venir meno l’interesse all’annullamento della cartella da parte dell’altro coobbligato, stante la sua perdurante esposizione al regresso ex art.1299 c.c. - ha ritenuto senz’altro ammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice civile (e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che tanto aveva escluso, benché nell’ambito della spiegata valutazione sulla soccombenza virtuale) ; ciò in quanto l’opponente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente precisato, con l’atto introduttivo, di non contestare la N. 3489/22R.G. condanna al pagamento delle spese del processo penale e di non negare che dalla condanna conseguisse l’obbligo di pagare determinate spese processuali, censurando invece “l’errata quantificazione delle stesse sia quanto al calcolo del concreto ammontare, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna”. La Corte meneghina ha anche sottolineato che la sentenza penale in parola era passata in giudicato dopo la modifica apportata dalla legge n. 69/2009 all’art.535 c.p.p.,circa la solidarietà tra coimputati condannati per lo stesso reato o per reati connessi, il che comportava che- proprio per effetto di detta novella - la pretesa dell’intero nei confronti di ciascuno dei condannati non era più prospettabile. Ancora, ha pure aggiunto la Corte milanese che al [OSCURATO:PERSONA] era stato intimato il pagamento delle spese processuali per l’intero , senza alcuna possibilità di individuare quelle direttamente a lui ascrivibili, stante il difetto di motivazione e la genericità della cartella; inoltre, ha rilevato che l’odierno controricorrente era stato condannato solo per alcuni reati, non anche per altri di cui era accusato, dai quali era stato mandato assolto nel merito o per prescrizione. Infine, il giudice d’appello ha chiosato affermando che non può che gravare sull’ente creditore l’onere di dimostrare che gli importi richiesti in cartella siano dovuti nella misura intimata, il che non era avvenuto nella specie, proprio al lume della constatata genericità. 2.4.2 - Ebbene, a fronte di un così chiaro percorso motivazionale , [OSCURATO:SOCIETA] da un lato non ha impugna to la declaratoria di ammissibilità della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice civile (sicché la questione è in ogni caso coperta dal giudicatointerno); dall’altro, si è limitata, in questa sede, N. 3489/22R.G. ad insistere sulla sussistenza della motivazione della cartellae della piena prova del credito, senza affatto contestare le altre rationes decidendi, prima descritte, evidentemente neppure colte. Infine, benché la ricorrente abbia anche denunciato, col primo mezzo,la pretesa violazione dell’art. 541 c.p.p., non risulta dal ricorso quando la questione della applicabilità della suddetta disposizione alla fattispecie sia stata sottoposta al vaglio dei giudici di merito, così non consentendo a questa Corte di valutarne l’eventuale novità ed impregiudicata la valutazione dell’ambito della sua utile conoscibilità da parte del giudice civile,ancora in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Da quil’ulteriore ragione di inammissibilità. 3.1– Il ricorso è dunque nel complesso inammissibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nei rapporti col Ministero della Giustizia e con AdER, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. N. 3489/22R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib