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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07916/2026

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ORDINANZAsul ricorso 12784-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUIDOGRIGNANI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1056e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 970/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 681/2024;Numero registro generale 12784/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/202627/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENDAat a pubblicazione 31/03/2026SARRACINO.1.

La Corte di Appello di Milano rigettava il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la pronuncia delTribunale della medesima sede, che aveva respintol’opposizione avverso l’avviso di addebito n. 368 20230001003991, notificato in data 13/02/2023, con il quale INPSaveva richiesto a detta società il pagamento di contributi esanzioni relativi al periodo agosto 2016 – dicembre 2021, fruttodel verbale unico di accertamento n. 2021004840/DDL del29.6.2022, redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diMilano-Lodi.

L’ispettorato, muovendo dall’esame del LUL, avevainfatti rilevato che ad alcuni dipendenti della società erano statierogati importi non giustificati a titolo di rimborso chilometrico,di spese ed indennità di trasferta, di qui la richiesta dipagamento dei contributi, con aumento delle sanzioni,contenuta nell’avviso di addebito innanzi indicato.La Corte di merito, nel motivare il rigetto del gravame,osservava che la società non aveva ottemperato all’onere diprovare i presupposti per godere dell’esenzione dall’obbligocontributivo per le somme asseritamente corrisposte a titolo diindennità di trasferta e rimborsi.2.

Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando altresì memoria.3.

Resiste con controricorso l’INPS.4.

La IV Sezione civile ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380 bis c.p.c.Numero registro generale 12784/20255.

Alascom solution s.r.l. ha chiesto ex art. 380-bis, comma 2N, umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026c.p.c. la decisione del ricorso.

Data pubblicazione 31/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 2697c.c., oltre che degli artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.La parte ricorrente in cassazione rimarca l’erroneità nellavalutazione delle prove da parte della Corte territoriale, per nonaver il giudice di merito valorizzato i prospetti redattidall’azienda secondo le indicazioni degli accertatori, tanto allaluce delle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimonialedal funzionario accertatore Maio.La valutazione congiunta delle risultanze istruttorie è idonea,insiste Alascom solution s.r.l., a giustificare i rimborsichilometrici, di spese e di indennità di trasferta.Nella memoria di ex art. 380-bis c.p.c. rimarca che il motivo,così come formulato, non costituisce una rivalutazione di merito,essendo rivolto, invece, a denunziare la violazione dell’art. 2697c.c., oltre che del principio di buona fede e di legittimoaffidamento.Evidenzia che la questione sottoposta al vaglio di questa Cortenon è se i prospetti siano o meno convincenti, ma se il giudicepuò aprioristicamente disconoscere il valore probatorio didocumenti redatti secondo modalità operative concordate con laparte pubblica che ha condotto l’accertamento.1.1.

Le precisazioni contenute nella memoria ex art. 380-bisc.p.c. non immutano – osserva il Collegio - il giudizio diinammissibilità del mezzo già reso nella proposta di definizioneanticipata.Numero registro generale 12784/2025Premesso che costituisce principio generale in materia di onereN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026della prova quello secondo cui è la parte che invocDaat a pubblicazione 31/03/2026l’applicazione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo a doverprovare la sussistenza dei presupposti per fruire della riduzione(con specifico riferimento ai benefici qui in rilievo potendosirichiamare, tra le tante, Cass. n. 13011/2017, Cass. n.18160/2018, etc.), rimarca il Collegio che la valutazione dellasufficienza o meno del materiale istruttorio a fornire la prova deldiritto a dette esenzioni compete al giudice di merito, salvo ladeduzione di violazioni che attengano alla natura delle prove oall’inversione dell’onere probatorio.Orbene, nel caso di specie, Alascom solution s.r.l. sostiene cheschemi riepilogativi analoghi a quelli da essa versati in attisarebbero stati richiesti proprio in sede ispettiva dagliaccertatori e da essi ritenuti sufficienti per ritenere esenti dacontribuzione le somme erogate a titolo di indennità di trasferta,spese e rimborso chilometrico.Detto argomento - quand’anche ne fosse stata offerta prova (ilche è escluso espressamente dalla Corte territoriale convalutazione qui non più rivedibile cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata) - non comporta in alcun modo la modifica dei criteridi valutazione delle risultanze istruttorie in sede di opposizionead avviso di addebito, vieppiù di fronte alla contestazionedell’ente previdenziale della non spettanza delle riduzioni che,evidentemente, impone alla parte opponente di offrirne pienaprova.Insomma, nessun accordo eventualmente raggiunto tra le partiin causa in ordine al valore probatorio di un documento, seppurredatto secondo le indicazioni della parte pubblica, può vincolareil giudice nel successivo processo civile, in quanto costituisceprerogativa dello stesso, nel pieno della sua discrezionalità,Numero registro generale 12784/2025stabilire la rilevanza e la sufficienza di una prova, ai finNi umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026dell’affermazione del diritto in contesa.

Data pubblicazione 31/03/2026Tanto premesso, il Collegio condivide pienamente e fa propriele considerazioni già espresse nella proposta di definizioneanticipata, di seguito riassunte per completezza, correttamenteessendosi ivi affermato che dietro le sembianze della violazionedi norme processuali e delle regole di riparto dell’onere dellaprova, il mezzo richiede, di fatto, una rivalutazione del materialeprobatorio tutto (prove testimoniali e documentali), allo scopodi sovvertire la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte dimerito in linea con la pronuncia del giudice di prime cure:insomma, un inammissibile, terzo, nuovo giudizio di merito.Quanto al diritto alle differenze contributive per cui è causa,pretese dall’Inps in ragione della contestata erogazione da partedella società di somme ai dipendenti a titolo di rimborso spese,trasferte e rimborsi chilometrici, il rigetto dell’opposizione (equindi dell’accertamento negativo della pretesa propostodall’azienda) è, infatti, così motivato dalla Corte territoriale, inragione del difetto di prova dei presupposti per il riconoscimentodelle riduzioni pretese: Nel caso di specie, la società ha sostenuto che le indennitàdi trasferta, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi spese, venivanoversati dal datore di lavoro ai dipendenti in occasioni di trasfertee sarebbero inerenti alle spese di viaggio sostenute dailavoratori.

A riprova dell’esistenza, del numero e dell’effettivitàdi tali trasferte, oltre che della distanza coperta, la società nonha tuttavia offerto adeguata prova.

I c.d. giustificativi, prodottial documento 6 ed al documento 9 del fascicolo di primo gradodella società, non sono effettivamente tali: si tratta infatti dimeri prospetti excel, elaborati dalla società e di provenienzaunilaterale, nei quali la società ha elencato, per una serie diNumero registro generale 12784/2025dipendenti, l’esecuzione di giornate di trasferta.

Nessuna “pezzaN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026di appoggio” – ad esempio: fatture, ricevute di pedaggDioat a pubblicazione 31/03/2026autostradale, biglietti aerei o ferroviari, dichiarazioni dei clientio dei dipendenti interessati- si accompagna a detti elenchi che,tra l’altro, sono pure compilati in modo generico. (…) Trattasiquindi di risultanze istruttorie del tutto inidonee a far ritenereassolto il rigoroso onere probatorio di cui si è dato conto inesordio.

Né rileva quanto asserito dall’appellante in merito alfatto che schemi riepilogativi analoghi a quelli offerti in giudiziosarebbero stati ritenuti sufficienti dai funzionari ispettivi perritenere esentabili da contribuzione solo alcune – e non altre-delle somme erogate dalla s.r.l. a titolo di indennità di trasferta,rimborso chilometrico e rimborso spese.

Anche se così fosse (edi ciò non vi è evidenza alcuna), in sede di opposizione ad avvisodi addebito ed a fronte della contestazione di INPS, lavalutazione in merito alla sufficienza, o meno, delle risultanzeistruttorie acquisite al giudizio per far ritenere assolto l’oneregravante sul datore di lavoro compete esclusivamenteall’autorità giudiziaria; nel caso di specie, come già osservato,detto onere non risulta assolto (cfr. sentenza impugnatapagg. 7-8).A fronte di detta motivazione, come già anticipato, partericorrente sostiene che vi sarebbe stato un accordo nella faseispettiva – tra gli ispettori e i vertici della società – in virtù delquale documenti di provenienza unilaterale aziendale sarebberostati sufficienti alla prova del diritto qui in contesa.Tuttavia, tale doglianza è inammissibile, per tre ordini di ragioni,in parte già evidenziate:a) non si confronta con il decisum che espressamente ha esclusola prova dell’esistenza di detto patto;Numero registro generale 12784/2025b) non attinge la seconda ratio decidendi della sentenzaN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026impugnata, ovvero che quand’anche di detto accordo trDaat a pubblicazione 31/03/2026accertatori e società opponente fosse stata data prova, esso nonavrebbe comunque potuto intaccare la discrezionalità delgiudice nella valutazione del materiale probatorio;c) richiede, nella sostanza, come già puntualmente rilevato nellaproposta di definizione anticipata ed innanzi ribadito, unarivalutazione delle risultanze di merito, qui inammissibile.2.

Con il secondo mezzo è denunziato l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Nella censura è lamentato che, se è vero che nel verbale diaccertamento si dà atto che al momento della verifica dei cd.LUL erano risultati importi a titolo di indennità di trasferta e dirimborso spese non giustificati, tuttavia, a seguito di dettorilievo, ella – società ricorrente - ebbe a fornire tutti i documentirichiesti.Viene rappresentato che uno dei due accertatori confermavadetta circostanza durante l’istruttoria.Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.insiste che il secondo motivo, pur richiamando l’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., denunzia, in realtà, un vizio ben più grave,riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazionedell’art. 112 c.p.c. ovvero l’omesso esame su uno specifico capodella domanda.

In disparte, la generale validità o meno deiprospetti, l’azienda lamenta un asseritamente palese edocumentato errore di calcolo.

Al riguardo è precisato che èstato prodotto, sin dal primo grado e nuovamente riprodotto nelgiudizio di cassazione, uno schema che riporta, anno per anno,i nominativi dei lavoratori e le mensilità in relazione alle quali èstata evidenziata l’omissione contributiva.2.1.

Il mezzo, nella formulazione originaria contenuta nel riNcuomrersoo re gistro generale 12784/2025Numero sezionale 1056/2026introduttivo, è inammissibile in quanto non considerNaum ecroh dei r accolta generale 7916/2026quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopDoat a pubblicazione 31/03/2026il trentesimo giorno, successivo all’entrata in vigore della legge7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n.83, non può essere denunciata (rispetto ad un appello promossodopo la data sopra indicata art. 54, comma 2, del richiamatod.l. n. 83/2012) con ricorso per cassazione, in presenza di cd.doppia conforme, ovvero nelle ipotesi in cui la sentenza di primogrado e quella di appello, ricostruiscono negli stessi termini il“fatto” ( cfr. Cass. n. 23021 del 2014).Tanto è nel caso di specie, in cui la sentenza di appello richiamae conferma integralmente la ricostruzione istruttoria ed ilpercorso motivazionale del primo giudice, di tal che il mezzo èinammissibilmente dedotto, a tanto altresì aggiunto che difettain ogni caso la puntuale deduzione della decisività “di un fatto”,invero nemmeno allegato.Va solo brevemente aggiunto, quanto all’esplicazione del motivocontenuta nella memoria che essa, lungi dall’esser tale, proponein realtà una nuova e diversa doglianza, lamentando l’omessapronunzia su un capo della domanda.Già l’esser detta questione nuova, proposta per la prima voltanella memoria ex art. 380-bis c.p.c., ne comportal’inammissibilità che, in disparte la considerazione che precede,discende anche dal difetto di specificità della stessa, nonessendo stato riportato nemmeno in stralcio e/o per riassunto ilcontenuto della domanda omessa, della quale, invero, non èdato in alcun modo comprendere il contenuto (sembrando,piuttosto lamentare la parte ricorrente in cassazionesemplicemente errori di calcolo nella valutazione delle poste sucui calcolare i contributi omessi – cfr. ricorso pag. 8).Numero registro generale 12784/2025Senza tacere che di detta domanda, la cui valutazione si assumeN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026omessa, la parte ricorrente in cassazione avrebbe dovutDoat a pubblicazione 31/03/2026indicare, riportandone il contenuto, la proposizione nel ricorsointroduttivo, oltre che la riproposizione in appello.Al riguardo va, infatti, ricordato che questa Corte ha avuto piùvolte modo di affermare che nel giudizio di legittimità, ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e,per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbaledi udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, ondeconsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettate.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabiled'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr., trale massimate Cass. n. 15874/2023).Tali principi, pur dopo la sentenza CEDU Succi ed altri controItalia del 28 ottobre 2021, restano fermi, nei termini di seguitoprecisati, pur con elisione dei formalismi inutili e sovrabbondanti(cfr. Sez.

U. n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022, etc.).Ebbene, nel caso qui all’attenzione del Collegio, il ricorso nNounme hroa re gistro generale 12784/2025Numero sezionale 1056/2026rispettato affatto il principio di specificità di cui all’arNtu.m e3ro6 d6i r accolta generale 7916/2026c.p.c., sotto il profilo del difetto di autosufficienza, atteso che Dlaat a pubblicazione 31/03/2026parte avrebbe dovuto innanzi tutto dar atto almeno per stralcioo per riassunto del contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e,soprattutto, delle conclusioni dello stesso, provvedendo altresìalla localizzazione di detto atto, per poi dar altresì conto dellariproposizione della domanda in appello.A tanto parte ricorrente non ha provveduto, sicché è altresìimpedito a questa Corte di tramutarsi in giudice del fattoprocessuale e di accedere al fascicolo, ancora ribadito che, aquanto emerge dalla lettura del ricorso, anziché dell’omessoesame di una domanda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si duole - ancorauna volta – di errori di calcolo e/o di valutazione delle risultanzeistruttorie da parte del giudice di merito, rimarcato ancora unavolta l’inammissibilità della domanda anche – a monte – inragione della novità.3.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. esono liquidate come in dispositivo, che, si precisa, ha a oggettole sole competenze professionali e non gli importi ex art. 96 c.p.5.

La parte ricorrente è condannata, altresì, al pagamento dellasomma di € 4.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e alversamento dell’importo di € 4.000 in favore della Cassa delleammende.6.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater), se dovuto.Numero registro generale 12784/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 7916/2026La Corte Data pubblicazione 31/03/2026a) dichiara inammissibile il ricorso;b) condanna parte ricorrente a rifondere all’INPS le spese di lite,che liquida in complessivi € 8.000 per compenso, oltre € 200per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del15%;c) condanna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento in favore del controricorrente dell’ulterioresomma di € 4.000;d) condanna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c., al pagamento della somma di € 4.000 in favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 12784/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026Data pubblicazione 31/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 12784-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUIDOGRIGNANI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1056e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 970/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 681/2024;Numero registro generale 12784/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/202627/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENDAat a pubblicazione 31/03/2026SARRACINO.1. La Corte di Appello di Milano rigettava il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la pronuncia delTribunale della medesima sede, che aveva respintol’opposizione avverso l’avviso di addebito n. 368 20230001003991, notificato in data 13/02/2023, con il quale INPSaveva richiesto a detta società il pagamento di contributi esanzioni relativi al periodo agosto 2016 – dicembre 2021, fruttodel verbale unico di accertamento n. 2021004840/DDL del29.6.2022, redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diMilano-Lodi. L’ispettorato, muovendo dall’esame del LUL, avevainfatti rilevato che ad alcuni dipendenti della società erano statierogati importi non giustificati a titolo di rimborso chilometrico,di spese ed indennità di trasferta, di qui la richiesta dipagamento dei contributi, con aumento delle sanzioni,contenuta nell’avviso di addebito innanzi indicato.La Corte di merito, nel motivare il rigetto del gravame,osservava che la società non aveva ottemperato all’onere diprovare i presupposti per godere dell’esenzione dall’obbligocontributivo per le somme asseritamente corrisposte a titolo diindennità di trasferta e rimborsi.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando altresì memoria.3. Resiste con controricorso l’INPS.4. La IV Sezione civile ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380 bis c.p.c.Numero registro generale 12784/20255. Alascom solution s.r.l. ha chiesto ex art. 380-bis, comma 2N, umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026c.p.c. la decisione del ricorso. Data pubblicazione 31/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 2697c.c., oltre che degli artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.La parte ricorrente in cassazione rimarca l’erroneità nellavalutazione delle prove da parte della Corte territoriale, per nonaver il giudice di merito valorizzato i prospetti redattidall’azienda secondo le indicazioni degli accertatori, tanto allaluce delle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimonialedal funzionario accertatore Maio.La valutazione congiunta delle risultanze istruttorie è idonea,insiste Alascom solution s.r.l., a giustificare i rimborsichilometrici, di spese e di indennità di trasferta.Nella memoria di ex art. 380-bis c.p.c. rimarca che il motivo,così come formulato, non costituisce una rivalutazione di merito,essendo rivolto, invece, a denunziare la violazione dell’art. 2697c.c., oltre che del principio di buona fede e di legittimoaffidamento.Evidenzia che la questione sottoposta al vaglio di questa Cortenon è se i prospetti siano o meno convincenti, ma se il giudicepuò aprioristicamente disconoscere il valore probatorio didocumenti redatti secondo modalità operative concordate con laparte pubblica che ha condotto l’accertamento.1.1. Le precisazioni contenute nella memoria ex art. 380-bisc.p.c. non immutano – osserva il Collegio - il giudizio diinammissibilità del mezzo già reso nella proposta di definizioneanticipata.Numero registro generale 12784/2025Premesso che costituisce principio generale in materia di onereN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026della prova quello secondo cui è la parte che invocDaat a pubblicazione 31/03/2026l’applicazione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo a doverprovare la sussistenza dei presupposti per fruire della riduzione(con specifico riferimento ai benefici qui in rilievo potendosirichiamare, tra le tante, Cass. n. 13011/2017, Cass. n.18160/2018, etc.), rimarca il Collegio che la valutazione dellasufficienza o meno del materiale istruttorio a fornire la prova deldiritto a dette esenzioni compete al giudice di merito, salvo ladeduzione di violazioni che attengano alla natura delle prove oall’inversione dell’onere probatorio.Orbene, nel caso di specie, Alascom solution s.r.l. sostiene cheschemi riepilogativi analoghi a quelli da essa versati in attisarebbero stati richiesti proprio in sede ispettiva dagliaccertatori e da essi ritenuti sufficienti per ritenere esenti dacontribuzione le somme erogate a titolo di indennità di trasferta,spese e rimborso chilometrico.Detto argomento - quand’anche ne fosse stata offerta prova (ilche è escluso espressamente dalla Corte territoriale convalutazione qui non più rivedibile cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata) - non comporta in alcun modo la modifica dei criteridi valutazione delle risultanze istruttorie in sede di opposizionead avviso di addebito, vieppiù di fronte alla contestazionedell’ente previdenziale della non spettanza delle riduzioni che,evidentemente, impone alla parte opponente di offrirne pienaprova.Insomma, nessun accordo eventualmente raggiunto tra le partiin causa in ordine al valore probatorio di un documento, seppurredatto secondo le indicazioni della parte pubblica, può vincolareil giudice nel successivo processo civile, in quanto costituisceprerogativa dello stesso, nel pieno della sua discrezionalità,Numero registro generale 12784/2025stabilire la rilevanza e la sufficienza di una prova, ai finNi umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026dell’affermazione del diritto in contesa. Data pubblicazione 31/03/2026Tanto premesso, il Collegio condivide pienamente e fa propriele considerazioni già espresse nella proposta di definizioneanticipata, di seguito riassunte per completezza, correttamenteessendosi ivi affermato che dietro le sembianze della violazionedi norme processuali e delle regole di riparto dell’onere dellaprova, il mezzo richiede, di fatto, una rivalutazione del materialeprobatorio tutto (prove testimoniali e documentali), allo scopodi sovvertire la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte dimerito in linea con la pronuncia del giudice di prime cure:insomma, un inammissibile, terzo, nuovo giudizio di merito.Quanto al diritto alle differenze contributive per cui è causa,pretese dall’Inps in ragione della contestata erogazione da partedella società di somme ai dipendenti a titolo di rimborso spese,trasferte e rimborsi chilometrici, il rigetto dell’opposizione (equindi dell’accertamento negativo della pretesa propostodall’azienda) è, infatti, così motivato dalla Corte territoriale, inragione del difetto di prova dei presupposti per il riconoscimentodelle riduzioni pretese:  Nel caso di specie, la società ha sostenuto che le indennitàdi trasferta, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi spese, venivanoversati dal datore di lavoro ai dipendenti in occasioni di trasfertee sarebbero inerenti alle spese di viaggio sostenute dailavoratori. A riprova dell’esistenza, del numero e dell’effettivitàdi tali trasferte, oltre che della distanza coperta, la società nonha tuttavia offerto adeguata prova. I c.d. giustificativi, prodottial documento 6 ed al documento 9 del fascicolo di primo gradodella società, non sono effettivamente tali: si tratta infatti dimeri prospetti excel, elaborati dalla società e di provenienzaunilaterale, nei quali la società ha elencato, per una serie diNumero registro generale 12784/2025dipendenti, l’esecuzione di giornate di trasferta. Nessuna “pezzaN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026di appoggio” – ad esempio: fatture, ricevute di pedaggDioat a pubblicazione 31/03/2026autostradale, biglietti aerei o ferroviari, dichiarazioni dei clientio dei dipendenti interessati- si accompagna a detti elenchi che,tra l’altro, sono pure compilati in modo generico. (…) Trattasiquindi di risultanze istruttorie del tutto inidonee a far ritenereassolto il rigoroso onere probatorio di cui si è dato conto inesordio. Né rileva quanto asserito dall’appellante in merito alfatto che schemi riepilogativi analoghi a quelli offerti in giudiziosarebbero stati ritenuti sufficienti dai funzionari ispettivi perritenere esentabili da contribuzione solo alcune – e non altre-delle somme erogate dalla s.r.l. a titolo di indennità di trasferta,rimborso chilometrico e rimborso spese. Anche se così fosse (edi ciò non vi è evidenza alcuna), in sede di opposizione ad avvisodi addebito ed a fronte della contestazione di INPS, lavalutazione in merito alla sufficienza, o meno, delle risultanzeistruttorie acquisite al giudizio per far ritenere assolto l’oneregravante sul datore di lavoro compete esclusivamenteall’autorità giudiziaria; nel caso di specie, come già osservato,detto onere non risulta assolto    (cfr. sentenza impugnatapagg. 7-8).A fronte di detta motivazione, come già anticipato, partericorrente sostiene che vi sarebbe stato un accordo nella faseispettiva – tra gli ispettori e i vertici della società – in virtù delquale documenti di provenienza unilaterale aziendale sarebberostati sufficienti alla prova del diritto qui in contesa.Tuttavia, tale doglianza è inammissibile, per tre ordini di ragioni,in parte già evidenziate:a) non si confronta con il decisum che espressamente ha esclusola prova dell’esistenza di detto patto;Numero registro generale 12784/2025b) non attinge la seconda ratio decidendi della sentenzaN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026impugnata, ovvero che quand’anche di detto accordo trDaat a pubblicazione 31/03/2026accertatori e società opponente fosse stata data prova, esso nonavrebbe comunque potuto intaccare la discrezionalità delgiudice nella valutazione del materiale probatorio;c) richiede, nella sostanza, come già puntualmente rilevato nellaproposta di definizione anticipata ed innanzi ribadito, unarivalutazione delle risultanze di merito, qui inammissibile.2. Con il secondo mezzo è denunziato l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Nella censura è lamentato che, se è vero che nel verbale diaccertamento si dà atto che al momento della verifica dei cd.LUL erano risultati importi a titolo di indennità di trasferta e dirimborso spese non giustificati, tuttavia, a seguito di dettorilievo, ella – società ricorrente - ebbe a fornire tutti i documentirichiesti.Viene rappresentato che uno dei due accertatori confermavadetta circostanza durante l’istruttoria.Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.insiste che il secondo motivo, pur richiamando l’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., denunzia, in realtà, un vizio ben più grave,riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazionedell’art. 112 c.p.c. ovvero l’omesso esame su uno specifico capodella domanda. In disparte, la generale validità o meno deiprospetti, l’azienda lamenta un asseritamente palese edocumentato errore di calcolo. Al riguardo è precisato che èstato prodotto, sin dal primo grado e nuovamente riprodotto nelgiudizio di cassazione, uno schema che riporta, anno per anno,i nominativi dei lavoratori e le mensilità in relazione alle quali èstata evidenziata l’omissione contributiva.2.1. Il mezzo, nella formulazione originaria contenuta nel riNcuomrersoo re gistro generale 12784/2025Numero sezionale 1056/2026introduttivo, è inammissibile in quanto non considerNaum ecroh dei r accolta generale 7916/2026quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopDoat a pubblicazione 31/03/2026il trentesimo giorno, successivo all’entrata in vigore della legge7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n.83, non può essere denunciata (rispetto ad un appello promossodopo la data sopra indicata art. 54, comma 2, del richiamatod.l. n. 83/2012) con ricorso per cassazione, in presenza di cd.doppia conforme, ovvero nelle ipotesi in cui la sentenza di primogrado e quella di appello, ricostruiscono negli stessi termini il“fatto” ( cfr. Cass. n. 23021 del 2014).Tanto è nel caso di specie, in cui la sentenza di appello richiamae conferma integralmente la ricostruzione istruttoria ed ilpercorso motivazionale del primo giudice, di tal che il mezzo èinammissibilmente dedotto, a tanto altresì aggiunto che difettain ogni caso la puntuale deduzione della decisività “di un fatto”,invero nemmeno allegato.Va solo brevemente aggiunto, quanto all’esplicazione del motivocontenuta nella memoria che essa, lungi dall’esser tale, proponein realtà una nuova e diversa doglianza, lamentando l’omessapronunzia su un capo della domanda.Già l’esser detta questione nuova, proposta per la prima voltanella memoria ex art. 380-bis c.p.c., ne comportal’inammissibilità che, in disparte la considerazione che precede,discende anche dal difetto di specificità della stessa, nonessendo stato riportato nemmeno in stralcio e/o per riassunto ilcontenuto della domanda omessa, della quale, invero, non èdato in alcun modo comprendere il contenuto (sembrando,piuttosto lamentare la parte ricorrente in cassazionesemplicemente errori di calcolo nella valutazione delle poste sucui calcolare i contributi omessi – cfr. ricorso pag. 8).Numero registro generale 12784/2025Senza tacere che di detta domanda, la cui valutazione si assumeN umero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026omessa, la parte ricorrente in cassazione avrebbe dovutDoat a pubblicazione 31/03/2026indicare, riportandone il contenuto, la proposizione nel ricorsointroduttivo, oltre che la riproposizione in appello.Al riguardo va, infatti, ricordato che questa Corte ha avuto piùvolte modo di affermare che nel giudizio di legittimità, ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e,per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbaledi udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, ondeconsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettate. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabiled'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr., trale massimate Cass. n. 15874/2023).Tali principi, pur dopo la sentenza CEDU Succi ed altri controItalia del 28 ottobre 2021, restano fermi, nei termini di seguitoprecisati, pur con elisione dei formalismi inutili e sovrabbondanti(cfr. Sez. U. n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022, etc.).Ebbene, nel caso qui all’attenzione del Collegio, il ricorso nNounme hroa re gistro generale 12784/2025Numero sezionale 1056/2026rispettato affatto il principio di specificità di cui all’arNtu.m e3ro6 d6i r accolta generale 7916/2026c.p.c., sotto il profilo del difetto di autosufficienza, atteso che Dlaat a pubblicazione 31/03/2026parte avrebbe dovuto innanzi tutto dar atto almeno per stralcioo per riassunto del contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e,soprattutto, delle conclusioni dello stesso, provvedendo altresìalla localizzazione di detto atto, per poi dar altresì conto dellariproposizione della domanda in appello.A tanto parte ricorrente non ha provveduto, sicché è altresìimpedito a questa Corte di tramutarsi in giudice del fattoprocessuale e di accedere al fascicolo, ancora ribadito che, aquanto emerge dalla lettura del ricorso, anziché dell’omessoesame di una domanda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si duole - ancorauna volta – di errori di calcolo e/o di valutazione delle risultanzeistruttorie da parte del giudice di merito, rimarcato ancora unavolta l’inammissibilità della domanda anche – a monte – inragione della novità.3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. esono liquidate come in dispositivo, che, si precisa, ha a oggettole sole competenze professionali e non gli importi ex art. 96 c.p.5. La parte ricorrente è condannata, altresì, al pagamento dellasomma di € 4.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e alversamento dell’importo di € 4.000 in favore della Cassa delleammende.6. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater), se dovuto.Numero registro generale 12784/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 7916/2026La Corte Data pubblicazione 31/03/2026a) dichiara inammissibile il ricorso;b) condanna parte ricorrente a rifondere all’INPS le spese di lite,che liquida in complessivi € 8.000 per compenso, oltre € 200per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del15%;c) condanna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento in favore del controricorrente dell’ulterioresomma di € 4.000;d) condanna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c., al pagamento della somma di € 4.000 in favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 12784/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 7916/2026Data pubblicazione 31/03/2026
Sentenza Cassazione n. 07916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris