CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 15874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6364/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 779/2018 pubblicatail 09/08/2018 RGN . 1077/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Palermo, per quanto qui rileva, in riforma di sentenza del locale Tribunale, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta irrogata da [OSCURATO:PERSONA] al dipendente [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.avverso la predetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con 2 motivi, illustrati da memoria; resiste la società con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 155, 325 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene che la Corte di merito ha erroneamente rigettato l'eccezione di tardività dell'appello depositato dalla società il 25/11/2016 a fronte di notifica della sentenza di primo grado in data 25/10/2016, ossia il trentunesimo giorno successivo alla notifica, mentre, calcolando i termini ex numero dierum e non ex nominatione dierum ed anche applicando il principio dies a quo non computatur in termino, il termine di 30 giorni per il tempestivo deposito del ricorso in appello era spirato il giorno precedente; 2.con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. in materia di spese di giudizio; 3.il ricorso è fondato; 4.effettivamente la Corte palermitana ha espressamente ritenuto ammissibile l'appello, nonostante, come risulta dagli atti e dallo stesso testo della sentenza impugnata, il relativo ricorso fosse stato depositato con un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dalla legge (art. 434, comma 2, c.p.c.); tale tardività doveva portare la Corte alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, senza decidere sul merito dello stesso, ed al consolidamento della sentenza del Tribunale (tardivamente) appellata;5.deve, pertanto, essere cassata la sentenza della Corte d’Appello impugnata, perché il ricorso i n appello, in quanto proposto tardivamente, doveva essere dichiarato inammissibile, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (anche quanto alla regolazione delle spese processuali); 6.l’omesso rilievo dell’intempestività dell’appello da parte del giudice di secondo grado, dovendosi ritenere che il processo non poteva essere proseguito. determina processualmente, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio; 7.consegue la condanna della società in questa sede controricorrente al pagamento delle spese di lite del secondo grado e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attuale ricorrente dichiaratosi antistatario; in questo senso va interpretato ed assorbito il secondo motivo di gravame, ribadendo che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ricomprende anche la regolazione e liquidazione delle spese processuali da parte del Tribunale; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] n. 2150/2016 pubblicata il 17/10/2016. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 900 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi, e del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori