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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17575/2026

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all’indirizzo PEC del proprio difensore- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domiciliato all’indirizzo PEC delproprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila recante il n. 1814/2022 epubblicata in data 23.12.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo dispose il sequestroliberatorio della somma di € 35.276,88, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., infavore di chi fosse stato il soggetto legittimato, tra [OSCURATO:PERSONA] e PaolaSpelta, a ricevere le prestazioni relative ad una polizza vita.[OSCURATO:PERSONA] introdusse quindi il giudizio di merito, convenendo PaolaSpelta e la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale teramano, deducendo:- di avere stipulato in data 20.11.1991, quale amministratore della società Jollyrisultava “assicurato” e [OSCURATO:PERSONA] - all’epoca sua moglie - “beneficiaria”;- che si trattava di una intestazione di “comodo”, essendo in realtà l'effettivoassicurato e beneficiario il solo [OSCURATO:PERSONA], che aveva sempre pagato allaCompagnia, con denaro proprio, tutti i premi assicurativi dalla stipula allascadenza;- che la suddetta polizza “vita”, in data 20.11.1997, era stata ceduta dalla Jolly- che in precedenza la persona del beneficiario era stata variata in quella diClaudio [OSCURATO:PERSONA];- che l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 2.9.2008, aveva comunicatoalla Compagnia di rinunciare a variare la persona del beneficiario mentre ClaudioNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026Corradetti aveva dichiarato di accettare il beneficio relativo alla polizza n.961421.66;- di avere avuto conoscenza molto tempo dopo, nel 2011, della esistenza di unascrittura datata 18.2.2000 – che assumeva essere falsa e disconosceva –contenente una variazione della persona dell’assicurato, da esso ClaudioCorradetti a [OSCURATO:PERSONA];- di avere il [OSCURATO:PERSONA] – approssimandosi la scadenza della detta polizza –negoziato con la Compagnia una nuova polizza vita (polizza n. 100773234.59)con pagamento del premio in un’unica soluzione mediante “switch” del capitalenetto della polizza oggetto di causa, importo che era pari ad € 35.276,88;- di avere il [OSCURATO:PERSONA] nell’occasione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto un altrocontratto con cui rilasciava in deposito una quietanza per € 35.276,88, postdatata al 20.11.2011, cioè alla stessa data di scadenza della prima polizza;- di essere stato avvisato nei giorni successivi dal gestore della filialeassicurativa, [OSCURATO:PERSONA], che la suddetta operazione non era regolareperché il premio di perfezionamento alla data di stipula (7.11.2011) non eraancora disponibile, e che pertanto era necessaria una operazione di“annullamento formale”;- che con detta operazione - formalizzata nella dichiarazione del 16.11.2011 – ilCorradetti non aveva rinunciato al suo diritto, quale assicurato-beneficiario, sulcapitale in scadenza relativo alla prima polizza, ma esclusivamente allaquietanza in quanto intempestivamente rilasciata prima della scadenza dellapolizza stessa;Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026- di avere il [OSCURATO:PERSONA] mantenuto la qualifica di “assicurato”, essendo falsa, equindi nulla, la scrittura di variazione del 18.2.2000, e di essere anche statoistituito “beneficiario” dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la comunicazione del 2.9.2008;- di non avere mai rinunciato al diritto di cui alla polizza sopra citata e di essereinefficace la comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA] in data 10.11.2011 circa il cambio di“beneficiario” da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], frattanto divenutaamministratore della [OSCURATO:SOCIETA]: inefficacia risultante, oltre che dalla mancatafirma di accettazione della Spelta, anche dalle reiterate dichiarazioni precedentidello stesso [OSCURATO:PERSONA] di voler profittare delle prestazioni, oltre che comeassicurato, anche come beneficiario;- di avere sempre pagato con denaro esclusivamente proprio tutti i premi dipolizza (mai infatti contabilizzati, né, in entrata, né, in uscita, dalla [OSCURATO:SOCIETA]) e,quale assicurato rimasto in vita alla scadenza della polizza, di avere diritto alpagamento del capitale assicurato secondo le condizioni speciali di polizza.Chiedeva quindi dichiararsi che il “titolare” delle prestazioni della polizza vita inquestione era solo esso attore quale contraente assicurato e beneficiario, ovveroin via alternativa, perché la polizza vita numero 961421.66 era affetta dasimulazione relativa soggettiva a favore delle stesso attore; conseguentementeordinarsi lo svincolo in suo favore della somma di € 35.276,88 depositata sullibretto postale infruttifero vincolato intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]; in subordine,in caso di attribuzione a terzi delle somme in contestazione, condannare PaolaSpelta al risarcimento dei danni per pari importo, oltre accessori, ovverocondannarla per l’indebito arricchimento conseguito.Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026Si costituì [OSCURATO:PERSONA] formulando, preliminarmente, istanza di verificazionedella sottoscrizione disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito chiese il rigetto delladomanda perché infondata e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi il propriodiritto alla titolarità delle prestazioni della polizza vita con conseguente svincolodella somma di € 35.276,88 depositata sul libretto postale infruttifero.Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 562/2018, accolse la domanda attorea,accertando la qualità di soggetto assicurato e beneficiario della polizza vita incapo al [OSCURATO:PERSONA]; ordinò alla [OSCURATO:SOCIETA]. di svincolare a favoredell’attore la somma di € 35.276,88 oggetto del sequestro liberatorio e regolò lespese secondo soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza e la Corte d’appellodell’Aquila, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA], lo rigettò con sentenza del 23.12.2022.

Osservò il giudice d’appello che lapolizza in questione (n. 961421.66) era una polizza “caso vita” con pagamentopremi per venti anni, dal 20.11.1991, con scadenza al 20.11.2011; che in casodi premorienza dell’assicurato [OSCURATO:PERSONA], era previsto che il capitale assicuratosarebbe stato erogato al beneficiario designato, al tempo [OSCURATO:PERSONA]; che incaso contrario, alla scadenza, esso sarebbe stato erogato all’assicurato-beneficiario, da individuarsi necessariamente nel [OSCURATO:PERSONA]; che, diconseguenza, la dichiarazione del 2.9.2008, da questi resa ai sensi dell’art. 1921c.c., non poteva che significare che egli intendeva profittare del contratto, cosìcome quella contestuale della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] non poteva che significare cheessa rinunciava a variare il contratto assicurativo, con conseguente inefficacia diNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026qualsiasi successiva variazione del soggetto avente diritto alle prestazioni in casodi vita dell’assicurato; che dunque la dichiarazione resa dalla Spelta quale nuovoamministratore della [OSCURATO:SOCIETA] in data 10.11.2011 era inefficace, stante laprecedente rinuncia operata dalla società; che la predetta scrittura del 2.9.2008era sottoscritta non solo dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla [OSCURATO:SOCIETA] in persona delprecedente amministratore Berrettoni; che la dichiarazione resa dal Corradettiin data 16.11.2011 aveva il solo significato di togliere efficacia alla secondapolizza da lui stipulata per reinvestire quanto riveniente dalla liquidazione dellaprima, e dunque alla sola quietanza rilasciata intempestivamentedall’assicuratore.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullascorta di sei motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha puredepositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] hariservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia “Omessa valutazione di un fattodecisivo ai fini del giudizio in ordine alla mancanza di data certa della scritturadel 02/09/2008 in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.”, per non averla Corte territoriale tenuto conto che la suddetta scrittura, proprio perché privadi data certa, non era opponibile ad essa ricorrente, perché soggetto terzorispetto alla stessa, sicché giammai la Corte avrebbe potuto concludere nel sensodella irrevocabilità del beneficiario.1.2 - Con il secondo motivo si lamenta “Violazione di legge con riferimentoall'art. 2704, c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. relativamente alla scritturaNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026del 02/09/2008”; la ricorrente censura la sentenza per lo stesso vizio già inprecedenza illustrato, ma sotto diverso angolo prospettico.1.3 - Con il terzo motivo si lamenta “Omessa valutazione di un fatto decisivo aifini della decisione in ordine alla mancata comunicazione della scrittura del02/09/2008 alla Compagnia di Assicurazione in relazione all'art. 360, primocomma, n.5, c.p.c.”, giacché solo per effetto della comunicazione previstadall’art. 1921, comma 2, c.c., la dichiarazione del contraente circa la rinuncia alpotere di revoca dell’indicazione del beneficiario può ritenersi efficace.1.4 - Con il quarto motivo si lamenta “Violazione di legge con riferimento all'art.1921, secondo comma, secondo periodo, c.c., 1334, 1335, e 2697, c.c., inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”, per non aver la Corte territoriale consideratoche, stante la natura recettizia della suddetta comunicazione all’assicuratore,dalla sua mancanza discendeva la mancata realizzazione della presunzione diconoscenza e, dunque, l’inefficacia della dichiarazione del 2.9.2008.1.5 – Con il quinto motivo si lamenta “Violazione di legge con riferimento all'art.1334, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”, per aver la Corte d’appelloerroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], con la dichiarazione del 16.11.2011,non abbia rinunciato ai diritti derivanti dalla polizza, quale assicurato-beneficiario, ma solo alla quietanza intempestivamente rilasciatadall’assicuratore prima della scadenza della polizza stessa.1.6 - Con il sesto motivo, infine, si lamenta “Violazione di legge con riferimentoagli artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, per aver la Corte d’appelloerroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intenzione di “regolarizzareNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’operazione”, una volta appreso della erronea emissione della quietanza daparte della Compagnia, rendendo la dichiarazione del 16.11.2011.2.1 – Il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma1, nn. 3 e 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (dunque, quellovigente), anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (CorteEDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.

Italia), nella lettura datane da questa stessaCorte (Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022).Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a criticavincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o piùspecifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto,tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.

Tantonon può riscontrarsi nella specie.2.2 – Anzitutto, occorre rilevare che “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a penadi inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde adun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conosceredall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento delprocesso e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisitooccorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico,l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersiNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado,delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenzaimpugnata” (così, ex plurimis, Cass. n. 1352/2024; ma v. anche, per lacorrelazione tra esposizione dei fatti e intellegibilità dei motivi proposti col ricorsoper cassazione, la recente Cass. n. 16618/2025).Ebbene, il ricorso in esame non risponde affatto ai superiori requisiti; basti soloevidenziare che la ricorrente ha strutturato la parte espositiva attingendo allosvolgimento del processo riportato nella sentenza impugnata (come emergechiaramente dal raffronto tra i testi), ma eliminando corposi passaggi di quellastesura, attinenti agli accadimenti e alle stesse vicende della polizza per cui èprocesso, rendendole di fatto pressoché incomprensibili.Infatti, dalla lettura del ricorso può solo comprendersi con certezza, con nonpoca fatica, che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 1991 stipulò un’assicurazione sulla vitamista (caso morte e caso vita); b) per il caso vita venne indicato comebeneficiario [OSCURATO:PERSONA], mentre per il caso morte la di lui moglie (ora ex)[OSCURATO:PERSONA]; c) nel 1997 la polizza venne ceduta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Bigiesses.r.l.; d) i premi della polizza, secondo il [OSCURATO:PERSONA], erano stati sempre da luipagati e non già dalla società contraente/cessionaria.Seguono, nell’esposizione dei fatti offerti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oscuririferimenti a documenti vari, tra cui aa) la scrittura privata del 18.2.2000 (cheparrebbe contenere la “variazione dell’assicurato”, cioè del beneficiario casovita), che si assume nulla; bb) la dichiarazione del 16.11.2011 (parrebbe, delCorradetti), di cui si nega la natura di quietanza; cc) la dichiarazione delNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/20262.8.2008, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato in maniera irrevocabile allavariazione della persona del beneficiario.Ebbene, i confusi, oscuri e scollegati richiami a tali documenti, nonché lamancata esplicazione delle vicende della polizza (di durata ventennale, e oggettodi una estinzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, con correlata accensione dinuova polizza mediante lo “switch” del capitale riveniente dalla prima, questioneassai rilevante, ma neppure accennata dalla Spelta), comportano che a questaCorte sia stata impropriamente demandata la ricerca dei presupposti elementinarrativi indispensabili per la corretta comprensione delle censure qui svolte,neppure essendole stato consentito, in tal guisa, di poter valutare officiosamentel’eventuale giudicato interno formatosi su una o più questioni: non rileva dunquesostenere che la Corte d’appello avrebbe violato questa o quell’altra normagiuridica, o avrebbe omesso l’esame di uno o più fatti, se poi non si consente aquesta Corte di comprendere, dalla sola lettura del ricorso, la pertinenza dellecensure e il loro significato, in correlazione al decisum della sentenza impugnata.Esse, infatti, poggiano tutte sul contenuto dei documenti cripticamenterichiamati nel ricorso stesso, di cui si offre una peculiare lettura (per di più,contrastante con quella fatta propria dal giudice d’appello), senza tuttavianeppure illustrarne il contenuto oggettivo ed essenziale.Tanto rende, quindi, particolarmente “indaginosa” l’individuazione dellequestioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e dellaselezione dei fatti (pure processuali) rilevanti ai fini del decidere (Cass., Sez.Un., n. 16628/2009).Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/20262.3 – Per quanto fin qui detto, il ricorso si palesa poi inammissibile anche perviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo vigente.Richiamando la valenza dei documenti di cui s’è detto, infatti, la ricorrente s’èlimitata ad indicarne la collocazione processuale e l’epoca della relativaproduzione in giudizio, senza però affatto procedere alla “illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi”, come appunto disposto dalla citatadisposizione, che com’è noto costituisce il precipitato normativo del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione (si veda, al riguardo, la già citataCass., Sez.

Un., n. 8950/2022).Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, il riferimento ai relativi passaggi decisionaliadottati dalla Corte territoriale e riportati passim nel corpo dei singoli motivi;infatti, la lettura di detti documenti fatta propria dal giudice d’appello èfunzionale alla tesi difensiva accolta ed è stata ovviamente formulata in chiavecritica: in altre parole, il contenuto essenziale dei ripetuti documenti non puòrecuperarsi mediante la mera riproduzione di stralci della motivazione dellasentenza impugnata, nelle parti che li riguardano, perché non funzionali alloscopo prefisso dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.2.4 – Insomma, il ricorso in esame è talmente deficitario (nei sensi fin quiesposti) che, per poter comprendere il senso delle censure, non può prescindersidalla autonoma lettura non solo della sentenza impugnata, ma anche delcontroricorso, solo in tal guisa potendosi finalmente collegare le tesi in iureesposte nei singoli motivi alle contrarie statuizioni della Corte abruzzese: il chedimostra, appunto, come il ricorso stesso sia stato redatto in violazione dellecitate disposizioni processuali.Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G.

Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/20262.5. – Solo ad abundantiam, rileva il Collegio che tutte le censure della ricorrenteruotano attorno ad una sola questione: non vi è la prova che il contraentecessionario della polizza ([OSCURATO:SOCIETA]) avesse rinunciato alla facoltà di revocare ilbeneficiario.A tale questione - sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado - la Corted’appello ha dato risposta con due affermazioni:a) “sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse il beneficiario vuol dire nonconsiderare la differenza fra il “caso vita” e il “caso morte”;b) l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso deponendo cometestimone di avere sottoscritto la dichiarazione di irrevocabilità delladesignazione.Tuttavia l’affermazione sub (a) non è stata impugnata né col secondomotivo, né coi successivi.La ricorrente non si fa carico dell’affermazione secondo cui nell’assicurazionesulla vita per il caso di sopravvivenza il creditore dell’indennizzo “non può cheessere” il portatore di rischio.

Pertanto, giusta o sbagliata che fosse taleaffermazione in punto di diritto, essa ha costituito una autonoma ratio decidendinon impugnata, di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto del gravame.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MN. 9604/23 R.G.

Numero registro generale 9604/2023Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese processuali, che liquida in € 5.513,00 per compensi, oltre € 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno20.5.2026.Il PresidenteMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’indirizzo PEC del proprio difensore- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domiciliato all’indirizzo PEC delproprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila recante il n. 1814/2022 epubblicata in data 23.12.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo dispose il sequestroliberatorio della somma di € 35.276,88, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., infavore di chi fosse stato il soggetto legittimato, tra [OSCURATO:PERSONA] e PaolaSpelta, a ricevere le prestazioni relative ad una polizza vita.[OSCURATO:PERSONA] introdusse quindi il giudizio di merito, convenendo PaolaSpelta e la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale teramano, deducendo:- di avere stipulato in data 20.11.1991, quale amministratore della società Jollyrisultava “assicurato” e [OSCURATO:PERSONA] - all’epoca sua moglie - “beneficiaria”;- che si trattava di una intestazione di “comodo”, essendo in realtà l'effettivoassicurato e beneficiario il solo [OSCURATO:PERSONA], che aveva sempre pagato allaCompagnia, con denaro proprio, tutti i premi assicurativi dalla stipula allascadenza;- che la suddetta polizza “vita”, in data 20.11.1997, era stata ceduta dalla Jolly- che in precedenza la persona del beneficiario era stata variata in quella diClaudio [OSCURATO:PERSONA];- che l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 2.9.2008, aveva comunicatoalla Compagnia di rinunciare a variare la persona del beneficiario mentre ClaudioNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026Corradetti aveva dichiarato di accettare il beneficio relativo alla polizza n.961421.66;- di avere avuto conoscenza molto tempo dopo, nel 2011, della esistenza di unascrittura datata 18.2.2000 – che assumeva essere falsa e disconosceva –contenente una variazione della persona dell’assicurato, da esso ClaudioCorradetti a [OSCURATO:PERSONA];- di avere il [OSCURATO:PERSONA] – approssimandosi la scadenza della detta polizza –negoziato con la Compagnia una nuova polizza vita (polizza n. 100773234.59)con pagamento del premio in un’unica soluzione mediante “switch” del capitalenetto della polizza oggetto di causa, importo che era pari ad € 35.276,88;- di avere il [OSCURATO:PERSONA] nell’occasione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto un altrocontratto con cui rilasciava in deposito una quietanza per € 35.276,88, postdatata al 20.11.2011, cioè alla stessa data di scadenza della prima polizza;- di essere stato avvisato nei giorni successivi dal gestore della filialeassicurativa, [OSCURATO:PERSONA], che la suddetta operazione non era regolareperché il premio di perfezionamento alla data di stipula (7.11.2011) non eraancora disponibile, e che pertanto era necessaria una operazione di“annullamento formale”;- che con detta operazione - formalizzata nella dichiarazione del 16.11.2011 – ilCorradetti non aveva rinunciato al suo diritto, quale assicurato-beneficiario, sulcapitale in scadenza relativo alla prima polizza, ma esclusivamente allaquietanza in quanto intempestivamente rilasciata prima della scadenza dellapolizza stessa;Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026- di avere il [OSCURATO:PERSONA] mantenuto la qualifica di “assicurato”, essendo falsa, equindi nulla, la scrittura di variazione del 18.2.2000, e di essere anche statoistituito “beneficiario” dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la comunicazione del 2.9.2008;- di non avere mai rinunciato al diritto di cui alla polizza sopra citata e di essereinefficace la comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA] in data 10.11.2011 circa il cambio di“beneficiario” da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], frattanto divenutaamministratore della [OSCURATO:SOCIETA]: inefficacia risultante, oltre che dalla mancatafirma di accettazione della Spelta, anche dalle reiterate dichiarazioni precedentidello stesso [OSCURATO:PERSONA] di voler profittare delle prestazioni, oltre che comeassicurato, anche come beneficiario;- di avere sempre pagato con denaro esclusivamente proprio tutti i premi dipolizza (mai infatti contabilizzati, né, in entrata, né, in uscita, dalla [OSCURATO:SOCIETA]) e,quale assicurato rimasto in vita alla scadenza della polizza, di avere diritto alpagamento del capitale assicurato secondo le condizioni speciali di polizza.Chiedeva quindi dichiararsi che il “titolare” delle prestazioni della polizza vita inquestione era solo esso attore quale contraente assicurato e beneficiario, ovveroin via alternativa, perché la polizza vita numero 961421.66 era affetta dasimulazione relativa soggettiva a favore delle stesso attore; conseguentementeordinarsi lo svincolo in suo favore della somma di € 35.276,88 depositata sullibretto postale infruttifero vincolato intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]; in subordine,in caso di attribuzione a terzi delle somme in contestazione, condannare PaolaSpelta al risarcimento dei danni per pari importo, oltre accessori, ovverocondannarla per l’indebito arricchimento conseguito.Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026Si costituì [OSCURATO:PERSONA] formulando, preliminarmente, istanza di verificazionedella sottoscrizione disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito chiese il rigetto delladomanda perché infondata e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi il propriodiritto alla titolarità delle prestazioni della polizza vita con conseguente svincolodella somma di € 35.276,88 depositata sul libretto postale infruttifero.Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 562/2018, accolse la domanda attorea,accertando la qualità di soggetto assicurato e beneficiario della polizza vita incapo al [OSCURATO:PERSONA]; ordinò alla [OSCURATO:SOCIETA]. di svincolare a favoredell’attore la somma di € 35.276,88 oggetto del sequestro liberatorio e regolò lespese secondo soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza e la Corte d’appellodell’Aquila, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA], lo rigettò con sentenza del 23.12.2022. Osservò il giudice d’appello che lapolizza in questione (n. 961421.66) era una polizza “caso vita” con pagamentopremi per venti anni, dal 20.11.1991, con scadenza al 20.11.2011; che in casodi premorienza dell’assicurato [OSCURATO:PERSONA], era previsto che il capitale assicuratosarebbe stato erogato al beneficiario designato, al tempo [OSCURATO:PERSONA]; che incaso contrario, alla scadenza, esso sarebbe stato erogato all’assicurato-beneficiario, da individuarsi necessariamente nel [OSCURATO:PERSONA]; che, diconseguenza, la dichiarazione del 2.9.2008, da questi resa ai sensi dell’art. 1921c.c., non poteva che significare che egli intendeva profittare del contratto, cosìcome quella contestuale della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] non poteva che significare cheessa rinunciava a variare il contratto assicurativo, con conseguente inefficacia diNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026qualsiasi successiva variazione del soggetto avente diritto alle prestazioni in casodi vita dell’assicurato; che dunque la dichiarazione resa dalla Spelta quale nuovoamministratore della [OSCURATO:SOCIETA] in data 10.11.2011 era inefficace, stante laprecedente rinuncia operata dalla società; che la predetta scrittura del 2.9.2008era sottoscritta non solo dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla [OSCURATO:SOCIETA] in persona delprecedente amministratore Berrettoni; che la dichiarazione resa dal Corradettiin data 16.11.2011 aveva il solo significato di togliere efficacia alla secondapolizza da lui stipulata per reinvestire quanto riveniente dalla liquidazione dellaprima, e dunque alla sola quietanza rilasciata intempestivamentedall’assicuratore.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullascorta di sei motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha puredepositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] hariservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia “Omessa valutazione di un fattodecisivo ai fini del giudizio in ordine alla mancanza di data certa della scritturadel 02/09/2008 in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.”, per non averla Corte territoriale tenuto conto che la suddetta scrittura, proprio perché privadi data certa, non era opponibile ad essa ricorrente, perché soggetto terzorispetto alla stessa, sicché giammai la Corte avrebbe potuto concludere nel sensodella irrevocabilità del beneficiario.1.2 - Con il secondo motivo si lamenta “Violazione di legge con riferimentoall'art. 2704, c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. relativamente alla scritturaNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026del 02/09/2008”; la ricorrente censura la sentenza per lo stesso vizio già inprecedenza illustrato, ma sotto diverso angolo prospettico.1.3 - Con il terzo motivo si lamenta “Omessa valutazione di un fatto decisivo aifini della decisione in ordine alla mancata comunicazione della scrittura del02/09/2008 alla Compagnia di Assicurazione in relazione all'art. 360, primocomma, n.5, c.p.c.”, giacché solo per effetto della comunicazione previstadall’art. 1921, comma 2, c.c., la dichiarazione del contraente circa la rinuncia alpotere di revoca dell’indicazione del beneficiario può ritenersi efficace.1.4 - Con il quarto motivo si lamenta “Violazione di legge con riferimento all'art.1921, secondo comma, secondo periodo, c.c., 1334, 1335, e 2697, c.c., inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”, per non aver la Corte territoriale consideratoche, stante la natura recettizia della suddetta comunicazione all’assicuratore,dalla sua mancanza discendeva la mancata realizzazione della presunzione diconoscenza e, dunque, l’inefficacia della dichiarazione del 2.9.2008.1.5 – Con il quinto motivo si lamenta “Violazione di legge con riferimento all'art.1334, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”, per aver la Corte d’appelloerroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], con la dichiarazione del 16.11.2011,non abbia rinunciato ai diritti derivanti dalla polizza, quale assicurato-beneficiario, ma solo alla quietanza intempestivamente rilasciatadall’assicuratore prima della scadenza della polizza stessa.1.6 - Con il sesto motivo, infine, si lamenta “Violazione di legge con riferimentoagli artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, per aver la Corte d’appelloerroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intenzione di “regolarizzareNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’operazione”, una volta appreso della erronea emissione della quietanza daparte della Compagnia, rendendo la dichiarazione del 16.11.2011.2.1 – Il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma1, nn. 3 e 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (dunque, quellovigente), anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (CorteEDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessaCorte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022).Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a criticavincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o piùspecifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto,tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. Tantonon può riscontrarsi nella specie.2.2 – Anzitutto, occorre rilevare che “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a penadi inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde adun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conosceredall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento delprocesso e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisitooccorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico,l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersiNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado,delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenzaimpugnata” (così, ex plurimis, Cass. n. 1352/2024; ma v. anche, per lacorrelazione tra esposizione dei fatti e intellegibilità dei motivi proposti col ricorsoper cassazione, la recente Cass. n. 16618/2025).Ebbene, il ricorso in esame non risponde affatto ai superiori requisiti; basti soloevidenziare che la ricorrente ha strutturato la parte espositiva attingendo allosvolgimento del processo riportato nella sentenza impugnata (come emergechiaramente dal raffronto tra i testi), ma eliminando corposi passaggi di quellastesura, attinenti agli accadimenti e alle stesse vicende della polizza per cui èprocesso, rendendole di fatto pressoché incomprensibili.Infatti, dalla lettura del ricorso può solo comprendersi con certezza, con nonpoca fatica, che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 1991 stipulò un’assicurazione sulla vitamista (caso morte e caso vita); b) per il caso vita venne indicato comebeneficiario [OSCURATO:PERSONA], mentre per il caso morte la di lui moglie (ora ex)[OSCURATO:PERSONA]; c) nel 1997 la polizza venne ceduta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Bigiesses.r.l.; d) i premi della polizza, secondo il [OSCURATO:PERSONA], erano stati sempre da luipagati e non già dalla società contraente/cessionaria.Seguono, nell’esposizione dei fatti offerti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oscuririferimenti a documenti vari, tra cui aa) la scrittura privata del 18.2.2000 (cheparrebbe contenere la “variazione dell’assicurato”, cioè del beneficiario casovita), che si assume nulla; bb) la dichiarazione del 16.11.2011 (parrebbe, delCorradetti), di cui si nega la natura di quietanza; cc) la dichiarazione delNumero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/20262.8.2008, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato in maniera irrevocabile allavariazione della persona del beneficiario.Ebbene, i confusi, oscuri e scollegati richiami a tali documenti, nonché lamancata esplicazione delle vicende della polizza (di durata ventennale, e oggettodi una estinzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, con correlata accensione dinuova polizza mediante lo “switch” del capitale riveniente dalla prima, questioneassai rilevante, ma neppure accennata dalla Spelta), comportano che a questaCorte sia stata impropriamente demandata la ricerca dei presupposti elementinarrativi indispensabili per la corretta comprensione delle censure qui svolte,neppure essendole stato consentito, in tal guisa, di poter valutare officiosamentel’eventuale giudicato interno formatosi su una o più questioni: non rileva dunquesostenere che la Corte d’appello avrebbe violato questa o quell’altra normagiuridica, o avrebbe omesso l’esame di uno o più fatti, se poi non si consente aquesta Corte di comprendere, dalla sola lettura del ricorso, la pertinenza dellecensure e il loro significato, in correlazione al decisum della sentenza impugnata.Esse, infatti, poggiano tutte sul contenuto dei documenti cripticamenterichiamati nel ricorso stesso, di cui si offre una peculiare lettura (per di più,contrastante con quella fatta propria dal giudice d’appello), senza tuttavianeppure illustrarne il contenuto oggettivo ed essenziale.Tanto rende, quindi, particolarmente “indaginosa” l’individuazione dellequestioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e dellaselezione dei fatti (pure processuali) rilevanti ai fini del decidere (Cass., Sez.Un., n. 16628/2009).Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/20262.3 – Per quanto fin qui detto, il ricorso si palesa poi inammissibile anche perviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo vigente.Richiamando la valenza dei documenti di cui s’è detto, infatti, la ricorrente s’èlimitata ad indicarne la collocazione processuale e l’epoca della relativaproduzione in giudizio, senza però affatto procedere alla “illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi”, come appunto disposto dalla citatadisposizione, che com’è noto costituisce il precipitato normativo del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione (si veda, al riguardo, la già citataCass., Sez. Un., n. 8950/2022).Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, il riferimento ai relativi passaggi decisionaliadottati dalla Corte territoriale e riportati passim nel corpo dei singoli motivi;infatti, la lettura di detti documenti fatta propria dal giudice d’appello èfunzionale alla tesi difensiva accolta ed è stata ovviamente formulata in chiavecritica: in altre parole, il contenuto essenziale dei ripetuti documenti non puòrecuperarsi mediante la mera riproduzione di stralci della motivazione dellasentenza impugnata, nelle parti che li riguardano, perché non funzionali alloscopo prefisso dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.2.4 – Insomma, il ricorso in esame è talmente deficitario (nei sensi fin quiesposti) che, per poter comprendere il senso delle censure, non può prescindersidalla autonoma lettura non solo della sentenza impugnata, ma anche delcontroricorso, solo in tal guisa potendosi finalmente collegare le tesi in iureesposte nei singoli motivi alle contrarie statuizioni della Corte abruzzese: il chedimostra, appunto, come il ricorso stesso sia stato redatto in violazione dellecitate disposizioni processuali.Numero registro generale 9604/2023N. 9604/23 R.G. Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/20262.5. – Solo ad abundantiam, rileva il Collegio che tutte le censure della ricorrenteruotano attorno ad una sola questione: non vi è la prova che il contraentecessionario della polizza ([OSCURATO:SOCIETA]) avesse rinunciato alla facoltà di revocare ilbeneficiario.A tale questione - sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado - la Corted’appello ha dato risposta con due affermazioni:a) “sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse il beneficiario vuol dire nonconsiderare la differenza fra il “caso vita” e il “caso morte”;b) l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso deponendo cometestimone di avere sottoscritto la dichiarazione di irrevocabilità delladesignazione.Tuttavia l’affermazione sub (a) non è stata impugnata né col secondomotivo, né coi successivi.La ricorrente non si fa carico dell’affermazione secondo cui nell’assicurazionesulla vita per il caso di sopravvivenza il creditore dell’indennizzo “non può cheessere” il portatore di rischio. Pertanto, giusta o sbagliata che fosse taleaffermazione in punto di diritto, essa ha costituito una autonoma ratio decidendinon impugnata, di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto del gravame.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MN. 9604/23 R.G. Numero registro generale 9604/2023Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 17575/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese processuali, che liquida in € 5.513,00 per compensi, oltre € 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno20.5.2026.Il PresidenteMarco Rossetti